UPAGAIN - DL CURA ITALIA E DIRITTO SOCIETARIO - DLA PIPER

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          DL Cura Italia e diritto societario
UPAGAIN - DL CURA ITALIA E DIRITTO SOCIETARIO - DLA PIPER
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge
      24 aprile 2020, n. 27 («DL Cura Italia»)
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D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                     Articolo 106 del DL Cura Italia – Le principali disposizioni
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                   Articolo 106 del DL Cura Italia –
                                   Le principali disposizioni

                                           CONVOCAZIONE                  ESPRESSIONE DEL VOTO               APPLICAZIONE DEL COMMA        APPLICAZIONE DELLE
                                     DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA              DA PARTE DEL SOCIO               4 ANCHE ALLE SOCIETÀ CON    DISPOSIZIONI MENZIONATE
                                         PER L’APPROVAZIONE                 DI S.R.L. MEDIANTE                AZIONI NEGOZIATE SUI        NELL’ARTICOLO ALLE
                                         DEL BILANCIO ENTRO              CONSULTAZIONE SCRITTA               SISTEMI MULTILATERALI       ASSEMBLEE CONVOCATE
                                         CENTOTTANTA GIORNI              O CONSENSO ESPRESSO                   DI NEGOZIAZIONE E         ENTRO IL 31 LUGLIO 2020
                                           DALLA CHIUSURA                PER ISCRITTO, ANCHE IN                 ALLE SOCIETÀ CON         OVVERO ENTRO LA DATA,
                                      DELL’ESERCIZIO, IN DEROGA         DEROGA ALLO STATUTO ED                   AZIONI DIFFUSE         SE SUCCESSIVA, FINO ALLA
                                          ALLE DISPOSIZIONI           ALL’ARTICOLO 2479, COMMA 4,                TRA IL PUBBLICO          QUALE È IN VIGORE LO
                                       LEGISLATIVE E STATUTARIE             DEL CODICE CIVILE                 IN MISURA RILEVANTE         STATO DI EMERGENZA

                                      ESPRESSIONE DEL VOTO PER            DESIGNARE, ANCHE IN                   POSSIBILITÀ PER LE
                                    CORRISPONDENZA, INTERVENTO            VIA ESCLUSIVA, PER LE                 BANCHE POPOLARI,
                                        NELLA, E SVOLGIMENTO              ASSEMBLEE ORDINARIE                 LE BANCHE DI CREDITO
                                       DELLA, ASSEMBLEA ANCHE               E STRAORDINARIE,                COOPERATIVO, LE SOCIETÀ
                                      ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE         IL RAPPRESENTANTE PREVISTO            COOPERATIVE E LE MUTUE
                                    MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE,       DALL’ARTICOLO 135-UNDECIES           ASSICURATRICI DI PREVEDERE
                                       NONCHÉ NON NECESSARIA                DEL TUF, ANCHE SE                  CHE L’ASSEMBLEA SI
                                    COMPRESENZA DEL PRESIDENTE            LO STATUTO DISPONE                     SVOLGA, ANCHE
                                         E DEL SEGRETARIO NEL                DIVERSAMENTE                  ESCLUSIVAMENTE, TRAMITE IL
                                          MEDESIMO LUOGO                   (ESTENSIONE DELLE)              RAPPRESENTATE DESIGNATO.

                                                                                                                                                                   3
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Articolo 106 comma 1 del DL Cura Italia
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D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                     differimento del termine di approvazione del bilancio di esercizio
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                   Differimento del termine di approvazione del
                                   bilancio di esercizio

                                      La disposizione                Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del DL Cura Italia, le assemblee ordinarie di approvazione del bilancio sono
                                                                     convocate entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in deroga a quanto previsto dagli
                                                                     articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie

                                      Il significato                 Gli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del codice civile (dettati rispettivamente per le S.p.A. e le S.r.l.) prevedono
                                      della disposizione             che l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro il termine di 120 giorni dalla
                                                                     chiusura dell’esercizio e che il maggior termine di 180 giorni possa essere adottato solo qualora lo statuto lo
                                                                     preveda e ricorrano due condizioni: (i) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; e (ii) particolari
                                                                     esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società richiedano l’impiego di un termine più ampio.
                                                                     Pertanto, in virtù del disposto di cui all’articolo 106, comma 1, del DL Cura Italia, il termine dei 180 giorni dalla
                                                                     chiusura dell’esercizio sociale diventa generalizzato e può essere impiegato per convocare l’assemblea di
                                                                     approvazione del bilancio di esercizio a prescindere dal dettato normativo e statutario.

