ESPORTARE LA DEMOCRAZIA, IMPORTARE LO STATO DI DIRITTO: IN EUROPA CHE SI FA?

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ESPORTARE LA DEMOCRAZIA,
IMPORTARE LO STATO DI DIRITTO:
IN EUROPA CHE SI FA?

di Dino Rinoldi

1.Un fantasma s’aggira per l’Europa? (Im)potenza degli acronimi e dura realtà del sofà (turco)
Karl Marx ne vedeva aggirarsi per l’Europa uno solo. Oggi in Europa ne circolano diversi.
Tra i fantasmi a cui si sta alludendo ci sono la PESC, la PESD, il SEAE1 e altri acronimi vari. Negli
affari esteri e nella politica di sicurezza l’Unione europea ha persino un rappresentante
fantasmaticamente fuori dall’ordinario: infatti è (quanto?) «Alto»!2. E a dare un poco di peso alle
competenze assai “leggere” attribuite in materia all’Unione dai suoi trattati istitutivi si arriva a consentire
agli Stati membri più volonterosi (almeno nove però) di attivare nelle materie in questione una
«cooperazione rafforzata»3,… guarda caso mai attivata.
A dar di tutto ciò evidenza precisa, con un’immagine emblematica e simbolica, è venuta alla ribalta
recentemente la questione del “sofà turco”, interpretata immediatamente come sgarbo del Sultano
regnante di quel Paese nei confronti della Presidente della Commissione europea in quanto donna, da
subordinare nelle precedenze al Presidente del Consiglio europeo, in quanto uomo (maschio)4. E se
invece la questione (per certi versi assai più seria) fosse quella di dar prevalenza al Presidente del
Consiglio europeo, in quanto organo spiccatamente intergovernativo, rispetto all’organo di governo
dell’UE, invece autonomo rispetto alla volontà dei singoli Paesi membri e dunque “comunitario”?
Che fare?
Che fare quando ci si scontra con vicende come quella afgana5, rispetto alla quale l’Europa non può
portar disinteresse?
Ma anzitutto: di che Europa parliamo? Di quale cooperazione istituzionale continentale europea?

1 V. qui il successivo par.5. Ma subito si indica il par. V del Trattato sull’Unione europea.
2 Artt. 15 ss. del Trattato sull’Unione europea-TUE.
3 Art. 20 TUE.
4 Di «Sofa-gate» parla ad es. Monica Frassoni, Il “sofa-gate” con Michel e von der Leyen ha vanificato il tentativo di tenere testa a Erdogan,

in Blog de Il Fatto Quotidiano, 8 aprile 2021
5 V. per una sola citazione, Limes, n.8/2021, Lezioni afghane.
2.Unione europea e Consiglio d’Europa: l’azione interna ed esterna
«L'Unione europea è basata su una serie di valori condivisi, tra cui i diritti fondamentali, la democrazia
e lo Stato di diritto[6]: sono il fondamento delle nostre società e dell'identità comune. Nessuna
democrazia può prosperare senza organi giurisdizionali indipendenti che garantiscano la tutela dei diritti
fondamentali e delle libertà civili, né senza una società civile attiva e mezzi di comunicazione liberi che
garantiscano il pluralismo. Lo Stato di diritto è un principio consolidato, ben definito nel suo significato
essenziale. Questo significato essenziale, nonostante le diverse identità nazionali e i diversi
ordinamenti e tradizioni giuridiche che l'Unione è tenuta a rispettare, è lo stesso in tutti gli Stati
membri.
Lo Stato di diritto garantisce che tutti i pubblici poteri agiscano sempre entro i limiti fissati dalla legge,
conformemente ai valori della democrazia e ai diritti fondamentali, e sotto il controllo di organi
giurisdizionali indipendenti e imparziali. Lo Stato di diritto ha un impatto diretto sulla vita di
tutti i cittadini: è la condizione essenziale per garantire la parità di trattamento di fronte alla legge e la
difesa dei diritti individuali, per prevenire gli abusi di potere da parte delle autorità pubbliche e per
assicurare che chi partecipa al processo decisionale risponda del proprio operato. Il rispetto per lo Stato
di diritto è anche fondamentale ai fini della fiducia dei cittadini verso le pubbliche istituzioni. Senza
tale fiducia, le società democratiche non possono funzionare. Il concetto di Stato di diritto riguarda il
grado di responsabilità con cui sono elaborate le leggi, l'equità della loro applicazione e la loro
efficacia. Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo, esso riguarda anche questioni istituzionali quali l'indipendenza e l'imparzialità degli organi
giurisdizionali [7] e la separazione dei poteri[8] . Recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione

