Vademecum elezioni 2010 Regionali e Comunali - Comune di Torre di Mosto Provincia di Venezia

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Vademecum elezioni 2010 Regionali e Comunali - Comune di Torre di Mosto Provincia di Venezia
Comune di Torre di Mosto
          Provincia di Venezia

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Vademecum elezioni 2010
  Regionali e Comunali
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Vademecum elezioni 2010 Regionali e Comunali - Comune di Torre di Mosto Provincia di Venezia
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ti aspettano

  nella tua sezione elettorale per eleggere:
 1. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO
 2. IL SINDACO DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO

    devi anche tu contribuire per il rinnovo del:
    1. Consiglio Regionale
    2. Consiglio Comunale
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se vuoi sapere dove siamo
                              e
                     quando siamo aperti:

Ufficio Elettorale:
al piano terra del Municipio di Torre di Mosto
in Piazza Indipendenza, 1
tel.0421 324440 - interno 3
fax 0421 326154

Orario del Servizio:
tutte le mattine dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45
il giovedì pomeriggio:                  dalle ore 17.00 alle ore 18.15
il sabato mattina:                      dalle ore 8.30 alle ore 12.15
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apertura straordinaria
                       dell’Ufficio Elettorale

da martedì 23 marzo a sabato 27 marzo:
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00

domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo:
apertura per tutta la durata delle votazioni
I seggi nel Comune di Torre di Mosto sono 5:
Seggio n.1:   Scuola elementare - Via Asilo - Torre di Mosto
Seggio n.2:   Scuola elementare - Via Asilo - Torre di Mosto
Seggio n.3:   Scuola elementare - Via Asilo - Torre di Mosto
Seggio n.4:   Ex Scuola elementare - sede Museo del Paesaggio - Boccafossa
Seggio n.5:   Palestra comunale di Staffolo
il presidente di seggio
I Presidenti di seggio elettorale, nel Comune di Torre di Mosto, sono 5.
Vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che provvede
anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento
dell'incarico.

Funzioni del Presidente
· nomina il Segretario del seggio;
· prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per
  le operazioni di votazione e di scrutinio;
· provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
· sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
· soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
· è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della
  Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
· ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le
  difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami
  anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
il vice Presidente

È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori.

Coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di
assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli.
il Segretario

È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra
gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in
possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado.

Assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio
ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del
verbale.
Provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle
schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla
confezione dei plichi.
Scrutatori
Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel
periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno anteced ente la data della votazione.

Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete
al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto gli Scrutatori
devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore
16.00 di sabato 26 marzo, alle ore 7.30 di domenica 28 marzo e alle ore 6.30 di lunedì 29
marzo.

I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torre di Mosto ed
essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:
- firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
- identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
- spoglio delle schede;
- registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.
rappresentanti di lista
I delegati delle liste dei candidati [art. 32, nono comma, n. 4, del TU. 570/1960] hanno la facoltà di
designare due rappresentanti della lista presso l’ufficio di ciascuna sezione elettorale.
Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione: il secondo comma dell’art.
16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che:
    per le elezioni regionali i rappresentanti di lista devono essere elettori di un Comune della
      Regione;
    per le elezioni comunali i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune;

tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.
Qualora non ricorrano tali condizioni, il designato non può essere ammesso ad assistere alle
operazioni elettorali del seggio.
I rappresentanti hanno diritto:
a) ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
b) a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
c) ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della
    votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi
    della sala della votazione;
d) a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro
distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.
I rappresentanti di lista, o i membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori
che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.
compensi componenti seggio
                       (Legge 16 aprile 2002 n. 62, art. 3)

Presidenti:             € 187,00
Segretari e Scrutatori: € 145,00

Per coloro che adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti di lista, i giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti,
giorni di attività lavorativa. (Art. 119 T.U. 361/1957).

Hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente
compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
elettorato attivo

                  per votare alle elezioni
                   regionali e comunali

il cittadino italiano deve aver compiuto il 18° ann o di età ed essere
iscritto nelle liste elettorali.

         SI VOTA SOLO NEL COMUNE DI RESIDENZA
         E NELLA SEZIONE DI ISCRIZIONE INDICATA
               NELLA TESSERA ELETTORALE

Sono considerati elettori, per le elezioni comunali, i cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea che, a seguito di formale
richiesta presentata entro martedì 16 febbraio 2010, abbiano
ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale.
elezioni regionali
                possono votare fuori dal proprio seggio
nel caso di svolgimento di elezioni concomitanti (es. regionali – comunali),
GLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI ALTRI COMUNI DELLA
REGIONE e solo se in possesso della relativa tessera elettorale

• i rappresentanti di lista presso la sezione dei gruppi dei candidati per le elezioni regionali;
• gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico;
• gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in un altro Comune della Regione che abbiano indicato,
 quale loro dimora, un indirizzo in Comune;
• i ricoverati nei luoghi di cura o detenzione che ne facciano richiesta al Sindaco tramite la
 direzione amministrativa ospedaliera;
• i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio
 dello Stato nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del
 fuoco: sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera
 elettorale;
• i naviganti e gli aviatori che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della legge 14 maggio 1976, n.
   240.
elezioni comunali

                possono votare fuori dal proprio seggio
                         solo se iscritti in altra sezione del Comune

