LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO - ex D.L. 193/2016 a cura dr. Marco Valenti - Associazione Professionisti ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO ex D.L. 193/2016 a cura dr. Marco Valenti Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Cremona 14 marzo 2017
PREMESSA – FONTI NORMATIVE (ed interpretative) Artt. 6 e 6-ter D.L. 193/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 225/2016 (in vigore nella versione definitiva dal 3.12.2016) Artt. 30 e 31 D.P.R. 602/1973 Artt. 29 – 30 – 31 D.L. 78/2010 D.Lgs. 159/2015 – revisione riscossione ARTT. 44 E 46 D. LGS. 546/92 (processo tributario – rinuncia e spese) F.A.Q. EQUITALIA (sito www.gruppoequitalia.it) e Audizione A.D. Equitalia alla Camera del 2.11.2016 Risposte Equitalia del 16.12.2016 al C.N.D.C.E.C. Risposte Equitalia Roma ad ODCEC Roma del 29.1.2017 e del 3.3.2017 Risposte EQUITALIA + AG. ENTRATE a TELEFISCO 02.02.2017 Com. Stampa INPS 23.02.2017 a C.D.L. (rilascio DURC condizionato) Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 8.3.2017
La rottamazione REGOLE GENERALI «CARICHI AFFIDATI « ad AGENTI AMBITO TEMPORALE RISCOSSIONE dal 2000 AL 2016* SI POSSONO ROTTAMARE I “CARICHI AFFIDATI” DALL’ENTE AMBITO OGGETTIVO IMPOSITORE (AGENZIA ENTRATE, INPS, EE.LL.) A EQUITALIA (co. 13– bis art. 6) NON RILEVA LA DATA DI NOTIFICA AMBITO DI VERIFICA Della CARTELLA bensì LA DATA DI CONSEGNA DEI CARICHI (CON O SENZA FORMAZIONE DEI RUOLI) ALL’AGENTE RISCOSSIONE
La rottamazione REGOLE GENERALI ESTINZIONE DEBITO SENZA CORRISPONDERE: • SANZIONI INCLUSE + relativi aggi SOMME ROTTAMATE • INTERESSI DI MORA + relativi aggi • SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE INPS + relativi aggi PAGAMENTO INTEGRALE O DILAZIONATO PAGAMENTO IN RATE → DOVUTI INTERESSI 4,5% A DECORRERE DAL 1.8.2017
La rottamazione COSA È OGGETTO DI ROTTAMAZIONE Sono oggetto di definizione agevolata i singoli "carichi tributari" affidati alla riscossione di Equitalia risultanti da: CARTELLE DI PAGAMENTO (anche per enti locali a mezzo Equitalia) ACCERTAMENTI ESECUTIVI AVVISI DI ADDEBITO Attenzione a : INGIUNZIONI FISCALI DEGLI ENTI LOCALI (non Equitalia) – vedi art. 6- ter
La rottamazione RUOLO (art. 10-11/602) VS. CARTELLA DI PAGAMENTO (art. 25/602) IL RUOLO COSTITUISCE L’ELENCO DEI DEBITORI E DEI RELATIVI DEBITI FORMATO DALL’ENTE CREDITORE E CONSEGNATO ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 10 D.P.R. 602/1973). IL RUOLO COSTITUISCE UN TITOLO ESECUTIVO CHE CONSENTE DI SODDISFARE LA PRETESA DELL’ENTE CREDITORE ANCHE COATTIVAMENTE, MEDIANTE LA PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA. > E’ provvedimento amministrativo formato dall’ente impositore
La rottamazione RUOLO (art. 10-11/602) VS. CARTELLA DI PAGAMENTO (art. 25/602) Art. 11 d.p.r. 602/73 Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. 2 . I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari. 3 . I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
La rottamazione CARTELLE DI PAGAMENTO ex art. 25 DPR 602/73 E’ il provvedimento amministrativo formato da Equitalia con il quale l’Agente della Riscossione (Equitalia) avvisa il contribuente dei ruoli emessi a suo carico dall’Ente impositore. Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l’aggio e le spese di notifica che spettano a Equitalia.
