L'ANALISI DI COMPARABILITA' - Transfer Pricing - DOTT. FRANCESCO AVELLA, LL.M.
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Transfer Pricing L’ANALISI DI COMPARABILITA’ DOTT. FRANCESCO AVELLA, LL.M. Studio Avella e Associati 30 ottobre 2018
Riferimenti normativi e di prassi
L’analisi di comparabilità nel transfer pricing ___________________________________ Riferimenti normativi e di prassi Art. 110, comma 7, del TUIR DM 14 maggio 2018 Linee Guida OCSE 2017 United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries Circolare Ministero delle Finanze 22 settembre 1980, n. 32 Circolare Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2010, n. 58/E Circolare Guardia di Finanza 1/2018, Volume III 3 3
4 L’analisi di comparabilità: normativa italiana _________________________________ Art. 110, comma 7, TUIR I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma. 4
5 L’analisi di comparabilità: normativa italiana _________________________________ Art. 3, co. 1 e co. 2, DM 14 maggio 2018 (Nozione di comparabilità) Un'operazione non controllata si considera comparabile ad un'operazione controllata ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 110 del TUIR quando: a) non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato; b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità, così da eliminare o ridurre in modo significativo gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione. Le caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità che devono essere identificati nelle relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate per delineare in modo accurato l'effettiva operazione tra di loro intercorsa, nonché per determinare se due o più operazioni siano comparabili tra loro, possono essere classificati come segue: a) i termini contrattuali delle operazioni; b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti; c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati; d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano; e) le strategie aziendali perseguite dalle parti. 5
6 L’analisi di comparabilità: principi base _________________________________ Circolare GdF 1/2018, Volume III, c., 1), (b) L’analisi di comparabilità riveste un ruolo fondamentale nell’ambito del transfer pricing Linee Guida OCSE, Capitolo III, A. La ricerca di comparabili è solo una parte dell’analisi di comparabilità Non è richiesta una ricerca esaustiva di tutte le possibili fonti di comparabili, poiché è riconosciuto il fatto che possano esservi limiti nella disponibilità delle informazioni e che la ricerca di dati di comparabili possa essere gravosa 6
7 L’analisi di comparabilità: le Convenzioni _________________________________ Art. 9, par. 1 Modello di Convenzione OCSE 2017 Imprese associate (Associated enterprises) a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente. Necessità di confronto: • tra le condizioni accettate o imposte tra imprese associate e le condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti • della determinazione degli utili che sarebbero stati realizzati in condizioni di libera concorrenza al fine di determinare l'ammontare dell’eventuale rettifica. 7
8 L’analisi di comparabilità: Linee Guida OCSE 2017 _________________________________ Definizione (Glossario, Linee Guida OCSE 2017) Un confronto tra una transazione posta in essere tra imprese associate, da una parte, e una o più transazioni tra imprese indipendenti, dall'altra. Questi due tipi di transazioni sono comparabili se non esistono differenze che potrebbero influenzare in modo sostanziale i fattori di cui tener conto nella metodologia (per esempio, il prezzo o il margine) oppure se è possibile effettuare aggiustamenti ragionevolmente accurati per eliminare gli effetti materiali di tali differenze. A comparison of a controlled transaction with an uncontrolled transaction or transactions. Controlled and uncontrolled transactions are comparable if none of the differences between the transactions could materially affect the factor being examined in the methodology (e.g. price or margin), or if reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the material effects of any such differences. 8
9 L’analisi di comparabilità: Linee Guida OCSE 2017 _________________________________ Fattori di comparabilità (Cap. 1, Sez. D, par. 1.36) L’analisi di comparabilità deve essere svolta identificando i c.d. «cinque fattori di comparabilità» (Cap. 1, par 2.69): 1. Le condizioni contrattuali della transazione – Contratti scritti e comportamento concreto delle imprese associate 2. Le funzioni svolte da ciascuna delle parti della transazione – Attività economicamente significative e responsabilità assunte, beni utilizzati o apportati e rischi assunti dalle imprese associate 3. Le caratteristiche dei beni trasferiti o dei servizi prestati – Beni materiali: caratteristiche fisiche, qualità , affidabilità, disponibilità di approvvigionamento, volume della fornitura – Servizi: forma giuridica della transazione, tipologia del bene, durata e livello di protezione legale, vantaggi attesi 4. Le condizioni economiche delle parti e del mercato in cui esse operano – Localizzazione geografica, dimensione dei mercati, grado di concorrenza sui mercati, disponibilità