LE PENSIONI 2014 Importi aggiornati e limiti di reddito per le prestazioni sociali e assistenziali

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LE PENSIONI
                 2014

Importi aggiornati e limiti di reddito per le
    prestazioni sociali e assistenziali

            Aggiornato febbraio 2014

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Sommario

Gli importi delle pensioni dal 1 gennaio 2014 e limiti di reddito per alcune prestazioni sociali .............................................. 3
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2014 ........................................................................................................................... 5
Periodicità di pagamento delle pensioni .................................................................................................................................... 8
Limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni .................................................................................................. 10
Assegni di invalidità INPS .......................................................................................................................................................... 13
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO ......................................................................... 14
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA’ ................................... 15
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ INPS, INPDAP ............................................................................................................................. 18
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO ......................................................................... 21
ASSEGNO SOCIALE..................................................................................................................................................................... 25
Assegni sociali in trasformazione ............................................................................................................................................. 29
LE PENSIONI E INDENNITA’ CIVILI ASSISTENZIALI .................................................................................................................... 30
Importante messaggio INPS n. 20966 del 24 dicembre 2013 .................................................................................................. 34
IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE ................................................................................................................................................ 36
Di seguito si riportano i 4 allegati con i limiti di reddito .......................................................................................................... 43
Imposta sul reddito delle persone fisiche ................................................................................................................................ 52
Raccolta messaggi INPS............................................................................................................................................................. 63

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GLI IMPORTI DELLE PENSIONI DAL 1 GENNAIO 2014 E LIMITI DI REDDITO PER ALCUNE
PRESTAZIONI SOCIALI

Valori mensili e annuali definitivi per l’anno 2013

Con nota dell’ ISTAT il valore definito per l’anno 2013 è pari al 3%, era stato attribuito un aumento provvisorio
(dal 1/1/2013) del 3%, pertanto sulla pensione di gennaio 2014 non verrà concesso nessun conguaglio a favore
dei pensionati

Valori mensili e annuali definitivi per l’anno 2013

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2013

Valori definitivi

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

                         Trattamenti          minimi
                                                      Assegni
Decorrenza               pensioni          lavoratori                   Pensioni sociali   Assegni sociali
                                                      vitalizi
                         dipendenti e autonomi

1° gennaio 2013          495,43                          282,40         364,51             442,30

IMPORTI ANNUI            6.440,59                        3.671,20       4.738,63           5.749,90

AUMENTI PER COSTO VITA

                       aumento del 3,0 %                 fino a € 1.443,00

                                                        oltre € 1.443,00 e fino a € 1.486,29
                       aumento         fino          al
Dal 1° gennaio 2013    raggiungimento del        limite viene garantito l’importo di
                       massimo della fascia
                                                         € 1.486,29

                       Nessun aumento                    oltre € 1.486,29

Le norme della perequazione automatica

La rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013

Con il comma 25 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) viene abrogato l’art. 18,
comma 3 della legge n. 111/2011 che aveva ridotto la perequazione automatica delle pensioni di importo
superiore a 5 volte il trattamento minimo. Contemporaneamente viene previsto, peggiorando la norma
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abrogata, che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di
importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS.

Per salvaguardare le pensioni di importo compreso tra 3 volte l’importo del trattamento minimo e il medesimo
importo incrementato della rivalutazione automatica viene disposto che in tal caso la rivalutazione automatica è
attribuita fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo incrementato con la
perequazione.

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IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2014
Valori provvisori

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

                              Trattamenti     minimi
Decorrenza                    pensioni     lavoratori Assegni vitalizi    Pensioni sociali   Assegni sociali
                              dipendenti e autonomi

1° gennaio 2014               501,38                   285,79             368,89             447,61

IMPORTI ANNUI                 6.517,94                 3.715,27           4.795,57           5.818,93

AUMENTI PER COSTO VITA – (senza fasce e nessun limite)

                    Fino a 3 volte il TM 1,2 %              fino a € 1.486,29

                                                            oltre € 1.486,29 e fino a

                    Fascia di Garanzia *                    € 1.488,06

                                                            garantiti 1.504,13

                    Oltre 3 e fino a 4                      oltre € 1.486,29 e fino a
                                       1,08 %
                    volte il TM                             € 1.981,72

                                                            oltre € 1.981,72 e fino a

                    Fascia di Garanzia *                    € 1.985,25
Dal 1° gennaio
                                                            garantiti 2.003,12
2014:

                    Oltre 4 e fino a 5                      oltre € 1.981,72 e fino a
                                       0,90 %
                    volte il TM                             € 2.477,15

                                                            oltre € 2.477,15 e fino a
                    Fascia di Garanzia*
                                                            € 2.484,53 garantiti 2.499,44

                    Oltre 5 e fino a 6                      oltre € 2.477,15 e fino a
                                       0,60 %
                    volte il TM                             € 2.972,58

                    Oltre a
                                           Importo fisso    Aumento di 17,84
                    € 2. 972,58

                                                                                                               5
* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il
risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

Questa è la tabella utilizzata nella rivalutazione provvisoria per il 2014

Dopo l’approvazione della legge di stabilità (n. 147/2013) avremo le seguenti dinamiche (testo di legge)

483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei

trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito

dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'

riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il
trattamento minimoINPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con

riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e
2016, per I trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con
riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1

