L'Approfondimento: IRPEF 2022 - Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

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IMPOSIZIONE FISCALE

L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come
cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale
Come calcolare l’IRPEF tra nuove aliquote, trattamento integrativo e detrazioni per lavoro e carichi di fami-
glia
di Saverio Cinieri | 17 MARZO 2022

 La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha attuato una prima parte della riforma
 dell’IRPEF. In sintesi, è stata ridisegnata la curva delle aliquote, riducendole da 5 a 4 e sono state rivi-
 ste le detrazioni per lavoro, per meglio adattarle alla nuova curva e permettere a tutti i contribuenti, in
 misura maggiore o minore, di guadagnare in ogni caso nel passaggio dalla vecchia alla nuova tassazio-
 ne. Per ottenere questo risultato, però, per i redditi da lavoro più bassi, è stato rivisto anche il cd. “cu-
 neo fiscale”, ovvero il trattamento integrativo di 1.200 euro che, dal 2022, spetta ai redditi fino a
 15.000 euro. Infine, per determinare l’esatto carico fiscale, non bisogna tralasciare la riforma delle de-
 trazioni per figli a carico che, dal 1° marzo 2022, vengono sostituite, in parte, dall’assegno unico uni-
 versale.

Regole generali per calcolare l’IRPEF
Non cambiano le regole generali di calcolo dell’imposta che, sostanzialmente, si basa su tre step:
1.   calcolo dell’imposta lorda;
2.   determinazione dell’imposta netta;
3.   determinazione dell’imposta dovuta o a credito.
Quindi:
1.   l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili (art.
     10 del D.P.R. n. 917/1986), le relative aliquote per scaglioni di reddito (art. 11 del D.P.R. n.
     917/1986);
2.   l’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
     le detrazioni previste per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986), dal 2022, ove ancora
     spettanti, per lavoro (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986), per oneri e spese (artt. 15, 16 e 16-bis del
     D.P.R. n. 917/1986), nonché le altre detrazioni previste da specifiche disposizioni di legge;
3.   dall’imposta netta si detraggono (art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986):

     o    i crediti d’imposta, tenendo presente che, se il loro ammontare è superiore a quello
          dell’imposta netta, il contribuente può scegliere di scomputare l’eccedenza dall’imposta relativa
          al periodo d’imposta successivo oppure di chiederne il rimborso con la dichiarazione dei redditi;
     o    gli acconti d’imposta;
     o    le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il red-
          dito complessivo e su quelli tassati separatamente.

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Chiaramente, se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superio-
re a quello dell’imposta netta sul reddito complessivo, l’eccedenza può essere (a scelta) (art. 22, comma
2, del D.P.R. n. 917/1986):
   scomputata in diminuzione dall’imposta del periodo d’imposta successivo;
   chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Aliquote
Come anticipato, la prima novità consiste nell’avere ridefinito le aliquote e gli scaglioni di reddito.
Andando un po’ più nel dettaglio, per prima cosa viene prevista la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote
IRPEF.
Infatti:
   viene soppressa l’aliquota del 41 per cento;
   la seconda aliquota si abbassa dal 27 al 25 per cento;
   la terza passa dal 38 al 35 per cento, ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro;
   i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43 per cento.
Nella tabella che segue si riportano le nuove aliquote e scaglioni, raffrontandoli con quelli in vigore fino al
31 dicembre 2021.
            Aliquote e scaglioni fino al 31 dicembre                 Aliquote e scaglioni dal 1° gennaio 2022
            2021
            a. fino a 15.000 euro, 23%;                              a. fino a 15.000 euro, 23%;
            b. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,               b. oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
               27%;                                                     25%;
            c. oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro,               c. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
               38%;                                                     35%;
            d. oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro,               d. oltre 50.000 euro, 43%.
               41%;
            e. oltre 75.000 euro, 43%.
Analizzando la tabella, appare chiaro che:
   il penultimo scaglione si ferma a 50.000 euro, anziché a 55.000 euro;
   scompare lo scaglione 55.000 – 75.000 euro, in precedenza tassato al 41 per cento;
   le due aliquote intermedie del 27 e 38 per cento si riducono, rispettivamente, al 25 e 35 per cento.
Per capire meglio l’impatto delle nuove aliquote e scaglioni, proviamo a fare qualche esempio di calcolo,
tenendo conto, però, che gli esempi che seguono rappresentano una fotografia poco realistica, in quanto,
per determinare l’esatto carico fiscale, occorre tenere conto di molte altre variabili che, per semplicità, non
vengono considerate.

