AVCPass Authority Virtual Company Passport
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SETTIMANA EUROPEA PER LA SICUREZZA 23 ottobre 2014 – IL GIOVEDI’ DELL’EDILIZIA SICUREZZA E REGOLARITA’ DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI AVCPass Authority Virtual Company Passport L’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento attraverso interfaccia WEB
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 n. 163 Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici (articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012) 1. Dal1° luglio 2014 , la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. (comma così modificato dall'art. 2, comma 13-sexies, legge n. 125 del 2013; termine differito al 1° luglio 2014 dall'art. 9, comma 15-ter, legge n. 15 del 2014) 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 Oggetto ed ambito di applicazione La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice: a) individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’art. 62 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici; b) istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori; c) stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 Il sistema AVCPASS consente: a) alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici; b) agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 Per l’utilizzo del sistema AVCPASS: a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare), acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti; b) l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 c) In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara che: 1. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; 2. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 d) Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG. Con comunicato dell’A.V. in data 12/06/2013 è stato stabilito che l’obbligatorietà è prevista per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o superiore a €. 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 Documentazione a comprova dei requisiti generali 1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice, che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti: a) Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; b) Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; c) Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia; d) Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); e) Certificato di regolarità fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate; f) Documento Unico di Regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail); g) Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono: a) Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti; b) Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità; c) Documenti forniti dagli Operatori Economici.
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lettera a) includono: a) Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere; b) Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia; c) Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate; d) Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lettera b) include: a) le Attestazioni SOA; b) i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiederealla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010; c) certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici; d) le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti
DELIBERAZIONE AVCP n° 111 del 20/12/2012 La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3, è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.
Gli adempimenti del Responsabile Unico del Procedimento nel sistema AVCPASS Il RUP provvede, se non lo ha già fatto , a registrarsi e a profilarsi, richiede il Codice Identificativo Gara (CIG) accedendo tramite il Portale AVCP al Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), inserisce i requisiti richiesti per la Gara e procede al perfezionamento del CIG (all’atto della pubblicazione del bando/invio lettere di invito).
Gli adempimenti del Responsabile Unico del Procedimento nel sistema AVCPASS Solamente dopo aver perfezionato il CIG, il RUP può accedere ad AVCPASS per procedere alla fase successiva: creazione della commissione di gara. A partire dal giorno successivo, alla data di perfezionamento del CIG, qualora lo stesso responsabile del procedimento non rivesta la funzione di unico verificatore, crea la Commissione inserendo la sua “denominazione” e nominando il/i soggetto/soggetti componenti. Se i nominativi non sono presenti sul sistema lo stesso RUP deve inserire il/i soggetto/i in Anagrafica. Completato l’inserimento procederà ad associare la commissione al CIG o ai CIG di interesse.
Gli adempimenti del Responsabile Unico del Procedimento nel sistema AVCPASS Completata la gara, il RUP deve trasferire definitivamente sui sistemi della stazione appaltante di appartenenza i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti, entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS. Trascorsi 4 giorni, dalla scadenza del precedente termine per l’acquisizione dei documenti, l’Autorità procede ad inviare la documentazione, via PEC, alla Stazione Appaltante ed alla parallela cancellazione del fascicolo con tutta la documentazione a corredo.
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel sistema AVCPASS La Commissione potrà accedere al sistema AVCPASS solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il Presidente della commissione di gara può aprire una seduta per uno o più CIG della stessa gara e solo da tale momento può operare a sistema. Se una seduta è ancora aperta non è possibile aprirne un'altra senza aver prima chiuso la seduta precedente. I Membri della commissione di gara, che hanno accesso a funzioni di sola visualizzazione, per operare a sistema, possono inserirsi solo a seduta aperta. E’ consentito inoltre il trasferimento di competenze tra Presidente della Commissione e responsabile del procedimento
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel sistema AVCPASS Preliminarmente è chiamata a dichiarare la conformità o meno del PASSOE sull’effettivo assetto del concorrente rispetto a come è stata presentata l’offerta, confermando o meno il lotto o i lotti ai quali l’offerta si riferisce. Dopodiché procede, nella prima seduta pubblica, all’inserimento dei PASSOE ricevuti nelle buste verificandone la congruità con quelli inseriti a sistema dai concorrenti. La mancata presentazione del PASSOE nella busta di offerta o la mancata sottoscrizione dello stesso non comporta l’esclusione. Si ricorre al soccorso istruttorio. In ogni caso il sistema consente l’inserimento manuale di nuovi partecipanti in caso di non presenza del PASSOE.