La rottamazione ACCERTAMENTO "ESECUTIVO" ex art. 29 D.L. 78/2010 Atto emesso dall’AE per le richieste di pagamento conseguenti a controlli sostanziali e inerenti a: imposte sui redditi, irap e iva. L’accertamento diventa esecutivo decorsi 60 gg dalla notifica. Dopo ulteriori 30 gg. è affidato all’agente di riscossione senza necessità di emettere il ruolo e la cartella (viene inviata raccomandata o pec al contribuente). Attenzione: - L’agente di riscossione dovrà comunicare entro il 28.02.2017 gli accertamenti esecutivi già affidati ma non ancora comunicati al contribuente al 31.12.2016. - Se al 31.12.2016 non sono ancora scaduti i termini per presentare ricorso, l’affidamento all’agente di riscossione non è avvenuto e pertanto, si ritiene, non si può accedere alla rottamazione.
La rottamazione AVVISO DI ADDEBITO INPS ex art. 30 D.L. 78/2010 È l’atto di accertamento emesso per riscuotere i contributi Inps. L’atto, trascorsi 60 giorni previsti per il pagamento, ed in assenza di opposizione entro 40 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo che consente all’agente della riscossione di procedere all’esecuzione forzosa senza la necessità di passare dal ruolo e dalla cartella. Rientrano nella rottamazione gli avvisi di addebito affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016. L’agente della riscossione entro il 28.02.2017, dovrà informare con lettera ordinaria il contribuente, degli avvisi di addebito che gli sono stati affidati per i quali ancora non ha provveduto ad eseguire la notifica, per consentire al contribuente di richiedere la rottamazione.
La rottamazione INGIUNZIONE ENTI LOCALI L’ingiunzione fiscale è una modalità alternativa alla riscossione a mezzo ruolo concessa agli enti locali per la riscossione diretta dei propri tributi (è solitamente preferita al ruolo dagli EE.LL. perché non prevede gli aggi). Attenzione: Affinché l’ingiunzione fiscale possa beneficiare della rottamazione: - l’ente locale deve emanare entro il 31.03.2017 un provvedimento di adesione alla definizione agevolata (regolamento comunale), da pubblicare nel proprio sito istituzionale entro 30 gg (entro il 30.4.2007) - Non vi è comunque lo stralcio degli interessi di mora, ma solo delle sanzioni. - TERMINI DI PRESENTAZIONE / MODALITA’ IN CIASCUN REGOLAMENTO COMUNALE
La rottamazione IL RIFERIMENTO E’ AI CARICHI E NON ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO SI POSSONO ROTTAMARE I “CARICHI AFFIDATI” DALL’ENTE IMPOSITORE (AGENZIA ENTRATE, INPS, ECC…) A EQUITALIA NON RILEVA LA DATA DI NOTIFICA CARTELLA MA LA DATA DI CONSEGNA (CON O SENZA FORMAZIONE DEI RUOLI) ALL’AGENTE RISCOSSIONE (O ALMENO COSì SEMBRAVA)
La rottamazione INDIVIDUAZIONE DELLE PENDENZE AGENTE DELLA RISCOSSIONE FORNISCE DATI NECESSARI PER INDIVIDUARE CARICHI COLLABORAZIONE DEFINIBILI: CON A. PRESSO I PROPRI SPORTELLI EQUITALIA B. SU AREA RISERVATA DEL PROPRIO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEFINIZIONE AGEVOLATA → SINGOLO CARICO A RUOLO O AFFIDATO (CO. 13-BIS ! Attenzione alla AMMESSA definizione restrittiva di «carico»/ «partita» data SELEZIONE da Circolare 2/E-2017) SCELTA DA PONDERARE IN RELAZIONE A 1) DISPONIBILITÀ DEL DEBITORE E 2) CONNESSI OBBLIGHI DI PAGAMENTO
La rottamazione ESTRATTO ON LINE
LA PROCEDURA
