Il regime fiscale dei fondi e delle SICAF immobiliari - Dott. Domenico Ponticelli

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Il regime fiscale dei fondi e delle SICAF
               immobiliari

        Dott. Domenico Ponticelli
           (Di Tanno & Associati)

                  SIIQ, SICAF E FONDI IMMOBILIARI
                  Evoluzione degli strumenti di investimento immobiliare
                  21 Maggio 2015
Il regime fiscale dei fondi e delle SICAF
                immobiliari

Roma, 21 maggio 2015

Dott. Domenico Ponticelli
Fondi immobiliari

 •   Il regime fiscale proprio dei fondi immobiliari si rende applicabile solo agli organismi che
     presentino i requisiti civilistici contenuti nell’art. 1, comma 1, lettera k) del TUF ossia:
      – prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio,
      – pluralità di investitori,
      – gestione in monte nell'interesse degli investitori e
      – in autonomia dai medesimi,
      – politica di investimento predeterminata.

 •   Fondi immobiliari: investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali
     immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa
     e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari,
     anche esteri (DM del Ministero del Tesoro n. 228 del 1999, art. 1, comma1, lettera d-bis).

 •   Ai Fondi c.d. “istituzionali” (vedi infra) si applica, in ogni caso, il regime previsto dal D.L. n.
     351/2001, a prescindere da qualsiasi indagine in merito ai requisiti di autonomia gestionale e
     pluralità dei partecipanti.
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Fondi immobiliari – Soggettività passiva e residenza

 •   Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR - come modificato dall’art. 96,
     comma 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - gli organismi collettivi del
     risparmio (ivi inclusi i fondi immobiliari) residenti nel territorio dello Stato sono
     inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES.

 •   Ne deriva che ad un fondo (non istituzionale) che non soddisfi i requisiti stabiliti
     dal TUF si applicano le ordinarie disposizioni in materia di IRES.

 •   Criterio della residenza degli OICR (art. 73, comma 3, TUIR):
      – Luogo di “istituzione”.

 •   I fondi istituiti in Italia possono beneficiare delle Convenzioni contro le doppie
     imposizioni: a tal fine, gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare, su
     richiesta della SGR, i certificati di residenza (Circ. n. 2/E del 2012).

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Fondi immobiliari − Regime fiscale del fondo

 •   Art. 6, comma 1, del D.L. n. 351/2001:
      – i fondi immobiliari non sono soggetti alle imposte sul reddito ed all’IRAP;
      – le ritenute operate su alcune tipologie di redditi di capitale percepiti dal fondo
        sono a titolo d’imposta;
      – il prelievo alla fonte è limitato ai proventi dei titoli atipici, nonché agli interessi
        e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie;
      – alle cessioni e ai conferimenti ai fondi si applica l’art. 37-bis del D.P.R. n.
        600/1973.

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Fondi immobiliari – Categorie partecipanti

 •   In base all’attuale impianto normativo, occorre distinguere le seguenti
     categorie di investitori:
      – Investitori istituzionali: regime ordinario;
      – Investitori non istituzionali con partecipazione superiore al 5%: imputazione
        per trasparenza;
      – Investitori non istituzionali con partecipazione non superiore al 5%: regime
        ordinario.

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Fondi immobiliari – Regime ordinario partecipanti                              (1/4)

 •   Art. 7, D.L. n. 351/2001
      – Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi
         immobiliari la SGR è tenuta ad operare una ritenuta del 26%, al
         momento della distribuzione.
      – In particolare, sono soggetti a ritenuta:
           a) i proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti
               periodici, distribuiti in costanza di partecipazione e
           b) la differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote
               ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
      − Il costo di acquisto o sottoscrizione è documentato dal partecipante, in
         mancanza della documentazione il costo è documentato con una
         dichiarazione sostitutiva.

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Fondi immobiliari – Regime ordinario partecipanti                            (2/4)

    – La ritenuta è operata dalla SGR a titolo d’acconto nei confronti di:
        • imprenditori individuali;
        • società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed
          equiparate;
        • società di capitali ed enti commerciali residenti;
        • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali
          siano riferibili le partecipazioni nel fondo.
    − La ritenuta è applicata a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri
      soggetti (compresi soggetti esenti ed esclusi da imposta sul reddito
      delle società).
    − La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di
      previdenza complementare e dagli organismi d’investimento collettivo
      del risparmio istituti in Italia e disciplinati dal TUF.

