La Pianificazione fiscale internazionale tra tax saving e frode fiscale: ESTEROVESTIZIONE E STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA DUE FACCE DI UNA ...
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La Pianificazione fiscale internazionale tra tax saving e frode fiscale: ESTEROVESTIZIONE E STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA (DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA?)
PRINCIPI FONDAMENTALI DIRITTO DI STABILIMENTO (art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) DIRITTO DEGLI STATI A PRESERVARE LA EFFICACIA DEI CONTROLLI FISCALI (Corte di Giustizia Europea) LIMITAZIONI CONSENTITE SE I TRASFERIMENTI” di REDDITO DELLE IMPRESE SONO«ARTIFICIOSI» (CGE 12.9.2006- C 196/04)
ORDINAMENTO COMUNITARIO ART. 1, PUNTO 1, XIII DIRETTIVA CONS 17.11.1986 (in materia di rimborso IVA a soggetti passivi non residenti nella Comunità) INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA SENTENZA CGCE 28.6.2007 C-73/06: LUOGO OVE VENGONO PRESE LE DECISIONI ESSENZIALI CONCERNENTI LA DIREZIONE GENERALE ED IN CUI SONO SVOLTE LE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA NON E’ AMMESSO SE IL SOGGETTO RICHIEDENTE HA SOLO CREATO IN MODO ARTIFICIOSO L’APPARENZA DI UNA ATTIVITA’ ECONOMICA (“ WHOLLY ARTIFICIAL ARRANGEMENT”)
TAX PLANNING INTERNATIONAL BRANCH SUBSIDIARY NESSUNA AUTONOMIA GIURIDICA AUTONOMIA GIURIDICA SOGGETTO CONTROLLATO SEDE SECONDARIA CON RAPPRESENTANZA STABILE BILANCIO AUTONOMO RISULTATI ECONOMICI SUL MANAGEMENT “LOCALE” BILANCIO DELLA CASA MADRE
VANTAGGI FISCALI BRANCH SUBSIDIARY LE PERDITE DI GESTIONE AGEVOLAZIONI HANNO EFFETTI PER LA CASA E BENEFICI FISCALI MADRE; DEL LUOGO TRASFERIMENTO DI UTILI ALLA CASA MADRE SENZA RITENUTE ALLA FONTE
L’ESTEROVESTIZIONE 6
L’ESTEROVESTIZIONE (art. 73, III comma, TUIR) Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.
ART. 4 MODELLO CONVENZIONE OCSE CRITERIO DELLA SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA: La sede della DIREZIONE EFFETTIVA è il luogo in cui sono prese le DECISIONI IMPORTANTI di gestione (Key decisions), amministrative e commerciali necessarie per il funzionamento dell’impresa nel suo complesso.
ART. 4 MODELLO C.OCSE Paragr 24.1 Comm.ario • Luogo delle riunioni del CdA; • Luogo in cui il CEO ed i senior executives operano di frequente; • Luogo del «day to day» management; • Sede dell’ head quarter; • Sede della contabilità
ART. 4 MODELLO C.OCSE Paragr 24.1 Comm.ario UPDATE LUGLIO 2008 La «riserva» dell’Italia al paragrafo 25 del Commentario: Oltre al criterio della sede della DIREZIONE EFFETTIVA dovrà essere attribuita rilevanza anche al luogo nel quale viene svolta l’ ATTIVITA’ PRINCIPALE dell’impresa
L’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA Sent CGCE 28.6.2007 C-73/0 SEDE DELL’ ATTIVITA’ ECONOMICA LUOGO DI RIUNIONE DEI DIRIGENTI SOCIETARI LUOGO IN CUI SI ADOTTA LA POLITICA GENERALE LUOGO DI ADOZIONE DELLE DECISIONI ESSENZIALI
STABILE ORGANIZZAZIONE SONO TASSABILI IN ITALIA I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA’ ECONOMICA SVOLTA DA IMPRESA NON RESIDENTE MEDIANTE UNA STRUTTURA DIPENDENTE ED ORGANIZZATA IN MODO PERMANENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO (cd Principio del CENTRO DI IMPUTAZIONE DI RAPPORTI E SITUAZIONI GIURIDICHE RIFERIBILI AL SOGGETTO STRANIERO)
