LA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA
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LA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA 25/03/2008 1
Il contesto La regolamentazione trae origine dal protocollo di Kyoto All’interno dell’UE è attuata dalla direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, modificata dalla direttiva 2004/101/CE del 27 ottobre 2004 Si basa sull’adozione di strumenti economici che stimolino gli operatori a conseguire risultati coerenti con il raggiungimento degli obiettivi complessivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica sottoscritti da ciascun Stato membro Limitazioni all’uso di altri gas ad effetto serra sono state successivamente assunte con il regolamento 842/2006 25/03/2008 2
Il protocollo di Kyoto Sottoscritto nel dicembre 1997, rappresenta l’accordo attuativo della Convenzione Quadro ONU sui Cambiamenti Climatici del 1992 Costituisce per i sottoscrittori un impegno giuridicamente vincolante alla riduzione delle emissioni di gas serra Entra in vigore il 16 febbraio 2005 a seguito del raggiungimento della quota minima di ratifica del 55% (in termini emissivi) dei paesi sottoscrittori Per l’Italia l’obiettivo per il periodo 2008-2012 è la riduzione del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 25/03/2008 3
La direttiva 2003/87 Pubblicata il 25 ottobre 2003, da recepire entro il 31 dicembre 2003 Primo parziale recepimento con il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 Pieno recepimento con il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 Il sistema è diventato operativo dal 1° gennaio 2005 Modifiche al D.Lgs. 216/2006 di prossima pubblicazione 25/03/2008 4
Campo di applicazione I gas a effetto serra oggetto di regolamentazione sono: biossido di carbonio (CO2) metano (CH4) protossido di azoto (N2O) idrofluorocarburi (HFC) perfluorocarburi (PFC) esafluoruro di zolfo (SF6) Al momento sono disciplinate solo le emissioni di CO2 e gli utilizzi di HFC, PFC e SF6 25/03/2008 5
Le emissioni di anidride carbonica 25/03/2008 6
Campo di applicazione Sono oggetto di regolamentazione le emissioni di gas serra da un limitato numero di tipologie di attività energivore, riportate nell’allegato I alla direttiva Si considerano le emissioni complessive, incluse quelle da fasi transitorie o da eventi straordinari Sono escluse le fonti mobili Sono esclusi gli impianti o le parti di impianti utilizzati per ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi 25/03/2008 7
Attività soggette Attività energetiche Impianti di combustione > 20 MW Raffinerie di petrolio Cokerie Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi Arrostimento e sinterizzazione minerali Produzione ghisa e acciaio > 2,5 t/h Industria dei prodotti minerali Produzione cemento > 500 t/g e calce > 50 t/g Produzione vetro > 20 t/g Produzione prodotti ceramici > 75 t/g Altre attività Produzione di pasta per carta Produzione carta e cartone > 20t/g 25/03/2008 8
Attività soggette Impianti di combustione > 20 MW Sono esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani Sono compresi gli impianti di climatizzazione Si considera la somma delle potenze degli impianti presenti in un dato sito Gli impianti termici soggetti sono quelli con codice NOSE-P del gruppo 101 e non 104 Ulteriori specificazioni fornite dalla deliberazione n. 025/2007 25/03/2008 9
Le quote di emissione Rappresentano il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato Possono essere scambiate con altri soggetti, anche appartenenti a paesi extra-UE che abbiano ratificato protocollo di Kyoto e con i quali siano stati conclusi appositi accordi 25/03/2008 10
L’assegnazione delle quote di emissione Ciascuno stato membro predispone il Piano Nazionale di Assegnazione (PNA), sottoposto a benestare della Commissione, per periodi di 5 anni (salvo il primo di durata 3 anni) Il PNA deve essere coerente con gli obiettivi del protocollo di Kyoto Nel primo periodo almeno il 95% delle quote è assegnato a titolo gratuito Gli stati possono concedere l’uso in un periodo di quote non utilizzate in quello precedente 25/03/2008 11
Il Piano Nazionale di Assegnazione Il PNA per il primo periodo 2005-2007 è stato approvato dalla Commissione con prescrizioni con la decisione del 25 maggio 2005 Il PNA per 2008-2112 è stato approvato dal Ministero dell’ambiente il 18 dicembre 2006, La Commissione ha fornito il proprio parere con prescrizioni il 15 maggio 2007, la decisione di assegnazione delle quote è stata approvata il 29 febbraio 2008 25/03/2008 12
