RIUNIONE COMMISSIONE TECNICO-NORMATIVA AGGIORNAMENTO DIRETTIVA ROHS - VENERDÌ 7 GIUGNO 2019 VILLA MARCHETTI-BAGGIOVARA - MO - ACIMAC
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Riunione Commissione Tecnico-Normativa Aggiornamento direttiva RoHS Venerdì 7 Giugno 2019 Villa Marchetti- Baggiovara - Mo
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS II GU L 174 del 1.7.2011 Articolo 1 Oggetto La presente direttiva istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua; 2) ai fini del punto 1, «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;
Articolo 7 Obblighi dei fabbricanti Gli Stati membri provvedono affinché: a) all’atto dell’immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscano che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 4; b) i fabbricanti predispongano la documentazione tecnica necessaria ed eseguano personalmente o facciano eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE; documentazione tecnica unica;
Articolo 7 Obblighi dei fabbricanti Gli Stati membri provvedono affinché: c) qualora la conformità degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui alla lettera b), i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di conformità e appongano la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica;
Articolo 7 Obblighi dei fabbricanti Gli Stati membri provvedono affinché: i) i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un’AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottino immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e i fabbricanti ne informino immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l’AEE, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata;
Articolo 13 Dichiarazione UE di conformità 1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4. 2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell’allegato VI ed è aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica.
Allegato VI Dichiarazione UE di conformità 1. N. … (identificazione unica dell’AEE): 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario: 3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore): 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’AEE che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia, ove opportuno):
Allegato VI Dichiarazione UE di conformità 5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (*). 6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: (*) GU L174 del 1-7-2011, pag 88
Allegato VI Dichiarazione UE di conformità 7. Ulteriori informazioni: Firmato in vece e per conto di: ............................................................... (luogo e data del rilascio): ............................................................... (nome e cognome, funzione) (firma): ...............................................................
QUALI OBIETTIVI VUOLE FINALIZZARE LA DIRETTIVA ROHS II? La Direttiva RoHS II (Restriction of Hazardous Substances) limita, entro certi valori tollerati, l’impiego di: • Piombo • Mercurio • Cadmio • Cromo Esavalente • Bifenili polibromurati (PBB) • Etere di difenile polibromurato (PBDE) QUALI SONO I VALORI TOLLERATI ? Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, PBB e PBDE e dello 0,01% in peso di cadmio. Per materiale omogeneo si intende una unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati.
La Direttiva si applica alle apparecchiature come definite nella relativa sezione della direttiva WEEE. Il legislatore italiano recependo le direttive CE 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di rifiuti, ha emanato il Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 (G.U. 175 del 29/07/05 Supp.Ord. 135) Queste sono: • Grandi elettrodomestici • Piccoli elettrodomestici • Apparecchi informatici e di telecomunicazione • Apparecchiature di consumo • Apparati per illuminazione (comprese le lampadine) • Attrezzi elettronici ed elettrici • Giocattoli, attrezzature per svago e sport • Distributori automatici
Esenzioni dalla direttiva RoHS • Le batterie non sono incluse all'interno della portata di RoHS, quindi le batterie al piombo e al NiCd sono consentite (anche se queste ultime sono state sostituite da batterie NiMH Nichel-Metallo Idruro). • Impianti e attrezzature industriali fissi. • Piombo • Componenti ceramici • Alcune specifiche leghe • Vetro usato nei tubi a raggi catodici (CRT), in alcuni componenti elettronici e tubi per lampade fluorescenti • Mercurio • Determinati tipi di lampade • Applicazioni nel settore Automotive
A partire dal 15 agosto 2018 è anche prevista l’entrata in vigore del cosiddetto “open scope” che amplia il campo di applicazione a tutte la Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) non esplicitamente escluse. Analizzando quindi in dettaglio le Direttive sopra citate si scopre come l’ampio campo di applicazione sia stato definito in modo puntuale ma che, allo stesso tempo, permangono alcune “zone grigie” in merito all’assoggettabilità e alla esclusione di alcune tipologie di apparecchiature.
Cosa si intende per grandi dimensioni? Proprio con specifico riferimento alle esclusioni di cui ai punti 5 e 6, che certamente comprendono un buon numero di macchine soprattutto ad uso industriale, rimangono delle incertezze in quanto le norme non definiscono in modo univoco e puntuale il concetto di “grandi dimensioni” e talvolta sono necessarie delle valutazioni “caso per caso” per le quali ci si può avvalere anche di altri documenti messi a disposizione dagli Organi europei. Permane quindi la necessità di valutazioni puntuali delle singole apparecchiature. Il Ministero dell’Ambiente italiano nella guida, per l’applicazione delle direttive del maggio 2018, ha adottato le seguenti definizioni della EWRN (Rete europea dei registri WEEE).
