LA FINANZIARIA 2007 E GLI ENTI NON COMMERCIALI

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LA FINANZIARIA 2007 E GLI ENTI NON COMMERCIALI

                      a cura di Federica Lorusso- Studio Sciumé e Associati
                                       federica.lorusso@sciume.net
                                          http://www.sciume.net/

                                                   PREMESSA
L’iter burocratico per l’approvazione della legge finanziaria 2007 sta proseguendo il suo
cammino. Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre, è ora passato
all’esame della Camera.
Sono molti i cambiamenti apportati dal testo di legge, soprattutto in campo fiscale, ma
pochi sono quelli che interessano specificatamente il terzo settore. La finanziaria dell’anno
scorso aveva introdotto novità come il 5 per mille e aveva finalmente portato chiarezza
sull’imposta comunale per gli Enti non commerciali. La finanziaria di quest’anno, invece,
sembra essersi dimenticata di loro, (pur essendo numerosi gli articoli che disciplinano in
materia di assistenza, famiglia, immigrazione e altri temi sociali) in realtà molto poche
sono le disposizioni che riguardano in modo specifico il mondo delle associazioni e
fondazioni.

Prima di soffermarci ad analizzare gli articoli che potrebbero contenere delle disposizioni di
natura fiscale per gli Enti non commerciali occorre, tracciare brevemente un quadro sulle
novità, a nostro avviso più rilevanti, contenute nella proposta di legge finanziaria, attinenti
agli ambiti in cui gli enti non commerciali rivestono un ruolo preponderante come
l’assistenza, la scuola, la famiglia, la solidarietà sociale etc etc
E’ bene precisare che verranno evidenziati solo gli aspetti che potrebbero costituire per i
suddetti enti un’opportunità e uno spunto di riflessione.

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ISTRUZIONE
La proposta di legge prevede numerosi articoli sul tema dell’istruzione dai quali si evince
una     precisa volontà, da parte del governo, di rilanciare la scuola pubblica. L'obbligo
scolastico verrà elevato a 16 anni con l'istituzione di un biennio unitario e il conseguente
innalzamento dell'età al lavoro dai 15 ai 16 anni.
A nostro avviso, è interessante porre in evidenza quanto disposto per le scuole paritarie
che molto spesso si costituiscono come enti non commerciali. In particolare, l’art. 68
comma 12, del disegno di legge, prevede l’incremento delle unità previsionali di base
denominate “scuole non statali”per un importo complessivo di 100 milioni di euro, da
destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia.

                                                   FAMIGLIA
Il disegno di legge prevede numerosi interventi a tutela e sostegno della famiglia. In
particolare si evidenziano:
    !   un aumento del Fondo per le politiche della famiglia di 215 milioni di euro per
        ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
    !   l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla famiglia che vedrà coinvolti nelle sue
        attività le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali,
        l’associazionismo e il terzo settore.
    !   l’elaborazione di un piano nazionale per la famiglia che consentirà                        di avere un
        quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione
        dei diritti della famiglia;
    !   la realizzazione di un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato
        a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie.

                                             PARI OPPORTUNITÀ
La maggiore novità in tale settore è l’istituzione dell’”Osservatorio per il contrasto della
violenza nei confronti delle donne per ragioni di orientamento sessuale”.
Il suddetto osservatorio avrà il compito di:
    !   acquisire e monitorare i dati e le informazioni concernenti le attività di prevenzione
        e repressione della violenza alle donne, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni;
    !   realizzare campagne istituzionali di informazione e sensibilizzazione;
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IMMIGRAZIONE
Con l’intento di portare, su tutto il territorio nazionale, le prestazioni assistenziali a livelli
essenziali, con particolare riguardo alle condizioni di degrado sociale ed abitativo degli
immigrati e dei loro familiari, si prevede l’istituzione presso il Ministero della solidarietà
sociale di un fondo denominato “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati”, al quale è
assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

                                                    SANITÀ
In ambito di sanità si evince una particolare attenzione da parte del Governo a finanziare
attività e progetti volti a migliorare le condizioni di salute delle persone meno abbienti. A
riguardo, la proposta di legge prevede il finanziamento di un progetto di sperimentazione
gestionale, che vede coinvolte in primis la Regione Lazio, con la partecipazione di altre
regioni interessate al progetto. L’obiettivo è quello di istituire, nella città di Roma. “un
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto
delle malattie della povertà”; nel quale verrà fatto confluire il Centro di riferimento della
Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa
dimora, nomadi e a rischio di emarginazione. Tale ente, inoltre, svolgerà prevalentemente
funzioni di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria.
Presso il Ministero della solidarietà sociale è stato istituito anche un fondo denominato
“Fondo per le non autosufficienze” il cui fine è quello di incrementare il sistema di
protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti.

                                           TUTELA DELL’AMBIENTE
La proposta di legge prevede una serie di disposizioni al fine di tutelare l’ambiente, il
territorio e il mare. A riguardo si prevede la costituzione di un fondo: il “Fondo Sviluppo
Sostenibile”, che si pone come obiettivo quello di finanziare:
     !   progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree
         geografiche;
     !   l’educazione e informazione ambientale;
     !   progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

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CULTURA
Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano,
verrà istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo per l’attuazione
di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie. Inoltre, si prevede lo
stanziamento di fondi a favore di:
     !   specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e
         del paesaggio;
    !    interventi di sostegno alle istituzioni;
    !    grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello
         spettacolo.
Infine, si prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle
Accademie e istituzioni Superiori Musicali, Coreutici e per le Industrie Artistiche.

