BANDO DI CONCORSO FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO AFFITTI
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011 1 COMUNE DI FRASSINORO Provincia di Modena P.zza Miani, 16 41044 Frassinoro – Mo BANDO DI CONCORSO FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO AFFITTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE di cui all’art. 11 LEGGE N.431/98, come modificato dalla LEGGE N. 21/2001, di cui agli art. 38 e 39 della LEGGE REGIONALE n.24/2001 ed ai sensi della DELIBERA della GIUNTA REGIONALE N. 2264.2010 - ANNO 2011 - Al Bando possono partecipare i cittadini, titolari di contratti di affitto regolarmente registrati, interessati a ricevere un contributo per il pagamento dei canoni di locazione per immobili ad uso abitativo. Le domande dovranno essere presentate al Comune di Frassinoro - Ufficio Servizi Sociali (Tel. 0536/971825) .-, Piazza Miani, nr. 16 - 41044 Frassinoro (Mo) su modulo all’uopo predisposto (Allegato A), dal 23.04.2011 ed entro e non oltre le ore 13.00 del 21/06/2011, secondo le norme contenute nel presente bando di concorso.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011 2 BENEFICIARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO Sono ammessi all’erogazione dei contributi, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: A) Cittadinanza: • cittadinanza italiana; • cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea; • cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, purché il richiedente sia munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgsl 286/98 e successive modifiche. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il comune prima della liquidazione del contributo procederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura. B) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate; C) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni: 1) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore; 2) l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art.18 della L.179/92 e successive modifiche, mentre l’ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. D) Residenza Anagrafica nel Comune di Frassinoro nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione; E) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; F) Non essere assegnatario di un alloggio comunale. G) Non sono causa di esclusione dal contributo: 1) contratto stipulato ai sensi della Legge n.431/98, della Legge n.392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n.359/1992 (“patti in deroga”); 2) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011 3 Tali condizioni devono essere certificate dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante; H) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale. Non sono causa di esclusione dal contributo: 1) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”; 2) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; 3) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%; 4) alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitalità dell’alloggio. 5) Concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso; 6) Alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutto il 2011, eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia Romagna, diverso da quello in cui è stata presentata la domanda. Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui sopra in corso d’anno, il Comune provvederà a ricalcolare l’incidenza canone / valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito. Il richiedente è tenuto a comunicare personalmente o con raccomandata A/R all’Ufficio preposto all’istruttoria della domanda ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti dichiarati in sede di domanda,oltrechè l’eventuale cambio di residenza successivo alla data di presentazione della domanda. In caso di mancata comunicazione della variazione della residenza, il contributo sarà ricalcolato limitatamente al periodo di residenza nell’alloggio dichiarato in domanda. I) Patrimonio mobiliare non superiore a euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/00. Tale limite di € 35.000, è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%; J) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, e così come modificato dal DLgs130/00 non superiore a Euro 34.310,00 K) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98, rientrati entro i valori di seguito indicati: Valore ISE € Incidenza canone/Valore ISE FASCIA A Fino a € 11.985,00 Non inferiore al 14% Valore ISEE € Valore ISE € Incidenza canone/Valore ISE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011 4 FASCIA B Non superiore a € Da € 11.985,01 a € Non inferiore al 24% 17.155,00 34.310,00 L) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti: a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione; b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni. Le suddette condizioni non sono tra loro cumulabili. I redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 20% del valore Isee sono quelli indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. I requisiti di cui sopra sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00, nonché dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM 242/2001. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione NON sono efficaci: 1) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale; 2) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/00: - fascia A : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di euro 3.100,00; - fascia B : il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di euro 2.325,00; Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore a EURO 580,00 l’incidenza sarà comunque calcolata assumendo come base di calcolo l’importo del canone massimo mensile, ovvero pari a EURO 580,00 . Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni. In caso di contributo inferiore a 50,00 euro non si procede all’erogazione. Per quanto non espressamente esplicitato in tale Bando si rimanda alla Delibera G.R.2264 / 2010. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di quantificare nei limiti massimi previsti, il contributo da erogare per ciascuna fascia di appartenenza, sulla base del contributo percentualmente erogato dalla Regione Emilia - Romagna.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011 5 CANONE ANNUO DI LOCAZIONE Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno 2011 anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda. Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del presente bando, verrà calcolato il contributo fino al 31.12.2011 salvo procedere, anteriormente all’erogazione del contributo, alla verifica dell’avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell’incidenza dell’avvenuto aumento. Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, si procederà a ricalcolare l’incidenza del canone sul valore ISE e quindi l’importo del contributo. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni. DECESSO In caso di decesso dell’avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato: - all’intestatario il contratto di locazione; - al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art.6 della Legge n.392/1978 nel caso l’avente diritto al contributo deceduto fosse anche l’intestatario del contratto; - qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell’art 6 della legge n. 392/1978 , il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva. La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche se non intestatario del contratto d locazione , purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione. L’avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo. MODALITA’ DI CALCOLO DEL VALORE ISE e ISEE La domanda dovrà contenere in allegato la dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione ISEE redatte sulla base dei redditi (per ciascun componente del nucleo) documentati attraverso la dichiarazione anno 2010 e la situazione patrimoniale al 31/12/2010. Solo nell’impossibilità di presentare tale dichiarazione verrà accettata una attestazione ISEE contenente redditi 2009.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011 6 L’Indicatore della Situazione Economica (ISE) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi complessivi ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare e da una quota dei loro patrimoni mobiliari ed immobiliari, al netto dell’affitto, determinati in base ai calcoli previsti dal D.Lgs n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000 e successive. L’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume dal rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economico Equivalente (ISEE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata: Numero dei componenti il nucleo familiare Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Inoltre sono previste le seguenti maggiorazioni: 1. maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare; 2. maggiorazione del 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza dei figli minori; 3. maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%; 4. maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa Per determinare i valori ISEE ed ISEE si deve procedere alla compilazione della “Dichiarazione Sostitutiva Unica” e conseguire la relativa “Attestazione”, utilizzando i Modelli redatti secondo il Modello tipo approvato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 18.05.2001 (G.U. n.155 del 06.07.2001) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Per la certificazione ISE/ISEE è necessario rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale, Patronato ecc. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La domanda per l’ammissione dell’erogazione dei contributi di cui al presente bando, presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Frassinoro , in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali (0536/971825). Piazza Miani, nr. 16 – 41044 Frassinoro (Mo)- Il modulo di domanda ed il bando saranno scaricabili anche dal sito Internet del Comune: www.comune.frassinoro.mo.it; Al modulo di domanda debitamente sottoscritto occorre allegare: fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, o copia della richiesta di registrazione sempre presso l’Agenzia delle Entrate; fotocopia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e della relativa attestazione ISE/ISEE ; fotocopia delle ultime 3 ricevute di pagamento dell’affitto in possesso del richiedente il contributo (oppure altra documentazione idonea a documentare il pagamento dell’affitto).
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011 7 per i cittadini non comunitari fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; nel caso in cui sia in corso la richiesta di rinnovo, oltre alla fotocopia del precedente permesso/carta di soggiorno occorre allegare fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo; il Comune prima dell’erogazione del contributo provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura; LE DOMANDE PER L’AMMISSIONE ALLA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AL COMUNE DI FRASSINORO – UFFICIO SERVIZI SOCIALI – A PARTIRE DAL 23.04.2011 E FINO ALLE ORE 13.00 DEL 21.06.2011 LE DOMANDE INOLTRATE DOPO LA SCADENZA DI CUI SOPRA SONO ESCLUSE DAL CONTRIBUTO. RICORSI Da parte dei Richiedenti potranno essere presentate al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Frassinoro eventuali osservazioni, opposizioni e/o ricorsi entro il termine di 30 gg. consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo. ACCERTAMENTI E CONTROLLI Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, in caso di concessione del contributo, possono eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e possono essere effettuati controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, come previsto dal DPR n.445/2000, dal D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 04.04.2001. SANZIONI - amministrative: Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non venga esibita la documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi vengono revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. - penali Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza di reati.
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 15/04/2011 8 ALTRE DISPOSIZIONI L’Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiario a mezzo lettera l’avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l’eventuale esclusione dello stesso. In presenza di uno dei seguenti casi: - somma dei redditi Irpef e Irap paria zero, fatti salvi i redditi esenti; - somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo - somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella del punto 8.2 del presente allegato, di un valore stabilito dal comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%. Il Comune, prima dell’erogazione del contributo, può verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata e, nel caso di soggetti non assistiti, può escludere dal beneficio economico le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili, ai fini del sostentamento sociale, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef. Considerata l’esiguità delle risorse statali stanziate e destinate al Fondo per l’Affitto 2011, si invitano i cittadini interessati a valutare alternativamente alla domanda di contributo, la possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali per gli inquilini in sede di dichiarazione dei redditi (anno 2011 – redditi 2010) usufruendo delle detrazioni che potrebbero essere maggiori dell’eventuale contributo reale erogabile. Il richiedente esprime altresì il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell’art,. 5, comma 2, D.Lgs. n.109/98. Frassinoro , F.to IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI Ferrari Alessandro
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