• i membri del seggio;
• i rappresentanti di lista presso la sezione delle liste dei candidati per le elezioni comunali;
• gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico purché muniti della
 tessera elettorale;
• gli elettori diversamente abili sono ammessi al voto purché muniti della tessera elettorale e di
 un’attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale;
• gli ammessi al voto domiciliare che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di
 abitazione ricompreso nell’ambito territoriale della sezione;
• i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio
 dello Stato nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del
 fuoco sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera
 elettorale;
• coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d’Appello o della Corte di
 Cassazione che li dichiari elettori del Comune
• coloro che si presentino muniti dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto.
elezioni regionali

                   per che cosa si vota ?

si vota per eleggere:

il Presidente della Giunta regionale

il Consiglio regionale
elettorato passivo

                               per essere eletto
                            in Consiglio Regionale

possono candidarsi a:

  • Presidente della Giunta Regionale
  • Consigliere Regionale

gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la
votazione
[salvo i casi di incandidabilità – incompatibilità – ineleggibilità stabiliti dalla legge]
come si vota per le elezioni regionali
                        (legge 50/1995, tabella A)

La votazione avviene su un’unica scheda [colore verde –
pantone green-U].

Lo schema della scheda prevede che alla destra della lista
provinciale sia riportato il nome e cognome del candidato alla
Presidenza della Giunta regionale (e capolista della lista regionale
collegata), affiancato dal contrassegno della lista regionale stessa.

La norma prevede che, qualora vi siano più liste provinciali
collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima possa essere
contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le
liste collegate ad essa collegate.
elezioni regionali
                            le possibilità di voto

L’elettore ha la possibilità di fare tre scelte:

  1) per una lista provinciale, eventualmente indicando una preferenza
     per uno dei candidati della lista provinciale prescelta;

  2) per un candidato Presidente della Giunta regionale;

  3) per una lista regionale.
elezioni comunali

                   per che cosa si vota ?

si vota per eleggere:

il SINDACO

il Consiglio Comunale
elettorato passivo

                    per essere eletto
                 in Consiglio Comunale

possono candidarsi a:

• SINDACO
• Consigliere Comunale

gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la
votazione

• [salvi i casi di incandidabilità – incompatibilità – ineleggibilità
stabiliti dalla legge]
come si vota per le elezioni comunali
       (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 artt. 72, commi 3 e 8, 73, comma 3,)

La votazione avviene su un’unica scheda [colore azzurro
pantone process blue-u].

La norma prevede che la scheda per l'elezione del Sindaco è
utilizzata anche per l'elezione del Consiglio Comunale.

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è
riportato il relativo contrassegno della lista a cui ciascun candidato
è collegato.
come si vota per l’elezioni comunali
                        prima possibilità
                                     tracciando un solo segno
sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul simbolo della lista ad esso collegato o,
comunque, nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato

                                          (scheda di esempio)
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     -----------------------------
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     ------------------------------
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     ------------------------------
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     -----------------------------
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     -----------------------------

Il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco
come si vota per l’elezioni comunali
                        seconda possibilità
                                    esprimendo una preferenza
l’elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere
Comunale scrivendo il cognome (o, in caso di omonimia il cognome e il nome) del candidato preferito

                                           (scheda di esempio)
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     -----------------------------
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     ------------------------------
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     ------------------------------
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                      cognome e nome
                                                    CANDIDATO SINDACO

                                                     -----------------------------

Il voto così espresso si intende attribuito al candidato alla carica di Sindaco e al candidato alla carica di
Consigliere Comunale
propaganda elettorale
           da venerdì 26 febbraio a venerdì 26 marzo (mezzanotte)
L’affissione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda deve essere
effettuata esclusivamente negli appositi spazi destinati dalle amministrazioni
comunali.
GAZEBI: possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di
propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio la distribuzione di volantini o
altro materiale. Le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono
essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando
le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo
medesimo.
MEZZI MOBILI: è consentita la propaganda a condizione che i mezzi NON siano
lasciati in sosta su alcuna via o altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
VOLANTINI: è consentita la distribuzione a mano, nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico con divieto di distribuzione nei confronti di partecipanti a comizi di diverso
orientamento politico;
ALTOPARLANTI: è consentito solo ed esclusivamente per l’annunzio dei comizi e
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30;
PALLONI E AEROSTATI: non è consentita la propaganda quando sono ancorati al
suolo;
COMIZI: possono essere effettuati nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00
mentre nei giorni festivi o di mercato anche dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI: è vietato, nei 15 gg. precedenti la data
della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, rendere pubblici o
diffondere i risultati di sondaggi demoscopici.
propaganda elettorale
                 nuovi mezzi di comunicazione quali sms, mms, e-mail
Con un provvedimento generale l’Autorità garante ha indicato a Partiti, organismi politici, sostenitori
di liste e candidati i princìpi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei
cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale.

                                     Dati utilizzabili senza consenso
Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda partiti, organismi politici, comitati
promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti
nelle liste elettorali detenute dai Comuni.

                                  Dati utilizzabili previo consenso
A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso
per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate
preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o
ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

                                             Dati non utilizzabili
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile,
l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di
servizi, anche di cura.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)
elettori
                             residenti all’estero

In questa tornata elettorale SI VOTA solo nel comune di residenza e nella sezione di
iscrizione nelle liste elettorali non essendo previsto il voto per corrispondenza.

L’elettore riceverà una cartolina avviso dove sono riportate le informazioni riguardanti le
elezioni e con la quale potrà usufruire delle agevolazioni di viaggio.
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