                                      Utilizzo del maggior termine   La convocazione dell’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,
                                      previsto dal DL Cura Italia:   prevista dal DL Cura Italia, è una mera facoltà. Del resto, è la stessa disposizione a prevedere che l’assemblea sia
                                      obbligo o facoltà?             convocata entro un certo termine, rendendo evidente che qualsiasi data anteriore sia certamente legittima.

                                                                                                                                                                                               5
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D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                     differimento del termine di approvazione del bilancio di esercizio
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                      Menzione del maggior           Analogamente con quanto disposto dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile (come richiamato dall’articolo
                                      termine nella relazione        2478-bis del codice civile), gli amministratori sono tenuti a segnalare nella relazione sulla gestione l’impiego
                                      sulla gestione                 del più ampio termine dei 180 giorni per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio.
                                                                     Tuttavia, essi non saranno obbligati ad esplicitarne le ragioni, trattandosi, con tutta evidenza, di una ratio
                                                                     insita nella situazione di emergenza nazionale.

                                      Preventiva decisione           Si ritiene che sia opportuna una preventiva decisione dell’organo amministrativo della società, che dia atto che
                                      dell’organo amministrativo     quest’ultima intende avvalersi del termine prorogato. Difatti, anche se la disposizione in esame non richiede tale
                                      in ipotesi di impiego          tipo di decisione, l’impiego di un maggiore arco temporale per la predisposizione ed il completamento dell’iter
                                      del maggior termine            procedimentale di approvazione del bilancio deve comunque essere in ogni caso documentato, questo anche al
                                      di 180 giorni                  fine di riprogrammare i lavori e le attività propedeutiche all’approvazione.

                                                                     La decisione dell’organo amministrativo è invece necessaria per le società quotate, anche al fine di consentire
                                                                     che il mercato venga informato, tramite i relativi comunicati, della decisione di modificare il calendario
                                                                     degli eventi societari.

                                      Deposito del bilancio presso   Il termine di deposito del bilancio presso il competente Registro delle Imprese resta quello ordinario di 30 giorni
                                      il registro delle imprese      dall’approvazione del bilancio stesso.

                                                                                                                                                                                           6
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Articolo 106 comma 2 del DL Cura Italia
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D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                        Svolgimento delle assemblee
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                   Svolgimento delle assemblee

                                      Esercizio del diritto di voto e   Negli avvisi di convocazione delle società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.), di cooperative e mutue assicuratrici si
                                      partecipazione all’assemblea      può prevedere che il socio esprima il suo voto per corrispondenza o in via elettronica (voto c.d. “a distanza”)
                                                                        nonché la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche quando gli statuti
                                                                        nulla dispongano ovvero dispongano altrimenti. Per quanto riguarda le società quotate, la partecipazione
                                                                        all’assemblea con mezzi elettronici è richiamata dall’articolo 143-bis del Regolamento Emittenti, che lascia
                                                                        comunque agli emittenti la possibilità di scegliere i mezzi ritenuti più idonei.

                                      Svolgimento delle assemblee       Negli avvisi di convocazione delle società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.), delle cooperative e delle mutue
                                                                        assicuratrici è possibile, altresì, prevedere che le assemblee si svolgano, anche esclusivamente, mediante
                                                                        mezzi di telecomunicazione. La disposizione non stabilisce quali debbano essere i mezzi di telecomunicazione,
                                                                        tuttavia enuncia dei principi che gli strumenti di telecomunicazione devono rispettare, per assicurare il regolare
                                                                        svolgimento dell’assemblea. In particolare, deve essere consentita l’identificazione di tutti i partecipanti, la loro
                                                                        partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Per quanto riguarda le adunanze delle società quotate sui mercati
                                                                        regolamenti o sui sistemi multilaterali di negoziazione condotte tramite mezzi di telecomunicazione, la corretta
                                                                        identificazione degli azionisti può rappresentare uno dei profili più critici nelle relative assemblee.

                                      Presidente e segretario           Non è necessario che il presidente ed il segretario o notaio si trovino nello stesso luogo (anche in deroga ad
                                      della riunione                    eventuali previsioni statutarie che dispongano altrimenti).

                                                                                                                                                                                                     8
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                     Svolgimento delle assemblee
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                      Luogo della assemblea          Qualora l’assemblea si svolga, in ottemperanza all’articolo 106, comma 2, del DL Cura Italia, esclusivamente
                                                                     mediante mezzi di telecomunicazione, si pone il problema se indicare o meno, nell’avviso di convocazione e nel
                                                                     verbale della riunione, un luogo fisico di svolgimento della adunanza.

