La Difesa Europea - STATO MAGGIORE DELLA DIFESA Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore

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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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 La Difesa Europea

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                                INDICE

1. Organismi dell’Unione Europea
         Comitato Politico e di Sicurezza
         Comitato Militare
         Stato Maggiore

2. Unione Europea
          Sviluppo della PESD
          Obiettivo Primario di Helsinki
          Dichiarazione di Impegno di Capacità Militari (Consiglio Europeo di
          Helsinki)
          Berlin Plus (intesa per l’accesso dell’UE alla pianificazione militare
          NATO)

3. Forze militari europee e multinazionali
          Forza Europea di Reazione Rapida
          Eurofor
          Euromarfor
          European Air Group
          European Air Coordination Cell
          MLF (Multinational Land Force)
          SEEBRIG (SouthEastern Europe Brigade)
          S.I.A.F. (Spanish Italian Amphibious Force)
          Eurocorps

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  1. Organismi dell’Unione Europea

     Comitato Politico e di Sicurezza dell’UE
     Comitato Militare dell’UE
     Stato Maggiore dell’UE

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         COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
Il Consiglio dell'Unione Europea ha istituito - in data 22 gennaio 2001 - Il Comitato Politico e di
Sicurezza (CPS). In base all'approccio adottato a Helsinki, il CPS è il fulcro della politica europea
in materia di sicurezza e di difesa (PESD) e della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
Il CPS svolge un ruolo centrale nel definire e controllare la risposta dell'UE a una crisi, fatto salvo
l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità Europea. Il CPS svolge tutti i compiti di cui
all'articolo 25 del trattato sull'Unione Europea (TUE). Può riunirsi a livello dei direttori politici. Il
segretario generale/alto rappresentante per la PESC, dopo aver consultato la presidenza, può, fatto
salvo l'articolo 18 del TUE, presiedere il CPS, segnatamente in caso di crisi.

Il CPS dovrà in particolare:
     a) seguire la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di
         sicurezza comune, contribuire a definire le politiche formulando «pareri» per il Consiglio, a
         richiesta di questo o di propria iniziativa, e sorvegliare l'attuazione delle politiche
         concordate, sempre fatti salvi l'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità Europea e
         le competenze della presidenza e della Commissione;
     b) esaminare, nell'ambito delle sue competenze, i progetti di conclusioni del CAG;
     c) fornire agli altri comitati orientamenti sulle materie che rientrano nella PESC;
     d) essere un interlocutore privilegiato del segretario generale/alto rappresentante e dei
         rappresentanti speciali;
     e) fornire orientamenti al comitato militare, che gli offre consulenze e raccomandazioni. Il
         presidente del comitato militare (EUMC), che funge da interfaccia con lo Stato maggiore
         dell'Unione Europea (EUMS), partecipa, se del caso, alle riunioni del CPS;
     f) ricevere informazioni, raccomandazioni e consulenze dal comitato sugli aspetti civili della
         gestione delle crisi e fornire a quest'ultimo orientamenti sulle materie di competenza della
         PESC;
     g) coordinare, controllare e sorvegliare i lavori svolti nel settore della PESC dai vari gruppi di
         lavoro, cui potrà fornire orientamenti e di cui dovrà esaminare le relazioni;
     h) svolgere il dialogo politico al suo livello e nelle forme previste dal trattato;
     i) essere l'organo privilegiato di dialogo sulla PESD con i 15 e i 6 nonché con la NATO,
         secondo le modalità stabilite nei documenti pertinenti;
     j) assumersi, sotto l'autorità del Consiglio, la responsabilità della direzione politica dello
         sviluppo delle capacità militari, tenendo conto della natura delle crisi cui l'Unione intende
         reagire. Nell'ambito dello sviluppo delle capacità militari, il CPS disporrà della consulenza
         del comitato militare assistito dallo Stato maggiore dell'Unione Europea.
In periodo di crisi, inoltre, il CPS è l'organo del Consiglio che tratta le situazioni di crisi ed esamina
tutte le opzioni praticabili per la risposta dell'Unione, nel quadro istituzionale unico e fatte salve le
procedure decisionali e di applicazione proprie di ciascun pilastro. Pertanto il Consiglio, i cui lavori
sono predisposti dal Coreper, e la Commissione sono gli unici competenti, ciascuno nella sfera delle
sue competenze e secondo le procedure stabilite dai trattati, a adottare decisioni giuridicamente
vincolanti. La Commissione esercita le sue competenze, compreso il potere di iniziativa, ai sensi dei
trattati. Il Coreper svolge il ruolo affidatogli dall'articolo 207 del trattato che istituisce la Comunità
Europea e dall'articolo 19 del regolamento interno del Consiglio. A tale effetto il CPS lo interpella

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in tempo utile. In situazione di crisi è particolarmente necessario uno stretto coordinamento tra detti
organi, che sarà effettuato mediante:
    a) la partecipazione del presidente del CPS alle riunioni del Coreper se del caso;
    b) il ruolo svolto dai consiglieri per le relazioni esterne, incaricati di mantenere un
        coordinamento efficiente e permanente tra i lavori della PESC e quelli effettuati in altri
        pilastri (allegato delle conclusioni del Consiglio dell'11 maggio 1992).
Per predisporre la risposta dell'UE alle crisi, spetta al CPS proporre al Consiglio gli obiettivi politici
che l'Unione deve perseguire, nonché raccomandare un insieme coerente di opzioni intese a
contribuire alla soluzione della crisi. Esso può elaborare, in particolare, una consulenza per
raccomandare al Consiglio di adottare un'azione comune. Fatto salvo il ruolo della Commissione,
esso sorveglia l'attuazione delle misure decise e ne valuta gli effetti. La Commissione informa il
CPS delle misure che ha adottato o intende adottare. Gli Stati membri informano il CPS delle
misure che hanno adottato o che intendono adottare a livello nazionale. Il CPS assicura il controllo
politico e la direzione strategica della risposta militare dell'UEalla crisi. A tal fine valuta in
particolare, in base alle consulenze e alle raccomandazioni del comitato militare, le componenti
fondamentali (opzioni militari strategiche, tra cui gerarchia, concetto operativo, piano operativo) da
presentare al Consiglio. IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30.1.2001 L 27/3.
Il CPS svolge un ruolo importante nell'intensificarsi delle consultazioni, segnatamente con la
NATO e i paesi terzi interessati. Il segretario generale/alto rappresentante indirizza le attività della
cellula di crisi in base ai lavori del CPS. Questa sostiene il CPS e gli fornisce le informazioni in
condizioni adeguate alla gestione delle crisi. Per consentire al CPS di assicurare pienamente «il
controllo politico e la direzione strategica» di un'operazione militare di gestione delle crisi, saranno
adottate le seguenti disposizioni:
    a) in previsione dell'avvio di un'operazione, il CPS rivolge al Consiglio una raccomandazione,
        in base alle consulenze del Comitato militare, secondo le procedure consuete di
        preparazione del Consiglio. Il Consiglio decide su questa base di avviare l'operazione
        nell'ambito di un'azione comune;
    b) l'azione comune stabilisce, in particolare, ai sensi degli articoli 18 e 26 del TUE, il ruolo del
        segretario generale/alto rappresentante nell'attuazione delle misure che rientrano nel
        «controllo politico e nella direzione strategica» assicurati dal CPS. Per dette misure il
        segretario generale/alto rappresentante agisce su parere conforme del CPS. Qualora fosse
        ritenuta necessaria una nuova decisione del Consiglio, si potrebbe ricorrere alla procedura
        scritta semplificata (articolo 12, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio);
    c) durante l'operazione si dovrà rendere conto al Consiglio mediante relazioni del CPS
        presentate dal segretario generale/alto rappresentante quale presidente del comitato stesso.

