BANDO DI CONCORSO FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO AFFITTI

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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011                          1

                     COMUNE DI FRASSINORO
                      Provincia di Modena
                           P.zza Miani, 16 41044 Frassinoro – Mo

                BANDO DI CONCORSO
               FONDO REGIONALE PER
                CONTRIBUTO AFFITTI
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE di cui all’art. 11 LEGGE N.431/98, come
modificato dalla LEGGE N. 21/2001, di cui agli art. 38 e 39 della LEGGE REGIONALE
n.24/2001 ed ai sensi della DELIBERA della GIUNTA REGIONALE N. 2264.2010

                                     - ANNO 2011 -
Al Bando possono partecipare i cittadini, titolari di contratti di affitto regolarmente registrati,
interessati a ricevere un contributo per il pagamento dei canoni di locazione per immobili ad
uso abitativo.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Frassinoro - Ufficio
Servizi Sociali (Tel. 0536/971825) .-, Piazza Miani, nr. 16 - 41044 Frassinoro
(Mo) su modulo all’uopo predisposto (Allegato A), dal 23.04.2011 ed entro e
non oltre le ore 13.00 del 21/06/2011, secondo le norme contenute nel
presente bando di concorso.
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        BENEFICIARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi all’erogazione dei contributi, i soggetti che, alla data della presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

A)   Cittadinanza:
•    cittadinanza italiana;
•    cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea;
•    cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, purché il richiedente sia munito di
     permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgsl 286/98 e successive modifiche.
     Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia
     stata fatta domanda di rinnovo. Il comune prima della liquidazione del contributo procederà
     ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura.

B) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento
   vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

C) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di
   Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
   1) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo
       di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel caso di
       cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a
       tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di
       settore;
   2) l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani
       di cessione ai sensi dell’art.18 della L.179/92 e successive modifiche, mentre l’ammontare
       del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo,
       un credito per il socio assegnatario.
   La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della
   Cooperativa assegnante.

D) Residenza Anagrafica nel Comune di Frassinoro nonché nell’alloggio oggetto del contratto di
   locazione;

E) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

F) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

G) Non sono causa di esclusione dal contributo:
   1) contratto stipulato ai sensi della Legge n.431/98, della Legge n.392/78 (“equo canone”) e
      dalla Legge n.359/1992 (“patti in deroga”);
   2) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul
      mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo
      scopo dal comune stesso a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari
      all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune
      oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
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   Tali condizioni devono essere certificate dal dirigente comunale competente oppure dal legale
   rappresentante della società o agenzia assegnante;
H) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito
   provinciale. Non sono causa di esclusione dal contributo:
   1) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
   2) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
   3) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano
       superiori al 50%;
   4) alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento
       del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitalità dell’alloggio.
   5) Concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed
       affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a
       favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere
       residenti nell’alloggio stesso;
   6) Alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono
permanere per tutto il 2011, eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un
nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un
Comune della Regione Emilia Romagna, diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.
Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui sopra in corso d’anno, il Comune provvederà a
ricalcolare l’incidenza canone / valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al
momento della perdita del requisito. Il richiedente è tenuto a comunicare personalmente o con
raccomandata A/R all’Ufficio preposto all’istruttoria della domanda ogni variazione riguardante
la perdita dei requisiti dichiarati in sede di domanda,oltrechè l’eventuale cambio di residenza
successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di mancata comunicazione della
variazione della residenza, il contributo sarà ricalcolato limitatamente al periodo di residenza
nell’alloggio dichiarato in domanda.

I) Patrimonio mobiliare non superiore a euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal
   D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/00. Tale limite di € 35.000, è aumentato
   del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65
   anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

J) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, e così
   come modificato dal DLgs130/00 non superiore a Euro 34.310,00

K) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone
   annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica),
   calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98, rientrati entro i valori di seguito indicati:

                            Valore ISE €                          Incidenza canone/Valore ISE
FASCIA A                    Fino a € 11.985,00                    Non inferiore al 14%

                            Valore ISEE €          Valore ISE €             Incidenza
                                                                            canone/Valore ISE
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FASCIA B                     Non superiore a € Da € 11.985,01 a € Non inferiore al 24%
                             17.155,00         34.310,00

L) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente
   punto risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è
   diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
   a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
   b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età
       superiore a 65 anni.
   Le suddette condizioni non sono tra loro cumulabili.
   I redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 20% del valore Isee sono quelli
   indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

I requisiti di cui sopra sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato
dal D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00, nonché dal DPCM n.221/1999 così
come modificato dal DPCM 242/2001.

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione NON sono efficaci:
    1) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale
        della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando
        comunale;
    2) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari
        ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.

                                 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del
D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/00:
    - fascia A : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di euro 3.100,00;
    - fascia B : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di euro 2.325,00;

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore a EURO 580,00
l’incidenza sarà comunque calcolata assumendo come base di calcolo l’importo del canone
massimo mensile, ovvero pari a EURO 580,00 .
Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15
giorni.
In caso di contributo inferiore a 50,00 euro non si procede all’erogazione.
Per quanto non espressamente esplicitato in tale Bando si rimanda alla Delibera G.R.2264 / 2010.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di quantificare nei limiti massimi previsti, il
contributo da erogare per ciascuna fascia di appartenenza, sulla base del contributo
percentualmente erogato dalla Regione Emilia - Romagna.
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                             CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di
locazione relativi all’anno 2011 anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di
un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la
domanda.
Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del presente bando,
verrà calcolato il contributo fino al 31.12.2011 salvo procedere, anteriormente all’erogazione del
contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della
presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell’incidenza dell’avvenuto aumento.
Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, si procederà a ricalcolare
l’incidenza del canone sul valore ISE e quindi l’importo del contributo.
Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando
comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

                                            DECESSO

In caso di decesso dell’avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:
    - all’intestatario il contratto di locazione;
    -    al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art.6 della Legge n.392/1978
        nel caso l’avente diritto al contributo deceduto fosse anche l’intestatario del contratto;
    - qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell’art 6 della
        legge n. 392/1978 , il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al
        numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo
        così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

                        DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l’accesso e la
situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche se non intestatario del
contratto d locazione , purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
L’avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di
contributo.

