LA PACIFICAZIONE FISCALE - D.L. 119/2018 e Legge di Bilancio 2019

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LA PACIFICAZIONE FISCALE - D.L. 119/2018 e Legge di Bilancio 2019
LA PACIFICAZIONE FISCALE
D.L. 119/2018 e Legge di Bilancio 2019

                  Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon
                         Febbraio 2019 (aggiornamento)
La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata
consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto
sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.
LA PACIFICAZIONE FISCALE - D.L. 119/2018 e Legge di Bilancio 2019
NOVITA’ 2019
             LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE
    D.L. n. 119 del 23/10/2018 approvato con modifiche il 13/12/2018 (L.
                n. 136 del 17/12/2018 in G.U. n. 293 del 18/12/2018)
      Legge Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 in G.U. n. 302 del 31/12/2018
LA COSIDDETTA PACE FISCALE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 PREVEDE:
NEL D.L. 119/2018 dopo la conversione in legge
• All’art. 1 la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
• All’art. 2 la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
• Agli artt. 3 e 5 la definizione agevolata dei carichi affidati all’ADER dal 2000 al 2017
• All’art. 4 lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati all’ADER fra il 2000 e il 2010
• All’art. 6 la definizione agevolata delle controversie tributarie
• All’art. 7 la definizione agevolata specifica per le SSD e le ASD
• All’art. 8 la definizione agevolata delle imposte di consumo (non trattato)
• All’art. 9 la regolarizzazione delle irregolarità formali
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
• All’art. 1, commi 184-198, saldo e stralcio somme iscritte a ruolo dal 2010 al 2017
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NOVITA’ 2019
LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
     DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI
         CONSTATAZIONE (procedimento di verifica)

 L’art. 1 del D.L. 119/2018 permette di definire il contenuto INTEGRALE dei PVC
 consegnati entro il 24.10.2018.
 E’ necessario presentare ENTRO IL 31.5.2019 con le modalità stabilite con
 Provvedimento dell’Ade del 23.01.2019, per i periodi d’imposta per i quali non
 sono scaduti i termini di accertamento, una specifica dichiarazione al fine di
 regolarizzare le violazioni constatate durante la verifica ed evidenziate nel PVC
 relativamente a IRES/IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute,
 imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
 La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla data del 24.10.2014, non è
 stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al
 contradditorio.
 Non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati,
 le perdite derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa.
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Qualora il PVC riguardi redditi soggetti al regime di TRASPARENZA FISCALE
(società di persone, associazioni professionali, srl), la dichiarazione per la
definizione agevolata può essere presentata nei medesimi termini e condizioni
anche da soci e associati, per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori
redditi di partecipazione a essi attribuibili.
LA DEFINIZIONE SI PERFEZIONA, oltre che con la presentazione della
dichiarazione, anche con il versamento in unica soluzione, o della prima rata,
delle imposte risultanti dalla dichiarazione di regolarizzazione, calcolate in
autoliquidazione, senza sanzioni e interessi SEMPRE ENTRO IL 31.5.2019.
Le somme dovute, infatti, possono essere versate anche in un massimo di 20
rate trimestrali di pari importo (invece delle ordinarie 8 rate aumentate fino a
16 se le somme dovute superano € 50.000) e con le stesse regole delle
rateazioni previste per l’accertamento con adesione (attestazione dell’effettivo
versamento e inadempimento nel versamento delle rate), ma con l’applicazione
dei soli interessi legali sulle rate successive alla prima. (Dal 01.01.2019 il saggio
legale è pari allo 0,8% - D.M. 12.12.2018 in G.U. n. 291 del 15.12.2018)

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NON È POSSIBILE UTILIZZARE I CREDITI DISPONIBILI PER COMPENSARE MEDIANTE
                     MODELLO F24 LE SOMME DOVUTE.
 IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO L’UFFICIO PROCEDE ALLA NOTIFICA
             DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI CONSTATATE.

Per i soli debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'art. 2, par.
1, lett. a), Decisione 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, oltre ai
tributi devono essere corrisposti, a partire dal 01.05.2016, gli interessi di mora di
cui al Regolamento UE 952/2013, art. 114.
Derogando allo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento ai periodi
d’imposta fino al 31.12.2015 oggetto dei PVC, I TERMINI DI ACCERTAMENTO
SONO PROROGATI DI 2 ANNI.
   Tutte le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono state emanate
            dall’Agenzia delle entrate con il Provvedimento 23.01.2019
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Il provvedimento 23 gennaio 2019, emanato dall’Agenzia delle entrate d’intesa con
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, detta le disposizioni attuative dell’articolo 1
del Dl 119/2018, che consentono di definire integralmente, senza applicazione delle
             sanzioni, le violazioni riferite a ciascun periodo d’imposta.

