REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI TAXI e NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)

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REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI TAXI e NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
               PROVINCIA DI VERONA

    REGOLAMENTO COMUNALE
   PER I SERVIZI TAXI e NOLEGGIO
     CON CONDUCENTE (N.C.C.)
       Adottato con deliberazione del Consiglio comunale
                         n. 18 del 14.07.2014
Approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio comunale
                         n. 7 del 02.03.2015
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INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Definizione dei servizi
Art. 3 – Norme di riferimento

CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Art.   4 - Titolo per l’esercizio dei servizi
Art.   5 - Cumulo dei titoli
Art.   6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
Art.   7 - Ambiti operativi territoriali

CAPO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 9 – Idoneità morale
Art. 10 – Idoneità professionale

CAPO IV – CONTINGENTI E MODALITA’ PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 11 - Determinazione contingenti
Art. 12 – Criteri per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 13 - Contenuti del bando di concorso
Art. 14 - Presentazione delle domande
Art. 15 - Commissione di concorso
Art. 16 - Titoli valutabili o di preferenza
Art. 17 - Materie d’esame
Art. 18 - Validità della graduatoria
Art. 19 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 20 – Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni
Art. 21 - Inizio del servizio

CAPO V – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi
Art. 23 - Trasferibilità per causa di morte del titolare
Art. 24 - Sostituzione alla guida
Art. 25 - Collaborazione familiare

CAPO VI – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI
LINEA

Art. 26 - Obblighi dei conducenti
Art. 27 - Obblighi specifici per l’esercente il servizio taxi
Art. 28 - Obblighi specifici per l’esercente N.C.C.
Art. 29 - Diritti dei conducenti Taxi e N.C.C.
Art. 30 - Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.
Art. 31 - Divieti specifici per l’esercente il servizio taxi
Art. 32 - Divieti specifici per l’esercente il servizio N.C.C.

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CAPO VII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA
ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.
Art. 33 - Caratteristiche dei veicoli
Art. 34 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi
Art. 35 - Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.
Art. 36 - Tassametro per il servizio taxi
Art. 37 - Controllo dei veicoli
Art. 38 - Avaria del veicolo
Art. 39 - Radio Taxi

CAPO VIII – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art, 40 - Posteggio di stazionamento taxi
Art. 41 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
Art. 42 - Turni ed orari del servizio taxi
Art. 43 - Trasporto soggetti disabili
Art. 44 - Tariffe
Art. 45 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi
Art. 46 - Servizi con caratteristiche particolari
Art. 47 - Vigilanza

CAPO IX – ILLECITI E SANZIONI
Art. 48 - Sanzioni
Art. 49 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 50 - Diffida
Art. 51 - Sospensione della licenza o autorizzazione
Art. 52 - Sospensione cautelare dal servizio
Art. 53 - Revoca della licenza o autorizzazione
Art. 54 - Decadenza della licenza o autorizzazione

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 – Abrogazione di precedenti disposizioni
Art. 56 – Reclami
Art. 57 – Entrata in vigore e clausola di salvaguardia

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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

                                                     Art. 1
                                            Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, svolti in conformità
   alla Legge 15.1.1992, n. 21 e della Legge Regionale 30.7.1996, n. 22 e art. 85 del D.lgs. n. 285/92;
        a) Servizio taxi, di cui all’art. 2 della L. n. 21/92, art. 3 della L.R. n. 22/96 e art.86 del D.lgs.
            n.285/92;
        b) Servizio di noleggio con conducente (N.C.C.), per trasporto di persone con autovettura, di cui
            all’art. 3 della L. n. 21/92, nonché all’art. 4 della L.R. n. 22/96 e art. 85 del D.lgs. n. 285/92
            (Nuovo Codice della Strada).

