LA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA

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LA REGOLAMENTAZIONE
    DELLE EMISSIONI DEI GAS
       A EFFETTO SERRA

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Il contesto
    La regolamentazione trae origine dal protocollo di Kyoto
    All’interno dell’UE è attuata dalla direttiva 2003/87/CE
     del 13 ottobre 2003, modificata dalla direttiva
     2004/101/CE del 27 ottobre 2004
    Si basa sull’adozione di strumenti economici che stimolino
     gli operatori a conseguire risultati coerenti con il
     raggiungimento degli obiettivi complessivi di riduzione
     delle emissioni di anidride carbonica sottoscritti da
     ciascun Stato membro
    Limitazioni all’uso di altri gas ad effetto serra sono state
     successivamente assunte con il regolamento 842/2006
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Il protocollo di Kyoto
   Sottoscritto nel dicembre 1997, rappresenta l’accordo
    attuativo della Convenzione Quadro ONU sui
    Cambiamenti Climatici del 1992
   Costituisce per i sottoscrittori un impegno
    giuridicamente vincolante alla riduzione delle emissioni
    di gas serra
   Entra in vigore il 16 febbraio 2005 a seguito del
    raggiungimento della quota minima di ratifica del 55%
    (in termini emissivi) dei paesi sottoscrittori
   Per l’Italia l’obiettivo per il periodo 2008-2012 è la
    riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990

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La direttiva 2003/87

   Pubblicata il 25 ottobre 2003, da recepire entro il 31
    dicembre 2003
   Primo parziale recepimento con il decreto-legge 12
    novembre 2004, n. 273
   Pieno recepimento con il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216
   Il sistema è diventato operativo dal 1° gennaio 2005
   Modifiche al D.Lgs. 216/2006 di prossima pubblicazione

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Campo di applicazione
I gas a effetto serra oggetto di regolamentazione sono:
      biossido di carbonio (CO2)

      metano (CH4)

      protossido di azoto (N2O)

      idrofluorocarburi (HFC)

      perfluorocarburi (PFC)

      esafluoruro di zolfo (SF6)

Al momento sono disciplinate solo le emissioni di CO2 e gli
utilizzi di HFC, PFC e SF6

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Le emissioni di anidride
                   carbonica

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Campo di applicazione
   Sono oggetto di regolamentazione le emissioni di gas
    serra da un limitato numero di tipologie di attività
    energivore, riportate nell’allegato I alla direttiva
   Si considerano le emissioni complessive, incluse quelle
    da fasi transitorie o da eventi straordinari
   Sono escluse le fonti mobili
   Sono esclusi gli impianti o le parti di impianti utilizzati
    per ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi
    prodotti e processi

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Attività soggette
   Attività energetiche
      Impianti di combustione > 20 MW
      Raffinerie di petrolio
      Cokerie
   Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi
      Arrostimento e sinterizzazione minerali
      Produzione ghisa e acciaio > 2,5 t/h
   Industria dei prodotti minerali
      Produzione cemento > 500 t/g e calce > 50 t/g
      Produzione vetro > 20 t/g
      Produzione prodotti ceramici > 75 t/g
   Altre attività
      Produzione di pasta per carta
      Produzione carta e cartone > 20t/g
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Attività soggette
Impianti di combustione > 20 MW
   Sono esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani
   Sono compresi gli impianti di climatizzazione
   Si considera la somma delle potenze degli impianti
    presenti in un dato sito
   Gli impianti termici soggetti sono quelli con codice
    NOSE-P del gruppo 101 e non 104
   Ulteriori specificazioni fornite dalla deliberazione n.
    025/2007
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Le quote di emissione

   Rappresentano il diritto ad emettere una tonnellata di
    biossido di carbonio equivalente per un periodo
    determinato
   Possono essere scambiate con altri soggetti, anche
    appartenenti a paesi extra-UE che abbiano ratificato
    protocollo di Kyoto e con i quali siano stati conclusi
    appositi accordi

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L’assegnazione delle quote di
             emissione
   Ciascuno stato membro predispone il Piano Nazionale di
    Assegnazione (PNA), sottoposto a benestare della
    Commissione, per periodi di 5 anni (salvo il primo di
    durata 3 anni)
   Il PNA deve essere coerente con gli obiettivi del
    protocollo di Kyoto
   Nel primo periodo almeno il 95% delle quote è
    assegnato a titolo gratuito
   Gli stati possono concedere l’uso in un periodo di quote
    non utilizzate in quello precedente
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Il Piano Nazionale di Assegnazione
   Il PNA per il primo periodo 2005-2007 è stato approvato
    dalla Commissione con prescrizioni con la decisione del
    25 maggio 2005
   Il PNA per 2008-2112 è stato approvato dal Ministero
    dell’ambiente il 18 dicembre 2006, La Commissione ha
    fornito il proprio parere con prescrizioni il 15 maggio
    2007, la decisione di assegnazione delle quote è stata
    approvata il 29 febbraio 2008

