Il regime fiscale dei fondi e delle SICAF immobiliari - Dott. Domenico Ponticelli
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Il regime fiscale dei fondi e delle SICAF immobiliari Dott. Domenico Ponticelli (Di Tanno & Associati) SIIQ, SICAF E FONDI IMMOBILIARI Evoluzione degli strumenti di investimento immobiliare 21 Maggio 2015
Il regime fiscale dei fondi e delle SICAF immobiliari Roma, 21 maggio 2015 Dott. Domenico Ponticelli
Fondi immobiliari • Il regime fiscale proprio dei fondi immobiliari si rende applicabile solo agli organismi che presentino i requisiti civilistici contenuti nell’art. 1, comma 1, lettera k) del TUF ossia: – prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, – pluralità di investitori, – gestione in monte nell'interesse degli investitori e – in autonomia dai medesimi, – politica di investimento predeterminata. • Fondi immobiliari: investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari, parti di altri fondi immobiliari, anche esteri (DM del Ministero del Tesoro n. 228 del 1999, art. 1, comma1, lettera d-bis). • Ai Fondi c.d. “istituzionali” (vedi infra) si applica, in ogni caso, il regime previsto dal D.L. n. 351/2001, a prescindere da qualsiasi indagine in merito ai requisiti di autonomia gestionale e pluralità dei partecipanti. 2
Fondi immobiliari – Soggettività passiva e residenza • Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR - come modificato dall’art. 96, comma 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - gli organismi collettivi del risparmio (ivi inclusi i fondi immobiliari) residenti nel territorio dello Stato sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES. • Ne deriva che ad un fondo (non istituzionale) che non soddisfi i requisiti stabiliti dal TUF si applicano le ordinarie disposizioni in materia di IRES. • Criterio della residenza degli OICR (art. 73, comma 3, TUIR): – Luogo di “istituzione”. • I fondi istituiti in Italia possono beneficiare delle Convenzioni contro le doppie imposizioni: a tal fine, gli Uffici finanziari sono tenuti a rilasciare, su richiesta della SGR, i certificati di residenza (Circ. n. 2/E del 2012). 3
Fondi immobiliari − Regime fiscale del fondo • Art. 6, comma 1, del D.L. n. 351/2001: – i fondi immobiliari non sono soggetti alle imposte sul reddito ed all’IRAP; – le ritenute operate su alcune tipologie di redditi di capitale percepiti dal fondo sono a titolo d’imposta; – il prelievo alla fonte è limitato ai proventi dei titoli atipici, nonché agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie; – alle cessioni e ai conferimenti ai fondi si applica l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. 4
Fondi immobiliari – Categorie partecipanti • In base all’attuale impianto normativo, occorre distinguere le seguenti categorie di investitori: – Investitori istituzionali: regime ordinario; – Investitori non istituzionali con partecipazione superiore al 5%: imputazione per trasparenza; – Investitori non istituzionali con partecipazione non superiore al 5%: regime ordinario. 5
Fondi immobiliari – Regime ordinario partecipanti (1/4) • Art. 7, D.L. n. 351/2001 – Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari la SGR è tenuta ad operare una ritenuta del 26%, al momento della distribuzione. – In particolare, sono soggetti a ritenuta: a) i proventi riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici, distribuiti in costanza di partecipazione e b) la differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. − Il costo di acquisto o sottoscrizione è documentato dal partecipante, in mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. 6
Fondi immobiliari – Regime ordinario partecipanti (2/4) – La ritenuta è operata dalla SGR a titolo d’acconto nei confronti di: • imprenditori individuali; • società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate; • società di capitali ed enti commerciali residenti; • stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali siano riferibili le partecipazioni nel fondo. − La ritenuta è applicata a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti (compresi soggetti esenti ed esclusi da imposta sul reddito delle società). − La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare e dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituti in Italia e disciplinati dal TUF. 7
Fondi immobiliari – Regime ordinario partecipanti (3/4) − Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare siano immesse in un sistema di deposito accentrato la ritenuta è applicata dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. − Nel caso di società di gestione del risparmio estera che istituisce e gestisce in Italia OICR immobiliari, la ritenuta è applicata (i) direttamente dalla società di gestione estera operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi ovvero (ii) da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. 8