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Fondi immobiliari – Regime ordinario partecipanti                                     (3/4)

 − Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare siano immesse in
   un sistema di deposito accentrato la ritenuta è applicata dai soggetti residenti presso
   i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
   suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a
   detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
   aderenti al medesimo sistema.

 − Nel caso di società di gestione del risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia
   OICR immobiliari, la ritenuta è applicata (i) direttamente dalla società di gestione
   estera operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi ovvero (ii) da un
   rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973,
   che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e
   versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.

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Fondi immobiliari – Regime ordinario partecipanti                             (4/4)

•   Art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-quater) del TUIR: costituiscono
    redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante (i) cessione a titolo
    oneroso o (ii) rimborso di quote di partecipazione ad organismi
    d'investimento collettivo o (iii) conversione di quote o azioni da un
    comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento
    collettivo (Circ. 38/E del 5 agosto 2004).

•   Artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461 del 1997: imposta sostitutiva delle imposte sui
    redditi con l'aliquota del 26 per cento sulle plusvalenze di cui all’art. 67,
    comma 1, lett. c-ter) e comma 1-quater) del TUIR.

•   Le plusvalenze realizzate nell’esercizio di impresa sono assoggettate a
    tassazione a fini IRES in misura ordinaria, non è applicabile la
    participation exemption, per difetto del requisito previsto dal comma 1,
    lettera d) dell’art. 87 del TUIR (esercizio di impresa commerciale).
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Fondi immobiliari – Investitori istituzionali

•   Ai sensi dell’art. 32, comma 3, D.L. n. 78/2010, sono considerati Fondi Istituzionali
    quelli partecipati esclusivamente da Investitori istituzionali, ossia da:
     a) Stato o enti pubblici italiani;
     b) OICR istituiti in Italia;
     c) enti di previdenza obbligatoria e complementare (i.e. fondi pensione);
     d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle
        riserve tecniche;
     e) intermediari bancari e finanziari assoggettamenti a forme di vigilanza prudenziale;
     f)   investitori istituzionali esteri (vedi slide successiva);
     g) enti no profit e cooperative con finalità mutualistiche;
     h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale istituiti in Italia o in Paesi White List
        partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti sopraelencati.
•   Per tali Fondi trova applicazione, in ogni caso, il regime previsto dagli articoli 6,8 e
    9 del D.L. n. 351/2001, a prescindere da qualsiasi ulteriore indagine in merito ai
    requisiti di autonomia gestionale e pluralità dei partecipanti.
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Fondi immobiliari – Investitori istituzionali esteri                              (1/5)

 • Investitori istituzionali esteri (lettera f)):
     – Stato estero White List o enti pubblici esteri;
     – soggetti esteri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3
       dell’art. 32, D.L. n. 78/2010 (slide precedente) purché:
          − istituiti in Stati o territori inseriti nella c.d. White List;
          − assoggettati a vigilanza prudenziale (Circ. n. 2/E del 2012
            dell’Agenzia delle Entrate).

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Fondi immobiliari – Investitori istituzionali esteri                                               (2/5)

•   Lettere b) e c): OICR e fondi pensione esteri
     − soggetti che, indipendentemente dalla loro forma giuridica e soggettività tributaria nello
       Stato estero in cui sono istituiti, presentano i medesimi requisiti sostanziali nonché le
       stesse finalità di investimento dei corrispondenti organismi italiani, a condizione, inoltre,
       che sussista una forma di vigilanza (Circolari n. 11/E del 2011 e n. 2/E del 2012).

