Polizza mutuo casa in collaborazione con - MEDICI E OPERATORI SANITARI

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Polizza mutuo casa in collaborazione con - MEDICI E OPERATORI SANITARI
Area Protezione Beni e Patrimonio

                                                                                                                                               Polizza mutuo casa
                                                                                                                                                          in collaborazione con
                                                                                                                                                             MEDICI E OPERATORI SANITARI

                                                                                                                                            Tariffe e codici attività categorie professionali
                                                                                                                                                               ad uso esclusivo dell'Agente

                                                                                                                    Condizioni Generali di Assicurazione

                                                                                    Normograph-Roma - ed. 01/2004

       NUOVA TIRRENA S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni
       Sede legale e Direzione Generale: 00136 Roma - Via Massimi, 158
       tel. 06/3018.1 - fax 06/3018.3382 - Cap. Soc. Euro 142.570.800 interamente
versato - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 15/5/31
(G.U. n. 120 del 20/5/31) - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma: 00411140585 - Partita IVA 00885741009                                                        Mod. 15.25   € - Ed. 01/2004
Indice
                                                                           1

Informazioni utili per il Contraente e l’Assicurato                    3

  Premessa                                                             3

Normativa Contrattuale

  Terminologia Contrattuale                                            4
  Condizioni Generali di Assicurazione                                 5
  Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione                                    5
          Incendio                                                     5
          Fulmine                                                      5
          Esplosione                                                   5
          Scoppio                                                      5
          Caduta Aeromobili                                            5
          Fumi, gas e vapori                                           5
          Bang sonico                                                  5
          Urto veicoli                                                 5
          Trombe, uragani, bufere, tempeste, grandine, vento           5
          Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi,
          terrorismo e sabotaggio                                      6
          Acqua condotta                                               7
  Art. 2 Esclusioni                                                    7
  Art. 3 Spese demolizione e sgombero                                  7
  Art. 4 Spese peritali                                                7
  Art. 5 Valore a nuovo                                                7
  Art. 6 Obblighi in caso di sinistro                                  8
  Art. 7 Esagerazione dolosa del danno                                 8
  Art. 8 Procedura per la valutazione del danno                        8
  Art. 9 Mandato ai periti                                             9
  Art. 10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno      9
  Art. 11 Deroga alla proporzionale                                   10
  Art. 12 Pagamento dell’indenizzo                                    10
  Art. 13 Assicurazione presso diversi assicuratori                   10
  Art. 14 Anticipi sugli indennizzi                                   10
  Art. 15 Facoltà di recesso                                          10
  Art. 16 Conservazione delle cose assicurate                         11
  Art. 17 Contiguità e vicinanze pericolose                           11
  Art. 18 Aggravamento del rischio                                    11
  Art. 19 Buona fede                                                  11
Indice
2

                     Art. 20 Dolo e colpa grave                          11
                     Art. 21 Decorrenza, durata e pagamento del premio   12
                     Art. 22 Imposte e tasse                             12
                     Art. 23 Rinvio alle norme di legge                  12
C A S A
L A
P E R
B A N C A
U N I C R E D I T
C A S A
M U T U O
P O L I Z Z A
Informazioni utili
per il Contraente e l’Assicurato
                                                                                                        3

Premessa

Le condizioni, che seguono, sono frutto di accordo tra la Spettabile UniCredit Banca per la
Casa (in seguito denominata Istituto) e la Nuova Tirrena S.p.A. (in seguito denominata
Società), finalizzato all’assicurazione, così come prevista dalle Condizioni Generali di
Assicurazione, di fabbricati di valore commerciale non superiore a € 1.000.000,00=,
ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica
di San Marino, adibiti a civile abitazione e/o uffici e/o studi professionali, oggetto
dell'ipoteca concessa a favore dell'Istituto a garanzia dei finanziamenti erogati dallo
stesso.