           Esempio
           Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 14.000 euro.
           L’IRPEF lorda sarà pari a 3.220 euro (14.000 * 23%), sia nel 2021, che nel 2022, per cui resterà
           invariata.
           Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 20.000 euro.
           Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (5.000 * 27%) = 3.450 + 1.350 = 4.800 eu-
           ro.
           Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (5.000 * 25%) = 3.450 + 1.250 = 4.700 eu-
           ro.
           Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 100 euro (4.800 – 4.700).

                                                                                                                         2
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        Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 30.000 euro.
        Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (2.000 * 38%) = 3.450 +
        3.510 + 760 = 7.720 euro.
        Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (2.000 * 35%) = 3.450 +
        3.250 + 700 = 7.400 euro.
        Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 320 euro (7.720 -7.400).
        Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 56.000 euro.
        Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (27.000 * 38%) + (1.000
        * 41%) = 3.450 + 3.510 + 10.260 + 410 = 17.630 euro.
        Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (22.000 * 35%) + (6.000
        * 43%) = 3.450 + 3.250 + 7.700 + 2.580 = 16.980 euro.
        Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 650 euro (17.630 -16.980).
        Si supponga il caso di un contribuente che ha un reddito di 75.000 euro.
        Per il 2021, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 27%) + (27.000 * 38%) +
        (20.000 * 41%) = 3.450 + 3.510 + 10.260 + 8.200 = 25.420 euro.
        Per il 2022, l’IRPEF lorda è pari a: (15.000 * 23%) + (13.000 * 25%) + (22.000 * 35%) +
        (25.000 * 43%) = 3.450 + 3.250 + 7.700 + 10.750 = 25.150 euro.
        Pertanto, il carico fiscale dal 2022 si riduce di 270 euro (25.420 -25.150).

        Attenzione
        Da 75.000 euro in su, il risparmio IRPEF 2022 su IRPEF 2021 pari a 270 euro rimane costan-
        te.

“No tax area”
Ai fini del calcolo dell’imposta, resta confermata la regola secondo cui l’IRPEF non è dovuta (cd. no tax
area) (art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986), qualora al reddito complessivo concorrano esclu-
sivamente:
   redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro;
   redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro;
   reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Di conseguenza:
   non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF regionale e comunale;
   non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (sempre che il contribuente non sia obbli-
     gato alla tenuta delle scritture contabili).

        Attenzione
        Il limite di pensione di 7.500 euro deve essere riferito all’intero anno.

Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo inferiore all’anno, ferma re-
stando la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l’esonero spetta solo se il reddito, rappor-
tato all’intera annualità, risulta uguale o inferiore al predetto limite.
Inoltre, resta valida anche la regola in base alla quale l’IRPEF non è dovuta, se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (art. 25 del D.P.R. n. 917/1986) di importo complessivo
non superiore a 500 euro (art. 11, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986).

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Detrazioni per lavoro
Una parte importante della riforma dell’IRPEF riguarda la revisione delle detrazioni per lavoro.
L’intervento è stato dettato dall’esigenza di compensare l’impatto delle nuove aliquote e detrazioni, specie
sui redditi più bassi, evitando quanto più possibile i salti d’imposta.
In estrema sintesi, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le
soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente,
lavoro autonomo, pensioni).
Di seguito si riportano una serie di tabelle con il raffronto tra vecchie e nuove detrazioni