Fondi immobiliari – Regime ordinario partecipanti (4/4) • Art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-quater) del TUIR: costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante (i) cessione a titolo oneroso o (ii) rimborso di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo o (iii) conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (Circ. 38/E del 5 agosto 2004). • Artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461 del 1997: imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26 per cento sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-quater) del TUIR. • Le plusvalenze realizzate nell’esercizio di impresa sono assoggettate a tassazione a fini IRES in misura ordinaria, non è applicabile la participation exemption, per difetto del requisito previsto dal comma 1, lettera d) dell’art. 87 del TUIR (esercizio di impresa commerciale). 9
Fondi immobiliari – Investitori istituzionali • Ai sensi dell’art. 32, comma 3, D.L. n. 78/2010, sono considerati Fondi Istituzionali quelli partecipati esclusivamente da Investitori istituzionali, ossia da: a) Stato o enti pubblici italiani; b) OICR istituiti in Italia; c) enti di previdenza obbligatoria e complementare (i.e. fondi pensione); d) imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti destinati alla copertura delle riserve tecniche; e) intermediari bancari e finanziari assoggettamenti a forme di vigilanza prudenziale; f) investitori istituzionali esteri (vedi slide successiva); g) enti no profit e cooperative con finalità mutualistiche; h) veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale istituiti in Italia o in Paesi White List partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti sopraelencati. • Per tali Fondi trova applicazione, in ogni caso, il regime previsto dagli articoli 6,8 e 9 del D.L. n. 351/2001, a prescindere da qualsiasi ulteriore indagine in merito ai requisiti di autonomia gestionale e pluralità dei partecipanti. 10
Fondi immobiliari – Investitori istituzionali esteri (1/5) • Investitori istituzionali esteri (lettera f)): – Stato estero White List o enti pubblici esteri; – soggetti esteri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3 dell’art. 32, D.L. n. 78/2010 (slide precedente) purché: − istituiti in Stati o territori inseriti nella c.d. White List; − assoggettati a vigilanza prudenziale (Circ. n. 2/E del 2012 dell’Agenzia delle Entrate). 11
Fondi immobiliari – Investitori istituzionali esteri (2/5) • Lettere b) e c): OICR e fondi pensione esteri − soggetti che, indipendentemente dalla loro forma giuridica e soggettività tributaria nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i medesimi requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei corrispondenti organismi italiani, a condizione, inoltre, che sussista una forma di vigilanza (Circolari n. 11/E del 2011 e n. 2/E del 2012). • I fondi d’investimento esteri costituiti in forma di trust o di partnership e non soggetti a vigilanza dovrebbero essere considerati investitori istituzionali se non siano stati istituiti allo scopo di: − gestire gli investimenti effettuati da un numero limitato di partecipanti e − nel caso delle partnership, consentire ai partecipanti residenti in Italia o in paesi indicati nella Black List di fruire (indebitamente) del regime di esenzione per effetto della mera partecipazione all'ente situato in un paese estero. Tale abuso può essere in concreto verificato dall’Amministrazione attraverso le procedure di scambio di informazioni (Circ. n. 23/E del 2002 e n. 20/E del 2003). 12
Fondi immobiliari – Investitori istituzionali esteri (3/5) • Vigilanza prudenziale (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2011 e Risoluzione 54/E del 2013) – Il requisito della vigilanza prudenziale è esteso a tutte le tipologie di investitori istituzionali esteri. – La vigilanza prudenziale sussiste nelle ipotesi in cui: • l’avvio dell’attività è soggetto ad autorizzazione preventiva nello Stato estero di residenza; • l’esercizio dell’attività è sottoposto in via continuativa a controlli obbligatori sulla base di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza. – La vigilanza prudenziale deve essere verificata con riferimento al soggetto investitore ovvero al soggetto incaricato della gestione. 13
Fondi immobiliari – Investitori istituzionali esteri (4/5) • La SGR o l’intermediario depositario devono acquisire l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità estere dalla quale si evince la sussistenza del requisito della vigilanza, ossia (come chiarito nella Risoluzione n. 54/E del 2013): − attestazione con la quale l’autorità estera autorizza lo svolgimento dell’attività bancaria, assicurativa o finanziaria; − nel caso di un OICR, lettera di autorizzazione all’istituzione dell’OICR, dalla quale si possa evincere la natura di soggetto sottoposto a vigilanza ovvero la specifica normativa nazionale di riferimento in base alla quale la vigilanza sia espletata (ad es. Direttiva UCITS IV). − Nei casi in cui gli organi di vigilanza competenti dello Stato estero non rilascino tali attestazioni, l’Agenzia non chiarisce se sia valida un’autocertificazione del soggetto estero. 14
