CAMERA DEI DEPUTATI N. 2518 - PROPOSTA DI LEGGE
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Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2518 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato BINETTI Istituzione della figura professionale dell’osteopata Presentata il 7 luglio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro- in cui la professione non è ancora disci- posta di legge risponde all’esigenza di plinata, ha determinato un variegato pa- regolamentare l’osteopatia, pratica sanita- norama di iter formativi con la conse- ria manuale nata come medicina indipen- guenza che i professionisti che praticano dente nella seconda metà del XIX secolo l’osteopatia non sono ben identificabili e negli Stati Uniti d’America, dov’è attual- controllabili, con possibili rischi per mente riconosciuta in tutti gli Stati. l’utenza. L’osteopatia si è diffusa successiva- Da una stima recente (rapporto OIA mente in Europa, agli inizi del XX secolo, 2013), risultano 5.000-6.000 professionisti sviluppandosi inizialmente in Inghilterra e osteopati che svolgono la loro attività nel poi in Francia. Questo spiega perché que- territorio italiano e gli istituti formativi sti Paesi per primi hanno approvato leggi sono oltre venticinque. per il riconoscimento di tale professione. Nel mondo, l’osteopatia ha avuto di- Nel corso degli anni essa si è diffusa nel versi processi di riconoscimento legale: la tessuto sociale italiano, scelta da tantissimi sua diffusione come strumento di cura tra cittadini come metodo di cura personale e le popolazioni, la fondazione di scuole e per i propri figli. Il Rapporto Italia 2012 università, la crescente uniformità dei pro- dell’Eurispes ha rilevato che il 14,5 per grammi di studio e lo sviluppo della ri- cento degli italiani ha scelto le medicine cerca scientifica hanno portato nell’arco di non convenzionali e di questi il 21,5 per un secolo diversi Stati a inserire la medi- cento si è rivolto all’osteopatia. La cre- cina osteopatica nel sistema sanitario. scente richiesta di prestazioni che i citta- In Europa la medicina osteopatica non dini rivolgono agli osteopati, in un regime ha avuto una diffusione uniforme e per-
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI tanto, attualmente, vi sono differenze so- condizioni di salute da trattamenti non stanziali in campo legislativo. competenti effettuati all’interno di strut- Il Regno Unito fu il primo Paese a ture sanitarie prive dei requisiti necessari. vedere nascere e crescere la professione In assenza di un’adeguata regolamen- osteopatica nel suo territorio, tanto che, tazione, gli osteopati non qualificati po- attualmente, si stima che circa 24.000 trebbero non possedere gli standard indi- persone al giorno si rivolgano ai 3.467 spensabili per una corretta pratica clinica osteopati presenti nel territorio e che l’in- e questa situazione creerebbe dei rischi cremento dal 1996 delle persone che si per la salute del paziente. indirizzano, per consulti o trattamenti, Ogni utente ha diritto a servizi osteo- verso la medicina osteopatica è del 25 per patici di qualità che presentino uno stan- cento. dard equivalente agli Stati in cui la pratica Il Regno Unito non è l’unico Stato osteopatica è già pienamente regolamen- europeo che ha riconosciuto legalmente la tata. pratica osteopatica. Le qualità che devono essere soddi- L’osteopatia e la medicina allopatica sfatte sono le seguenti: hanno molte cose in comune: conoscenze 1) una conoscenza delle patologie scientifiche anatomiche e fisiologiche, me- umane necessaria per formulare una va- todi clinici d’indagine, linguaggio tecnico- lutazione clinica basata su evidenze clini- scientifico. che e palpatorie, sufficiente per ricono- Le differenze più grandi, tuttavia, si scere le problematiche non risolvibili con trovano nella valutazione clinica delle il trattamento osteopatico e pertanto di cause responsabili delle problematiche competenza prettamente medica. Una co- funzionali dei pazienti e del metodo di noscenza della psicologia e della sociologia trattamento esclusivamente manuale. umane importanti per l’acquisizione e il Tuttavia, l’osteopatia conserva una pro- mantenimento dello stato di salute, in pria identità di diagnosi e trattamento modo da poter fornire un complesso di nell’ambito del sistema neuro-muscolo- elementi che portino a un competente scheletrico (NMS). Diagnosi e trattamento giudizio clinico e a una corretta gestione osteopatici mirano a individuare e a in- del paziente; tervenire sulle cause e non sulle manife- stazioni sintomatiche dei disturbi corporei. 