LA FINANZIARIA 2007 E GLI ENTI NON COMMERCIALI
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LA FINANZIARIA 2007 E GLI ENTI NON COMMERCIALI a cura di Federica Lorusso- Studio Sciumé e Associati federica.lorusso@sciume.net http://www.sciume.net/ PREMESSA L’iter burocratico per l’approvazione della legge finanziaria 2007 sta proseguendo il suo cammino. Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre, è ora passato all’esame della Camera. Sono molti i cambiamenti apportati dal testo di legge, soprattutto in campo fiscale, ma pochi sono quelli che interessano specificatamente il terzo settore. La finanziaria dell’anno scorso aveva introdotto novità come il 5 per mille e aveva finalmente portato chiarezza sull’imposta comunale per gli Enti non commerciali. La finanziaria di quest’anno, invece, sembra essersi dimenticata di loro, (pur essendo numerosi gli articoli che disciplinano in materia di assistenza, famiglia, immigrazione e altri temi sociali) in realtà molto poche sono le disposizioni che riguardano in modo specifico il mondo delle associazioni e fondazioni. Prima di soffermarci ad analizzare gli articoli che potrebbero contenere delle disposizioni di natura fiscale per gli Enti non commerciali occorre, tracciare brevemente un quadro sulle novità, a nostro avviso più rilevanti, contenute nella proposta di legge finanziaria, attinenti agli ambiti in cui gli enti non commerciali rivestono un ruolo preponderante come l’assistenza, la scuola, la famiglia, la solidarietà sociale etc etc E’ bene precisare che verranno evidenziati solo gli aspetti che potrebbero costituire per i suddetti enti un’opportunità e uno spunto di riflessione. ______________________________________________________________________________________________________________ redazione@nonprofitonline.it copyright Edinet Srl 2006
ISTRUZIONE La proposta di legge prevede numerosi articoli sul tema dell’istruzione dai quali si evince una precisa volontà, da parte del governo, di rilanciare la scuola pubblica. L'obbligo scolastico verrà elevato a 16 anni con l'istituzione di un biennio unitario e il conseguente innalzamento dell'età al lavoro dai 15 ai 16 anni. A nostro avviso, è interessante porre in evidenza quanto disposto per le scuole paritarie che molto spesso si costituiscono come enti non commerciali. In particolare, l’art. 68 comma 12, del disegno di legge, prevede l’incremento delle unità previsionali di base denominate “scuole non statali”per un importo complessivo di 100 milioni di euro, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia. FAMIGLIA Il disegno di legge prevede numerosi interventi a tutela e sostegno della famiglia. In particolare si evidenziano: ! un aumento del Fondo per le politiche della famiglia di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; ! l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla famiglia che vedrà coinvolti nelle sue attività le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali, l’associazionismo e il terzo settore. ! l’elaborazione di un piano nazionale per la famiglia che consentirà di avere un quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia; ! la realizzazione di un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie. PARI OPPORTUNITÀ La maggiore novità in tale settore è l’istituzione dell’”Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne per ragioni di orientamento sessuale”. Il suddetto osservatorio avrà il compito di: ! acquisire e monitorare i dati e le informazioni concernenti le attività di prevenzione e repressione della violenza alle donne, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni; ! realizzare campagne istituzionali di informazione e sensibilizzazione; ______________________________________________________________________________________________________________ redazione@nonprofitonline.it copyright Edinet Srl 2006
IMMIGRAZIONE Con l’intento di portare, su tutto il territorio nazionale, le prestazioni assistenziali a livelli essenziali, con particolare riguardo alle condizioni di degrado sociale ed abitativo degli immigrati e dei loro familiari, si prevede l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di un fondo denominato “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati”, al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. SANITÀ In ambito di sanità si evince una particolare attenzione da parte del Governo a finanziare attività e progetti volti a migliorare le condizioni di salute delle persone meno abbienti. A riguardo, la proposta di legge prevede il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, che vede coinvolte in primis la Regione Lazio, con la partecipazione di altre regioni interessate al progetto. L’obiettivo è quello di istituire, nella città di Roma. “un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà”; nel quale verrà fatto confluire il Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione. Tale ente, inoltre, svolgerà prevalentemente funzioni di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria. Presso il Ministero della solidarietà sociale è stato istituito anche un fondo denominato “Fondo per le non autosufficienze” il cui fine è quello di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti. TUTELA DELL’AMBIENTE La proposta di legge prevede una serie di disposizioni al fine di tutelare l’ambiente, il territorio e il mare. A riguardo si prevede la costituzione di un fondo: il “Fondo Sviluppo Sostenibile”, che si pone come obiettivo quello di finanziare: ! progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche; ! l’educazione e informazione ambientale; ! progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile. ______________________________________________________________________________________________________________ redazione@nonprofitonline.it copyright Edinet Srl 2006
CULTURA Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, verrà istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie. Inoltre, si prevede lo stanziamento di fondi a favore di: ! specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio; ! interventi di sostegno alle istituzioni; ! grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. Infine, si prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle Accademie e istituzioni Superiori Musicali, Coreutici e per le Industrie Artistiche. OCCUPAZIONE Particolare attenzione, in materia di occupazione, è rivolta alla lotta al lavoro nero. Sono previste numerose misure per promuovere l’impiego regolare di lavoratori tra cui: ! un programma speciale di interventi che concorrono allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei CLES (Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso); ! la costituzione di un apposito “Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI)” per il finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione. Infine, sono previsti tutta una serie di interventi strutturali ed innovativi volti a: ! migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale; ! informare i lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare; ! promuovere nuova occupazione; ! tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; ! promuovere infine iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. ______________________________________________________________________________________________________________ redazione@nonprofitonline.it copyright Edinet Srl 2006