 Il provvedimento, oltre a riepilogare la normativa e a istituire tutti i codici tributo
 necessari per i versamenti, chiarisce che:
 • Se il PVC riguarda più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche
   solo uno di essi, ma non possono essere definiti singoli tributi;
 • Si può accedere alla definizione agevolata anche per gli anni in cui la dichiarazione
   è stata omessa, se è oggetto del PVC, anche se, per le eventuali successive attività
   di controllo, la dichiarazione sarà comunque considerata omessa;
 • Può avvalersi della definizione anche il contribuente al quale, dopo il 24.10.2018,
   l’ufficio ha notificato un atto di accertamento avente a oggetto le violazioni
   contestate nel PVC e ha presentato istanza di adesione o ricorso/reclamo; così
   come non risulta ostativa la presentazione di memorie difensive allo stesso PVC;
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Per quanto riguarda i PVC aventi a oggetto violazioni riferite alle dichiarazioni e
operazioni doganali, in materia di Iva all’importazione:
• occorre presentare una dichiarazione in carta libera al competente ufficio delle
   Dogane (direttamente o via PEC) ed effettuare il versamento dell’imposta, in
   un’unica soluzione, senza applicazione di interessi e sanzioni
• le somme dovute per violazioni in materia di IVA all’importazione vanno versate
   in dogana con le ordinarie modalità (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto
   corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento)
• la procedura si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con
   l’effettuazione del versamento entro il 31 maggio 2019
• si può avvalere della definizione anche il contribuente al quale, dopo il
   24.10.2018, l’ufficio delle Dogane ha notificato un atto di accertamento avente a
   oggetto le violazioni contestate nel PVC, sempre che tale procedimento non sia
   stato già concluso tramite altri istituti definitori ovvero con sentenza passata in
   giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.
• Non è causa di preclusione neppure la presentazione di memorie difensive
   riguardanti le violazioni constatate nel processo verbale oggetto di definizione
   agevolata.

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            DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PROCEDIMENTO DI
                          ACCERTAMENTO

Con l’art. 2 del D.L. 119/2018 gli atti del procedimento di accertamento previsti
come definibili sono:
    1. Avvisi di accertamento
    2. Avvisi di rettifica e di liquidazione
    3. Atti di recupero
    4. Inviti al contraddittorio (per le somme ivi contenute)
    5. Accertamenti con adesione
La data limite discriminante per la sanatoria è il 24/10/2018. Entro la suddetta data:
• Per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 la notifica deve essere avvenuta e gli atti non devono
    essere stati impugnati e devono essere ancora impugnabili.
• Per gli atti di cui al numero 4 la notifica deve essere avvenuta e non deve essere ancora
    stato sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un
    avviso di accertamento.
• Per gli atti di cui al numero 5 la sottoscrizione deve essere avvenuta e gli atti non devono
    essere perfezionati e devono essere ancora perfezionabili.

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Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria (voluntary disclosure) anche a seguito del mancato
perfezionamento della medesima procedura.
Per i soli debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'art. 2, par. 1,
lett. a), Decisione 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, oltre ai tributi
devono essere corrisposti, a partire dal 01.05.2016, gli interessi di mora di cui al
Regolamento UE 952/2013, art. 114.

   Per tutte le precedenti casistiche la sanatoria si perfeziona con il pagamento (in
   tempi diversi) del totale dovuto, o della prima rata, relativamente alle sole
   imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
   Per gli atti di cui al numero 4 IL TERMINE È ORMAI SCADUTO (30 gg. dal 24/10/2018)
   Per gli atti di cui al numero 5 IL TERMINE È ORMAI SCADUTO (20 gg. dal 24/10/2018)
   Per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 IL TERMINE POTREBBE NON ESSERE ANCORA SCADUTO
   (30 gg. dal 24/10/2018 o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso:
   nei casi di notifica recente o di termini lunghi per adesioni, eredità, ecc.)

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Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di 20 rate
trimestrali di pari importo (invece delle ordinarie 8 rate aumentate fino a 16 se le
somme dovute superano € 50.000) e con le stesse regole delle rateazioni previste
per l’accertamento con adesione (applicazione degli interessi alle rate successive
alla prima, attestazione dell’effettivo versamento e inadempimento nel
versamento delle rate).
   NEL CASO DI COOBBLIGAZIONE LA DEFINIZIONE PERFEZIONATA DA UNO DEI
                 COOBBLIGATI GIOVA IN FAVORE DEGLI ALTRI

 NON È POSSIBILE UTILIZZARE I CREDITI DISPONIBILI PER COMPENSARE MEDIANTE
                      MODELLO F24 LE SOMME DOVUTE.
   IN CASO DI MANCATO PERFEZIONAMENTO L’UFFICIO PROSEGUE LE ORDINARIE
                ATTIVITA’ RELATIVE A CIASCUN PROCEDIMENTO.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE
          DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2017
                         (stralcio e rottamazione ter)

