TUTTO QUESITI - DOMANDE AL RELATORE: CONGEDI, BONUS BABY SITTER E INDENNITÀ SOSTEGNO AL REDDITO - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

DECRETO RILANCIO

Tutto quesiti – Domande al Relatore:
Congedi, bonus baby sitter e indennità
sostegno al reddito
Le risposte alle domande dei professionisti
di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 12 GIUGNO 2020

 Durante la video conferenza del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio: ammortizzatori sociali e le novità
 per il lavoro” si sono approfondite le disposizioni in tema di lavoro e sostegno al reddito introdotte dal
 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 a modifica ed integrazione del precedente D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conver-
 tito in Legge del 24 aprile 2020, n. 27.
 In questa scheda proviamo a riassumere e a rispondere ai numerosi quesiti pervenuti in redazione in
 tema di congedi parentali, bonus baby-sitter e altre indennità in sostegno al reddito.
 Precisiamo che le risposte ai quesiti sono formulate in rispetto della normativa vigente e della prassi
 prodotta alla data del 9 giugno 2020.

Quesito 1 – Bonus baby-sitter e attività in smart working

Domanda
Il bonus baby-sitter è riconosciuto anche al genitore che svolge la propria prestazione di lavoro in
smart working ?

Risposta
Il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, nel modificare le già previgenti disposizioni di cui al D.L. 17 marzo
2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha innalzato il valore del c.d. bonus baby-sitter a
1.200 per i genitori del settore privato di età non superiore a 12 anni al 5 marzo 2020 e a 2.000 euro
per i genitori addetti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblici impiegati nel fronte
dell’emergenza Covid-19.
In merito al quesito il Messaggio Inps del 15 aprile 2020, n. 1621 ha specificato al punto 3. che “la frui-
zione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working
dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque oc-
cuparsi della cura dei figli”.

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Quesito 2 – Bonus baby-sitter e compatibilità con il congedo parentale Covid-
19

Domanda
Ho un dipendente che ha usufruito di 5 giorni su 15 di congedo Covid in marzo. Attualmente ne lui ne
la mamma possono assentarsi dal lavoro. Possono ora optare per il bonus baby sitter? Che importo
possono richiedere?

Risposta
Il Messaggio Inps del 15 aprile 2020, n. 1621 al punto 2 ha precisato come “la fruizione del congedo
COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al
medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genito-
re appartenente al nucleo familiare”.
Inoltre il recente Messaggio Inps del 5 giugno 2020, n. 2350 ha confermato l’alternatività delle misure
rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui agli articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, del
decreto Cura Italia.

Quesito 3 – Bonus baby-sitter e compatibilità con il reddito di cittadinanza

Domanda
Il bonus baby sitting può essere percepito/utilizzato da un soggetto che percepisce reddito di cittadi-
nanza per l’importo minimale?

Risposta
La Circolare Inps del 24 marzo 2020, n. 44 ha chiarito come “tale prestazione spetta a condizione che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.)
o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di
cumulo”.
Inoltre il Messaggio Inps del 5 giugno 2020, n. 2350 ha, tra l’altro, confermato che “con riferimento
all’altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpI ovvero di altro strumen-
to di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda”.

Quesito 4 – Permessi Legge n. 104/1992: modalità di fruizione dei permessi e
compatibilità con il congedo Covid-19

Domanda
Se lavoro nel mese di maggio 10 giorni è possibile usufruire dei successivi giorni in legge 104 (12 + 3
mensili)?

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Risposta
Il Messaggio Inps n. 1621/2020 ha affrontato la questione esposta nel quesito.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-
19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n.
104/1992, come prevista dall’articolo 24 del decreto medesimo.
Pertanto, il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo
COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12
giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso D.L. n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.
Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare
nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui
all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del
medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.
Le 12 giornate previste dall’articolo 24 del D.L. n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei per-
messi di cui alla legge n. 104/1992. Pertanto, in caso di CIG/FIS con sospensione a zero ore non ven-
gono riconosciute le giornate di permesso. In caso di CIG/FIS con riduzione di orario, le 12 giornate
possono essere fruite riproporzionando le giornate spettanti in base alla ridotta prestazione lavorati-
va richiesta, secondo le regole del part-time verticale.

        Attenzione
        È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore pre-
        sente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui
        all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale
        di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42,
        comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salva-
        guardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di
        un solo istituto.

Quesito 5 – Congedo parentale Covid-1: alternanza tra i genitori

Domanda
In caso di una coppia lei lavoratrice dipendente, lui artigiano, chi può chiedere il congedo parentale?
Entrambi?

Risposta
Il D.L. n. 18/2020 ora modificato dal D.L. n. 34/2020 stabilisce che la fruizione del congedo è ricono-
sciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni (oggi
trenta), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario
di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro
genitore disoccupato o non lavoratore.

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        Attenzione
        Anche l’Inps nel proprio Messaggio n. 1621/2020 ha puntualizzato come il congedo parentale
        Covid-19 può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi
        giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni (leggasi 30)
        per nucleo familiare (e non per ogni figlio), e che la fruizione è subordinata alla condizione che
        nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in
        caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non la-
        voratore.

