LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO - ex D.L. 193/2016 a cura dr. Marco Valenti - Associazione Professionisti ...

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LA ROTTAMAZIONE DELLE
     CARTELLE DI PAGAMENTO
         ex D.L. 193/2016

             a cura dr. Marco Valenti
Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Cremona
                     14 marzo 2017
PREMESSA – FONTI NORMATIVE (ed interpretative)
Artt. 6 e 6-ter D.L. 193/2016 convertito con modificazioni in Legge n.
225/2016 (in vigore nella versione definitiva dal 3.12.2016)
Artt. 30 e 31 D.P.R. 602/1973
Artt. 29 – 30 – 31 D.L. 78/2010
D.Lgs. 159/2015 – revisione riscossione
ARTT. 44 E 46 D. LGS. 546/92 (processo tributario – rinuncia e spese)
F.A.Q. EQUITALIA (sito www.gruppoequitalia.it) e Audizione A.D. Equitalia
alla Camera del 2.11.2016
Risposte Equitalia del 16.12.2016 al C.N.D.C.E.C.
Risposte Equitalia Roma ad ODCEC Roma del 29.1.2017 e del 3.3.2017
Risposte EQUITALIA + AG. ENTRATE a TELEFISCO 02.02.2017
Com. Stampa INPS 23.02.2017 a C.D.L. (rilascio DURC condizionato)
Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 8.3.2017
La rottamazione

                         REGOLE GENERALI

                             «CARICHI AFFIDATI « ad AGENTI
    AMBITO TEMPORALE                   RISCOSSIONE dal 2000 AL 2016*

                             SI        POSSONO          ROTTAMARE          I
                             “CARICHI        AFFIDATI”            DALL’ENTE
    AMBITO OGGETTIVO         IMPOSITORE (AGENZIA ENTRATE, INPS,
                             EE.LL.) A EQUITALIA (co. 13– bis art. 6)

                             NON RILEVA    LA DATA DI NOTIFICA
    AMBITO DI VERIFICA       Della CARTELLA bensì LA DATA DI
                             CONSEGNA DEI CARICHI (CON O SENZA
                             FORMAZIONE DEI RUOLI)   ALL’AGENTE
                             RISCOSSIONE
La rottamazione

                      REGOLE GENERALI

                          ESTINZIONE        DEBITO           SENZA
                          CORRISPONDERE:
                         • SANZIONI INCLUSE + relativi aggi
    SOMME ROTTAMATE      • INTERESSI DI MORA + relativi aggi
                         • SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE INPS +
                            relativi aggi

                          PAGAMENTO INTEGRALE O DILAZIONATO
       PAGAMENTO          IN RATE → DOVUTI INTERESSI 4,5% A
                          DECORRERE DAL 1.8.2017
La rottamazione

                   COSA È OGGETTO DI ROTTAMAZIONE

    Sono oggetto di definizione agevolata i singoli "carichi tributari" affidati alla
    riscossione di Equitalia risultanti da:
             CARTELLE DI PAGAMENTO (anche per enti locali a mezzo Equitalia)
             ACCERTAMENTI ESECUTIVI
             AVVISI DI ADDEBITO
         Attenzione a :
             INGIUNZIONI FISCALI DEGLI ENTI LOCALI (non Equitalia) – vedi art. 6-
             ter
La rottamazione

                       RUOLO (art. 10-11/602) VS.
                   CARTELLA DI PAGAMENTO (art. 25/602)

   IL RUOLO COSTITUISCE L’ELENCO DEI DEBITORI E DEI RELATIVI
   DEBITI FORMATO DALL’ENTE CREDITORE E CONSEGNATO ALL’AGENTE
   DELLA RISCOSSIONE (ART. 10 D.P.R. 602/1973).

   IL RUOLO COSTITUISCE UN TITOLO ESECUTIVO CHE CONSENTE DI SODDISFARE LA
   PRETESA DELL’ENTE CREDITORE ANCHE COATTIVAMENTE, MEDIANTE LA PROCEDURA
   DI ESECUZIONE FORZATA.