Il Contraente del mutuo e/o proprietario dell’immobile offerto in garanzia del
finanziamento è tenuto al pagamento del premio anticipato per tutta la durata del mutuo,
sulla base dei seguenti tassi per mille (comprensivi di imposte), da applicarsi al valore
commerciale, riportato su compromesso o promessa d’acquisto, quale somma assicurata
indicata sul frintespizio di polizza:

     Durata anni                      Tasso                  Durata anni                     Tasso

             3                        0,417                        17                        2,363
             4                        0,556                        18                        2,502
             5                        0,695                        19                        2,641
             6                        0,834                        20                        2,780
             7                        0,973                        21                        2,919
             8                        1,112                        22                        3,059
             9                        1,251                        23                        3,198
            10                        1,390                        24                        3,337
            11                        1,529                        25                        3,476
            12                        1,668                        26                        3,615
            13                        1,807                        27                        3,754
            14                        1,946                        28                        3,893
            15                        2,085                        29                        4,032
            16                        2,224                        30                        4,171

In caso di anticipata estinzione del mutuo la Società procederà al rimborso del premio
pagato e non goduto in ragione del 60% del maggior premio pagato rispetto a quello che
sarebbe stato pagato per l'effettiva durata del mutuo.
Il rimborso del premio verrà effettuato con appendice di regolazione successiva alla data
di comunicazione della cessazione del contratto di mutuo.
Non si farà luogo ad alcun rimborso del premio qualora il Contraente del mutuo e/o
proprietario dell’immobile, a seguito di anticipata estinzione del medesimo, intenda
protrarre la copertura assicurativa fino alla scadenza del mutuo stesso.

I N F O R M A Z I O N I   U T I L I   P E R   I L   C O N T R A E N T E   E   L ’ A S S I C U R A T O
Normativa Contrattuale
                    Terminologia Contrattuale
4

                    Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

                    Società
                    La Nuova Tirrena S.p.A.

                    Contraente
                    Il soggetto che stipula l’assicurazione

                    Assicurato
                    Il Contraente del mutuo e/o il proprietario dell'immobile offerto in garanzia del finanziamento
                    nonché la UniCredit Banca per la Casa in via privilegiata nei limiti ed a soddisfazione,
                    comunque, del suo credito residuo.

                    Fabbricati assicurati
                    L’immobile civile oggetto di finanziamento da parte della UniCredit Banca per la Casa i cui
                    estremi sono riportati sul contratto di mutuo.

                    Fabbricati
                    L’intera costruzione edile, in essa inclusi i bassi fabbricati ed autorimesse costruiti negli spazi
                    adiacenti di pertinenza dei fabbricato principale, cortile e simili, compresi fissi ed infissi, impianti
                    di condizionamento di aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure
                    altri impianti od installazioni immobili per natura o destinazione.
C A S A

                    La destinazione dei fabbricati è civile.
                    Per fabbricati civili si intendono gli immobili o porzioni di immobili destinati ad almeno 3/4 della
L A

                    loro superficie a civile abitazione e/o uffici e/o studi professionali.
                    I fabbricati sono costruiti con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con solai ed
P E R

                    armature del tetto comunque.
B A N C A
U N I C R E D I T
C A S A
M U T U O
P O L I Z Z A
Normativa Contrattuale
Condizioni Generali di Assicurazione
                                                                                          5

Articolo 1 - Oggetto dell’Assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti e alle
condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni
materiali e diretti ai fabbricati assicurati causati da:

Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che
può autoestendersi e propagarsi.

Fulmine

Esplosione
Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica
che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi.

Caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli
spaziali.

Fumi, gas e vapori, nonché mancata od anormale produzione o distribuzione di
energia elettrica, termica od idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile
a termini di polizza.