•   I fondi d’investimento esteri costituiti in forma di trust o di partnership e non soggetti a
    vigilanza dovrebbero essere considerati investitori istituzionali se non siano stati istituiti allo
    scopo di:
     − gestire gli investimenti effettuati da un numero limitato di partecipanti e
     − nel caso delle partnership, consentire ai partecipanti residenti in Italia o in paesi indicati
       nella Black List di fruire (indebitamente) del regime di esenzione per effetto della mera
       partecipazione all'ente situato in un paese estero. Tale abuso può essere in concreto
       verificato dall’Amministrazione attraverso le procedure di scambio di informazioni
       (Circ. n. 23/E del 2002 e n. 20/E del 2003).

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Fondi immobiliari – Investitori istituzionali esteri                                    (3/5)

 •   Vigilanza prudenziale (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
     16 dicembre 2011 e Risoluzione 54/E del 2013)
      – Il requisito della vigilanza prudenziale è esteso a tutte le tipologie di investitori
        istituzionali esteri.
      – La vigilanza prudenziale sussiste nelle ipotesi in cui:
           • l’avvio dell’attività è soggetto ad autorizzazione preventiva nello Stato
             estero di residenza;
           • l’esercizio dell’attività è sottoposto in via continuativa a controlli
             obbligatori sulla base di disposizioni normative vigenti nello Stato estero
             di residenza.
      – La vigilanza prudenziale deve essere verificata con riferimento al soggetto
        investitore ovvero al soggetto incaricato della gestione.

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Fondi immobiliari – Investitori istituzionali esteri                                        (4/5)

 •   La SGR o l’intermediario depositario devono acquisire l’attestazione
     rilasciata dalle competenti autorità estere dalla quale si evince la
     sussistenza del requisito della vigilanza, ossia (come chiarito nella
     Risoluzione n. 54/E del 2013):
      − attestazione con la quale l’autorità estera autorizza lo svolgimento
          dell’attività bancaria, assicurativa o finanziaria;
      − nel caso di un OICR, lettera di autorizzazione all’istituzione dell’OICR,
          dalla quale si possa evincere la natura di soggetto sottoposto a vigilanza
          ovvero la specifica normativa nazionale di riferimento in base alla
          quale la vigilanza sia espletata (ad es. Direttiva UCITS IV).
          −   Nei casi in cui gli organi di vigilanza competenti dello Stato estero non rilascino
              tali attestazioni, l’Agenzia non chiarisce se sia valida un’autocertificazione del
              soggetto estero.

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Fondi immobiliari – Veicoli istituiti da investitori istituzionali esteri                        (5/5)

 •   Veicoli costituiti in Italia o all’estero (in Stati White List).
 •   La partecipazione nel veicolo da parte degli investitori istituzionali può essere diretta od
     indiretta (Circ. n. 2/2012 e Ris. n. 54/E). In caso di partecipazione indiretta, si deve tenere
     conto dell’effetto demoltiplicativo.
 •   Il veicolo deve produrre alla SGR o all’intermediario depositario la documentazione dalla
     quale risulti integrato il requisito della partecipazione prevalente nel veicolo da parte di
     investitori istituzionali.
 •   I veicoli esteri e ciascuno degli investitori istituzionali esteri coinvolti nella catena
     partecipativa devono autocertificare di essere costituiti in un Paese o territorio incluso nella
     White List.
 •   Secondo l’Agenzia, sono ammessi anche i trust con beneficiari individuati, le partnership, le
     società od organismi controllati dagli Stati esteri (quali i fondi sovrani).
      – In caso di trust e partnership, è necessario che non siano istituiti allo scopo di consentire
        a partecipanti residenti in Italia - in possesso di partecipazioni rilevanti ovvero
        beneficiari effettivi dei redditi del trust o della partnership - di fruire indebitamente della
        tassazione agevolata prevista per i partecipanti.

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Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione                     (1/5)

 •   Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001, la ritenuta non si
     applica nei confronti dei seguenti soggetti, indipendentemente dalla quota
     di partecipazione al fondo immobiliare (Prov. 16 dicembre 2011):
     a)   fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio
          esteri, istituiti in Stati o territori White List;
     b) enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi
        internazionali resi esecutivi in Italia;
     c)   banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali di uno
          Stato, anche qualora non residenti in Stati White List.

