LE PENSIONI 2014 Importi aggiornati e limiti di reddito per le prestazioni sociali e assistenziali
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LE PENSIONI 2014 Importi aggiornati e limiti di reddito per le prestazioni sociali e assistenziali Aggiornato febbraio 2014 1
Sommario Gli importi delle pensioni dal 1 gennaio 2014 e limiti di reddito per alcune prestazioni sociali .............................................. 3 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2014 ........................................................................................................................... 5 Periodicità di pagamento delle pensioni .................................................................................................................................... 8 Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni .................................................................................................. 10 Assegni di invalidità INPS .......................................................................................................................................................... 13 CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO ......................................................................... 14 ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’ ................................... 15 PENSIONE DI REVERSIBILITA’ INPS, INPDAP ............................................................................................................................. 18 CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO ......................................................................... 21 ASSEGNO SOCIALE..................................................................................................................................................................... 25 Assegni sociali in trasformazione ............................................................................................................................................. 29 LE PENSIONI E INDENNITA’ CIVILI ASSISTENZIALI .................................................................................................................... 30 Importante messaggio INPS n. 20966 del 24 dicembre 2013 .................................................................................................. 34 IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE ................................................................................................................................................ 36 Di seguito si riportano i 4 allegati con i limiti di reddito .......................................................................................................... 43 Imposta sul reddito delle persone fisiche ................................................................................................................................ 52 Raccolta messaggi INPS............................................................................................................................................................. 63 2
GLI IMPORTI DELLE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2014 E LIMITI DI REDDITO PER ALCUNE PRESTAZIONI SOCIALI Valori mensili e annuali definitivi per l’anno 2013 Con nota dell’ ISTAT il valore definito per l’anno 2013 è pari al 3%, era stato attribuito un aumento provvisorio (dal 1/1/2013) del 3%, pertanto sulla pensione di gennaio 2014 non verrà concesso nessun conguaglio a favore dei pensionati Valori mensili e annuali definitivi per l’anno 2013 IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2013 Valori definitivi TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi Assegni Decorrenza pensioni lavoratori Pensioni sociali Assegni sociali vitalizi dipendenti e autonomi 1° gennaio 2013 495,43 282,40 364,51 442,30 IMPORTI ANNUI 6.440,59 3.671,20 4.738,63 5.749,90 AUMENTI PER COSTO VITA aumento del 3,0 % fino a € 1.443,00 oltre € 1.443,00 e fino a € 1.486,29 aumento fino al Dal 1° gennaio 2013 raggiungimento del limite viene garantito l’importo di massimo della fascia € 1.486,29 Nessun aumento oltre € 1.486,29 Le norme della perequazione automatica La rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013 Con il comma 25 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) viene abrogato l’art. 18, comma 3 della legge n. 111/2011 che aveva ridotto la perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo. Contemporaneamente viene previsto, peggiorando la norma 3
abrogata, che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS. Per salvaguardare le pensioni di importo compreso tra 3 volte l’importo del trattamento minimo e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica viene disposto che in tal caso la rivalutazione automatica è attribuita fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo incrementato con la perequazione. 4
