RIUNIONE COMMISSIONE TECNICO-NORMATIVA AGGIORNAMENTO DIRETTIVA ROHS - VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 VILLA MARCHETTI-BAGGIOVARA - MO - ACIMAC

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RIUNIONE COMMISSIONE TECNICO-NORMATIVA AGGIORNAMENTO DIRETTIVA ROHS - VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 VILLA MARCHETTI-BAGGIOVARA - MO - ACIMAC
Riunione
Commissione Tecnico-Normativa
Aggiornamento direttiva RoHS
          Venerdì 7 Giugno 2019
     Villa Marchetti- Baggiovara - Mo
RIUNIONE COMMISSIONE TECNICO-NORMATIVA AGGIORNAMENTO DIRETTIVA ROHS - VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 VILLA MARCHETTI-BAGGIOVARA - MO - ACIMAC
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8
 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
  pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche -
                             RoHS II
GU L 174 del 1.7.2011

                            Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione
all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute
umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento
ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le
apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da
correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate
per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la
corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

2) ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il
fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di
campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni
previste;
Articolo 7
Obblighi dei fabbricanti
Gli Stati membri provvedono affinché:

a) all’atto dell’immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscano
che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle
prescrizioni di cui all’articolo 4;

b) i fabbricanti predispongano la documentazione tecnica necessaria ed
eseguano personalmente o facciano eseguire la procedura di controllo
interno della produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della
decisione n. 768/2008/CE; documentazione tecnica unica;
Articolo 7
Obblighi dei fabbricanti
Gli Stati membri provvedono affinché:
c) qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata
dimostrata dalla procedura di cui alla lettera b), i fabbricanti redigano
una dichiarazione UE di conformità e appongano la marcatura CE sul
prodotto finito.
Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono
l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia
almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo
4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel
contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione
tecnica unica;
Articolo 7
Obblighi dei fabbricanti
Gli Stati membri provvedono affinché:

i) i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un’AEE che
hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva
adottino immediatamente le misure correttive necessarie per rendere
conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e i
fabbricanti ne informino immediatamente le competenti autorità
nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l’AEE,
indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a
qualsiasi misura correttiva adottata;
Articolo 13
Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la
conformità ai requisiti di cui all’articolo 4.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli
elementi indicati nell’allegato VI ed è aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro
sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono
l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia
almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo
4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel
contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione
tecnica unica.
Allegato VI
Dichiarazione UE di conformità
1. N. … (identificazione unica dell’AEE):

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la
responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la
rintracciabilità. Essa può comprendere una
fotografia, ove opportuno):
Allegato VI
Dichiarazione UE di conformità
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011,
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (*).

6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate
utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è
dichiarata la conformità:

(*) GU L174 del 1-7-2011, pag 88
Allegato VI
Dichiarazione UE di conformità
7. Ulteriori informazioni:

Firmato in vece e per conto di:
...............................................................

(luogo e data del rilascio):
...............................................................

(nome e cognome, funzione) (firma):
...............................................................
QUALI OBIETTIVI VUOLE FINALIZZARE LA DIRETTIVA ROHS II? La Direttiva
RoHS II (Restriction of Hazardous Substances) limita, entro certi valori
tollerati, l’impiego di:
• Piombo
• Mercurio
• Cadmio
• Cromo Esavalente
• Bifenili polibromurati (PBB)
• Etere di difenile polibromurato (PBDE)

QUALI SONO I VALORI TOLLERATI ?
Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in
peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, PBB e PBDE e dello 0,01% in peso
di cadmio. Per materiale omogeneo si intende una unità che non può essere
meccanicamente disaggregata in più materiali separati.
La Direttiva si applica alle apparecchiature come definite nella relativa sezione della
direttiva WEEE. Il legislatore italiano recependo le direttive CE 2002/95/CE, 2002/96/CE,
2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di rifiuti, ha emanato il Decreto
legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 (G.U. 175 del 29/07/05 Supp.Ord. 135)

Queste sono:

•   Grandi elettrodomestici
•   Piccoli elettrodomestici
•   Apparecchi informatici e di telecomunicazione
•   Apparecchiature di consumo
•   Apparati per illuminazione (comprese le lampadine)
•   Attrezzi elettronici ed elettrici
•   Giocattoli, attrezzature per svago e sport
•   Distributori automatici
Esenzioni dalla direttiva RoHS
• Le batterie non sono incluse all'interno della portata di RoHS, quindi le batterie al
   piombo e al NiCd sono consentite (anche se queste ultime sono state sostituite da
   batterie NiMH Nichel-Metallo Idruro).
• Impianti e attrezzature industriali fissi.
• Piombo
• Componenti ceramici
• Alcune specifiche leghe
• Vetro usato nei tubi a raggi catodici (CRT), in alcuni componenti elettronici e tubi per
   lampade fluorescenti
• Mercurio
• Determinati tipi di lampade
• Applicazioni nel settore Automotive
A partire dal 15 agosto 2018 è anche prevista l’entrata in vigore del
cosiddetto “open scope” che amplia il campo di applicazione a tutte
la Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) non
esplicitamente escluse.