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della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le
medesime finalita'» sono soppresse.

l’interpretazione logica e corretta:

- per le pensioni d’importo superiore a 5 minimi e fino a 6 minimi + 0,60%. Pertanto una pensione pari a 6 volte il
minimo INPS (euro 2.972,58) diventa di euro 2.990,42 (+ 17,84 euro);

-per le pensioni d’importo superiore a 6 minimi + 0,48% fino all’importo di 6 minimi. Pertanto una pensione pari
a 6 volte il minimo INPS (euro 2.972,58) diventa di euro 2.986,85 (+ 14,27 euro);

- alle pensioni d’importo poco superiore a 6 volte il minimo INPS deve essere attribuito il più favorevole
aumento tra quello derivante dall’incremento fino a euro 2.990,42 e 14,27.

In sostanza: una pensione di euro 2.972,59 deve aver l’incremento di euro 17,83 ; una pensione di euro 2.972,72
deve aver l’incremento di euro 17,70; una pensione di euro 2.973,32 deve aver l’incremento di euro 17,10 ; una
pensione di euro 2.974,00 deve aver l’incremento di euro 16,42 ; una pensione di euro 2.975,00 deve aver
l’incremento di euro 15,42; una pensione di euro 2.976,00 deve aver l’incremento di euro 14,42 ; una pensione
di euro 2.976,15 deve aver l’incremento di euro 14,27 ; a tutte le pensioni d’importo superiore a euro 2.976,15
deve essere garantito l’aumento di euro 14,27

Attenzione: non compete alcun aumento di perequazione automatica sugli assegni straordinari di sostegno al
reddito – VOCRE- VOCOOP e le ISOPENSIONI -VOESO (circolare INPS n. 7/2014).

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PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DELLE PENSIONI

La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, sono effettuati in rate annuali
anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del
trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per
difetto; considerato che 10.000 lire corrispondono a 5,16 euro, si considera un arrotondamento a 5,00 euro, per
difetto.

L’importo del trattamento minimo a gennaio 2014 (con la perequazione provvisoria dello 1,2%) è pari a euro
501,38. Il corrispondente due per cento è pari a euro 10,0276 da arrotondare a euro 10,00, mentre il
corrispondente quindici per cento è pari a euro 75,2070 da arrotondare a euro 75,00.

Viene, quindi, disposto il pagamento annuale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso
soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10,00 euro.

Deve essere disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l’importo mensile delle prestazioni dello stesso
soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 75,00 euro.

Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.

Attribuzione della perequazione – Gestione ex INPDAP – con l’indennità integrativa speciale

Per le pensioni erogate dalla Gestione Dipendenti Pubblici, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia
corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini della individuazione della fascia del
trattamento complessivo cui applicare gli aumenti percentuali della perequazione automatica di cui sopra, il
trattamento pensionistico è stato considerato complessivamente, ovvero comprensivo dell’indennità integrativa
speciale.

In merito alle modalità di attuazione delle disposizioni sopra riportate si fa presente che sarà presa in
considerazione la rata mensile di pensione in pagamento al 31 dicembre 2013, comprensiva anche dell’indennità
integrativa speciale.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a € 1.486,29 sarà incrementato soltanto
l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a
quella spettante al 31 dicembre 2013.

Per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura
mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2014 sarà elevata a € 767,83; l’importo della stessa
indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato per l’anno 2014 e in € 747,83.

                                                                                                               8
Per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2013 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa
speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione
annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per
effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’art. 1,
comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 o al 31 dicembre 2011 per effetto dell’art. 24, comma 25 della
legge n. 214 del 22 dicembre 2011, tali blocchi restano confermati.

Si conferma che anche per l’anno 2014, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti
pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha
provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale”
e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

                                                                                                                 9
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

Limite di reddito annuale personale

PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994

                                   Limiti      di    reddito
        Limiti      di     reddito                           Limiti di reddito personale (*) che consente
                                   personale che consente
Anno    personale che esclude                                l’integrazione al minimo totale o parziale a
                                   l’integrazione al minimo
        l’integrazione al minimo                             seconda dell’importo a calcolo della pensione
                                   intero

2013    Oltre € 12.881,18         Fino a € 6.440,59              Oltre € 6.440,59 fino a 12.881,18

2014    Oltre € 13.035,88         Fino a € 6.517,94              Oltre € 6.517,94 fino a 13.035,88

Attenzione: chi supera il limite di reddito individuale non ha diritto al TM, anche se non supera l’eventuale
limite coniugale

Limite di reddito annuale coniugale

PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994

                                   Limiti di reddito coniugale    Limiti di reddito coniugale (*) che
        Limiti      di     reddito
                                   che             consentono     consentono l’integrazione al minimo totale o
Anno    coniugale che escludono
                                   l’integrazione al minimo       parziale a seconda dell’importo a calcolo
        l’integrazione al minimo
                                   intero                         della pensione

2013    Oltre € 25.762,36         Fino a € 19.321,77              Da € 19.321,77 fino a 25.762,36

2014    Oltre € 26.071,76         Fino a € 19.553,82              Da € 19.553,82 fino a 26.071,76

                                                                                                                 10
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un
importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4
volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

(*) Quando il reddito si colloca in fascia intermedia, tra i valori indicati, sulla pensione spetterà una quota di
integrazione fino al limite massimo della fascia. L'importo della pensione in pagamento potrà essere pari
all'importo del T.M. o parzialmente integrata in base all'importo a calcolo della pensione stessa (adeguata).