Quesito 6 – Lavoratori intermittenti: cassa integrazione in deroga o altro
strumento di sostegno al reddito

Domanda
Lavoratori intermittenti senza indennità e senza chiamata: ove l’INPS abbia autorizzato domanda di
CIGD anche per le ore di loro competenza e alla luce delle nuove disposizioni relative alla concessione
dell’indennità di 600 euro, possono comunque procedere con l’istanza? Se non si inoltra l’SR41 si fa
salva la possibilità di chiedere e ottenere i 600 euro o, la sola domanda di CIGD che risulta in capo
all’INPS gli andrà a precludere tale possibilità?

Risposta
Il D.M. 4 maggio 2020, n. 10 e l’art. 84, comma 8 del D.L. n. 34/2020 hanno stabilito che ai lavoratori
intermittenti, non titolari di pensione o di altro contratto a tempo indeterminato (con esclusione di
quello intermittente) che possono dimostrare trenta giornate di effettiva prestazione tra il 1° gennaio
2019 e il 31 gennaio 2020, sia riconosciuta una indennità di 600 euro rispettivamente per i mesi di
marzo 2020 e aprile-maggio 2020.
Alla luce di queste nuove concessioni si ritiene che le richieste di intervento di integrazione salariali
debbano venir meno e pertanto non avanzate, fatte salve le eventuali e specifiche disposizioni stabili-
te dalle singole regioni.

Quesito 7 – Lavoratori dello spettacolo: indennità 600 euro o ammortizzatore
sociale

Domanda
Un lavoratore dello spettacolo iscritto (n.d.a. “in forza”) ad associazione musicale ha diritto al bonus di
600 euro oppure l’associazione deve chiedere per i propri associati la Cassa integrazione in deroga?

Risposta
Ricordiamo che il riconoscimento delle c.d. indennità a sostegno del reddito sono alternative e in-
compatibili con altre forme di sussidi. Pertanto qualora ricorrano i requisiti per poter accedere agli

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ammortizzatori sociali non sarà possibile richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal D.L. Cura Italia
o dal D.L. Rilancio.
Con medesima condizione al contrario, ricordiamo che per poter accedere eventualmente
all’indennità i requisiti da far valere sono di almeno 30 contributi versati e 50.000 euro di reddito
nell’anno precedente per il mese di marzo 2020 e di 7 contributi con limite reddituale tra 35.000 per i
mesi di aprile e maggio 2020.

Quesito 8 – Indennità ai professionisti e prestazioni di lavoro subordinato

Domanda
Fisioterapista dipendente a tempo indeterminato di casa di riposo effettua anche a pazienti privati
prestazioni di fisioterapia con partita IVA. Limitatamente a questa attività professionale addebita in
fattura il contributo INPS dovuto alla gestione separata INPS a cui è iscritto. Può richiedere il bonus di
1000 euro essendo contemporaneamente dipendente e iscritto alla gestione separata INPS?

Risposta
Purtroppo no. Così come previsto dall’articolo 27 del D.L. n. 18/2020, infatti, l’indennità spetta ai liberi
professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli
studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del
TUIR, iscritti alla Gestione separata Inps. Tali lavoratori, però, non devono essere titolari di pensione e
non devono essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali
obbligatorie.

Quesito 9 – Indennità 600 euro agli amministratori

Domanda
Ad un amministratore di s.r.l. iscritto esclusivamente alla gestione separata INPS e non pensionato
non è stata liquidata l’indennità di 600 euro per il mese di marzo, tuttora la domanda risulta “in attesa
di esito”. Sembra che non vengono riconosciuti come co.co.co. pur essendo iscritti alla gestione sepa-
rata. In merito si è sentito di tutto ma in buona sostanza gli spetta o no?

Risposta
Il D.L. n. 18/2020 prima e il D.L. n. 34/2020 poi prevedono una specifica indennità pari a euro 600,00,
per il mese di marzo, riservato “ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 feb-
braio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla me-
desima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995,
n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.
L’indennità è confermata anche per il mese di aprile e (seppur con modifiche) per il mese di maggio,
dall’art. 84 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). In merito, tali indennità sembrano
non potersi riconoscere a chi riveste la carica di amministratori di società. Tale assunto si fonda sulla
considerazione che gli amministratori di società, pur versando la contribuzione alla Gestione Separa-

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ta dell’Inps sui compensi percepiti, non siano legati alla società da un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sul-
la base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza del 20 gennaio
2017, n. 1545, che, nel pronunciarsi sulla natura del rapporto tra un amministratore ed una società di
capitali, ha affermato che quello che lega il primo alla seconda non è un rapporto di lavoro di tipo pa-
rasubordinato o autonomo ma “un rapporto di tipo societario che, in considerazione
dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordina-
zione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.”.
Anche l’Inps, ente erogatore dell’indennità, sembra aver accolto quest’ultima tesi, che esclude la cate-
goria degli amministratori dalla lista di lavoratori beneficiari dell’indennità: infatti, attualmente, le
domande presentate dagli amministratori di società sono sistematicamente rigettate dall’istituto con
la motivazione che gli istanti non sarebbero titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e con-
tinuativa.