   > E’ provvedimento amministrativo formato dall’ente impositore
La rottamazione

                         RUOLO (art. 10-11/602) VS.
                     CARTELLA DI PAGAMENTO (art. 25/602)

                                       Art. 11 d.p.r. 602/73

   Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

   2 . I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

   3 . I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
La rottamazione

        CARTELLE DI PAGAMENTO ex art. 25 DPR 602/73

    E’ il provvedimento amministrativo formato da Equitalia con il quale
    l’Agente della    Riscossione (Equitalia) avvisa il contribuente dei ruoli
    emessi a suo carico dall’Ente impositore.

    Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno
    fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l’aggio e le spese
    di notifica che spettano a Equitalia.
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         ACCERTAMENTO "ESECUTIVO" ex art. 29 D.L. 78/2010

    Atto emesso dall’AE per le richieste di pagamento conseguenti a controlli sostanziali
    e inerenti a: imposte sui redditi, irap e iva.
    L’accertamento diventa esecutivo decorsi 60 gg dalla notifica.
    Dopo ulteriori 30 gg. è affidato all’agente di riscossione senza necessità di emettere
    il ruolo e la cartella (viene inviata raccomandata o pec al contribuente).

    Attenzione:
    - L’agente di riscossione dovrà comunicare entro il 28.02.2017 gli accertamenti
       esecutivi già affidati ma non ancora comunicati al contribuente al 31.12.2016.
    - Se al 31.12.2016 non sono ancora scaduti i termini per presentare ricorso,
       l’affidamento all’agente di riscossione non è avvenuto e pertanto, si ritiene, non si
       può accedere alla rottamazione.
La rottamazione

             AVVISO DI ADDEBITO INPS ex art. 30 D.L. 78/2010

    È l’atto di accertamento emesso per riscuotere i contributi Inps.

    L’atto, trascorsi 60 giorni previsti per il pagamento, ed in assenza di opposizione
    entro 40 giorni dalla notifica, diventa titolo esecutivo che consente all’agente della
    riscossione di procedere all’esecuzione forzosa senza la necessità di passare dal
    ruolo e dalla cartella.

    Rientrano nella rottamazione gli avvisi di addebito affidati all’agente della
    riscossione entro il 31 dicembre 2016. L’agente della riscossione entro il 28.02.2017,
    dovrà informare con lettera ordinaria il contribuente, degli avvisi di addebito che gli
    sono stati affidati per i quali ancora non ha provveduto ad eseguire la notifica, per
    consentire al contribuente di richiedere la rottamazione.
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                            INGIUNZIONE ENTI LOCALI

    L’ingiunzione fiscale è una modalità alternativa alla riscossione a mezzo ruolo
    concessa agli enti locali per la riscossione diretta dei propri tributi (è solitamente
    preferita al ruolo dagli EE.LL. perché non prevede gli aggi).

    Attenzione:
    Affinché l’ingiunzione fiscale possa beneficiare della rottamazione:
    - l’ente locale deve emanare entro il 31.03.2017 un provvedimento di adesione
       alla definizione agevolata (regolamento comunale), da pubblicare nel proprio
       sito istituzionale entro 30 gg (entro il 30.4.2007)
    - Non vi è comunque lo stralcio degli interessi di mora, ma solo delle sanzioni.
    -   TERMINI DI PRESENTAZIONE / MODALITA’ IN CIASCUN REGOLAMENTO COMUNALE
La rottamazione

       IL RIFERIMENTO E’ AI CARICHI E NON ALLE CARTELLE DI
                           PAGAMENTO

    SI POSSONO ROTTAMARE I “CARICHI    AFFIDATI” DALL’ENTE   IMPOSITORE (AGENZIA
    ENTRATE, INPS, ECC…) A EQUITALIA

    NON RILEVA LA DATA DI NOTIFICA CARTELLA             MA LA      DATA       DI
    CONSEGNA (CON     O SENZA FORMAZIONE              DEI RUOLI) ALL’AGENTE
    RISCOSSIONE (O ALMENO COSì SEMBRAVA)
La rottamazione