2) l’impegno a considerare il paziente L’intervento terapeutico prevede ap- nel suo insieme e a riconoscere quando il procci manuali sul NMS, attraverso ma- motivo che lo spinge a chiedere l’inter- nipolazioni, mobilizzazioni, trazioni ma- vento dell’osteopata nasconde ben più im- nuali, interventi sui tessuti molli (muscoli, portanti problemi di salute; legamenti e altro), nonché tecniche dolci d’inibizione della muscolatura e degli ap- 3) la possibilità di vagliare e di uti- parati di sostegno del sistema viscerale; il lizzare criticamente le osservazioni e gli tutto supportato da esercizi terapeutici, approcci di altre figure professionali sa- educazione, consulenza e prevenzione nitarie; della salute. 4) la capacità di lavorare con la La pratica osteopatica, ove necessario a consapevolezza di poter non raggiungere i fini diagnostici, prevede la richiesta di risultati attesi senza perdere la fiducia in esami radiografici e biologici, ma esclude se stessi e il controllo nella gestione del la prescrizione di farmaci o interventi di caso clinico; tipo chirurgico. Ogni persona che intenda sottoporsi a 5) il riconoscimento del significato una terapia manuale osteopatica ha il del proprio ruolo professionale, cono- pieno diritto di poter essere seguita da un scendo le reali possibilità operative della osteopata qualificato e non dovrebbe in- pratica osteopatica effettuata nel rispetto correre nel rischio di vedere minate le sue della totale sicurezza del paziente, con la
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI consapevolezza della propria competenza 2) la qualifica di osteopata, acquisita e nel rispetto della normativa vigente; attraverso un percorso di studi universitari specifici attuato in diversi Paesi europei o 6) la capacità di registrare accurata- no, quali Regno Unito, Francia, Finlandia, mente la valutazione osteopatica del pa- Australia e Nuova Zelanda, nonché in ziente, le aspettative di trattamento e le diversi istituti in Italia, in Svizzera, in linee di condotta che riflettono l’interpre- Germania, e in Belgio e in altri Paesi; tazione dei dati clinici e delle informazioni ricevute; 3) la qualifica di medico specializzato 7) la capacità di illustrare al paziente in osteopatia, sul modello inglese, francese, le ipotesi che sostengono il proprio piano tedesco e russo. d’azione (previsione del ciclo di tratta- menti) o la necessità di un ulteriore con- Naturalmente i livelli di competenza sulto; sono direttamente legati al livello di for- 8) la capacità di definire una linea di mazione: un livello consente competenze condotta appropriata, che si basi su pro- mediche e osteopatiche (punti 1 e 3), cessi decisionali razionali, che consideri l’altro consente solo competenze osteopa- senza sopravvalutazioni i propri limiti di tiche con diritto alla diagnosi (punto 2). competenza, i probabili effetti del tratta- In Italia non si è ancora giunti a mento osteopatico e le aspettative del legiferare in materia di osteopatia e di paziente; medicine non convenzionali, tuttavia è possibile definire il ruolo dell’osteopata 9) la capacità di valutare se assumere in carico un paziente, di decidere se trat- professionista sulla base delle definizioni tarlo e, qualora lo si faccia, di verificare se delle professioni sanitarie (di cui all’arti- la strategia attuata risulti essere la più colo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42). conveniente e la più efficace; Le professioni sanitarie sono classifi- cate in due categorie: professione del ruolo 10) la capacità di formulare un piano sanitario, come medici, veterinari e altri, e di trattamento e una prognosi verosimile. professione sanitaria, come infermieri, ostetrici, operatori dell’area socio-sanitaria Anche l’Organizzazione mondiale della e altri. sanità (OMS), nell’ambito Linee guida per La qualifica di un osteopata prevede un le medicine complementari alternative, è iter di studio di almeno 300 crediti for- interessata alla situazione dell’osteopatia e mativi, come avviene negli Stati esteri già ha le maggiori associazioni rappresentanti citati, pari a quelli necessari per conse- la professione. guire i titoli di studio delle professioni del Le Linee guida prevedono una sezione ruolo sanitario. sulla formazione (standard e iter formati- Dal momento in cui lo Stato italiano vi-titolo di studio), una sezione sulle com- provvederà a regolamentare questa disci- petenze dell’osteopata e una sezione