                                                      Art. 2
                                              Definizione dei servizi

1. I servizi di taxi e N.C.C., nei loro elementi specifici, sono così definiti:
    a) Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di
           persone con le seguenti caratteristiche:
        I.      si rivolge a una utenza indifferenziata;
       II.      lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
      III.       prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio
                del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione con il necessario assenso
                del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale;
     IV.        la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell’area Comunale di Sommacampagna;
       V.       i veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto
                stabilito dal presente regolamento comunale;
     VI.        il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di licenza, di cui all’art. 4, comma 1, del
                presente Regolamento.
    b) Il sevizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge all’utenza specifica che avanza,
           presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
           Inoltre:
     I.       lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse private a
              disposizione degli assegnatari delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 2, del presente
              Regolamento;
    II.       le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore;
   III.        è vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento
              indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti; lo svolgimento del servizio con le
              predette modalità costituisce esercizio di attività di taxi;
   IV.        la prestazione del servizio non è obbligatoria;
    V.        l'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla
              rimessa posta nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; il prelevamento dell'utente può
              avvenire anche fuori dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con
              contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a
              bordo del veicolo;
   VI.        il servizio N.C.C. può essere svolto solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione comunale.
              L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo utilizzato per il servizio, durante tutti i suoi
              spostamenti, allo scopo di verificarne l’impiego nel servizio di noleggio con conducente; a bordo
              del medesimo veicolo di va, inoltre, conservato il “foglio di servizio”, costituito da fogli numerati,
              recanti il timbro dell’azienda; su questi fogli, per ogni singola prestazione, va annotata la targa
              del veicolo, il nome del conducente, la data. il luogo e il chilometraggio di partenza e arrivo,
              nonché l’orario di inizio e fine servizio, oltre ai dati del committenti;

                                                                                                                   5
VII.   Il corrispettivo del servizio è stabilito esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra
            l’utente e il noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio stesso.

                                                    Art. 3
                                              Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni
   della Legge n. 21/92 e della L.R. n. 22/96, nonché di tutte le altre norme applicabili in materia.

2. Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all’art. 1 della Legge n. 21/92, comma 2, lettere a) e b),
   qualora se ne determino le condizioni, si provvede:
     a) ad applicare le norme del presente regolamento, per quanto attiene al rilascio
         dell’autorizzazione amministrativa;
     b) all’integrazione del presente regolamento per quanto attiene all’organico, alle modalità del
         servizio e alle caratteristiche dei veicoli.

                                    CAPO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

                                                       Art. 4
                                         Titolo per l’esercizio dei servizi

1. L’esercizio del servizio di taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica in possesso dei
   requisiti di cui all’art. 10 (Ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea) della L. R.
   n. 22/96.

2. L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in
   possesso dei requisiti di cui all’art. 10 della L. R. n. 22/96.

3. Circa le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli si fa riferimento a quanto disciplinato dalla
   Legge n. 21/92, dalla L. R. n. 22/96 oltre che dal presente regolamento.

                                                    Art. 5
                                                Cumulo dei titoli

1. La licenza taxi e l’autorizzazione per noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo. Non è
   ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze o il cumulo della licenza e
   dell’autorizzazione. E’ ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni,
   secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, della Legge n. 21/92 e dall’art. 15, comma 2, della L. R.
   n.22/1996.

                                                    Art. 6
                                    Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio taxi e N.C.C. possono esercitare la
   propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 14 della L. R. n. 22/96.

2. E’ consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all’art. 14 della L. R.
   n.22/96, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo
   collettivo dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione al Comune di Sommacampagna dei seguenti
   documenti ed attestazioni:

                                                                                                                  6
I.     comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo ad uno degli organismi
          previsti dalla predetta Legge Regionale, cui è associato il titolare (di licenza o autorizzazione);
   II.    certificato d’iscrizione dell’organismo alla C.C.I.A.A. attestante lo svolgimento della specifica
          attività di trasporto di persone;
  III.    copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti
          previsti dall’art. 10 della L. R. n. 22/96;
  IV.     copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell’organismo
          cui è stata conferita la licenza o l’autorizzazione;
  V.      copia del contratto registrato di comodato della vettura;
  VI.     appendice al contratto di assicurazione del veicolo attestante che l’assicuratore prende atto che la
          vettura è condotta da più conducenti.

4. L’ufficio comunale competente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione prodotta,
   rilascia apposito nulla osta, indicante la data d’inizio del conferimento, che sarà valido fino a quando il
   titolare – della licenza o dell’autorizzazione – non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento.
   Nel nulla-osta sarà specificato che è consentito l’esercizio del servizio, fermo restando la titolarità
   dell’autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine, sulla licenza o sull’autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione
   contenente gli estremi del sopra citato nulla-osta, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore
   del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l’autorizzazione non potrà essere
   ritrasferita al socio conferente se non è trascorso almeno un anno dal recesso.

                                                    Art. 7
                                          Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio
   dell’Unione Europea e, a condizione di reciprocità, negli Stati extra UE ove i regolamenti degli stessi lo
   consentano.

2. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con
   partenza dal territorio comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è
   facoltativa.

3. Per il servizio N.C.C. l’inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con
   partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell’utente può avvenire anche fuori
   del comune che ha rilasciato l’autorizzazione purché la prenotazione, con contratto o con lettera
   d’incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

                  CAPO III – ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

                                                       Art. 8
                          Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio del servizio taxi e N.C.C. è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:

    a) essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato extra UE alle condizioni
       previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione;
    b) essere in possesso del requisito di “idoneità morale”, di cui al successivo art. 9 del presente
       regolamento;

                                                                                                                7
c) essere in possesso del requisito di “idoneità professionale”, di cui al successivo art. 10 del presente
       regolamento;
    d) essere proprietario o avere la disponibilità giuridica della vettura utilizzata per il servizio taxi o
       N.C.C. per la quale sarà rilasciata licenza o autorizzazione;
    e) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti (art. 17, comma 3,
       della L.R. n. 22/96);
    f) il medesimo soggetto non deve cumulare più licenze o licenza e dell'autorizzazione; è, invece,
       ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni (Regolamento, art. 5);
    g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi
       trasportati. Con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
    h) gli assegnatari di autorizzazione N.C.C. devono dimostrare, con atto registrato, di disporre di una
       sede o di una rimessa sita sul territorio comunale di Sommacampagna.

2   Il responsabile del procedimento può sempre procedere ad accertamenti d’ufficio, nonché chiedere il
    rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della
    sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale, di cui agli articoli successivi del
    Regolamento.

                                                    Art. 9
                                               Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
   a) non è incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione,
      salvo che sia stata richiesta e sia poi intervenuta la riabilitazione;
   b) non è incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e
      documentazione antimafia);
   c) non essere stato dichiarato fallito oppure sia intervenuta la successiva riabilitazione;
   d) non essere incorso – nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per partecipare
      al concorso per l’assegnazione di licenza o autorizzazione – in provvedimenti di revoca o decadenza
      di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri comuni;
   e) non essere incorsi in condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo
      complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di successiva avvenuta riabilitazione;

2. Nel caso di imprese individuali il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto dal titolare; in
   caso di imprese societarie o di organismi cui è conferita l’autorizzazione o la licenza (art. 6, commi 2 e
   ss. del Regolamento) il requisito dev’essere posseduto:
   a) da tutti i soci, nelle società di persone;
   b) dai soci accomandatari, nelle società in accomandita semplice o per azioni;
   c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o organismo.

3. Il successivo verificarsi, in capo al titolare di licenza o autorizzazione, degli impedimenti di cui al
   presente articolo comporta la decadenza dal titolo, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento.

                                                   Art. 10
                                           Idoneità professionale

1. Soddisfa il requisito dell’idoneità professionale chi è iscritto al ruolo dei conducenti, di cui all’art. 10
    della L.R. n. 22/96, istituito presso la CCIAA di Verona o, in alternativa, essere titolare di impresa
    autorizzata al trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in
    qualsiasi forma costituita, come previsto dall’art. 2, comma 4, della Legge n. 218/2003.

                                                                                                             8
CAPO IV – CONTINGENTI E MODALITA’ PER IL RILASCIO DI LICENZE E AUTORIZZAZIONI

                                                 Art. 11
                                        Determinazione contingenti

1. I contingenti di licenze ed autorizzazioni sono stabiliti ex art. 6 della L.R. n. 22/1996 con apposita
    deliberazione di Giunta regionale; secondo quanto stabilito da DGRV. n. 4151 del 30.12.2005 sono:
   I. n. 4 licenze taxi;
  II. n. 8 autorizzazioni noleggio con conducente (N.C.C.).

2. L'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni avviene mediante pubblico concorso, secondo le
   procedure previste dal presente Regolamento.

3. Qualora successiva deliberazione di Giunta regionale variasse il contingentamento, si farà direttamente
   riferimento a quel dispositivo per rideterminare il numero di licenze e autorizzazioni assegnate al
   Comune di Sommacampagna.

                                                    Art. 12
                        Criteri per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l’esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio N.C.C. vengono assegnate in
   seguito a pubblico concorso ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti, fino a copertura dei contingenti
   regionali assegnati a questo Comune per i rispettivi servizi.