Fondi immobiliari – Veicoli istituiti da investitori istituzionali esteri (5/5) • Veicoli costituiti in Italia o all’estero (in Stati White List). • La partecipazione nel veicolo da parte degli investitori istituzionali può essere diretta od indiretta (Circ. n. 2/2012 e Ris. n. 54/E). In caso di partecipazione indiretta, si deve tenere conto dell’effetto demoltiplicativo. • Il veicolo deve produrre alla SGR o all’intermediario depositario la documentazione dalla quale risulti integrato il requisito della partecipazione prevalente nel veicolo da parte di investitori istituzionali. • I veicoli esteri e ciascuno degli investitori istituzionali esteri coinvolti nella catena partecipativa devono autocertificare di essere costituiti in un Paese o territorio incluso nella White List. • Secondo l’Agenzia, sono ammessi anche i trust con beneficiari individuati, le partnership, le società od organismi controllati dagli Stati esteri (quali i fondi sovrani). – In caso di trust e partnership, è necessario che non siano istituiti allo scopo di consentire a partecipanti residenti in Italia - in possesso di partecipazioni rilevanti ovvero beneficiari effettivi dei redditi del trust o della partnership - di fruire indebitamente della tassazione agevolata prevista per i partecipanti. 15
Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione (1/5) • Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001, la ritenuta non si applica nei confronti dei seguenti soggetti, indipendentemente dalla quota di partecipazione al fondo immobiliare (Prov. 16 dicembre 2011): a) fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori White List; b) enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; c) banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali di uno Stato, anche qualora non residenti in Stati White List. 16
Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione (2/5) a) Fondi pensione ed OICR esteri (Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2011 e Circolare n. 11 del 2011) – Ai fini della qualificazione come fondi pensione o OICR esteri, si deve fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti, nonché alla assimilabilità delle finalità di investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani. – Necessario che sussista “una forma di vigilanza” sul fondo pensione o sull’OICR estero ovvero sul soggetto incaricato della gestione. 17
Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione (3/5) • Al fine di beneficiare del regime di non imponibilità dei proventi, gli investitori esteri devono autocertificare i seguenti aspetti (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2011): • La propria residenza. Con riferimento ad OICR e fondi pensione, il riferimento alla residenza deve intendersi al paese di istituzione; • Il periodo di possesso delle quote (Circolare 5 agosto 2004, n. 38/E) – La finalità è quella di consentire all’Amministrazione finanziaria di individuare ipotesi di trasferimenti strumentali delle quote a ridosso delle distribuzioni di proventi allo scopo di beneficiare del trattamento più favorevole. – Il periodo di possesso non incide sull’ammontare dei proventi cui spetta il regime di esenzione, i.e. non si applica un criterio pro-rata temporis. 18
Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione (4/5) • Veicoli intermedi • Il regime di esenzione non spetta per le partecipazioni detenute dai soggetti “qualificati” in via mediata (Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2011 e Circolare n. 2/2012). • Deroga con riguardo a fondi pensione e OICR esteri vigilati, nonché banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato (Circolare n. 2/2012 e Risoluzione n. 54/2013): il regime di esenzione trova applicazione anche in caso di investimento tramite veicoli di natura societaria interamente posseduti dai predetti soggetti. L’Agenzia ha precisato che : − il veicolo non deve essere necessariamente residente nel medesimo Stato del partecipante; − nel caso di veicoli partecipati esclusivamente da fondi pensione e organismi di investimento è necessario che il veicolo risieda in un Paese incluso nella white list; − nel caso di veicoli partecipati in maniera totalitaria da Banche centrali o da “fondi sovrani” il veicolo può risiedere in qualsiasi Stato estero. 19
Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Esenzione (5/5) • Il veicolo partecipato esclusivamente da fondi pensione o OICR esteri deve rilasciare alla SGR: − l’attestazione che lo stesso sia partecipato interamente da investitori esteri che beneficiano dell’esenzione e che sia residente in un Paese White List; − un’autocertificazione dei partecipanti che attesti la residenza degli stessi in un territorio White List; − l’attestazione di un’autorità competente dello Stato di residenza dei partecipanti che ne dichiari la soggezione a vigilanza. • Il veicolo partecipato in maniera totalitaria da Banche centrali o da “fondi sovrani” deve produrre alla SGR: − un’autocertificazione attestante che lo stesso sia partecipato esclusivamente da tali soggetti e − un’autocertificazione rilasciata dai partecipanti attestante la propria qualifica di Banca centrale o di“fondo sovrano” . 20
Fondi immobiliari – Investitori non residenti (1/3) • Sui redditi di capitale percepiti da investitori non residenti diversi da quelli individuati all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001, si applica, in ogni caso, una ritenuta a titolo d’imposta del 26% al momento della loro distribuzione, con le modalità di cui all’art. 7 del D.L. n. 351/2001. • Il Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2011 ha chiarito che, qualora tali soggetti siano residenti in Paesi con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, si rende applicabile la eventuale minore aliquota convenzionale. 21
Fondi immobiliari – Regime convenzionale (2/3) • Ai soggetti residenti in Stati con i quali sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito è possibile applicare la ritenuta nella misura prevista dalla Convenzione (Circolare n. 11/E del 2011). • Ai sensi dell’art. 7, comma 3-bis, del D.L. n. 351/2001, ai fini dell’applicazione dell’aliquota convenzione, i sostituti d’imposta acquisiscono: – una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi da cui risultino (i) i dati identificativi del soggetto; (ii) la sussistenza di tutte le condizioni per l’applicazione della Convenzione e (iii) gli eventuali elementi necessari a determinare l’aliquota applicabile; – un’attestazione delle autorità fiscali estere da cui risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della Convenzione. • In mancanza di un’apposita previsione convenzionale, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari rientrano nella categoria degli “interessi”, disciplinati dall’art. 11 delle convenzioni concluse dall’Italia conformi al modello OCSE, trattandosi di redditi di capitale diversi dai dividendi (Circ. n. 11/E del 2011). 22
Fondi immobiliari – Investitori non residenti – Plusvalenze (3/3) • Investitori istituzionali non residenti • Art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR • Le plusvalenze realizzate da investitori istituzionali non residenti in sede di cessione o rimborso di quote di fondi immobiliari sono imponibili nel territorio dello Stato a condizione che (i) si tratti di quote che si trovano nel medesimo territorio e (ii) non siano negoziate in mercati regolamentati. • Tali plusvalenze sono qualificate come redditi diversi, soggetti ad un’imposta sostitutiva del 26%. • Art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 • Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze realizzate dai seguenti soggetti: (i) soggetti (fiscalmente) residenti in paesi White List; (ii) investitori istituzionali, ancorché privi di soggettività tributaria, sempreché costituiti in paesi White List; (iii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iv) banche centrali od organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato. • Investitori non istituzionali non residenti • In caso di cessione delle quote da parte di un investitore estero non istituzionale con partecipazione superiore al 5%, le partecipazioni sono assimilate alle quote di partecipazione in società ed enti commerciali e le relative plusvalenze sono imponibili come “partecipazioni qualificate”: • è imponibile in misura ordinaria il 49,72% della plusvalenza; • non si applica l’esenzione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997. 23
OICR italiani – La nuova figura della SICAF immobiliare (1/2) • SICAF: nuova figura affiancata alla SICAV e ai fondi immobiliari introdotta dal D.Lgs. n. 44/2014, di recepimento della Direttiva AIFM. • Principali caratteristiche della SICAF – OICR di tipo chiuso. – Forma di società per azioni. – Sede legale e direzione generale in Italia. – Disciplina del capitale flessibile. – Lo Statuto può prevedere (i) limiti all’emissione e alla trasferibilità di azioni nominative; (ii) autonomi comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; (iii) possibilità di emettere frazioni di azioni; (iv) per le SICAF “riservate”, possibilità di versare il capitale sottoscritto in più soluzioni (salvo il capitale iniziale che è sempre interamente versato). – Non può emettere obbligazioni. – Non può trasformarsi in un organismo diverso da un OICR italiano. – Può gestire direttamente il proprio patrimonio o affidarne la gestione ad un gestore esterno al ricorrere di alcune condizioni. 24