Redditi di lavoro dipendente
         Detrazioni fino al 31 dicembre 2021                        Detrazioni dal 1° gennaio 2022
         Detrazione rapportata al periodo di lavoro                 Detrazione rapportata al periodo di lavoro
         nell’anno, pari a:                                         nell’anno, pari a:
         a. 1.880 euro, se il reddito complessivo non               a. 1.880 euro, se il reddito complessivo non
              supera 8.000 euro. L’ammontare della de-                   supera 15.000 euro. L’ammontare della de-
              trazione effettivamente spettante non può                  trazione effettivamente spettante non può
              essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti                essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti
              di    lavoro     a    tempo     determinato,               di    lavoro     a    tempo     determinato,
              l’ammontare della detrazione effettivamen-                 l’ammontare della detrazione effettivamen-
              te spettante non può essere inferiore a                    te spettante non può essere inferiore a
              1.380 euro;                                                1.380 euro;
         b. 978 euro, aumentata del prodotto tra 902                b. 1.910 euro, aumentata del prodotto tra
              euro e l’importo corrispondente al rapporto                1.190 euro e l’importo corrispondente al
              tra 28.000 euro, diminuito del reddito                     rapporto tra 28.000 euro, diminuito del
              complessivo,      e    20.000    euro,    se               reddito complessivo, e 13.000 euro, se
              l’ammontare del reddito complessivo è su-                  l’ammontare del reddito complessivo è su-
              periore a 8.000 euro, ma non a 28.000 eu-                  periore a 15.000 euro, ma non a 28.000
              ro;                                                        euro;
         c. 978 euro, se il reddito complessivo è supe-             c. 1.910 euro, se il reddito complessivo è su-
              riore a 28.000 euro, ma non a 55.000 eu-                   periore a 28.000 euro, ma non a 50.000
              ro; la detrazione spetta per la parte corri-               euro; la detrazione spetta per la parte cor-
              spondente al rapporto tra l’importo di                     rispondente al rapporto tra l’importo di
              55.000 euro, diminuito del reddito com-                    50.000 euro, diminuito del reddito com-
              plessivo, e l’importo di 27.000 euro.                      plessivo, e l’importo di 22.000 euro.
                                                                    Il suddetto importo si incrementa di 65 euro
                                                                    per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.
         Regole operative
         Ai fini dell’attribuzione delle detrazioni, l’anno deve essere sempre assunto come composto di 365
         giorni, anche quando è bisestile.
         In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali
         spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una
         sola volta.
         In caso di reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, le detrazioni spettanti nella mi-
         sura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a
         tempo determinato:
          non devono essere rapportate al periodo di lavoro;
          non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati né con quelle pre-
              viste per i redditi diversi.
         Il contribuente che può fruire di più di una delle detrazioni minime può scegliere di applicare
         quella più favorevole.
         Inoltre, le detrazioni fisse di 690 euro e di 1.380 euro, rispettivamente per i rapporti di lavoro a

                                                                                                                        4
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         tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, devono essere rapportate dal sostituto al
         periodo di lavoro nell’anno (art. 23, secondo comma, lett. a, del D.P.R. n. 600/1973).
         Il percipiente può comunque fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di
         dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio.
         Se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del cal-
         colo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, per-
         tanto, ricorrendone i presupposti, tenere conto della misura minima della detrazione, attribuendo-
         la a partire dalla corresponsione della prima retribuzione.
         A tale fine, il sostituto può comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno,
         gli elementi che consentano un’applicazione più precisa della detrazione.
         Inoltre:
          se il risultato dei rapporti sopra indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
              quattro cifre decimali.
          il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazio-
              ne principale e di quello delle relative pertinenze.
Sulla base delle predette regole, è possibile ricavare le seguenti formule di calcolo delle detrazioni.

Importi in vigore fino al 2021
         Reddito complessivo in euro (1)                         Importo della detrazione (2)
         Non superiore a 8.000                                   1.880 (3)
         Compreso tra 8.001 e 28.000                             978 + [902 x (28.000 – reddito complessivo) /
                                                                 20.000]
         Compreso tra 28.001 e 55.000                            978 x [ (55.000 – reddito complessivo) / 27.000]
         Oltre 55.000                                            0
          (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito
         complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del re-
         gime forfetario.
          (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
          (3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro
         per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo de-
         terminato.

Importi in vigore dal 2022
         Reddito complessivo in euro (1)                     Importo della detrazione (2)
         Non superiore a 15.000                              1.880 (3)
         Compreso tra 15.001 e 28.000                        1.910 + [1.190 x (28.000 – reddito complessivo) /
                                                             13.000] 4
         Compreso tra 28.001 e 50.000                        1.910 x [ (50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
                                                             (*)
         Oltre 50.000                                        0
          (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito
         complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del re-
         gime forfetario.
          (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
          (3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro

                                                                                                                        5
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

        per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo de-
        terminato.
         (*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è
        superiore a 25.000 euro, ma non a 35.000 euro

Esempi di calcolo

       Esempio
       Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
          – reddito di lavoro dipendente: 14.000 euro;
          – giorni di lavoro 365;
          – altri redditi: 0.
       La detrazione spettante sarà:
          – periodo d’imposta 2021: 978 + [902 x (28.000 – 14.000) / 20.000] = 1.609,40 euro;
          – periodo d’imposta 2022: 1.880,00 euro.
       Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
       - reddito di lavoro dipendente: 25.000 euro;
       - giorni di lavoro 365;
       - altri redditi: 0.
       La detrazione spettante sarà:
       - periodo d’imposta 2021: 978 + [902 x (28.000 – 25.000) / 20.000] = 1.113,30 euro;
       - periodo d’imposta 2022: 1.910 + [1.190 x (28.000 – 25.000) / 13.000] = 2.184,53 euro.
       Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
       - reddito di lavoro dipendente: 35.000 euro;
       - giorni di lavoro 365;
       - altri redditi: 0.
       La detrazione spettante sarà:
       - periodo d’imposta 2021: 978 x [ (55.000 – 35.000) / 27.000] = 724,40 euro;
       - periodo d’imposta 2022: {1.910 x [ (50.000 – 35.000) / 22.000]} + 65= 1.367,24 euro.