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COMITATO MILITARE DELL’UNIONE EUROPEA
Il Comitato Militare dell’Unione Europea (CMUE) è stato istituito il 22 gennaio 2001, sulla base
delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo a Helsinki e a Nizza, rispettivamente nelle riunioni
del dicembre 1999 e del dicembre 2000.
Esso costituisce, in seno al Consiglio dell’Unione Europea, il massimo organo militare di una
struttura permanente, che comprende anche il Comitato Politico e di Sicurezza (CPS) e lo Stato
Maggiore della UE (SMUE), finalizzata a fornire sostegno al Consiglio stesso per gli aspetti relativi
alla politica di sicurezza e difesa (PESD).
Il Comitato ha sede a Bruxelles ed è composto dai Capi di Stato Maggiore della Difesa dei Paesi
UE, rappresentati permanentemente in detta sede dai loro delegati militari (MILREP). Si riunisce a
livello Capi di Stato Maggiore se e quando necessario.

Missione
Il CMUE è competente per fornire al CPS consulenze e raccomandazioni militari su tutte le
questioni militari all'interno dell'Unione Europea (UE). Esso assicura la direzione militare di tutte le
attività militari nell'ambito dell'Unione Europea.

Funzioni
Il CMUE è la fonte di consulenze militari basate sul consenso. Esso rappresenta la sede istituzionale
delle consultazioni e della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione Europea in ordine alla
prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi. Offre consulenze militari e formula
raccomandazioni al CPS, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, attenendosi agli
orientamenti trasmessi dal CPS stesso con particolare riguardo a:
      - sviluppo del concetto generale di gestione delle crisi sotto il profilo militare;
      - aspetti militari relativi al controllo politico e alla direzione strategica delle operazioni e
          situazioni di gestione delle crisi;
      - valutazione del rischio di potenziali crisi;
      - dimensione militare della situazione di crisi e relative implicazioni, soprattutto durante la
          gestione successiva; a tale scopo riceve le informazioni raccolte dal Centro di situazione;
      - elaborazione, valutazione e riesame degli obiettivi di capacità secondo procedure
          approvate;
      - relazione militare dell'UE con i membri europei della NATO non appartenenti all'UE, gli
          altri paesi candidati all'UE, altri Stati e organizzazioni tra cui la NATO;
      - stima finanziaria delle operazioni ed esercitazioni.
a) Situazioni di gestione delle crisi In tali situazioni, su richiesta del CPS, esso fornisce una
    direttiva iniziale al direttore generale dello SMUE per consentire di elaborare e illustrare
    opzioni strategiche militari. Esso valuta le opzioni strategiche militari definite dallo SMUE e le
    inoltra al CPS corredate della sua valutazione e del suo parere militare.
    In base all'opzione militare scelta dal Consiglio dà il suo avallo alla direttiva di pianificazione
    iniziale che utilizzerà il comandante dell'operazione. Sulla scorta della valutazione effettuata
    dallo SMUE esso fornisce consulenze e raccomandazioni al CPS riguardo a:
    - concetto operativo elaborato dal comandante dell'operazione,
    - progetto di piano operativo elaborato dal comandante dell'operazione.
    Offre al CPS la sua consulenza riguardo alla scelta di porre termine ad un'operazione.
b) Operazioni in corso

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   Il CMUE controlla la corretta esecuzione delle operazioni militari guidate dal comandante delle
   operazioni. I membri del CMUE partecipano al comitato dei contributori o sono in esso
   rappresentati.

Presidente del CMUE
Il presidente, preferibilmente un ex capo di Stato maggiore della difesa di uno Stato membro
dell'UE, è di nomina generale o ammiraglio a quattro stelle. È selezionato dai capi SMD degli Stati
membri secondo procedure approvate e nominato dal Consiglio su raccomandazione del CMUE
riunito a livello di capi SMD.
Il suo mandato è in linea di massima triennale, salvo circostanze eccezionali.
Il presidente agisce su autorizzazione del CMUE e risponde ad esso. Nell'azione a livello
internazionale egli rappresenta il CMUE in sede di CPS e di Consiglio come opportuno.
In qualità di presidente del CMUE:
    - presiede le riunioni del CMUE a livello di MILREPo di capi SMD,
    - è il portavoce del CMUE e, in quanto tale:
        o        partecipa ove opportuno al CPS con il diritto di contribuire alle discussioni e assiste
                 alle sessioni del Consiglio quando si devono adottare decisioni con implicazioni in
                 materia di difesa,
        o        ha il ruolo di consulente militare dell'SG/AR per tutte le questioni militari, in
                 particolare per assicurare la coerenza all'interno della struttura dell'UE preposta alla
                 gestione delle crisi,
        o        conduce i lavori del CMUE con imparzialità e in modo da riflettere il consenso,
        o        agisce per conto del CMUE allorché emana direttive e formula orientamenti per il
                 direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione Europea,
        o        è il punto di contatto principale del comandante dell'operazione durante le operazioni
                 militari dell'UE,
        o        mantiene i collegamenti con la presidenza nella definizione e nella realizzazione del
                 suo programma di lavoro.
Nelle sue funzioni il presidente del CMUE è coadiuvato da collaboratori personali e assistito dallo
SMUE, soprattutto per quanto riguarda il supporto amministrativo all'interno del Segretariato
generale del Consiglio.
Se assente il presidente è sostituito:
    - dal vicepresidente, qualora il posto sia creato e assegnato;
    - o dal rappresentante della presidenza;
    - ovvero dal decano («Dean»).