Bang sonico
La Società indennizza i danni causati ai fabbricati assicurati da onda sonica, causata
dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Urto veicoli
La Società indennizza i danni che l'urto di veicoli può cagionare ai fabbricati
assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Trombe, uragani, bufere, tempeste, grandine, vento
La Società indennizza i danni causati ai fabbricati assicurati da uragani, bufere,
tempeste, grandine, trombe d'aria e vento, nonché da incendio conseguente ad
uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e vento.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni dì acqua, rottura o rigurgiti dei sistemi
   di scarico;
- cedimento o franamento del terreno;

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I   D I   A S S I C U R A Z I O N E
6                   ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria
                    e vento;
                    b) i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, a meno che
                       arrecati direttamente dalla caduta di pioggia e grandine attraverso rottura,
                       brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dagli eventi
                       atmosferici di cui alla presente garanzia;
                    c) i danni subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle
                       copertura o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino
                       conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno
                       o plastica.

                    Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che;
                    - Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
                       sinistro, dell’importo di € 250,00.

                    Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e
                    sabotaggio
                    La Società indennizza:
                    1) i danni causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta
                        aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse
                        nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
                    2) gli altri danni causati ai fabbricati assicurati da scioperanti o persone
                        (dipendenti e no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o
                        sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici,
                        o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
C A S A

                    La Società non indennizza i danni:
                    - di frane;
                    - di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di
L A

                        qualsiasi genere;
P E R

                    - verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate
                        per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale, od in
B A N C A

                        occasione di serrate.
                    La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i
                    danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si
U N I C R E D I T

                    trovano i fabbricati assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima
                    si protraesse per oltre 30 giorni consecutivi, la Società non indennizza i danni di
                    cui al punto 2) della presente garanzia.

                    Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
C A S A

                    - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
                       sinistro, dell'importo di € 250,00;
M U T U O

                    - la Società non indennizzerà, comunque, per ogni sinistro, somma superiore
                       all'80% del valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile.
                    La Società ha la facoltà di recedere dalla presente garanzia, ad ogni scadenza
P O L I Z Z A

                    annuale mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata.
                    In tal caso la Società rimborserà all’Assicurato il 10% del premio pagato in ragione
                    del periodo di rischio non corso.
Acqua condotta                                                                              7
La Società indennizza i danni causati ai fabbricati assicurati da fuoriuscita di acqua
a seguito di guasto e/o rottura accidentale di impianti al servizio dei fabbricati
assicurati o contenenti gli enti medesimi.
La Società non indennizza:
a) i danni dovuti da umidità e stillicidio;
b) i danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura dì fognature;
c) le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o della rottura, la demolizione ed il
   ripristino di parti del fabbricato nelle quali si sono verificati tali guasti e/o
   rotture.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
   sinistro, dell'importo di € 250,00.

Articolo 2 - Esclusioni

La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di
   guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni
   provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate
   dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni
   medesimi risultassero originati da incendio o altro evento indennizzabile in base
   alla presente polizza, a meno che l'Assicurato provi che i danni non ebbero
   alcun rapporto con i suddetti eventi;
c) determinati da dolo dell'Assicurato, salvo quanto previsto dal successivo art. 20
   delle Condizioni Generali di Assicurazione – Dolo e colpa grave;
d) causati da eruzioni vulcaniche.

Articolo 3 - Spese demolizione e sgombero

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare
alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, fino alla concorrenza del
10% dell'indennizzo.

Articolo 4 - Spese peritali

Sì conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da
quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la
quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale, fino alla
concorrenza del 3% dell'indennizzo liquidabile, col massimo di € 5.000,00.