Con gli articoli 3, 4 e 5 del D.L. n. 119/2018 vengono riaperti i termini per la
definizione agevolata dei singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal
2000 al 2017 (c.d. “rottamazione-ter”), estendendola, anche alle risorse proprie
tradizionali UE previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’IVA riscossa all’importazione.
I suddetti carichi possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni
comprese negli stessi e gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive, versando integralmente, IN UNICA SOLUZIONE (ovvero la prima
rata) ENTRO IL 31.07.2019 le somme affidate all’agente della riscossione a titolo
di capitale e interessi e le somme maturate a favore dello stesso per l’aggio sulle
somme e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento.
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 Ai fini della presente definizione non rileva quindi la data di notifica della
 cartella di pagamento, bensì la data di affidamento del carico (partita di
 ruolo) all’agente della riscossione, è quindi possibile che per i carichi affidati
 negli ultimi mesi del 2017 l’agente della riscossione alla data del 24.10.2018
 non abbia ancora provveduto a notificare la cartella, ma ciò non toglie che
 quelle partite di ruolo siano comunque rottamabili.
 Secondo al Circolare 2/E-2017 per “affidamento in carico” deve intendersi
 la data di effettiva trasmissione del flusso telematico (affidamento del
 carico) che avviene con cadenza giornaliera, a prescindere dalla presa in
 carico da parte dell’agente della riscossione delle singole partite.

Sarà compito dell’agente della riscossione fornire ai debitori i dati
necessari a individuare i carichi (partite di ruolo) definibili sia presso i
propri sportelli che in apposita area del proprio sito internet.

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La rottamazione ter si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e
interessi nonché di somme maturate a favore dell’Agente della riscossione (a titolo di
aggio/rimborso spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento);
interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione nei procedimenti a seguito di
istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012 e le sanzioni amministrative per violazioni
del Codice della strada, limitatamente, in questo caso, agli interessi (compresa la
maggiorazione di 1/10 semestrale prevista in caso di esecuzione forzata).

     Sono escluse dalla rottamazione ter le somme dovute per:
     ❑ recupero di aiuti di Stato (anche nei casi di stralcio ex art. 4);
     ❑ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti (anche nei casi
       di stralcio ex art. 4);
     ❑ multe/ammende/sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
       sentenze penali di condanna (anche nei casi di stralcio ex art. 4);
     ❑ sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione
       degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti dagli Enti previdenziali.

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Sono inoltre ricompresi nella rottamazione ter i debiti relativi ai carichi:
❑ Già oggetto di precedente prima rottamazione (2017) per la quale il debitore non ha
  perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo, pagamento delle somme
  dovute scadenti in luglio/settembre/novembre 2017 e aprile/settembre 2018);
❑ già oggetto di precedente rottamazione-bis (2018) per la quale il debitore non ha
  pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in
  essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016.

     L’art. 4 (stralcio) dispone l’annullamento AUTOMATICO in data 31.12.2018 (senza
     necessità di alcuna istanza) dei debiti di IMPORTO RESIDUO, al 24.10.2018, fino a
     € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
     sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al
     31.12.2010, anche se riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter (escluse le
     risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione) Le somme già versate prima
     del 24.10.2018 per questi debiti risultano definitivamente acquisite. Le somme
     versate successivamente a quella data verranno imputate nell’ordine: 1) alle rate
     da corrispondersi per debiti per cui è richiesta la rottamazione ter; 2) per altri
     debiti scaduti o in scadenza; ovvero, in assenza di altri debiti, saranno rimborsate.

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Ai fini della definizione agevolata (rottamazione ter) il contribuente deve:
❖ manifestare la volontà di avvalersene PRESENTANDO L’ISTANZA ENTRO IL
    30.4.2019 (allo sportello, via PEC oppure on-line) con l’apposito modello DA-
    2018 (DA-2018-D per le risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione)
❖ effettuare il pagamento delle somme dovute:
➢ in unica soluzione entro il 31.7.2019 (30.09.2019 per le risorse proprie tradizionali UE
    e IVA all’importazione) ovvero:
➢ in un massimo di 18 rate consecutive in cinque anni di cui:
    ❑ la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10% delle somme
      complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31
      luglio e il 30 novembre 2019 (20% in due rate) (prima rata 30.09.2019 e seconda
       rata 30.11.2019 per le risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione);
    ❑ le restanti 16, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31
      luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 (medesime scadenze
       anche per le risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione*art. 1bis DL 135/18)
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 01.08.2019, gli interessi al
tasso del 2% annuo (per le sole risorse proprie tradizionali UE devono essere inoltre
corrisposti, dal 01.05.2016 al 31.07.2019, gli interessi di mora di cui al Regolamento UE
952/2013, art. 114.