di beni e servizi sostitutivi, i livelli di offerta e domanda sul mercato, potere di acquisto dei consumatori, costi di produzione, costi dei trasporti, fase di commercializzazione (dettaglio o ingrosso), data e tempo in cui le transazione sono effettuate, esistenza o meno di un ciclo 5. Le strategie aziendali seguite dalle parti – Modalità di ingresso nel mercato (penetrazione o difesa del mercato), innovazione e sviluppo di nuovi prodotti, grado di diversificazione, valutazione dei cambiamenti politici Al fine di determinare il prezzo di libera concorrenza, l’analisi di comparabilità deve tenere in considerazione anche i seguenti fattori: - la concreta utilizzabilità dei metodi di transfer pricing - eventuali perdite durevoli (Cap. 1, Sez. D, par. 1.129) - l’effetto delle politiche governative (Cap. 1, Sez. D, par. 1.132) - le compensazioni volontarie (Cap. 3, Sez. A.3.2) - economie di localizzazione e altre caratteristiche dei mercati locali (Cap. 1, Sez. D.6) - sinergie di gruppo (Cap. 1, Sez. D.8) 9
1 0 L’analisi di comparabilità: Manuale ONU (cenni) _________________________________ Definizione L’ONU definisce l’analisi di comparabilità come: la comprensione delle caratteristiche economicamente significative di una transazione tra imprese associate, e i ruoli ricoperti dalle parti coinvolte in tale transazione Il confronto delle condizioni esistenti nelle transazioni intercompany (controlled transaction) con quelle esistenti in transazioni intercorse tra soggetti indipendenti (uncontrolled transaction) The term “comparability analysis” is used to designate two distinct but related analytical steps: 1. An understanding of (a) The economically significant characteristics of the controlled transaction, i.e. the transaction between associated enterprises, and (b) The respective roles of the parties to the controlled transaction. This is generally performed through an examination of five “comparability factors”, see further Paragraph 5.1.6. 2. A comparison between the conditions of the controlled transaction and those in uncontrolled transactions (i.e. transactions between independent enterprises) taking place in comparable circumstances. The latter are often referred to as “comparable uncontrolled transactions” or “comparables”. 10
1 1 L’analisi di comparabilità: Manuale ONU (cenni) _________________________________ Fattori di comparabilità (Cap. 5, par. 5.1.6) In linea con le Guidelines dell’OCSE, il Manuale ONU rileva che l’analisi di comparabilità di ogni singola transazione tra le imprese associate deve essere svolta identificando i c.d. «cinque fattori di comparabilità» : 1. Le caratteristiche dei beni e servizi trasferiti 2. L’analisi funzionale (funzioni, assets, rischi) 3. Le condizioni contrattuali 4. Le condizioni economiche 5. Le strategie commerciali Il Manuale ONU (cap. 5, par. 5.2.1), offre un’esemplificazione di un tipico processo di analisi di comparabilità che segue gli steps elencati nelle Guidelines dell’OCSE (cap. 3) 11
1 La selezione dei comparables 2 _________________________________ Il processo di selezione dei comparabili Le Guidelines OCSE identificano un tipico processo di selezione dei comparabili per steps (Cap. III, par. 3.4): 1. individuazione degli anni che devono essere compresi; 2. analisi generale delle circostanze riguardanti il contribuente; 3. comprensione della transazione tra imprese associate in esame, basata in particolare sull’analisi funzionale, al fine di scegliere la parte da sottoporre a test (ove necessario), il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato alle circostanze del caso, l’indicatore finanziario che sarà testato (nel caso di un metodo basato sull’utile delle transazioni) e di identificare i significativi fattori di comparabilità presi in considerazione; 4. revisione dei comparabili interni esistenti, se ve ne sono, 5. identificazione delle fonti di informazioni disponibili sui comparabili esterni qualora tali comparabili esterni siano necessari tenendo conto del rispettivo grado di affidabilità, 6. selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato e, a seconda del metodo, individuazione dell’indicatore finanziario più adatto al caso di specie (ad esempio, individuazione dell’indicatore di utile netto, nel caso del metodo del margine netto della transazione); 7. identificazione dei potenziali comparabili: individuazione delle caratteristiche chiave che devono essere riscontrate nella transazione tra parti indipendenti affinché la stessa possa essere potenzialmente comparabile, sulla base dei pertinenti fattori della transazione individuati nella Fase 3 e conformemente ai fattori di comparabilità stabiliti alla Sezione D.1 del Capitolo I; 8. identificazione e applicazione degli aggiustamenti ove appropriati; 9. interpretazione e uso dei dati raccolti e individuazione della remunerazione conforme al principio di libera concorrenza. 12