Nota di approfondimento

Tabella importi TM INPS dal 2007 al 2014

Decorrenza       importo mensile           importo annuo

1/1/2007          €. 436,14                €. 5.669,82

1/1/2008          €. 443,56                €. 5.766,28

1/1/2009          €.   458,20              €. 5.956,60

1/1/2010          €.   460,97              €. 5.992,61

1/1/2011          €.   468,35               €. 6.088,55

1/1/2012          €.   481,00              €. 6.253,00

1/1/2013          €. 495,43                €. 6.440,59

1/1/2014          €. 501,38                €. 6.517,94

Il trattamento minimo è un’integrazione che lo Stato, tramite l’INPS o altro Ente Previdenziale, corrisponde al
pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell’arco della vita lavorativa, è di
importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti,
norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638.

Sono escluse dal diritto all’integrazione al TM:

• le pensioni supplementari;

                                                                                                                     11
• le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare
contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo);

• gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l’integrazione
mensile non può superare l’importo dell’assegno sociale, non opera il criterio della cristallizzazione e in caso di
superamento dei limiti di reddito la pensione deve essere ricalcolata anno per anno).

                                                                                                                12
ASSEGNI DI INVALIDITÀ INPS
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’

articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI

ASSEGNI DI INVALIDITA’

Anno                   Pensionato solo                                Pensionato coniugato

2013                   Oltre € 11.499,80                              Oltre € 17.249,70

2014                   Oltre € 11.637,86                              Oltre € 17.456,79

NOTE DI APPROFONDIMENTO

• Il massimo dell’integrazione spettante è pari dal 1/1/96 all’importo mensile dell’assegno sociale e fino al
limite massimo dell’importo del trattamento minimo Inps.

• Per chi non supera il limite di reddito l’integrazione spetta sempre per intero e non fino a concorrenza del
limite stesso.

• A differenza dell’integrazione al T.M., previsto dall’art. 6 della L. 638/83, nel computo dei redditi si deve
sempre tenere conto dei redditi soggetti ad IRPEF, ma si deve valutare anche il TFR o le relative anticipazioni, i
redditi a tassazione separata, escludendo solo il reddito della casa di abitazione (art. 1 c.4 della L. 222/84).

• Dal 1/1/95 l’importo dell’assegno di invalidità del richiedente non si valuta.

• Non è applicabile il criterio della “cristallizzazione”, in caso di superamento dei limiti di reddito, l’importo
della pensione deve essere ricalcolato anno per anno.

• Per le persone coniugate si verifica il solo limite di reddito coniugale, mai il reddito personale.

• Per le pensioni di inabilità (art. 2 L. 222/84) il diritto all’integrazione al T.M. va verificato in base alle norme
generali (art. 6 L. 638/83) verificando il limite di reddito personale e anche coniugale per le decorrenze
successive al 31.12.93.

• Agli assegni di invalidità o alle pensioni di inabilità liquidate esclusivamente con il calcolo contributivo non
viene garantita nessuna quota di integrazione al trattamento minimo (per il 2013/2014/2015: 65° anno e 3
mesi, possibilità di diritto all’assegno sociale INPS, se vengono rispettati i limiti di reddito personale e coniugale).

                                                                                                                     13
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, c. 42, della legge n. 335/95 - Tabella G

TABELLA G

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno        Ammontare dei redditi                                                    Percentuale di riduzione

            Fino a € 25.762,36                                                       Nessuna

2013        oltre € 25.762,36 fino a € 32.202,95                                     25%

            oltre € 32.202,95                                                        50%

            Fino a € 26.071,76                                                       Nessuna

2014        oltre € 26.071,76 fino a € 32.589,70                                     25%

            oltre € 32.589,70                                                        50%

NOTE DI APPROFONDIMENTO

Esiste una norma di salvaguardia nel caso in cui i redditi posseduti siano di poco superiori ai limiti di reddito
previsti dalla tabella G.

• Si devono valutare solo redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale e redditi d’impresa (al lordo
delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali).

• La tabella G è da applicare agli assegni di invalidità con decorrenza dal 1/8/1984, nei casi di superamento del
limite di reddito per le decorrenze anteriori al 1/9/95, si opera con il criterio della “cristallizzazione” dell’importo
in pagamento nel mese di agosto 95 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

• La norma di legge descritta per il cumulo cessa dalla data di trasformazione in pensione di vecchiaia.

• Dopo la decurtazione della quota per l’eventuale applicazione della tabella G, se l’importo della pensione
rimane superiore al T.M., devono applicarsi le norme generali sul cumulo “Pensione-lavoro”, in presenza di una
attività lavorativa.

• Le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’art. 82 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 non
vanno indicate al fine dell’applicazione della tabella G (messaggio INPS n. 340/2003).

                                                                                                                     14
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

decorrenza                         importo mensile

1.1.2012                           Euro 510,83

1.7.2013                           Euro 526,26

NOTE DI APPROFONDIMENTO

• Compete ai titolari di pensione di inabilità e viene erogato dall’INPS (msg. n. 23726/2009), è esportabile
all’estero.