2. Il bando è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Sommacampagna e della Provincia di
   Verona.

3. Ai concorrenti non possono essere assegnate più di 2 autorizzazioni N.C.C. per ciascun concorso.

                                                  Art. 13
                                      Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve prevedere:
    a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
    b) i requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze e delle
         autorizzazioni;
    c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, la modalità di presentazione della
         stessa, gli eventuali documenti da produrre;
    d) l’indicazione di eventuali titoli che danno luogo a punteggio ai sensi dell’art. 16 del Regolamento;
    e) le materie di esame;
    f) il punteggio previsto per la valutazione dei titoli e il punteggio riservato alla prova d’esame;
    g) le modalità di utilizzo e la validità della graduatoria;
    h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell’idoneità.
    i) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l’utilizzo della
         graduatoria.

                                                                                                             9
Art. 14
                                       Presentazione delle domande

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l’assegnazione della licenza taxi e dell’autorizzazione
   per N.C.C. va presentata al Comune di Sommacampagna e deve indicare generalità, luogo e data di
   nascita, nonché la cittadinanza e la residenza del richiedente.

2. La domanda deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il
   possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale
   rilascio.

                                                Art. 15
                                         Commissione di concorso

1. Per l’espletamento del concorso di cui all’art.13 del Regolamento, la Giunta Comunale nomina – con
   propria deliberazione – apposita Commissione di concorso.

2. La commissione è composta dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, e da
   due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali, di cui almeno uno esterno
   all’Amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica
   funzionale alla categoria C1 o superiore scelto dal Presidente.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione al concorso, provvede a richiedere
   eventuali integrazioni, fissando un termine entro il quale devono essere prodotte; redige l’elenco dei
   candidati ammessi e dei non ammessi.

4. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedono di sostenere la prova per una o più lingue straniere, la
   commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa
   la conoscenza della lingua stessa.

5. Il Presidente della Commissione di concorso, sentiti i membri della stessa anche in via
   informale/verbale, fissa la data dell’esame che viene comunicata per iscritto agli interessati mediante
   invio al loro domicilio o attraverso pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del comune, con il valore di
   notifica a tutti gli effetti.

6. Alla prova d’esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità
   delle operazioni e dei giudizi espressi.

7. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito,
   tenendo altresì conto del punteggio assegnato in base ai titoli preferenziali; la graduatoria, così
   ottenuta, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio comunale competente per i provvedimenti
   conseguenti.

                                                   Art. 16
                                      Titoli valutabili o di precedenza

1. Costituiscono titoli valutabili per l’assegnazione delle licenze ed autorizzazioni N.C.C. l’essere in
   possesso di uno o più dei seguenti requisiti che attestano la specifica professionalità del soggetto
   richiedente:
      I. essere soci di cooperative/consorzi tra imprese per l’esercizio dell’attività di taxi o noleggio con
           conducente: punti 4 (quattro);

                                                                                                          10
II. l’anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare del servizio di noleggio con conducente
             o come sostituto del servizio taxi: punti 1,5 (uno e mezzo) per anno, fino ad un massimo di 6
             (sei) anni valutabili; totale punti massimi 9 (nove);
     III. anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare, di collaboratore familiare o l’esser stato
             dipendente di un’impresa di noleggio con conducente o sostituto alla guida di autovettura
             adibita al servizio di N.C.C. : punti 0,50 (zero e cinquanta) per un periodo di almeno sei mesi;
             punti 1 (uno) per anno, fino al limite massimo di sei anni, fino ad un massimo di 6 (sei) punti;
     IV. numero di posti di lavoro e organizzazione aziendale: punti 1 (uno) per dipendente, fino ad un
             massimo di 6 (sei) punti;
      V. titolo di studio superiore alla scuola media inferiore: punti 1 (uno);
     VI. conseguimento di attestati di frequenza di guida su strada in condizioni pericolose (es. neve,
             ghiaccio, bagnato, ecc.): fino a punti 2 (due),
    VII. conoscenza delle lingue straniere: punti 1 (uno) per una conoscenza di base di una lingua scelta in
             sede di richiesta di partecipazione al concorso; punti da 1 a 3 (da uno a tre) per una conoscenza
             superiore delle lingue inglese e tedesca; punti da 1 a 2 (da uno a due) per la conoscenza
             superiore di una un’altra delle lingue indicate nella domanda di partecipazione al concorso; il
             punteggio complessivo massimo per la conoscenza delle lingue sarà di punti 5 (cinque);
    VIII. idoneità all’esercizio di servizio N.C.C. o taxi precedentemente conseguita in altri concorsi: fino a
             punti 2 (due);
     IX. a parità di punteggio – tra candidati al concorso – costituisce titolo di precedenza la residenza nel
             comune di Sommacampagna (VR); in caso di ulteriore parità tra candidati, l’assegnazione della
             licenza o dell’autorizzazione avverrà per sorteggio.

