La piattoforma CGIL-CISL-UIL - Note di approfondimento sul capitolo pensioni - CGIL Bergamo
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La piattoforma CGIL-CISL-UIL Note di approfondimento sul capitolo pensioni CGIL-CISL_UIL hanno presentato una piattaforma unitaria su Fisco e Pensioni che verrà presentata nelle assemblee sui posti di lavoro. Il testo finale del documento sarà la piattaforma per una vertenza confederale su previdenza e fisco. Il tema è l’equità. La riforma previdenziale Fornero ha avuto l’effetto di bloccare il turnover, peggiorando i dati sulla disoccupazione giovanile che è anche figlia di questa riforma. Una vera lotta all’evasione fiscale è una leva per ridurre la tassazione, aumentare i consumi e avere più risorse per politiche di sviluppo. La piattaforma su fisco e previdenza è una strategia contro la disoccupazione. Sulle pensioni l’attenzione particolare va ai giovani. Se non interveniamo in tempo avranno pensioni da fame. Sul fisco la priorità è restringere l’evasione strutturale. L’anomalia italiana in Europa non sono le pensioni, ma l’evasione”. La presente nota vuol essere un contributo di approfondimento della parte della piattaforma unitaria dedicata al capitolo Pensioni. La riforma Monti-Fornero (legge 214 /2011) è intervenuta sul sistema previdenziale italiano con una serie di misure strutturali che hanno inciso pesantemente sui redditi e sui diritti dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, delle donne e dei giovani. Secondo i dati dell’ufficio attuariale INPS, la riforma, nel periodo 2013-2020, farà cassa per qualcosa come 80 miliardi di euro, a danno dei lavoratori e pensionati. Nel sistema previdenziale sono stati introdotti elementi di rigidità e di incertezza del diritto nonché di penalizzazione dei trattamenti pensionistici. Una riforma fatta a tavolino, senza ad esempio acquisire un parere dal più importante Ente previdenziale (INPS), che ha generato pesanti ricadute sociali come il “fenomeno” esodati, causato dal repentino innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione successivamente al 31.12.2011 Rigidità: la legge 214/2011 non ha introdotto flessibilità nel sistema previdenziale. Il repentino e continuo innalzamento dell'età pensionabile legato anche all'incremento della speranza di vita non permette a nessuno di anticipare la data di ritiro (a meno di non andarci con la pensione anticipata e con pesanti disincentivi), mentre per quanto riguarda la pensione di vecchiaia soprattutto le donne vanno continuamente alla rincorsa dei requisiti perduti, che drammaticamente raggiungeranno in alcuni casi dopo 4 anni, in altri dopo 6 anni e 7 mesi. Le norme introdotte sono di una rigidità assoluta. Incertezza del diritto: tutti i requisiti anagrafici di accesso alla pensione e pure quelli contributivi necessari per il diritto alla ex pensione di anzianità, sono legati alle speranza di vita attese negli anni futuri. Gli incrementi dell'età legati alla speranza di vita mantengono la cadenza triennale fino al 2019. Dal 2019 in poi diventano biennali. L’età di accesso alla vecchiaia così come il requisito contributivo per la pensione anticipata (ex anzianità), possono solo aumentare, non diminuire, ma di quanto aumenteranno? Da qui nasce l’incertezza del diritto al pensionamento.
Penalizzazione: l’accesso alla pensione anticipata dal 2018 verrà penalizzato se
l’interessato avrà meno di 62 anni di età: la quota retributiva della pensione (quella
determinata sulle anzianità contributive maturate al 31.12.2011) verrà ridotta di 1 punto
percentuale per i primi due anni di anticipo rispetto ai 62 anni. Per gli ulteriori anni di
anticipo la riduzione sarà pari a 2 punti percentuale per ogni anno. La riduzione della
pensione è permanente.
Nel periodo transitorio, non viene applicata alcuna decurtazione della pensione
anticipata ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017, sempreché
la contribuzione utile al diritto derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro,
inclusi i periodi di:
Astensione obbligatoria per maternità
Congedo parentale (ex facoltativa)
Assolvimento obblighi di leva
Infortunio
Malattia
Cig ordinaria
Giornate di riposo per donazione sangue e di emocomponenti
Permessi retribuiti mensili (tre gg mese/o frazionati in ore)ai sensi legge 104/92
Prolungamento del congedo parentale fruito entro l’ottavo anno di vita del
bambino riconosciuto con handicap grave.
