La carne di selvaggina nell'attuale contesto normativo Prof. T. Civera -Dr. Raschio - Università degli Studi di Torino Servizio Veterinario ...
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La carne di selvaggina nell’attuale contesto normativo Prof. T. Civera -Dr. Raschio Università degli Studi di Torino Servizio Veterinario ASLAT
Controllo sanitario delle carni • Precetti religiosi hanno incluso - in forme codificate - regole igieniche • Forme di ispezione delle carni risalgono alle antiche civiltà del Mediterraneo (Egizi, Sumeri, Ebrei), attuate dai sacerdoti sugli animali sacrificati in onore degli dei.
Controllo sanitario delle carni • “tradizioni dell‘igiene degli alimenti“ in Europa fin dal 12° Secolo • dalla fine del 18° secolo in varie parti d’Europa fioriscono indicazioni per l’ispezione degli animali destinati alla macellazione e della carne, su basi scientifiche
Controllo sanitario delle carni • Quasi un secolo più tardi (1865) Domenico Vallada che insegnò patologia, igiene e zootecnia presso la Scuola di Medicina Veterinaria di Torino pubblicò “Elementi di Giurisprudenza medico-veterinaria”, con riferimenti al controllo sanitario delle carni • Oltre alla visita sanitaria delle carni, sono considerati da Vallada anche altri alimenti di origine animale come latte e derivati, pollame, selvaggina e pesci.
• R.D. 3.8.1890 n° 7045 –art.67 • La selvaggina destinata all’alimentazione dovrà pure sottostare a visita sanitaria, in ispecie quella da pelo come: cinghiale, capriolo, cervo, daino e lepre specie in rapporto alla possibilità che tali animali siano colpiti da malattie che affettano gli animali da macello
• Art.68 • Tanto la selvaggina da pelo che quella da piuma dovrà portare evidenti le tracce dell’avvenuta uccisione
R.D.n. 3298 del 20.12.1928 Regolamento di vigilanza sanitari carni • Art.59 “il pollame, i conigli e la selvaggina sono sottoposti a vigilanza sanitaria sotto il controllo del veterinario comunale il quale per il sequestro, la distruzione o l’assegnazione alla bassa macelleria si attiene alle prescrizioni del presente Regolamento”.
• Si tratta di norme che fanno riferimento in modo indistinto alla selvaggina cacciata e allevata, pur essendo quest’ultima limitata alle piccole specie.
Indicazioni che sono poi state superate dalle normative europee • Dir.92/45/CEE: relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni • DPR 17/10/1996 n.607: Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/45/CEE
DPR 17/10/1996 n.607 • Norma parzialmente attuata riconoscimento dei centri di lavorazione e degli impianti di sezionamento della selvaggina uccisa a caccia ai sensi dell’art. 7 del DPR 17.10.1996 n. 607 La norma non entra in merito alla cessione di piccole quantità
• Dal 1 gennaio 2006 tutta la selvaggina destinata al consumo umano deve sottostare ai Reg. (CE) 852/2004, 853/2004 e 854/2004
Pacchetto igiene cacciatore autoconsumo Centro di lavorazione Cessione diretta selvaggina ambito locale Consumatore finale commercio Commercio al dettaglio somministrazione
Esenzioni • Si introduce il concetto di Consumo privato domestico e consumatore finale • Consumo Privato domestico: ciò che fa il consumatore finale fino al consumo in famiglia o con amici • I Regolamenti intendono l’attività dell’OSA in un concetto che implica una certa continuità di attività e un certo grado di organizzazione
Esenzioni applicazione Reg.853/2004 e) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale. Provvedimenti 9 febbraio 2006 n. 2470 e 2477
Attenzione Si sottolinea come l'esclusione dal campo di applicazione del regolamento…. anche per il produttore primario che commercializza piccole quantità direttamente, non esime l'operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.
«commercio al dettaglio» Reg. (CE) n. 178/2002, art. 3, punto 7: «la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso».