1 3 Step 1: identificazione del periodo temporale _________________________________ L’OCSE non definisce particolari specifiche relativamente al numero di anni da utilizzare nell’analisi di comparabilità (cap. III, par. 3.75) Utilizzo del multiple year data nell’analisi di comparabilità consente di: • ottenere informazioni rilevanti sul business di riferimento che possono avere un impatto rilevante nella valutazione dei c.d. «cinque fattori di comparabilità» (cap. III, par. 3.77) • migliorare il processo di selezione dei soggetti terzi comparabili (cap. III, par. 3.78) L'utilizzo di dati pluriennali non implica necessariamente l'uso di medie pluriennali L'utilizzo di dati e di medie pluriennali può migliorare l'affidabilità dell’intervallo (cap. III, par. 3.62) La disponibilità di informazioni contemporanee sulle transazioni tra imprese indipendenti potrebbe essere limitata al momento della raccolta (cap. III, par. 3.68) • Data di raccolta: ex ante dei dati ragionevolmente disponibili • «Necessità di applicare con ragionevolezza gli obblighi documentali di comparabilità» (3.80) • «Contribuenti ed amministrazione fiscali dovrebbero con giudizio appurare» (3.81) 13
1 4 Step 1: identificazione del periodo temporale _________________________________ ➢ Dati relativi ad annualità precedenti la transazione: Raccolti al momento della conclusione delle transazioni ovvero ex ante Si basano sulle informazioni ragionevolmente disponibili a quel momento. Includono non soltanto le informazioni su transazioni comparabili di anni precedenti, ma anche quelle che potrebbero essere avvenuti tra gli anni precedenti e l’anno della transazione tra imprese associate Se raccolti ex post sono utili per dimostrare che le condizioni di tali transazioni sono coerenti con il principio di libera concorrenza ➢ Dati relativi ad annualità successive la transazione: Necessario avere cura di evitare un utilizzo inappropriato Possono essere utili per comparare i cicli di vita dei prodotti delle transazioni tra imprese associate e indipendenti al fine di determinare se la transazione tra imprese indipendenti sia un comparabile appropriato nell’applicazione di un metodo specifico La condotta ex post delle parti sarà anche utile per delineare con accuratezza la transazione effettivamente avvenuta 14
1 5 Step 2: analisi della situazione del contribuente _________________________________ ➢ La broad-based analysis è uno step essenziale dell’analisi di comparabilità: • Lo studio del mercato di riferimento permette di identificare con un elevato grado di attendibilità i comparables • Consente la comprensione delle condizioni sottostati le transazione (c.d. «economic circumstances») ➢ Le Guidelines dell’OCSE non forniscono una definizione precisa di mercato di riferimento ➢ L’Agenzia delle Entrate definisce il mercato di riferimento (Circ. n. 32 del 1980) come: il mercato rilevante, che in linea di principio deve essere (in specie per le vendite di beni materiali) quello del destinatario dei beni oggetto della transazione. La scelta di un mercato piuttosto che di un altro (interno anziché estero o viceversa) in base alla sola considerazione del livello dei prezzi più conveniente per l'Amministrazione non è accettabile in considerazione dell'inevitabile doppia tassazione che ne conseguirebbe. Quando il mercato estero è quello rilevante ma quello italiano presenta caratteristiche similari (ipotesi possibile ma difficilmente verificabile) il riferimento al mercato italiano sarà considerato preferibile. 15
1 6 Step 3: individuazione delle transazioni infragruppo _________________________________ ➢ In linea generale, il principio di libera concorrenza dovrebbe essere applicato transazione per transazione («transaction-by-transaction basis» cap III, par. 3.9) ➢ Ci sono situazioni dove le singole transazioni sono così strettamente legate o contigue che devono essere trattate congiuntamente ➢ Si tratta di transazioni che presentano la stessa natura o uno stesso legame, quali: a) alcuni contratti a lungo termine per la fornitura di beni o servizi b) diritti all’uso di beni immateriali c) fissazione dei prezzi di una gamma di prodotti strettamente legati 16
1 7 Step 3: individuazione delle transazioni infragruppo _________________________________ Portfolio approach (cap. III, par. 3.10) ➢ Il contribuente raggruppa determinate transazioni allo scopo di guadagnare un rendimento adeguato sull’intero portafoglio piuttosto che per singolo prodotto A portfolio approach is a business strategy consisting of a taxpayer bundling certain transactions for the purpose of earning an appropriate return across the portfolio rather than necessarily on any single product within the portfolio ➢ Il portfolio approach: Non può spiegare perdite globali o scarsi risultati prolungati Non deve essere utilizzato per applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento a livello della totalità dell’impresa in casi di transazioni differenti Non giustifica che un soggetto facente parte di un gruppo multinazionale consegua una remunerazione inferiore all’intervallo di libera concorrenza Non deve essere confuso con il package deal: raggruppamento da parte del gruppo multinazionale, in unica transazione con unico prezzo, di un certo numero di servizi. Può risultare appropriato valutare separatamente i vari elementi del pacchetto e, tuttavia, dopo aver effettuato una valutazione per singoli elementi, si deve comunque considerare se il prezzo dell’intero pacchetto considerato nel suo complesso sia conforme all’intervallo di libera concorrenza (cap. III, par. 3.11) 17