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel sistema AVCPASS Procede alla verifica dell’esistenza di eventuali annotazioni sul Casellario Informatico e dell’avvenuto versamento del contributo. Procede eventualmente alla richiesta di comprova dei requisiti di ordine generale dei concorrenti con i criteri stabiliti negli atti di gara e valuta la possibilità di richiedere i documenti all’operatore economico. Analogamente procede, qualora necessario, alla verifica del possesso dei requisiti speciali dichiarati dal concorrente. La documentazione per la comprova dei requisiti può essere richiesta anche dal Responsabile del Procedimento su delega del Presidente della commissione di gara
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel sistema AVCPASS La richiesta di un documento non riceve una risposta immediata. Il sistema AVCPASS acquisisce la richiesta e restituisce all'Utente la conferma di presa in carico. Successivamente l'Utente può accedere alla sezione "Visualizza Richieste", dove è possibile visualizzare tutti i dettagli delle richieste effettuate, e verificarne lo stato di avanzamento. Il documento potrà essere prelevato quando il processo di acquisizione dall'Ente Certificante è stato completato. La documentazione pervenuta è disponibile a tutta la commissione
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel sistema AVCPASS In base all’esito delle verifiche, la commissione può chiedere integrazioni o inserire nel sistema l’esito delle stesse. In caso di esclusione di un partecipante, è possibile inserire la motivazione a sistema
Gli adempimenti della Commissione di Gara nel sistema AVCPASS Concluse le operazioni di gara, inserisce in AVCPASS la graduatoria, il punteggio e il prezzo offerto, proseguendo con le eventuali verifiche di congruità ai sensi della disciplina del codice e confermando o meno la graduatoria ai fini dell’aggiudicazione provvisoria. I partecipanti esclusi (inattivi) sono visualizzati in calce all’elenco recante la graduatoria finale. Completata tale fase, la commissione assegna il fascicolo al responsabile del procedimento per la comprova dei requisiti in fase di aggiudicazione.
Gli adempimenti dell’operatore economico nel sistema AVCPASS L’operatore economico che intende partecipare ad una gara deve registrarsi al servizio AVCPASS. La mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, non consente alla stazione appaltante/ente aggiudicatore di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. Ne consegue che i soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a partecipare a una procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), seguendo le istruzioni indicate.
Gli adempimenti dell’operatore economico nel sistema AVCPASS Per la registrazione e l’utilizzo del sistema AVCPASS è necessario che almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico ed un eventuale delegato dall’operatore economico dispongano di: · casella PEC personale e casella PEC dell’impresa (nel caso di operatore economico persona fisica occorre la casella PEC personale); · certificato di firma digitale, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, poiché i documenti eventualmente inseriti dalle imprese devono essere firmati digitalmente.
Gli adempimenti dell’operatore economico nel sistema AVCPASS Dopo aver individuato, attraverso il CIG, la procedura di gara cui intende partecipare, l’Operatore acquisisce dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. In tale fase, è possibile selezionare più lotti relativamente ad una stessa gara. Il PASSOE, cui viene assegnato un numero identificativo al momento della generazione, è il documento che attesta che l’impresa può essere verificata tramite il sistema AVCPASS
Gli adempimenti dell’operatore economico nel sistema AVCPASS Una volta completata la registrazione, l’operatore economico può, tramite un’area dedicata di AVCPASS, inserire a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. I documenti, firmati digitalmente da parte dei soggetti autorizzati, confluiscono in una sorta di libreria virtuale, denominata “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” e potranno essere riutilizzati per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali l’operatore economico parteciperà entro il periodo di validità dei documenti stessi i cui termini sono stati dallo stesso specificati Le stazioni appaltanti accederanno al fascicolo virtuale per la verifica dei relativi requisiti dichiarati dall’operatore economico in sede di gara.
ALCUNE CRITICITA’ RISCONTRATE • Le modifiche all’utilizzo della piattaforma AVCPASS avvengono quasi giornalmente, invece il Manuale Utente AVCPASS non viene aggiornato e pertanto lo stesso è risultato pressoché inutile. • Non è stato possibile effettuare delle prove di utilizzo prima di accedere alla piattaforma direttamente con le gare. • Il numero verde telefonico istituito presso l’A.V. per dare informazioni spesso necessita di parecchio tempo per dare la risposta di un operatore ed inoltre è stata riscontrata evidente difformità tra le risposte fornite da un operatore rispetto a quelle di un altro. • Per avere risposte certe occorre scrivere all’A.V. con pec, fax e mail, invece le risposte vengono date dall’Autorità stessa verbalmente unicamente a mezzo telefono.
ALCUNE CRITICITA’ RISCONTRATE • Frequentemente la piattaforma ha dato il seguente messaggio: “a causa del sovraffollamento delle linee occorre riprovare più tardi” obbligando l’utente ad uscire e a rientrare più volte prima di poter proseguire. • Per le prime n. 4 gare (a procedura aperta) non è stato possibile terminare la procedura a causa dell’impossibilità di inviare telematicamente le graduatorie con le relative Imprese aggiudicatarie. • Nel caso di due PASSOE relativi a Ditte che non hanno successivamente presentato offerta non sono state fornite dal numero verde AVCPASS idonee istruzioni circa il modo di procedere.
SI RINGRAZIA PER LA PARTECIPAZIONE Ing. Alberto RAVARELLI
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