Autorizzazioni Dal 1° gennaio 2005 gli impianti soggetti possono emettere gas serra solo a fronte di un’autorizzazione, rilasciata dal Comitato nazionale di attuazione e gestione della direttiva 2003/87/CE, istituito presso il Ministero dell’ambiente L’autorizzazione per i gas serra deve essere coordinata con quella IPPC 25/03/2008 13
Autorizzazioni Il D.L. 273/2004 ha richiesto che le domande di autorizzazione per gli impianti esistenti fossero presentate al Ministero dell’ambiente entro il 5 dicembre 2004 Per gli impianti “nuovi entranti” la domanda deve essere presentata almeno 90 gg prima dell’entrata in esercizio e l’autorizzazione deve essere rilasciata entro 45 gg 25/03/2008 14
La domanda di autorizzazione Nel sito del Minambiente è comparso il testo del decreto direttoriale n.DEC/RAS/1715/2004 del 16 novembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 273/2004 Il decreto definisce i modelli per la compilazione della domanda di autorizzazione e le modalità di presentazione 25/03/2008 15
Le modalità di invio Gestori con firma elettronica certificata: si scarica e si compila la modulistica in formato Microsoft Access si sottoscrive con firma elettronica si invia a mezzo posta elettronica Gestori senza firma elettronica certificata: come sopra, senza firma elettronica, e in forma cartacea scaricando il file Microsoft Word con invio a mezzo raccomandata A/R 25/03/2008 16
Compiti del gestore Ogni 28 febbraio il gestore riceve le quote dell’anno in corso (i nuovi entranti entro 60 gg dall’autorizzazione) Nel corso dell’anno le emissioni devono essere monitorate Le quote non utilizzate nell’anno possono essere scambiate o utilizzate in un anno successivo (nell’ambito dello stesso periodo), mentre quelle mancanti devono essere acquisite sul mercato Le emissioni dell’anno solare precedente sono controllate da verificatore accreditato e dichiarate entro il 31 marzo, con restituzione entro il 30 aprile e cancellate 25/03/2008 17
Il monitoraggio L’autorità competente autorizza il piano di monitoraggio contenente tra l’altro: livelli e fattori descrizione dei sistemi di misura modalità di definizione delle caratteristiche del combustibile procedure di controllo qualità dei dati La decisione 589/2007 definisce le linee guida per il monitoraggio 25/03/2008 18
Il monitoraggio La determinazione delle emissioni può essere effettuata mediante: calcolo misura La misura è ammessa solo se si può dimostrare che garantisce una migliore accuratezza del calcolo 25/03/2008 19
Il calcolo delle emissioni di CO2 Combustione Emissioni di CO2 = consumo di combustibile (TJ) * fattore di emissione (tCO2/TJ) * fattore di ossidazione Processo Emissioni di CO2 = dati attività (t o m3) * fattore di emissione (tCO2/t o m3) * fattore di conversione 25/03/2008 20
I livelli Il metodo seguito per determinare le variabili nel calcolo dell’emissione di CO2 può avere diversi livelli di accuratezza, identificati da un numero crescente Si possono applicare livelli diversi alle diverse variabili Il gestore deve applicare il livello più alto che sia tecnicamente realizzabile e non comporti costi eccessivi La scelta dei livelli è soggetta ad approvazione 25/03/2008 21
Assicurazione qualità dei dati Le procedure, adottabili nel contesto di sistemi di gestione ISO 14001 o EMAS, comprendono: Identificazione delle fonti Sequenza processi di monitoraggio e metodi di calcolo/misura Responsabilità e competenze Apparecchi di misura Comunicazione e archiviazione Valutazioni interne e interventi preventivi e correttivi 25/03/2008 22
Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione Consente la contabilizzazione delle quote rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate Riceve le dichiarazioni annuali di emissione e le quote restituite I gestori degli impianti soggetti e qualsiasi persona che intenda detenere o scambiare quote devono iscriversi al Registro 25/03/2008 23
La verifica Le dichiarazioni annuali delle emissioni devono essere corredate da una verifica che attesti l’affidabilità, credibilità e precisione dei dati Irisultati della verifica sono trasmessi dal verificatore al Comitato Il verificatore deve essere indipendente e accreditato dal Comitato, che tiene il Registro dei verificatori accreditati Verificatoriaccreditati da organismi di altri stati dell’UE possono operare in Italia in condizioni di reciprocità 25/03/2008 24
Raggruppamento di impianti I gestori di più impianti soggetti nell’ambito di uno Stato membro possono chiedere il loro raggruppamento, nominando un amministratore fiduciario L’amministratore fiduciario riceve le quote, è responsabile della restituzione ed è soggetto alle sanzioni in caso di inadempienza 25/03/2008 25