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2014 Valori provvisori TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI Trattamenti minimi Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali dipendenti e autonomi 1° gennaio 2014 501,38 285,79 368,89 447,61 IMPORTI ANNUI 6.517,94 3.715,27 4.795,57 5.818,93 AUMENTI PER COSTO VITA – (senza fasce e nessun limite) Fino a 3 volte il TM 1,2 % fino a € 1.486,29 oltre € 1.486,29 e fino a Fascia di Garanzia * € 1.488,06 garantiti 1.504,13 Oltre 3 e fino a 4 oltre € 1.486,29 e fino a 1,08 % volte il TM € 1.981,72 oltre € 1.981,72 e fino a Fascia di Garanzia * € 1.985,25 Dal 1° gennaio garantiti 2.003,12 2014: Oltre 4 e fino a 5 oltre € 1.981,72 e fino a 0,90 % volte il TM € 2.477,15 oltre € 2.477,15 e fino a Fascia di Garanzia* € 2.484,53 garantiti 2.499,44 Oltre 5 e fino a 6 oltre € 2.477,15 e fino a 0,60 % volte il TM € 2.972,58 Oltre a Importo fisso Aumento di 17,84 € 2. 972,58 5
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Questa è la tabella utilizzata nella rivalutazione provvisoria per il 2014 Dopo l’approvazione della legge di stabilità (n. 147/2013) avremo le seguenti dinamiche (testo di legge) 483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta: a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimoINPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per I trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse. l’interpretazione logica e corretta: - per le pensioni d’importo superiore a 5 minimi e fino a 6 minimi + 0,60%. Pertanto una pensione pari a 6 volte il minimo INPS (euro 2.972,58) diventa di euro 2.990,42 (+ 17,84 euro); -per le pensioni d’importo superiore a 6 minimi + 0,48% fino all’importo di 6 minimi. Pertanto una pensione pari a 6 volte il minimo INPS (euro 2.972,58) diventa di euro 2.986,85 (+ 14,27 euro); - alle pensioni d’importo poco superiore a 6 volte il minimo INPS deve essere attribuito il più favorevole aumento tra quello derivante dall’incremento fino a euro 2.990,42 e 14,27. In sostanza: una pensione di euro 2.972,59 deve aver l’incremento di euro 17,83 ; una pensione di euro 2.972,72 deve aver l’incremento di euro 17,70; una pensione di euro 2.973,32 deve aver l’incremento di euro 17,10 ; una pensione di euro 2.974,00 deve aver l’incremento di euro 16,42 ; una pensione di euro 2.975,00 deve aver l’incremento di euro 15,42; una pensione di euro 2.976,00 deve aver l’incremento di euro 14,42 ; una pensione di euro 2.976,15 deve aver l’incremento di euro 14,27 ; a tutte le pensioni d’importo superiore a euro 2.976,15 deve essere garantito l’aumento di euro 14,27 Attenzione: non compete alcun aumento di perequazione automatica sugli assegni straordinari di sostegno al reddito – VOCRE- VOCOOP e le ISOPENSIONI -VOESO (circolare INPS n. 7/2014). 7
PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate. La delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per difetto. L’importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) è pari a euro 501,38. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0276 da arrotondare a euro 10,00, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2070 da arrotondare a euro 75,00. Viene, quindi, disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro. Deve essere disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro. Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi. Attribuzione della perequazione – Gestione ex INPDAP – con l’indennità integrativa speciale Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell’indennità integrativa speciale. In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2013, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale. Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a € 1.486,29 sarà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2013. Per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2014 sarà elevata a € 767,83; l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato per l’anno 2014 e in € 747,83. 8
Per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2013 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione. Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 o al 31 dicembre 2011 per effetto dell’art. 24, comma 25 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tali blocchi restano confermati. Si conferma che anche per l’anno 2014, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale. 9
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 Limite di reddito annuale personale PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994 Limiti di reddito Limiti di reddito Limiti di reddito personale (*) che consente personale che consente Anno personale che esclude l’integrazione al minimo totale o parziale a l’integrazione al minimo l’integrazione al minimo seconda dell’importo a calcolo della pensione intero 2013 Oltre € 12.881,18 Fino a € 6.440,59 Oltre € 6.440,59 fino a 12.881,18 2014 Oltre € 13.035,88 Fino a € 6.517,94 Oltre € 6.517,94 fino a 13.035,88 Attenzione: chi supera il limite di reddito individuale non ha diritto al TM, anche se non supera l’eventuale limite coniugale Limite di reddito annuale coniugale PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994 Limiti di reddito coniugale Limiti di reddito coniugale (*) che Limiti di reddito che consentono consentono l’integrazione al minimo totale o Anno coniugale che escludono l’integrazione al minimo parziale a seconda dell’importo a calcolo l’integrazione al minimo intero della pensione 2013 Oltre € 25.762,36 Fino a € 19.321,77 Da € 19.321,77 fino a 25.762,36 2014 Oltre € 26.071,76 Fino a € 19.553,82 Da € 19.553,82 fino a 26.071,76 10