• L’assegno viene erogato per 12 mensilità e non è reversibile. È incompatibile con l’analogo assegno liquidato a
norma del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali o analoga prestazione erogata da altro ente.

• L’assegno mensile non compete durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico di
pubblica amministrazione, o presso istituti di cura privati con retta a carico della pubblica amministrazione.

A decorrere dal 1° giugno 2005 l’assegno può essere corrisposto anche se il pensionato è residente in uno
Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, resta in vigore l’inesportabilità nei confronti dei soggetti
residenti in Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera (circ. INPS n. 137/2006).

Pensione d’ inabilità dei pubblici dipendenti

In relazione alle norme che stabiliscono che la pensione di inabilità (legge n. 335/95) è incompatibile con lo
svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ovvero con l'iscrizione
negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi
professionali o con trattamenti a carico dell'Ago contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento
sostitutivo o integrativo della retribuzione, l'Inps ha dettato le proprie disposizioni operative precisando che le
Direzioni provinciali devono revocare i trattamenti pensionistici di inabilità ove sia accertata una contribuzione
connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla
decorrenza della pensione di inabilità o in presenza dell'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi
nominativi di cui sopra (Inps, messaggio 16 dicembre 2013, n. 20590).

TABELLA DEL CUMULO LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO E ASSEGNO DI INVALIDITA’

                                                                                                                15
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NORME SUL CUMULO
DELLA PENSIONE O ASSEGNO DI INVALIDITA' CON LAVORO (DIPENDENTE O AUTONOMO)

                  Pensione/Assegno
                                                          Assegno di invalidità con decorrenza dal 1/1/1995
Tipologia      di con decorrenza entro il 31/12/94
attività svolta
                  TRATTENUTA MISURA                       TRATTENUTA        MISURA

Operaio
Agricolo O.T.D NO                 zero                    NO                zero
- O.T.I.

DOMESTICO          NO             zero                    NO                zero

                                                                            50% quota eccedente il T.M. (Nessuna
                                                                            trattenuta in presenza di un contratto a
                                                                            termine non superiore alle 50 giornate
                                                                            nell'anno solare, se si supera tale limite
                                                                            di gg, non opera la trattenuta solo in
                   SI             50%
DIPENDENTE                                             SI/parziale          presenza di un reddito complessivo non
                   (parziale)     quota eccedente T.M.
                                                                            superiore all'importo del TM annuo:
                                                                            anno 2013 euro 6.440,59, anno 2014
                                                                            euro 6.517,94 in questo ultimo caso non
                                                                            rileva il numero delle giornate lavorate,
                                                                            ma solo la quantità del reddito)

                                                                            30% quota eccedente il T.M e non oltre
                                                                            il 30% del reddito (fino al 31/12/2000
                                                                            era pari al 50% e solo fino a concorrenza
                                                                            del reddito prodotto) , non viene
AUTONOMO           NO             Nessuna trattenuta      SI/parziale       operata nessuna trattenuta se il reddito
                                                                            complessivo al netto della contribuzione
                                                                            INPS non supera l'importo del TM
                                                                            annuo: anno 2013 euro 6.440,59, anno
                                                                            2014 euro 6.517,94

In presenza di
una pensione       NO
                                                          NO
o      assegno     in presenza di
                                                          in presenza di
liquidato con      qualsiasi      Nessuna    trattenuta                      Nessuna                       trattenuta
                                                          qualsiasi attività
una anzianità      attività       dal 1/1/2001                               dal 1/1/2001
                                                          autonoma         e
contributiva       autonoma     e
                                                          dipendente
pari a 40 anni     dipendente
(sono     validi

                                                                                                                  16
anche        i
contributi per
supplementi
liquidati )

Legenda:

TM          = Trattamento Minimo Inps

                 Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti
FPLD        =
                 c/o Inps

                 Gestioni speciali Autonome - Art. - Com
GGSS        =
                 - CD/CM c/o INPS

OTD         = Operaio agricolo a tempo determinato

                 Operaio     agricolo      a     tempo
OTI         =
                 indeterminato

                                                           17
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ INPS, INPDAP

REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

almeno 780 contributi settimanali

almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti
previsti per l’assegno ordinario di invalidità).

Compete in caso di morte:

al coniuge superstite

al coniuge separato legalmente anche senza assegno alimentare

al coniuge separato legalmente anche per colpa (in presenza di assegno alimentare - circ. INPS n. 277/1989)

al coniuge divorziato in presenza di assegno divorzile (circ. INPS n. 132/2001)

ai figli minorenni

ai figli maggiorenni inabili e a carico alla data del decesso

ai figli maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni

ai figli maggiorenni studenti universitari, per la durata del corso legale di laurea e non oltre i 26 anni

ai figli legittimi e legittimati

ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti purché a carico del defunto

ai genitori, in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, con almeno 65 anni di età, non titolari di pensione, e
a carico del defunto

IMPORTO EROGABILE

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della
pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

60%, solo coniuge (*);

70%, solo un figlio;

80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;

100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;

                                                                                                                 18
15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una
riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla di sciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia
contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a
20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni . La
decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Aliquota spettante al coniuge superstite

Tabella di riepilogo in presenza di particolari condizioni

Status personale del ex coniuge superstite Diritto
non risposato
                                           alla pensione di reversibilità