                   INDIVIDUAZIONE DELLE PENDENZE

                          AGENTE DELLA RISCOSSIONE FORNISCE DATI
                          NECESSARI     PER    INDIVIDUARE CARICHI
   COLLABORAZIONE
                          DEFINIBILI:
        CON
                          A. PRESSO I PROPRI SPORTELLI
      EQUITALIA
                          B. SU AREA RISERVATA DEL PROPRIO SITO
                             INTERNET ISTITUZIONALE
                          DEFINIZIONE AGEVOLATA → SINGOLO CARICO A
                          RUOLO O AFFIDATO (CO. 13-BIS ! Attenzione alla
       AMMESSA            definizione restrittiva di «carico»/ «partita» data
       SELEZIONE          da Circolare 2/E-2017)

                          SCELTA DA PONDERARE IN RELAZIONE A
                          1) DISPONIBILITÀ DEL DEBITORE E
                          2) CONNESSI OBBLIGHI DI PAGAMENTO
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                  ESTRATTO ON LINE
LA PROCEDURA
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     DEBITI NON ROTTAMABILI (per esclusione - c. 10 art. 6/193)

                     • RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI DEI TRATTATI (dazi ,
                       accise e IVA RISCOSSA ALL'IMPORTAZIONE)
                     • SOMME DOVUTE PER RECUPERO DI AIUTI DI STATO
                     • CREDITI DERIVANTI DA PRONUNCE DI CONDANNA
    VERIFICA           DELLA CORTE DEI CONTI
                     • MULTE, AMMENDE E SANZIONI DOVUTE A SEGUITO
    INTERNA
                       DI PROVVEDIMENTI E SENTENZE PENALI DI
RISCONTRO CON          CONDANNA (EQUITALIA GIUSTIZIA E’ FUORI e non
   EQUITALIA           morirà!)
                     • ALTRE SANZIONI DIVERSE DA QUELLE IRROGATE PER
                       VIOLAZIONI TRIBUTARIE O VIOLAZIONE DI OBBLIGHI
                       RELATIVI AI CONTRIBUTI E A PREMI DOVUTI DA ENTI
                       PREVIDENZIALI
                     • Inail è fuori dalla rottamazione (ha natura
                       assicurativa) – nonostante rassicurazioni agli
                       sportelli Equitalia (indirettamente, Circ. AE n.2/E-2017)
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                  DEBITI ROTTAMABILI PARZIALMENTE

                        No SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI
                          AL CODICE DELLA STRADA D.LGS. 285/1992
                                              ↓
   MULTE CODICE                 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI
   DELLA STRADA                       LIMITATAMENTE
                                        A INTERESSI
                                  COMPRESI INTERESSI EX
                                  ART. 27 C. 6 L. 689/1981
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                            CALENDARIO

                         • RUOLI CON CARTELLA NON NOTIFICATA AL 31.12.2016
   ENTRO 28.2.2017       • AVVISI     ESECUTIVI  SENZA    INFORMATIVA
 EQUITALIA COMUNICA        AFFIDAMENTO           DI
                         • AVVISI DI ADDEBITO NON NOTIFICATI
                         DEBITORI    PRESENTANO     DICHIARAZIONE   (ANCHE
                         INTEGRATIVA DI PRECEDENTE) PER:
 ENTRO 31.3 (o 21.4)     • CHIEDERE AGEVOLAZIONE
DEBITORE ADERISCE        • CHIEDERE N° DI RATE PRESCELTO
                         • INDICARE       EVENTUALI      GIUDIZI  PENDENTI
                            RINUNCIANDO A PROSECUZIONE
                         EQUITALIA COMUNICA:
   ENTRO 31.5 (o 15.6)
                         • SOMME DOVUTE IN TOTALE E PER RATA
 EQUITALIA COMUNICA      • GIORNO E MESE DI SCADENZA
La rottamazione

