Vademecum elezioni 2010 Regionali e Comunali - Comune di Torre di Mosto Provincia di Venezia
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ti aspettano nella tua sezione elettorale per eleggere: 1. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO 2. IL SINDACO DEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO devi anche tu contribuire per il rinnovo del: 1. Consiglio Regionale 2. Consiglio Comunale
se vuoi sapere dove siamo e quando siamo aperti: Ufficio Elettorale: al piano terra del Municipio di Torre di Mosto in Piazza Indipendenza, 1 tel.0421 324440 - interno 3 fax 0421 326154 Orario del Servizio: tutte le mattine dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.45 il giovedì pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 18.15 il sabato mattina: dalle ore 8.30 alle ore 12.15
apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale da martedì 23 marzo a sabato 27 marzo: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo: apertura per tutta la durata delle votazioni
I seggi nel Comune di Torre di Mosto sono 5: Seggio n.1: Scuola elementare - Via Asilo - Torre di Mosto Seggio n.2: Scuola elementare - Via Asilo - Torre di Mosto Seggio n.3: Scuola elementare - Via Asilo - Torre di Mosto Seggio n.4: Ex Scuola elementare - sede Museo del Paesaggio - Boccafossa Seggio n.5: Palestra comunale di Staffolo
il presidente di seggio I Presidenti di seggio elettorale, nel Comune di Torre di Mosto, sono 5. Vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico. Funzioni del Presidente · nomina il Segretario del seggio; · prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio; · provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto; · sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio; · soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio; · è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate; · ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
il vice Presidente È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori. Coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli.
il Segretario È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale. Provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.
Scrutatori Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno anteced ente la data della votazione. Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 26 marzo, alle ore 7.30 di domenica 28 marzo e alle ore 6.30 di lunedì 29 marzo. I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torre di Mosto ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa. Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti: - firma delle schede di votazione per la loro autenticazione; - identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare; - spoglio delle schede; - registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio; - confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.
rappresentanti di lista I delegati delle liste dei candidati [art. 32, nono comma, n. 4, del TU. 570/1960] hanno la facoltà di designare due rappresentanti della lista presso l’ufficio di ciascuna sezione elettorale. Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione: il secondo comma dell’art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che: per le elezioni regionali i rappresentanti di lista devono essere elettori di un Comune della Regione; per le elezioni comunali i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune; tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato. Qualora non ricorrano tali condizioni, il designato non può essere ammesso ad assistere alle operazioni elettorali del seggio. I rappresentanti hanno diritto: a) ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione; b) a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni; c) ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione; d) a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso. I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata. I rappresentanti di lista, o i membri del seggio, non possono trascrivere i nominativi degli elettori che si sono astenuti dalla partecipazione al voto o che abbiano votato.
compensi componenti seggio (Legge 16 aprile 2002 n. 62, art. 3) Presidenti: € 187,00 Segretari e Scrutatori: € 145,00 Per coloro che adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista, i giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. (Art. 119 T.U. 361/1957). Hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
elettorato attivo per votare alle elezioni regionali e comunali il cittadino italiano deve aver compiuto il 18° ann o di età ed essere iscritto nelle liste elettorali. SI VOTA SOLO NEL COMUNE DI RESIDENZA E NELLA SEZIONE DI ISCRIZIONE INDICATA NELLA TESSERA ELETTORALE Sono considerati elettori, per le elezioni comunali, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro martedì 16 febbraio 2010, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale.
elezioni regionali possono votare fuori dal proprio seggio nel caso di svolgimento di elezioni concomitanti (es. regionali – comunali), GLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI ALTRI COMUNI DELLA REGIONE e solo se in possesso della relativa tessera elettorale • i rappresentanti di lista presso la sezione dei gruppi dei candidati per le elezioni regionali; • gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico; • gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in un altro Comune della Regione che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo in Comune; • i ricoverati nei luoghi di cura o detenzione che ne facciano richiesta al Sindaco tramite la direzione amministrativa ospedaliera; • i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale; • i naviganti e gli aviatori che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della legge 14 maggio 1976, n. 240.
elezioni comunali possono votare fuori dal proprio seggio solo se iscritti in altra sezione del Comune • i membri del seggio; • i rappresentanti di lista presso la sezione delle liste dei candidati per le elezioni comunali; • gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico purché muniti della tessera elettorale; • gli elettori diversamente abili sono ammessi al voto purché muniti della tessera elettorale e di un’attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale; • gli ammessi al voto domiciliare che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell’ambito territoriale della sezione; • i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale; • coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d’Appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori del Comune • coloro che si presentino muniti dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto.