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Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione                   (2/5)

 a) Fondi pensione ed OICR esteri (Provvedimento del Direttore Agenzia delle
    Entrate del 16 dicembre 2011 e Circolare n. 11 del 2011)
      – Ai fini della qualificazione come fondi pensione o OICR esteri, si
        deve fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui
        gli stessi sono istituiti, nonché alla assimilabilità delle finalità di
        investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani.
      – Necessario che sussista “una forma di vigilanza” sul fondo pensione o
        sull’OICR estero ovvero sul soggetto incaricato della gestione.

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Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione                             (3/5)

 •   Al fine di beneficiare del regime di non imponibilità dei proventi, gli
     investitori esteri devono autocertificare i seguenti aspetti (Circolare
     dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2011):
          • La propria residenza. Con riferimento ad OICR e fondi pensione, il
            riferimento alla residenza deve intendersi al paese di istituzione;
          • Il periodo di possesso delle quote (Circolare 5 agosto 2004, n. 38/E)
               – La finalità è quella di consentire all’Amministrazione finanziaria di
                  individuare ipotesi di trasferimenti strumentali delle quote a ridosso
                  delle distribuzioni di proventi allo scopo di beneficiare del trattamento
                  più favorevole.
               – Il periodo di possesso non incide sull’ammontare dei proventi cui
                  spetta il regime di esenzione, i.e. non si applica un criterio pro-rata
                  temporis.

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Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione                            (4/5)
 •   Veicoli intermedi
      • Il regime di esenzione non spetta per le partecipazioni detenute dai soggetti
        “qualificati” in via mediata (Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate
        del 16 dicembre 2011 e Circolare n. 2/2012).
      • Deroga con riguardo a fondi pensione e OICR esteri vigilati, nonché banche
        centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato
        (Circolare n. 2/2012 e Risoluzione n. 54/2013): il regime di esenzione trova
        applicazione anche in caso di investimento tramite veicoli di natura societaria
        interamente posseduti dai predetti soggetti. L’Agenzia ha precisato che :
         − il veicolo non deve essere necessariamente residente nel medesimo Stato
             del partecipante;
         − nel caso di veicoli partecipati esclusivamente da fondi pensione e
             organismi di investimento è necessario che il veicolo risieda in un Paese
             incluso nella white list;
         − nel caso di veicoli partecipati in maniera totalitaria da Banche centrali o da
             “fondi sovrani” il veicolo può risiedere in qualsiasi Stato estero.

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Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione                            (5/5)

     • Il veicolo partecipato esclusivamente da fondi pensione o OICR esteri deve
       rilasciare alla SGR:
         − l’attestazione che lo stesso sia partecipato interamente da investitori esteri
           che beneficiano dell’esenzione e che sia residente in un Paese White List;
         − un’autocertificazione dei partecipanti che attesti la residenza degli stessi in
           un territorio White List;
         − l’attestazione di un’autorità competente dello Stato di residenza dei
           partecipanti che ne dichiari la soggezione a vigilanza.

     • Il veicolo partecipato in maniera totalitaria da Banche centrali o da “fondi
       sovrani” deve produrre alla SGR:
         − un’autocertificazione attestante       che    lo   stesso    sia   partecipato
           esclusivamente da tali soggetti e
         − un’autocertificazione rilasciata dai partecipanti attestante la propria
           qualifica di Banca centrale o di“fondo sovrano” .
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Fondi immobiliari – Investitori non residenti                                    (1/3)

 •   Sui redditi di capitale percepiti da investitori non residenti diversi da quelli
     individuati all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001, si applica, in ogni
     caso, una ritenuta a titolo d’imposta del 26% al momento della loro
     distribuzione, con le modalità di cui all’art. 7 del D.L. n. 351/2001.

 •   Il Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2011
     ha chiarito che, qualora tali soggetti siano residenti in Paesi con i quali è in
     vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, si rende applicabile
     la eventuale minore aliquota convenzionale.

