La Pianificazione fiscale internazionale tra tax saving e frode fiscale: ESTEROVESTIZIONE E STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA DUE FACCE DI UNA ...

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La Pianificazione fiscale internazionale tra tax saving e frode fiscale: ESTEROVESTIZIONE E STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA DUE FACCE DI UNA ...
La Pianificazione fiscale
internazionale tra tax saving
              e frode fiscale:

        ESTEROVESTIZIONE E STABILE
          ORGANIZZAZIONE OCCULTA

    (DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA?)
La Pianificazione fiscale internazionale tra tax saving e frode fiscale: ESTEROVESTIZIONE E STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA DUE FACCE DI UNA ...
PRINCIPI FONDAMENTALI
DIRITTO DI STABILIMENTO
(art. 49 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea)
DIRITTO DEGLI STATI A PRESERVARE
LA EFFICACIA DEI CONTROLLI FISCALI
(Corte di Giustizia Europea)
LIMITAZIONI CONSENTITE SE I
TRASFERIMENTI” di REDDITO DELLE
IMPRESE SONO«ARTIFICIOSI» (CGE
12.9.2006- C 196/04)
La Pianificazione fiscale internazionale tra tax saving e frode fiscale: ESTEROVESTIZIONE E STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA DUE FACCE DI UNA ...
ORDINAMENTO COMUNITARIO
ART. 1, PUNTO 1, XIII DIRETTIVA CONS 17.11.1986
(in materia di rimborso IVA a soggetti passivi non residenti nella Comunità)
     INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA

       SENTENZA CGCE 28.6.2007 C-73/06:
   LUOGO OVE VENGONO PRESE LE DECISIONI ESSENZIALI CONCERNENTI LA
   DIREZIONE GENERALE ED IN CUI SONO SVOLTE LE FUNZIONI DI
   AMMINISTRAZIONE CENTRALE

  IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA NON E’ AMMESSO SE IL SOGGETTO RICHIEDENTE HA
  SOLO CREATO IN MODO ARTIFICIOSO L’APPARENZA DI UNA ATTIVITA’ ECONOMICA
                (“ WHOLLY ARTIFICIAL ARRANGEMENT”)
TAX PLANNING
              INTERNATIONAL

  BRANCH                       SUBSIDIARY

NESSUNA AUTONOMIA GIURIDICA   AUTONOMIA GIURIDICA
                              SOGGETTO CONTROLLATO
SEDE SECONDARIA CON
RAPPRESENTANZA STABILE        BILANCIO AUTONOMO

RISULTATI ECONOMICI SUL       MANAGEMENT “LOCALE”
BILANCIO DELLA CASA MADRE
VANTAGGI FISCALI

   BRANCH                       SUBSIDIARY

 LE PERDITE DI GESTIONE        AGEVOLAZIONI
  HANNO EFFETTI PER LA CASA
                                E BENEFICI FISCALI
  MADRE;
                                DEL LUOGO
 TRASFERIMENTO DI UTILI ALLA
  CASA MADRE SENZA RITENUTE
  ALLA FONTE
L’ESTEROVESTIZIONE

                     6
L’ESTEROVESTIZIONE
                (art. 73, III comma, TUIR)
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli
   enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede
   legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel
   territorio dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel territorio
   dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo
   contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
   del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
   dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno
   dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello
   Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust
   istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
   dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
   quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente
   nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che
   importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili o la costituzione
   o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche'
   vincoli di destinazione sugli stessi.
ART. 4 MODELLO
     CONVENZIONE OCSE
CRITERIO DELLA SEDE DI DIREZIONE
EFFETTIVA:
La sede della DIREZIONE EFFETTIVA è il
luogo in cui sono prese le DECISIONI
IMPORTANTI di gestione (Key decisions),
amministrative e commerciali necessarie per
il funzionamento dell’impresa nel suo
complesso.
ART. 4 MODELLO C.OCSE
   Paragr 24.1 Comm.ario
• Luogo delle riunioni del CdA;
• Luogo in cui il CEO ed i senior executives
  operano di frequente;
• Luogo del «day to day» management;
• Sede dell’ head quarter;
• Sede della contabilità
ART. 4 MODELLO C.OCSE
   Paragr 24.1 Comm.ario
           UPDATE LUGLIO 2008

La «riserva» dell’Italia al paragrafo 25 del
Commentario:
Oltre al criterio della sede della DIREZIONE
EFFETTIVA dovrà essere attribuita
rilevanza anche al luogo nel quale viene
svolta l’ ATTIVITA’ PRINCIPALE
dell’impresa
L’ORIENTAMENTO DELLA
   GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Sent CGCE 28.6.2007 C-73/0