1 8 Step 3: individuazione delle transazioni infragruppo _________________________________ Portfolio approach (art. 5, DM 14 maggio 2018) ➢ In linea con le Guidelines dell’OCSE, il DM prevede che: Il principio di libera concorrenza è applicato operazione per operazione. Tuttavia se un'impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell'analisi di comparabilità di cui all'art. 3 e dell'applicazione dei metodi di cui all'art. 4. ➢ Il DM precisa che il presupposto per l’applicazione del portfolio approach debba essere individuato: Nell’impossibilità oggettiva di valutare in modo affidabile la singola operazione. Si tratta di una valutazione da svolgere caso per caso e con l’ausilio delle linee guida OCSE che sul punto forniscono una serie di esempi (cap. III, A.3 ss. Linee Guida OCSE 2017) Nell’esistenza di operazioni strettamente legate Nell’esistenza di un complesso unitario 18
1 9 Step 3: individuazione delle transazioni infragruppo _________________________________ Selezione della Tested party ➢ L’OCSE definisce la tested party come (Cap. III, par. 3.19 e 3.20): La parte cui il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento può essere applicato nel modo più affidabile La parte per la quale si possono trovare comparabili maggiormente attendibili La parte che presenta un’analisi funzionale meno complessa As a general rule the tested party is the one to which a transfer pricing method can be applied in the most reliable manner and for which the most reliable comparables can be found, i.e. it will most often be the one that has the less complex functional analysis. 19
2 0 Step 4: revisione dei comparabili interni _________________________________ ➢ Per «comparabile interno» si intende una transazione comparabile tra un partecipante alla transazione controllata e un soggetto indipendente (cap. III, par. 3.27) …a comparable transaction between one party to the controlled transaction and an independent party (“internal comparable”) ➢ In linea generale è necessaria una preliminare verifica dei comparabili interni, qualora ve ne fossero (cap. III, par. 3.27) ➢ L’analisi dei comparabili interni: È, di norma, più semplice e meno costosa Deve soddisfare i «c.d. cinque fattori di comparabilità» allo stesso modo dei comparabili esterni È soggetta agli aggiustamenti di comparabilità allo stesso modo dei comparabili esterni 20
2 1 Step 5: selezione di comparabili esterni _________________________________ ➢ Il criterio geografico è un criterio che deve essere individuato per condurre un’analisi comparabile affidabile ➢ È appropriato utilizzare un'analisi di comparabilità multi-Paese (cap. III, par. 3.35): Se transazioni simili tra imprese associate sono compiute da un gruppo multinazionale in vari Paesi Le condizioni economiche di tali Paesi sono ragionevolmente omogenee (cap I, par. 1.113) I comparabili non nazionali non dovranno essere automaticamente rigettati solo perché non nazionali: determinare caso per caso se i comparabili non nazionali siano affidabili Non tutte le banche dati includono lo stesso livello di dettaglio e non tutte possono essere usate con analoga sicurezza 21
2 2 Step 5: selezione di comparabili esterni _________________________________ Utilizzo dei dati di terze parti ➢ A seconda dei principi contabili adottati, i dati di terze parti si dividono in: I. Company-wide data quando sono determinati a livello di impresa: possono costituire migliori comparabili rispetto segmented data quando le attività riflesse nei comparabili corrispondono alla serie di transazioni con imprese associate II. Segmented data quando rappresentano un segmento dell’impresa: possono fornire elementi comparabili migliori dei primi, perché si focalizzano maggiormente sull’aspetto transazionale ➢ L’uso dei dati di terze parti non riguardanti le transazioni (cap. III, par. 3.37): Può comunque risultare appropriato se la third party non esegue una gamma di transazioni sensibilmente diverse (i dati disponibili di terze parti sono spesso aggregati e non segmentati e quindi includono anche dati non riguardanti le transazioni) ➢ Secondo L’OCSE, in caso di assenza di dati pienamente compatibili e di informazioni disponibili è preferibile un metodo basato sulla ripartizione degli utili (i.e. «TNMM») A transactional profit split method might in appropriate circumstances be considered without comparable data, e.g. where the absence of comparable data is due to the presence of unique and valuable intangibles contributed by each party to the transaction (see paragraph 2.115). However, even in cases where comparable data are scarce and imperfect, the selection of the most appropriate transfer pricing method should be consistent with the functional analysis of the parties, see paragraph 2.2. 22