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STATO MAGGIORE DELL'UNIONE EUROPEA
Lo Stato Maggiore dell'Unione Europea (EUMS), istituito in data 22 gennaio 2001, è costituito da
personale militare distaccato dagli Stati membri. Lo Stato maggiore dell'Unione Europea fa parte
del Segretariato generale del Consiglio. Tutti i membri dello Stato maggiore devono essere cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea.
L’ EUMS fornisce consulenza e sostegno in campo militare alla PECSD, compresa l'esecuzione
delle operazioni di gestione militare delle crisi sotto la guida dell'Unione Europea.»

Missione
Lo Stato maggiore ha il compito di assicurare il tempestivo allarme, la valutazione della situazione
e la pianificazione strategica nell'ambito dei compiti di Petersberg, compresa l'identificazione delle
forze europee nazionali e multinazionali e di attuare politiche e decisioni in base alle direttive del
Comitato militare dell'Unione Europea (EUMC).

Ruolo e compiti
  • È la fonte di consulenza militare dell'Unione Europea;
  • assicura il collegamento fra l'EUMC e le risorse militari disponibili per l'UE;
  • fornisce consulenza militare agli organi dell'UE in base alle direttive dell'EUMC;
  • pianifica, valuta e fa raccomandazioni in merito al concetto di gestione delle crisi ed alla
      strategia militare generale; attua le decisioni e gli orientamenti dell'EUMC;
  • fornisce appoggio all'EUMC per quanto riguarda la valutazione della situazione e gli aspetti
      militari di pianificazione strategica, nell'intero ambito dei compiti di Petersberg, in tutti i
      casi di operazioni sotto la guida dell'Unione Europea, a prescindere dal fatto che l'Unione
      Europea ricorra o meno alle risorse ed alle capacità della NATO;
  • contribuisce al processo di elaborazione, valutazione e revisione degli obiettivi di capacità,
      tenendo conto della necessità per gli Stati membri interessati di garantire la coerenza con il
      processo di pianificazione della difesa della NATO (DPP) e con il processo di pianificazione
      e revisione (PARP), del partenariato per la pace (PFP) secondo le procedure convenute;
  • ha la responsabilità di controllare, valutare e fare raccomandazioni per quanto riguarda le
      forze e le capacità che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea e in
      materia di formazione, esercitazioni e interoperabilità.

Funzioni:
   • svolge tre principali funzioni operative: allarme tempestivo, valutazione della situazione e
      pianificazione strategica, sotto la direzione dell'EUMC;
   • fornisce consulenza militare agli organi dell'UE e, in particolare, al segretario generale/alto
      rappresentante;
   • controlla le crisi potenziali affidandosi ad adeguate capacità di intelligence nazionali e
      multinazionali;
   • fornisce informazioni militari al Centro di situazione e riceve le sue reazioni;
   • attua gli aspetti militari di pianificazione strategica preventiva per i compiti di Petersberg;
   • individua ed elenca le forze nazionali e multinazionali europee per operazioni sotto la guida
      dell'Unione Europea in coordinamento con la NATO;

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   •   contribuisce allo sviluppo ed alla preparazione (compresa la formazione e le esercitazioni)
       delle forze nazionali e multinazionali messe a disposizione dell'Unione Europea dagli Stati
       membri. Le modalità delle relazioni con la NATO sono definite nei documenti pertinenti;
   •   organizza e coordina le procedure con i quartieri generali nazionali e multinazionali,
       compresi i quartieri generali della NATO accessibili all'Unione Europea, garantendo per
       quanto possibile la compatibilità con le procedure NATO.
   •   programma, pianifica, conduce e valuta l'aspetto militare delle procedure dell'UE in materia
       di gestione delle crisi, compresa l'esecuzione delle procedure UE/NATO;
   •   partecipa alla valutazione finanziaria delle operazioni e delle esercitazioni;
   •   mantiene i collegamenti con i quartieri qenerali nazionali e i quartieri generali delle forze
       multinazionali;
   •   stabilisce relazioni permanenti con la NATO in conformità degli «accordi permanenti
       UE/NATO» ed appropriate relazioni con determinati corrispondenti in seno all'ONU ed
       all'OSCE, fatto salvo l'accordo delle suddette organizzazioni.

Funzioni supplementari in situazioni di gestione delle crisi
   • Richiede ed elabora informazioni specifiche fornite dalle organizzazioni di informazione ed
      altre informazioni pertinenti di tutte le fonti disponibili;
   • appoggia l'EUMC nei suoi contributi alla direzione di pianificazione iniziale ed alle direttive
      di pianificazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS);
   • sviluppa e tratta prioritariamente le opzioni militari strategiche che fungono da base per la
      consulenza militare che l'EUMC fornisce al CPS attraverso:
   • la definizione delle opzioni generali iniziali;
   • il ricorso, laddove appropriato per il sostegno della pianificazione, a fonti esterne che
      analizzeranno e svilupperanno ulteriormente queste opzioni in modo più dettagliato;
   • la valutazione dei risultati di questo lavoro più dettagliato e la richiesta di qualsiasi ulteriore
      lavoro che risultasse necessario;
   • la presentazione di una valutazione complessiva, con indicazione delle priorità e
      formulazione delle raccomandazioni, all'occorrenza, all'EUMC;
   • può anche contribuire agli aspetti non militari delle opzioni militari,
   • in coordinamento con gli addetti nazionali alla pianificazione e, laddove appropriato, con la
      NATO, individua le forze che potrebbero partecipare ad eventuali operazioni sotto la guida
      dell'Unione Europea,
   • assiste il comandante delle operazioni negli scambi tecnici con paesi terzi che offrono
      contributi militari ad un'operazione sotto la guida dell'Unione Europea e nei preparativi della
      conferenza sulla costituzione della forza,
   • continua a controllare le situazioni di crisi.

Funzioni supplementari durante le operazioni
Lo Stato maggiore dell'Unione Europea (EUMS), operando sotto la direzione dell'EUMC, controlla
in permanenza tutti gli aspetti militari delle operazioni. Effettua analisi strategiche in collegamento
con il comandante designato delle operazioni per appoggiare l'EUMC nel suo ruolo di consulente
del CPS incaricato della direzione strategica, alla luce degli sviluppi politici ed operativi, fornisce
nuove opzioni all'EUMC quale base per la consulenza militare che quest'ultimo fornisce al CPS.