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). (*) Quando il reddito si colloca in fascia intermedia, tra i valori indicati, sulla pensione spetterà una quota di integrazione fino al limite massimo della fascia. L'importo della pensione in pagamento potrà essere pari all'importo del T.M. o parzialmente integrata in base all'importo a calcolo della pensione stessa (adeguata). Nota di approfondimento Tabella importi TM INPS dal 2007 al 2014 Decorrenza importo mensile importo annuo 1/1/2007 €. 436,14 €. 5.669,82 1/1/2008 €. 443,56 €. 5.766,28 1/1/2009 €. 458,20 €. 5.956,60 1/1/2010 €. 460,97 €. 5.992,61 1/1/2011 €. 468,35 €. 6.088,55 1/1/2012 €. 481,00 €. 6.253,00 1/1/2013 €. 495,43 €. 6.440,59 1/1/2014 €. 501,38 €. 6.517,94 Il trattamento minimo è un’integrazione che lo Stato, tramite l’INPS o altro Ente Previdenziale, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa, è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638. Sono escluse dal diritto all’integrazione al TM: • le pensioni supplementari; 11
• le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo); • gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l’integrazione mensile non può superare l’importo dell’assegno sociale, non opera il criterio della cristallizzazione e in caso di superamento dei limiti di reddito la pensione deve essere ricalcolata anno per anno). 12
ASSEGNI DI INVALIDITÀ INPS INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’ articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 2013 Oltre € 11.499,80 Oltre € 17.249,70 2014 Oltre € 11.637,86 Oltre € 17.456,79 NOTE DI APPROFONDIMENTO • Il massimo dell’integrazione spettante è pari dal 1/1/96 all’importo mensile dell’assegno sociale e fino al limite massimo dell’importo del trattamento minimo Inps. • Per chi non supera il limite di reddito l’integrazione spetta sempre per intero e non fino a concorrenza del limite stesso. • A differenza dell’integrazione al T.M., previsto dall’art. 6 della L. 638/83, nel computo dei redditi si deve sempre tenere conto dei redditi soggetti ad IRPEF, ma si deve valutare anche il TFR o le relative anticipazioni, i redditi a tassazione separata, escludendo solo il reddito della casa di abitazione (art. 1 c.4 della L. 222/84). • Dal 1/1/95 l’importo dell’assegno di invalidità del richiedente non si valuta. • Non è applicabile il criterio della “cristallizzazione”, in caso di superamento dei limiti di reddito, l’importo della pensione deve essere ricalcolato anno per anno. • Per le persone coniugate si verifica il solo limite di reddito coniugale, mai il reddito personale. • Per le pensioni di inabilità (art. 2 L. 222/84) il diritto all’integrazione al T.M. va verificato in base alle norme generali (art. 6 L. 638/83) verificando il limite di reddito personale e anche coniugale per le decorrenze successive al 31.12.93. • Agli assegni di invalidità o alle pensioni di inabilità liquidate esclusivamente con il calcolo contributivo non viene garantita nessuna quota di integrazione al trattamento minimo (per il 2013/2014/2015: 65° anno e 3 mesi, possibilità di diritto all’assegno sociale INPS, se vengono rispettati i limiti di reddito personale e coniugale). 13
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Articolo 1, c. 42, della legge n. 335/95 - Tabella G TABELLA G IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a € 25.762,36 Nessuna 2013 oltre € 25.762,36 fino a € 32.202,95 25% oltre € 32.202,95 50% Fino a € 26.071,76 Nessuna 2014 oltre € 26.071,76 fino a € 32.589,70 25% oltre € 32.589,70 50% NOTE DI APPROFONDIMENTO Esiste una norma di salvaguardia nel caso in cui i redditi posseduti siano di poco superiori ai limiti di reddito previsti dalla tabella G. • Si devono valutare solo redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale e redditi d’impresa (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali). • La tabella G è da applicare agli assegni di invalidità con decorrenza dal 1/8/1984, nei casi di superamento del limite di reddito per le decorrenze anteriori al 1/9/95, si opera con il criterio della “cristallizzazione” dell’importo in pagamento nel mese di agosto 95 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti. • La norma di legge descritta per il cumulo cessa dalla data di trasformazione in pensione di vecchiaia. • Dopo la decurtazione della quota per l’eventuale applicazione della tabella G, se l’importo della pensione rimane superiore al T.M., devono applicarsi le norme generali sul cumulo “Pensione-lavoro”, in presenza di una attività lavorativa. • Le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’art. 82 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 non vanno indicate al fine dell’applicazione della tabella G (messaggio INPS n. 340/2003). 14