2 3 Step 5: individuazione delle fonti disponibili _________________________________ ➢ L’OCSE individua tre tipologie di fonti informative per il reperimento dei dati sui potenziali comparabili con la tested party: I. Informazioni confidenziali e non ufficiali riguardanti i soggetti terzi II. Database commerciali contenenti informazioni comunicate dalle imprese (attraverso i propri bilanci) III. Informazioni pubbliche come rapporti di settore ovvero documenti pubblicati sul web ➢ Limiti riguardanti i database commerciali (cap. III, par. 3.31): • non sono presenti in tutti i Paesi, poiché non tutti i Paesi hanno la stessa quantità di informazioni pubbliche sulle loro società • non sempre forniscono informazioni sufficientemente dettagliate a sostenere la scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento. • non tutte le banche dati includono lo stesso livello di dettaglio e non tutte possono essere usate con analoga sicurezza ➢ L’ OCSE precisa che l’uso di banche dati commerciali non deve favorire la quantità a scapito della qualità (cap. III, par. 3.33) 23
2 4 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ ➢ Metodi Tradizionali basati sulla transazione (traditional transaction methods) I. Metodo del confronto di prezzo (comparable uncontrolled price method) II. Metodo del prezzo di rivendita (resale price method) III. Metodo del costo maggiorato (cost plus method) ➢ Metodi transazionali basati sull’utile della transazione (transactional profit methods) I. Metodo della ripartizione dei profitti (profit split method); II. Metodo della comparazione dei margini netti delle transazioni (transactional net margin method). 24
2 5 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ ➢ Le raccomandazioni dell’OCSE I metodi basati sulla transazione sono considerati lo strumento più diretto per stabilire se le condizioni nelle relazioni commerciali e finanziarie fra imprese associate sono fondate sul principio di libera concorrenza A parità di condizioni è preferibile un metodo basato sulle transazioni rispetto a un metodo basato sull’utile delle transazioni Tra i metodi basati sulle transazioni, il metodo del confronto del prezzo o CUP è il metodo preferibile ➢ Le raccomandazioni del DM 14 maggio 2018 Il DM, sulla scia delle Guidelines, conferma che (art. 4): I. I metodi imperniati sulla singola operazione conclusa dalle imprese associate (metodi base) devono essere preferiti ai metodi basati sull’utile generato dalle imprese associate; II. In casi eccezionali, quando i metodi base non possono essere utilizzati, sia il contribuente sia l’Amministrazione finanziaria possono applicare i metodi imperniati sull’utile (sia isolatamente sia congiuntamente ai metodi base). III. Il contribuente può applicare un metodo diverso dai metodi descritti nelle Linee Guida, qualora dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile per valorizzare un'operazione controllata. 25
2 6 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price Method o CUP) ➢ La corretta applicazione del CUP necessita I. Un’analisi delle funzioni complessivamente svolte dall‘impresa II. Un’analisi del mercato rilevante che presenti transazioni comparabili con quelle esaminate III. Un’analisi della qualità del prodotto dei beni oggetto delle transazioni IV. L’omogeneità delle caratteristiche merceologiche: sia il Rapporto OCSE del 1979 (parr. 52-53) sia la C.M. 32/E del 1980 identificano tali elementi differenziali nell’esclusività della marca, nell’imballaggio, nella pubblicità e nella tecnica di commercializzazione, nella presenza di garanzie, nella presenza di vendite promozionali o di sconti di quantità 26
2 7 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price Method o CUP) Vantaggi ✔ È la migliore metodologia per la rappresentazione dei prezzi di mercato ✔ È in linea con quanto previsto dal DM ✔ È un metodo universalmente accettato ✔ È il metodo maggiormente appropriato per l’analisi di transazioni riguardanti commodities Svantaggi ❌ Risulta difficile l’acquisizione di dati oggettivi ❌ Risultano difficili gli aggiustamenti per differenze relative a qualità dei beni oggetto della transazione e mercati di riferimento 27
2 8 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del prezzo di rivendita (Resale price) ➢ Il metodo del prezzo di rivendita è applicabile: I. Se il rivenditore non aggiunge valore al prodotto, limitandosi alla mera commercializzazione dello stesso II. L’intervallo di tempo tra l’acquisto e la rivendita del bene è così ridotto da trascurare eventuali fattori distorsivi (tassi di cambio, variazioni di mercato e costi di stoccaggio) III. È possibile procedere a comparazioni di natura contabile ➢ La C.M. 32/E del 1980 (cap. III, par. 2) precisa che «il suo utilizzo sarà da ritenersi, invece, sconsigliabile quando, prima della rivendita, i beni subiscono una trasformazione, oppure sono incorporati in un prodotto più complesso che alteri la loro identità impedendo la distinzione tra il valore dell'articolo finale e quello dei suoi componenti» 28
2 9 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del prezzo di rivendita (Resale price) Vantaggi ✔ Non risente delle differenze qualitative dei beni oggetto di transazione ✔ È un metodo semplice e teoricamente di facile applicazione ✔ È un metodo universalmente accettato ✔ È più affidabile quando il rivenditore svolga funzioni di sola commercializzazione Svantaggi ❌ Risulta meno rigoroso del CUP ❌ È inaffidabile nel caso di sensibili differenze nelle funzioni svolte dalle imprese confrontate ❌ Non è applicabile in caso di funzioni ad alto valore aggiunto ❌ È sensibile alle differenze contabili ❌ In caso di necessità di confronto esterno, richiede una segmentazione dei dati dei comparabili spesso non disponibile 29
