La piattoforma CGIL-CISL-UIL - Note di approfondimento sul capitolo pensioni - CGIL Bergamo
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La piattoforma CGIL-CISL-UIL Note di approfondimento sul capitolo pensioni CGIL-CISL_UIL hanno presentato una piattaforma unitaria su Fisco e Pensioni che verrà presentata nelle assemblee sui posti di lavoro. Il testo finale del documento sarà la piattaforma per una vertenza confederale su previdenza e fisco. Il tema è l’equità. La riforma previdenziale Fornero ha avuto l’effetto di bloccare il turnover, peggiorando i dati sulla disoccupazione giovanile che è anche figlia di questa riforma. Una vera lotta all’evasione fiscale è una leva per ridurre la tassazione, aumentare i consumi e avere più risorse per politiche di sviluppo. La piattaforma su fisco e previdenza è una strategia contro la disoccupazione. Sulle pensioni l’attenzione particolare va ai giovani. Se non interveniamo in tempo avranno pensioni da fame. Sul fisco la priorità è restringere l’evasione strutturale. L’anomalia italiana in Europa non sono le pensioni, ma l’evasione”. La presente nota vuol essere un contributo di approfondimento della parte della piattaforma unitaria dedicata al capitolo Pensioni. La riforma Monti-Fornero (legge 214 /2011) è intervenuta sul sistema previdenziale italiano con una serie di misure strutturali che hanno inciso pesantemente sui redditi e sui diritti dei pensionati, dei lavoratori dipendenti, delle donne e dei giovani. Secondo i dati dell’ufficio attuariale INPS, la riforma, nel periodo 2013-2020, farà cassa per qualcosa come 80 miliardi di euro, a danno dei lavoratori e pensionati. Nel sistema previdenziale sono stati introdotti elementi di rigidità e di incertezza del diritto nonché di penalizzazione dei trattamenti pensionistici. Una riforma fatta a tavolino, senza ad esempio acquisire un parere dal più importante Ente previdenziale (INPS), che ha generato pesanti ricadute sociali come il “fenomeno” esodati, causato dal repentino innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione successivamente al 31.12.2011 Rigidità: la legge 214/2011 non ha introdotto flessibilità nel sistema previdenziale. Il repentino e continuo innalzamento dell'età pensionabile legato anche all'incremento della speranza di vita non permette a nessuno di anticipare la data di ritiro (a meno di non andarci con la pensione anticipata e con pesanti disincentivi), mentre per quanto riguarda la pensione di vecchiaia soprattutto le donne vanno continuamente alla rincorsa dei requisiti perduti, che drammaticamente raggiungeranno in alcuni casi dopo 4 anni, in altri dopo 6 anni e 7 mesi. Le norme introdotte sono di una rigidità assoluta. Incertezza del diritto: tutti i requisiti anagrafici di accesso alla pensione e pure quelli contributivi necessari per il diritto alla ex pensione di anzianità, sono legati alle speranza di vita attese negli anni futuri. Gli incrementi dell'età legati alla speranza di vita mantengono la cadenza triennale fino al 2019. Dal 2019 in poi diventano biennali. L’età di accesso alla vecchiaia così come il requisito contributivo per la pensione anticipata (ex anzianità), possono solo aumentare, non diminuire, ma di quanto aumenteranno? Da qui nasce l’incertezza del diritto al pensionamento.