  SEDE DELL’ ATTIVITA’ ECONOMICA

       LUOGO DI RIUNIONE DEI DIRIGENTI SOCIETARI

     LUOGO IN CUI SI ADOTTA LA POLITICA GENERALE

     LUOGO DI ADOZIONE DELLE DECISIONI ESSENZIALI
STABILE ORGANIZZAZIONE
SONO TASSABILI IN ITALIA I REDDITI
DERIVANTI DA ATTIVITA’ ECONOMICA
SVOLTA DA IMPRESA NON RESIDENTE
MEDIANTE UNA STRUTTURA
DIPENDENTE ED ORGANIZZATA IN
MODO PERMANENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
(cd Principio del CENTRO DI IMPUTAZIONE DI
RAPPORTI E SITUAZIONI GIURIDICHE RIFERIBILI AL
SOGGETTO STRANIERO)
STABILE ORGANIZZAZIONE
VI DIRETTIVA 77/388/CEE 17.5.1977: CENTRO DI
ATTIVITA’ STABILE, INTESO COME LUOGO DI
RISORSE UMANE E MATERIALI NECESSARIE ALLO
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

  ART 11 REG CE 15.3.2011 N.282 : LA STABILE
  ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL’IVA:
  ORGANIZZAZIONE DI UOMINI E MEZZI, DI
  CARATTERE PERMANENTE , IDONEA ALLO
  SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

 ART 162 TUIR : LA SEDE FISSA D’AFFARI
STABILE ORGANIZZAZIONE
ART. 5, PARAG 1, MOD CONV OCSE: LA«SEDE FISSA
DEGLI AFFARI»;

ART 5, PAR 4 E 5: LA NOZIONE DI «STABILE
ORGANIZZAZIONE PERSONALE»;

« PERSONA FISICA O GIURIDICA, DIVERSA DA UN
AGENTE CHE GODA DI UNO STATUS INDIPENDENTE,
CHE AGISCE PER CONTO DI UNA IMPRESA (NON
RESIDENTE)….CON IL POTERE DI CONCLUDERE
CONTRATTI»
STABILE ORGANIZZAZIONE
        PERSONALE
ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE;

SUBORDINAZIONE IN SENSO GIURIDICO ED
ECONOMICO (LE REGOLE DEL SUO AGIRE SONO
ETERODETERMINATE);

POTERE DI CONCLUDERE I CONTRATTI CON EVIDENZA
GIURIDICA PER L’IMPRESA ESTERA ED IN MODO
RIPETUTO ED ABITUALE (ANCHE A PRESCINDERE
DALLA SOTTOSCRIZIONE FINALE)
STABILE ORGANIZZAZIONE
        PERSONALE
LA MERA CIRCOSTANZA CHE L’AGENTE ABBIA SOLO
ASSISTITO O PRESO PARTE ALLE NEGOZIAZIONI NON
COSTITUISCE MOTIVO SUFFICIENTE A FAR RITENERE
CHE ABBIA IL POTERE DI CONCLUDERE I CONTRATTI;

SE L’AGENTE E’ AUTORIZZATO A NEGOZIARE TUTTI GLI
ELEMENTI DEL CONTRATTO IN MANIERA VINCOLANTE
VI E’ S.O. ANCHE SE IL CONTRATTO SIA FIRMATO DA
ALTRI;
( UPDATE MOD CONV OCSE DEL 15.7.2005);
SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE
    TRA ESTEROVESTIZIONE E STABILE
           ORGANIZZAZIONE
                     ESTEROVESTIZIONE
                     STABILE ORGANIZZ
                         OCCULTA

         SEDE DI              SEDE DI DIREZIONE
        DIREZIONE             (ART. 5 MOD OCSE)
        EFFETTIVA
       (ART. 4 MOD
          OCSE
                                    SEDE
                                AMMINISTRAT      ART. 73 TUIR
OSSERVAZ        OGGETTO           OGGETTO
DELL’ITALIA    PRINCIPALE        PRINCIPALE
AL MOD OCSE
                                        ART.25 L.218/1995
                                        ART. 2505 CC PREV
ESTEROVESTIZIONE
       CASO 1 – CASS PEN 38027/16.9.2014

                        ATTIVITA’ DI FORNITURA
       SLOTRANS
         AAAA           DI MOTRICI ED AUTISTI
                        PER TRASPORTO IN ITA

CAPODISTRIA

              SCS SRL       GESTIONE SOSTANZIALE/ORGANIZZAZIONE
                            ECONOMICA E COMMERCIALE/SCRITTURE
                            CONTABILI/CUSTODIA DEI MEZZI/
ESTEROVESTIZIONE
           CASO 2-A – CASS PEN 7080/2012

 MADERA

           BARRY
            AAAA
           TOWAGE

           IRAKLIO   ATTIVITA’ DI
           N         TRASPORTO E
                     RIMORCHIO
                     NEL PORTO DI BRINDISI