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’ Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 decorrenza importo mensile 1.1.2012 Euro 510,83 1.7.2013 Euro 526,26 NOTE DI APPROFONDIMENTO • Compete ai titolari di pensione di inabilità e viene erogato dall’INPS (msg. n. 23726/2009), è esportabile all’estero. • L’assegno viene erogato per 12 mensilità e non è reversibile. È incompatibile con l’analogo assegno liquidato a norma del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali o analoga prestazione erogata da altro ente. • L’assegno mensile non compete durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico di pubblica amministrazione, o presso istituti di cura privati con retta a carico della pubblica amministrazione. A decorrere dal 1° giugno 2005 l’assegno può essere corrisposto anche se il pensionato è residente in uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, resta in vigore l’inesportabilità nei confronti dei soggetti residenti in Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera (circ. INPS n. 137/2006). Pensione d’ inabilità dei pubblici dipendenti In relazione alle norme che stabiliscono che la pensione di inabilità (legge n. 335/95) è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ovvero con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali o con trattamenti a carico dell'Ago contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione, l'Inps ha dettato le proprie disposizioni operative precisando che le Direzioni provinciali devono revocare i trattamenti pensionistici di inabilità ove sia accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità o in presenza dell'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi nominativi di cui sopra (Inps, messaggio 16 dicembre 2013, n. 20590). TABELLA DEL CUMULO LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO E ASSEGNO DI INVALIDITA’ 15
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NORME SUL CUMULO DELLA PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' CON LAVORO (DIPENDENTE O AUTONOMO) Pensione/Assegno Assegno di invalidità con decorrenza dal 1/1/1995 Tipologia di con decorrenza entro il 31/12/94 attività svolta TRATTENUTA MISURA TRATTENUTA MISURA Operaio Agricolo O.T.D NO zero NO zero - O.T.I. DOMESTICO NO zero NO zero 50% quota eccedente il T.M. (Nessuna trattenuta in presenza di un contratto a termine non superiore alle 50 giornate nell'anno solare, se si supera tale limite di gg, non opera la trattenuta solo in SI 50% DIPENDENTE SI/parziale presenza di un reddito complessivo non (parziale) quota eccedente T.M. superiore all'importo del TM annuo: anno 2013 euro 6.440,59, anno 2014 euro 6.517,94 in questo ultimo caso non rileva il numero delle giornate lavorate, ma solo la quantità del reddito) 30% quota eccedente il T.M e non oltre il 30% del reddito (fino al 31/12/2000 era pari al 50% e solo fino a concorrenza del reddito prodotto) , non viene AUTONOMO NO Nessuna trattenuta SI/parziale operata nessuna trattenuta se il reddito complessivo al netto della contribuzione INPS non supera l'importo del TM annuo: anno 2013 euro 6.440,59, anno 2014 euro 6.517,94 In presenza di una pensione NO NO o assegno in presenza di in presenza di liquidato con qualsiasi Nessuna trattenuta Nessuna trattenuta qualsiasi attività una anzianità attività dal 1/1/2001 dal 1/1/2001 autonoma e contributiva autonoma e dipendente pari a 40 anni dipendente (sono validi 16
anche i contributi per supplementi liquidati ) Legenda: TM = Trattamento Minimo Inps Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti FPLD = c/o Inps Gestioni speciali Autonome - Art. - Com GGSS = - CD/CM c/o INPS OTD = Operaio agricolo a tempo determinato Operaio agricolo a tempo OTI = indeterminato 17
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ INPS, INPDAP REQUISITI Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa: almeno 780 contributi settimanali almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità). Compete in caso di morte: al coniuge superstite al coniuge separato legalmente anche senza assegno alimentare al coniuge separato legalmente anche per colpa (in presenza di assegno alimentare - circ. INPS n. 277/1989) al coniuge divorziato in presenza di assegno divorzile (circ. INPS n. 132/2001) ai figli minorenni ai figli maggiorenni inabili e a carico alla data del decesso ai figli maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni ai figli maggiorenni studenti universitari, per la durata del corso legale di laurea e non oltre i 26 anni ai figli legittimi e legittimati ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti purché a carico del defunto ai genitori, in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, con almeno 65 anni di età, non titolari di pensione, e a carico del defunto IMPORTO EROGABILE L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95: 60%, solo coniuge (*); 70%, solo un figlio; 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge; 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli; 18