Penalizzazione: l’accesso alla pensione anticipata dal 2018 verrà penalizzato se l’interessato avrà meno di 62 anni di età: la quota retributiva della pensione (quella determinata sulle anzianità contributive maturate al 31.12.2011) verrà ridotta di 1 punto percentuale per i primi due anni di anticipo rispetto ai 62 anni. Per gli ulteriori anni di anticipo la riduzione sarà pari a 2 punti percentuale per ogni anno. La riduzione della pensione è permanente. Nel periodo transitorio, non viene applicata alcuna decurtazione della pensione anticipata ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017, sempreché la contribuzione utile al diritto derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di: Astensione obbligatoria per maternità Congedo parentale (ex facoltativa) Assolvimento obblighi di leva Infortunio Malattia Cig ordinaria Giornate di riposo per donazione sangue e di emocomponenti Permessi retribuiti mensili (tre gg mese/o frazionati in ore)ai sensi legge 104/92 Prolungamento del congedo parentale fruito entro l’ottavo anno di vita del bambino riconosciuto con handicap grave. Riscatto dei periodi lavorati, con contribuzione omessa e prescritta. Tutta la contribuzione non citata, utilizzata per raggiungere il requisito di accesso alla pensione anticipata, comporta la penalizzazione percentuale dell’importo della pensione. La piattaforma di CGIL-CISL-UIL, affronta alcuni dei problemi connessi alla legge Monti- Fornero, ad esempio ritiene prioritario: garantire una maggiore e migliore tutela previdenziale dei giovani che hanno appena iniziato a lavorare o lo faranno nel prossimo futuro risolvere strutturalmente e definitivamente il problema “esodati” rendere flessibile l’accesso al pensionamento sostenere l’accesso alla previdenza complementare contrastare la perdita del valore delle pensioni con un nuovo sistema di rivalutazione riformare la governance degli enti previdenziali 1. Tutela dei giovani e adeguatezza delle pensioni Considerando lavoro precario, parasubordinato, lavoro con basse retribuzioni, ingresso tardivo nel mondo del lavoro: quale futuro per i giovani? E' necessario garantire loro pensioni future adeguate con una revisione del sistema contributivo che preveda: Tasso di capitalizzazione minimo per evitare gli effetti negativi delle crisi economiche. Il montante, formato dall’accantonamento annuale del 33% della retribuzione pensionabile, viene rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolato dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Dunque la futura pensione sarà determinata anche dall’andamento economico del Paese. Introdurre un tasso minimo di capitalizzazione metterebbe i trattamenti pensionistici al riparo dagli effetti nefasti di un PIL inferiore allo zero.
Revisione dei coefficienti di trasformazione utilizzando il sistema pro-rata o delle coorti e non calcolando, come ora avviene, tutta la pensione con l’ultima revisione dei coefficienti antecedente la decorrenza della pensione. La pensione mensile nel sistema contributivo è calcolata moltiplicando il montante per il coefficiente di trasformazione che aumenta se si ritarda l’età di pensionamento. A parità di montante la pensione sarà più alta con una età più elevata di accesso alla pensione. I coefficienti di trasformazione, rideterminati ogni tre anni, e dal 2019 ogni due anni, sono legati alle aspettative di vita media (uomini e donne). All’aumento delle aspettative di vita medie corrisponderà dunque una riduzione dei coefficienti e conseguentemente dei trattamenti pensionistici. Dopo l’aggiornamento dei coefficienti, infatti, i contributi versati prima possono generare pensione in misura inferiore. Inoltre, la retroattività della revisione impedisce, di fatto, ai lavoratori di programmare il futuro con certezza. La scelta di continuare a lavorare per incrementare la pensione (aumentando il montante) potrebbe essere vanificata pesantemente da una rapida crescita della sopravvivenza, con conseguente riduzione dei coefficienti magari in misura percentualmente maggiore dell’aumento del montante. Cgil-Cisl-UIL propongono l’utilizzo del sistema pro-rata o delle coorti, senza la retroattività dei coefficienti di trasformazione del montante. La futura pensione dovrebbe essere calcolata a step. Ogni periodo biennale di montante deve essere valutato con i coefficienti vigenti periodo per periodo, quindi, ad ogni variazione biennale dei coefficienti deve essere calcolato il pezzo di pensione corrispondente. Naturalmente queste modifiche vanno anche a vantaggio di tutti i lavoratori, visto che, dal 1.1.2012, tutte le pensioni saranno calcolate con il sistema contributivo. 