                                                OCCUPAZIONE
Particolare attenzione, in materia di occupazione, è rivolta alla lotta al lavoro nero. Sono
previste numerose misure per promuovere l’impiego regolare di lavoratori tra cui:
    !    un programma speciale di interventi che concorrono allo sviluppo dei piani
         territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla
         valorizzazione dei CLES (Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso);
    !    la costituzione di un apposito “Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI)”
         per il finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di
         supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione.

Infine, sono previsti tutta una serie di interventi strutturali ed innovativi volti a:
    !    migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale;
    !    informare i lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare;
    !    promuovere nuova occupazione;
    !    tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
    !    promuovere infine iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore
         di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Tra gli obiettivi della finanziaria 2007 vi è anche quello della valorizzazione del patrimonio
pubblico e dello sviluppo dei sistemi locali attraverso programmi unitari di acquisto,
manutenzione, ristrutturazione, risanamento e valorizzazione dei beni del demanio e del
patrimonio immobiliare statale. Tutti i programmi posti in essere devono assolvere a
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, per l'istruzione, la promozione
delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari
opportunità.

Il disegno di legge prevede, inoltre, per gli immobili confiscati alla mafia, il mantenimento
di questi ultimi in capo allo Stato per finalità, oltre che di giustizia, di ordine pubblico e di
protezione civile, come disciplinato al comma 2, lettera a) dell’articolo 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo
svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Sono state, inoltre,
aggiunte      all’elenco    dei    soggetti     ai   quali    gli   enti    territoriali   possono       affidare
l’amministrazione dei suddetti immobili, le associazioni ambientaliste riconosciute ai
sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

                                              ALTRI INTERVENTI
A favore dello sviluppo economico e sociale                    delle città del Mezzogiorno è prevista
l’istituzione di un apposito fondo per finanziare gli interventi di recupero urbano di aree e
quartieri degradati, identificati quali zone franche urbane.
E’ prevista, infine, la spesa di 100 milioni di euro per il triennio 2007-2009, per la
realizzazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale
dei servizi socio-educativi (asili nido, servizi integrativi e asili aziendali, in famiglia e presso
i caseggiati).

               DISPOSIZIONI FISCALI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Come detto in precedenza, poca attenzione è stata data agli Enti non commerciali anche
da un punto di vista fiscale: sono, infatti, un numero esiguo le disposizioni che fanno
riferimento diretto ai suddetti enti.
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Di seguito verranno, pertanto, esaminati gli articoli che, a nostro avviso, potrebbero
interessare più da vicino gli enti non commerciali.

   Art. 16 Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici

Nel primo comma dell’ articolo sopraindicato sono riportati i criteri per definire i canoni
annui delle concessioni con finalità turistiche ricreative di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei. In particolare, alla lettera c) del medesimo comma è prevista
una riduzione nella misura del 50% del canone annuo, “nel caso di concessioni
demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo
di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei
manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali”.

     Art. 5 Disposizioni in materia di accertamento e contrasto all’evasione e
                                            all’elusione fiscale

Nell’ambito delle numerose disposizioni in materia di accertamento e contrasto all’evasione
fiscale e all’elusione, che ricordiamo essere uno dei capi saldi della Finanziaria, viene
disciplinato quanto segue:” Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di
lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati
specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o
compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle
ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale
svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato
alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore”( comma 6,
art. 5).

Quanto detto, a nostro avviso, sembra poter valere anche per gli Enti non commerciali:

     !     che svolgano attività commerciale alla quale è legata la realizzazione di reddito
           d’impresa
     !     per i quali non si rendano applicabili gli studi di settore.

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Pertanto, in base a quanto disposto dall’articolo, anche gli Enti non commerciali, nel caso
in cui si realizzino le condizioni sopra indicate, potrebbero essere assoggettati al controllo
da parte dell’Amministrazione finanziaria.

                          Art. 20 Disposizioni varie in materia fiscale

Il comma 13 dell’articolo 20 disciplina quanto segue: “All'articolo 10, primo comma,
numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di
persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».

L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina
a sua volta le Operazioni esenti da Iva e, il primo comma, numero 27-ter) stabilisce
che:”le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che
erogano assistenza pubblica, previste all’art. 41 della L .23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus” sono esenti dall’imposta sul valore
aggiunto.

Stante quanto detto, quindi, gli enti non commerciali che si qualificano come Onlus,
godranno dell’esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni socio
sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, rese anche nei confronti di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute e di donne vittime di
tratta a scopo sessuale e lavorativo.

E’ importante, inoltre, porre in evidenza quanto previsto dal comma 20 del suddetto
articolo, anche se la disposizione in esame coinvolge, solo in via indiretta, gli enti non
commerciali ed in particolare le associazioni sportive dilettantistiche.

Il suddetto comma disciplina quanto segue:”All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
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apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono
aggiunte le seguenti: «i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e
18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive”

L’articolo 15 del Tuir disciplina le detrazioni per oneri per i contribuenti persone fisiche:
l’aggiunta della lettera i quinquies) al suddetto articolo, darà la possibilità a queste ultime
di poter detrarre dall’imposta sui redditi, le spese relative all’iscrizione e all’abbonamento a
palestre, associazioni sportive etc. etc., per un importo non superiore a 210 euro, per i figli
di età compresa tra 5 e 8 anni. Condizione indispensabile per poter usufruire della
suddetta detrazione è che l’ente gestore dell’impianto o della palestra o l’associazione
sportiva sia qualificabile come ente sportivo dilettantistico.

Da ultimo pare non inutile rammentare che le disposizioni contenute nella legge finanziaria
sono passibili di modifica, dato che l’iter di approvazione della medesima non si è ancora
concluso.

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