Regime fiscale della SICAF immobiliare • Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 44/2014 alle SICAF immobiliari è estesa l’applicazione delle disposizioni fiscali riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare. • Tuttavia, l’art. 9, comma 3, stabilisce che la SICAF è soggetta all’ IRAP sulla differenza tra commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute ai soggetti collocatori (ex artt. 3 e 6, D.Lgs. n. 446/1997). • Mancato coordinamento tra l’art. 9, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 44/2014. La Circolare 21/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate non chiarisce la rilevata incongruenza normativa. 25
Fusione e scissione dei fondi immobiliari (1/3) Provvedimento Banca d’Italia 19 gennaio 2015 c.d. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio • FUSIONE DI OICR: • uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti o di nuova costituzione (OICR ricevente); • i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni; • SCISSIONE DI OICR: • uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR esistente o di nuova costituzione (OICR ricevente); • i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente; 26
Fusione e scissione dei fondi immobiliari (2/3) Titolo V – SEZIONE II del Regolamento: Fusione e Scissione nazionale tra fondi • Progetto di fusione e di scissione Le SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e del fondo ricevente approvano il progetto di fusione o di scissione. • Controllo della legittimità dell’operazione da parte di soggetti terzi Il depositario del fondo oggetto di fusione o di scissione e il depositario del fondo ricevente redigono, rispettivamente, una relazione nella quale attestano che le informazioni contenute nel progetto di fusione o di scissione sono conformi alla normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio e al regolamento dei fondi per i quali svolgono l’incarico di depositario. Le SGR interessate all’operazione incaricano uno dei depositari dei fondi oggetto dell’operazione o un revisore legale di redigere una relazione che attesti la correttezza del progetto. 27
Fusione e scissione dei fondi immobiliari (3/3) • Autorizzazione La SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere a un'operazione di fusione o di scissione tra fondi comuni. La comunicazione è corredata della seguente documentazione: a) copia del verbale dell’organo con funzione di supervisione strategica delle SGR dei fondi coinvolti nell’operazione di fusione o di scissione concernente l’operazione; b) progetto di fusione o di scissione approvato dalla SGR del fondo oggetto di fusione o scissione e dalla SGR del fondo ricevente; c) relazione dei depositari dei fondi coinvolti nell’operazione; d) documenti di informazione per i partecipanti del fondo oggetto di fusione o scissione e per i partecipanti del fondo ricevente. • Informativa ai partecipanti Le SGR del fondo oggetto di fusione o di scissione e del fondo ricevente redigono, rispettivamente, un documento di informazione contenente le informazioni sull’operazione per i partecipanti al fondo oggetto di fusione o di scissione e al fondo ricevente. Il documento è fornito dopo che la Banca d'Italia ha autorizzato l’operazione. 28
Fusioni e scissioni di fondi immobiliari − Imposte indirette (1/2) • In mancanza di una normativa specifica concernente il regime fiscale delle operazioni straordinarie di cui siano parte fondi immobiliari, si ipotizza l’applicabilità delle seguenti disposizioni: – Art. 10, comma 2 D.Lgs. n. 347/1990: imposta catastale in misura fissa per le volture eseguite in dipendenza di fusioni e scissioni di società di qualunque tipo (confermato con riferimento ai fondi dallo Studio del Notariato n. 90-2012). – Art. 4 Tariffa D.Lgs. n. 347/1990: imposta ipotecaria in misura fissa per le trascrizioni di atti di fusione o scissione di società di qualunque tipo. – Art. 4, lettera b) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/186: imposta di registro in misura fissa per fusione o scissione tra società e analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società. – Art. 2, comma 2, lettera f) del D.P.R. n. 633 del 1972: non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA le cessioni di beni e i passaggi di beni effettuati in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti. 29
Fusione e scissione dei fondi immobiliari − Imposte dirette (2/2) – Art. 174 TUIR: applicazione analogica delle disposizioni dell’art. 172 e 173 anche ai casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società, purché svolgano attività commerciali. – Art. 172, comma 3 e art. 173, comma 3: per gli investitori dell’OICR fuso o scisso il concambio delle quote non costituisce né realizzo, né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze, né conseguimento di ricavi (principio di neutralità). – Sono ordinariamente tassati i conguagli in denaro. 30
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