6 Art. 2 TUE.
7 L'art. 19 del TUE sancisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire una tutela giurisdizionale effettiva. Come ha stabilito
la Corte di giustizia dell’UE, l'esistenza stessa di una tutela giurisdizionale effettiva «è intrinseca all'esistenza di uno Stato di
diritto» (causa C-72/15, Rosneft).
8 Allegato della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'11.3.2014 dal titolo Un nuovo

quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto. V. anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE in: causa C-
64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses contro Tribunal de Contas; causa C-216/18 PPU, LM; causa C-619/18, Commissione
contro Polonia (ordinanza del 17 dicembre 2018).
europea hanno continuato a sottolineare che lo Stato di diritto è fondamentale per l'ordinamento
giuridico dell'UE [9]»(10).
La menzione della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, appena fatto, comporta riferimento al
Consiglio d’Europa, nel cui ambito la Convenzione ha trovato elaborazione (e ne è obbligatoria la
stipulazione da parte degli Stati – oggi 47 – che del Consiglio intendano far parte). La Convenzione è
del resto “fatta propria” dall’art. 6 del TUE, dove al proprio par.3 sottolinea che i diritti fondamentali,
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
[…] fanno parte del diritto dell’Unione in quanto princìpi generali», e dove, al par.2, impegna l’Ue ad
aderirvi formalmente11.
Della Convenzione va subito ricordato che si preoccupa di considerare “l’esportazione dei diritti” da
essa sanciti quando, a determinate condizioni, ne impone il rispetto extra-territoriale ai propri Stati
contraenti allorché esercitino giurisdizione effettiva entro uno Stato terzo (come accade quando militari
europei svolgano attività in altri continenti12).
Di converso, la Convenzione di salvaguardia si applica sul territorio dei Paesi contraenti «a ogni
persona soggetta alla loro giurisdizione» (art. 1), prescindendo dalla cittadinanza di costoro.
Così, quanto all’UE va ricordato che essa ha elaborato princìpi applicabili ai procedimenti di adesione
di nuovi Stati ex art. 49 TUE: i cosiddetti «criteri di Copenaghen»13. E la sua attività internazionale –
specie quando si traduce nella stipulazione di trattati – abitualmente comporta la richiesta alle altre parti
di rispettare clausole condizionanti l’attuazione degli impegni assunti: come l’obbligo di rispettare il
«buon governo» (good governance) compreso (art. 9.3) ad esempio nell’accordo di partenariato fra Ue e
Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) firmato a Cotonou nel 200014. Puntualmente vi si dice circa le

9   Sentenza del 24 giugno 2019 nella causa C-619/18, Commissione contro Polonia.
10 V. Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle

regioni, Relazione sullo Stato di diritto 2020. La situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea, doc. COM(2020) 580 final, par.1.
11 Un primo tentativo è fallito nel 2013, a seguito del parere 2/13 della Corte di giustizia UE. Ora il percorso indirizzato

dell’adesione è ripreso (v. M. Parodi, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU:dinamiche sostanziali e prospettive formali, ESI,
Napoli, 2020).
12 V. ad esempio la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 16 settembre 2014, Hassan contro Regno Unito, ricorso

n. 29750/09.
13 V. Glossario delle sintesi. Criteri di adesione (criteri di Copenaghen) – Eur-lex, in https://eur-lex.europa.eu. I criteri sono stati