Obblighi del dettagliante in ambito locale Ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del Regolamento 178/2002 CE relative alla rintracciabilità, che è oggetto di verifica da parte delle Autorità Sanitarie
D’altro canto altre norme verticali • Legge 11 febbraio 1992 n.157 : Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Art. 12 (Esercizio dell'attività venatoria) La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata
Legge 11 febbraio 1992 n.157 • Art.21 VIETATO: • detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
Definizione delle piccole quantità • E’ stato individuato su base regionale. • Es.Emilia-Romagna piccole quantità:500 capi di piccola selvaggina e di un capo di selvaggina di grossa taglia (ungulati), per cacciatore/anno. • I capi ceduti devono essere INTERI, in pelle/penne, privati di stomaco e intestino ed accompagnati dai visceri.
Tracciabilità • documentarne la provenienza con una dichiarazione scritta (Mod. 1) recante generalità ed indirizzo del cacciatore, data e luogo di origine (obbligo di tracciabilità e sicurezza per l’esercente…) Regione Emilia Romagna
Toscana D.P.G.R.n. 40/R del 1 agosto 2006 • Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore
Parlando di selvaggina selvatica abbattuta a caccia -1 capo/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia (cinghiale, capriolo, cervo, daino, muflone e altri ungulati selvatici) Capo intero, non lavorato Capo eviscerato Regione Toscana
Parlando di selvaggina selvatica abbattuta a caccia Piccola taglia - quantità massime prelevabili in base al calendario venatorio regionale e, comunque, non più di 50 capi/anno per la selvaggina selvatica di piccola taglia Obbligatoria la pratica della starnatura (eviscerazione) sul posto secondo BPI
Regione Veneto Dgr n. 2305 del 28 luglio 2009 cessione diretta al consumatore finale o ad esercizi di vendita al dettaglio e di somministrazione a livello locale, limitatamente ad un capo intero di selvaggina grossa e a 500 capi di piccola selvaggina per cacciatore e per anno il cacciatore ha l’obbligo di documentare la provenienza del selvatico e l’esito favorevole delle analisi per la ricerca del parassita Trichinella nelle carni delle specie sensibili (cinghiali), mentre il dettagliante che acquista (macellaio, ristoratore ..) ha quello di acquisire e conservare tale documentazione;
Veneto- cessione diretta
In merito alla cessione diretta in Europa Prese di posizione favorevoli (Austria; Gran Bretagna) Motivazioni Catena corta di distribuzione freschezza Origine comprensibile La cessione diretta è una vecchia tradizione ; pertanto: - legalizzazione - simultaneo miglioramento dell‘igiene e della sicurezza alimentare
Modello austriaco Piccole quantità Con il pacchetto igiene l’Austria individua un limite abbastanza alto ricorrendo ad una definizione già adottata nel caso delle “piccole” imprese della carne (< 5.000 kg carne senz’osso/settimana) TUTTAVIA Specifica formazione per i cacciatori che approvvigionano il mercato locale (vendita diretta) Si prevedono poi dei manuali di corretta prassi igienica
Effetti positivi dei provvedimenti Le persone ben addestrate sono importanti informatori per le foodborne disease (la fauna è l‘ultimo importante sconosciuto reservoir per le malattie; Malattie Infettive Emergenti) Educazione continua e addestramento sono una grande opportunità per portare nozioni basilari di igiene fra la gente
AUSTRIA Il campo della formazione Aspetti generali e specifici di Igiene Carne di selvaggina: qualità Sezionare e disossare : gallerie fotografiche - attività pratiche Valorizzazione dei Prodotti a base di carne di selvaggina: Legislazione specifica Requisiti strutturali Documentazione e HACCP Si pone grande enfasi all’autocontrollo per la cessione diretta, con sistemi di monitoraggio da parte del veterinario ufficiale
Non rientra nella definizione di selvaggina cacciata Art. 19. L.157/92 (Controllo della fauna selvatica) Le regioni possono autorizzare piani di abbattimento , esercitato selettivamente per la migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo per motivi sanitari per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali per la tutela del patrimonio storico-artistico
