AVCPass Authority Virtual Company Passport

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AVCPass Authority Virtual Company Passport
SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA
     23 ottobre 2014 – IL GIOVEDI’ DELL’EDILIZIA
SICUREZZA E REGOLARITA’ DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI

              AVCPass
Authority Virtual Company Passport
    L’acquisizione della documentazione
   comprovante il possesso dei requisiti di
       partecipazione alle procedure di
   affidamento attraverso interfaccia WEB
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 n. 163
               Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici
    (articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012)

1. Dal1° luglio 2014                          , la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita
esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 13-sexies, legge n. 125 del 2013; termine differito al 1° luglio 2014 dall'art. 9, comma
15-ter, legge n. 15 del 2014)
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la
valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e
le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è
verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti
a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime
modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

 Oggetto ed ambito di applicazione
La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del
Codice:

a)    individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione
      delle offerte da inserire nella BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti
      pubblici, istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale
      di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) al fine di consentire alle
      stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti
      degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;
b)    istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP,
      denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori
      economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
c)    stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione,
      l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

Il sistema AVCPASS consente:
a)    alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia
      web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti,
      l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei
      requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
      economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
b)    agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di
      inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico
      ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore
      economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle
      procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di
      validità del documento, così come dichiarato dall’operatore
      medesimo
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:
a)    la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al
      sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare), acquisisce, per ciascuna
      procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del
      Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei
      requisiti;
b)    l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica
      a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il
      sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la
      documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per
      l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla
      normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
      partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo
      strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da
      parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

c) In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti
aggiudicatori indicano nei documenti di gara che:
1. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
     tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
     sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della presente
     delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema
     AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto
     previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
2. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
     devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
     accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad
     accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
     contenute.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

d) Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal
Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG.
Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma
semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del
Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Con comunicato dell’A.V.            in data 12/06/2013 è stato stabilito che
l’obbligatorietà è prevista per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo
a base d’asta pari o superiore a €. 40.000,00, con esclusione di quelli svolti
attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi
dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché
quelli relativi ai settori speciali.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

Documentazione                                        a           comprova                           dei
requisiti generali
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli
articoli 38 e 39 del Codice, che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione
applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema
AVCPASS sono i seguenti:
a) Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
b) Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
c) Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita
dal Ministero della Giustizia;
d) Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
e) Certificato di regolarità fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate;
f) Documento Unico di Regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
g) Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

   Documentazione a comprova dei
     requisiti di carattere tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario
La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono
acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema
AVCPASS includono:
a) Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
b) Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
c) Documenti forniti dagli Operatori Economici.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1,
lettera a) includono:
a) Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di
Unioncamere;
b) Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da
Accredia;
c) Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici
costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove
disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
d) Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente,
forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lettera b)
include:
a) le Attestazioni SOA;
b) i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico
ha la facoltà di richiederealla stazione appaltante/ente aggiudicatore
l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero
risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del
Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010;
c) certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;
d) le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da
parte dei soggetti partecipanti
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012

La documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario, non inclusi nei commi 2
e 3, è inserita nel sistema dagli operatori
economici, conformemente a quanto segnalato
dal Responsabile del Procedimento in ordine alle
specificità di gara.
Gli adempimenti del Responsabile Unico del
       Procedimento nel sistema AVCPASS
Il RUP provvede, se non lo ha già fatto , a
registrarsi e a profilarsi, richiede il Codice
Identificativo Gara (CIG) accedendo tramite il
Portale     AVCP    al   Sistema     Informativo
Monitoraggio Gare (SIMOG), inserisce i requisiti
richiesti per la Gara e procede al
perfezionamento del CIG (all’atto della
pubblicazione del bando/invio lettere di invito).
Gli adempimenti del Responsabile Unico del
       Procedimento nel sistema AVCPASS
Solamente dopo aver perfezionato il CIG, il RUP può
accedere ad AVCPASS per procedere alla fase successiva:
creazione della commissione di gara.
A partire dal giorno successivo, alla data di
perfezionamento del CIG, qualora lo stesso responsabile
del procedimento non rivesta la funzione di unico
verificatore, crea la Commissione inserendo la sua
“denominazione” e nominando il/i soggetto/soggetti
componenti. Se i nominativi non sono presenti sul
sistema lo stesso RUP deve inserire il/i soggetto/i in
Anagrafica. Completato l’inserimento procederà ad
associare la commissione al CIG o ai CIG di interesse.
Gli adempimenti del Responsabile Unico del
       Procedimento nel sistema AVCPASS
Completata la gara, il RUP deve trasferire definitivamente
sui sistemi della stazione appaltante di appartenenza i
fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti, entro il
termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione
definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita
tramite AVCPASS.
Trascorsi 4 giorni, dalla scadenza del precedente termine
per l’acquisizione dei documenti, l’Autorità procede ad
inviare la documentazione, via PEC, alla Stazione
Appaltante ed alla parallela cancellazione del fascicolo
con tutta la documentazione a corredo.
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel
             sistema AVCPASS
La Commissione potrà accedere al sistema AVCPASS solo dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il Presidente della commissione di gara può aprire una seduta
per uno o più CIG della stessa gara e solo da tale momento
può operare a sistema.
Se una seduta è ancora aperta non è possibile aprirne un'altra
senza aver prima chiuso la seduta precedente.
I Membri della commissione di gara, che hanno accesso a
funzioni di sola visualizzazione, per operare a sistema,
possono inserirsi solo a seduta aperta.
E’ consentito inoltre il trasferimento di competenze tra
Presidente della Commissione e responsabile del
procedimento
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel
             sistema AVCPASS
Preliminarmente è chiamata a dichiarare la conformità o
meno del PASSOE sull’effettivo assetto del concorrente
rispetto a come è stata presentata l’offerta, confermando o
meno il lotto o i lotti ai quali l’offerta si riferisce.
Dopodiché procede, nella prima seduta pubblica,
all’inserimento dei PASSOE ricevuti nelle buste verificandone
la congruità con quelli inseriti a sistema dai concorrenti.
La mancata presentazione del PASSOE nella busta di offerta o
la mancata sottoscrizione dello stesso non comporta
l’esclusione. Si ricorre al soccorso istruttorio. In ogni caso il
sistema consente l’inserimento manuale di nuovi partecipanti
in caso di non presenza del PASSOE.
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel
             sistema AVCPASS
Procede alla verifica dell’esistenza di eventuali annotazioni sul
Casellario Informatico e dell’avvenuto versamento del
contributo.
Procede eventualmente alla richiesta di comprova dei requisiti
di ordine generale dei concorrenti con i criteri stabiliti negli
atti di gara e valuta la possibilità di richiedere i documenti
all’operatore economico.
Analogamente procede, qualora necessario, alla verifica del
possesso dei requisiti speciali dichiarati dal concorrente.
La documentazione per la comprova dei requisiti può essere
richiesta anche dal Responsabile del Procedimento su delega
del Presidente della commissione di gara
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel
             sistema AVCPASS
La richiesta di un documento non riceve una risposta
immediata. Il sistema AVCPASS acquisisce la richiesta e
restituisce all'Utente la conferma di presa in carico.
 Successivamente l'Utente può accedere alla sezione
"Visualizza Richieste", dove è possibile visualizzare tutti i
dettagli delle richieste effettuate, e verificarne lo stato di
avanzamento.
Il documento potrà essere prelevato quando il processo
di acquisizione dall'Ente Certificante è stato completato.
La documentazione pervenuta è disponibile a tutta la
commissione
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel
             sistema AVCPASS