La rottamazione DEBITI NON ROTTAMABILI (per esclusione - c. 10 art. 6/193) • RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI DEI TRATTATI (dazi , accise e IVA RISCOSSA ALL'IMPORTAZIONE) • SOMME DOVUTE PER RECUPERO DI AIUTI DI STATO • CREDITI DERIVANTI DA PRONUNCE DI CONDANNA VERIFICA DELLA CORTE DEI CONTI • MULTE, AMMENDE E SANZIONI DOVUTE A SEGUITO INTERNA DI PROVVEDIMENTI E SENTENZE PENALI DI RISCONTRO CON CONDANNA (EQUITALIA GIUSTIZIA E’ FUORI e non EQUITALIA morirà!) • ALTRE SANZIONI DIVERSE DA QUELLE IRROGATE PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE O VIOLAZIONE DI OBBLIGHI RELATIVI AI CONTRIBUTI E A PREMI DOVUTI DA ENTI PREVIDENZIALI • Inail è fuori dalla rottamazione (ha natura assicurativa) – nonostante rassicurazioni agli sportelli Equitalia (indirettamente, Circ. AE n.2/E-2017)
La rottamazione
La rottamazione DEBITI ROTTAMABILI PARZIALMENTE No SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.LGS. 285/1992 ↓ MULTE CODICE APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DELLA STRADA LIMITATAMENTE A INTERESSI COMPRESI INTERESSI EX ART. 27 C. 6 L. 689/1981
La rottamazione CALENDARIO • RUOLI CON CARTELLA NON NOTIFICATA AL 31.12.2016 ENTRO 28.2.2017 • AVVISI ESECUTIVI SENZA INFORMATIVA EQUITALIA COMUNICA AFFIDAMENTO DI • AVVISI DI ADDEBITO NON NOTIFICATI DEBITORI PRESENTANO DICHIARAZIONE (ANCHE INTEGRATIVA DI PRECEDENTE) PER: ENTRO 31.3 (o 21.4) • CHIEDERE AGEVOLAZIONE DEBITORE ADERISCE • CHIEDERE N° DI RATE PRESCELTO • INDICARE EVENTUALI GIUDIZI PENDENTI RINUNCIANDO A PROSECUZIONE EQUITALIA COMUNICA: ENTRO 31.5 (o 15.6) • SOMME DOVUTE IN TOTALE E PER RATA EQUITALIA COMUNICA • GIORNO E MESE DI SCADENZA
La rottamazione LA COMUNICAZIONE DI EQUITALIA Comma 3 ter: Entro 28 febbraio2016 (già pervenute o in fase di ricezione in questi giorni) Con posta ordinaria Equitalia informa il debitore Dei carichi affidati al 31.12.2016 ma per i quali NON è ancora stata notificata al debiore: a) Cartella di pagamento b) Avvisi accertamento esecutivi (art. 29 c.1 lett. b DL 78/2010) c) Avviso di addebito INPS (art. 30 c. 1 DL 78/2010)
La rottamazione LA COMUNICAZIONE DI EQUITALIA EQUITALIA NON COMUNICA TUTTO, MA SOLO LE SOMME ISCRITTE A RUOLO PER LE QUALI ALLA DATA DEL E’ QUINDI UTILE PROCEDERE CON UN 31-12-2016 NON HA ANCORA CONTROLLO IN DATA ANTECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RICEVUTO LA CARTELLA DI PAGAMENTO ROTTAMAZIONE (ESTRATTO STORICO DI RUOLO)
La rottamazione DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Introdotta la possibilità di integrare una dichiarazione integrativa dichiarazione già presentata entro il 31 marzo 2017 “Entro la stessa data del 31.3.2017 il debitore può integrare (solo in aumento, si pensava – n.d.r.)... la dichiarazione presentata anteriormente a taledata” (Risposta Equitalia a ODCEC ROMA: entro tale data è possibile anche revocare istanza rottamazione entro il 31.3.2017 (?!?) – o il 21.4.2017)
La rottamazione ATTENZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA al contenzioso DUBBIO: LA RINUNCIA RIGUARDA SOLO I RUOLI CARTELLE O ANCHE AVVISI DI ACCERTAMENTO? VALUTARE A CHE PUNTO SIAMO CON IL CONTENZIOSO VALUTARE IL POSSIBILE DESTINO DEL CONTENZIOSO SICURAMENTE DA ROTTAMARE ATTI DI CONTESTAZIONE (SOLE SANZIONI) – conferme Circolare 2/E