                     LA COMUNICAZIONE DI EQUITALIA

    Comma 3 ter: Entro 28 febbraio2016 (già pervenute o in fase di ricezione in
    questi giorni)
      Con posta ordinaria
       Equitalia informa il debitore
            Dei carichi affidati al 31.12.2016 ma per i quali NON è ancora stata
            notificata al debiore:
             a)    Cartella di pagamento
             b)    Avvisi accertamento esecutivi (art. 29 c.1 lett. b DL 78/2010)
             c)    Avviso di addebito INPS (art. 30 c. 1 DL 78/2010)
La rottamazione

                   LA COMUNICAZIONE DI EQUITALIA

     EQUITALIA NON COMUNICA TUTTO,
       MA SOLO LE SOMME ISCRITTE A
     RUOLO PER LE QUALI ALLA DATA DEL   E’ QUINDI UTILE PROCEDERE CON UN
        31-12-2016 NON HA ANCORA         CONTROLLO IN DATA ANTECEDENTE
                                        ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
         RICEVUTO LA CARTELLA DI
               PAGAMENTO                          ROTTAMAZIONE
                                           (ESTRATTO STORICO DI RUOLO)
La rottamazione

                      DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

        Introdotta la possibilità di integrare una dichiarazione integrativa

              dichiarazione già presentata entro il 31 marzo 2017

        “Entro la stessa data del 31.3.2017 il debitore può integrare
              (solo in aumento, si pensava – n.d.r.)... la dichiarazione
              presentata anteriormente a taledata”
        (Risposta Equitalia a ODCEC ROMA: entro tale data è possibile
               anche revocare istanza rottamazione entro il 31.3.2017
                                 (?!?) – o il 21.4.2017)
La rottamazione

         ATTENZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA al contenzioso

      DUBBIO: LA RINUNCIA RIGUARDA SOLO I RUOLI CARTELLE O ANCHE
                       AVVISI DI ACCERTAMENTO?

           VALUTARE A CHE PUNTO SIAMO CON IL CONTENZIOSO

             VALUTARE IL POSSIBILE DESTINO DEL CONTENZIOSO

        SICURAMENTE DA ROTTAMARE ATTI DI CONTESTAZIONE (SOLE
                            SANZIONI) – conferme Circolare 2/E
La rottamazione

                      LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA

   La presenza di un CONTENZIOSO IN CORSO non osta alla sanatoria

   L’art.6 c.2 DL 193/2016 pur non prevedendo alcuna forma di sospensione del
   processo né alcuna disciplina di raccordo tra contenziosi pendenti e definizione,
   si limita ad affermare che «l’istante nella domanda si deve impegnare a
   rinunciare ai giudizi in corso» (rinuncia atecnica)

   Se la sanatoria non si perfeziona, viene meno la ragione che ha dato luogo
   all’impegno, e il processo non può che proseguire.
   Se la sanatoria si perfeziona: VEDERE TELEFISCO 2.2.2017 – RISPOSTE 42-46 e
   Circolare 2/E del 8.3.2017
La rottamazione

                     DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

                      Si parla di dichiarazione integrativa (ultimo periodo
                      co.2 – introdotto in Legge di conversione)

                     Non pare ammesso il ritiro dell’istanza (però cfr.
                     RISPOSTA EQUITALIA a ODCEC ROMA – se esercitato
                     entro il 31.3 / 21.4 parrebbe di si)

      Se letta in combinato con comma 13 bis indica che si possono
      aggiungere ulteriori carichi (rispetto a quelli della dichiarazione
             originaria) iscritti a ruolo o affidati - si capisce ratio
La rottamazione

                 EFFETTI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA (co. 5 art. 6/193)

                • TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER RECUPERO DEI CARICHI
  SOSPENSIONE