                                Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon * I.N.T. *
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NOVITA’ 2019
    LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
NELLA DICHIARAZIONE IL DEBITORE indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad
oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
• Dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
   delle somme dovute, i suddetti giudizi sono sospesi dal giudice;
• l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della
   definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione
   attestante i pagamenti effettuati;
• in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Deve essere altresì indicato l’eventuale numero di rate nel quale il debitore intende
effettuare il pagamento, ovvero scegliere la prevista opzione «Nel numero massimo
di rate previste dalla norma».
  E’ utile evidenziare che per poter beneficiare degli effetti della rottamazione ter,
  la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto di precedenti
  pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute a
  titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi rottamabili.
  In questo modo si determina l’estinzione delle ulteriori somme dovute per
  sanzioni ed interessi moratori.
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NOVITA’ 2019
LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

               Entro il 30 aprile 2019 il debitore può
        Integrare la dichiarazione presentata anteriormente
                             a tale data.
                MA SI PUO’ ANCHE RINUNCIARE?

In un quesito posto dai commercialisti di Roma (Odec) sulla rinuncia
dell’adesione in relazione alla prima rottamazione, Equitalia ha risposto che:
«dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile
rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro
il 31 marzo 2017, una apposita dichiarazione».
SI RITIENE, PERTANTO, CHE ANCHE IN OCCASIONE DELLA ROTTAMAZIONE
TER LA RINUNCIA SIA POSSIBILE ENTRO LO STESSO TERMINE PREVISTO PER
LA PRESENTAZIONE E L’INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

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NOVITA’ 2019
LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

  Ai soggetti colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016 e 2017
  relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della
  riscossione dall’1.1.2000 al 30.9.2017 è consentito il pagamento delle
  residue somme dovute ai fini della prima rottamazione e della
  rottamazione-bis, in unica soluzione entro il 31.07.2019 ovvero in 10 rate
  consecutive di pari importo con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ogni anno,
  a decorrere dal 2019. Sulle rate successive alla prima sono dovuti (dal
  01.08.2019) gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.
  L’ammissione alla nuova rateazione è automatica senza alcun
  adempimento da parte del debitore.
  L’Agente della Riscossione entro il 30.06.2019 invia ai debitori interessati
  apposita comunicazione con le somme dovute, il piano rateale e i
  bollettini per i versamenti.

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LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis e che provvedono,
entro il termine differito al 07.12.2018, all’integrale pagamento delle somme
in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il
differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui
versamento va effettuato in unica soluzione entro il 31.07.2019 ovvero in 10
rate consecutive di pari importo con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ogni anno,
a decorrere dal 2019. Sulle rate successive alla prima sono dovuti (dal
01.08.2019) gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.
L’ammissione ai benefici della rottamazione-ter è automatica e non si è tenuti
alla presentazione di una nuova dichiarazione di adesione.
L’Agente della Riscossione entro il 30.06.2019 invia ai debitori interessati
apposita comunicazione con le somme dovute (al netto degli stralci di cui
all’art. 4), il piano rateale e i bollettini per i versamenti.
Il mancato integrale pagamento sopra indicato entro il 07.12.2018 rende
inapplicabile la procedura per la rottamazione ter e ovviamente decade dalla
rottamazione bis.

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NOVITA’ 2019
LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
       Un emendamento al DL semplificazioni – n. 135/2018, già approvato al
       Senato e alla Camera (con voto di fiducia) e in attesa di pubblicazione in
       GU, riapre la rottamazione ter per chi entro il 7.12.2018 non ha pagato
       quanto dovuto.
       A tal fine i debitori devono versare le somme in unica soluzione entro il 31
       luglio 2019, ovvero, nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari
       importo, scadenti la prima il 31.07.2019, la seconda il 30.11.2019 e le
       restanti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2020 e 2021.
Per entrambe le procedure descritte relativamente ai terremotati del centro Italia
e agli aderenti alla rottamazione bis delle due precedenti slide, pur in assenza di
dichiarazione per la rottamazione ter si applicano le seguenti regole:
• nel caso di pagamento presso gli sportelli dell’agente della riscossione è
    possibile utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
    esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali
    maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
• il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di
    definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente
    avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

                              Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon * I.N.T. *
                                                                                         20
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NOVITA’ 2019
  LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
      Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche
   anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono
                                    rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione di rottamazione ter e
relativamente ai soli carichi definibili :

                        • i termini di prescrizione e decadenza;
                        • fino alla scadenza della prima o unica rata delle
SONO SOSPESI              somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da
                          precedenti dilazioni in essere alla data di
                          presentazione.

                        • essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche,
                          fatti salvi quelli già iscritti;
NON POSSONO             • essere avviate nuove procedure esecutive;
                        • essere proseguite le procedure esecutive già avviate
                          (compreso il pignoramento presso terzi), salvo che
                          non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

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NOVITA’ 2019
   LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

                                      INOLTRE:
il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter
(compensazione volontaria con crediti d’imposta) e 48-bis (blocco pagamenti
pubblica amministrazione) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.