BRINDISI
           ACAMAR        GESTIONE SOSTANZIALE/ORGANIZZAZIONE
                         ECONOMICA E COMMERCIALE
                                                           19
20
21
SEGUE: CASO 4
CASSAZIONE SEZ III PENALE 32091/2013

   ESTERA PARTECIPATA AL 100% E COSTITUITA IN TUNISIA
   CAPITALE SOCIALE ESTERA GESTITO IN ITALIA
   PLACE OF MANAGEMENT DELLA ESTERA IN ITALIA
   ESTERA PRIVA DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPRIA
   AMMINISTRATORE DELLA ESTERA PRIVO DI AUTONOMIA DECISIONALE
   ADEMPIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI SOLO IN TUNISIA
   ESPLETAMENTO DI SERVIZI SOLO IN TUNISIA

         AMP                                 AMP
         SPA                               «ESTERA»
RICOSTRUZIONE DELL’ “OGGETTO PRINCIPALE”
DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA E DEL LUOGO DI
EFFETTIVA PRODUZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA.

        VERIFICARE L’EVENTUALE FITTIZIETA’ DI
        ATTI NEGOZIALI FINALIZZATI ALLA
        ESTEROVESTIZIONE (ES: CESSIONE DI
        MARCHI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE,
        TITOLI, ETC; CONTRATTI DI CESSIONE
        DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEI          ACCERTAMENTI SUL
        PREDETTI BENI ETC.)                      VALORE ATTRIBUITO
                                                 AI BENI IMMATERIALI
                                                 TRASFERITI ’ESTERO
           MEDIANTE L’INTERPOSIZIONE
           FITTIZIA DI STRUTTURE
           SOCIETARIE                             INDAGINI SUI SOGGETTI CHE
                                                  AMMINISTRANO LE
                                                  STRUTTURE ESTERE

                                                EVENTUALI COLLEGAMENTI
                                                “SOGGETTIVI” (ES. DIPENDENTI,
                                                COLLABORATORI, DIRIGENTI,
                                                ETC.)
INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO OVE CONCRETAMENTE VENGONO
ESERCITATI I POTERI DECISIONALI (C.D. PLACE OF EFFECTIVE
MANAGEMENT)

   RICOSTRUZIONE DEGLI ACCORDI “PRELIMINARI” ALLE RIUNIONI DEL
   BOARD

   ACCERTAMENTI SUI COMPONENTI DEL BOARD (partecipazione alle
   riunioni del CdA e riunioni operative spostamenti e luogo ove
   usualmente svolgono la loro attività gestionale)

   ACCERTAMENTI SUI COMPONENTI “STRANIERI” DEL BOARD
   (meri esecutori di ordini e direttive privi di autonomia
   decisionale)
PROBLEMATICHE CONNESSE AI
          PROFILI PENALI - 1
 L’UTILIZZO DI ISTITUTI PROPRI DELL’ORDINAMENTO
  TRIBUTARIO: RILIEVI CRITICI E PROBLEMI INTERPRETATIVI;
 L’ESTEROVESTIZIONE E’ UN CASO DI ELUSIONE O DI
  EVASIONE DI IMPOSTA?;
 QUALE REATO CONTESTARE E A CHI;
 L’ INCONGRUENZA TRA LA CONTESTAZIONE IN FATTO DI
  UNA CONDOTTA ARTIFICIOSA RISPETTO A QUELLA TIPICA
  PREVISTA DAL REATO OMISSIVO ISTANTANEO (ART.5 DLGS
  74/2000);
 CONCORSO NELLA CONDOTTA OMISSIVA DEL
  S.QUALIFICATO.
 COME VALUTARE IL DOLO SPECIFICO DELL’EVASIONE;
 IL DOLO OMISSIVO TRA FINE ELUSIVO E FRODE FISCALE;
PROBLEMATICHE CONNESSE AI
          PROFILI PENALI - 2
 IL PROBLEMA “TECNICO” DEL SUPERAMENTO DELLE
  SOGLIE DI RILEVANZA PENALE;
 RILEVANZA PROBATORIA DEGLI ACCERTAMENTI DEL FISCO
  (cd ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRACONTABILE ex ARTT.
  39 E 41 DPR 600/73;
 DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E
  DELL’IMPOSTA EVASA QUALORA LA SOCIETA’ ESTERA
  ABBIA REGOLARMENTE ISTITUITO LA CONTABILITA’
  ALL’ESTERO;
 RILEVANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI DI EVENTUALI
  SOCIETA’ RESIDENTI «COLLEGATE» O PARTECIPATE;
 EFFICACIA PROBATORIA DELLA DOCUMENTAZIONE EXTRA
  CONTABILE E DIGITALE (CASS 21.9.2006 e 12.2.2010);
Il cd «multi test» in tema di CFC
      (art. 73, comma 5 bis TUIR)