                • OBBLIGHI DI PAGAMENTO DERIVANTI DA PRECEDENTI DILAZIONI ANCORA IN
                  ESSERE PER RATE IN SCADENZA IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.2016 → FINO A
                  SCADENZA PRIMA/UNICA RATA (ma SOLO QUELLE relativi solo ai carichi/partite
                  oggetto di rottamazione !!!) – OBBLIGO DI PAGARE TUTTE le rate scadute ENTRO IL 31.3
                IMPOSSIBILITÀ PER AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI:
                • AVVIARE NUOVE AZIONI ESECUTIVE
                • ISCRIVERE NUOVI FERMI AMMINISTRATIVI E IPOTECHE, FATTI SALVI QUELLI GIÀ
                   ISCRITTI
  BLOCCO

                • PROSEGUIRE PROCEDURE DI RECUPERO COATTIVO PRECEDENTEMENTE
                   AVVIATE → A CONDIZIONE CHE NON:
                1. SI SIA ANCORA TENUTO IL PRIMO INCANTO CON ESITO POSITIVO
                2. SIA PRESENTATA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE
                3. SIA GIÀ EMESSO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI PIGNORATI
La rottamazione

                                 IL PAGAMENTO

 PAGAMENTO EFFETTUATO IN RATE DI PARI
 AMMONTARE COSÌ SUDDIVISE

 NEL 2017:                                   SOMME DOVUTE COMPOSTE DA:
 ALMENO IL 70% DEGLI IMPORTI DOVUTI IN 3    • CAPITALE
 RATE SCADENTI:
                                            • INTERESSI
 • LUGLIO
 • SETTEMBRE                                • AGGI
 • NOVEMBRE                                 • SPESE ESECUTIVE
                                            • SPESE NOTIFICA
 NEL 2018:
 PER IL RESTANTE 30% IN 2 RATE SCADENTI:
 • APRILE
 • SETTEMBRE
La rottamazione

       MANCATO PAGAMENTO (commi 4 e 4-bis)
                                  • MANCATO * (cfr. Equitalia/ Circ. AE n.2/E)
      POSSIBILI                   • INSUFFICIENTE
      PATOLOGIE                   • TARDIVO VERSAMENTO (NO LIEVE
                                    INADEMPIMENTO)

                                  DELL'UNICA RATA OVVERO DI UNA RATA
                                                   EFFETTI

    1. DEFINIZIONE NON PRODUCE EFFETTI
    2. RIPRENDONO A DECORRERE TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
    3. VERSAMENTI EFFETTUATI ACQUISITI A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPORTO
       DOVUTO (NON DETERMINANO ESTINZIONE DEL DEBITO RESIDUO)
    4. AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROSEGUE ATTIVITÀ DI RECUPERO
    5. PAGAMENTO NON PUÒ ESSERE ULTERIORMENTE RATEIZZATO EX ART. 19
       (RISCHIO DECADENZA VECCHIA RATEAZIONE !!! )
La rottamazione

     DIVIETO RATEAZIONE (co. 4-bis – «caso lunare»)
                              NON OPERA
                                    ↓
             LIMITATAMENTE A CARICHI NON INCLUSI IN PIANI DI
             DILAZIONE IN ESSERE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA
                     L. DI CONVERSIONE DEL DECRETO

                                    SE

    ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE   ERANO
    TRASCORSI MENO DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA:
    1. DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
    2. DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO
    3. DELL’AVVISO DI ADDEBITO
La rottamazione

                        CADUCAZIONE
                       rottamazione per
                   mancato/tardivo pagamento

     SE cartella NON già                   SE cartella era già
       stata rateizzata                     stata rateizzata

NON erano già      erano già passati
passati 60 gg                             non si può riattivare la
                   60 gg dalla notifica
dalla notifica                                rateizzazione

  E’ possibile rateizzare
La rottamazione

                                      DUBBIO

    a)   La norma dice “… trascorsi meno di 60 giorni dalla data della notifica
         …”

    b)   Il riferimento è alla “notifica”

    c)   Possibilità dovrebbe valere anche nel caso di carichi solo affidati per
         i quali i 60 giorni non possono decorrere per mancanza di
         qualsivoglia notifica
La rottamazione