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Fondi immobiliari – Regime convenzionale                                                    (2/3)

 • Ai soggetti residenti in Stati con i quali sia in vigore una Convenzione per evitare le
    doppie imposizioni sul reddito è possibile applicare la ritenuta nella misura prevista
    dalla Convenzione (Circolare n. 11/E del 2011).
 • Ai sensi dell’art. 7, comma 3-bis, del D.L. n. 351/2001, ai fini dell’applicazione
    dell’aliquota convenzione, i sostituti d’imposta acquisiscono:
      – una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi
         da cui risultino (i) i dati identificativi del soggetto; (ii) la sussistenza di tutte le
         condizioni per l’applicazione della Convenzione e (iii) gli eventuali elementi
         necessari a determinare l’aliquota applicabile;
      – un’attestazione delle autorità fiscali estere da cui risulti la residenza nello Stato
         medesimo ai sensi della Convenzione.
  • In mancanza di un’apposita previsione convenzionale, i proventi derivanti dalla
    partecipazione ai fondi immobiliari rientrano nella categoria degli “interessi”,
    disciplinati dall’art. 11 delle convenzioni concluse dall’Italia conformi al modello
    OCSE, trattandosi di redditi di capitale diversi dai dividendi (Circ. n. 11/E del
    2011).
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Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Plusvalenze                                               (3/3)

 •   Investitori istituzionali non residenti
      •   Art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR
            • Le plusvalenze realizzate da investitori istituzionali non residenti in sede di cessione o rimborso
                di quote di fondi immobiliari sono imponibili nel territorio dello Stato a condizione che (i) si
                tratti di quote che si trovano nel medesimo territorio e (ii) non siano negoziate in mercati
                regolamentati.
            • Tali plusvalenze sono qualificate come redditi diversi, soggetti ad un’imposta sostitutiva del
                26%.
      •   Art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997
            • Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze realizzate dai seguenti soggetti: (i) soggetti
                (fiscalmente) residenti in paesi White List; (ii) investitori istituzionali, ancorché privi di
                soggettività tributaria, sempreché costituiti in paesi White List; (iii) enti od organismi
                internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iv) banche
                centrali od organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.
 •   Investitori non istituzionali non residenti
      •   In caso di cessione delle quote da parte di un investitore estero non istituzionale con partecipazione
          superiore al 5%, le partecipazioni sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti
          commerciali e le relative plusvalenze sono imponibili come “partecipazioni qualificate”:
            • è imponibile in misura ordinaria il 49,72% della plusvalenza;
            • non si applica l’esenzione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997.

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OICR italiani – La nuova figura della SICAF immobiliare                                         (1/2)

 •   SICAF: nuova figura affiancata alla SICAV e ai fondi immobiliari introdotta dal
     D.Lgs. n. 44/2014, di recepimento della Direttiva AIFM.
 •   Principali caratteristiche della SICAF
      – OICR di tipo chiuso.
      – Forma di società per azioni.
      – Sede legale e direzione generale in Italia.
      – Disciplina del capitale flessibile.
      – Lo Statuto può prevedere (i) limiti all’emissione e alla trasferibilità di azioni nominative;
        (ii) autonomi comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una
        particolare categoria di azioni; (iii) possibilità di emettere frazioni di azioni; (iv) per le
        SICAF “riservate”, possibilità di versare il capitale sottoscritto in più soluzioni (salvo il
        capitale iniziale che è sempre interamente versato).
      – Non può emettere obbligazioni.
      – Non può trasformarsi in un organismo diverso da un OICR italiano.
      – Può gestire direttamente il proprio patrimonio o affidarne la gestione ad un gestore
        esterno al ricorrere di alcune condizioni.
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Regime fiscale della SICAF immobiliare

 •   Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 44/2014 alle SICAF
     immobiliari è estesa l’applicazione delle disposizioni fiscali riguardanti i
     fondi comuni di investimento immobiliare.

 •   Tuttavia, l’art. 9, comma 3, stabilisce che la SICAF è soggetta all’ IRAP
     sulla differenza tra commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive
     dovute ai soggetti collocatori (ex artt. 3 e 6, D.Lgs. n. 446/1997).

 •   Mancato coordinamento tra l’art. 9, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 44/2014. La
     Circolare 21/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate non chiarisce la rilevata
     incongruenza normativa.