Redditi di pensione
        Detrazioni fino al 31 dicembre 2021 (1)                    Detrazioni dal 1° gennaio 2022 (1)
        Detrazione non cumulabile con quella prevista              Detrazione non cumulabile con quella prevista
        per il lavoro dipendente, rapportata al periodo            per il lavoro dipendente, rapportata al periodo
        di pensione nell’anno, pari a:                             di pensione nell’anno, pari a:
        a. 1.880 euro, se il reddito complessivo non               a. 1.955 euro, se il reddito complessivo non
            supera 8.000 euro. L’ammontare della de-                   supera 8.500 euro. L’ammontare della de-
            trazione effettivamente spettante non può                  trazione effettivamente spettante non può
            essere inferiore a 713 euro (2);                           essere inferiore a 713 euro (2);
        b. 1.297 euro, aumentata del prodotto fra                  b. 700 euro, aumentata del prodotto fra
            583 euro e l’importo corrispondente al rap-                1.255 euro e l’importo corrispondente al
            porto fra 15.000 euro, diminuito del reddito               rapporto fra 28.000 euro, diminuito del
            complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare                  reddito complessivo, e 19.500 euro, se
            del reddito complessivo è superiore a                      l’ammontare del reddito complessivo è su-
            8.000 euro, ma non a 15.000 euro;                          periore a 8.500 euro, ma non a 28.000 eu-
        c. 1.297 euro, se il reddito complessivo è su-                 ro;
            periore a 15.000 euro, ma non a 55.000                 c. 700 euro, se il reddito complessivo è supe-
            euro. La detrazione spetta per la parte cor-               riore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro.
            rispondente al rapporto tra l’importo di                   La detrazione spetta per la parte corri-

                                                                                                                       6
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

              55.000 euro, diminuito del reddito com-                     spondente al rapporto tra l’importo di
              plessivo, e l’importo di 40.000 euro.                       50.000 euro, diminuito del reddito com-
                                                                          plessivo, e l’importo di 22.000 euro.
                                                                      La detrazione è aumentata di un importo pari a
                                                                      50 euro, se il reddito complessivo è superiore a
                                                                      25.000 euro, ma non a 29.000 euro.
          (1) Va ricordato che:
          se il risultato dei rapporti sopra indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
              quattro cifre decimali.
          il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazio-
              ne principale e di quello delle relative pertinenze.
          (2) La detrazione di 713 euro non deve essere rapportata al periodo di pensione.
Sulla base delle predette regole, è possibile ricavare le seguenti formule di calcolo delle detrazioni:

Importi in vigore fino al 2021
         Reddito complessivo in euro (1)                          Importo detrazione (2)
         Non superiore a 8.000                                    1.880 (3)
         Compreso tra 8.001 e 15.000                              1.297 + [583 x (15.000 – reddito complessivo) /
                                                                  7.000]
         Compreso tra 15.001 e 55.000                             1.297 x [ (55.000 – reddito complessivo) / 40.000]
         Oltre 55.000                                             0
          (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito
         complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del re-
         gime forfetario.
          (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
          (3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

Importi in vigore dal 2022
         Reddito complessivo in euro (1)                      Importo detrazione (2)
         Non superiore a 8.500                               1.955 (3)
         Compreso tra 8.501 e 28.000                          700 + [1.255 x (28.000 – reddito complessivo) /
                                                              19.500] (*)
         Compreso tra 28.001 e 50.000                         700 x [ (50.000 – reddito complessivo) / 22.000] (*)
         Oltre 55.000                                         0
          (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito
         complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del re-
         gime forfetario.
          (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
          (3) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.
          (*) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è
         superiore a 25.000 euro, ma non a 29.000 euro.