Riscatto dei periodi lavorati, con contribuzione omessa e prescritta.
Tutta la contribuzione non citata, utilizzata per raggiungere il requisito di accesso alla
pensione anticipata, comporta la penalizzazione percentuale dell’importo della
pensione.
La piattaforma di CGIL-CISL-UIL, affronta alcuni dei problemi connessi alla legge Monti-
Fornero, ad esempio ritiene prioritario:
garantire una maggiore e migliore tutela previdenziale dei giovani che hanno
appena iniziato a lavorare o lo faranno nel prossimo futuro
risolvere strutturalmente e definitivamente il problema “esodati”
rendere flessibile l’accesso al pensionamento
sostenere l’accesso alla previdenza complementare
contrastare la perdita del valore delle pensioni con un nuovo sistema di
rivalutazione
riformare la governance degli enti previdenziali
1. Tutela dei giovani e adeguatezza delle pensioni
Considerando lavoro precario, parasubordinato, lavoro con basse retribuzioni, ingresso
tardivo nel mondo del lavoro: quale futuro per i giovani?
E' necessario garantire loro pensioni future adeguate con una revisione del sistema
contributivo che preveda:
Tasso di capitalizzazione minimo per evitare gli effetti negativi delle crisi
economiche. Il montante, formato dall’accantonamento annuale del 33% della
retribuzione pensionabile, viene rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo
di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo nominale calcolato dall’Istat con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare. Dunque la futura pensione sarà determinata
anche dall’andamento economico del Paese. Introdurre un tasso minimo di
capitalizzazione metterebbe i trattamenti pensionistici al riparo dagli effetti nefasti
di un PIL inferiore allo zero. Revisione dei coefficienti di trasformazione utilizzando il sistema pro-rata o delle
coorti e non calcolando, come ora avviene, tutta la pensione con l’ultima
revisione dei coefficienti antecedente la decorrenza della pensione.
La pensione mensile nel sistema contributivo è calcolata moltiplicando il montante
per il coefficiente di trasformazione che aumenta se si ritarda l’età di
pensionamento. A parità di montante la pensione sarà più alta con una età più
elevata di accesso alla pensione. I coefficienti di trasformazione, rideterminati ogni
tre anni, e dal 2019 ogni due anni, sono legati alle aspettative di vita media (uomini
e donne). All’aumento delle aspettative di vita medie corrisponderà dunque una
riduzione dei coefficienti e conseguentemente dei trattamenti pensionistici.
Dopo l’aggiornamento dei coefficienti, infatti, i contributi versati prima possono
generare pensione in misura inferiore.
Inoltre, la retroattività della revisione impedisce, di fatto, ai lavoratori di
programmare il futuro con certezza. La scelta di continuare a lavorare per
incrementare la pensione (aumentando il montante) potrebbe essere vanificata
pesantemente da una rapida crescita della sopravvivenza, con conseguente
riduzione dei coefficienti magari in misura percentualmente maggiore
dell’aumento del montante.
Cgil-Cisl-UIL propongono l’utilizzo del sistema pro-rata o delle coorti, senza la
retroattività dei coefficienti di trasformazione del montante.
La futura pensione dovrebbe essere calcolata a step. Ogni periodo biennale di
montante deve essere valutato con i coefficienti vigenti periodo per periodo,
quindi, ad ogni variazione biennale dei coefficienti deve essere calcolato il pezzo
di pensione corrispondente.
Naturalmente queste modifiche vanno anche a vantaggio di tutti i lavoratori, visto
che, dal 1.1.2012, tutte le pensioni saranno calcolate con il sistema contributivo.
2. Esodati
Il fenomeno esodati, prima sconosciuto al sistema previdenziale italiano, è stato
direttamente provocato dalla riforma Monti-Fornero. Le modifiche al sistema pensionistico
infatti hanno allontanato l’accesso alla pensione a quei lavoratori che, estromessi per crisi
aziendali, dovevano essere accompagnati (con mobilità o altro) alla pensione. Per
ottenere l’accesso alla salvaguardia, cioè l’accesso alla pensione con i requisiti previgenti
la riforma, i lavoratori devono inoltrare richiesta, alla DTL o in alcuni casi all’INPS,
rispettando i termini temporali per l’inoltro della domanda di volta in volta previsti per ogni
singola operazione di salvaguardia. I termini per l’accesso alla 5° salvaguardia sono
scaduti il 16 Giugno.