sullo plina, in modo uniforme ai Paesi del- sviluppo della ricerca scientifica sull’effi- l’Unione europea con riconoscimento le- cacia dei protocolli terapeutici in questo gale dell’osteopatia, la qualifica e le com- ambito. petenze che il professionista dovrà posse- Il lavoro dell’OMS ha portato sempre dere lo porteranno a far parte di una più in primo piano la qualifica del pro- fessionista, con tre livelli di formazione: categoria autonoma per definizione. Attualmente nel territorio italiano vi 1) la qualifica presente negli USA di sono differenze sostanziali tra chi pratica medico osteopata, conseguita con un unico la professione osteopatica in ordine all’iter percorso di studi nelle università degli formativo e alle relative competenze ac- stessi USA; quisite.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI La professione del ruolo sanitario in- promozione di una condotta di vita quadra l’osteopata laureato e il medico salutistica, sostenendo e consigliando il osteopata secondo le seguenti competenze: paziente sulla base delle conoscenze ac- quisite; acquisizione dei concetti e dei prin- cìpi osteopatici; gestione di un ambiente lavorativo acquisizione e miglioramento delle adeguato alle norme sanitarie e che ga- abilità palpatorie; rantisca la massima efficienza terapeutica, acquisizione delle conoscenze prati- al fine di sviluppare un piano sanitario che necessarie per la sicurezza del pa- osteopatico e di integrarlo con il Piano ziente; sanitario nazionale. valutazione delle necessità del pa- ziente e individuazione del proprio campo La proposta di legge è composta da di intervento; cinque articoli. L’articolo 1 istituisce la professione elaborazione delle linee guida di in- sanitaria di osteopata esercitata dai lau- tervento e impostazione del trattamento reati in osteopatia. osteopatico in base a esse; L’articolo 2 istituisce l’ordine e l’albo gestione del paziente, anche in rela- professionali degli osteopati, stabilendo zione alla conduzione della valutazione che possono iscriversi all’albo i laureati di osteopatica e del trattamento; cui all’articolo 1 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle univer- valutazione della prognosi e dei suc- sità degli studi, statali o non statali, e che cessi del trattamento osteopatico; hanno superato l’esame di abilitazione gestione dei rapporti professionali, all’esercizio professionale. interdisciplinari e con il paziente; L’articolo 3 regolamenta in merito alla formazione degli osteopati, disciplinando il sviluppo delle attitudini individuali e corso di laurea al quale si accede con professionali; prove di ammissione. Tutti i corsi di sviluppo delle attitudini comunica- laurea hanno durata quinquennale. tive; L’articolo 4 disciplina i profili e le competenze professionali dell’osteopata e gestione dei dati e delle informazioni individua l’osteopata come l’operatore sa- relativi al paziente; nitario di contatto primario che, in pos- sviluppo della collaborazione e della sesso di laurea abilitante o titolo equipol- cooperazione intra e inter disciplinare; lente, svolge in via autonoma o in colla- borazione con altre figure sanitarie, gli individuazione della propria identità interventi di prevenzione, promozione, professionale, in relazione alle competenze cura e mantenimento della salute, se- di altre discipline, e individuazione delle guendo i princìpi fondamentali dell’osteo- implicazioni e delle responsabilità etiche; pata riconosciuti dall’OMS. sviluppo degli interessi verso l’aggior- L’articolo 5 reca disposizioni transitorie namento, che consente una progressiva in materia di riconoscimento ed equipol- crescita professionale; lenza dei titoli di studio.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Istituzione della professione sanitaria di osteopata). 1. È istituita la professione sanitaria di osteopata esercitata dai laureati in osteo- patia. 2. La denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato in osteo- patia. Il corso di laurea in osteopatia rientra tra quelli propri delle professioni sanitarie primarie con laurea magistrale a ciclo unico. 3. L’osteopata, attraverso un esclusivo approccio manuale, individua e norma- lizza le disfunzioni somatiche, definite come alterazioni della mobilità e della funzione relative a tutti i sistemi e gli apparati. ART. 2. (Ordine e albo professionali degli osteopati). 1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’ordine e l’albo professionali degli osteopati di cui all’articolo 1, ai quali si applicano le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561. 