2. Il punteggio massimo conseguibile con la valutazione dei titoli non può essere superiore al punteggio
   massimo attribuibile alla prova d’esame.

                                                   Art. 17
                                               Materie d’esame

1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
      a) La conoscenza del regolamento comunale dei servizi taxi e N.C.C.;
      b) La conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del
         Comune di Sommacampagna e della Provincia di Verona;
      c) Principali norme di comportamento del Codice della Strada
      d) Eventuale conoscenza delle lingue straniere;

2. Il candidato può indicare nella domanda le eventuali lingue straniere prescelte per la prova facoltativa,
   tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L’accertamento della conoscenza delle lingue
   straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d’esame.

3. L’autorizzazione o la licenza può essere rilasciata solo nel caso in cui il candidato vincitore abbia
   superato con votazione di almeno 60/100 (sessanta su cento) l’esame. La valutazione finale sarà
   espressa sulla base di un punteggio massimo di 100/100 (cento su cento).

4. In considerazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del presente Regolamento, si stabilisce che
   la prova d’esame (colloquio) concorrerà all’assegnazione di 70 punti massimi su 100 complessivi,
   distribuiti secondo i criteri fissati nel bando di concorso per l’assegnazione delle licenze Taxi o delle
   autorizzazione NCC.

                                                                                                              11
Art. 18
                                           Validità della graduatoria

1. La graduatorie concorsuali hanno validità di 4 (quattro) anni dalla data della loro approvazione.

2. Le autorizzazioni o le licenze che si rendono vacanti nel corso dei quattro anni di durata delle
   graduatorie sono coperte utilizzando le graduatorie medesime fino ad esaurimento.

                                                      Art. 19
                                  Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il Comune, entro trenta giorni dall’approvazione della graduatoria, provvede all’assegnazione della
   licenza o dell’autorizzazione ai vincitori del relativo concorso; a tal fine, viene data formale
   comunicazione agli interessati e concesso loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione
   dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del presente Regolamento; la
   mancata presentazione della documentazione – entro il termine concesso di novanta giorni – comporta
   l’automatica decadenza dagli assegnatari.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
   documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

                                                    Art. 20
                             Durata e validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato previa permanenza, in capo al titolare,
   dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2.    A tal fine, è previsto un controllo triennale delle licenze e delle autorizzazioni da parte
     dell’Amministrazione che ha rilasciato il titolo, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei
     requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento; il controllo, tuttavia, può essere effettuato
     anche prima del termine indicato qualora se ne ravvisasse la necessità.

3. Il controllo è effettuato dal Responsabile del Servizio competente attraverso accertamenti d’ufficio o
   mediante richiesta d’esibizione di documenti; si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni del D.P.R.
   n.445/2000.

4. L’eventuale documentazione, chiesta al titolare di licenza o autorizzazione, deve pervenire al Servizio
   entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta richiesta.

5. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto
   termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

                                                     Art. 21
                                               Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi
   o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente a pena di decadenza iniziare il servizio entro un
   mese dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

2. Dietro motivata richiesta dell’interessato, detto termine può essere prorogato una sola volta per un
   ulteriore mese.

                                                                                                             12
CAPO V – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

                                                     Art. 22
                                         Trasferibilità per atto tra vivi

1. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22/96 il trasferimento della licenza o dell’autorizzazione è concesso dal
   Comune, su richiesta del titolare cedente, a persona da questi designata purché in possesso di tutti i
   requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente medesimo si trovi in una
   delle seguenti condizioni:
      a) essere titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
      b) aver raggiunto il sessantesimo anno d’età;
      c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o
         per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. L’attestazione dell’inabilità o dell’inidoneità al servizio, di cui al precedente comma 2, lettera c), deve
   essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica
   operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti; ferma restando l’immediata
   cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro 5 (cinque) giorni al
   Servizio comunale competente; entro 10 (dieci) giorni, il titolare è obbligato alla riconsegna dei titoli
   autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
   dovrà essere richiesta entro 6 (sei) mesi dall’accertamento dell’impedimento.