3 0 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del costo maggiorato (Cost Plus) ➢ È necessario analizzare le differenze tra le transazioni tra le imprese associate e quelle tra parti indipendenti che hanno un effetto sulla misura del ricarico, al fine di determinare quali aggiustamenti debbano essere apportati alle percentuali di ricarico delle transazioni tra parti indipendenti ➢ Le differenze possono essere dovute I. All’entità e alla tipologia dei costi II. All’omogeneità contabile ➢ Le differenza sull’entità e la tipologia dei costi possono derivare I. Da funzioni aventi natura diversa (in tal caso si procederà ad un aggiustamento anche del margine di utile lordo) II. Da funzioni aggiuntive (nel qual caso si procederà ad un aggiustamento consistente nel riconoscimento di una remunerazione per le funzioni aggiuntive) III. Da maggiore o minore efficienza delle imprese (nel qual caso non si procederà ad alcun aggiustamento) 30
3 1 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del costo maggiorato (Cost Plus) ➢ È importante definire e calcolare la «base di costo» cui applicare il mark-up tenendo in considerazione: I. Le caratteristiche del bene oggetto della transazione II. Le funzioni svolte dall’impresa III. I rischi assunti dall’impresa e le condizioni di mercato ➢ La C.M. 32/E del 1980 (cap. III, par. 3 d)) precisa che al fine di determinare i costi l’A.F. italiana può: • Basarsi sul sistema di contabilizzazione dei costi adottato dall’impresa • Apportare modifiche a tale sistema • Utilizzare un sistema di contabilizzazione completamente differente da quello utilizzato dall’impresa 31
3 2 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del costo maggiorato (Cost Plus) Vantaggi ✔ Non risente delle differenze qualitative dei beni oggetto di transazione ✔ È un metodo semplice e di facile applicazione ✔ È un metodo universalmente accettato Svantaggi ❌ Risulta scarsamente affidabile in presenza di sensibili inefficienze nelle funzioni svolte dalle imprese confrontate ❌ È sensibile alle inefficienze strutturali del produttore ❌ Non è applicabile in caso di funzioni ad alto valore aggiunto ❌ È sensibile alle differenze contabili ❌ In caso di necessità di confronto esterno, richiede una segmentazione dei dati dei comparabili spesso non disponibile 32
3 3 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del margine netto della transazione (Transactional net margin method o TNMM) ➢ Il TNMM può essere utilizzato quando: I. Non sono rinvenibili prodotti strettamente comparabili a quelli in verifica II. Una delle società del gruppo svolge le funzione più semplice III. Sono identificabili transazioni effettuate da società simili in termini di prodotti e funzioni svolte ➢ Nell’applicare il TNMM è necessario: I. Calcolare correttamente gli indici finanziari da confrontare II. Selezionare transazioni comparabili a quelle oggetto di analisi III. Scegliere una società del gruppo che non possieda beni immateriali unici 33
3 4 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo del margine netto della transazione (Transactional net margin method o TNMM) Vantaggi ✔ È meno influenzato dalle differenze di transazione rispetto ai metodo tradizionali ✔ I margini netti sono meno influenzati d differenze riscontrabili nelle funzioni Svantaggi ❌ Risulta difficile determinare il valore di libera concorrenza ❌ I margini netti sono influenzati dalle spese operative che variano da un’impresa a un’altra in modo sensibile ❌ I margini netti sono soggetti agli effetti prodotti dalle forze attive nel settore economico in cui l’impresa opera ❌ Rischia di garantire la profittabilità di una sola parte 34
3 5 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo di ripartizione dell’utile (profit split method) ➢ Il profit split consiste nella ripartizione degli utili (e perdite) tra le imprese associate utilizzando un metodo economicamente valido che si avvicina alla ripartizione degli utili che sarebbe stata prevista e riflessa in un accordo concluso tra imprese indipendenti ➢ Applicazione del profit split I. Contribution analysis: consiste nel determinare le contributions di ogni società coinvolta allo scopo di calcolare il valore normale del combined profit II. Residual analysis: prevede un applicazione in due fasi 1. Determinazione della remunerazione da riconoscere a ogni società tramite selezione di un metodo tradizionale 2. Gli utili e le perdite che residuano sono ripartite tra le parti delle transazioni in relazione all’analisi dei fatti e delle circostanze che possono indicare come tale residuo sarebbe stato ripartito tra soggetti non controllati in analoghe situazioni. 35
3 6 Step 6: scelta del metodo di determinazione del prezzo _________________________________ Metodo di ripartizione dell’utile (profit split method) Vantaggi ✔ È un metodo flessibile ✔ Non genera risultati estremi ✔ Non è un metodo «unilaterale» Svantaggi ❌ È difficile comparare la singola transazione ❌ I dati sono difficilmente reperibili perché devono essere di elevata qualità ❌ È di difficile applicazione pratica in maniera affidabile 36