15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti. N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla di sciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni . La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili. Aliquota spettante al coniuge superstite Tabella di riepilogo in presenza di particolari condizioni Status personale del ex coniuge superstite Diritto non risposato alla pensione di reversibilità Separato senza colpa SI , in tutti i casi Se separato con propria colpa Si, se “titolare” dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale Si, se “titolare” dell’assegno divorzile stabilito dal Tribunale Divorziato Si, come sopra e in concorrenza con l’altro coniuge superstite Divorziato, da una persona che si è risposata ( intervento del Giudice) Convivente” more uxorio” NO - sentenza C.C. 461/2000 Divorziato che si risposa NO 19
Tabella dei diritti dell’ex coniuge titolare di assegno di divorzio (circ. INPS n. 132/2001) Situazione Diritto alla pensione di reversibilità Solo ex coniuge 60% della pensione diretta del deceduto Ex coniuge e coniuge Il giudice assegna una quota di pensione ad entrambi, entro il tetto del 60% I coniugi si dividono il 60% della pensione, ai figli va il restante 20% (un figlio) o Ex coniuge, coniuge e figli 40% (due o più figli) Ex coniuge si risposa Perde il diritto alla pensione, richiedere la doppia annualità Ex coniuge e coniuge: uno Chi si risposa perde la pensione e trasferisce la sua quota in capo all’altro dei due si risposa coniuge, chi si risposa deve fare la domanda della doppia annualità Due ex coniugi e coniuge Il giudice assegna le quote nel limite del 60% Ex coniuge si risposa, poi divorzia una seconda volta Non riacquista il diritto alla pensione Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995. Per l’anno 2014 il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di € 16.449,85. Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a € 526,26 mensili per 12 mensilità, pertanto il limite complessivo è pari a euro 22.764,97. Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza, si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/2008. 20
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO articolo 1, c. 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 TABELLA F IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione Fino a € 19.321,77 Nessuna oltre € 19.321,77 fino a € 25.762,36 25% 2013 oltre € 25.762,36 fino a € 32.202,95 40% oltre € 32.202,95 50% Fino a € 19.553,82 Nessuna oltre € 19.553,82 fino a € 26.071,76 25% 2014 oltre € 26.071,76 fino a € 32.589,70 40% oltre € 32.589,70 50% NOTE DI APPROFONDIMENTO • Non si applica la tabella F quando nel nucleo superstite sono presenti da soli o con il genitore superstite figli di minore età, studenti anche maggiorenni, inabili. • Esiste una norma di salvaguardia (correttivo) nel caso in cui i redditi posseduti siano di poco superiori ai limiti di reddito previsti dalla tabella F, in pratica il trattamento non può essere inferiore a quello che spetterebbe alla stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. • La tabella F è da applicare alla generalità delle pensioni ai superstiti, nei casi di superamento del limite di reddito per le decorrenze anteriori al 1/9/95 si opera con il criterio della “cristallizzazione” dell’importo in pagamento nel mese di agosto 95 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti (escludendo i miglioramenti delle cosiddette pensioni d’annata applicati dal 1/10/95 - Msg. Inps n. 27 del 6/10/95). • La tabella F si applica anche a tutti i trattamenti di reversibilità dei fondi esclusivi e sostitutivi con esclusione dei fondi esonerativi. • In base all’articolo 73, comma 1 e articolo 78, commi 20 e 33, legge 388/2000 e articolo 1, comma 2, decreto legge 346/2000 non sono più applicabili le norme previste dall’articolo 1 comma 43 della legge 335/95, pertanto è totalmente cumulabile la pensione ai superstiti e la rendita INAIL, in conseguenza anche dello stesso originario evento invalidante. 21
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, Modificato dall'articolo 69 c. 3 della legge 388/2000 Dal 60° anni di età Dal 65° anno di età euro 25,83 Euro 82,64 personale coniugale personale coniugale 2013 6.776,38 12.526,28 7.514,91 13.264,81 2014 6.853,73 12.672,66 7.592,26 13.411,19 INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (milione al mese) Articolo 38 della legge 448/2001 Soggetti aventi diritto con particolari requisiti di età pensionati con un’età pari o superiore a 70 anni (1) pensionati con un’età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione; pensionati con un’età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all’art. 2 della legge n. 222/84 diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione. Età dalla quale spetta settimane di contribuzione anni di riduzione età l’aumento fino a 129 0 70 da 130 fino a 389 1 69 da 390 fino a 649 2 68 da 650 fino a 909 3 67 da 910 fino a 1.169 4 66 da 1.170 in poi 5 65 22