                                                                                                                        7
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

Esempi di calcolo

        Esempio
        Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
        - reddito di pensione: 7.000 euro;
        - giorni di pensione: 365;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.880,00 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 1.955,00 euro.
        Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
        - reddito di pensione: 14.000 euro;
        - giorni di pensione: 365;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.297 + [583 x (15.000 – 14.000) / 7.000] = 1.380,25 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 700 + [1.255 x (28.000 – 14.000) / 19.500] = 1.600,96 euro.
        Si supponga un pensionato con i seguenti dati:
        - reddito di pensione: 30.000 euro;
        - giorni di pensione: 365;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.297 x [ (55.000 – 30.000) / 40.000] = 810,63 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 700 x [ (50.000 – 30.000) / 22.000] = 636,30 euro.

        Attenzione
        Anche se la detrazione 2021 risulta maggiore rispetto al 2022, il contribuente, per effetto delle
        nuove aliquote IRPEF, avrà comunque un risparmio d’imposta pari a 145,68 euro.

Altri redditi
         Detrazioni fino al 31 dicembre 2021 (1)                    Detrazioni dal 1° gennaio 2022 (1)
         Se alla formazione del reddito complessivo                 Se alla formazione del reddito complessivo
         concorrono uno o più redditi assimilati al lavoro          concorrono uno o più redditi assimilati al lavoro
         dipendente di cui agli artt. 50, comma 1, lett.            dipendente di cui agli artt. 50, comma 1, lett.
         e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli deri-         e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli deri-
         vanti dagli assegni periodici indicati nell’art. 10,       vanti dagli assegni periodici indicati nell’art. 10,
         comma 1, lett. c), fra gli oneri deducibili, 53, 66        comma 1, lett. c), fra gli oneri deducibili, 53, 66
         e 67, comma 1, lett. i) e l), del D.P.R. n.                e 67, comma 1, lett. i) e l), del D.P.R. n.
         917/1986      (2),    spetta    una     detrazione         917/1986       (2),   spetta    una     detrazione
         dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle              dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle
         previste per lavoro dipendente o pensione, pari            previste per lavoro dipendente o pensione, pari
         a:                                                         a:
         a. 1.104 euro, se il reddito complessivo non               a. 1.265 euro, se il reddito complessivo non
              supera 4.800 euro;                                         supera 5.500 euro;
         b. 1.104 euro, se il reddito complessivo è su-             b. 500 euro, aumentata del prodotto fra 765
              periore a 4.800 euro, ma non a 55.000 eu-                  euro e l’importo corrispondente al rapporto
              ro. La detrazione spetta per la parte corri-               fra 28.000 euro, diminuito del reddito
              spondente al rapporto tra l’importo di                     complessivo,     e     22.500     euro,      se

                                                                                                                        8
     MySolution | Circolare Monografica | 17 marzo 2022
L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

              55.000 euro, diminuito del reddito com-                     l’ammontare del reddito complessivo è su-
              plessivo, e l’importo di 50.200 euro.                       periore a 5.500 euro, ma non a 28.000 eu-
                                                                          ro;
                                                                      c. 500 euro, se il reddito complessivo è supe-
                                                                          riore a 28.000 euro, ma non a 50.000 euro.
                                                                          La detrazione spetta per la parte corri-
                                                                          spondente al rapporto tra l’importo di
                                                                          50.000 euro, diminuito del reddito com-
                                                                          plessivo, e l’importo di 22.000 euro.
                                                                      La detrazione spettante è aumentata di un im-
                                                                      porto pari a 50 euro, se il reddito complessivo
                                                                      è superiore a 11.000 euro, ma non a 17.000
                                                                      euro.
          (1) Va ricordato che:
          se il risultato dei rapporti sopra indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
              quattro cifre decimali.
          il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazio-
              ne principale e di quello delle relative pertinenze.
          (2) Si tratta dei seguenti redditi:
          compensi per l’attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio
              sanitario nazionale;
          indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle pro-
              vince e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
          indennità per cariche elettive;
          rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali;
          mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
          redditi di lavoro autonomo;
          redditi d’impresa minore;
          redditi derivanti da attività commerciali e professionali non esercitate abitualmente.
Sulla base di quanto detto sopra, è possibile ricavare alcune utili formule di calcolo per determinare
gli importi spettanti.