Non rientra nella definizione di selvaggina cacciata Art. 19. L.157/92 (Controllo della fauna selvatica) La fauna selvatica abbattuta durante i piani di controllo è dell’Ente che ha la competenza in materia di fauna sul territorio di Attuazione (regioni, province in deroga, parchi)
Parlando di selvaggina selvatica abbattuta in controllo NON rientra nei piccoli quantitativi di selvaggina selvatica abbattuta a caccia!!! Autoconsumo Centri di lavorazione carne
Pacchetto igiene cacciatore Persona formata Attività di controllo modello che accompagna le carcasse Cessione diretta autoconsumo ambito locale Centro di lavorazione selvaggina Consumatore finale Commercio al dettaglio commercio somministrazione
Reg. 853/2004 All. III Sez. IV Carni di selvaggina selvatica CAPITOLO I: CORSI DI FORMAZIONE PER CACCIATORI IN MATERIA DI IGIENE E DI SANITÀ Le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia per poter eseguire un esame preliminare della selvaggina stessa sul posto È sufficiente almeno una persona nel gruppo di caccia Finalità: fornire quelle informazioni che consentano di identificare –sospettare patologie trasmissibili e indicazioni di natura igienica che consentano di rendere la selvaggina alimento sicuro
Contenuto della formazione a) normale quadro anatomico, fisiologico, comportamentale della selvaggina selvatica b) comportamenti anomali e modificazioni patologiche riscontrabili nella selvaggina a seguito di malattie, contaminazioni ambientali o altri fattori che possano incidere sulla salute umana dopo il consumo c) norme igienico-sanitarie e tecniche adeguate per la manipolazione, il trasporto, l’eviscerazione, ecc dei capi di selvaggina dopo l’abbattimento d) disposizioni legislative ed amministrative concernenti le condizioni di sanità ed igiene pubblica e degli animali per la commercializzazione della selvaggina selvatica
Formazione L'autorità competente dovrebbe incoraggiare le associazioni venatorie a dispensare tale formazione
Perché le nozioni di anatomia? Tratto da Rudolf Winkelmayer Veterinary Service Lower Austria
Modificazioni patologiche Lesioni meseraiche da Y.pseudotuberculosis
Iniziative varie A livello europeo A livello nazionale: esempio della Regione Emilia Romagna IL PACCHETTO DIDATTICO REGIONALE PER ABILITARE PERSONE FORMATE (CACCIATORI): indicazioni precise e materiale didattico Definizione del contenuto dei corsi e delle professionalità Materiale online http://www.vet.unibo.it/Medicina+Veterinaria /Strumenti+del+Portale/Download/guide/Semi nario_ispezione_carni_selvaggina.htm: accesso 10 giugno 2012
Formazione
Contenuti della formazione previsti dalla Regione Emilia-Romagna Etologia Normativa Modulistica Norme Igieniche Procedure di Macellazione Il cacciatore formato deve anche diffondere le corrette pratiche igienico-sanitarie
A livello Europeo Pubblicazioni nate in Austria e poi tradotte per i paesi dell’Est
Wild game guide: a guide to food hygiene legislation
Pubblicazione di guide generiche su HACCP http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/gamehaccpplan.pdf
Reg. 853/2004 All. III Sez. IV Aspetti sanitari igienico-sanitari rilevanti selvaggina grossa taglia immessa in commercio 1. Asportazione stomaco e intestino il più rapidamente possibile; 2. se necessario, il capo deve essere dissanguato 3. Esame da parte della “persona formata” 4. carcassa è trasportata a un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto al più presto possibile 1. Accompagnata dai visceri in caso di un’apposita dichiarazione con sospetto numero di serie, data ora e luogo di 2. Testa -diaframma nel caso di specie abbattimento sensibili a Trichinella
Reg. 853/2004 All. III Sez. IV Aspetti sanitari igienico-sanitari rilevanti selvaggina grossa taglia immessa in commercio Trasporto al centro in condizioni adeguate Foto tratta dal sito FSA
Refrigerazione La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 7°C. Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.