                             RILASCIO DEL DURC
Con la conversione in legge viene estesa alla rottamazione ter l’applicazione dell’art.
54 D.L. 50/2017, per cui in seguito alla presentazione dell’istanza di definizione
agevolata (anche nelle more dell’accoglimento della domanda, nonché nel corso dei
pagamenti rateali) per i carichi ammessi alla rottamazione il rilascio del DURC
positivo è ammesso purché sussistano gli altri requisiti di regolarità (art. 3 DM
30/01/2015) previsti per il suo rilascio.

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NOVITA’ 2019
    LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
   LA FASE DEL PAGAMENTO

Entro il 30 giugno 2019 (31.07.2019 per le risorse proprie tradizionali UE e IVA all’importazione)
l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello
delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza.
Il pagamento può essere effettuato:
• mediante domiciliazione sul conto corrente comunicato dal debitore;
• mediante bollettini precompilati (RAV) che l’agente della riscossione è tenuto ad
    allegare alla comunicazione;
• presso gli sportelli dell’agente della riscossione e, in questo caso (escluso per le sole
    risorse proprie tradizionali UE), è possibile utilizzare in compensazione i crediti non
    prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi,
    anche professionali maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

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NOVITA’ 2019
 LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

    Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano
    oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di
    composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la
    disciplina dei crediti prededucibili.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la
dichiarazione (rottamazione ter):
          a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono
automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove
dilazioni;
          b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a
titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo.

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NOVITA’ 2019
LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

                    COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA
 Nella rottamazione ter (compresa quella per i terremotati e per le ex
 rottamazioni bis) il mancato o insufficiente versamento (anche di un solo
 euro) oltre al tardivo versamento delle somme dovute in unica soluzione (rata
 unica) ovvero delle singole rate in cui è stato dilazionato il pagamento OLTRE
 CINQUE GIORNI DALLA SCADENZA, non consentono il perfezionamento della
 definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione e decadenza
 per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
                                        INOLTRE:
  a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo
  complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non
  determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione
  prosegue l’attività di recupero;
   b) il pagamento non può essere più essere rateizzato.

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NOVITA’ 2019
LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
     DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE
                 TRIBUTARIE PENDENTI

   Con l’art. 6, del D.L. n. 119/2018 viene consentita la definizione
   agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in
   cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto ATTI IMPOSITIVI
   pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
   Cassazione e anche a seguito di rinvio.
   Proponente la domanda deve essere il soggetto che ha proposto l’atto
   introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha legittimazione.
   Gli importi dovuti per la definizione sono calcolati sul valore della
   controversia, cioè sull’importo del tributo al netto degli interessi e delle
   eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato e, in caso di controversie
   relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, la sulla somma di
   quest’ultime.

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NOVITA’ 2019
    LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

      Gli enti territoriali possono stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione
      delle disposizioni previste per la definizione agevolata delle controversie
      attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un
      suo ente strumentale.

La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è
stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018 (non rileva la costituzione in
giudizio né la pendenza del reclamo/mediazione) e per le quali alla data della
presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia
definitiva (quindi passata in giudicato).
Ne sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte:
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa
   all’importazione;
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

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NOVITA’ 2019
LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

    Sono definibili le controversie aventi ad oggetto atti impositivi
    (tipicamente: avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle
    sanzioni, ogni altro atto di imposizione), quindi sono ricomprese, ad
    esempio, le cartelle di pagamento ex art. 36-ter, DPR 600/73, nonché
    gli atti di recupero dell’agevolazione “prima casa”, mentre risultano
    ESCLUSI GLI ATTI DI NATURA LIQUIDATORIA come quelli per il
    recupero di imposte non versate ((ad. es. le cartelle di pagamento ex
    art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 e gli avvisi di
    liquidazione dell’imposta di registro).
    E’ chiaramente indicato, infatti, nella relazione illustrativa che sono
    escluse dalla definizione agevolata le controversie relative ad atti
    privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione
    e riscossione delle somme dovute.

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NOVITA’ 2019
   LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
Le controversie definibili NON SONO SOSPESE, salvo che il contribuente faccia
apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle
controversie pendenti (è una dichiarazione senza impegno alcuno: Ordinanza dei
primi giorni di gennaio della Cassazione relativa al ricorso 2878/2013).
In questo caso:

➢ il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019;
➢ il processo resta ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2020 se entro il
  10.06.2019 il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al
  quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del
  versamento degli importi dovuti o della prima rata.