Importi in vigore fino al 2021
         Reddito complessivo in euro (1)                          Importo detrazione (2)
         Non superiore a 4.800                                    1.104
         Compreso tra 4.801 e 55.000                              1.104 x (55.000 – reddito complessivo) / 50.200
         Oltre 55.000                                             0
          (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito
         complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del re-
         gime forfetario.
          (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Importi in vigore dal 2022
         Reddito complessivo in euro (1)                      Importo detrazione (2)
         Non superiore a 5.500                                1.265
         Compreso tra 5.501 e 28.000                          500 + [765 x (28.000 – reddito complessivo) /
                                                              22.500] (*)

                                                                                                                        9
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

         Compreso tra 28.001 e 50.000                         500 x (50.000 – reddito complessivo) / 22.000
         Oltre 50.000                                         0
          (1) Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito
         complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca e del re-
         gime forfetario.
          (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
          (3) La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è
         superiore a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro.

Esempi di calcolo

        Esempio
        Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
        - reddito di lavoro autonomo: 4.000 euro;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.104,00 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 1.265,00 euro.
        Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
        - reddito di lavoro autonomo: 14.000 euro;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.104 x (55.000 – 14.000) / 50.200= 901,64 euro;
        - periodo d’imposta 2022: {500 + [765 x (28.000 – 14.000) / 22.500]} + 50= 1.025,98 euro.
        Si supponga un contribuente con i seguenti dati:
        - reddito di pensione: 30.000 euro;
        - giorni di pensione: 365;
        - altri redditi: 0.
        La detrazione spettante sarà:
        - periodo d’imposta 2021: 1.104 x (55.000 – 30.000) / 50.200= 549,79 euro;
        - periodo d’imposta 2022: 500 x (50.000 – 30.000) / 22.000= 454,50 euro.

        Attenzione
        Anche se la detrazione 2021 risulta maggiore rispetto al 2022, il contribuente, per effetto delle
        nuove aliquote IRPEF, avrà comunque un risparmio d’imposta pari a 224,71 euro.

Trattamento integrativo
Per completare il quadro relativo alla tassazione delle persone fisiche e, in particolare, dei lavoratori dipen-
denti, non bisogna tralasciare un’altra importante novità introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge 30
dicembre 2021, n. 234).
Si tratta del trattamento integrativo di 1.200 euro, meglio conosciuto come “riduzione del cuneo fisca-
le” che, fino al 2021, è stato erogato ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro e dell’ulteriore
detrazione per i redditi da 28.000 a 40.000 euro (D.L. 5 febbraio 2020, n. 3).
L’intervento si è reso necessario per uniformare la tassazione e, soprattutto, non penalizzare le fasce di
reddito più basse che, grazie alla nuova curva delle aliquote e scaglioni e delle detrazioni per lavoro risul-
tavano avere meno benefici rispetto ai contribuenti con redditi più elevati.

                                                                                                                       10
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

Pertanto, si è proceduto, sostanzialmente, su due direzioni:
1.   abbassare il limite di reddito per fruire del trattamento integrativo, portandolo da 28.00 euro a
     15.000 euro;
2.   riconoscere comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra
     15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione ovvero che la somma di un in-
     sieme di detrazioni individuate dalla norma medesima sia di ammontare superiore all’imposta lorda.
A completamento del quadro esposto, viene anche eliminata l’ulteriore detrazione per i redditi fino
a 40.000 euro.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio2022:
1.   il trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro spetta ai lavoratori dipendenti con reddito
     non superiore a 15.000 euro;
2.   il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e
     28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni
     per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986), per redditi da lavoro dipendente, assimilati e
     da pensione (art. 13 del D.P.R. n. 917/1986), per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima
     casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre
     2021 (art. 15, comma 1, lett. a e b, del D.P.R. n. 917/1986), per erogazioni liberali (art. 15, comma 1-
     ter, del D.P.R. n. 917/1986), per spese sanitarie (nei limiti previsti dall’art. 15, comma 1, lett. c, del
     D.P.R. n. 917/1986), per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
     energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021
     (art. 16-bis del D.P.R. n.917/1986), deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda. Al
     verificarsi della suddetta condizione, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, co-
     munque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle de-
     trazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Soggetti interessati
Non cambiano i soggetti che possono beneficiare del trattamento integrativo.
Esso spetta:
   ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49 del D.P.R. n. 917/1986), eccetto i titolari di pen-
     sioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati (art. 49, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 917/1986);
   ai titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, per:
     o    compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti, maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori so-
          ci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole
          e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50,
          comma 1, lett. a, del D.P.R. n. 917/1986);
     o    indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
          svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono es-
          sere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art.
          50, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 917/1986);
     o    somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini
          di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
          dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c, del D.P.R. n.
          917/1986);
     o    somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
          relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o
          senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla parte-
          cipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collabo-
          razione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel
          quadro di un rapporto continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodi-
          ca prestabilita. Tali collaborazioni non devono rientrare nei compiti istituzionali compresi

                                                                                                                       11
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

          nell’attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte
          o professione, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (art. 50,
          comma 1, lett. c-bis, del D.P.R. n. 917/1986);
     o    remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 917/1986);
     o    prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate (art. 50, comma 1,
          lett. h-bis), del D.P.R. n. 917/1986);
     o    compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l, del
          D.P.R. n. 917/1986).