                                                                     Alla questione è possibile dare una duplice soluzione: i) se si considera l’assemblea svolta mediante tali modalità
                                                                     come una assemblea esclusivamente virtuale, il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea non ha senso di
                                                                     essere inserito, né nell’avviso di convocazione né nel successivo verbale; ii) se si considera l’assemblea svolta
                                                                     esclusivamente da remoto come una assemblea a distanza rispetto ad un luogo determinato, allora il luogo
                                                                     dovrà essere inserito sia nell’avviso di convocazione dell’assemblea che nel verbale.

                                      Presenze presso il luogo       Se si considera l’assemblea svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come una riunione a
                                      (fisico) dell’assembea         distanza rispetto ad un luogo fisico determinato, sarà necessario che il soggetto verbalizzante si trovi nel luogo
                                                                     ove l’assemblea è stata convocata.

                                                                     Il verbalizzante, infatti, è chiamato a rappresentare nel verbale anche il luogo di svolgimento della riunione in
                                                                     coerenza con l’avviso di convocazione, che dovrebbe essere il luogo dove il verbalizzante si trova fisicamente.

                                      Firma del verbale              Qualora il verbale sia redatto da un notaio, è sufficiente la sola sottoscrizione di quest’ultimo. Negli altri casi,
                                                                     si ritiene sufficiente la sola sottoscrizione da parte del segretario della riunione (ossia da parte del soggetto che
                                                                     ha il compito di redigere il verbale della riunione).

                                                                     N.B.: Con riferimento alle assemblee, la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell’11 marzo 2020
                                                                     ha chiarito che le clausole statutarie che prevedano la presenza del presidente e del segretario nel luogo di
                                                                     convocazione (o comunque nello stesso luogo) hanno l’intento di consentire una formazione e sottoscrizione
                                                                     contestuale del verbale medesimo. Questo implica che laddove l’assemblea si tenga esclusivamente mediante
                                                                     mezzi di telecomunicazione, sarà ben possibile che il verbale sia redatto in un secondo momento, e solo allora
                                                                     sottoscritto sia dal presidente che dal segretario della riunione (fermo restando che, in ogni caso, sarà sufficiente
                                                                     la firma del solo notaio qualora il verbale di assemblea sia redatto quale atto pubblico).

                                                                                                                                                                                             9
Articolo 106 comma 3 del DL Cura Italia
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                           Le decisioni dei soci della S.r.l.
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                   Le decisioni dei soci della S.r.l.

                                      La disposizione                  Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del DL Cura Italia, il socio può esprimere il suo voto tramite consultazione
                                                                       scritta ovvero consenso espresso per iscritto «anche in deroga all’articolo 2476, comma 4, del codice civile ed alle
                                                                       diverse disposizioni statutarie».

                                      L’ambito oggettivo di            Quanto precede apre la possibilità di adottare il metodo della consultazione scritta ovvero del consenso
                                      applicazione dell’articolo 106   espresso per iscritto non solo nel silenzio dello statuto (oppure in presenza di contrarie previsioni statutarie) ma
                                      comma 3 del DL Cura Italia       anche nei seguenti casi per i quali non sarebbe ammessa dalla legge e quindi:

                                                                       •     quando, pur essendo tale previsione contemplata nell’atto costitutivo, un numero qualificato di
                                                                             amministratori o soci richieda una delibera assembleare; e

                                                                       •     quando l’oggetto della decisione riguardi specifiche materie (modifiche dell’atto costitutivo; operazioni che
                                                                             comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; riduzione
                                                                             del capitale per perdite superiori al terzo).

                                      Formalità                        Qualora i soci della S.r.l. decidano di modificare lo statuto tramite consultazione scritta ovvero consenso
                                                                       espresso per iscritto, il verbale dovrà in ogni caso essere formalizzato in un atto pubblico, non potendo una
                                                                       scrittura privata (anche se autenticata) essere suscettibile di modificare uno statuto ovvero di essere depositata
                                                                       presso il Registro delle Imprese.