La rottamazione LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA La presenza di un CONTENZIOSO IN CORSO non osta alla sanatoria L’art.6 c.2 DL 193/2016 pur non prevedendo alcuna forma di sospensione del processo né alcuna disciplina di raccordo tra contenziosi pendenti e definizione, si limita ad affermare che «l’istante nella domanda si deve impegnare a rinunciare ai giudizi in corso» (rinuncia atecnica) Se la sanatoria non si perfeziona, viene meno la ragione che ha dato luogo all’impegno, e il processo non può che proseguire. Se la sanatoria si perfeziona: VEDERE TELEFISCO 2.2.2017 – RISPOSTE 42-46 e Circolare 2/E del 8.3.2017
La rottamazione DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Si parla di dichiarazione integrativa (ultimo periodo co.2 – introdotto in Legge di conversione) Non pare ammesso il ritiro dell’istanza (però cfr. RISPOSTA EQUITALIA a ODCEC ROMA – se esercitato entro il 31.3 / 21.4 parrebbe di si) Se letta in combinato con comma 13 bis indica che si possono aggiungere ulteriori carichi (rispetto a quelli della dichiarazione originaria) iscritti a ruolo o affidati - si capisce ratio
La rottamazione EFFETTI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (co. 5 art. 6/193) • TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER RECUPERO DEI CARICHI SOSPENSIONE • OBBLIGHI DI PAGAMENTO DERIVANTI DA PRECEDENTI DILAZIONI ANCORA IN ESSERE PER RATE IN SCADENZA IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.2016 → FINO A SCADENZA PRIMA/UNICA RATA (ma SOLO QUELLE relativi solo ai carichi/partite oggetto di rottamazione !!!) – OBBLIGO DI PAGARE TUTTE le rate scadute ENTRO IL 31.3 IMPOSSIBILITÀ PER AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI: • AVVIARE NUOVE AZIONI ESECUTIVE • ISCRIVERE NUOVI FERMI AMMINISTRATIVI E IPOTECHE, FATTI SALVI QUELLI GIÀ ISCRITTI BLOCCO • PROSEGUIRE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO PRECEDENTEMENTE AVVIATE → A CONDIZIONE CHE NON: 1. SI SIA ANCORA TENUTO IL PRIMO INCANTO CON ESITO POSITIVO 2. SIA PRESENTATA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE 3. SIA GIÀ EMESSO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI PIGNORATI
La rottamazione IL PAGAMENTO PAGAMENTO EFFETTUATO IN RATE DI PARI AMMONTARE COSÌ SUDDIVISE NEL 2017: SOMME DOVUTE COMPOSTE DA: ALMENO IL 70% DEGLI IMPORTI DOVUTI IN 3 • CAPITALE RATE SCADENTI: • INTERESSI • LUGLIO • SETTEMBRE • AGGI • NOVEMBRE • SPESE ESECUTIVE • SPESE NOTIFICA NEL 2018: PER IL RESTANTE 30% IN 2 RATE SCADENTI: • APRILE • SETTEMBRE
La rottamazione MANCATO PAGAMENTO (commi 4 e 4-bis) • MANCATO * (cfr. Equitalia/ Circ. AE n.2/E) POSSIBILI • INSUFFICIENTE PATOLOGIE • TARDIVO VERSAMENTO (NO LIEVE INADEMPIMENTO) DELL'UNICA RATA OVVERO DI UNA RATA EFFETTI 1. DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI 2. RIPRENDONO A DECORRERE TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA 3. VERSAMENTI EFFETTUATI ACQUISITI A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPORTO DOVUTO (NON DETERMINANO ESTINZIONE DEL DEBITO RESIDUO) 4. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROSEGUE ATTIVITÀ DI RECUPERO 5. PAGAMENTO NON PUÒ ESSERE ULTERIORMENTE RATEIZZATO EX ART. 19 (RISCHIO DECADENZA VECCHIA RATEAZIONE !!! )