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Autorizzazioni

   Dal 1° gennaio 2005 gli impianti soggetti possono
    emettere gas serra solo a fronte di un’autorizzazione,
    rilasciata dal Comitato nazionale di attuazione e
    gestione della direttiva 2003/87/CE, istituito presso il
    Ministero dell’ambiente
   L’autorizzazione per i gas serra deve essere coordinata
    con quella IPPC

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Autorizzazioni

   Il D.L. 273/2004 ha richiesto che le domande di
    autorizzazione per gli impianti esistenti fossero
    presentate al Ministero dell’ambiente entro il 5
    dicembre 2004
   Per gli impianti “nuovi entranti” la domanda deve
    essere presentata almeno 90 gg prima dell’entrata in
    esercizio e l’autorizzazione deve essere rilasciata entro
    45 gg

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La domanda di autorizzazione

   Nel sito del Minambiente è comparso il testo del decreto
    direttoriale n.DEC/RAS/1715/2004 del 16 novembre
    2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge
    273/2004
   Il decreto definisce i modelli per la compilazione della
    domanda di autorizzazione e le modalità di
    presentazione

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Le modalità di invio
Gestori con firma elettronica certificata:
   si scarica e si compila la modulistica in formato
    Microsoft Access
   si sottoscrive con firma elettronica
   si invia a mezzo posta elettronica
Gestori senza firma elettronica certificata:
   come sopra, senza firma elettronica, e in forma cartacea
    scaricando il file Microsoft Word con invio a mezzo
    raccomandata A/R

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Compiti del gestore
   Ogni 28 febbraio il gestore riceve le quote dell’anno in
    corso (i nuovi entranti entro 60 gg dall’autorizzazione)
   Nel corso dell’anno le emissioni devono essere monitorate
   Le quote non utilizzate nell’anno possono essere
    scambiate o utilizzate in un anno successivo (nell’ambito
    dello stesso periodo), mentre quelle mancanti devono
    essere acquisite sul mercato
   Le emissioni dell’anno solare precedente sono controllate
    da verificatore accreditato e dichiarate entro il 31 marzo,
    con restituzione entro il 30 aprile e cancellate

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Il monitoraggio
L’autorità competente autorizza il piano di monitoraggio
  contenente tra l’altro:
 livelli e fattori

   descrizione dei sistemi di misura
   modalità di definizione delle caratteristiche del
    combustibile
   procedure di controllo qualità dei dati
La decisione 589/2007 definisce le linee guida per il
  monitoraggio

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Il monitoraggio

La determinazione delle emissioni può essere effettuata
  mediante:
   calcolo
   misura

La misura è ammessa solo se si può dimostrare che
  garantisce una migliore accuratezza del calcolo

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Il calcolo delle emissioni di CO2

Combustione
Emissioni di CO2 = consumo di combustibile (TJ) *
                   fattore di emissione (tCO2/TJ) *
                   fattore di ossidazione
Processo
Emissioni di CO2 = dati attività (t o m3) *
                   fattore di emissione (tCO2/t o m3) *
                   fattore di conversione

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I livelli
   Il metodo seguito per determinare le variabili nel calcolo
    dell’emissione di CO2 può avere diversi livelli di
    accuratezza, identificati da un numero crescente
   Si possono applicare livelli diversi alle diverse variabili
   Il gestore deve applicare il livello più alto che sia
    tecnicamente realizzabile e non comporti costi eccessivi
   La scelta dei livelli è soggetta ad approvazione

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Assicurazione qualità dei dati
Le procedure, adottabili nel contesto di sistemi di gestione
ISO 14001 o EMAS, comprendono:
       Identificazione delle fonti
       Sequenza processi di monitoraggio e metodi di
        calcolo/misura
       Responsabilità e competenze
       Apparecchi di misura
       Comunicazione e archiviazione
       Valutazioni interne e interventi preventivi e correttivi

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Registro nazionale delle emissioni
    e delle quote di emissione
  Consente  la contabilizzazione delle quote rilasciate,
  possedute, trasferite, restituite e cancellate
  Riceve   le dichiarazioni annuali di emissione e le quote
  restituite
  I gestori degli impianti soggetti e qualsiasi persona
  che intenda detenere o scambiare quote devono
  iscriversi al Registro

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La verifica
Le dichiarazioni annuali delle emissioni devono essere
corredate da una verifica che attesti l’affidabilità,
credibilità e precisione dei dati
Irisultati della verifica sono trasmessi dal verificatore al
Comitato
Il
  verificatore deve essere indipendente e accreditato dal
Comitato, che tiene il Registro dei verificatori accreditati
Verificatoriaccreditati da organismi di altri stati
dell’UE possono operare in Italia in condizioni di
reciprocità

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Raggruppamento di impianti

   I gestori di più impianti soggetti nell’ambito di uno
    Stato membro possono chiedere il loro raggruppamento,
    nominando un amministratore fiduciario
   L’amministratore fiduciario riceve le quote, è
    responsabile della restituzione ed è soggetto alle sanzioni
    in caso di inadempienza