Complessivamente, ad oggi, cinque sono i contingenti di lavoratori esodati-salvaguardati,
i cui termini per l’inoltro della domanda, sono ormai tutti scaduti, per un totale di 162.130
lavoratori/lavoratrici.
Il progressivo ampliamento della platea dei lavoratori “esodati e salvaguardati” non ha
ancora risolto il problema di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici che si trovano
nell’incertezza più assoluta, senza reddito ne pensione.
È quindi urgente trovare una soluzione di carattere strutturale e definitivo che garantisca a
tutti gli interessati il diritto alla pensione anche prorogando il requisito più stringente per
l’accesso alla salvaguardia: la pensione in salvaguardia deve infatti avere decorrenzaentro il 6.1.2015. Chi ha una decorrenza esempio al 1.2.2015 anche se esodato non può
essere salvaguardato.
Spostando questo termine si otterrebbe automaticamente l’estensione dell’area dei
beneficiari.
In questi giorni la stampa ha riportato la notizia di una 6sta salvaguardia in fase di
approvazione, con la previsione di spostare di un anno, fino al gennaio 2016, i termini per il
riconoscimento di tutti i profili di tutela aperti. Staremo a vedere.
3. Accesso flessibile al pensionamento
Occorre ripristinare un accesso flessibile al pensionamento a partire dai 62 anni di età
oppure ripristinando il sistema delle quote (accesso alla pensione con un determinata
somma di età contributi).
La penalizzazione percentuale dei trattamenti pensionistici va abolita perché penalizza il
lavoratori precoci che svolgono in prevalenza attività manuali spesso pesanti.
Va rivisto l’accesso a pensione per i lavori usuranti, oggi i requisiti di accesso (età) sono
eccessivamente elevati al punto che spesso tali lavoratori accedono prima alla pensione
utilizzando la pensione anticipata.
4. Previdenza complementare
Nel primo semestre 2014 i fondi pensione hanno avuto un rendimento medio pari al 4%,
cinque volte più alto rispetto al rendimento del TFR (o,8%), colpito dalla bassa inflazione.
Nonostante la crisi economica il buon andamento dei fondi pensione negoziali hanno
ben difeso e rivalutato il risparmio previdenziale dei lavoratori.
Nuova campagna informativa istituzionale e nuovo semestre per adesione (silenzio –
assenso) rivolta a tutti i lavoratori compreso i pubblici dipendenti.
Si esprime contrarietà alla soppressione della COVIP, l’autorità amministrativa
indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi
pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza
complementare.
Di recente le sono stati attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul
patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate.
5. Rivalutazione delle pensioni
Dopo due anni (2012-2013) di totale blocco della perequazione automatica, è stata
ripristinata, per il triennio 2014-2016, una perequazione che comunque non reintroduce il
sistema previgente. La modifica più rilevante è l’abbandono del concetto di fasce di
importo di pensione cui attribuire aumenti del costo della vita progressivamente
decrescenti. Il trattamento pensionistico complessivo viene collocato all’interno di blocchi
di importo ai quali fanno riferimento per tutta la pensione, valori decrescenti di
incremento costo vita.
Rivalutazione automatica pensioni triennio 2014-2016:
Indicizzazione del 100% per pensioni fino a tre volte il minimo (pari a 1.486,29 €);
Indicizzazione del 95% per pensioni superiori a tre volte il minimo e fino a quattro volte (pari
a 1.981,72 €);
Indicizzazione del 75% per pensioni superiori a quattro volte il minimo e fino a cinque ( pari a
2.477,15 €); Indicizzazione pari al 50% per pensioni superiori a cinque volte il minimo e fino a sei volte
(pari a 2.972,58 €);
Pensioni superiore a sei volte il trattamento minimo, indicizzazione del 40% fino a 2.972,58 €.
Per la parte eccedente (sei volte il minimo) non spetta alcuna rivalutazione nel 2014,
mentre per il biennio 2015-2016 su tutto l’importo pensionistico l’indicizzazione sarà pari al
45%.
Il sistema descritto è insufficiente a tutelare il potere d’acquisto e a compensare la
perdita di valore degli assegni pensionistici. Occorre perciò individuare un nuovo
sistema di perequazione automatica.
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