Tabella limiti di reddito personale e coniugale INCREMENTO AL MILIONE – MAGGIORAZIONE SOCIALE Importo mensile Limiti di reddito Importo mensile massimo con Anno massimo Pensionato Pensionato solo maggiorazione spettante maggiorazione coniugato 2013 136,44 8.214,31 13.964,21 631,87 2014 136,44 8.291,66 14.110,59 637,82 Redditi da valutare per il diritto alla maggiorazione Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura (compresa la pensione del richiedente), compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, per quanto riguarda i redditi assoggettabili all’IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. L'INPS precisa nella circolare n. 44/2002 che in deroga al principio di cassa, non deve essere preso in considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell’anno considerato a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa. Redditi da escludere le pensioni di guerra; le indennità di accompagnamento di ogni tipo; la casa di abitazione e le relative pertinenze; i trattamenti di famiglia; le indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge; dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ( circolare INPS n. 203/2000); importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad euro 154,94; 23
i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità. 24
ASSEGNO SOCIALE Per gli anni 2013/2014/2015 diritto scatta dal 65° anno e 3 mesi di età Anno di maturazione Età richiesta, già incrementata con gli indici di speranza di vita dei requisiti 2013 – 2014 - 2015 65 anni e 3 mesi 2016 -2017 65 anni e 7 mesi 2018 66 anni e 7 mesi ASSEGNO SOCIALE con decorrenza dal 1/1/2009 art. 20 c. 10 L. n. 133/2008 “ A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, c. 6,della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale”. Pertanto i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo-soggiornanti, al momento della richiesta dell’assegno sociale, oltre a risiedere sul territorio nazionale, dovranno dimostrare di aver risieduto in Italia, in passato, per almeno dieci anni consecutivi (temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione). La residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Tale requisito si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo. Salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell’interessato, le sedi INPS procederanno alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale per i suesposti motivi, le sedi INPS competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvederanno a revocare il suddetto beneficio. 25
TITOLARI DI ASSEGNI SOCIALI RICOVERATI IN ISTITUTI O COMUNITA’ Qualora l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50% (Circ. INPS n. 65/2003). Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari, l’assegno sociale viene corrisposto: in misura intera, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50% dell’assegno sociale; in misura ridotta del 25%, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale. Tabella con i limiti di reddito ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE Pensionato non coniugato Pensionato coniugato Anno Reddito annuo Importo mensile assegno Reddito annuo Importo mensile assegno (RP) sociale (RC) sociale Zero 442,30 Zero 442,30 > 5.749,90 Zero > 11.499,80 Zero 2013 < 5.749,90 (5.749,90 – RP) / 13 < 11.499,80 (11.499,80 - RC) / 13 Zero 447,61 Zero 447,61 > 5.818,93 Zero > 11.637,86 Zero 2014 < 5.818,93 (5.818,93 – RP) / 13 < 11.637,86 (11.637,86 - RC) / 13 NOTE DI APPROFONDIMENTO 26
✔ IMPORTANTE: a differenza di quanto avveniva per la vecchia pensione sociale, l’assegno sociale compete anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale superiore al limite individuale, ma inferire al limite coniugale previsto dalla legge, in sintesi: se la persona è coniugata occorre fare riferimento esclusivamente ai limiti previsti per richiedente coniugato, non essendo necessario il rispetto anche del limite di reddito individuale, l’AS è compatibile (ovviamente nel rispetto dei limiti di legge) con gli altri trattamenti previdenziali di cui può godere il pensionato. Tabelle dei redditi da valutare e da escludere Redditi da valutare: - redditi assoggettabili all’IRPEF al netto dell’imposizione fiscale e contributiva; - redditi esenti da imposte quali, prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall’Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte il servizio militare di leva, ecc.; - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva quali: interessi postali e bancari, interessi sui BOT, CCT, ecc.; - assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; - reddito esente: vouchers prestazioni occasionali - Dlgs n. 276/2003. Redditi da escludere: - trattamenti di fine rapporto comunque denominati e sue anticipazioni; - competenze arretrate soggette a tassazione separata; - l’importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge); - reddito della casa di abitazione e relative pertinenze e i trattamenti di famiglia; - i trattamenti di famiglia comunque denominati; - 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo; -le indennità di accompagnamento di ogni tipo; -le indennità di comunicazione per i sordomuti. 27