Separato senza colpa                           SI , in tutti i casi

Se separato con propria colpa                  Si, se “titolare” dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale

                                               Si, se “titolare” dell’assegno divorzile stabilito dal Tribunale
Divorziato

                                    Si, come sopra e in concorrenza con l’altro coniuge superstite
Divorziato, da una persona che si è
risposata                           ( intervento del Giudice)

Convivente” more uxorio”                       NO - sentenza C.C. 461/2000

Divorziato che si risposa                      NO

                                                                                                                   19
Tabella dei diritti dell’ex coniuge titolare di assegno di divorzio (circ. INPS n. 132/2001)

Situazione                     Diritto alla pensione di reversibilità

Solo ex coniuge                60% della pensione diretta del deceduto

Ex coniuge e coniuge           Il giudice assegna una quota di pensione ad entrambi, entro il tetto del 60%

                               I coniugi si dividono il 60% della pensione, ai figli va il restante 20% (un figlio) o
Ex coniuge, coniuge e figli    40% (due o più figli)

Ex coniuge si risposa          Perde il diritto alla pensione, richiedere la doppia annualità

Ex coniuge e coniuge: uno Chi si risposa perde la pensione e trasferisce la sua quota in capo all’altro
dei due si risposa        coniuge, chi si risposa deve fare la domanda della doppia annualità

Due ex coniugi e coniuge
                               Il giudice assegna le quote nel limite del 60%

Ex coniuge si risposa, poi
divorzia una seconda volta Non riacquista il diritto alla pensione

Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o
pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995.

Per l’anno 2014 il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento
pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di €
16.449,85.

Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale
a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non
essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va
aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a € 526,26 mensili per 12 mensilità, pertanto il
limite complessivo è pari a euro 22.764,97.

Per gli aspetti relativi alla sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione
ai superstiti in favore dei figli maggiorenni inabili, nonché la condizione di convivenza e quella di non convivenza,
si rinvia a quanto disciplinato con nota operativa Inpdap n. 49/2008.

                                                                                                                        20
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
articolo 1, c. 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335

TABELLA F

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno        Ammontare dei redditi                                                   Percentuale di riduzione

            Fino a € 19.321,77                                                      Nessuna

            oltre € 19.321,77 fino a € 25.762,36                                    25%
2013
            oltre € 25.762,36 fino a € 32.202,95                                    40%

            oltre € 32.202,95                                                       50%

            Fino a € 19.553,82                                                      Nessuna

            oltre € 19.553,82 fino a € 26.071,76                                    25%
2014
            oltre € 26.071,76 fino a € 32.589,70                                    40%

            oltre € 32.589,70                                                       50%

NOTE DI APPROFONDIMENTO

• Non si applica la tabella F quando nel nucleo superstite sono presenti da soli o con il genitore superstite figli
di minore età, studenti anche maggiorenni, inabili.

• Esiste una norma di salvaguardia (correttivo) nel caso in cui i redditi posseduti siano di poco superiori ai limiti
di reddito previsti dalla tabella F, in pratica il trattamento non può essere inferiore a quello che spetterebbe alla
stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti
quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

• La tabella F è da applicare alla generalità delle pensioni ai superstiti, nei casi di superamento del limite di
reddito per le decorrenze anteriori al 1/9/95 si opera con il criterio della “cristallizzazione” dell’importo in
pagamento nel mese di agosto 95 e con riassorbimento sui futuri miglioramenti (escludendo i miglioramenti
delle cosiddette pensioni d’annata applicati dal 1/10/95 - Msg. Inps n. 27 del 6/10/95).

• La tabella F si applica anche a tutti i trattamenti di reversibilità dei fondi esclusivi e sostitutivi con esclusione
dei fondi esonerativi.

• In base all’articolo 73, comma 1 e articolo 78, commi 20 e 33, legge 388/2000 e articolo 1, comma 2, decreto
legge 346/2000 non sono più applicabili le norme previste dall’articolo 1 comma 43 della legge 335/95, pertanto
è totalmente cumulabile la pensione ai superstiti e la rendita INAIL, in conseguenza anche dello stesso originario
evento                                                                                                invalidante.

                                                                                                                    21
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI

Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,

Modificato dall'articolo 69 c. 3 della legge 388/2000

             Dal 60° anni di età                             Dal 65° anno di età

             euro 25,83                                      Euro 82,64

             personale               coniugale               personale              coniugale

2013         6.776,38                12.526,28               7.514,91               13.264,81

2014         6.853,73                12.672,66               7.592,26               13.411,19

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (milione al mese)

Articolo 38 della legge 448/2001

Soggetti aventi diritto con particolari requisiti di età

pensionati con un’età pari o superiore a 70 anni (1)

pensionati con un’età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti
titolari di pensione;

pensionati con un’età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all’art. 2
della legge n. 222/84

diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da
riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione.