                                                                                                                                                                                                 11
Articolo 106 commi 4, 5 e 6 del DL Cura Italia
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                                La disciplina applicabile alle sole società quotate
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                   La disciplina applicabile alle sole società quotate
                                   •   Facoltà di designare, per le assemblee ordinarie e straordinarie,
                                       il rappresentante unico previsto dall’articolo 135-undecies del TUF,
                                       anche nel caso in cui lo statuto disponga diversamente:

                                       •   possibilità di prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente tramite
                                           il rappresentante designato, a cui pertanto tutti gli azionisti sono tenuti
                                           a conferire la delega con le relative istruzioni di voto

                                       •   al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe
                                           o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, anche in deroga
                                           a quanto previsto dall’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.

                                   •   La previsione del rappresentante designato si applica anche alle società
                                       con azioni negoziate sui sistemi multilaterali di negoziazione (AIM Italia)
                                       e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

                                   •   Facoltà di avvalersi contestualmente sia dei mezzi di telecomunicazione
                                       che del rappresentante designato, anche con entrambe le modalità in
                                       via esclusiva (Massima n. 188 del Consiglio Notarile di Milano).

                                   •   Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società
                                       cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere che l’assemblea
                                       si svolga, anche esclusivamente, mediante il rappresentante designato.

                                                                                                                                      13
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                                Convocazione delle assemblee e profili di criticità
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                   Convocazione delle assemblee e profili di criticità
                                   •   Gli emittenti con azioni quotate sui mercati regolamentati dovrebbero
                                       assumere iniziative per avvalersi di almeno uno degli strumenti previsti
                                       dall’articolo 106 del DL Cura Italia, al fine di consentire la partecipazione
                                       e l’esercizio del diritto di voto in assemblea all’interno di un contesto
                                       caratterizzato da restrizioni alla circolazione (Comunicazione Consob.
                                       N. 3/2020 del 10 aprile 2020).

                                   •   Si rileva come possano emergere profili di irregolarità delle adunanze,
                                       con successive ricadute sulle deliberazioni assunte, nel caso in cui
                                       non venga garantita alcuna delle previsioni stabilite dal DL Cura Italia
                                       (mezzi di telecomunicazione o rappresentante designato), considerati i
                                       limiti alla circolazione imposti per contrastare la pandemia. E’ opportuno
                                       che una valutazione in tal senso venga effettuata anche con riferimento
                                       alle piccole e medie imprese con azioni negoziate sui sistemi multilaterali
                                       di negoziazioni (AIM Italia), le quali potrebbero incorrere in maggiori
                                       difficolta rispetto all’adozione di questi strumenti.

                                   •   Nel caso di avviso di convocazione già pubblicato prima dell’entrata in
                                       vigore del DL Cura Italia, valutazione sulla necessità di procedere con
                                       un’integrazione dello stesso (lasciando comunque un tempo congruo a
                                       consentire un’adeguata informazione per i soci) o un rinvio dell’assemblea.

                                                                                                                                      14
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                         Rappresentante designato ex articolo 135-undecies del tuf
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                   Rappresentante designato ex articolo
                                   135-undecies del TUF

                                      Soggetto incaricato dalla      •    Non sono previsti particolari requisiti soggettivi (anche una persona giuridica può rivestire questo ruolo).
                                      società per ricevere deleghe
                                                                     •    Obbligo di riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto (articolo 135-undecies, comma 4, del TUF).
                                      di voto dagli azionisti

                                      Conferimento della delega al   •    Procedura stabilita dall’articolo 135-undecies del TUF (ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del DL Cura Italia,
                                      rappresentante designato            al rappresentante designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies
                                                                          del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF).

                                                                     •    Sottoscrizione del modulo di delega con contenuto minimo definito dall’allegato 5A del Regolamento
                                                                          Emittenti (ai sensi della deroga sopra citata, al rappresentante designato possono tuttavia essere conferite
                                                                          anche deleghe e sub-deleghe «ordinarie» come previste dall’articolo 135-novies del TUF).

                                                                     •    Il conferimento della delega non comporta alcuna spesa per il socio.

                                      Istruzioni di voto e quorum    •    La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto
                                                                          (articolo 135-undecies, comma 1, del TUF).

                                                                     •    Con delega, anche parziale, le azioni sono computate ai fini del quorum costitutivo; le istruzioni di voto
                                                                          risultano, invece, rilevanti ai fini del quorum deliberativo (articolo 135-undecies, comma 3, del TUF).

                                                                     •    La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di conferimento della delega, ossia
                                                                          entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea (articolo 135-undecies,
                                                                          comma 2, del TUF). Secondo Assonime è comunque possibile prevedere un termine più breve, al fine
                                                                          di assecondare le esigenze organizzative della società e per renderlo compatibile con i termini previsti
                                                                          dall’articolo 127-ter del TUF.