Maggiorazione sociale agli assegni sociali Dal 65° anni di età Dal 70° anno di età * euro 12,92 Euro 189,57 (2013) Euro 190,21 (2014) personale coniugale personale coniugale 2013 5.917,86 12.358,45 8.214,31 13.964,21 2014 5.986,89 12.504,83 8.291,66 14.110,59 * l’aumento può competere anche al 65° anno e 3 mesi dal 2013/2014/2015 di età in base alla contribuzione personale eventualmente versata. 28
ASSEGNI SOCIALI IN TRASFORMAZIONE Da invciv/sordomuti Per gli anni 2013/2014/2015 diritto scatta dal 65° anno e 3 mesi di età LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI ED AI SORDOMUTI nati dopo il 31 Dicembre 1930 da utilizzare al compimento del 65mo anno (o età successiva - manovra Monti) per la trasf. in AS Importo mensile AS Mutilati Mutilati base senza aumenti Decorrenza ed Invalidi Civili ed Invalidi Civili Sordomuti Art.67 L.448/98 e parziali totali Art.52 L.488/99 1.1.2013 € 360,19 € 5.749,90 € 16.320,83 € 16.320,83 1.1.2014 € 364,51 € 5.818,93 € 16.320,83 € 16.320,83 Per l'applicazione pratica, consultare le circolari INPS n° 86/2000 e n° 101/2004 29
LE PENSIONI E INDENNITA’ CIVILI ASSISTENZIALI Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi legislativi emanati a partire dalla legge 30 marzo 1971, n. 118. E’ opportuno sottolineare che lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi requisiti sanitari e reddituali. Assegno mensile di assistenza Indennità mensile di frequenza Invalidi civili Pensione di inabilità Indennità di accompagnamento Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi Pensione ai sordomuti Sordomuti Indennità di comunicazione Pensione ai ciechi assoluti Pensione ai ciechi civili parziali Ciechi civili Assegno mensile a vita "decimisti" Indennità speciale per ciechi parziali "ventesimisti" Indennità di accompagnamento Valutazione dei requisiti reddituali Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a pensione, ma che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale relativo al solo richiedente la prestazione, anche se coniugato. Reddito individuale confermato con la legge n. 99/2013 art. 10 c. 5 msg INPS n. 15968/2013 30
Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge. Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF. Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF (compresi gli arretrati, TFR, ecc.. e la casa di abitazione – parere dell’INPS con messaggio n. 31976-2005), al lordo degli oneri deducibili. Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili. Sono anche escluse le rendite corrisposte in Italia dall’Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera - AVS (messaggio INPS n. 94/2003). Devono essere esclusi dal computo anche: • le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, • pensioni privilegiate e gli assegni annessi, • le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia, • i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29/973, n. 601, • indennizzo per danni da trasfusioni, • le rendite infortunistiche INAIL. Le provvidenze in favore dei minorati civili Redditi esenti dall’IRPEF Pensioni e indennità civili - importi e limiti anno 2014 Importo mensile Limite di reddito annuo Prestazione 2014 personale Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati 301,91 16.449,85 Pensione ciechi civili assoluti ricoverati 279,19 16.449,85 Pensione ciechi civili parziali 279,19 16.449,85 Pensione invalidi civili totali -100% 279,19 16.449,85 Pensione sordomuti 279,19 16.449,85 Assegno invalidi civili parziali - 74% 279,19 4.795,57 Indennità di frequenza per i minori 279,19 4.795,57 Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti 863,85 nessun limite Indennità di accompagnamento invalidi civili assoluti 504,07 nessun limite 31
Indennità di comunicazione sordomuti 251,52 nessun limite Indennità speciale ciechi ventesimisti 200,04 nessun limite Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 501,38 nessun limite Maggiorazione sociale Pensioni civili AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI e SORDOMUTI Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001 AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI INFRASESSANTACINQUENNI Importo mensile aumento Anno Pensionato solo Pensionato coniugato spettante 2013 5.884,19 12.324,78 10,33 2014 5.953,22 12.471,16 10,33 L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 60 E I 65 ANNI INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI CIECHI TOTALI Anno Importo Limiti di reddito Importo mensile aumento 32
pensione Pensionato spettante Pensionato solo coniugato 2013 275,87 8.214,31 13.964,21 356,00 2014 279,19 8.291,66 14.110,59 358,63 33