                                                                               Età dalla        quale   spetta
settimane di contribuzione                   anni di riduzione età
                                                                               l’aumento

fino a 129                                   0                                 70

da 130 fino a 389                            1                                 69

da 390 fino a 649                            2                                 68

da 650 fino a 909                            3                                 67

da 910 fino a 1.169                          4                                 66

da 1.170 in poi                              5                                 65

                                                                                                                   22
Tabella limiti di reddito personale e coniugale

INCREMENTO AL MILIONE – MAGGIORAZIONE SOCIALE

           Importo mensile Limiti di reddito
                                                                          Importo mensile massimo con
Anno       massimo                                 Pensionato
                              Pensionato solo                             maggiorazione spettante
           maggiorazione                           coniugato

2013       136,44             8.214,31             13.964,21              631,87

2014       136,44             8.291,66             14.110,59              637,82

Redditi da valutare per il diritto alla maggiorazione

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura (compresa la pensione del
richiedente), compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, per quanto riguarda i redditi assoggettabili all’IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione
corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque
denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

L'INPS precisa nella circolare n. 44/2002 che in deroga al principio di cassa, non deve essere preso in
considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell’anno considerato a titolo di arretrati della
maggiorazione sociale stessa.

Redditi da escludere

le pensioni di guerra;

le indennità di accompagnamento di ogni tipo;

la casa di abitazione e le relative pertinenze;

i trattamenti di famiglia;

le indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di
comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;

dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ( circolare
INPS n. 203/2000);

importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari ad euro
154,94;

                                                                                                                  23
i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a
situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

                                                                                                             24
ASSEGNO SOCIALE

   Per gli anni 2013/2014/2015 diritto scatta dal 65° anno e 3 mesi di età

Anno di maturazione                              Età richiesta, già incrementata con gli indici di speranza di vita

dei requisiti

2013 – 2014 - 2015                               65 anni e 3 mesi

2016 -2017                                       65 anni e 7 mesi

2018                                             66 anni e 7 mesi

   ASSEGNO SOCIALE con decorrenza dal 1/1/2009

   art. 20 c. 10 L. n. 133/2008

   “ A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, c. 6,della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
   corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
   10 anni nel territorio nazionale”.

   Pertanto i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo-soggiornanti,
   al momento della richiesta dell’assegno sociale, oltre a risiedere sul territorio nazionale, dovranno dimostrare di
   aver risieduto in Italia, in passato, per almeno dieci anni consecutivi (temporalmente individuabili in qualsiasi
   momento della vita prima della richiesta della prestazione).

   La residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o
   comunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla
   prestazione assistenziale.

    Tale requisito si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale
   il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo.

   Salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell’interessato, le sedi INPS
   procederanno alla sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore
   ad un mese.

   Decorso un anno dalla sospensione dell’assegno sociale per i suesposti motivi, le sedi INPS competenti, previa
   verifica del permanere di tale situazione, provvederanno a revocare il suddetto beneficio.

                                                                                                                      25
TITOLARI DI ASSEGNI SOCIALI RICOVERATI IN ISTITUTI O COMUNITA’

  Qualora l’interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di Enti pubblici, l'assegno
  sociale verrà ridotto sino ad un massimo del 50% (Circ. INPS n. 65/2003).

  Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell’interessato o dei suoi
  familiari, l’assegno sociale viene corrisposto:

  in misura intera, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta pari o superiore al 50%
  dell’assegno sociale;

  in misura ridotta del 25%, se l’importo della retta a carico dell’interessato o dei familiari risulta inferiore al 50%
  dell’assegno sociale.

  Tabella con i limiti di reddito

ASSEGNO SOCIALE. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE

DELL’IMPORTO MENSILE

           Pensionato non coniugato                               Pensionato coniugato
Anno       Reddito      annuo Importo       mensile     assegno Reddito         annuo Importo      mensile     assegno
           (RP)               sociale                           (RC)                  sociale

           Zero                 442,30                            Zero                 442,30

           > 5.749,90           Zero                              > 11.499,80          Zero
2013
           < 5.749,90           (5.749,90 – RP) / 13              < 11.499,80          (11.499,80 - RC) / 13

           Zero                 447,61                            Zero                 447,61

           > 5.818,93           Zero                              > 11.637,86          Zero
2014
           < 5.818,93           (5.818,93 – RP) / 13              < 11.637,86          (11.637,86 - RC) / 13

  NOTE DI APPROFONDIMENTO

                                                                                                                     26
✔ IMPORTANTE: a differenza di quanto avveniva per la vecchia pensione sociale, l’assegno sociale compete
anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale superiore al limite individuale, ma inferire al
limite coniugale previsto dalla legge, in sintesi: se la persona è coniugata occorre fare riferimento
esclusivamente ai limiti previsti per richiedente coniugato, non essendo necessario il rispetto anche del limite di
reddito individuale, l’AS è compatibile (ovviamente nel rispetto dei limiti di legge) con gli altri trattamenti
previdenziali di cui può godere il pensionato.

Tabelle dei redditi da valutare e da escludere

Redditi da valutare:

- redditi assoggettabili all’IRPEF al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;

- redditi esenti da imposte quali, prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensione di invalidità civile, cieco
civile, sordomuto, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall’Inail, pensioni privilegiate ordinarie
tabellari per infermità contratte il servizio militare di leva, ecc.;

- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva quali: interessi postali e
bancari, interessi sui BOT, CCT, ecc.;

- assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;

- reddito esente: vouchers prestazioni occasionali - Dlgs n. 276/2003.