adottati dal Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, dunque ben prima del Trattato di Lisbona che ha modificato, a
partire dal dicembre 2009, i Trattati istitutivi dell’Unione e delle Comunità europee.
14 V. doc. 2000/483/CE: Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico,

da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri.
necessità di difesa dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto
(art. 9.2) - considerati «elementi essenziali» dell’accordo (art. 96) - e della lotta alla corruzione (art. 97):
significativamente la violazione degli impegni in materia può comportare la sospensione dell’accordo
stesso e financo la sua risoluzione.
Sul versante interno all’UE occorre rammentare ulteriormente il recente esercizio svolto dalla
Commissione europea rivolto proprio alla verifica del rispetto dello Stato di diritto da parte dei 27 Stati
membri, esercizio arrivato alla seconda relazione tanto generale quanto specifica per ciascun Paese,
dunque Italia compresa15. Per certi versi (quello dell’esame del contrasto alla corruzione) si tratta di
un’attività che si innesta su quella, consolidata e sempre svolta dalla Commissione europea, cosiddetta
del «semestre europeo», che occupandosi di stabilità e crescita economico-finanziaria pur comprende
un ambito di verifica del comportamento degli Stati membri incentrato sul contrasto alla corruzione,
intersecandosi quindi da questo punto di vista col nuovo esercizio16.
Nell’ambito dell’UE il riferimento allo Stato di diritto potrebbe ben esser sostituito da quello allo
European Rule of Law, preferibile all’altro perché omette la troppo storicamente caratterizzante istituzione
statuale, o comunque almeno perché l’ordinamento dell’Unione, possedendo caratteristiche di
sovrannazionalità e contenendo “elementi di federalismo”, a partire dal Parlamento europeo17, ha uno
specifico assetto costituzionale proprio di una «comunità di diritto»18.

3.Stato di diritto e democrazia

15V.https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fpresscorne

r%2Fdetail%2Fit%2Fip_21_3761&data=04%7C01%7Cdino.rinoldi%40unicatt.it%7C2f7aab3842d44a7269f708d97c1
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16 Sui due esercizi della Commissione europea v. R. Cantone e N. Parisi, L’autorità nazionale anticorruzione e la vita di relazione

internazionale. L’esperienza innovativa di ANAC (2014-2020), Napoli, Editoriale scientifica, 2021, p.169 ss
17 V. D. Rinoldi, Per la Repubblica europea, libera federazione unita nella diversità, in M. Tufano, Sovranazionalità e sovranismo in tempo

di COVID-19, Cacucci, Bari, 2021, p. 265.
18 Già «il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma d'accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di

una comunità di diritto. Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia [del Lussemburgo], i Trattati
comunitari hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, in
settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro
cittadini (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos, causa 26/62. p. 1). Le caratteristiche fondamentali
dell'ordinamento giuridico comunitario così istituito sono, in particolare, la sua preminenza sui diritti degli Stati membri
e l'efficacia diretta di tutta una serie di norme che si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi»: v. parere 1/91
della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Si è avuto Stato di diritto senza democrazia (lo Stato caserma della Prussia di Federico II nel XVIII
secolo, ad esempio), ma non si può dare democrazia senza Stato di diritto.
Peraltro lo Stato è una creazione storica. Potremmo persin dire: una “creatura” storica, se gli possiamo
attribuire diritti “naturali” come fa lo Statuto delle Nazioni Unite, che per i Paesi membri parla di
«diritto naturale di autotutela individuale o collettiva» nel caso in cui abbia luogo un attacco armato
contro uno di essi19. Quindi, se la “natura” dello Stato può mutare – dal “sistema di Westfalia” che la
data del 1648 convenzionalmente fonda fino alla “globalizzazione” capace di comprometterne le
frontiere fisiche e giuridiche – se ne può infine ipotizzare anche la scomparsa, com’è avvenuto per i
dinosauri dopo aver abitato la terra per più di sessanta milioni di anni.
La comunità umana potrebbe allora sopravvivere alla scomparsa dello Stato (del resto homo sapiens – o
presunto tale – abita la Terra da non più di poche centinaia di migliaia di anni), così come l’uomo viveva
già prima dell’apparizione di forme statuali20. Ma il diritto già c’era quando lo producevano i romani,
determinando fra l’altro un insegnamento universitario appunto di Diritto romano ancora
indispensabile e attualissimo.
Perciò, invece di parlare di Stato di diritto sarebbe meglio parlare di Rule of Law, utilizzando
l’espressione inglese per darne conto circa la presenza in quella prima enucleazione di diritti individuali
costituita dalla Magna Charta Libertatum accettata nel 1215 dal re Giovanni d’Inghilterra, iniziale anello
della lunga catena di documenti succedutisi in tale materia e saldati fra loro: l’Habeas Corpus Liberum del
1669; la Dichiarazione d’indipendenza americana del 1776 con il successivo Bill of Rights, parente della
Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789; la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo proclamata nel 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite dopo il disastro della
seconda guerra mondiale; la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, già nominata; i patti
delle Nazioni Unite del 1966 sia sui diritti civili e politici sia sui diritti economici, sociali e culturali; la
Convenzione americana dei diritti dell’uomo del 1969; la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
del 1981; ecc. Fino ad arrivare alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che è il primo
documento del genere entrato in vigore nel secolo XXI, meglio: nel terzo millennio.