3 7 Step 7: identificazione dei comparables _________________________________ Additive vs Deductive Approach ➢ L’OCSE identifica due modalità di selezione dei comparables (cap. III, par.3.40): 1. Additive approach: “additive” approach, consists of the person making the search drawing up a list of third parties that are believed to carry out potentially comparable transactions. Information is then collected on transactions conducted by these third parties to confirm whether they are in effect acceptable comparables, based on the pre-determined comparability criteria Basato sulla selezione di soggetti identificati come comparabili dal soggetto che effettua la ricerca Ricerca di transazioni sono effettuate tra soggetti noti del mercato Richiede la conoscenza ex ante di soggetti che effettuano transazioni comparabili a quelle della tested party 2. Deductive approach: the “deductive” approach, starts with a wide set of companies that operate in the same sector of activity, perform similar broad functions and do not present economic characteristics that are obviously different. The list is then refined using selection criteria and publicly available information (e.g. from databases, Internet sites, information on known competitors of the taxpayer) Basato sulla selezione di soggetti comparabili attraverso l’utilizzo di database commerciali Ricerca di comparabili tra in banche dati tra soggetti che operano nello stesso settore Richiede ampia disponibilità di informazioni 37
3 8 Step 7: identificazione dei comparables _________________________________ Additive vs Deductive Approach Additive approach pros e cons ✔ Utilizzo di parti terze comparabili già conosciute ✔ Maggiore esattezza delle informazioni se nella disponibilità del soggetto che effettua la ricerca ❌ Minor grado di trasparenza e oggettività rispetto al deductive approach: rischio di «cherry picking» ❌ Minore possibilità di «riproducibilità» rispetto al deductive approach Deductive approach pros e cons ✔ Maggior grado di affidabilità e trasparenza ✔ Maggior possibilità di replicabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria che intende ripetere la selezione ❌ Minore qualità delle informazioni ricavate dal database ➢ L’OCSE non riconosce alcuna preferenza di un approccio rispetto all’altro fermo restando che il risultato della selezione deve comunque essere trasparente e verificabile (cap. III, par. 3.45) 38
3 9 Step 8: aggiustamenti di comparabilità _________________________________ ➢ L'opportunità di effettuare aggiustamenti ai fini della comparabilità è questione di giudizio soggettivo ➢ Gli aggiustamenti di comparabilità derivano: dalle differenti prassi contabili utilizzate nella transazione tra imprese associate e parti indipendenti; dalla segmentazione dei dati finanziari per eliminare transazioni significative non comparabili; dagli aggiustamenti per le differenze nel capitale, nelle funzioni, nei beni utilizzati e nei rischi. ➢ Prima di ricorrere ad un aggiustamento di comparabilità è necessario tener conto: della significatività della differenza per la quale si ipotizza un aggiustamento; della qualità dei dati aggiustati; dello scopo dell'aggiustamento; dell'affidabilità dell'approccio utilizzato per realizzare tale aggiustamento. 39
4 0 Step 8: aggiustamenti di comparabilità _________________________________ ➢ Il TP non è una scienza esatta perché: l’applicazione del metodo può determinare una serie di valori, tutti egualmente affidabili; il principio di libera concorrenza determina solo approssimativamente le condizioni che sarebbero stabilite tra parti indipendenti; non tutte le transazioni comparabili esaminate hanno lo stesso grado di comparabilità; ogni metodo potrà produrre un intervallo di valori differente per differenze nella natura del metodo e nella diversità dei dati utilizzati nell’applicazione dello stesso. ➢ Secondo le Guidelines dell’OCSE nonostante gli aggiustamenti di comparabilità alcune differenze tra le transazioni tra imprese associate e le transazioni tra imprese indipendenti rimarranno sempre (cap. III, par. 3.51) ➢ Il DM 14 maggio 2018 afferma che: «la valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo più appropriato alle circostanze del caso… tenendo conto dei seguenti criteri:... d) il grado di comparabilità tra l'operazione controllata e l'operazione non controllata, considerando anche l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.» 40
4 1 Step 9: il posizionamento entro l’arm’s length range _________________________________ ➢ Per arm’s length range, l’ OCSE intende «un intervallo di prezzi accettabili per determinare se le condizioni di una transazione tra imprese associate siano a condizioni di libera concorrenza; tale intervallo è calcolato sia applicando lo stesso metodo di determinazione del prezzo di trasferimento a più dati comparabili sia applicando diversi metodi di determinazione del prezzo di trasferimento.» (Glossario, Linee Guida OCSE 2017) ➢ Secondo le Linee Guida OCSE «sarà possibile applicare il principio di libera concorrenza al fine di determinare un unico valore (ad. es. prezzo o margine) che sia il più affidabile per stabilire se le condizioni delle transazioni siano concorrenziali» (cap. III, par. 3.55) ➢ Se il prezzo o il margine ricade nell’arm’s length range → NO aggiustamento ➢ Se il prezzo o il margine ricade al di fuori dell’arm’s length range il contribuente dovrà: presentare argomentazioni a supporto del rispetto del principio di libera concorrenza; giustificare il posizionamento all’interno dell’intervallo di libera concorrenza; procedere alla determinazione di un range deverso da quello proposto dall’Amministrazione Finanziaria. 41