                   03/12/2016

            A
                        B
          60 gg                        C
                     60 gg
                                     60 gg
 A. Già trascorsi i 60 giorni
 B. Non ancora trascorsi 60 giorni
 C. Sono ancora pendenti per la mancanza del termine
    iniziale di notifica
La rottamazione

          MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

            DIVIETO DI RATEAZIONE SOMME EX ART. 19
    PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER DEFINIZIONE PUÒ ESSERE
    EFFETTUATO solamente:
    1. MEDIANTE DOMICILIAZIONE SUL C/C INDICATO DAL DEBITORE NELLA
       DICHIARAZIONE

    2. MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI CHE AGENTE DELLA
       RISCOSSIONE DEVE ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE AL DEBITORE SE
       NON HA RICHIESTO DI ESEGUIRE VERSAMENTO MEDIANTE
       DOMICILIAZIONE

    3. PRESSO SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (A/C o A/B)
La rottamazione

     SOGGETTI GIÀ IN RATEAZIONE al 24.10.2016

                  AMMESSE A DEFINIZIONE SE:
  RATEAZIONI      • EFFETTUATI PAGAMENTI PARZIALI
   IN CORSO       • REGOLARITÀ     DEI VERSAMENTI          PERIODO      DAL
                    01.10.2016 AL 31.12.2016
                                        SCOMPUTANO
                  SOLO SOMME VERSATE A TITOLO DI:
                  • CAPITALE E INTERESSI INCLUSI NEI CARICHI
                  • AGGIO
                  • RIMBORSO EVENTUALI SPESE DI ESECUZIONE E NOTIFICA
                        RESTANO ACQUISITI E NON SONO RIMBORSABILI:
                  • SANZIONI + AGGI PROPORZIONALI GIA’ VERSATI
                  • INTERESSI DI DILAZIONE + AGGI PROPORZIONALI GIA’ VERSATI
                  • INTERESSI DI MORA + AGGI PROPORZIONALI GIA’ VERSATI
La rottamazione

     Soggetti già in rateazione al 24.10.2016

                  AMMESSE ALLA DEFINIZIONE SE:
    RATEAZIONI    • EFFETTUATI PAGAMENTI PARZIALI
     IN CORSO     • REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI DEL PERIODO DAL 01-
                    10-2016 AL 31-12-2016
                                       EFFETTI

                       REVOCA AUTOMATICA RATEAZIONE IN CORSO
                       CON PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA

    NEL CASO DI        DEVE COMUNQUE ESSERE PRESENTATA ISTANZA
   RESIDUO ZERO               NO DISCARICO AUTOMATICO
La rottamazione

           AMMESSO SOVRAINDEBITAMENTO
                  INCLUSI NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA I CARICHI AFFIDATI A
    AMMESSA       AGENTI DELLA RISCOSSIONE CHE RIENTRANO NEI
  ROTTAMAZIONE    PROCEDIMENTI DA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (L.
                  3/2012)

                  PROPOSTA DI ACCORDO/PIANO DEL CONSUMATORE →
     IMPORTI      ESTINZIONE DEBITO SENZA CORRISPONDERE:
    ABBUONATI     • SANZIONI
                  • INTERESSI DI MORA
                  • SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE INPS

     POSSIBILE    CON PAGAMENTO DEL DEBITO NELLE MODALITÀ E TEMPI
     FALCIDIA     PREVISTI NEL DECRETO DI OMOLOGA DELL’ACCORDO/PIANO
                  DEL CONSUMATORE
La rottamazione

                   PROCEDURE CONCORSUALI

    PROCEDURE DI COMPOSIZIONE NEGOZIALE CRISI D’IMPRESA

          APPLICAZIONE DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI
        ALLE SOMME OCCORRENTI PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE

                  ART. 111 E 111-BIS R.D. 267/1942
LA PROCEDURA
La rottamazione
 La domanda va compilata tramite il Modello DA1 da scaricare dal sito di Equitalia
 (attenzione per chi ha usato vecchio modello DA1 ante 2.12.2016 – conseguenze su
 rateazione)

 Nella domanda vanno indicate le seguenti informazioni:
      • Dati anagrafici
      • Il luogo di domiciliazione per la procedura (o in alternativa indirizzo PEC)
      • Dettaglio cartelle/avvisi da definire e dettaglio dei carichi per definizioni parziali
      • Modalità di pagamento: versamento unico o rateale (2 – 5 – max 3 per vecchi
         modelli Da1 presentati ante 3.12.2016)
      • L’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti
La rottamazione

                                         LA DOMANDA

 La domanda va presentata entro il 31.03.2017 (21.4.2017 – emendamento al DL
 Terremoto n. 9/2017)

 •     Fisicamente presso gli sportelli Equitalia oppure
 •     via PEC agli indirizzi delle direzioni regionali dell’AE indicati (anche mail ordinaria ?)
 •     Personalmente o tramite intermediario delegato.

     La domanda già presentata con vecchio modello dovrebbe essere integrata
        entro   il 31.03.2017 SOLO per aggiungere i nuovi affidamenti 2016
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 Il modello da utilizzare va scaricato dal sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it)
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 1. Dati anagrafici e domiciliazione
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 2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire

                                            Ok re-invio domanda
                                                per il 2016
La rottamazione

 2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire

        NUMERO
      CARTELLA DI
      PAGAMENTO
La rottamazione

  2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire

        NUMERO DI
       RIFERIMENTO
       INTERNO PER
         AVVISO DI
      ACCERTAMENTO
        ESECUTIVO
La rottamazione

 2. Dettaglio cartelle/avvisi da definire

        NUMERO
     DELL’ATTO PER GLI
         AVVISI DI
        ADDEBITO
La rottamazione

 3. Dettaglio singoli carichi (da compilare SOLO in caso di definizioniparziali)

                  Ruolo 2015/222222

   Riferimento a n. rigo cartella tabella precedente
La rottamazione
   3. Dettaglio singoli carichi (da compilare SOLO in caso di definizioniparziali)

         Caso A:
     DEFINISCO SOLO
      ALCUNI RUOLI
     INDICATI NELLE
        CARTELLE

      Devo indicare il
     numero di ruolo
     (che si trova nella
          sezione
        «dettaglio
      importi dovuti»)
La rottamazione

 3. Dettaglio singoli carichi (da compilare SOLO in caso di definizioniparziali)

       Caso B:
   DEFINISCO SOLO
   ALCUNI CARICHI
      DEI RUOLI
     INDICATI IN
      CARTELLA

     Devo indicare
       l’«estremo
        dell’atto»
   (che si trova nella
     sezione «dati
      identificativi
        cartella»)
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 4. Scelta modalitàpagamento
La rottamazione

                     LA RIPARTIZIONE DEI PAGAMENTI

                    Scadenza - % rate 2017                          Scadenza - % rate 2018
  N.rate                                                                                               CODICE
           lug-17    set-17        nov-17    Totale 2017   apr-18           set-18       Totale 2018

     1     100%                                100%                                          0%
     2      70%                                 70%         30%                              30%         2A
            70%                                 70%                          30%             30%         2B
            70%                                 70%         15%              15%             30%         3A
            35%       35%                       70%         30%                              30%         3B
     3      35%       35%                       70%                          30%             30%         3C
            35%                      35%        70%         30%                              30%         3D
            35%                      35%        70%                          30%             30%         3E
            35%       35%                       70%         15%              15%             30%         4A
            35%                      35%        70%         15%              15%             30%         4B
     4
            24%       23%            23%        70%         30%                              30%         4C
            24%       23%            23%        70%                          30%             30%         4D
     5      24%       23%            23%        70%         15%              15%             30%
La rottamazione

  5. Impegni e responsabilità
La rottamazione

6. Delega per consegnamodello

                                Anche perPEC!
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