2. Possono iscriversi all’albo professio- nale istituito ai sensi del comma 1 i laureati di cui all’articolo 1 che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle università degli studi, statali o non statali, di cui al comma 1 dell’articolo 3, e che hanno superato l’esame di abilitazione all’esercizio professionale. 3. L’iscrizione all’albo professionale di cui al comma 1 è obbligatoria per l’eser- cizio della professione di osteopata, in regime sia libero professionale sia di la- voro subordinato.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 3. (Formazione degli osteopati). 1. Le università degli studi statali o non statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, anche in regime di comparte- cipazione con istituti di formazione in osteopatia pubblici o privati accreditati, istituiscono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi per il rilascio del diploma di laurea ma- gistrale in osteopatia di cui all’articolo 1, in conformità alla normativa vigente in materia di studi di livello universitario. Le università degli studi rilasciano i diplomi di laurea ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, del- l’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 2. Ai corsi di laurea di cui al comma 1 si accede con prove di ammissione. Par- ticolare importanza riveste l’attività di ti- rocinio che costituisce la parte fondamen- tale dell’attività formativa pratica, guidata da tutor professionali in conformità alle norme dell’Unione europea. 3. Il corso di laurea in osteopatia abilita il laureato all’esercizio della pro- fessione. La prova finale ha valore di esame di Stato ed è organizzata su base nazionale in due sessioni che prevedono la dimostrazione di abilità tecniche e di com- petenze specifiche e la discussione di un elaborato di tesi redatto dallo studente sotto la supervisione di un relatore. ART. 4. (Profili e competenze professionali degli osteopati). 1. L’osteopata è l’operatore sanitario di contatto primario che, in possesso della laurea abilitante di cui all’articolo 3 o titolo equipollente, svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sani- tarie, gli interventi di prevenzione, promo- zione, cura e mantenimento della salute,
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI seguendo i princìpi fondamentali del- l’osteopatia riconosciuti dall’Organizza- zione mondiale della sanità. In riferimento alla diagnosi di patologia relative alle pre- scrizioni del medico, o in maniera auto- noma nell’ambito delle proprie compe- tenze, l’osteopata individua e normalizza le disfunzioni somatiche delle strutture corporee con un esclusivo approccio ma- nuale. 2. L’osteopata elabora la valutazione osteopatica attraverso: a) un dettagliato esame obiettivo svolto con procedure di osservazione po- sturale, palpazione percettiva e « prove di mobilità »; b) l’individuazione delle disfunzioni somatiche, definite come alterazioni della mobilità e della funzione relative al si- stema somatico, scheletrico, articolare, mio-facciale, viscerale, craniale, vascolare, linfatico, endocrino e neurologico, e deno- minate con una terminologia specifica; c) il ragionamento clinico basato sui modelli del rapporto tra struttura e fun- zione: biomeccanico-posturale, neurolo- gico, biopsicosociale-comportamentale, circolatorio-respiratorio ed energetico-me- tabolico. 3. L’osteopata realizza una valutazione differenziale individuando o sospettando a partire da tutti i dati clinici disponibili, condizioni che possono controindicare in parte o totalmente il trattamento osteopa- tico e indirizza il paziente verso un ap- profondimento diagnostico in collabora- zione con altre figure sanitarie. 4. L’osteopata formula la prognosi e predispone il piano di cura stabilendone obiettivi, modalità e tempi e realizza l’in- tervento sul paziente: a) basandosi sulle conoscenze, abilità, tecniche e competenze specifiche della formazione professionale in osteopatia; b) eseguendo le normalizzazioni osteopatiche, che consistono nel risolvere le disfunzioni somatiche nel ripristinare le