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Organizzazione:
   • l’EUMS opera sotto la direzione militare dell'EUMC, cui riferisce;
   • l'EUMS è un dipartimento del Segretariato generale del Consiglio direttamente collegato al
      segretario generale/alto rappresentante ed è composto di personale distaccato dagli Stati
      membri, che esercita funzioni internazionali nell'ambito dello statuto che deve essere
      stabilito dal Consiglio,
   • l'EUMS è diretto dal direttore generale dello Stato maggiore, un generale/ammiraglio a tre
      stelle, ed opera sotto la direzione dell'EUMC, per far fronte alla gamma completa dei
      compiti di Petersberg, a prescindere dal fatto che l'Unione Europea ricorra alle risorse
      NATO o meno, l'EUMS, in situazioni di gestione delle crisi o di esercitazioni, l'EUMS
      potrebbe costituire nuclei di azione crisi (CAT) che si avvarrebbero delle sue conoscenze,
      del suo personale e della sua infrastruttura. Se necessario, esso potrebbe anche ricorrere
      temporaneamente a personale supplementare esterno, su richiesta dell'EUMC agli Stati
      membri dell'Unione Europea.

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   2. Unione Europea

    Sviluppo della PESD
    Obiettivo Primario di Helsinki
    Dichiarazione di Impegno di Capacità Militari
    Berlin Plus

                Stato Maggiore della Difesa
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                         SVILUPPO DELLA PESD

1. BASI GIURIDICHE
 Le principali basi giuridiche attuali della PESD sono consegnate nell'articolo 17 del trattato
 sull'Unione europea (TUE), il che rende la PESD parte integrante della PESC. L'articolo
 definisce al paragrafo 1, in termini molto ampi, la portata della PESD: essa comprende "tutte le
 questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una
 politica di difesa comune (...) che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio
 europeo decida in tal senso". Lo stesso articolo precisa al paragrafo 2 che le questioni di
 sicurezza includono i compiti di PETERSBERG, segnatamente "le missioni umanitarie e di
 soccorso, le attività di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento nella
 gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace".

2. SVILUPPI A PARTIRE DAL CONSIGLIO EUROPEO DI COLONIA
 Il nuovo contesto internazionale e i limiti dell'azione degli Stati membri dell'Unione constatati al
 momento della crisi balcanica hanno fatto emergere la necessità di esaminare i mezzi per
 conferire concretezza alla PESD.
 L'incontro franco-britannico a SAINT-MALÒ e il successivo Consiglio europeo di COLONIA
 del giugno 1999 hanno dato un impulso politico e precisato gli orientamenti necessari al
 rafforzamento della politica europea in materia di sicurezza e di difesa.
 In occasione del Consiglio europeo di COLONIA (3-4 giugno 1999), i Capi di Stato e di
 Governo degli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso che l'Unione deve avere la
 capacità di condurre azioni in modo autonomo, potendo contare su forze militari credibili, i mezzi
 per decidere di farle intervenire e la disponibilità a farlo, al fine di rispondere alle crisi
 internazionali, senza pregiudizio per le azioni della NATO. In occasione del Consiglio europeo
 di HELSINKI (10-11 dicembre 1999) i Capi di Stato e di Governo hanno confermato la
 determinazione a dotare l'Unione europea di una capacità decisionale autonoma e precisato
 l'intenzione, ove non sia impegnata la NATO nel suo complesso, di lanciare e condurre
 operazioni militari dirette dall'Unione europea in risposta a crisi internazionali.. Sebbene, per
 priorità naturale, l'azione dell'Unione europea in materia di gestione delle crisi all'esterno
 dell'Unione si esplichi relativamente vicino alle sue frontiere, né il trattato né le conclusioni del
 Consiglio europeo pongono limiti geografici a tale azione.
 a. Capacità militari
    In occasione del Consiglio europeo di HELSINKI, l'obiettivo politico fissato a COLONIA è
    sfociato nell'adozione di obiettivi concreti relativi alla creazione di forze europee credibili,
    disponibili ed efficaci. Secondo tale obiettivo (denominato nel frattempo "Obiettivo Primario
    di HELSINKI" - "HELSINKI Headline Goal"), gli Stati membri si impegnano, a partire dal
    2003, grazie ad una cooperazione volontaria, ad essere in grado di schierare rapidamente
    (nell'arco di 60 giorni) e mantenere (per almeno un anno) forze capaci di svolgere l'insieme
    dei compiti di PETERSBERG definiti dal trattato di AMSTERDAM, compresi quelli che
    richiedano forze importanti, fino al livello di un corpo d'armata (fino a 15 brigate, ossia
    50.000- 60.000 uomini). Gli Stati membri devono anche essere in grado di mettere in campo
    formazioni più ridotte di reazione rapida, che presentino un alto grado di schierabilità.
    Tali forze devono essere autosufficienti e dotate delle necessarie capacità di comando,