                                       INOLTRE:
       Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di
 impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione,
   nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il
                       24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

                              Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon * I.N.T. *
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NOVITA’ 2019
LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

    L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato dall’Ente:
    entro il 31.7.2020 con le modalità previste per la notificazione degli
    atti processuali ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo
    giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
    Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del
    termine di impugnazione, la pronuncia giurisdizionale può essere
    impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione
    entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte
    nello stesso termine.
    Il processo si estingue in assenza di istanza di trattazione presentata
    entro il 31.12.2020 dalla parte che ne ha interesse.
    Nel caso di più coobbligati la definizione perfezionata da uno di essi
    giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non
    è più pendente.

                         Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon * I.N.T. *
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NOVITA’ 2019
   LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

       Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili sono
         oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
        riscossione ai sensi della rottamazione bis, il perfezionamento della
      definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento
         entro il 7 dicembre 2018 delle somme dovute come già visto nella
        definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione.

In relazione ai contributi INPS indicati nell’accertamento impugnato, si ritiene che
nulla debba essere versato ai fini della definizione della controversia, in quanto in
base alle circolari Ade 23/E-2017 e INPS 02.08.2016, n. 140 “in relazione agli
accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno
efficacia sulle azioni di recupero promosse dall’Istituto il quale procederà alla
riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull’intero
ammontare originariamente accertato”, in quanto “non può ritenersi che la
definizione della lite … determini la quantificazione di un reddito inferiore rispetto
a quello oggetto dell’accertamento”.

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                                                                                     31
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NOVITA’ 2019
   LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

   La definizione della singola autonoma controversia si perfeziona con la
   presentazione di una specifica domanda e con il pagamento degli importi
   dovuti o della prima rata di essi entro il 31 maggio 2019. Il pagamento
   rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali, è ammesso solo
   nel caso in cui gli importi dovuti superino i 1.000 euro (importo minimo da
   pagarsi in unica soluzione).
        Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto
                                    impugnato.

Le rate successive alla prima scadono il 31.08, 30.11, 28.02 e 31.05 di ciascun anno
a partire dal 2019.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1°
giugno 2019 alla data del versamento. Si fa presente che dal 01.01.2019 il saggio
legale è pari allo 0,8% (D.M. 12.12.2018 in G.U. n. 291 del 15.12.2018)
Non è possibile utilizzare i crediti disponibili per compensare mediante modello f24
le somme dovute e qualora non ci siano importi da versare, la definizione si
perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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   LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
          A QUANTO AMMONTA IL COSTO DELLA DEFINIZIONE

Come già visto all’inizio, la somma da versare al fine della definizione agevolata è PARI
AL VALORE DELLA CONTROVERSIA, ma con le seguenti deroghe:
❑ RICORSI PENDENTI IN PRIMO GRADO (se costituzione in giudizio ante 24.10.2018): la
  controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa.
❑ SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELL’ADE nella:
    ➢ pronuncia, non cautelare, in 1° grado: pagamento del 40% del valore della
       controversia
    ➢ pronuncia, non cautelare, in 2° grado: pagamento del 15% del valore della
       controversia
❑ DOPPIA SOCCOMBENZA ADE E PENDENZA IN CASSAZIONE AL 19.12.2018:
  pagamento del 5% del valore della controversia
In caso di ACCOGLIMENTO PARZIALE del ricorso o comunque di SOCCOMBENZA
RIPARTITA tra il contribuente e l’ADE, il valore della controversia è dovuto per il 100%
relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura
ridotta (come definito sopra: 40% o 15%) per la parte di atto annullata.

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  LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
Le controversie relative esclusivamente alle SANZIONI NON COLLEGATE AL
TRIBUTO possono essere definite con il pagamento:
➢ del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’ADE
   nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o
   sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018
➢ del 40% negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle SANZIONI COLLEGATE AI
TRIBUTI CUI SI RIFERISCONO, per la definizione non è dovuto alcun importo
relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito
anche con modalità diverse dalla definizione delle controversie.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in
pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione
delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quelle definite.
  Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali
         PRONUNCE NON PASSATE IN GIUDICATO prima del 24.10.2018.
            L’attuazione è rinviata a uno o più provvedimenti dell’ADE.

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   DEFINIZIONE AGEVOLATA SPECIFICA PER SSD E ASD

   Con l’art. 7, del D.L. n. 119/2018 viene consentito alle SOCIETÀ E
   ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE iscritte nel registro
   telematico tenuto presso il CONI alla data del 31.12.2017, di definire in
   via agevolata, con regole particolari, sia gli atti di accertamento, sia le
   controversie tributarie pendenti.
   E’ possibile accedere al regime premiale solo se l’ammontare delle
   imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta,
   non è SUPERIORE A € 30.000 per ciascuna imposta IRES o IRAP.
   Qualora i predetti importi eccedano i 30.000 euro troveranno invece
   applicazione, anche per SSD e ASD, le regole generali valide per tutti i
   contribuenti e già viste nelle precedenti analisi.