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso
   pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima, ai
   sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. n.22/96.

4. Il contratto di cessione deve essere registrato e una copia va depositata presso il competente Servizio
   comunale.

                                                     Art. 23
                                 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono essere trasferite, ai sensi dell’art. 17,
   comma 2, della L.R. n. 22/96.

2. Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro 180 (centottanta) giorni dal verificarsi
   dell’evento, inviando al competente Servizio comunale copia del certificato di morte. La comunicazione
   deve altresì indicare:

      a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del
         servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione. In tal caso si rende
         sempre necessaria, da parte di tutti gli altri aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a
         subentrare nell’attività;
      b) in alternativa, la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al
         nucleo familiare del titolare deceduto – purché in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio
         del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell’autorizzazione previa
         approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare – in possesso
         dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o
         dell’autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza
         o l’autorizzazione;
      c) oppure, la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla
         guida da soggetti in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, fino al

                                                                                                                13
raggiungimento dell’età prevista per l’ottenimento del certificato di abilitazione professionale,
          come previsto dall’art. 16, comma 2, della L.R. n. 22/96, con la concessione di un ulteriore anno
          per il conseguimento dell’iscrizione al ruolo di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/96.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di 2
   anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non
   abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno d’età devono farsi sostituire alla guida da persone
   iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti all’art. 8, comunque non oltre sei mesi dalla data di
   compimento del ventiduesimo anno d’età.

4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 sono
   considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell’autorizzazione, con conseguente
   decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o sostituiti, ai sensi del precedete comma 3, devono presentare al competente
   Servizio comunale, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione, la documentazione
   comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

6. In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi
   alle decisione del Giudice Tutelare.

                                                     Art. 24
                                             Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi e di autorizzazione N.C.C., possono essere sostituiti temporaneamente alla guida
   da persone iscritte nel ruolo dei conducenti, di cui all’art.10 della L.R. n. 22/96 ed in possesso dei
   requisiti prescritti:
      a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
      b) per chiamata alle armi;
      c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
      d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
      e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida
   da persone iscritte al ruolo dei conducenti, di cui all’art.10 della L.R. n. 22/96 ed in possesso dei
   requisiti prescritti per l’esercizio del servizio, nei termini e nei limiti previsti dall’art.16, comma 2, della
   L.R. n. 22/96.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo
   determinato, secondo le modalità e le forme delle vigenti norme in materia.

4. Il titolare della licenza taxi o dell’autorizzazione N.C.C. deve segnalare per iscritto la sostituzione alla
   guida al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo. La segnalazione deve contenere l’indicazione dei
   motivi della sostituzione, tra quelli elencati al comma 1 del presente articolo; deve, altresì, segnalare la
   durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei
   requisiti prescritti nonché l’osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione di cui al comma 3 e
   4; alla suddetta segnalazione devono essere allegati i seguenti documenti o presentata dichiarazione
   sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 :
      a) copia del contratto di lavoro a tempo determinato o di gestione,sottoscritta dal titolare e dal
            sostituto;
      b) copia della posizione INAIL e INPS attestante la regolarizzazione come lavoratore dipendente del
            sostituto;

                                                                                                                 14
c)   certificato comprovante l’iscrizione nel ruolo dei conducenti.

5. Qualora dalle verifiche d’ufficio risultassero delle irregolarità nella sostituzione, si provvederà a
   sospendere il proseguimento dell’attività ed applicare le sanzioni amministrative di cui al Capo IX del
   presente Regolamento.
6. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di Taxi possono essere sostituiti alla guida nell’ambito
   dell’orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di
   professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

                                                    Art. 25
                                            Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della
   collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice civile. A tale
   fine la documentazione richiesta è la seguente:
      a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell’art. 16, comma 4, della L.R.
            n.22/96;
      b) dichiarazione del collaboratore di prestare il proprio lavoro in via prevalente e continuativa
            nell’impresa familiare;
      c) certificato di costituzione dell’impresa familiare presso la CCIAA;
      d) dichiarazione del collaboratore attestante i requisiti morali;
      e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione al ruolo dei
            conducenti (requisiti professionali);
      f) appendice del contratto di assicurazione, attestante che la Compagnia è a conoscenza e accetta
            la conduzione della vettura di servizio anche da parte del collaboratore familiare.