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   controllo e intelligence, e disporre degli elementi di supporto ai servizi di combattimento e di
   altri supporti da combattimento, e, all'occorrenza, anche di elementi di supporto aereo e navale.
   Gli Stati membri dell'Unione europea hanno stabilito altresì obiettivi comuni di capacità
   (comando e controllo, ricognizione, trasporti strategici).
   Per gli Stati membri che sono anche membri dell'Alleanza atlantica, è opportuno ricordare che
   le capacità militari di cui dispongono devono anche consentire a detti Stati di svolgere appieno
   il loro ruolo nelle operazioni della NATO.
   Inoltre, dopo il Consiglio europeo di COLONIA e sulla scorta della dichiarazione del vertice
   NATO tenutosi a WASHINGTON nel 1999, è stato previsto che l'Unione possa condurre
   operazioni che richiedano il ricorso a mezzi e capacità della NATO. Ai fini dell'attuazione di
   questa categoria di operazioni sono stati predisposti specifici accordi con l'Alleanza ( BERLIN
   PLUS).
   Dal novembre 2000 si sono svolte due committment conferences delle capacità militari, che
   hanno permesso di raccogliere gli impegni nazionali necessari al conseguimento degli obiettivi
   di HELSINKI. L'analisi del catalogo delle forze ha consentito di affermare che l’Unione
   europea, entro il 2003, sarà in grado di condurre operazioni più impegnative via via che le
   capacità di cui dispone continueranno a svilupparsi.
   In seguito all'analisi dei risultati delle valutazioni effettuate nel quadro delle due conferenze
   per il miglioramento delle capacità militari, gli Stati membri hanno deciso di istituire un Piano
   d'azione europeo sulle capacità (ECAP) volto a colmare le lacune constatate in materia di
   capacità mediante la razionalizzazione degli sforzi di difesa degli Stati membri e la messa in
   sinergia dei loro progetti nazionali ed internazionali.
   In tale contesto, sono stati istituiti 19 gruppi che hanno esaminato la maggior parte delle
   principali lacune individuate dalla Task Force "Obiettivo Primario". Le relazioni dei gruppi
   sono pervenute il 1° marzo 2003.
   Nonostante i progressi notevoli compiuti nell'individuazione delle lacune e nella loro
   risoluzione, occorre constatare che i risultati rimangono insoddisfacenti e si rivelano necessari
   sforzi supplementari.
   Le lacune più gravi riguardano i seguenti elementi:
    - il sistema di comando, controllo e comunicazione;
    - il sistema di informazione strategica e la sorveglianza e protezione delle truppe impegnate;
    - i trasporti strategici sia aerei, sia marittimi;
    - l'effettiva capacità di impegno.
b. Sviluppi istituzionali
   Il potenziamento delle capacità è stato accompagnato da sviluppi istituzionali, in primo luogo
   la nomina, in occasione del Consiglio europeo di COLONIA, dell'Alto Rappresentante per la
   politica estera e di sicurezza comune, la cui azione diplomatica nelle "zone calde", come
   nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, è stata particolarmente incisiva e utile.
   Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di NIZZA sono state appositamente
   create delle strutture per la presa di decisioni e il follow-up delle azioni di gestione delle crisi:
   il Comitato politico e di sicurezza (CPS) che provvede, sotto la responsabilità del Consiglio, al
   controllo politico e all'orientamento strategico delle operazioni di gestione delle crisi, il
   Comitato militare, che fornisce pareri in materia militare e lo Stato Maggiore militare, che
   offre le competenze militari.

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c. Capacità civili
   In seguito al Consiglio europeo di FEIRA, la nozione di obiettivo di capacità è stata applicata
   anche al settore civile, in particolare alle capacità in materia di polizia e a quelle necessarie alla
   realizzazione di azioni destinate a contribuire al rispetto dello Stato di diritto, alla creazione di
   un'amministrazione civile e alla protezione civile. È stato istituito anche un Comitato
   incaricato degli aspetti civili della gestione delle crisi. Nel frattempo, sono state organizzate
   conferenze per il miglioramento delle capacità civili ed è stato adottato un piano d'azione per le
   capacità di polizia. Il 19 novembre 2002, la conferenza sulla capacità di gestione civile delle
   crisi ha constatato che gli obiettivi concreti fissati dal Consiglio europeo per il 2003 nei settori
   prioritari (polizia, Stato di diritto, protezione civile, amministrazione civile) sono stati superati
   grazie agli impegni volontari degli Stati membri.
d. Procedure di gestione delle crisi
   L'Unione europea ha elaborato procedure di gestione delle crisi e approvato una politica e un
   programma di esercitazioni. Le procedure sono già state sperimentate una prima volta nel
   maggio 2002 con l'esercitazione di gestione delle crisi CME02. La descrizione delle procedure,
   avallata dal CPS, rimane un testo evolutivo. Si rileva in tale contesto che, per ora, il
   programma di esercitazioni dell'Unione non prevede la possibilità di effettuare manovre
   militari nell'ambito della PESD.
e. Dichiarazione relativa all'operatività
   Tenuto conto dei progressi realizzati in termini sia di strutture e di procedure che di capacità, il
   Consiglio europeo di LAEKEN ha adottato la "dichiarazione relativa all'operatività" in cui si
   rileva che "grazie alla prosecuzione dello sviluppo della PESD, al rafforzamento delle sue
   capacità, sia civili che militari, alla creazione al suo interno delle strutture appropriate,
   l'Unione è ormai in grado di condurre operazioni di gestione delle crisi. Lo sviluppo dei mezzi
   e delle capacità di cui può disporre consentirà all'Unione di svolgere progressivamente
   operazioni sempre più complesse".
   Dopo tale dichiarazione, l'Unione ha deciso di istituire, a decorrere dal 1º gennaio 2003, una
   missione di polizia in Bosnia-Erzegovina che è subentrata all'operazione di polizia delle
   Nazioni Unite. L'Unione è subentrata nell'operazione militare condotta dalla NATO nell'ex
   Repubblica jugoslava di Macedonia.
f. Relazioni con la NATO
    La politica europea di difesa non può essere definita senza fare riferimento alla NATO. Undici
    degli attuali Stati membri dell'Unione europea sono membri della NATO e sono vincolati da
    una clausola di difesa collettiva a norma dell'articolo 5 del trattato di Washington. L'articolo 17
    del TUE menziona esplicitamente gli obblighi derivanti dal trattato del Nord Atlantico per gli
    Stati membri che fanno parte della NATO. Fra i paesi candidati all'adesione all'Unione
    europea, quattro fanno parte dell'Alleanza e, in occasione del vertice di Praga del 21-22
    novembre 2002, altri sono stati invitati ad aderire alla NATO. Per gli Stati che sono
    contemporaneamente membri dell'Unione europea e della NATO, le capacità militari di cui
    dispongono devono anche consentire a detti Stati di svolgere appieno il loro ruolo nelle
    operazioni della NATO.
    È già stato ricordato che il Consiglio europeo di COLONIA ha sancito la possibilità per
    l'Unione di condurre operazioni ricorrendo a mezzi e capacità della NATO specie in materia di
    pianificazione. I cosiddetti accordi "Berlin plus", che assicurano all'Unione europea l'accesso a
    tali capacità, sono finalmente stati conclusi grazie a un ulteriore accordo con la nato firmato il
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    16 dicembre 2002. La conclusione di tali accordi sarà estremamente importante per l'attuazione
    della PESD.
 g. Relazioni e cooperazione con le Nazioni Unite
    L'azione internazionale dell'Unione si fonda su un approccio multilaterale. L'Unione agisce a
    favore della pace e del rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi
    della Carta delle Nazione Unite. L'Unione riconosce che spetta anzitutto al Consiglio di
    sicurezza delle Nazioni Unite provvedere al mantenimento della pace e della sicurezza
    internazionali.
    In occasione del Consiglio europeo di GÖTEBORG (15-16 giugno 2001), i Capi di Stato e di
    Governo degli Stati membri hanno anche adottato importanti decisioni per intensificare la
    cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite, specie in materia di prevenzione dei
    conflitti e di gestione delle crisi. La capacità operativa che l'Unione europea acquisisce a titolo
    della PESD può rappresentare un elemento importante per la prevenzione dei conflitti e le
    operazioni di gestione delle crisi condotte dalle Nazioni Unite.
    L'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ha
    rappresentato un'occasione di cooperazione concreta con le Nazioni Unite per assicurare la
    transizione fra le due operazioni.