Regole confermate
Non sono cambiate nemmeno alcune regole applicative.
Infatti, è confermato che il trattamento integrativo spetta a coloro che non sono “incapienti” e, cioè,
che hanno un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro.
A tale fine, per ragioni di omogeneità, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che
danno potenzialmente diritto al beneficio fiscale.

         Attenzione
         Pertanto, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo supe-
         riore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno
         determinato l’imposta lorda stessa.

L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di la-
voro. I sostituti d’imposta devono:
   riconoscere il trattamento integrativo spettante, ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni
     erogate;
   verificare in sede di conguaglio la spettanza dello stesso.
La norma richiede di verificare tre condizioni per la maturazione del diritto al trattamento integrativo:
   tipologia di reddito prodotto;
   sussistenza di un’imposta a debito dopo avere apportato le detrazioni per lavoro;
   importo del reddito complessivo.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al re-
cupero dell’importo determinato al netto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante.
Dovrebbe essere confermata anche la regola relativa al recupero: va effettuato, nel modello F24, in 8
rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso
ecceda 60 euro.
Di seguito si riporta una tabella con il confronto tra regole 2021 e regole 2022.
          Disciplina fino al 31 dicembre 2021                     Disciplina dal 1° gennaio 2022
          Trattamento integrativo pari a 1.200 euro,              Trattamento integrativo pari a 1.200 euro, che
          che non concorre alla formazione del reddito,           non concorre alla formazione del reddito, per i
          per i lavoratori che hanno un reddito com-              lavoratori che hanno un reddito complessivo non
          plessivo non superiore a 28.000 euro                    superiore a 15.000 euro
          -                                                       Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e
                                                                  28.000 euro e la somma di un insieme di detra-
                                                                  zioni per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. n.

                                                                                                                       12
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

                                                                  917/1986), per redditi da lavoro dipendente, as-
                                                                  similati e da pensione (art. 13 del D.P.R. n.
                                                                  917/1986), per mutui agrari e immobiliari per ac-
                                                                  quisto della prima casa, limitatamente agli oneri
                                                                  sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui con-
                                                                  tratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1,
                                                                  lett. a e b, del D.P.R. n. 917/1986), per erogazio-
                                                                  ni liberali (art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. n.
                                                                  917/1986), per spese sanitarie (nei limiti previsti
                                                                  dall’art. 15, comma 1, lett. c), del D.P.R. n.
                                                                  917/1986), per le rate per interventi di recupero
                                                                  del patrimonio edilizio e di riqualificazione energe-
                                                                  tica degli edifici e da altre disposizioni normative,
                                                                  per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021
                                                                  (art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986), è di ammon-
                                                                  tare superiore all’imposta lorda, il trattamento in-
                                                                  tegrativo è riconosciuto per un ammontare, co-
                                                                  munque non superiore a 1.200 euro, determinato
                                                                  in misura pari alla differenza tra la somma delle
                                                                  detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
          Ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito           -
          complessivo superiore a 28.000 euro, ma fi-
          no a 40.000 euro spetta un’ulteriore detra-
          zione dall’imposta lorda, rapportata al perio-
          do di lavoro, di importo pari a:
           960 euro, aumentata del prodotto tra
               240 euro e l’importo corrispondente al
               rapporto tra 35.000 euro, diminuito del
               reddito complessivo, e 7.000 euro, se
               l’ammontare del reddito complessivo è
               superiore a 28.000 euro, ma non a
               35.000 euro;
           960 euro, se il reddito complessivo è su-
               periore a 35.000 euro, ma non a 40.000
               euro; la detrazione spetta per la parte
               corrispondente al rapporto tra l’importo
               di 40.000 euro, diminuito del reddito
               complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Esempi di calcolo
Esempio n. 1
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
   reddito di lavoro dipendente: 14.000 euro;
   giorni di lavoro 365;
   altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:
          RIEPILOGO                                                                        2022               2021
          Reddito complessivo                                                              14.000,00          14.000,00
          Reddito imponibile                                                               14.000,00          14.000,00