Redditi da escludere:

- trattamenti di fine rapporto comunque denominati e sue anticipazioni;

- competenze arretrate soggette a tassazione separata;

- l’importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge);

- reddito della casa di abitazione e relative pertinenze e i trattamenti di famiglia;

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;

- 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo;

-le indennità di accompagnamento di ogni tipo;

-le indennità di comunicazione per i sordomuti.

                                                                                                                   27
Maggiorazione sociale agli assegni sociali

          Dal 65° anni di età                Dal 70° anno di età *

          euro 12,92                         Euro 189,57 (2013) Euro 190,21 (2014)

          personale             coniugale    personale                   coniugale

2013      5.917,86              12.358,45    8.214,31                    13.964,21

2014      5.986,89              12.504,83    8.291,66                    14.110,59

* l’aumento può competere anche al 65° anno e 3 mesi dal 2013/2014/2015 di età in base alla contribuzione
personale eventualmente versata.

                                                                                                      28
ASSEGNI SOCIALI IN TRASFORMAZIONE
Da invciv/sordomuti

Per gli anni 2013/2014/2015 diritto scatta dal 65° anno e 3 mesi di età

LIMITI      DI     REDDITO      PER     LA    CONCESSIONE        DELLE     PENSIONI         ED    ASSEGNI
AI          MUTILATI         E         INVALIDI          CIVILI       ED           AI          SORDOMUTI
nati                 dopo                il               31               Dicembre                  1930
da utilizzare al compimento del 65mo anno (o età successiva - manovra Monti) per la trasf. in AS

                   Importo mensile AS
                                      Mutilati                     Mutilati
                   base senza aumenti
Decorrenza                            ed Invalidi           Civili ed Invalidi      Civili Sordomuti
                   Art.67 L.448/98 e
                                      parziali                     totali
                   Art.52 L.488/99

1.1.2013            € 360,19               € 5.749,90              €   16.320,83           €   16.320,83

1.1.2014            € 364,51               € 5.818,93             €    16.320,83           €   16.320,83

Per l'applicazione pratica, consultare le circolari INPS n° 86/2000 e n° 101/2004

                                                                                                           29
LE PENSIONI E INDENNITA’ CIVILI ASSISTENZIALI
Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie

di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi

legislativi emanati a partire dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

E’ opportuno sottolineare che lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo i rispettivi
requisiti sanitari e reddituali.

                              Assegno mensile di assistenza

                              Indennità mensile di frequenza
Invalidi civili
                              Pensione di inabilità

                              Indennità di accompagnamento

                              Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi

                              Pensione ai sordomuti
Sordomuti
                              Indennità di comunicazione

                              Pensione ai ciechi assoluti

                              Pensione ai ciechi civili parziali
Ciechi civili
                              Assegno mensile a vita "decimisti"

                              Indennità speciale per ciechi parziali "ventesimisti"

                              Indennità di accompagnamento

Valutazione dei requisiti reddituali

Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a

pensione, ma che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale relativo al solo richiedente la
prestazione, anche se coniugato.

Reddito individuale confermato con la legge n. 99/2013 art. 10 c. 5 msg INPS n. 15968/2013

                                                                                                              30
Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge. Ai fini del raggiungimento dei
 prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF.

 Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF
 (compresi gli arretrati, TFR, ecc.. e la casa di abitazione – parere dell’INPS con messaggio n. 31976-2005), al
 lordo degli oneri deducibili.

 Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili.
 Sono anche escluse le rendite corrisposte in Italia dall’Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera -
 AVS (messaggio INPS n. 94/2003).

 Devono essere esclusi dal computo anche:

 • le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie,

 • pensioni privilegiate e gli assegni annessi,

 • le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia,

 • i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29/973, n. 601,

 • indennizzo per danni da trasfusioni,

 • le rendite infortunistiche INAIL.

 Le provvidenze in favore dei minorati civili

 Redditi esenti dall’IRPEF

Pensioni e indennità civili - importi e limiti anno 2014

                                                           Importo       mensile Limite di      reddito   annuo
Prestazione
                                                           2014                  personale

Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati             301,91               16.449,85

Pensione ciechi civili assoluti ricoverati                 279,19               16.449,85

Pensione ciechi civili parziali                            279,19               16.449,85

Pensione invalidi civili totali -100%                      279,19               16.449,85

Pensione sordomuti                                         279,19               16.449,85

Assegno invalidi civili parziali - 74%                     279,19               4.795,57

Indennità di frequenza per i minori                        279,19               4.795,57

Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti        863,85               nessun limite

Indennità di accompagnamento invalidi civili assoluti      504,07               nessun limite

                                                                                                                  31
Indennità di comunicazione sordomuti                    251,52           nessun limite

Indennità speciale ciechi ventesimisti                  200,04           nessun limite

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major         501,38           nessun limite

 Maggiorazione sociale

 Pensioni civili

 AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI e
 SORDOMUTI

 Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001

 AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.

 LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI

 INFRASESSANTACINQUENNI

                                                                     Importo     mensile   aumento
 Anno          Pensionato solo             Pensionato coniugato
                                                                     spettante

 2013          5.884,19                    12.324,78                 10,33

 2014          5.953,22                    12.471,16                 10,33

 L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito

 AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I 60 E I 65 ANNI

 INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI

 CIECHI TOTALI

 Anno          Importo           Limiti di reddito                   Importo     mensile   aumento

                                                                                                     32
pensione                     Pensionato   spettante
                  Pensionato solo
                                    coniugato

2013   275,87     8.214,31          13.964,21    356,00

2014   279,19     8.291,66          14.110,59    358,63

                                                             33
IMPORTANTE MESSAGGIO INPS N. 20966 DEL 24 DICEMBRE 2013
Numerose strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti e/o indicazioni in merito al requisito della residenza ai
fini del riconoscimento delle prestazioni d’invalidità civile (pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili;
pensioni         e        indennità         ai        sordomuti           e         ai         ciechi        civili).

Al riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 43 del codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la
dimora                                                                                                     abituale.

L'interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato la situazione di fatto - intesa come l’effettiva
presenza del soggetto in un determinato luogo - rispetto all’elemento soggettivo, cioè all'intenzione di
dimorarvi,         che         viene        presunta         fino        a         prova        contraria.

Pertanto, il requisito della residenza deve ritenersi soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale
in                     Italia                   del                     soggetto                      interessato.

Peraltro, anche in ambito comunitario (art. 70 del Regolamento CE n. 883/2004 ) viene confermato il carattere
dell’inesportabilità di tali prestazioni, che possono essere erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli
interessati risiedono, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale, e che sono a carico dell’istituzione del
luogo                                                      di                                                  residenza.

Le strutture territoriali sono quindi tenute alla verifica e controllo della effettiva dimora dell’interessato in Italia
e devono procedere alla sospensione della prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori
dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi , a meno che non ricorrano gravi motivi sanitari
idoneamente documentati da parte dell’interessato (ad es.: interventi terapeutici, ricoveri, cure specialistiche da
effettuarsi presso strutture sanitarie estere; esigenza di assistenza continua da parte di un familiare residente
all’estero; esigenza di acquisire farmaci disponibili fuori dal territorio italiano ecc.).

Ai fini della verifica in discorso andranno promossi accertamenti presso il Comune in cui risulta l’iscrizione
anagrafica, con l’ausilio della Polizia locale ai sensi della normativa in materia (L. 1228/1954; D.P.R. 223/1989;
D.lgs 286/1998; D.L. 5/2012); dovranno effettuarsi controlli tramite l’acquisizione di documentazione
attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d’ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni
del consolato), richiedendo, ove occorra, la collaborazione dell’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi di quanto
previsto                   dal                  D.                 Lgs.                 n°                68/2001.

Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza, si
procederà                  alla                    revoca                 del                     beneficio.

Infine, si precisa che, qualora sia intervenuta la revoca della prestazione, l’interessato, se in possesso di un
verbale sanitario in corso di validità e dei previsti requisiti amministrativi, potrà presentare domanda di
prestazione utilizzando il modello AP93, reperibile sul sito internet dell’Istituto – sezione moduli - senza
necessità               di              attivare            il             procedimento                sanitario.

In caso di accoglimento della suddetta domanda, secondo le regole generali, la prestazione sarà erogata dal
mese              successivo          alla          data           di             quest’ultima.
                                                                                                                      34
Si invitano le strutture in indirizzo a dare, nei modi ritenuti più idonei, capillare comunicazione del contenuto del
presente messaggio ai patronati e alle associazioni di categoria presenti nel territorio di competenza.

                                                                                                                  35
IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE
(per chi ha contributi versati dopo la decorrenza della pensione)

I supplementi sono incrementi della pensione liquidati, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. I contributi successivi alla decorrenza del primo
supplemento danno luogo alla liquidazione di ulteriori supplementi.

Decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e sono disciplinati in
modo diverso a seconda della contribuzione utilizzata, della pensione sulla quale devono essere liquidati e,
infine, della loro decorrenza.

I contributi versati dopo il pensionamento sia nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia nella Gestione
Lavoratori Autonomi danno diritto alla liquidazione di un supplemento a condizione che siano trascorsi almeno 5
anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento e che sia stata compiuta l’età per la
pensione di vecchiaia prevista nelle relative gestioni.

Tuttavia è data facoltà all’interessato di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il
primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o
dal precedente supplemento; in tal caso è richiesta, comunque, la condizione del compimento dell’età prevista
per il pensionamento di vecchiaia.

Qualora l’interessato si fosse già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento per contributi a carico
dell’AGO dopo 2 anni non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle Gestioni autonome e,
quindi, dovrà attendere che decorra il normale periodo di cinque anni (circ. 60067 AGO del 4.6.1981).

Norme specifiche hanno regolato l’ipotesi di un supplemento per contribuzione di Gestione Speciale da liquidare
su pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. In quest’ultimo caso il supplemento può
riguardare contribuzione anteriore alla decorrenza della pensione (L. 613/1966, art. 26).

I pensionati della Gestione separata possono chiedere il supplemento di pensione solo per i contributi versati,
dopo il pensionamento, nella stessa gestione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima
volta, quando siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo 5
anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Non è richiesto il compimento dell’età pensionabile.
In caso di decesso del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti.

I periodi di contribuzione versati successivamente alla decorrenza della pensione possono, a secondo della loro
collocazione nel tempo, determinare la ricostituzione di supplementi precedentemente concessi.

I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo vengono assorbiti dall’integrazione
al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è
effettuato            con            il           sistema           di             calcolo           contributivo.
Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre
2011.

                                                                                                                   36
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