        Attenzione
        Con il Messaggio del 1° giugno 2020, n. 2263, l’Inps ha inoltre delineato con maggior precisio-
        ne (rispetto ai primi chiarimenti della circolare del 30 marzo 2020, n. 49) l’elenco dei soggetti
        beneficiari. In particolare, risultano fondamentali i chiarimenti contenuti nell’Allegato 1 del
        predetto messaggio, relativi ai soggetti iscritti alla Gestione separata, in cui l’istituto esplicita i
        soggetti esclusi dall’indennità dell’art. 27 del D.L. n. 18/2020: si tratta di “figure che, pur obbli-
        gate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma”, e tra
        i quali rientrano anche gli amministratori di società.

Quesito 10 – Indennità 600 euro agli amministratori

Domanda
Un socio di srls saltuariamente presta la propria opera nella società, non è iscritto in nessuna gestio-
ne ago, non è amministratore ma è assicurato solo ai fini infortunistici. La remunerazione è costituita
solo dagli utili di esercizio. Si può usufruire del bonus di € 600,00?

Risposta
Nella situazione sopra prospettata non risulta possibile accedere a nessuna delle indennità a soste-
gno del reddito previste dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 34/2020. Nel caso dovessero sussisterne i re-
quisiti potrebbe essere ammessa la concessione del reddito di emergenza pari a euro 400,00 e così
come stabilito dall’art. 82, comma 2, lett. b), c) e d) del D.L. n. 34/2020. I requisiti economici, relativi
all’intero nucleo familiare, dovranno rispettare gli indicatori ISEE (cfr. anche Circolare del 3 giugno
2020, n. 69).

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Quesito 11 – Indennità lavoratori stagionali e compatibilità

Domanda
Per i lavoratori stagionali per il mese di marzo i 600 euro erano compatibili con la naspi (come da cir-
colare inps), per i mesi aprile e maggio non lo sarà più ?

Risposta
In merito vi è da tener conto di un distinguo rispetto a tale tipologia di lavoratori:
1) Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 del D.L. n. 18/2020 e art.
84, comma 5 del D.L. n. 34/2020).
Per questa categoria rimangono valide tutte le precedenti disposizioni in tema di cumulabilità o in-
cumulabilità.
2) Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli di cui al punto a) – Art. 2, com-
ma 1 D.M. 4 maggio 2020, n. 10 e art. 84, comma 8, lett. a) del D.L. n. 34/2020.
In tal caso i regimi di cumulabilità, incumulabilità e compatibilità differiscono in base al periodo di ri-
ferimento marzo 2020 – aprile/maggio 2020 (Cfr anche Circolare Inps del 29 maggio 2020, n. 67):
a) incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per il mese di marzo 2020 e altre
prestazioni previdenziali:
- le indennità di cui alle lett. a), b), c) e d) art. 2, comma 1, D.M. n. 10/2020 non sono tra loro cumulabili
e non risultano compatibili con i seguenti trattamenti:
i.     trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integra-
       zione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020;
ii.    indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modi-
       ficazioni, dalla legge n. 27/2020;
iii.    indennità istituita per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 28 mar-
       zo 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
iv.    reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
       legge 28 marzo 2019, n. 26;
v.     pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n.
       222/1984, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), delle forme
       previdenziali esclusive, sostitutive, della stessa, della Gestione separata di cui all’articolo 2, com-
       ma 26, della legge n. 335 del 1995; delle forme previdenziali compatibili con l’AGO; delle forme
       previdenziali esonerative e integrative dell’AGO; degli enti di previdenza di cui al decreto legislati-
       vo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
vi.    trattamento Ape Sociale di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
       ss.mm.ii.
b) incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 erogate per i mesi di aprile e maggio 2020 e
altre prestazioni previdenziali:
i.     le indennità di cui all’articolo 84 del D.L. n. 34/2020 non sono tra esse cumulabili e non sono al-
       tresì cumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 dello stesso
       decreto, con le indennità di cui all’articolo 44, comma 2 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con

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      modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui
      all’articolo 98 del medesimo decreto.
ii.   sono compatibili con il reddito di cittadinanza purché nel nucleo familiare l’ammontare del bene-
      ficio del RdC in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui all’articolo 84 del decreto
      Rilancio Italia. In tal caso, in luogo del versamento dell’indennità, si procede ad integrare il bene-
      ficio del reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna
      mensilità.

         Attenzione
         Le indennità di cui al richiamato articolo 2, comma 1, del D.M. n. 10/2020 nonché le indennità
         di cui all’articolo 84, comma 8, del decreto Rilancio Italia sono altresì compatibili e cumulabili
         con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità
         di disoccupazione agricola.
         Infine, sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro,
         stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramen-
         to professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva
         dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del D.L. 24
         aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96- nei limiti di
         compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

         Riferimenti normativi
    D.L. 17 marzo 2020, n. 18
    D.L. 19 maggio 2020, n. 34
    D.M. 4 maggio 2020, n. 10

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