3. SPECIFICITÀ DELLE QUESTIONI DI DIFESA
 La Politica di Difesa è una politica particolare sia a livello nazionale che a livello europeo. Essa
 rientra, per sua stessa natura, nei settori di sovranità più sensibili e si avvale di mezzi
 essenzialmente nazionali. La decisione di partecipare ad un'operazione compete alle autorità
 nazionali e queste chiederanno sempre di essere associate alla conduzione di operazioni che
 abbiano conseguenze per la sicurezza nazionale e rischino anche di mettere in pericolo la vita dei
 loro soldati e quella dei loro cittadini.
 Le disposizioni relative alla PESD sono, pertanto, talvolta distinte da quelle applicabili alla
 PESC. Al riguardo si vedano i seguenti esempi:
 le disposizioni del trattato di MAASTRICHT (articolo 23, paragrafo 2 TUE), che escludono la
   possibilità di applicare il voto a maggioranza qualificata "alle decisioni che hanno implicazioni
   nel settore militare o della difesa";
   le disposizioni relative al finanziamento della PESD (articolo 28, paragrafo 3 TUE), secondo le
     quali "le spese operative cui dà luogo l'attuazione di dette disposizioni sono anch'esse a carico
     del bilancio delle Comunità europee, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno
     implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando
     all'unanimità, decida altrimenti". Questa disposizione vieta l'imputazione delle operazioni
     militari al bilancio comunitario; il relativo finanziamento può pertanto essere garantito
     direttamente dagli Stati membri che partecipano all'operazione ("cost lie where they fall") o
 mediante l'istituzione di un altro sistema.

4. IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLE FORZE EUROPEE
      Una componente di Comando Interforze (Joint);

      Componenti di Comando e Controllo delle singole Forze Armate;

      Forze terrestri fino ad un massimo di circa quattro Brigate e comprendenti:
      - truppe alpine;
      - truppe aviotrasportate;

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     -   truppe meccanizzate o blindate;
     -   assetti del genio e per la bonifica da ordigni esplosivi;
     -   forze speciali;
     -   assetti della sanità militare;
     -   elicotteri;
     -   assetti per la difesa batteriologica e chimica;
     -   assetti e personale specializzati per la cooperazione civile- militare.

     Forze navali:
     - l’incrociatore Garibaldi;
     - altri mezzi di superficie;
     - vettori aerei imbarcati;
     - nave oceanografica e navi di supporto;
     - forze anfibie ;
     - forze speciali.

     Forze aeree:
     - vettori aerei da difesa e combattimento;
     - aerei da trasporto;
     - elicotteri per il soccorso (Search and Rescue);
     - sistemi di difesa aerea basati a terra;
     - personale e mezzi del genio campale.

     Forze dei Carabinieri:
     - un reparto MSU (unità specializzata multinazionale);
     - personale con funzione di Polizia Militare.

5. SVILUPPI FUTURI
  Elementi stralciati dalla bozza trattato dell’unione europea predisposta dalla convenzione da
  finalizzare a cura del presidium entro giugno 2003 per successivo avvio conferenza
  intergovernativa.
PARTE I - TITOLO V
  Articolo 30   Politica di sicurezza e di difesa comune
  1. La politica di sicurezza e di difesa comune, che costituisce parte integrante della politica
     estera e di sicurezza comune, assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa
     ricorrendo a mezzi militari e civili. L’Unione può schierare tali mezzi in missioni al suo
     esterno ai fini del mantenimento della pace e del rafforzamento della sicurezza
     internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
  2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la definizione progressiva di una
     politica di difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune non appena il
     Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà deciso in tal senso. In tal caso il
     Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le
     rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non
     pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri,
     rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si
     realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del

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   trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa
   comune adottata in tale contesto.
3. Gli Stati membri mettono capacità militari e civili a disposizione della politica di sicurezza e
   di difesa comune per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli
   Stati membri s’impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita
   un’Agenzia europea per gli armamenti e la ricerca strategica incaricata di individuare le
   esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e,
   se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e
   tecnologica del settore della difesa, nonché di assistere il Consiglio nella valutazione del
   miglioramento delle capacità militari. Anche gli Stati membri che costituiscono tra loro
   forze multinazionali possono mettere tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di
   difesa comune.
4. Le decisioni relative all’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese
   quelle inerenti all’avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal
   Consiglio che delibera all’unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione
   o di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri può proporre, se del caso
   congiuntamente con la Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti
   dell’Unione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell’ambito dell’Unione, a un
   gruppo di Stati membri. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni
   della Parte II, Titolo B, articolo 18 della Costituzione.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari e che hanno
   sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative
   instaurano una cooperazione strutturata nell’ambito dell’Unione. Detta cooperazione è
   disciplinata dalle disposizioni della Parte II, Titolo B, articolo 20 della Costituzione.
7. Finché il Consiglio europeo non avrà deliberato in conformità del paragrafo 2, è instaurata
   nell’ambito dell’Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. A titolo
   di detta cooperazione, qualora uno degli Stati che vi partecipano subisca un’aggressione
   armata nel suo territorio, gli altri Stati partecipanti gli prestano, in conformità delle
   disposizioni dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i
   mezzi in loro possesso, militari e di altro tipo. Le modalità di partecipazione e di
   funzionamento relative a detta cooperazione, nonché le procedure decisionali che le sono
   proprie, figurano nella Parte II, Titolo B, articolo 21 della Costituzione.
8. Il Parlamento europeo è consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della
   politica di sicurezza e di difesa comune ed è informato in merito al suo sviluppo.