La selvaggina selvatica di grossa taglia va consegnata a un centro di lavorazione della selvaggina e deve essere presentata all'autorità competente per ispezione appena possibile, tenuto conto delle informazioni raccolte Obiettivo primario a) individuare eventuali anomalie non provocate dalla caccia stessa b) accertarsi che la morte non sia provocata da cause diverse dalla caccia c) Valutare la presenza di lesioni riconducibili a contaminazioni ambientali (eventuali esami di laboratorio)
Ispezione post mortem Allegato I , sez.IV, Capo VIII del Reg. CE 854 Particolare attenzione a: - presenza di lesioni a carico di quanto ispezionabile (lesioni articolari, pleure, fegato, polmoni..) - Segni di contaminazione fecale ( sparo in addome) - Segni di contaminazione ambientale (terriccio, foglie, insetti, ecc.)
In modo particolare il regolamento prevede Allegato I , sez.IV, Capo VIII del Reg. CE 854 a) esame visivo della carcassa, delle sue cavità e, se del caso, degli organi, al fine di: i) individuare eventuali anomalie non provocate dal processo della caccia. A tal fine la diagnosi può basarsi su ogni informazione fornita dalla persona formata sul comportamento dell'animale prima dell'abbattimento; ii) accertarsi che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia. Qualora i risultati del solo esame visivo non permettano una valutazione, dev'essere effettuato un esame più approfondito in laboratorio;
In modo particolare il regolamento prevede Allegato I , sez.IV, Capo VIII del Reg. CE 854 b) esame delle alterazioni organolettiche; c) palpazione degli organi, se del caso; d) in caso di fondato sospetto circa la presenza di residui o contaminanti, analisi a campione dei residui non dovuti al processo della caccia, inclusi i contaminanti ambientali
Allegato I , sez.IV, Capo VIII del Reg. CE 854 e) ricerca delle caratteristiche dalle quali possa essere desunta una pericolosità delle carni per la salute Indicazioni precise 1) Segnalazioni del cacciatore: alterazioni del comportamento e perturbazioni nello stato generale dell’animale vivo 2) tumori o ascessi numerosi o sparsi in organi interni o nella muscolatura
Indicazioni precise artrite, orchite, alterazione patologica del fegato o della milza, infiammazione dell'intestino o della regione ombelicale; presenza di corpi estranei non dovuti al processo della caccia, nelle cavità, in particolare nello stomaco e nell'intestino, o nell'urina, con alterazioni del colore della pleura o del peritoneo (qualora le pertinenti viscere siano presenti)
Indicazioni precise presenza di parassiti; formazione di gas in notevole quantità nel tubo gastroenterico con alterazione del colore degli organi interni (qualora le viscere siano presenti); notevoli alterazioni del colore, della consistenza o dell'odore della muscolatura o degli organi; vecchie fratture aperte;
Indicazioni precise cachessia e/o edema generalizzato o localizzato; conglutinazioni o concrescenze recenti di organi con la pleura o il peritoneo; altre alterazioni notevoli ed evidenti, come ad esempio putrefazione.
In presenza di lesioni … sequestro totale della carcassa o sequestro parziale di alcune sue parti In caso di lesioni localizzate (ascessi, ferite, imbrattamenti) occorre intervenire con larga base di escissione Prevenzione di possibili inquinamenti della carcassa
Selvaggina cacciata di piccola taglia Nel caso di selvaggina di piccole dimensioni non eviscerata immediatamente dopo l'uccisione: ispezione a campione da parte del veterinario ufficiale. Qualora l'ispezione riveli la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche elencate al paragr. 3, lett. e), il veterinario ufficiale effettua ulteriori controlli sull'insieme della partita al fine di determinare se essa debba essere dichiarata non idonea al consumo umano o se si debba procedere all'ispezione di ogni singola carcassa.