La rottamazione DIVIETO RATEAZIONE (co. 4-bis – «caso lunare») NON OPERA ↓ LIMITATAMENTE A CARICHI NON INCLUSI IN PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. DI CONVERSIONE DEL DECRETO SE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ERANO TRASCORSI MENO DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA: 1. DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 2. DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO 3. DELL’AVVISO DI ADDEBITO
La rottamazione CADUCAZIONE rottamazione per mancato/tardivo pagamento SE cartella NON già SE cartella era già stata rateizzata stata rateizzata NON erano già erano già passati passati 60 gg non si può riattivare la 60 gg dalla notifica dalla notifica rateizzazione E’ possibile rateizzare
La rottamazione DUBBIO a) La norma dice “… trascorsi meno di 60 giorni dalla data della notifica …” b) Il riferimento è alla “notifica” c) Possibilità dovrebbe valere anche nel caso di carichi solo affidati per i quali i 60 giorni non possono decorrere per mancanza di qualsivoglia notifica
La rottamazione 03/12/2016 A B 60 gg C 60 gg 60 gg A. Già trascorsi i 60 giorni B. Non ancora trascorsi 60 giorni C. Sono ancora pendenti per la mancanza del termine iniziale di notifica
La rottamazione MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI DIVIETO DI RATEAZIONE SOMME EX ART. 19 PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER DEFINIZIONE PUÒ ESSERE EFFETTUATO solamente: 1. MEDIANTE DOMICILIAZIONE SUL C/C INDICATO DAL DEBITORE NELLA DICHIARAZIONE 2. MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI CHE AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEVE ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE AL DEBITORE SE NON HA RICHIESTO DI ESEGUIRE VERSAMENTO MEDIANTE DOMICILIAZIONE 3. PRESSO SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (A/C o A/B)
La rottamazione SOGGETTI GIÀ IN RATEAZIONE al 24.10.2016 AMMESSE A DEFINIZIONE SE: RATEAZIONI • EFFETTUATI PAGAMENTI PARZIALI IN CORSO • REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 SCOMPUTANO SOLO SOMME VERSATE A TITOLO DI: • CAPITALE E INTERESSI INCLUSI NEI CARICHI • AGGIO • RIMBORSO EVENTUALI SPESE DI ESECUZIONE E NOTIFICA RESTANO ACQUISITI E NON SONO RIMBORSABILI: • SANZIONI + AGGI PROPORZIONALI GIA’ VERSATI • INTERESSI DI DILAZIONE + AGGI PROPORZIONALI GIA’ VERSATI • INTERESSI DI MORA + AGGI PROPORZIONALI GIA’ VERSATI
La rottamazione Soggetti già in rateazione al 24.10.2016 AMMESSE ALLA DEFINIZIONE SE: RATEAZIONI • EFFETTUATI PAGAMENTI PARZIALI IN CORSO • REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI DEL PERIODO DAL 01- 10-2016 AL 31-12-2016 EFFETTI REVOCA AUTOMATICA RATEAZIONE IN CORSO CON PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA NEL CASO DI DEVE COMUNQUE ESSERE PRESENTATA ISTANZA RESIDUO ZERO NO DISCARICO AUTOMATICO
La rottamazione AMMESSO SOVRAINDEBITAMENTO INCLUSI NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA I CARICHI AFFIDATI A AMMESSA AGENTI DELLA RISCOSSIONE CHE RIENTRANO NEI ROTTAMAZIONE PROCEDIMENTI DA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L. 3/2012) PROPOSTA DI ACCORDO/PIANO DEL CONSUMATORE → IMPORTI ESTINZIONE DEBITO SENZA CORRISPONDERE: ABBUONATI • SANZIONI • INTERESSI DI MORA • SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE INPS POSSIBILE CON PAGAMENTO DEL DEBITO NELLE MODALITÀ E TEMPI FALCIDIA PREVISTI NEL DECRETO DI OMOLOGA DELL’ACCORDO/PIANO DEL CONSUMATORE