2. Esodati Il fenomeno esodati, prima sconosciuto al sistema previdenziale italiano, è stato direttamente provocato dalla riforma Monti-Fornero. Le modifiche al sistema pensionistico infatti hanno allontanato l’accesso alla pensione a quei lavoratori che, estromessi per crisi aziendali, dovevano essere accompagnati (con mobilità o altro) alla pensione. Per ottenere l’accesso alla salvaguardia, cioè l’accesso alla pensione con i requisiti previgenti la riforma, i lavoratori devono inoltrare richiesta, alla DTL o in alcuni casi all’INPS, rispettando i termini temporali per l’inoltro della domanda di volta in volta previsti per ogni singola operazione di salvaguardia. I termini per l’accesso alla 5° salvaguardia sono scaduti il 16 Giugno. Complessivamente, ad oggi, cinque sono i contingenti di lavoratori esodati-salvaguardati, i cui termini per l’inoltro della domanda, sono ormai tutti scaduti, per un totale di 162.130 lavoratori/lavoratrici. Il progressivo ampliamento della platea dei lavoratori “esodati e salvaguardati” non ha ancora risolto il problema di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici che si trovano nell’incertezza più assoluta, senza reddito ne pensione. È quindi urgente trovare una soluzione di carattere strutturale e definitivo che garantisca a tutti gli interessati il diritto alla pensione anche prorogando il requisito più stringente per l’accesso alla salvaguardia: la pensione in salvaguardia deve infatti avere decorrenza
entro il 6.1.2015. Chi ha una decorrenza esempio al 1.2.2015 anche se esodato non può essere salvaguardato. Spostando questo termine si otterrebbe automaticamente l’estensione dell’area dei beneficiari. In questi giorni la stampa ha riportato la notizia di una 6sta salvaguardia in fase di approvazione, con la previsione di spostare di un anno, fino al gennaio 2016, i termini per il riconoscimento di tutti i profili di tutela aperti. Staremo a vedere. 3. Accesso flessibile al pensionamento Occorre ripristinare un accesso flessibile al pensionamento a partire dai 62 anni di età oppure ripristinando il sistema delle quote (accesso alla pensione con un determinata somma di età contributi). La penalizzazione percentuale dei trattamenti pensionistici va abolita perché penalizza il lavoratori precoci che svolgono in prevalenza attività manuali spesso pesanti. Va rivisto l’accesso a pensione per i lavori usuranti, oggi i requisiti di accesso (età) sono eccessivamente elevati al punto che spesso tali lavoratori accedono prima alla pensione utilizzando la pensione anticipata. 4. Previdenza complementare Nel primo semestre 2014 i fondi pensione hanno avuto un rendimento medio pari al 4%, cinque volte più alto rispetto al rendimento del TFR (o,8%), colpito dalla bassa inflazione. Nonostante la crisi economica il buon andamento dei fondi pensione negoziali hanno ben difeso e rivalutato il risparmio previdenziale dei lavoratori. Nuova campagna informativa istituzionale e nuovo semestre per adesione (silenzio – assenso) rivolta a tutti i lavoratori compreso i pubblici dipendenti. Si esprime contrarietà alla soppressione della COVIP, l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare. Di recente le sono stati attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate. 5. Rivalutazione delle pensioni Dopo due anni (2012-2013) di totale blocco della perequazione automatica, è stata ripristinata, per il triennio 2014-2016, una perequazione che comunque non reintroduce il sistema previgente. La modifica più rilevante è l’abbandono del concetto di fasce di importo di pensione cui attribuire aumenti del costo della vita progressivamente decrescenti. Il trattamento pensionistico complessivo viene collocato all’interno di blocchi di importo ai quali fanno riferimento per tutta la pensione, valori decrescenti di incremento costo vita. Rivalutazione automatica pensioni triennio 2014-2016: Indicizzazione del 100% per pensioni fino a tre volte il minimo (pari a 1.486,29 €); Indicizzazione del 95% per pensioni superiori a tre volte il minimo e fino a quattro volte (pari a 1.981,72 €); Indicizzazione del 75% per pensioni superiori a quattro volte il minimo e fino a cinque ( pari a 2.477,15 €);
Indicizzazione pari al 50% per pensioni superiori a cinque volte il minimo e fino a sei volte (pari a 2.972,58 €); Pensioni superiore a sei volte il trattamento minimo, indicizzazione del 40% fino a 2.972,58 €. Per la parte eccedente (sei volte il minimo) non spetta alcuna rivalutazione nel 2014, mentre per il biennio 2015-2016 su tutto l’importo pensionistico l’indicizzazione sarà pari al 45%. Il sistema descritto è insufficiente a tutelare il potere d’acquisto e a compensare la perdita di valore degli assegni pensionistici. Occorre perciò individuare un nuovo sistema di perequazione automatica. .
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