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PARTE II - TITOLO B
AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE
  Articolo 1
  Principi e obiettivi
  1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui [si ispira ai] principi che ne
     hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di
     promuovere nel resto del mondo: democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei
     diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di
     uguaglianza e di solidarietà e rispetto del diritto internazionale conformemente ai principi
     della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire
     partenariati con i paesi e con le organizzazioni regionali o mondiali che condividono tali
     valori. Promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle
     Nazioni Unite.
  2. L'Unione europea definisce e attua politiche comuni ed azioni dell'Unione ed opera per
     assicurare il massimo grado di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al
     fine di:
         a) salvaguardare i valori dell'Unione, gli interessi fondamentali, l'indipendenza e
              l'integrità dell'Unione;
         b) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e i
              principi del diritto internazionale;
         c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale,
              conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;
         d) favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, con
              l'obiettivo primo di eliminare la povertà, in particolare nei paesi a basso reddito[…]

CAPO 1: POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

  B. Politica di sicurezza e di difesa comune
  Articolo 17
  1. Le missioni di cui alla Parte I, articolo 30, paragrafo 1 della Costituzione nelle quali
     l’Unione può schierare mezzi militari e civili comprendono le azioni congiunte in materia di
     disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in
     materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, le
     missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al
     ristabilimento della pace, le azioni di sostegno su richiesta di uno Stato terzo nella lotta
     contro il terrorismo, le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti.
  2. Il Consiglio che delibera all’unanimità adotta le decisioni relative alle missioni di cui al
     presente articolo stabilendone l’obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il
     ministro degli affari esteri, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il
     comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali
     missioni.

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   3. Forze militari multinazionali

      Forza Europea di Reazione Rapida
      Eurofor
      Euromarfor
      European Air Group
      European Air Coordination Cell
      MLF (Multinational Land Force)
      S.I.A.F.
      Eurocorps
      SEEBRIG

               Stato Maggiore della Difesa
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    LA FORZA EUROPEA DI REAZIONE RAPIDA
Il Consiglio Europeo di Helsinki (11 dicembre 1999) ha assunto la decisione di costituire una forza
militare di reazione rapida per la gestione delle crisi.
I 15 Paesi dell’Unione hanno definito gli obiettivi di forza per poter assolvere ai cosiddetti compiti
di Petesberg, a sostegno della politica europea di sicurezza e difesa (PESD).
Le missioni di Petersberg riguardano l’impiego di unità militari per:
  - compiti umanitari (HSO);
  - compiti di evacuazione di civili da aree di conflitto (NEO);
  - compiti di mantenimento della pace (PKO);
  - compiti di gestione delle crisi con forze di combattimento (PEO).
L’obiettivo primario (Headline Goal) è quello di essere in grado entro il 2003 di schierare
rapidamente (60 giorni) e mantenere a lungo (almeno un anno) una Forza di Reazione Rapida in
grado di assolvere l’insieme dei compiti di Petesberg sino ad un massimo di 60.000 effettivi sul
terreno. Tali forze devono essere militarmente autonome, ovvero provviste delle necessarie capacità
di comando, controllo ed informazione, della logistica, dei supporti tattici e, ove necessario, di
adeguati supporti aerei e navali.
In tale contesto, forze di minore entità (fino ad una Brigata) potranno dover essere disponibili per il
dispiegamento anche in tempi inferiori per situazioni di risposta immediata.
Esse comprendono: Eurocorps, Airmobile Multi-National Division Center, (D, UK, B, NL), 1^
Armoured Corps (D-NL), EUROFOR, EUROMARFOR, Amphibious Force UK-NL, SIAF,
European Air Group …
Per assicurare lo svolgimento dei compiti necessari alla nuova formazione, l’Unione Europea ha
previsto l’istituzione dei seguenti nuovi organi politici e militari:
  - Comitato permanente Politico e di Sicurezza (CPS): con sede a Bruxelles e composto da
      rappresentanti nazionali di alto livello. Il CPS assicura, sotto l’autorità del Consiglio, la
      direzione strategica delle operazioni in caso di gestione militare delle crisi. Dal marzo 2000 è
      stata creata una struttura ad interim per agevolare la transizione alla piena operatività e
      concordare col Consiglio Atlantico le procedure di cooperazione.
  - Comitato Miliare (CM): composto dai Capi di Stato Maggiore della Difesa, rappresentati dai
      loro delegati militari. Fornisce consulenza militare e raccomandazioni al CPS ed assicura la
      direzione militare dello Stato Maggiore Europeo.
  - Stato Maggiore (SM): cura l’esecuzione delle operazioni di gestione militare delle crisi,
      assicurando la valutazione della situazione, la pianificazione strategica e l’identificazione
      delle forze necessarie. Nel corso del 2001 verrà acquisita una capacità operativa iniziale (IOC)
      indispensabile alla gestione delle crisi.

Obiettivi:
 - Mobilità e proiettabilità delle Forze (trasporto strategico aereo e marittimo, veicoli porta-carri,
     elicotteri da trasporto, unità blindo-meccanizzate più mobili, etc);
 - Sostenibilità logistica (capacità di operare fuori area e sostenere tale impegno nel tempo);
 - Ingaggio efficace (munizionamento di precisione, armamento aria-superfice stand-off,
     elicotteri d’attacco, sistemi di sorveglianza ed acquisizione obiettivi, etc);
 - Protezione e sopravvivenza delle Forze (soppressione delle difese anti-aeree nemiche, difesa
     anti-aerea con missili e velivoli, difesa anti-missile balistici, equipaggiamento NBC, etc);
 - Comando, Controllo, Informazioni, Intelligence (sistemi interoperabili a livello joint e
     combined, sistemi adeguatamente proiettabili e rischierabili, sistemi satellitari).

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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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                                            Ufficio Stampa

                                          EUROFOR
Eurofor (Forza Operativa Europea di Reazione Rapida) è una forza terrestre multinazionale a livello
di grande unità costituita da Francia,Italia, Spagna e Portogallo.
La finalità di Eurofor è:
  - contribuire a dotare l’Europa di una capacità militare propria, in modo particolare nel campo
      delle forze di a proiezione;
  - partecipare, nel rispetto della Dichiarazione di Petersberg, alle iniziative degli Organismi
      Internazionali nel campo del mantenimento della pace e dello sviluppo della sicurezza;
  - costituire una struttura di aggregazione per gli Stati dell’Unione Europea che desiderino
      partecipare alle sue operazioni.

Comando
Un Comitato Interministeriale (Difesa – Esteri) assicura il coordinamento politico-militare e fissa le
condizioni di impiego delle forze e impartisce le direttive al Comandante.
Il Comando multinazionale permanente ha sede a Firenze, presso la caserma Predieri.
Esso dispone di uno Stato Maggiore Multinazionale permanente costituito da circa 80 ufficiali e
sottufficiali delle forze terrestri equamente ripartiti tra le quattro nazioni e provvisto di due cellule
di coordinamento aereo e marittimo. I quattro incarichi principali (Comandante, Capo di S.M.,
Sottocapi di SM operativo e logistico) sono assegnati “a rotazione” tra le nazioni costituenti.
Funzioni dello Stato Maggiore:
   - elaborazione dei piani operativi;
   - partecipazione alla determinazione degli obiettivi addestrativi e logistici di base che le forze
      devono conseguire sia in campo nazionale che propri dell’Euroforza;
   - preparazione e condotta delle esercitazioni periodiche e delle operazioni.
Lo S.M. è predisposto ad essere rinforzato per costituire il Posto Comando della Forza o
dell’operazione.
Al comando è associato un Quartier Generale a livello di reggimento costituito interamente da
personale italiano che ha il compito di fornire il sostegno logistico allo Stato Maggiore.