BUSINESS ACTIVITY TEST
ORGANIZATION TEST
MOTIVE TEST
CASISTICA – 2
                  CASO CONCRETO

   BETA PARTECIPATA AL 100% DA ALFA E COSTITUITA ALL’ESTERO
   CAPITALE SOCIALE DI BETA GESTITO IN ITALIA
   PLACE OF MANAGEMENT DI BETA IN ITALIA
   BETA PRIVA DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROPRIA
   AMMINISTRATORE DI BETA PRIVO DI AUTONOMIA DECISIONALE
   RAPPORTI BANCARI E FINANZIARI IN ITALIA
   CONTRATTI NEGOZIATI E SOTTOSCRITTI IN ITALIA

 ADEMPIMENTO OBBLIGHI CONTRATTUALI (COSTRUZIONE E VENDITA
  DI IMMOBILI E TERRENI SOLO DI BETA E DIRETTAMENTE ALL’ESTERO
 ESPLETAMENTO DI SERVIZI SOLO DI BETA E ALL’ESTERO

         ALFA                                 BETA
         SPA                                 «ESTERA»
PROFILI PENALI

CHI E’ IL SOGGETTO PASSIVO DI
IMPOSTA: ALFA SPA O BETA «ESTERA»?

QUALE REATO PUO’ ESSERE
IPOTIZZATO: ART. 4 PER ALFA SPA O
ART. 5 PER BETA «ESTERA»?
PROFILI PENALI
    CASSAZ, SEZ TRIBUT, 16106/2011

LA SOCIETA’ ITALIANA, IN QUANTO SO
 DI QUELLA ESTERA RAPPRESENTA
 QUEST’ULTIMA IN TUTTI I RAPPORTI
 CON IL FISCO ITALIANO
E’ IL REDDITO DELLA SO CHE VA
 RETTIFICATO ED IL PERCORSO
 ACCERTATIVO PASSA DA
 QUEST’ULTIMA
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL
     TRUST - Definizione
Il trust si sostanzia in un negozio giuridico fondato sul
rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e gestore
(trustee).

Il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al
trust e designa un gestore che li amministra
nell’interesse dei beneficiari, individuati in sede di
costituzione del trust o in un momento successivo, o
per uno scopo prestabilito.

                                                    31
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST
            SCHEMA

 SETTLOR         TRUSTEE

                 BENEFICIARIO
IL TRUST - Effetti

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la
segregazione patrimoniale in virtù della quale
i beni in trust costituiscono un patrimonio
separato e autonomo rispetto al patrimonio del
disponente, del trustee e dei beneficiari, con la
conseguenza che tali beni non potranno essere
escussi dai creditori di tali soggetti.

                                                 33
TRUST

         “OPACO”

BENEFICIARIO NON IDENTIFICATO
IRES AL 27,5%
• NON COMMERCIALE
• NO PARTITA IVA

• SOLO CODICE FISCALE
• NO COLLEGIO SINDACALE

• DIVIDENDI ESENTI AL 95%
• TASSABILI SOLO ALL’ 1,375%
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST –
        ACCERTAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE F.

Le prove della “fittizietà” del trust, in considerazione del fatto che la
costituzione del trust non richiede l’atto pubblico (salvo nel caso di
conferimento di beni immobili o mobili registrati), potranno essere ottenute
dall’Amministrazione finanziaria attraverso una serie di strumenti istruttori
quali:

  INDAGINI                                            QUESTIONARI
FINANZIARIE                                           ESPLORATIVI
L’interposizione

                     trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare
                    liberamente in ogni momento, generalmente a proprio
                    vantaggio o anche a vantaggio di terzi;

                    trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in
                    qualsiasi momento se stesso come beneficiario;

                     trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di
Il trust fittizio   significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza
                    dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella
(circ.43/09-        gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli
                    senza il suo consenso;
61/10)
                     trust in cui il disponente è titolare del potere di porre
                    termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o
                    altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");

                     trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni
                    di capitale dal trustee.
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST – INDAGINI DEL PM

             EFFETTIVITA’ POTERI DECISIONALI
          In capo al settlor e/o   Ruolo formale del Trustee
               beneficiario

              EFFETTIVITA’ POTERI GESTIONALI

        RICOSTRUZIONE RAPPORTI SETTLOR-TRUSTEE
INTERPOSIZIONE FITTIZIA: IL TRUST – INDAGINI DEL PM

               • GESTIONE DIRETTA DEI BENI

               • GESTIONE DIRETTA DEI CONTI BANCARI
                 DEL TRUST

               • DESTINAZIONE EFFETTIVA DI BENI E
                 FONDI
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