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LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)
DEFINIZIONE DEGLI ATTI NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO:
Per SSD e ASD è previsto che la definizione avvenga versando un importo pari
al 50% DELLE MAGGIORI IMPOSTE ACCERTATE, fatta eccezione per l’IVA che è
DOVUTA PER INTERO ed al 5% DELLE SANZIONI IRROGATE E DEGLI INTERESSI
DOVUTI;

 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI:
 Per SSD e ASD è previsto che la definizione avvenga versando:
 ➢ 40 per cento delle imposte, più il 5% di sanzioni e interessi, se alla data
    del 24.10.2018 il processo è PENDENTE IN PRIMO GRADO;
 ➢ 10 per cento delle imposte, più il 5% di sanzioni e interessi, in caso di
    SOCCOMBENZA DELL’ADE nell’ultima o unica sentenza non ancora
    definitiva alla data del 24.10.2018;
 ➢ 50 per cento delle imposte e il 10% delle sanzioni e interessi in caso di
    SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO DELLA SSD O ASD nell’ultima o unica
    sentenza non ancora definitiva alla data del 24.10.2018.

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LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE (D.L. 119/2018)

   REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI

   Con l’art. 9, del D.L. n. 119/2018 viene consentita la regolarizzazione di
   IRREGOLARITÀ, INFRAZIONI E INOSSERVANZE DI OBBLIGHI O
   ADEMPIMENTI, di natura formale, che non rilevano sulla
   determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi
   (IRPEF/IRES), dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi,
   commesse fino al 24.10.2018 (ma che arrecano comunque pregiudizio
   all’attività di controllo)
   Per le violazioni commesse fino al 31.12.2015, oggetto del PVC(?), i
   termini di decadenza e prescrizione, sono prorogati di due anni.
   Non sono regolarizzabili le violazioni già contestate in atti divenuti
   definitivi alla data del 19.12.2018.

    L’ATTUAZIONE È RINVIATA AD UN PROVVEDIMENTO DELL’ADE.
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      La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e
      con la rimozione delle irregolarità od omissioni e si ottiene mediante il
      pagamento di una somma pari ad EURO 200 PER CIASCUN PERIODO
      D’IMPOSTA cui si riferiscono le violazioni.
      L’importo totale dovuto dovrà essere versato in DUE RATE DI PARI
      IMPORTO entro il 31.05. 2019 e il 02.03.2020.

SONO ESCLUSI DALLA REGOLARIZZAZIONE:
❑ gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della
  procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
❑ l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal
  territorio dello Stato (relative al quadro RW)

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                      (LEGGE BILANCIO 2019)

   LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 in G.U. n. 302 del 31/12/2018
       SALDO E STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 184-198) introduce il saldo e stralcio
dei debiti (carichi affidati all’agente della riscossione fra il 01.01.2000 e il
31.12.2017) derivanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF-IRAP-IVA) di cui è
stato omesso il versamento delle imposte perché in grave e comprovata
situazione di difficoltà economica (compresi i ruoli emessi in seguito a
controllo automatico ex articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72).
Sono ovviamente esclusi i debiti oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro
previsto dall’art. 4 del DL 119/2018.
   Riguarda solo le persone fisiche, con l’esclusione, quindi, di tutti i tipi di
                         società, associazioni, enti.
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              LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE
                     (LEGGE BILANCIO 2019)
Come per la «rottamazione ter» non rileva la data di notifica della cartella di
pagamento, ma il momento in cui l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ovvero
l’INPS ha affidato la riscossione al concessionario.
Alle stesse condizioni, anche temporali, possono essere stralciati i debiti
contributivi verso le gestioni INPS autonomi (IVSCOMM – IVSART – GS) e le
casse professionali, con esclusione di quelli richiesti in sede di
accertamento.
ATTENZIONE: AI FINI ASSICURATIVI SARANNO CONSIDERATE VALIDE SOLO LE
                       MINORI SOMME VERSATE.
I debiti (fiscali e previdenziali) potranno essere estinti versando una quota
delle somme dovute a titolo di capitale e interessi senza corrispondere le
sanzioni e gli interessi di mora (debiti fiscali) o le sanzioni e le somme
aggiuntive (debiti previdenziali).
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                   (LEGGE BILANCIO 2019)

 Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica
qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
          nucleo familiare, non sia superiore ad euro 20.000.