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Fusione e scissione dei fondi immobiliari                                                      (1/3)

 Provvedimento Banca d’Italia 19 gennaio 2015 c.d. Regolamento sulla gestione collettiva del
 risparmio
 •   FUSIONE DI OICR:
      •   uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione)
          trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti
          o di nuova costituzione (OICR ricevente);
      •   i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di
          questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in
          somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro
          quote o azioni;
 •   SCISSIONE DI OICR:
      •   uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro
          patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR esistente
          o di nuova costituzione (OICR ricevente);
      •   i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni
          di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente;

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Fusione e scissione dei fondi immobiliari                                           (2/3)

 Titolo V – SEZIONE II del Regolamento: Fusione e Scissione nazionale tra fondi

 •   Progetto di fusione e di scissione Le SGR del fondo oggetto di fusione o scissione
     e del fondo ricevente approvano il progetto di fusione o di scissione.

 •   Controllo della legittimità dell’operazione da parte di soggetti terzi Il
     depositario del fondo oggetto di fusione o di scissione e il depositario del fondo
     ricevente redigono, rispettivamente, una relazione nella quale attestano che le
     informazioni contenute nel progetto di fusione o di scissione sono conformi alla
     normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio e al regolamento
     dei fondi per i quali svolgono l’incarico di depositario. Le SGR interessate
     all’operazione incaricano uno dei depositari dei fondi oggetto dell’operazione o un
     revisore legale di redigere una relazione che attesti la correttezza del progetto.

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Fusione e scissione dei fondi immobiliari                                                       (3/3)

 •   Autorizzazione La SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione comunica alla Banca
     d'Italia l'intenzione di procedere a un'operazione di fusione o di scissione tra fondi comuni. La
     comunicazione è corredata della seguente documentazione:
      a) copia del verbale dell’organo con funzione di supervisione strategica delle SGR dei fondi
         coinvolti nell’operazione di fusione o di scissione concernente l’operazione;
      b) progetto di fusione o di scissione approvato dalla SGR del fondo oggetto di fusione o
         scissione e dalla SGR del fondo ricevente;
      c) relazione dei depositari dei fondi coinvolti nell’operazione;
      d) documenti di informazione per i partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione e
         per i partecipanti del fondo ricevente.

 •   Informativa ai partecipanti Le SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione e del fondo
     ricevente redigono, rispettivamente, un documento di informazione contenente le
     informazioni sull’operazione per i partecipanti al fondo oggetto di fusione o di scissione e al
     fondo ricevente. Il documento è fornito dopo che la Banca d'Italia ha autorizzato l’operazione.

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Fusioni e scissioni di fondi immobiliari − Imposte indirette                          (1/2)

•   In mancanza di una normativa specifica concernente il regime fiscale delle
    operazioni straordinarie di cui siano parte fondi immobiliari, si ipotizza
    l’applicabilità delle seguenti disposizioni:
     – Art. 10, comma 2 D.Lgs. n. 347/1990: imposta catastale in misura fissa per le
       volture eseguite in dipendenza di fusioni e scissioni di società di qualunque tipo
       (confermato con riferimento ai fondi dallo Studio del Notariato n. 90-2012).
     – Art. 4 Tariffa D.Lgs. n. 347/1990: imposta ipotecaria in misura fissa per le
       trascrizioni di atti di fusione o scissione di società di qualunque tipo.
     – Art. 4, lettera b) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/186:
       imposta di registro in misura fissa per fusione o scissione tra società e analoghe
       operazioni poste in essere da enti diversi dalle società.
     – Art. 2, comma 2, lettera f) del D.P.R. n. 633 del 1972: non sono considerate
       cessioni di beni ai fini IVA le cessioni di beni e i passaggi di beni effettuati in
       dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe
       operazioni poste in essere da altri enti.
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Fusione e scissione dei fondi immobiliari − Imposte dirette                          (2/2)

     – Art. 174 TUIR: applicazione analogica delle disposizioni dell’art. 172 e 173
       anche ai casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società, purché svolgano
       attività commerciali.
     – Art. 172, comma 3 e art. 173, comma 3: per gli investitori dell’OICR fuso o
       scisso il concambio delle quote non costituisce né realizzo, né distribuzione di
       plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi (principio di
       neutralità).
     – Sono ordinariamente tassati i conguagli in denaro.

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