4 2 Step 9: il posizionamento entro l’arm’s length range _________________________________ Art. 6, DM 14 maggio 2018 1. Si considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato ai sensi dell'art. 4, qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all'operazione controllata, in esito all'analisi di cui all'art. 3. 2. Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all'art. 5, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Se l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate in base all'art.5, non rientra nell'intervallo di libera concorrenza, l'amministrazione finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all'interno dell'intervallo di cui al comma 1, fatti salvi il diritto per l'impresa associata di presentare elementi che attestino che l'operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza, e la potestà per l'amministrazione finanziaria di non tenere conto di tali elementi adducendo idonea motivazione. 42
4 3 Step 9: il posizionamento entro l’arm’s length range _________________________________ ➢ Quando rimangano dei difetti di comparabilità potrebbe essere appropriato utilizzare misure tendenti ad accorpare al centro tali valori, al fine di minimizzare il rischio di errore causato da difetti di comparabilità residui imprevisti o non quantificabili ➢ Gli indici sintetici più usati sono la mediana la media aritmetica la media ponderata i percentili ➢ L’OCSE ammette la possibilità che dall’analisi di benchmark possano risultare valori estremi consistenti in perdite o utili eccezionalmente elevati in quanto non può essere escluso unicamente a causa del fatto che il risultato proveniente dal "comparabile" proposto sembri semplicemente essere molto diverso dai risultati osservati per altri "comparabili" proposti (cap. III, par. 3.62) 43
Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di analisi di comparabilità
Questioni ricorrenti
4 6 Questioni ricorrenti _________________________________ ➢ Posizionamento nell’arm’s length range ➢ Utilizzo di dati ex post ➢ Società comparabili in perdita 46
4 7 Esempio _________________________________ ➢ Alfa S.p.A. è un distributore di beni residente in Italia ➢ Documento nazionale per l’annualità 2015 basato su Resale price method (metodo del prezzo di rivendita) applicato in tempo utile per il versamento delle imposte a giugno 2016 annualità sottoposta a valutazione della congruità transfer price: 2015 periodo riferimento di raccolta dei soggetti comparabili: annualità 2012 - 2013 - 2014 società selezionata come tested party: Alfa S.p.A. che presenta un Gross Margin (PLI) pari al 4,76% soggetti individuati come comparabili: n. 6 distributori indipendenti residenti in Italia dichiarazione dei redditi presentata il 30 settembre 2016; release raccolta comparabili al mese di ottobre 2015 • Nel c.d. approccio ex-ante il contribuente, per valutare la congruità dei prezzi di trasferimento per l’annualità 2015, prende in considerazione un panel di 6 soggetti comparabili con dati economici riferiti al lasso temporale 2012 - 2014 considerato che, al momento dell’estrazione dei medesimi dati (ad esempio nel mese di maggio/giugno 2016), non tutte le notizie relative all’annualità 2015 erano disponibili. 47
4 8 Esempio _________________________________ ➢ I valori ottenuti rendono il seguente intervallo statico (periodo 2012-2014): N Denominazion Gross e Margin 1 Alfa S.r.l. 16,82 2 Alfa S.p.A. 14,35 3 Beta S.r.l. 7,8 4 Gamma S.p.A. 5,4 5 Iota S.p.A. 3,2 6 Beta S.p.A. 2,1 Minimo 25° Mediana 75° massimo 2,1 7,75 6,6 12,71 16,82 48
4 9 Esempio _________________________________ EU Joint Transfer Pricing forum - Report in compensating adjustments ➢ Il documento ammette la possibilità di effettuare aggiustamenti anche alla fine dell’esercizio prima di compilare definitivamente la dichiarazione dei redditi. In tale documento si ammette infatti la possibilità di valutare ex post la congruità dei prezzi di trasferimento, utilizzando i dati disponibili al momento della redazione della dichiarazione dei redditi ➢ In siffatta ipotesi alcuni Stati consentono, o addirittura richiedono, gli aggiustamenti ai prezzi di trasferimento alla fine dell’esercizio, prima di chiudere la contabilità o prima di presentare la dichiarazione dei redditi. Conformemente, cfr. circolare Assonime n. 4/2018 ➢ Quando il redattore del set documentale deve “valutare” la congruità dei prezzi di trasferimento per l’annualità 2015 lo stesso potrebbe anche assumere, quale lasso temporale di riferimento, le annualità 2013, 2014 e 2015 considerando, prima di chiudere definitivamente la contabilità e al momento di redazione della dichiarazione dei redditi, la disponibilità di nuovi dati riferiti all’esercizio 2015, rispetto a quelli relativi al 2014 (lasso temporale 2012, 2013 e 2014) ➢ Quali limiti? 49
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