Analizzando quindi in dettaglio le Direttive sopra citate si scopre
come l’ampio campo di applicazione sia stato definito in modo
puntuale ma che, allo stesso tempo, permangono alcune “zone
grigie” in merito all’assoggettabilità e alla esclusione di alcune
tipologie di apparecchiature.
Cosa si intende per grandi dimensioni?
Proprio con specifico riferimento alle esclusioni di cui ai punti 5 e 6,
che certamente comprendono un buon numero di macchine
soprattutto ad uso industriale, rimangono delle incertezze in
quanto le norme non definiscono in modo univoco e puntuale il
concetto di “grandi dimensioni” e talvolta sono necessarie delle
valutazioni “caso per caso” per le quali ci si può avvalere anche di
altri documenti messi a disposizione dagli Organi europei.
Permane quindi la necessità di valutazioni puntuali delle singole
apparecchiature.
Il Ministero dell’Ambiente italiano nella guida, per l’applicazione
delle direttive del maggio 2018, ha adottato le seguenti
definizioni della EWRN (Rete europea dei registri WEEE).
Installazioni fisse di grandi dimensioni (ad es. linee di produzione):
Per essere considerata “grande” una installazione fissa deve possedere o eccedere uno dei
seguenti criteri:
•   quando è installata o viene disinstallata, deve essere trasportata in un container ISO
    da 1 TEU (610 cm) o più perchè dalla somma totale delle sue parti deriva una
    cubatura uguale o superiore a 32,07m3 risultante da 5,71m * 2,35 m * 2,39 m;
•   quando installata e disinstallata deve essere trasportata in un autoarticolato di 44
    tonnellate o superiore;
•   per l’installazione o la disinstallazione è necessaria una gru pesante;
•   per l’installazione è necessario che siano apportate modifiche strutturali
    nell’ambiente in cui va inserita (ad esempio aree di accesso nuove, di fondamenta);
•   l’installazione ha bisogno di una potenza elettrica nominale uguale o superiore a 375
    kW
Quando si applicano le nuove disposizioni della RoHS 2? La direttiva RoHS 2 è entrata in
vigore il 21 luglio 2011 e deve essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il 2
gennaio 2013. A quel tempo la RoHS 1 sarà abrogata. Dal 22 luglio 2014 le restrizioni
sulle sostanze saranno gradualmente estese a nuove categorie di prodotti. Le disposizioni
della direttiva RoHS 2 si applicheranno anche per questi tipi di AEE dalle date indicate di
seguito:

           22 July
            2014                  22 July              22 July              23 July
                                   2016                 2017                 2019
         Extension to:
                                Extension to:        Extension to:         Extension to
          Category 8                                                      all EEE except
           (medical              Category 8 In         Category 9          for the ones
           devices)             vitro diagnostic       Industrial            explicitly
                                    medical          monitoring and          excluded
           Category 9               devices             control
           (monitoring                                instruments
           and control
          instruments)
Come posso sapere se RoHS 2 si                                                         Is my product EEE? (see
                                                                                    definitions in articles 3 (1), (2)
applica al mio prodotto? Per                                                                      and (5))

identificare se i requisiti della RoHS 2 si                                             Y                          N

applicano al prodotto:
                                                                                                               Out of scope, provisions of
                                                            Is it excluded from the scope of
                                                                                                                   RoHS 2 don’t apply
                                                                   RoHS 2 via article 2(4)?
                                                        N                                            Y

                                                                                     Out of scope; provisions of
                                      EEE is in the scope;   provisions
                                                                                         RoHS 2 don’t apply
                                               of RoHS 2 apply

                                           Are there substance
                                       exemptions in Annex III or IV
                                              being applied?

                                        Y                              N

                 All requirements apply except
                                                              All requirements of RoHS 2
                    for the specific substance
                                                                           apply
                            exemption(s)
RoHS nei paesi extraeuropei
La tendenza ad avere un unico mercato mondiale spinge i singoli Paesi a unificare le
normative per facilitare il libero commercio.

Cina
Anche la Cina ha sviluppato una legislazione (citata spesso come "Cina RoHS") che ha
limitazioni simili. Tuttavia, la legislazione cinese è molto vaga circa l'applicazione e la
responsabilità per il rispetto della normativa. Vi sono anche dubbi sulla data di inizio
dell'applicazione ma si ritiene sia la stessa della normativa europea.

Giappone
Il Giappone non ha una normativa equivalente alla RoHS ma vi è una sollecitazione verso
i costruttori giapponesi ad indirizzarsi verso processi di lavorazioni esenti da piombo.

California
La California ha adottato una legislazione simile che è entrata in vigore il 1º gennaio
2007. La legge della California utilizza la direttiva RoHS dell'Unione europea come linea
guida.
Articolo 16 Presunzione di conformità

1. Salvo prova contraria, gli Stati membri presumono che le AEE
munite di marcatura CE siano conformi alla presente direttiva.

2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni della presente
direttiva i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a
misure a dimostrazione della conformità alle prescrizioni
dell’articolo 4 ovvero a valutazioni in conformità a norme
armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
Sommario
La presente Norma specifica la documentazione tecnica che il
costruttore deve compilare per dichiarare la conformità con le
restrizioni applicabili alle sostanze. La documentazione del sistema
di gestione del produttore è al di fuori del campo di applicazione
della presente Norma che è comunque armonizzata per la
Direttiva 2011/65/EU (ROHS) sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed
elettronici.
Sommario
La presente Norma, di riferimento tecnico per la Direttiva RoHS,
vuole specificare le metodologie per la determinazione dei livelli di
6 sostanze regolamentate (Pb, Hg, Cd, Cr(VI) +, PBB, PBDE)
contenute nei prodotti elettrici/elettronici.
Per ogni metodo di prova considerato vengono fornite delle
indicazioni generali, cenni sulla preparazione dei campioni utilizzati
per la prova ed il dettaglio del metodo di prova vero e proprio,
oltre che una valutazione finale dei risultati ottenuti. In merito alle
procedure per la preparazione di campioni rappresentativi da
utilizzarsi nelle prove, indicazioni più specifiche e dettagliate
possono essere trovate nel documento pre-normativo IEC/PAS
62596.
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