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Altri meccanismi flessibili
Il gestore potrà acquisire quote con due ulteriori
    meccanismi oltre lo scambio:
   Joint Implementation (JI)
     Progetti comuni di riduzione delle emissioni tra paesi
     industrializzati e paesi con economie in di transizione,
     con accreditamento delle riduzioni ottenute ad
     entrambe le parti
   Clean Developement Mechanism (CDM)
     Realizzazione di progetti ad alta efficienza energetica
     in paesi in via di sviluppo

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Italian Carbon Fund
   Fondo a partecipazione mista pubblico/privato per
    l’acquisto di riduzioni di emissioni da progetti di energia
    rinnovabile, efficienza energetica ed altro in paesi in via
    di sviluppo o con economia in transizione
   Costituto presso la Banca Mondiale con durata 10 anni
   Capitale iniziale di 15 milioni di dollari versati dal
    Minambiente
   Versamento minimo di 1 milione di dollari, pagabile in
    rate annuali

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Sanzioni
Esercizio    di attività senza autorizzazione
       sanzione  amministrativa da 25.000 a 250.000 € + 100
       € (40 nel primo periodo) per tonnellata di CO2 emessa
Mancata   comunicazione informazioni per l’assegnazione
delle quote
       sanzione   amministrativa da 2.500 a 25.000 €
Informazioni      false
       100€ (40 nel primo periodo) per tonnellata di CO2
       emessa indebitamente

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Sanzioni
Informazioni      risultate non congruenti alla verifica
       100€ (20 nel primo periodo) per tonnellata di CO2
       emessa indebitamente
Dichiarazione      delle emissioni mancata, falsa, incompleta
       sanzione   amministrativa da 2.500 a 50.000 €
Mancata       restituzione delle quote
       100   € (40 nel primo periodo) per tonnellata di CO2

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Sanzioni
Mancata    comunicazione di chiusura o sospensione
dell’attività
      sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 € + da 20
      a 100 € per quota indebitamente rilasciata
Mancata     domanda di aggiornamento dell’autorizzazione
      sanzione   amministrativa da 1.000 a 100.000 €
Rilascio di attestato di verifica sapendo che l’emissione
dichiarata è diversa da quella reale
      Ritiro   accreditamento e da 20 a 40 € per quota in
      eccesso
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L’utilizzo di taluni gas
             fluorurati ad effetto serra

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Campo di applicazione
Il regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 si
applica ai seguenti gas ad effetto serra:
     Idrofluorocarburi   (HFC)
     Perfluorocarburi   (PFC)
     Esafluoruro   di zolfo (SF6)
prescrivendone limitazioni alle emissioni e all’uso

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Limitazione delle perdite
Le  apparecchiature fisse contenenti i gas fluorurati e
costituite da impianti di refrigerazione, condizionamento
d’aria, pompe di calore mobili e sistemi di protezione
antincendio devono essere controllate periodicamente da
personale qualificato per verificare la presenza di eventuali
perdite
Il controllo è effettuato una volta ogni tre mesi se la
quantità di gas fluorurati supera 300 kg, una volta ogni sei
mesi per quantità comprese tra 300 e 30 kg e una volta
all’anno per quantità comprese tra 30 e 3 kg (la soglia
inferiore è 6 kg per impianti sigillati ermeticamente)

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Limitazione delle perdite
Per  quantità oltre i 300 kg deve essere inoltre installato
un sistema di rilevamento delle perdite
I gestori di dette apparecchiature devono tenere un
apposito registro sul quale annotare i dati relativi ai gas
fluorurati contenuti e agli interventi effettuati
Per i sistemi antincendio contenenti 3 o più kg di gas
fluorurati le modalità sono fissate dal Regolamento
1497/2007
per le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti 3 kg
o più di gas fluorurati le modalità sono fissate dal
Regolamento 1516/2007

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Recupero
In caso di eliminazione, riparazione o manutenzione di:
circuiti di raffreddamento di apparecchiature di
refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore
apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad
effetto serra
impianti di protezione antincendio ed estintori

commutatori ad alta tensione

i gas fluorurati devono essere recuperati da parte di personale
qualificato al fine di assicurarne il riciclaggio, rigenerazione o
distruzione.

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Etichettatura
 Le    seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra
    possono essere immesse in commercio dal 1° aprile 2008 solo se dotate
    di apposite etichette (Regolamento 1494/2007):
•   prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti
    perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi;
•   prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento
    (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di
    protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di
    apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati
    contenenti idrofluorocarburi;
•   commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti
    esafluoruro di zolfo;
•   tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.

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Comunicazioni

Sono  previste comunicazioni annuali a partire dal 31
marzo 2008 a carico dei produttori, importatori ed
esportatori.

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Limitazioni all’uso

L’esafluoruro    di zolfo è vietato nella pressofusione del
magnesio a decorrere dal 1° gennaio 2008, salvo che per
quantitativi inferiori a 850 kg/anno.
Taluni prodotti contenenti gas fluorurati non possono
essere immessi sul mercato a decorrere dalle date
specificate in allegato II

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