                                                                                                                                                                                             15
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                         Rappresentante designato ex articolo 135-undecies del tuf
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                      Espressione di un              Il rappresentante designato può esprimere un voto difforme alle istruzioni ricevute (articolo 134 del
                                      voto difforme dalle            Regolamento Emittenti) se:
                                      istruzioni ricevute
                                                                     •    non si trova in una delle situazioni di conflitto di interesse previste dall’articolo 135-decies del TUF; il
                                                                          rappresentane designato è tenuto a comunicare eventuali interessi in conflitto che per contro proprio o di
                                                                          terzi abbia rispetto alle proposte di delibera (articolo 135-undecies, comma 4, del TUF);

                                                                     •    è stato espressamente autorizzato dal socio delegante;

                                                                     •    si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possono essere
                                                                          comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute,
                                                                          avrebbe dato la sua approvazione;

                                                                     •    in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea.

                                      Obblighi del                   Il rappresentante designato è tenuto a dichiarare:
                                      rappresentante designato
                                                                     •    il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle
                                                                          proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero
                                                                          complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

                                                                     •    le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

                                                                                                                                                                                         16
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,
                                                                                Alcuni profili critici
n. 27 («DL Cura Italia»)

                                   Alcuni profili critici
                                   •   Si segnala l’importanza di garantire la riservatezza del voto sino all’inizio      •
                                       dello scrutinio in assemblea, sia con riferimento al voto esercitato per
                                       corrispondenza e al voto espresso prima dell’assemblea, sia con riguardo
                                       alle deleghe con istruzioni di voto trasmesse al rappresentante designato.

                                   •   Per quanto riguarda il voto per corrispondenza o di voto per delega
                                       al rappresentane designato, potrebbero emergere alcuni profili critici,
                                       tra i quali quello relativo al diritto del socio di presentare individualmente
                                       proposte di deliberazione direttamente in assemblea ai sensi dell’articolo
                                       126-bis del TUF, che risulterebbe evidentemente compresso.

                                   •   Si segnala come le società possano comunque consentire la presentazione
                                       di tali proposte prima dell’adunanza (riprendendo eventualmente le
                                       soglie e i termini - previsti per l’integrazione dell’ordine del giorno e
                                       la presentazione delle nuove proposte di delibera sulle materie all’ordine
                                       del giorno - riservati alle minoranze qualificate dall’articolo 126-bis del TUF)
                                       e in modo tale che sulle stesse sia consentito anche agli altri azionisti di
                                       trasmettere le opportune deleghe.

                                   •   Per quanto riguarda le deliberazioni che solitamente vengono
                                       prese direttamente in assemblea (come quelle preliminari alla nomina
                                       degli organi sociali), si tenga presente che nella relazione illustrativa
                                       sui punti all’ordine del giorno (articolo 125-ter del TUF), il consiglio
                                       di amministrazione dovrebbe essere già tenuto a fornire proposte di
                                       deliberazione, anche su questioni ancillari e collegate a quanto previsto
                                       nei singoli punti all’ordine del giorno. Assume ulteriore importanza in
                                       questa fase la stesura di un ordine del giorno formulato in modo analitico,
                                       al fine di consentire agli azionisti, tramite conferimento di delega, di votare
                                       su ogni materia sulla quale è richiesta una decisione assembleare
                                       (Vd. Comunicazione Consob. N. 3/2020 del 10 aprile 2020).

                                                                                                                              17
Articolo 106 comma 7 del DL Cura Italia
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,      Periodo di applicazione dell’articolo 106 del DL Cura Italia
n. 27 («DL Cura Italia»)                                                DL Cura Italia e massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano

                                   Periodo di applicazione dell’articolo 106 del DL
                                   Cura Italia DL Cura Italia e massima n. 187 del
                                   Consiglio Notarile di Milano

                                      Articolo 106          Le disposizioni sancite dall’articolo 106 del DL Cura Italia hanno natura transitoria. Esse infatti si applicano alle assemblee
                                      comma 7 del DL        convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro una diversa successiva data, fino alla quale sarà in vigore lo stato di
                                      Cura Italia           emergenza sanitaria.

                                      La Massima n. 187     La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, precedentemente all’emanazione del DL Cura Italia, ha adottato
                                      dell’11 Marzo 2020    una massima (n. 187 dell’11 marzo 2020) pronunciandosi in materia di intervento in assemblea e, in particolare,
                                                            (i) sull’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e (ii) sulla compresenza del presidente e del
                                                            segretario della riunione.