Composizione della Forza.
Eurofor non dispone di una forza permanente, ma impiega le forze militari messe a disposizione per
ogni specifica operazione dalle 4 nazioni fondatrici. L’impegno massimo previsto è per una brigata
per ogni nazione, corrispondente a una forza di una divisione su 3 Brigate.
Il pacchetto di forze disponibili è costituito da:
   - mezzi per il Comando e Controllo;
   - unità di combattimento (fanteria e blindati);
   - unità di supporto tattico (artiglieria, genio, aviazione, cavalleria dell’aria).

Missioni:
in via prioritaria, missioni previste dalla Dichiarazione di Petersberg:
  - missioni umanitarie o di evacuazione;
  - missioni di mantenimento della pace;
  - missioni di forze di combattimento per la gestione delle crisi, ivi incluse operazioni per il
      ristabilimento della pace.
E’ impiegabile in ambito Unione Europea, NATO o Nazioni Unite per l'assolvimento di Missioni di
Pace e di Gestione delle Crisi.

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Date di rilievo
15.mag.95      Lisbona. Consiglio dei Ministri UEO. Dichiarazione di creazione di EUROFOR..
09.nov.96      Cerimonia di costituzione di EUROFOR.
28.nov.97      Conseguimento dell’operatività da parte del Comando di EUROFOR.
               Esercitazione “Eolo” in Francia, con impiego di truppe nell’ambito di una
02 giu.98
               operazione di Peacekeeping diretta dalla UEO sotto mandato ONU
               Esercitazione di Posto Comando (CPX) “AIGLE 99” in Germania, con
8.nov.99
               responsabilità di livello Divisione, sotto guida del CFAT francese.
               Esercitazione “Eolo 2000” in Spagna, nel quale il Comando di EUROFOR guida
16.giu.00      una operazione di mantenimento della pace con responsabilità di Comando della
               Componente Terrestre.
               Il Comando EUROFOR è schierato per la prima volta in uno scacchiere operativo,
1.nov.00       in ALBANIA, a guida della COMMZ (W) alle dipendenze della KFOR, in ambito
               NATO,fino al 2 aprile 2001.
11-15.giu.01 Esercitazione CPX ARNO 01. Preparazione dell’esercitazione COBRA 01.
               Esercitazione CHIANTI 01. MAPEX/CPX con i rinforzi delle quattro nazioni e del
1-4.ott.01
               CIS. PC a livello di Brigata con DISTAFF.
5-15.nov.01 Esercitazione COBRA 01 in Andalusia - Spagna, condotta da EUROCORPS.
               Esercitazione TOSCANA 02. CPX, a livello LCC. Prepazione dell’esercitazione
18-22.mar.02
               EOLO con i rinforzi delle quattro nazioni.
               Esercitazione LIVEX EOLO 2002 in Sardegna, l' Italia attiva EUROFOR come
7-18.mag.02
               LCC HQ in una operazione di mantenimento della pace, condotta per l’UE.

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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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                                            Ufficio Stampa

                                   EUROMARFOR
Euromarfor (Forza Marittima Europea) nasce il 15 maggio 1995 con la Dichiarazione di Lisbona
sottoscritta da Italia, Spagna, Francia e Portogallo.
Compito principale di questa forza “ad alta prontezza operativa” è compiere missioni di PSO (Peace
Support Operations, Operazioni di Supporto alla Pace): missioni umanitarie e di soccorso, di
mantenimento (peace-keeping, peace-building) e imposizione della pace (peace-enforcement).
La volontà di contribuire alla lotta anti-terrorismo ha portato all’attivazione dal 1 ottobre al 30
novembre 2002 di un Task Group per effettuare missioni di Identificazione, Sorveglianza e
Riconoscimento, in particolare del traffico mercantile, nel Mediterraneo Orientale. L’operazione,
denominata “Coherent Behaviour”, è stata condotta in coordinamento con le forze aeronavali
NATO presenti nell’area.
Il comando della forza era esercitato al Comandante in Capo della Squadra Navale della Marina
Militare Italiana, Amm.Sq. Gramellini.
Si è trattato della prima iniziativa militare multinazionale di lotta contro il terrorismo intrapresa in
un contesto esclusivamente europeo.
Euromarfor è attualmente impegnata nell’operazione ''Resolute Behaviour''che si svolge,
nell’ambito di “Enduring Freedom” - lotta globale al terrorismo internazionale, nelle acque
dell’Oceano indiano, di fronte al Corno d'Africa.
I compiti del Gruppo navale sono costituiti da operazioni finalizzate al contrasto del terrorismo
internazionale, principalmente:
    - attivita' di ''interdizione marittima';
    - operazioni di monitoraggio, intelligence, sorveglianza ed identificazione del traffico
        mercantile;
    - controllo delle linee di comunicazione marittime;
    - protezione di unita' di interesse strategico;
    - scorta alle unità in transito in aree particolari (Check-point);
    - (eventuali) abbordaggi a imbarcazioni sospette;
    - (eventuali) operazioni di soccorso in mare.
La forza navale dispone di componenti elicotteristiche e di team di forze speciali idonee ad
effettuare ispezioni a bordo di imbarcazioni sospette.
Il gruppo navale Euromarfor, dal 31 gennaio al 31 maggio 2003 è stato costituito da
cacciatorpediniere “Mimbelli” e nave rifornitrice “Stromboli”della Marina Militare, fregata
“Aconit” (Francia), fregata “Canarias” (Spagna) e personale di staff della marina portoghese.
Il Gruppo Navale di Euromarfor ha costituito insieme ad altre unità un’unica forza navale
denominata Task Force 150, al cui comando è stato per la prima volta, dal 31 gennaio al 31 maggio
2003, il Contramm. Rinaldo Veri.
Dal 31 maggio nave Mimbelli e nave Stromboli sono state avvicendate dalla Fregata “Grecale”,
comandata dal C.F. Carmelo BONFIGLIO.
Il C.V. Luigi Dini (nave Grecale) dal 31 maggio è il Comandante del Gruppo Navale di
Euromarfor, mentre al comando della Task Force 150 è subentrato, nella stessa data, un ammiraglio
della marina tedesca.

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