Installazioni fisse di grandi dimensioni (ad es. linee di produzione): Per essere considerata “grande” una installazione fissa deve possedere o eccedere uno dei seguenti criteri: • quando è installata o viene disinstallata, deve essere trasportata in un container ISO da 1 TEU (610 cm) o più perchè dalla somma totale delle sue parti deriva una cubatura uguale o superiore a 32,07m3 risultante da 5,71m * 2,35 m * 2,39 m; • quando installata e disinstallata deve essere trasportata in un autoarticolato di 44 tonnellate o superiore; • per l’installazione o la disinstallazione è necessaria una gru pesante; • per l’installazione è necessario che siano apportate modifiche strutturali nell’ambiente in cui va inserita (ad esempio aree di accesso nuove, di fondamenta); • l’installazione ha bisogno di una potenza elettrica nominale uguale o superiore a 375 kW
Quando si applicano le nuove disposizioni della RoHS 2? La direttiva RoHS 2 è entrata in vigore il 21 luglio 2011 e deve essere recepita nelle legislazioni nazionali entro il 2 gennaio 2013. A quel tempo la RoHS 1 sarà abrogata. Dal 22 luglio 2014 le restrizioni sulle sostanze saranno gradualmente estese a nuove categorie di prodotti. Le disposizioni della direttiva RoHS 2 si applicheranno anche per questi tipi di AEE dalle date indicate di seguito: 22 July 2014 22 July 22 July 23 July 2016 2017 2019 Extension to: Extension to: Extension to: Extension to Category 8 all EEE except (medical Category 8 In Category 9 for the ones devices) vitro diagnostic Industrial explicitly medical monitoring and excluded Category 9 devices control (monitoring instruments and control instruments)
Come posso sapere se RoHS 2 si Is my product EEE? (see definitions in articles 3 (1), (2) applica al mio prodotto? Per and (5)) identificare se i requisiti della RoHS 2 si Y N applicano al prodotto: Out of scope, provisions of Is it excluded from the scope of RoHS 2 don’t apply RoHS 2 via article 2(4)? N Y Out of scope; provisions of EEE is in the scope; provisions RoHS 2 don’t apply of RoHS 2 apply Are there substance exemptions in Annex III or IV being applied? Y N All requirements apply except All requirements of RoHS 2 for the specific substance apply exemption(s)
RoHS nei paesi extraeuropei La tendenza ad avere un unico mercato mondiale spinge i singoli Paesi a unificare le normative per facilitare il libero commercio. Cina Anche la Cina ha sviluppato una legislazione (citata spesso come "Cina RoHS") che ha limitazioni simili. Tuttavia, la legislazione cinese è molto vaga circa l'applicazione e la responsabilità per il rispetto della normativa. Vi sono anche dubbi sulla data di inizio dell'applicazione ma si ritiene sia la stessa della normativa europea. Giappone Il Giappone non ha una normativa equivalente alla RoHS ma vi è una sollecitazione verso i costruttori giapponesi ad indirizzarsi verso processi di lavorazioni esenti da piombo. California La California ha adottato una legislazione simile che è entrata in vigore il 1º gennaio 2007. La legge della California utilizza la direttiva RoHS dell'Unione europea come linea guida.
Articolo 16 Presunzione di conformità 1. Salvo prova contraria, gli Stati membri presumono che le AEE munite di marcatura CE siano conformi alla presente direttiva. 2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell’articolo 4 ovvero a valutazioni in conformità a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sommario La presente Norma specifica la documentazione tecnica che il costruttore deve compilare per dichiarare la conformità con le restrizioni applicabili alle sostanze. La documentazione del sistema di gestione del produttore è al di fuori del campo di applicazione della presente Norma che è comunque armonizzata per la Direttiva 2011/65/EU (ROHS) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici.
Sommario La presente Norma, di riferimento tecnico per la Direttiva RoHS, vuole specificare le metodologie per la determinazione dei livelli di 6 sostanze regolamentate (Pb, Hg, Cd, Cr(VI) +, PBB, PBDE) contenute nei prodotti elettrici/elettronici. Per ogni metodo di prova considerato vengono fornite delle indicazioni generali, cenni sulla preparazione dei campioni utilizzati per la prova ed il dettaglio del metodo di prova vero e proprio, oltre che una valutazione finale dei risultati ottenuti. In merito alle procedure per la preparazione di campioni rappresentativi da utilizzarsi nelle prove, indicazioni più specifiche e dettagliate possono essere trovate nel documento pre-normativo IEC/PAS 62596.
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