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO Tra gli obiettivi della finanziaria 2007 vi è anche quello della valorizzazione del patrimonio pubblico e dello sviluppo dei sistemi locali attraverso programmi unitari di acquisto, manutenzione, ristrutturazione, risanamento e valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale. Tutti i programmi posti in essere devono assolvere a funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità. Il disegno di legge prevede, inoltre, per gli immobili confiscati alla mafia, il mantenimento di questi ultimi in capo allo Stato per finalità, oltre che di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, come disciplinato al comma 2, lettera a) dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie Fiscali, Università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Sono state, inoltre, aggiunte all’elenco dei soggetti ai quali gli enti territoriali possono affidare l’amministrazione dei suddetti immobili, le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. ALTRI INTERVENTI A favore dello sviluppo economico e sociale delle città del Mezzogiorno è prevista l’istituzione di un apposito fondo per finanziare gli interventi di recupero urbano di aree e quartieri degradati, identificati quali zone franche urbane. E’ prevista, infine, la spesa di 100 milioni di euro per il triennio 2007-2009, per la realizzazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (asili nido, servizi integrativi e asili aziendali, in famiglia e presso i caseggiati). DISPOSIZIONI FISCALI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Come detto in precedenza, poca attenzione è stata data agli Enti non commerciali anche da un punto di vista fiscale: sono, infatti, un numero esiguo le disposizioni che fanno riferimento diretto ai suddetti enti. ______________________________________________________________________________________________________________ redazione@nonprofitonline.it copyright Edinet Srl 2006
Di seguito verranno, pertanto, esaminati gli articoli che, a nostro avviso, potrebbero interessare più da vicino gli enti non commerciali. Art. 16 Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici Nel primo comma dell’ articolo sopraindicato sono riportati i criteri per definire i canoni annui delle concessioni con finalità turistiche ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei. In particolare, alla lettera c) del medesimo comma è prevista una riduzione nella misura del 50% del canone annuo, “nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali”. Art. 5 Disposizioni in materia di accertamento e contrasto all’evasione e all’elusione fiscale Nell’ambito delle numerose disposizioni in materia di accertamento e contrasto all’evasione fiscale e all’elusione, che ricordiamo essere uno dei capi saldi della Finanziaria, viene disciplinato quanto segue:” Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore”( comma 6, art. 5). Quanto detto, a nostro avviso, sembra poter valere anche per gli Enti non commerciali: ! che svolgano attività commerciale alla quale è legata la realizzazione di reddito d’impresa ! per i quali non si rendano applicabili gli studi di settore. ______________________________________________________________________________________________________________ redazione@nonprofitonline.it copyright Edinet Srl 2006
Pertanto, in base a quanto disposto dall’articolo, anche gli Enti non commerciali, nel caso in cui si realizzino le condizioni sopra indicate, potrebbero essere assoggettati al controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Art. 20 Disposizioni varie in materia fiscale Il comma 13 dell’articolo 20 disciplina quanto segue: “All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo». L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina a sua volta le Operazioni esenti da Iva e, il primo comma, numero 27-ter) stabilisce che:”le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’art. 41 della L .23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus” sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Stante quanto detto, quindi, gli enti non commerciali che si qualificano come Onlus, godranno dell’esenzione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, rese anche nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute e di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. E’ importante, inoltre, porre in evidenza quanto previsto dal comma 20 del suddetto articolo, anche se la disposizione in esame coinvolge, solo in via indiretta, gli enti non commerciali ed in particolare le associazioni sportive dilettantistiche. Il suddetto comma disciplina quanto segue:”All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ______________________________________________________________________________________________________________ redazione@nonprofitonline.it copyright Edinet Srl 2006
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: «i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive” L’articolo 15 del Tuir disciplina le detrazioni per oneri per i contribuenti persone fisiche: l’aggiunta della lettera i quinquies) al suddetto articolo, darà la possibilità a queste ultime di poter detrarre dall’imposta sui redditi, le spese relative all’iscrizione e all’abbonamento a palestre, associazioni sportive etc. etc., per un importo non superiore a 210 euro, per i figli di età compresa tra 5 e 8 anni. Condizione indispensabile per poter usufruire della suddetta detrazione è che l’ente gestore dell’impianto o della palestra o l’associazione sportiva sia qualificabile come ente sportivo dilettantistico. Da ultimo pare non inutile rammentare che le disposizioni contenute nella legge finanziaria sono passibili di modifica, dato che l’iter di approvazione della medesima non si è ancora concluso. ______________________________________________________________________________________________________________ redazione@nonprofitonline.it copyright Edinet Srl 2006
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