Articolo 5 - Valore a nuovo

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente la spesa
necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I   D I   A S S I C U R A Z I O N E
8                   escludendo soltanto il valore dell'area, le Parti convengono di stipulare
                    l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
                    1) in caso di sinistro si determina separatamente:
                    a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità, come se questa
                        assicurazione “valore a nuovo" non esistesse;
                    b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità
                        complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

                    2) agli effetti dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Deroga alla
                       proporzionale, il supplemento di indennità qualora la somma assicurata risulti:
                    a) superiore od uguale ai rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare
                       del supplemento medesimo;
                    b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del
                       sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente
                       per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel
                       rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
                    c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

                    3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del
                       supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente
                       assicurata dalle assicurazioni stesse;

                    4) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando
                       è terminata la ricostruzione, secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa
                       area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale,
                       se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata
C A S A

                       forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o
                       del verbale definitivo di perizia.
L A

                    Articolo 6 - Obblighi in caso di sinistro
P E R

                    Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato alla Società entro
B A N C A

                    i 7 giorni successivi al sinistro o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.
                    L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno.
                    Deve, altresì, conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del
U N I C R E D I T

                    danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

                    Articolo 7 - Esagerazione dolosa del danno
C A S A

                    L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno, dichiara distrutte
                    cose che non esistevano al momento del sinistro, adopera a giustificazione mezzi o
                    documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce
M U T U O

                    ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto ad
                    indennizzo.
P O L I Z Z A

                    Articolo 8 - Procedura per la valutazione del danno

                    Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo tra il Contraente e la
Società, ovvero se una delle due Parti lo richieda, mediante periti nominati                  9
rispettivamente uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto dal
quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne
eleggono un terzo, e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
II terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche
prima che si verifichi il disaccordo; se una delle due Parti non ha provveduto alla
nomina del proprio perito o i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la
scelta, su domanda della Parte più diligente, è demandata al Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa
carico per metà a ciascuna delle Parti ed è liquidata per intero dalla Società, alla
quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato
dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, concordi ovvero dalla
maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste, fin da ora,
a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti
contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di
sottoscriverla, semprechè il rifiuto sia attestato dagli altri Periti nel verbale
definitivo di perizia.
I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Articolo 9 - Mandato ai periti

I periti devono:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza, o dai successivi atti
   di variazione, e riferire, se al momento del sinistro, esistevano circostanze che
   avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di
   quelle rimaste illese o danneggiate;
d) stimare il "costo di ricostruzione a nuovo" dei fabbricati, rimasti danneggiati, al
   momento dei sinistro;
e) procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni
   singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.

Articolo 10 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Si provvede alla stima del valore che il fabbricato assicurato ha al momento del
sinistro.
Tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a
nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area.
L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a
nuove le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da
tale risultato il valore dei recuperi.
Dall'indennizzo, calcolato sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli, sono
detratte le franchigie fissate in polizza.
Il valore del mutuo, indipendentemente dal valore del fabbricato, costituirà

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I   D I   A S S I C U R A Z I O N E
10                  l'importo massimo che la Società sarà tenuta a pagare in caso di sinistro (al lordo
                    della franchigia convenuta).
                    Limitatamente ai danni causati con dolo del Contraente il mutuo e/o proprietario
                    dell’immobile assicurato o dei familiari conviventi, vale il disposto dell’art. 20 delle
                    Condizioni Generali di Assicurazione - Dolo e colpa grave.

                    Articolo 11 - Deroga alla proporzionale

                    Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della
                    regola proporzionale per quei fabbricati, la cui somma assicurata risultasse inferiore
                    al valore a nuovo, al momento del sinistro, in misura non superiore al 20%.
                    Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907
                    Codice Civile diverrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

                    Articolo 12 - Pagamento dell’indennizzo

                    Il pagamento dell'indennizzo è eseguito presso la sede della Società, ovvero presso
                    la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data
                    dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, semprechè,
                    sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta
                    opposizione.
                    Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà
                    effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di
                    esclusione per dolo.