elezioni regionali per che cosa si vota ? si vota per eleggere: il Presidente della Giunta regionale il Consiglio regionale
elettorato passivo per essere eletto in Consiglio Regionale possono candidarsi a: • Presidente della Giunta Regionale • Consigliere Regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione [salvo i casi di incandidabilità – incompatibilità – ineleggibilità stabiliti dalla legge]
come si vota per le elezioni regionali (legge 50/1995, tabella A) La votazione avviene su un’unica scheda [colore verde – pantone green-U]. Lo schema della scheda prevede che alla destra della lista provinciale sia riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (e capolista della lista regionale collegata), affiancato dal contrassegno della lista regionale stessa. La norma prevede che, qualora vi siano più liste provinciali collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima possa essere contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste collegate ad essa collegate.
elezioni regionali le possibilità di voto L’elettore ha la possibilità di fare tre scelte: 1) per una lista provinciale, eventualmente indicando una preferenza per uno dei candidati della lista provinciale prescelta; 2) per un candidato Presidente della Giunta regionale; 3) per una lista regionale.
elezioni comunali per che cosa si vota ? si vota per eleggere: il SINDACO il Consiglio Comunale
elettorato passivo per essere eletto in Consiglio Comunale possono candidarsi a: • SINDACO • Consigliere Comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione • [salvi i casi di incandidabilità – incompatibilità – ineleggibilità stabiliti dalla legge]
come si vota per le elezioni comunali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 artt. 72, commi 3 e 8, 73, comma 3,) La votazione avviene su un’unica scheda [colore azzurro pantone process blue-u]. La norma prevede che la scheda per l'elezione del Sindaco è utilizzata anche per l'elezione del Consiglio Comunale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il relativo contrassegno della lista a cui ciascun candidato è collegato.
come si vota per l’elezioni comunali prima possibilità tracciando un solo segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul simbolo della lista ad esso collegato o, comunque, nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato (scheda di esempio) CANDIDATO SINDACO ----------------------------- CANDIDATO SINDACO ------------------------------ CANDIDATO SINDACO ------------------------------ CANDIDATO SINDACO ----------------------------- CANDIDATO SINDACO ----------------------------- Il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco
come si vota per l’elezioni comunali seconda possibilità esprimendo una preferenza l’elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale scrivendo il cognome (o, in caso di omonimia il cognome e il nome) del candidato preferito (scheda di esempio) CANDIDATO SINDACO ----------------------------- CANDIDATO SINDACO ------------------------------ CANDIDATO SINDACO ------------------------------ CANDIDATO SINDACO cognome e nome CANDIDATO SINDACO ----------------------------- Il voto così espresso si intende attribuito al candidato alla carica di Sindaco e al candidato alla carica di Consigliere Comunale
propaganda elettorale da venerdì 26 febbraio a venerdì 26 marzo (mezzanotte) L’affissione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi destinati dalle amministrazioni comunali. GAZEBI: possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio la distribuzione di volantini o altro materiale. Le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. MEZZI MOBILI: è consentita la propaganda a condizione che i mezzi NON siano lasciati in sosta su alcuna via o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; VOLANTINI: è consentita la distribuzione a mano, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico con divieto di distribuzione nei confronti di partecipanti a comizi di diverso orientamento politico; ALTOPARLANTI: è consentito solo ed esclusivamente per l’annunzio dei comizi e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30; PALLONI E AEROSTATI: non è consentita la propaganda quando sono ancorati al suolo; COMIZI: possono essere effettuati nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 23.00 mentre nei giorni festivi o di mercato anche dalle ore 9.00 alle ore 12.00; SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI: è vietato, nei 15 gg. precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici.
propaganda elettorale nuovi mezzi di comunicazione quali sms, mms, e-mail Con un provvedimento generale l’Autorità garante ha indicato a Partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i princìpi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. Dati utilizzabili senza consenso Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Dati utilizzabili previo consenso A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. Dati non utilizzabili Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura. (Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)
elettori residenti all’estero In questa tornata elettorale SI VOTA solo nel comune di residenza e nella sezione di iscrizione nelle liste elettorali non essendo previsto il voto per corrispondenza. L’elettore riceverà una cartolina avviso dove sono riportate le informazioni riguardanti le elezioni e con la quale potrà usufruire delle agevolazioni di viaggio.
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