Altri meccanismi flessibili Il gestore potrà acquisire quote con due ulteriori meccanismi oltre lo scambio: Joint Implementation (JI) Progetti comuni di riduzione delle emissioni tra paesi industrializzati e paesi con economie in di transizione, con accreditamento delle riduzioni ottenute ad entrambe le parti Clean Developement Mechanism (CDM) Realizzazione di progetti ad alta efficienza energetica in paesi in via di sviluppo 25/03/2008 26
Italian Carbon Fund Fondo a partecipazione mista pubblico/privato per l’acquisto di riduzioni di emissioni da progetti di energia rinnovabile, efficienza energetica ed altro in paesi in via di sviluppo o con economia in transizione Costituto presso la Banca Mondiale con durata 10 anni Capitale iniziale di 15 milioni di dollari versati dal Minambiente Versamento minimo di 1 milione di dollari, pagabile in rate annuali 25/03/2008 27
Sanzioni Esercizio di attività senza autorizzazione sanzione amministrativa da 25.000 a 250.000 € + 100 € (40 nel primo periodo) per tonnellata di CO2 emessa Mancata comunicazione informazioni per l’assegnazione delle quote sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 € Informazioni false 100€ (40 nel primo periodo) per tonnellata di CO2 emessa indebitamente 25/03/2008 28
Sanzioni Informazioni risultate non congruenti alla verifica 100€ (20 nel primo periodo) per tonnellata di CO2 emessa indebitamente Dichiarazione delle emissioni mancata, falsa, incompleta sanzione amministrativa da 2.500 a 50.000 € Mancata restituzione delle quote 100 € (40 nel primo periodo) per tonnellata di CO2 25/03/2008 29
Sanzioni Mancata comunicazione di chiusura o sospensione dell’attività sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 € + da 20 a 100 € per quota indebitamente rilasciata Mancata domanda di aggiornamento dell’autorizzazione sanzione amministrativa da 1.000 a 100.000 € Rilascio di attestato di verifica sapendo che l’emissione dichiarata è diversa da quella reale Ritiro accreditamento e da 20 a 40 € per quota in eccesso 25/03/2008 30
L’utilizzo di taluni gas fluorurati ad effetto serra 25/03/2008 31
Campo di applicazione Il regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 maggio 2006 si applica ai seguenti gas ad effetto serra: Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoruro di zolfo (SF6) prescrivendone limitazioni alle emissioni e all’uso 25/03/2008 32
Limitazione delle perdite Le apparecchiature fisse contenenti i gas fluorurati e costituite da impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili e sistemi di protezione antincendio devono essere controllate periodicamente da personale qualificato per verificare la presenza di eventuali perdite Il controllo è effettuato una volta ogni tre mesi se la quantità di gas fluorurati supera 300 kg, una volta ogni sei mesi per quantità comprese tra 300 e 30 kg e una volta all’anno per quantità comprese tra 30 e 3 kg (la soglia inferiore è 6 kg per impianti sigillati ermeticamente) 25/03/2008 33
Limitazione delle perdite Per quantità oltre i 300 kg deve essere inoltre installato un sistema di rilevamento delle perdite I gestori di dette apparecchiature devono tenere un apposito registro sul quale annotare i dati relativi ai gas fluorurati contenuti e agli interventi effettuati Per i sistemi antincendio contenenti 3 o più kg di gas fluorurati le modalità sono fissate dal Regolamento 1497/2007 per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di calore contenenti 3 kg o più di gas fluorurati le modalità sono fissate dal Regolamento 1516/2007 25/03/2008 34
Recupero In caso di eliminazione, riparazione o manutenzione di: circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra impianti di protezione antincendio ed estintori commutatori ad alta tensione i gas fluorurati devono essere recuperati da parte di personale qualificato al fine di assicurarne il riciclaggio, rigenerazione o distruzione. 25/03/2008 35
Etichettatura Le seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra possono essere immesse in commercio dal 1° aprile 2008 solo se dotate di apposite etichette (Regolamento 1494/2007): • prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi; • prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi; • commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo; • tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra. 25/03/2008 36
Comunicazioni Sono previste comunicazioni annuali a partire dal 31 marzo 2008 a carico dei produttori, importatori ed esportatori. 25/03/2008 37
Limitazioni all’uso L’esafluoruro di zolfo è vietato nella pressofusione del magnesio a decorrere dal 1° gennaio 2008, salvo che per quantitativi inferiori a 850 kg/anno. Taluni prodotti contenenti gas fluorurati non possono essere immessi sul mercato a decorrere dalle date specificate in allegato II 25/03/2008 38
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