IMPORTANTE MESSAGGIO INPS N. 20966 DEL 24 DICEMBRE 2013 Numerose strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti e/o indicazioni in merito al requisito della residenza ai fini del riconoscimento delle prestazioni d’invalidità civile (pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili; pensioni e indennità ai sordomuti e ai ciechi civili). Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 43 del codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. L'interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto - intesa come l’effettiva presenza del soggetto in un determinato luogo - rispetto all’elemento soggettivo, cioè all'intenzione di dimorarvi, che viene presunta fino a prova contraria. Pertanto, il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato. Peraltro, anche in ambito comunitario (art. 70 del Regolamento CE n. 883/2004 ) viene confermato il carattere dell’inesportabilità di tali prestazioni, che possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale, e che sono a carico dell’istituzione del luogo di residenza. Le strutture territoriali sono quindi tenute alla verifica e controllo della effettiva dimora dell’interessato in Italia e devono procedere alla sospensione della prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi , a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari idoneamente documentati da parte dell’interessato (ad es.: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.). Ai fini della verifica in discorso andranno promossi accertamenti presso il Comune in cui risulta l’iscrizione anagrafica, con l’ausilio della Polizia locale ai sensi della normativa in materia (L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989; D.lgs 286/1998; D.L. 5/2012); dovranno effettuarsi controlli tramite l’acquisizione di documentazione attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d’ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni del consolato), richiedendo, ove occorra, la collaborazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n° 68/2001. Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, si procederà alla revoca del beneficio. Infine, si precisa che, qualora sia intervenuta la revoca della prestazione, l’interessato, se in possesso di un verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi, potrà presentare domanda di prestazione utilizzando il modello AP93, reperibile sul sito internet dell’Istituto – sezione moduli - senza necessità di attivare il procedimento sanitario. In caso di accoglimento della suddetta domanda, secondo le regole generali, la prestazione sarà erogata dal mese successivo alla data di quest’ultima. 34
Si invitano le strutture in indirizzo a dare, nei modi ritenuti più idonei, capillare comunicazione del contenuto del presente messaggio ai patronati e alle associazioni di categoria presenti nel territorio di competenza. 35
IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE (per chi ha contributi versati dopo la decorrenza della pensione) I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi. Decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e sono disciplinati in modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata, della pensione sulla quale devono essere liquidati e, infine, della loro decorrenza. I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia nella Gestione Lavoratori Autonomi danno diritto alla liquidazione di un supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento e che sia stata compiuta l’età per la pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni. Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Qualora l’interessato si fosse già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento per contributi a carico dell’AGO dopo 2 anni non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle Gestioni autonome e, quindi, dovrà attendere che decorra il normale periodo di cinque anni (circ. 60067 AGO del 4.6.1981). Norme specifiche hanno regolato l’ipotesi di un supplemento per contribuzione di Gestione Speciale da liquidare su pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In quest’ultimo caso il supplemento può riguardare contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione (L. 613/1966, art. 26). I pensionati della Gestione separata possono chiedere il supplemento di pensione solo per i contributi versati, dopo il pensionamento, nella stessa gestione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo 5 anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Non è richiesto il compimento dell’età pensionabile. In caso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. I periodi di contribuzione versati successivamente alla decorrenza della pensione possono, a secondo della loro collocazione nel tempo, determinare la ricostituzione di supplementi precedentemente concessi. I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza. Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011. 36
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