                    Articolo 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori
C A S A

                    Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni
                    l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti
L A

                    stipulati. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.
P E R

                    Ex art. 1910 del Codice Civile, in caso di mancato avviso doloso da parte
                    dell’Assicurato, l’assicuratore non sarà tenuto a pagare alcuna indennità.
B A N C A

                    Articolo 14 - Anticipi sugli indennizzi
U N I C R E D I T

                    L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il
                    pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere
                    pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte
                    contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo
                    sia prevedibile di almeno € 25.000,00.
C A S A

                    L'obbligazione della Società verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia
                    del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
M U T U O

                    Articolo 15 - Facoltà di recesso

                    Avvenuto il sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importo
P O L I Z Z A

                    del danno e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennizzo é stato pagato od il
                    sinistro è stato altrimenti definito, la Società o l’Assicurato possono recedere dal
                    presente contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Articolo 16 - Conservazione delle cose assicurate                                          11

I fabbricati assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in
condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le
norme della buona manutenzione.
La Società ha sempre il diritto di visitare i fabbricati assicurati e l'Assicurato ha
l’obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
In ogni caso di aggravamento del rischio, e salvo che l'Assicurato a richiesta della
Società, non riporti il rischio allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il
contratto.

Articolo 17 - Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto degli artt. 1892 - 1893 e 1898 del Codice Civile,
l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza
minore di metri 20 dai fabbricati assicurati, esistono cose o condizioni capaci di
aggravare il rischio.

Articolo 18 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Non costituisce pregiudizio all’indennizzo del danno nei soli confronti dell’Istituto
la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte del proprietario
dell'immobile assicurato.

Articolo 19 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il
rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della
stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo,
né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in
buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente
al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 20 - Dolo e colpa grave

Relativamente alle garanzie prestate e limitatamente al dolo del Contraente il
mutuo e/o proprietario dell’immobile assicurato o suoi familiari conviventi, la
Società conviene di indennizzare ugualmente il danno nei confronti dell'Istituto,
nei termini e limiti di polizza, con la ulteriore limitazione di quanto, alla data del
sinistro, costituisce il credito residuo per i fabbricati danneggiati.
Resta fermo il diritto della Società a rivalersi, anche in via di surroga sino alla
concorrenza dell'indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.

C O N D I Z I O N I   G E N E R A L I   D I   A S S I C U R A Z I O N E
12                  Articolo 21 - Decorrenza, durata e pagamento del premio

                    L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di erogazione del mutuo
                    ipotecario indicato sul frontespizio di polizza, se il premio è stato pagato. Il premio,
                    anticipato per tutta la durata del finanziamento, deve essere pagato all’Agenzia alla
                    quale è assegnata la polizza.
                    L’assicurazione avrà termine alle ore 24,00 del giorno indicato sul frontespizio di
                    polizza, giorno di scadenza del finanziamento o, qualora sia estinto
                    anticipatamente, il giorno della estinzione del medesimo. In tale caso la Società
                    procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione del 60% del
                    maggior premio pagato rispetto a quello che sarebbe stato pagato per l'effettiva
                    durata del mutuo, secondo quanto disciplinato nella premessa delle presenti
                    Condizioni Generali di Assicurazione.

                    Articolo 22 - Imposte e tasse

                    Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e
                    futuri, relativi al premio ed accessori della polizza ed degli atti da essa dipendenti,
                    sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento da parte
                    della Società.

                    Articolo 23 - Rinvio alle norme di legge

                    Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente polizza, valgono le
                    norme di legge.
C A S A
L A
P E R
B A N C A
U N I C R E D I T
C A S A
M U T U O
P O L I Z Z A
Area Protezione Beni e Patrimonio

                                                                                                                                               Polizza mutuo casa
                                                                                                                                                          in collaborazione con
                                                                                                                                                             MEDICI E OPERATORI SANITARI

                                                                                                                                            Tariffe e codici attività categorie professionali
                                                                                                                                                               ad uso esclusivo dell'Agente

                                                                                                                    Condizioni Generali di Assicurazione

                                                                                    Normograph-Roma - ed. 01/2004

       NUOVA TIRRENA S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni
       Sede legale e Direzione Generale: 00136 Roma - Via Massimi, 158
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versato - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 15/5/31
(G.U. n. 120 del 20/5/31) - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
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