Selvaggina allevata Allegato I , sez.IV, Capo VII del Reg. CE 854 Prevista una visita ante mortem (max.72 ore) Può esser eseguita presso l’azienda di provenienza, ma va effettuata da un veterinario ufficiale/autorizzato Rilascio di certificato sanitario
Possibilità di macellazione in azienda per ratiti e ungulati E’ necessaria autorizzazione dell’AC Impedimenti al trasporto (rischi operatore e benessere) -l'allevamento periodicamente sottoposto ad ispezione veterinaria; -Istanza del proprietario degli animali -l'autorità competente informata in anticipo della data e dell'ora di macellazione di questi animali; - procedimenti per la raccolta degli animali ai fini di un'ispezione ante mortem del gruppo da macellare
Possibilità di macellazione in azienda per ratiti e ungulati l'azienda disponga di strutture per la macellazione, il dissanguamento gli animali macellati e dissanguati siano trasportati al macello in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo. Qualora il trasporto impieghi più di due ore, gli animali sono, se necessario, refrigerati. L'eviscerazione può essere effettuata sul posto sotto la supervisione del veterinario
Possibilità di macellazione in azienda per ratiti e ungulati una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare: l'identità degli animali; prodotti veterinari o altre cure somministrati durante il trasporto allo stabilimento riconosciuto, un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto, che attesti il risultato positivo dell'ispezione ante mortem, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l'ora della macellazione, accompagna gli animali Derogabile in particolari condizioni (norme polizia sanitaria, competenze specifiche OSA)
In caso di vista ante mortem in azienda, al macello ci si limita a: … identificare degli animali Effettuare esame diagnostico per il rispetto del benessere animale durante il trasporto
Allegato I , sez.IV, Capo VII del Reg. CE 854 B. ISPEZIONE POST-MORTEM 1. L'ispezione post-mortem consta della palpazione e, qualora ciò sia ritenuto necessario, dell'incisione delle parti dell'animale che hanno subito alterazioni o che per qualunque altro motivo risultano sospette. 2. Le procedure di ispezione post-mortem descritte per i bovini e gli ovini, i suini domestici e il pollame si applicano alle specie corrispondenti di selvaggina d'allevamento. 3. Se gli animali sono stati macellati nell'azienda, il veterinario ufficiale del macello controlla il certificato che li accompagna
Uno sguardo all’Europa Esistono molte misure nazionali per la selvaggina, che gli stati membri possono adottare senza compromettere gli obiettivi dei Reg.CE adottando specifiche ulteriori in merito a quanto previsto nei 3 Regolamenti del pacchetto igiene.
Norvegia Alcune misure nazionali: - La possibilità di macellare (selvaggina allevata) e lavorare (Selvaggina cacciata) all’interno di impianti autorizzati per la produzione ed immissione diretta sul mercato di piccole quantità di prodotti primari e carni di selvaggina (Bollo sanitario quadrato) - Immissione sul mercato solo di carcasse intere-divise a metà
Norvegia Alcune misure nazionali: -I cacciatori per la licenza di caccia devono avere un proficiency test di abilitazione che comprende anche conoscenze igienico-sanitarie -Obiettivo dei corsi: aumentare il numero di cacciatori addestrati per ridurre il numero di posti di Ispezione -Vere e proprie scuole -Industrie norvegesi che erogano corsi formativi vincolanti per acquisto delle carni di animali cacciati: programmi condivisi con Veterinario Ufficiale
Norvegia Alcune misure nazionali: - Selvaggina allevata: è previsto l’ICA -Ispezione postmortem: - daino bovino; -Renna ovi-caprino
In realtà I controlli effettuati nel corso dell’ultima missione dall’EFTA (European Free Trade Association: Norvegia, Islanda e Liechtenstain) Surveillance Authority hanno evidenziato alcune carenze -es. modalità di ricerca di Trichinella per specie sensibili - formazione specifica dell’AC , soprattutto in materia di valutazione dei piani HACCP -Sostituzione del veterinario ufficiale con liberi professionisti non immuni da conflitti di interesse
Da segnalare anche iniziative nel campo del mondo produttivo INDUSTRY GUIDANCE ON EU HYGIENE REGULATIONS RELATING TO THE SUPPLY OF WILD GAME FOR HUMAN CONSUMPTION (OUTSIDE APPROVED PREMISES) THE WILD GAME HANDLING GUIDE www.reading.ac.uk/.../uk-05048-wild-game-gu. accesso il 10/6/2012
Indicazioni per cervo-capriolo-daino
Conclusioni Tratte da presentazione di Winklemaier,2009 88 Kg eviscerato in pelle 43 Kg di carne disossata 40 kg carne 3 Kg di trito 235 pasti 30 pasti Risorsa da valorizzare con attenzione a quelle aperture concesse dai Reg.Ce Necessità di forte organizzazione locale
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