                     MODALITA’ DI CALCOLO DEL VALORE ISE e ISEE

La domanda dovrà contenere in allegato la dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione
ISEE redatte sulla base dei redditi (per ciascun componente del nucleo) documentati attraverso la
dichiarazione anno 2010 e la situazione patrimoniale al 31/12/2010. Solo nell’impossibilità di
presentare tale dichiarazione verrà accettata una attestazione ISEE contenente redditi 2009.
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L’Indicatore della Situazione Economica (ISE) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi
complessivi ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare e da una quota dei loro patrimoni
mobiliari ed immobiliari, al netto dell’affitto, determinati in base ai calcoli previsti dal D.Lgs
n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000 e successive.

L’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume dal
rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economico Equivalente (ISEE) e il parametro
corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza
di seguito riportata:

Numero dei componenti il nucleo familiare                                                 Parametro
                      1                                                                      1,00
                      2                                                                      1,57
                      3                                                                      2,04
                      4                                                                      2,46
                      5                                                                      2,85

Inoltre sono previste le seguenti maggiorazioni:
    1. maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;
    2. maggiorazione del 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza dei figli minori;
    3. maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui
        all’art.3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%;
    4. maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori
        svolgono attività di lavoro o di impresa

Per determinare i valori ISEE ed ISEE si deve procedere alla compilazione della “Dichiarazione
Sostitutiva Unica” e conseguire la relativa “Attestazione”, utilizzando i Modelli redatti secondo
il Modello tipo approvato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001
(G.U. n.155 del 06.07.2001) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
Per la certificazione ISE/ISEE è necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale, Patronato
ecc.

                     MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l’ammissione dell’erogazione dei contributi di cui al presente bando,
presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere compilata
unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Frassinoro , in distribuzione presso l’Ufficio
Servizi Sociali (0536/971825). Piazza Miani, nr. 16 – 41044 Frassinoro (Mo)-

Il modulo di domanda ed il bando saranno scaricabili anche dal sito Internet del Comune:
www.comune.frassinoro.mo.it;
Al modulo di domanda debitamente sottoscritto occorre allegare:
 fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, o copia della
richiesta di registrazione sempre presso l’Agenzia delle Entrate;
 fotocopia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e della relativa attestazione ISE/ISEE ;
 fotocopia delle ultime 3 ricevute di pagamento dell’affitto in possesso del richiedente il contributo (oppure altra
documentazione idonea a documentare il pagamento dell’affitto).
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 per i cittadini non comunitari fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
nel caso in cui sia in corso la richiesta di rinnovo, oltre alla fotocopia del precedente permesso/carta di soggiorno occorre
allegare fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo; il Comune prima dell’erogazione del
contributo provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura;

LE DOMANDE PER L’AMMISSIONE ALLA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVRANNO
ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI FRASSINORO – UFFICIO SERVIZI SOCIALI – A
PARTIRE DAL 23.04.2011 E FINO ALLE ORE 13.00 DEL 21.06.2011

 LE DOMANDE INOLTRATE DOPO LA SCADENZA DI CUI SOPRA SONO ESCLUSE DAL
                            CONTRIBUTO.

                                                        RICORSI

Da parte dei Richiedenti potranno essere presentate al Responsabile del Servizio Affari Generali
del Comune di Frassinoro eventuali osservazioni, opposizioni e/o ricorsi entro il termine di 30 gg.
consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

                                       ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono essere
effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n.445/2000,
dal D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come
modificato dal DPCM n.242 del 04.04.2001.

                                                      SANZIONI

    - amministrative:
    Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la
    documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi
    vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

    - penali
    Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità
    Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza di reati.
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                                     ALTRE DISPOSIZIONI

L’Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiario a mezzo lettera l’avvenuta
concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l’eventuale esclusione dello
stesso.

In presenza di uno dei seguenti casi:
    - somma dei redditi Irpef e Irap paria zero, fatti salvi i redditi esenti;
    - somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo
    - somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale
       riduzione di cui alla tabella del punto 8.2 del presente allegato, di un valore stabilito dal
       comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

   Il Comune, prima dell’erogazione del contributo, può verificare l’effettiva situazione
   economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale
   demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, può escludere dal beneficio economico le
   domande che presentino situazioni valutate come inattendibili, ai fini del sostentamento
   sociale, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.
   Considerata l’esiguità delle risorse statali stanziate e destinate al Fondo per l’Affitto 2011, si
   invitano i cittadini interessati a valutare alternativamente alla domanda di contributo, la
   possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli inquilini in sede di dichiarazione dei
   redditi (anno 2011 – redditi 2010) usufruendo delle detrazioni che potrebbero essere maggiori
   dell’eventuale contributo reale erogabile.
   Il richiedente esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli
   sensibili ai sensi dell’art,. 5, comma 2, D.Lgs. n.109/98.

Frassinoro ,

                                                   F.to IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI
                                                              Ferrari Alessandro
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011   9
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