19   Art. 51.
20   V. E. Enriquez, Dall’orda allo Stato: all’origine del legame sociale, Il Mulino, Bologna, 1986.
Si tratta di un movimento di affermazione dei diritti della persona che da un lato ha la necessità
d’essere incardinato sui doveri dell’uomo21, ovvero sul principio di responsabilità22, da un altro lato
non inevitabilmente deve accompagnarsi all’esistenza dello Stato, come già si accennava a proposito
dell’UE che Stato non è, ma può confrontarsi con qualsiasi autorità di governo di una società.

4.L’organizzazione internazionale e le organizzazioni internazionali
La “Comunità internazionale” (espressione abituale ma pretenziosa, che meglio andrebbe degradata
a quella di “Società internazionale”23) va del resto oggi mutando certe proprie caratteristiche strutturali
a motivo del gran proliferare, dal XIX secolo in poi, di Organizzazioni internazionali intergovernative
cui si attribuiscono compiti che gli Stati da soli non son capaci di conseguire, oppure ne hanno capacità
di conseguimento minore rispetto all’azione organizzata collettivamente24. Anche le organizzazioni
internazionali non governative dimostrano una sempre maggior capacita degli individui privati di
perseguire obiettivi operativi transnazionali, contribuendo a quell’elevarsi dell’individuo da mero centro
d’imputazione di diritti e obblighi necessariamente derivantigli dagli Stati a sempre più efficace (nel bene
e nel male) “attore” sociale protagonista nella vita di relazione internazionale 25.
Il diritto internazionale, del resto, non considera più un estesissimo ambito interno dello Stato
(cosiddetto «dominio riservato» o «domestic jurisdiction») come sottratto all’ingerenza esterna: le gross
violations che vi avvengano sono così in grado, sul piano del diritto internazionale generale, di
determinare una legittima reazione da parte ad esempio di un’organizzazione intergovernativa. Va
specificamente ricordato, anzitutto, «l’intervento umanitario» internazionale affermatosi – dando corpo
alla «responsabilità di proteggere» – nel 1991, al tempo della prima guerra del Golfo (successiva
all’invasione del Kuwait nel 1990 da parte dell’Iraq di Saddam Hussein), indirizzato a salvaguardare la