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI corrette micromobilità e funzionalità delle strutture corporee interessate; c) ristabilendo le corrette relazioni tra sistemi e apparati secondo i modelli del rapporto tra struttura e funzione; d) verificando l’evoluzione clinica del paziente e l’efficacia della terapia osteo- patica, attualizzando la prognosi e modi- ficando ove necessario la strategia tera- peutica prevista nel piano di cura. 5. L’osteopata svolge l’attività profes- sionale, di ricerca, didattica e di consu- lenza nei servizi sanitari e nelle strutture pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero professionale 6. L’osteopata assiste il paziente nel- l’ambito delle proprie competenze e si astiene dalla prescrizione e dalla sommi- nistrazione di terapie farmacologiche non- ché dal praticare interventi di tipo chi- rurgico, indirizzando il paziente, ove ne- cessario, ad altre figure sanitarie compe- tenti con un approccio di tipo interdisciplinare al caso clinico. ART. 5. (Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza dei titoli in osteopatia conse- guiti precedentemente alla istituzione della laurea in osteopatia). 1. Ai fini dell’equipollenza del proprio titolo di studio al diploma di laurea di cui agli articoli 1 e 3, su richiesta degli inte- ressati, è effettuato il riconoscimento dei titoli: a) conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge in Italia, nei Paesi membri dell’Unione euro- pea o in Paesi terzi; b) conseguiti entro sei anni successivi dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, da parte di studenti già iscritti e regolarmente frequentanti scuole di osteopatia italiane. Il riconoscimento è effettuato con decreto del Ministro del-
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI l’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. I soggetti che hanno ottenuto l’equipollenza al diploma di laurea di cui all’articolo 3 del titolo di studio conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi all’ordine e all’albo professionali degli osteopati di cui all’ar- ticolo 2; coloro che conseguono il titolo di studio in Italia dopo tale data devono comunque sostenere l’esame di abilita- zione per l’iscrizione all’ordine e all’albo professionali degli osteopati. 2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilan- cio dello Stato, un’apposita commissione per la valutazione dei titoli, ai sensi del comma 1; per l’equipollenza particolare attenzione deve essere posta alla forma- zione in osteopatia di almeno 120 crediti formativi equivalenti. 3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, svolge i seguenti compiti: a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1; b) valuta i titoli posseduti e l’attività professionale svolta; c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblica- zioni scientifiche prodotte; d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università degli studi, statali o non statali, o presso gli istituti di formazione pubblici o privati accreditati. 4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri- cerca e un rappresentante del Ministero della salute;
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2518 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI b) tre membri designati dall’ordine professionale degli osteopati di cui all’ar- ticolo 2 o dalle associazioni professionali di osteopati; c) due docenti universitari esperti in osteopatia designati dal Ministro della sa- lute. 5. Il Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca provvede, con pro- prio decreto, al riconoscimento e all’equi- pollenza dei titoli di cui al comma 1. 6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica sei anni. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute. 7. L’attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa. 8. La commissione di cui al comma 2 presenta al Ministro dell’istruzione, del- l’università e della ricerca e al Ministro della salute un rapporto annuale sul la- voro svolto. 9. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste di valutazione, svolge il proprio compito secondo i seguenti prin- cìpi: a) sono da considerare equipollenti i titoli di studio conseguiti con corsi di formazione in osteopatia il cui percorso didattico sia articolato in un curriculum di studi non inferiore a 300 crediti formativi equivalenti; b) sono da considerare equipollenti i titoli di laurea di I livello che, oltre alla formazione di base, abbiano acquisito al- meno 120 crediti equivalenti i formazione specifica osteopatica; c) è fatto salvo il diritto, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano intrapreso il per- corso formativo in osteopatia, di terminare il corso di studi per il conseguimento di almeno 300 crediti equivalenti con le ca- ratteristiche di cui alle lettere a) e b) e di accedere alla professione.
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