                                                                                                                       13
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

          Imposta lorda                                                                    3.220,00           3.220,00
          Detrazioni lavoro dipendente                                                     1.880,00           1.609,40
          Totale detrazioni                                                                1.880,00           1.609,40
          Imposta a debito                                                                 1.340,00           1.610,60
          Trattamento integrativo                                                          1.200,00           1.200,00
          Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo                            140,00             410,60
          Risparmio complessivo                                                            270,60

Esempio n. 2
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
   reddito di lavoro dipendente: 20.000 euro;
   giorni di lavoro 365;
   altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:
          RIEPILOGO                                                                        2022               2021
          Reddito complessivo                                                              20.000,00          20.000,00
          Reddito imponibile                                                               20.000,00          20.000,00
          Imposta lorda                                                                    4.700,00           4.800,00
          Detrazioni lavoro dipendente                                                     2.642,21           1.338,80
          Totale detrazioni                                                                2.642,21           1.338,80
          Imposta a debito                                                                 2.057,79           3.461,20
          Trattamento integrativo                                                                             1.200,00
          Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo                            2.057,79           2.261,20
          Risparmio complessivo                                                            203,41

Esempio n. 3
Si supponga un lavoratore dipendente con i seguenti dati:
   reddito di lavoro dipendente: 30.000 euro;
   giorni di lavoro 365;
   altri redditi: 0.
Il carico fiscale 2022 del contribuente e il raffronto con le regole 2021 sarà il seguente:

          RIEPILOGO                                                                        2022               2021
          Reddito complessivo                                                              30.000,00          30.000,00
          Reddito imponibile                                                               30.000,00          30.000,00
          Imposta lorda                                                                    7.400,00           7.720,00
          Detrazioni lavoro dipendente                                                     1.801,19           905,53
          Ulteriore detrazione                                                                                1.131,43
          Totale detrazioni                                                                1.801,19           2.036,96

                                                                                                                       14
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

         Imposta a debito                                                                  5.598,81           5.683,04
         Trattamento integrativo
         Carico fiscale comprensivo di trattamento integrativo                             5.598,81           5.683,04
         Risparmio complessivo                                                             84,23

Detrazioni per carichi di famiglia
Un ultimo accenno va fatto al debutto, a partire dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico universale,
che assorbe, oltre all’assegno familiare, il cd. “bonus bebé” e il cd. “bonus mamma”, le detrazioni
IRPEF per i figli a carico al di sotto di 21 anni di età (D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230).

        Attenzione
        Pertanto, a partire dalla data sopra indicata, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro
        per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati,
        purché di età pari o superiore a 21 anni.

Restano, però, confermate le vecchie regole secondo cui:
   la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del
     reddito complessivo, e 95.000 euro;
   in presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di 95.000 euro è aumentato per
     tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Pertanto, la formula da applicare per determinare la detrazione è la seguente:
950 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
dove, per ogni figlio in più rispetto al primo, l’importo di 95.000 euro al numeratore e al denominatore vie-
ne incrementato di 15.000 euro.
Scompaiono, invece:
   la detrazione aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
   gli aumenti di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap e di 200 euro per cia-
     scun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico;
   l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose.

        Attenzione
        Come detto, le modifiche si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022. Pertanto, con riferimento
        all’anno d’imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con
        calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando la disciplina dell’art. 12, commi 1, lett.
        c), e 1-bis, del TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e feb-
        braio 2022 e quella vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 230/2021 per i suc-
        cessivi dieci mesi del 2022 (circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E).

                                                                                                                       15
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L’Approfondimento: IRPEF 2022 – Come cambiano aliquote, detrazioni e cuneo fiscale

Entrata in vigore delle nuove norme IRPEF
Le norme introdotte dalla legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi,
a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023).
Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022), restano, invece, applicabili le di-
sposizioni prima vigenti.
A tale proposito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E, ha precisato che, qualora
i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del
necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° mar-
zo 2022 entrano in vigore le modifiche alle detrazioni per figli a carico, come detto nel paragrafo preceden-
te, possono applicare le nuove disposizioni IRPEF entro il mese di aprile 2022, provvedendo a ef-
fettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

        Riferimenti normativi
   Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi da 2 a 4;
   D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230;
   D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 april2 2020, n. 21, artt. 1 e 2;
   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16-bis, 20, 22, 49 e 50;
   Circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E.

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