21 Pur con i diversi accenti v. ad es. G. Mazzini, Doveri dell’uomo, Editori riuniti, Roma, 2005; E. Bonino e G. Casadio, I doveri

della libertà, Laterza, Roma-bari, 2011. L’art. 2 Cost. ugualmente parla di «doveri inderogabili».
22 V., nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’affermazione secondo cui «Il godimento di

questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future».
23 Per rifarsi alla nota distinzione weberiana fra gemeinschaft e gesellschaft.
24 V. D. Rinoldi, Voce Atti delle Organizzazioni internazionali, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, vol. III, 1988.
25Ma già nell’ambito di trattati internazionali la posizione giuridica dell’individuo è divenuta ben significativa tanto allorché

egli può attivare procedimenti di controllo del rispetto di obblighi pattizi da parte degli Stati (come nella Convenzione
europea dei diritti dell’uomo), tanto quando egli può trovarsi come imputato dinnanzi a un organo intergovernativo (come
la Corte penale internazionale).
popolazione curda residente in quest’ultimo Paese. Ugualmente, nel 1999, è accaduto per l’intervento
militare nei Balcani a salvaguardia del Kosovo.
E finalmente arriviamo alla “costruzione della democrazia” mediante un intervento esterno allo Stato
della cui evoluzione istituzionale si ha preoccupazione. Non pensiamo ora tanto alla Germania del 1945,
occupata per anni dalle truppe dell’alleanza internazionale vittoriosa, né al Giappone sconfitto
nell’agosto dell’stesso anno mediante l’uso di bombe nucleari e occupato dai soli Stati Uniti d’America,
quanto alla seconda guerra del Golfo e alla ricerca da parte delle Nazioni Unite di accompagnare con
un’azione di «peace building» (un’innovazione rispetto alla mera attività di «peace keeping» - di
interposizione - fino a quel tempo da esse svolta) l’occupazione dell’Iraq nel 2003. Qui, con non pochi
anni di intervento esterno, si è determinata una pur precaria stabilità, sulla quale comunque ha pesato
gravemente la situazione territoriale sfruttata dall’ISIS/Daesh allorché la Siria è caduta nella guerra
civile, determinando sul proprio territorio anche attività militari di altri Stati. Diversamente,
nell’Afghanistan in cui l’intervento esterno è stato causato dalla sua tolleranza verso Al Quaeda,
responsabile dell’attacco agli USA dell’11 settembre 2001, la presenza internazionale si è protratta per
un ventennio, senza apparentemente aver conseguito risultati consolidatisi, anzi venendo semmai
ribaltati. Nondimeno, assai significativa appare la cifra di circa 570.000 richieste di protezione
internazionale indirizzate a Paesi membri dell’UE a partire dal 2015, quando la costruzione di
democrazia e Stato di diritto in Afghanistan avrebbe già dovuto esser ben progredita.

5.Che può fare l’Unione europea per la costruzione di una propria politica estera e di sicurezza nonché di difesa comune?
Nel contesto sopra accennato di una European Rule of Law va considerata l’azione che in particolare
nel TUE è volta alla definizione di una politica estera e di sicurezza comune (PESC) fra Stati membri
e persino una politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) ad essi comune. A supporto è stato
istituito un servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)26.
Non si può al riguardo non accostare il tema di un’adeguata politica migratoria dell’Ue, tanto
auspicata quanto compressa da clausole di riserva sovrana statuale27 e da mancata rispondenza di Stati

26 Su quest’ultimo v. L. Paladini, Il servizio europeo per l’azione esterna, Cacucci, Bari, 2017. V. quanto già richiamato qui,
al precedente par.1.
27 V. ad es. l’art. 79.5 TFUE: «Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di

ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente
o autonomo».
membri ad atti “comunitari” quali le due decisioni del Consiglio dei Ministri UE del 2015 sulla
“ricollocazione”28. Nondimeno «L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione»29 e
«sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione
temporanea»30. Persino un Patto europeo su migrazione e asilo è stato adottato nel 2020, succedendo
all’Agenda europea sulla migrazione del 2015.
I risultati non sono perspicui!
Così, nell’UE gli strumenti di politica estera offerti dai Trattati istitutivi sono sostanzialmente
intergovernativi e di mera concertazione offerta ai 27 Paesi membri, benché anche in quest’ambito
proposte di riforma – come quella, abituale, di recedere dalla regola intergovernativa di decisione
all’unanimità – siano state fatte anche recentissimamente31.
Tant’è che le azioni istituzionali che si cercano di proporre relativamente alla situazione afgana,
comprese quelle di ricerca di modalità di “esfiltrazione” da quel Paese di persone in pericolo, fanno in
gran parte riferimento a contesti di cooperazione istituzionale internazionale diversi da quello UE. Si
veda ad esempio la proposta italiana di una riunione straordinaria ad hoc del G20, quest’anno a guida
italiana32, oppure le iniziative da incardinare nelle Nazioni Unite prospettate dalla sen. Bonino33.
Puntualmente dedicato all’UE, andando anche oltre la vicenda afgana e promuovendo una capacità
militare autonoma ed efficace dell’UE, è invece l’intervento del generale Graziano34, che addirittura
richiama quella possibilità di cooperazione rafforzata fra Stati membri qui sopra evocata35. Scrive il
generale:
«abbiamo bisogno da subito di un pacchetto di forze prontamente operative in grado di difendere quel
bene comune che è la sicurezza dei cittadini europei e di rispondere in maniera efficace a tutto lo spettro delle
crisi che saremo, purtroppo, chiamati a fronteggiare. Ciò non potrà che essere la risultante di una cooperazione
rafforzata fra le forze armate dei Paesi membri, consapevoli che nessuna crisi può essere risolta solo dai militari, ma

28 Decisioni 2015/1523 e 2015/1601 che istituiscono «misure temporanee nel settore della protezione internazionale a
beneficio dell’Italia e della Grecia».
29 Art. 79.1 TFUE.
30 Art. 78.1 TFUE.
31 V.: Il summit del Ppe a Roma: «Ora basta con l’unanimità». Weber: stop almeno in politica estera, in Corriere della Sera, 21.9.2021, p.

12.
32 Sull’intervento del Presidente Draghi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite v ad es. La Repubblica, 24.9.2021, p. 23.
33 V. l’intervista ancora su La Repubblica, 22.9.2021, p. 17.
34 V. C. Graziano, Difesa comune europea, una scelta da non rinviare, in Corriere della Sera, 10.9.2021, p. 38.
35 Sopra, par. 1.
avendo ben chiaro che sempre più spesso la risoluzione delle crisi necessita del contributo militare. In questi giorni tanto si
dibatte di nomi, sigle e numerici: «EU battle group», forza d’intervento rapido da cinquemila, ventimila uomini e via
dicendo. Punti importanti che possono, però, discendere solo dalla chiara volontà politica di investire l’Unione di maggiore
e precise responsabilità, anche in materia di sicurezza e difesa comune. Verrà il tempo per discutere di
denominazioni e consistenze numeriche puntuali; oggi è il momento di identificare ciò di cui l’Unione necessita
per agire quale global security provider, in linea con i livelli di ambizione fissati dai Paesi membri, assumendo quel ruolo
che le spetta sul palcoscenico mondiale.
Dobbiamo sgomberare ogni possibile dubbio che un’Europa della difesa abbia l’arrogante pretesa di
porsi in contrapposizione o in alternativa all’Alleanza Atlantica. È vero il contrario. Ciò che fa bene
all’Europa fa bene alla NATO; un’Europa più forte significa non far gravare la responsabilità della sicurezza dei nostri
Paesi quasi esclusivamente sulle spalle dello storico alleato americano. Iniziative in questo ambito non solo ci permetteranno
di non essere il manzoniano vaso di terra cotta tra vasi di ferro ma contribuiranno a superare egoismi nazionali,
frammentazioni di spesa e duplicazioni organizzative. Quella dell’autonomia strategica, che non è indipendenza da
qualcuno ma la capacità di agire da soli se necessario, è la strada da percorrere per non condannare l’Europa
all’irrilevanza strategica».
Va sottolineato che il generale Graziano è Presidente del Comitato militare dell’Unione europea:
riempiamo i gusci di contenuti!

C’è materia per discuterne il 27 settembre all’incontro promosso da ItaliaStatoDiDiritto, a
Roma, con Emma Bonino, Sandro Gozi, Francesco Paolo Sisto, introdotti da Guido Camera e
coordinati da Virginia Piccolillo.
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