                                                            Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione: l’intervento può anche riguardare la totalità dei
                                                            partecipanti alla riunione ed è consentito sia qualora lo statuto lo preveda o disponga altrimenti, sia nel silenzio dello stesso
                                                            (fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione dovrà trovarsi il segretario o il notaio, insieme alle
                                                            persone incaricate dal presidente di accertare l’identità di coloro che intervengono di persona – sempre che già non vi
                                                            provveda il segretario o il notaio).

                                                            Compresenza del presidente e del segretario della riunione: il Consiglio ha affermato che le clausole statutarie che
                                                            prevedano la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nello stesso luogo)
                                                            hanno l’intento di consentire una formazione e sottoscrizione contestuale del verbale medesimo. Questo implica che
                                                            laddove l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, sarà ben possibile che il verbale sia
                                                            redatto in un secondo momento, e che quindi durante la riunione il presidente ed il segretario si trovino in luoghi differenti.

                                                                                                                                                                                                19
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,     Periodo di applicazione dell’articolo 106 del DL Cura Italia
n. 27 («DL Cura Italia»)                                               DL Cura Italia e massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano

                                      Il rapporto tra il DL Cura       Le disposizioni sancite dall’articolo 106 del DL Cura Italia e le materie su cui il Consiglio Notarile di Milano si è
                                      Italia e la Massima n. 187 del   pronunciato sono parzialmente coincidenti. In entrambi i casi, infatti, si ammette la possibilità che anche tutti i
                                      Consiglio Notarile di Milano     partecipanti alla riunione assembleare possano intervenire mediante mezzi di telecomunicazione e che
                                                                       il presidente ed il segretario della riunione possano anche non trovarsi nello stesso luogo durante lo
                                                                       svolgimento della assemblea.

                                                                       Quanto sopra esposto apre quindi la possibilità che anche successivamente al 31 luglio 2020 (ovvero a data
                                                                       successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria), tutti i partecipanti all’assemblea
                                                                       intervengano da remoto e che il presidente ed il segretario della riunione non siano compresenti.

                                                                                                                                                                                               20
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020,             L’articolo 106 del DL Cura Italia e le riunioni
n. 27 («DL Cura Italia»)                                                       del consiglio di amministrazione

                                   L’articolo 106 del DL Cura Italia e le riunioni del
                                   consiglio di amministrazione
                                   È possibile applicare per analogia le disposizioni previste dall’articolo 106 del DL Cura Italia alle
                                   riunioni del consiglio di amministrazione della società?

                                                                                                        Due interpretazioni

                                      L’applicazione dell’articolo 106 del DL Cura Italia può                                    Le disposizioni previste dall’articolo 106 del DL Cura Italia
                                      ritenersi estesa per analogia anche alle riunioni del                                      non possono essere applicate per analogia anche alle
                                      consiglio di amministrazione della società, in quanto anche                                riunioni consiliari.
                                      rispetto a tali riunioni, si ravvisano le medesime esigenze
                                      di protezione e salvaguardia (vedasi, tra gli altri, la Nota di                            Alla luce di tale impostazione, la possibilità di tenere le
                                      Assonime del 18 marzo 2020).                                                               riunioni del consiglio di amministrazione esclusivamente in
                                                                                                                                 audio-conferenza sarebbe giustificata dall’articolo 1 lettera
                                                                                                                                 q) del DPCM 8 marzo 2020 e dall’articolo 1, comma 1,
                                                                                                                                 lettera t) del DPCM del 26 aprile 2020, che richiede di
                                                                                                                                 adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento
                                                                                                                                 da remoto per lo svolgimento di riunioni.

                                                                                                                                                                                                 21
The Liquidity Decree: Extraordinary measures
                                                         Every problem has a solution
for the financial support to companies

                                  Every problem has a solution

                                               Alessandro Piermanni                     Elena Davanzo
                                               Partner                                  Legal Director
                                               T +39 02 806181                          T +39 02 806181
                                               F +39 02 80618201                        F +39 02 80618201
                                               alessandro.piermanni@dlapiper.com        elena.davanzo@dlapiper.com

                                               Giorgia Grande                           Stefano Montalbetti
                                               Trainee Lawyer                           Trainee Lawyer
                                               T +39 02 806181                          T +39 02 806181
                                               F +39 02 80618201                        F +39 02 80618201
                                               giorgia.grande@dlapiper.com              stefano.montalbetti@dlapiper.com

                                                                                                                           22
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