STABILE ORGANIZZAZIONE VI DIRETTIVA 77/388/CEE 17.5.1977: CENTRO DI ATTIVITA’ STABILE, INTESO COME LUOGO DI RISORSE UMANE E MATERIALI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA ART 11 REG CE 15.3.2011 N.282 : LA STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL’IVA: ORGANIZZAZIONE DI UOMINI E MEZZI, DI CARATTERE PERMANENTE , IDONEA ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ART 162 TUIR : LA SEDE FISSA D’AFFARI
STABILE ORGANIZZAZIONE ART. 5, PARAG 1, MOD CONV OCSE: LA«SEDE FISSA DEGLI AFFARI»; ART 5, PAR 4 E 5: LA NOZIONE DI «STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE»; « PERSONA FISICA O GIURIDICA, DIVERSA DA UN AGENTE CHE GODA DI UNO STATUS INDIPENDENTE, CHE AGISCE PER CONTO DI UNA IMPRESA (NON RESIDENTE)….CON IL POTERE DI CONCLUDERE CONTRATTI»
STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE; SUBORDINAZIONE IN SENSO GIURIDICO ED ECONOMICO (LE REGOLE DEL SUO AGIRE SONO ETERODETERMINATE); POTERE DI CONCLUDERE I CONTRATTI CON EVIDENZA GIURIDICA PER L’IMPRESA ESTERA ED IN MODO RIPETUTO ED ABITUALE (ANCHE A PRESCINDERE DALLA SOTTOSCRIZIONE FINALE)
STABILE ORGANIZZAZIONE PERSONALE LA MERA CIRCOSTANZA CHE L’AGENTE ABBIA SOLO ASSISTITO O PRESO PARTE ALLE NEGOZIAZIONI NON COSTITUISCE MOTIVO SUFFICIENTE A FAR RITENERE CHE ABBIA IL POTERE DI CONCLUDERE I CONTRATTI; SE L’AGENTE E’ AUTORIZZATO A NEGOZIARE TUTTI GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO IN MANIERA VINCOLANTE VI E’ S.O. ANCHE SE IL CONTRATTO SIA FIRMATO DA ALTRI; ( UPDATE MOD CONV OCSE DEL 15.7.2005);
SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE TRA ESTEROVESTIZIONE E STABILE ORGANIZZAZIONE ESTEROVESTIZIONE STABILE ORGANIZZ OCCULTA SEDE DI SEDE DI DIREZIONE DIREZIONE (ART. 5 MOD OCSE) EFFETTIVA (ART. 4 MOD OCSE SEDE AMMINISTRAT ART. 73 TUIR OSSERVAZ OGGETTO OGGETTO DELL’ITALIA PRINCIPALE PRINCIPALE AL MOD OCSE ART.25 L.218/1995 ART. 2505 CC PREV
ESTEROVESTIZIONE CASO 1 – CASS PEN 38027/16.9.2014 ATTIVITA’ DI FORNITURA SLOTRANS AAAA DI MOTRICI ED AUTISTI PER TRASPORTO IN ITA CAPODISTRIA SCS SRL GESTIONE SOSTANZIALE/ORGANIZZAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE/SCRITTURE CONTABILI/CUSTODIA DEI MEZZI/
ESTEROVESTIZIONE CASO 2-A – CASS PEN 7080/2012 MADERA BARRY AAAA TOWAGE IRAKLIO ATTIVITA’ DI N TRASPORTO E RIMORCHIO NEL PORTO DI BRINDISI BRINDISI ACAMAR GESTIONE SOSTANZIALE/ORGANIZZAZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE 19
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SEGUE: CASO 4 CASSAZIONE SEZ III PENALE 32091/2013 ESTERA PARTECIPATA AL 100% E COSTITUITA IN TUNISIA CAPITALE SOCIALE ESTERA GESTITO IN ITALIA PLACE OF MANAGEMENT DELLA ESTERA IN ITALIA ESTERA PRIVA DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPRIA AMMINISTRATORE DELLA ESTERA PRIVO DI AUTONOMIA DECISIONALE ADEMPIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI SOLO IN TUNISIA ESPLETAMENTO DI SERVIZI SOLO IN TUNISIA AMP AMP SPA «ESTERA»
RICOSTRUZIONE DELL’ “OGGETTO PRINCIPALE” DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA E DEL LUOGO DI EFFETTIVA PRODUZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA. VERIFICARE L’EVENTUALE FITTIZIETA’ DI ATTI NEGOZIALI FINALIZZATI ALLA ESTEROVESTIZIONE (ES: CESSIONE DI MARCHI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, TITOLI, ETC; CONTRATTI DI CESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEI ACCERTAMENTI SUL PREDETTI BENI ETC.) VALORE ATTRIBUITO AI BENI IMMATERIALI TRASFERITI ’ESTERO MEDIANTE L’INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI STRUTTURE SOCIETARIE INDAGINI SUI SOGGETTI CHE AMMINISTRANO LE STRUTTURE ESTERE EVENTUALI COLLEGAMENTI “SOGGETTIVI” (ES. DIPENDENTI, COLLABORATORI, DIRIGENTI, ETC.)
INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO OVE CONCRETAMENTE VENGONO ESERCITATI I POTERI DECISIONALI (C.D. PLACE OF EFFECTIVE MANAGEMENT) RICOSTRUZIONE DEGLI ACCORDI “PRELIMINARI” ALLE RIUNIONI DEL BOARD ACCERTAMENTI SUI COMPONENTI DEL BOARD (partecipazione alle riunioni del CdA e riunioni operative spostamenti e luogo ove usualmente svolgono la loro attività gestionale) ACCERTAMENTI SUI COMPONENTI “STRANIERI” DEL BOARD (meri esecutori di ordini e direttive privi di autonomia decisionale)
PROBLEMATICHE CONNESSE AI PROFILI PENALI - 1 L’UTILIZZO DI ISTITUTI PROPRI DELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO: RILIEVI CRITICI E PROBLEMI INTERPRETATIVI; L’ESTEROVESTIZIONE E’ UN CASO DI ELUSIONE O DI EVASIONE DI IMPOSTA?; QUALE REATO CONTESTARE E A CHI; L’ INCONGRUENZA TRA LA CONTESTAZIONE IN FATTO DI UNA CONDOTTA ARTIFICIOSA RISPETTO A QUELLA TIPICA PREVISTA DAL REATO OMISSIVO ISTANTANEO (ART.5 DLGS 74/2000); CONCORSO NELLA CONDOTTA OMISSIVA DEL S.QUALIFICATO. COME VALUTARE IL DOLO SPECIFICO DELL’EVASIONE; IL DOLO OMISSIVO TRA FINE ELUSIVO E FRODE FISCALE;
PROBLEMATICHE CONNESSE AI PROFILI PENALI - 2 IL PROBLEMA “TECNICO” DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI RILEVANZA PENALE; RILEVANZA PROBATORIA DEGLI ACCERTAMENTI DEL FISCO (cd ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRACONTABILE ex ARTT. 39 E 41 DPR 600/73; DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA EVASA QUALORA LA SOCIETA’ ESTERA ABBIA REGOLARMENTE ISTITUITO LA CONTABILITA’ ALL’ESTERO; RILEVANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI DI EVENTUALI SOCIETA’ RESIDENTI «COLLEGATE» O PARTECIPATE; EFFICACIA PROBATORIA DELLA DOCUMENTAZIONE EXTRA CONTABILE E DIGITALE (CASS 21.9.2006 e 12.2.2010);
Il cd «multi test» in tema di CFC (art. 73, comma 5 bis TUIR) BUSINESS ACTIVITY TEST ORGANIZATION TEST MOTIVE TEST
CASISTICA – 2 CASO CONCRETO BETA PARTECIPATA AL 100% DA ALFA E COSTITUITA ALL’ESTERO CAPITALE SOCIALE DI BETA GESTITO IN ITALIA PLACE OF MANAGEMENT DI BETA IN ITALIA BETA PRIVA DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPRIA AMMINISTRATORE DI BETA PRIVO DI AUTONOMIA DECISIONALE RAPPORTI BANCARI E FINANZIARI IN ITALIA CONTRATTI NEGOZIATI E SOTTOSCRITTI IN ITALIA ADEMPIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI (COSTRUZIONE E VENDITA DI IMMOBILI E TERRENI SOLO DI BETA E DIRETTAMENTE ALL’ESTERO ESPLETAMENTO DI SERVIZI SOLO DI BETA E ALL’ESTERO ALFA BETA SPA «ESTERA»
PROFILI PENALI CHI E’ IL SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA: ALFA SPA O BETA «ESTERA»? QUALE REATO PUO’ ESSERE IPOTIZZATO: ART. 4 PER ALFA SPA O ART. 5 PER BETA «ESTERA»?
PROFILI PENALI CASSAZ, SEZ TRIBUT, 16106/2011 LA SOCIETA’ ITALIANA, IN QUANTO SO DI QUELLA ESTERA RAPPRESENTA QUEST’ULTIMA IN TUTTI I RAPPORTI CON IL FISCO ITALIANO E’ IL REDDITO DELLA SO CHE VA RETTIFICATO ED IL PERCORSO ACCERTATIVO PASSA DA QUEST’ULTIMA
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST - Definizione Il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore (trustee). Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un gestore che li amministra nell’interesse dei beneficiari, individuati in sede di costituzione del trust o in un momento successivo, o per uno scopo prestabilito. 31
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST SCHEMA SETTLOR TRUSTEE BENEFICIARIO
IL TRUST - Effetti L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti. 33
TRUST “OPACO” BENEFICIARIO NON IDENTIFICATO
IRES AL 27,5% • NON COMMERCIALE • NO PARTITA IVA • SOLO CODICE FISCALE • NO COLLEGIO SINDACALE • DIVIDENDI ESENTI AL 95% • TASSABILI SOLO ALL’ 1,375%
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST – ACCERTAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE F. Le prove della “fittizietà” del trust, in considerazione del fatto che la costituzione del trust non richiede l’atto pubblico (salvo nel caso di conferimento di beni immobili o mobili registrati), potranno essere ottenute dall’Amministrazione finanziaria attraverso una serie di strumenti istruttori quali: INDAGINI QUESTIONARI FINANZIARIE ESPLORATIVI
L’interposizione trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi; trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario; trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di Il trust fittizio significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella (circ.43/09- gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso; 61/10) trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine"); trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST – INDAGINI DEL PM EFFETTIVITA’ POTERI DECISIONALI In capo al settlor e/o Ruolo formale del Trustee beneficiario EFFETTIVITA’ POTERI GESTIONALI RICOSTRUZIONE RAPPORTI SETTLOR-TRUSTEE
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST – INDAGINI DEL PM • GESTIONE DIRETTA DEI BENI • GESTIONE DIRETTA DEI CONTI BANCARI DEL TRUST • DESTINAZIONE EFFETTIVA DI BENI E FONDI
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