In base all’esito delle verifiche, la commissione
può chiedere integrazioni o inserire nel sistema
l’esito delle stesse.
In caso di esclusione di un partecipante, è
possibile inserire la motivazione a sistema
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel
             sistema AVCPASS
Concluse le operazioni di gara, inserisce in AVCPASS
la graduatoria, il punteggio e il prezzo offerto,
proseguendo con le eventuali verifiche di congruità
ai sensi della disciplina del codice e confermando o
meno la graduatoria ai fini dell’aggiudicazione
provvisoria.
I partecipanti esclusi (inattivi) sono visualizzati in
calce all’elenco recante la graduatoria finale.
Completata tale fase, la commissione assegna il
fascicolo al responsabile del procedimento per la
comprova dei requisiti in fase di aggiudicazione.
Gli adempimenti dell’operatore economico nel
              sistema AVCPASS
L’operatore economico che intende partecipare ad una
gara deve registrarsi al servizio AVCPASS.
La mancata registrazione di un operatore economico
sottoposto a verifica, non consente alla stazione
appaltante/ente aggiudicatore di appurare la veridicità
delle dichiarazioni presentate.
Ne consegue che i soggetti, in possesso dei requisiti
richiesti, interessati a partecipare a una procedura di gara
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS), seguendo le istruzioni
indicate.
Gli adempimenti dell’operatore economico nel
              sistema AVCPASS
Per la registrazione e l’utilizzo del sistema AVCPASS è
necessario che almeno un amministratore/legale
rappresentante di ogni operatore economico ed un
eventuale delegato dall’operatore economico dispongano
di:
· casella PEC personale e casella PEC dell’impresa (nel
caso di operatore economico persona fisica occorre la
casella PEC personale);
· certificato di firma digitale, rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, poiché i
documenti eventualmente inseriti dalle imprese devono
essere firmati digitalmente.
Gli adempimenti dell’operatore economico nel
              sistema AVCPASS
Dopo aver individuato, attraverso il CIG, la
procedura di gara cui intende partecipare,
l’Operatore acquisisce dal sistema un “PASSOE” da
inserire nella busta contenente la documentazione
amministrativa.
In tale fase, è possibile selezionare più lotti
relativamente ad una stessa gara.
Il PASSOE, cui viene assegnato un numero
identificativo al momento della generazione, è il
documento che attesta che l’impresa può essere
verificata tramite il sistema AVCPASS
Gli adempimenti dell’operatore
      economico nel sistema AVCPASS
Una volta completata la registrazione, l’operatore economico può,
tramite un’area dedicata di AVCPASS, inserire a sistema i documenti
relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro
esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori.
I documenti, firmati digitalmente da parte dei soggetti autorizzati,
confluiscono in una sorta di libreria virtuale, denominata “Fascicolo
Virtuale dell’Operatore Economico” e potranno essere riutilizzati per
ciascuna delle procedure di affidamento alle quali l’operatore
economico parteciperà entro il periodo di validità dei documenti stessi
i cui termini sono stati dallo stesso specificati
Le stazioni appaltanti accederanno al fascicolo virtuale per la verifica
dei relativi requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di gara.
ALCUNE CRITICITA’ RISCONTRATE
• Le modifiche all’utilizzo della piattaforma AVCPASS avvengono quasi
  giornalmente, invece il Manuale Utente AVCPASS non viene
  aggiornato e pertanto lo stesso è risultato pressoché inutile.
• Non è stato possibile effettuare delle prove di utilizzo prima di
  accedere alla piattaforma direttamente con le gare.
• Il numero verde telefonico istituito presso l’A.V. per dare
  informazioni spesso necessita di parecchio tempo per dare la
  risposta di un operatore ed inoltre è stata riscontrata evidente
  difformità tra le risposte fornite da un operatore rispetto a quelle di
  un altro.
• Per avere risposte certe occorre scrivere all’A.V. con pec, fax e mail,
  invece le risposte vengono date dall’Autorità stessa verbalmente
  unicamente a mezzo telefono.
ALCUNE CRITICITA’ RISCONTRATE
• Frequentemente la piattaforma ha dato il seguente
  messaggio: “a causa del sovraffollamento delle
  linee occorre riprovare più tardi” obbligando
  l’utente ad uscire e a rientrare più volte prima di poter
  proseguire.
• Per le prime n. 4 gare (a procedura aperta) non è stato
  possibile terminare la procedura a causa dell’impossibilità
  di inviare telematicamente le graduatorie con le relative
  Imprese aggiudicatarie.
• Nel caso di due PASSOE relativi a Ditte che non hanno
  successivamente presentato offerta non sono state fornite
  dal numero verde AVCPASS idonee istruzioni circa il modo
  di procedere.
SI RINGRAZIA PER
 LA PARTECIPAZIONE

Ing. Alberto RAVARELLI
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