Le somme dovute a titolo di capitale e interessi dovranno essere
corrisposte nella misura del:
❑ 16 % se l’ISEE non supera gli 8.500 euro;
❑ 20 % se l’ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
❑ 35 % per ISEE superiore a 12.500 euro e fino a 20.000 euro
Sono comunque interamente dovute le somme maturate a favore
dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

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                        (LEGGE BILANCIO 2019)
  Per i soli soggetti debitori ammessi alla procedura di sovraindebitamento per i
  quali il giudice abbia disposto la conversione della procedura di composizione
  della crisi in quella di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter, Legge n. 3/2012),
  le somme relative al capitale e agli interessi possono essere corrisposte nella più
  ridotta misura del 10% oltre, per intero, quelle relative agli aggi a al rimborso
  delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Per procedere alla definizione il debitore deve presentare una apposita dichiarazione
entro il 30 aprile 2019. La modulistica (Mod. SA-ST) è disponibile sul sito internet
dell’AdER dal 07/01/2019. Nell’istanza il debitore dovrà attestare la sussistenza delle
condizioni comprovanti lo stato di grave difficoltà economica (autocertificando di aver
presentato la DSU e la classe ISEE che ne è scaturita).
Il controllo di veridicità della DSU potrà sarà effettuato dall’AdER, dall’AdE e dalla G.d.F. ).
Devono essere altresì indicati i debiti oggetto di definizione ed il numero delle rate nel
quale intende effettuare il pagamento.
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi del 2% annuo a partire dal
01.12.2019

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                      (LEGGE BILANCIO 2019)
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato:
❑ in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019
oppure in rate pari a:
❑ il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019,
❑ il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020
❑ il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020
❑ il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021
❑ il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno
presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse, oltre ad eventuale mancanza dei requisiti di grave e comprovata
situazione di difficoltà economica e la presenza nella dichiarazione di debiti diversi
da quelli definibili con la procedura di saldo e stralcio.
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                LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE
                       (LEGGE BILANCIO 2019)
Nel caso in cui vi fossero nella dichiarazione del contribuente (*) debiti diversi da
quelli definibili con la presente procedura di saldo e stralcio, l’AdER inserirà
automaticamente tali debiti nella procedura di «rottamazione ter» indicandone
l’ammontare complessivo dovuto suddiviso in 17 rate di cui la prima pari al 30%
scadente il 30.11.2019. ,
Il restante 70% verrà ripartito in 16 rate scadenti il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 degli
anni 2020 e 2021 (*art. 1bis DL 135/18). Interessi di rateazione pari al 2% annuo.
Possono essere estinti anche i debiti già inclusi nella «prima rottamazione» e nella
«rottamazione bis» che non si fossero perfezionate per mancato tempestivo
pagamento integrale degli importi dovuti compreso il mancato versamento del
7.12.2018 a copertura delle rate di 07-09-10/2018 della «rottamazione bis»). (*)
Le somme già pagate per le precedenti rottamazioni sono definitivamente acquisite e
non sono rimborsabili, ma saranno computate ai fini del calcolo dell’importo dovuto
nella presente procedura di saldo e stralcio delle somme iscritte a ruolo.
        (*) vedi ultima slide per le modifiche in corso con il DL semplificazioni

                                Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon * I.N.T. *
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NOVITA’ 2019
                LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE
                       (LEGGE BILANCIO 2019)

Il comma 198 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 richiama alcune delle norme
previste nella «rottamazione ter» tra cui quella che prevede che il mancato o
insufficiente versamento (anche di un solo euro) oltre al tardivo versamento delle
somme dovute in unica soluzione (rata unica) ovvero delle singole rate in cui è
stato dilazionato il pagamento OLTRE CINQUE GIORNI DALLA SCADENZA, non
consentono il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione.
INOLTRE:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano
l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di
recupero;
 b) il pagamento non può essere più essere rateizzato.

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NOVITA’ 2019
                LE TAPPE DELLA PACIFICAZIONE FISCALE
                       (LEGGE BILANCIO 2019)

Un emendamento al DL semplificazioni – n. 135/2018, già approvato al Senato e
alla Camera (con voto di fiducia) e in attesa di pubblicazione in GU, modifica la
normativa inerente il saldo e stralcio delle somme iscritte a ruolo.
Le modifiche apportate riguardano:
• Il transito per il contribuente alla rottamazione-ter (nel caso in cui vi fossero
  nella dichiarazione debiti diversi da quelli definibili e, quindi, non ammessi alla
  procedura) viene specificato per le persone fisiche: la motivazione consiste nel
  fatto di voler evitare un utilizzo strumentale del saldo e stralcio a una tipologia
  di soggetti (persone giuridiche) che è esclusa fin dall’origine da questo istituto.
• Transiteranno automaticamente in rottamazione-ter anche i contribuenti
  persone fisiche che, avendo aderito alla rottamazione-bis, non hanno
  integralmente pagato quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018, a condizione che
  gli stessi versino entro il 30.11.2019 il 30% del dovuto (1^ rata) e il rimanente in
  8 rate scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2020 e 2021

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LA PACIFICAZIONE FISCALE
NEL D.L. 119/2018 e Legge di Bilancio 2019

                 FINE
“Condividere la conoscenza è un modo per raggiungere l’immortalità”
           (Tensin Gyatso – 14° Dalai Lama, Premio Nobel per la Pace)

                         Dr. Giuseppe (Ivan) Zambon * I.N.T. *
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