La rottamazione PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDURE DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE CRISI D’IMPRESA APPLICAZIONE DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI ALLE SOMME OCCORRENTI PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE ART. 111 E 111-BIS R.D. 267/1942
LA PROCEDURA
La rottamazione La domanda va compilata tramite il Modello DA1 da scaricare dal sito di Equitalia (attenzione per chi ha usato vecchio modello DA1 ante 2.12.2016 – conseguenze su rateazione) Nella domanda vanno indicate le seguenti informazioni: • Dati anagrafici • Il luogo di domiciliazione per la procedura (o in alternativa indirizzo PEC) • Dettaglio cartelle/avvisi da definire e dettaglio dei carichi per definizioni parziali • Modalità di pagamento: versamento unico o rateale (2 – 5 – max 3 per vecchi modelli Da1 presentati ante 3.12.2016) • L’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti
La rottamazione LA DOMANDA La domanda va presentata entro il 31.03.2017 (21.4.2017 – emendamento al DL Terremoto n. 9/2017) • Fisicamente presso gli sportelli Equitalia oppure • via PEC agli indirizzi delle direzioni regionali dell’AE indicati (anche mail ordinaria ?) • Personalmente o tramite intermediario delegato. La domanda già presentata con vecchio modello dovrebbe essere integrata entro il 31.03.2017 SOLO per aggiungere i nuovi affidamenti 2016
La rottamazione Il modello da utilizzare va scaricato dal sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it)
La rottamazione 1. Dati anagrafici e domiciliazione
La rottamazione 2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire Ok re-invio domanda per il 2016
La rottamazione 2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire NUMERO CARTELLA DI PAGAMENTO
La rottamazione 2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire NUMERO DI RIFERIMENTO INTERNO PER AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO
La rottamazione 2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire NUMERO DELL’ATTO PER GLI AVVISI DI ADDEBITO
La rottamazione 3. Dettaglio singoli carichi (da compilare SOLO in caso di definizioniparziali) Ruolo 2015/222222 Riferimento a n. rigo cartella tabella precedente
La rottamazione 3. Dettaglio singoli carichi (da compilare SOLO in caso di definizioniparziali) Caso A: DEFINISCO SOLO ALCUNI RUOLI INDICATI NELLE CARTELLE Devo indicare il numero di ruolo (che si trova nella sezione «dettaglio importi dovuti»)
La rottamazione 3. Dettaglio singoli carichi (da compilare SOLO in caso di definizioniparziali) Caso B: DEFINISCO SOLO ALCUNI CARICHI DEI RUOLI INDICATI IN CARTELLA Devo indicare l’«estremo dell’atto» (che si trova nella sezione «dati identificativi cartella»)
La rottamazione 4. Scelta modalitàpagamento
La rottamazione LA RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI Scadenza - % rate 2017 Scadenza - % rate 2018 N.rate CODICE lug-17 set-17 nov-17 Totale 2017 apr-18 set-18 Totale 2018 1 100% 100% 0% 2 70% 70% 30% 30% 2A 70% 70% 30% 30% 2B 70% 70% 15% 15% 30% 3A 35% 35% 70% 30% 30% 3B 3 35% 35% 70% 30% 30% 3C 35% 35% 70% 30% 30% 3D 35% 35% 70% 30% 30% 3E 35% 35% 70% 15% 15% 30% 4A 35% 35% 70% 15% 15% 30% 4B 4 24% 23% 23% 70% 30% 30% 4C 24% 23% 23% 70% 30% 30% 4D 5 24% 23% 23% 70% 15% 15% 30%
La rottamazione 5. Impegni e responsabilità
La rottamazione 6. Delega per consegnamodello Anche perPEC!
Puoi anche leggere