2. Il Servizio comunale che ha rilasciato il titolo, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, rilascia
   apposito nullaosta e lo annota sulla licenza o sull’autorizzazione e nel libretto di servizio.

3. Si applicano ai collaboratori familiari le disposizioni dell’art. 9 e 10 del presente Regolamento.

4. Il collaboratore familiare, che deve prestare il proprio lavoro in via continuativa e prevalente
   nell’impresa familiare, ha l’obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

5. La sussistenza dell’impresa familiare può essere verificata annualmente dal Servizio comunale che ha
   rilasciato il titolo, mediante richiesta al titolare di licenza o autorizzazione affinché presenti apposita
   dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

6. La non conformità dell’attività svolta alle forme previste dall’art. 230-bis del codice civile nonché la
   mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti o la perdita rei requisiti morali, di cui all’art.9 del
   presente Regolamento, comporta l’immediata revoca del nullaosta alla collaborazione familiare.

              CAPO VI – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI
                              IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

                                                    Art. 26
                                            Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio taxi e N.C.C. hanno l’obbligo di :
      a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

                                                                                                                15
b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello
         più economico nel recarsi al luogo indicato;
      c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non
         deteriori il veicolo;
      d) applicare sul mezzo i contrassegni di riconoscimento rilasciati o approvati dal Comune;
      e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di
         pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
      f) conservare nel veicolo i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o
         l’autorizzazione comunale, sempre aggiornate, da esibire a richiesta degli agenti della Forza
         Pubblica e della Polizia locale;
      g) indossare, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico
         servizio prestato;
      h) tenere un comportamento corretto ed educato con il pubblico e con gli altri conducenti taxi e
         N.C.C.;
      i) visitare giornalmente, con diligenza, l’interno della vettura di servizio e depositare qualunque
         oggetto dimenticato dalla clientela sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione
         immediata, entro 24 ore dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, mediante consegna
         all’Ufficio della Polizia Locale;
      j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti; è, altresì, consentito il
         trasporto di animali domestici nei termini previsti dall’art. 169, comma 6, del D.lgs. n. 285/92;
      k) comunicare al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza entro il termine
         di 30 (trenta) giorni;
      l) comunicare al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo eventuali notifiche delle Prefetture
         relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro)
         ore successive alla notifica;
      m) trasportare anche persone malate, purché il richiedente il servizio esibisca certificato medico
         attestante che non è affetto da malattie infettive e diffuse; in caso di successivo accertamento
         contrario, la vettura di servizio dovrà essere sottoposta a disinfezione presso l’ULSS competente;
      n) dare immediata comunicazione scritta, al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo, in caso di
         sinistro.

                                                    Art. 27
                               Obblighi specifici per l’esercente il servizio taxi

1. Oltre a quanto stabilito dall’art. 26 del presente Regolamento, l’esercente il servizio taxi ha l’obbligo di:
     a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell’ambito del
          Comune, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito
          dalle caratteristiche di omologazione dell’autovettura o l’autovettura medesima sia già
          impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
     b) avere il segnale “taxi” illuminato nelle ore notturne, quando l’autovettura si trova fuori dalle
          piazzole di sosta ed è disponibile;
     c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in
          prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle
          chiamate;
     d) disporre di un numero telefonico, fisso o mobile, per ricevere le chiamate della clientela o
          aderire ad un servizio di radio-taxi;
     e) richiedere il solo pagamento dell’importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali
          supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando comunicazione di tali importi
          all’utente nonché fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;
     f) rispettare i turni di servizio, laddove assegnati, nonché gli orari prescelti;
     g) effettuare la corsa richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il
          taxi capofila;

                                                                                                             16
h)   effettuare l’annotazione di cui all’art. 29, comma 3 del Regolamento;
      i)   esporre gli eventuali turni mensili e giornalieri sul parabrezza;
      j)   annotare all’inizio del servizio il turno sull’apposito libretto.

                                                    Art. 28
                              Obblighi specifici per l’esercente il servizio N.C.C.

1. Oltre agli obblighi di cui all’art. 26 del Regolamento, l’esercente il servizio N.C.C. ha l’obbligo di:
     a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di
          forza maggiore;
     b) comunicare entro 15 (quindici) giorni al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo l’eventuale
          variazione dell’indirizzo della rimessa;
     c) riportare la vettura nella sede o nella rimessa non appena conclusa la prestazione;
     d) entro 48 (quarantotto) ore, comunicare per iscritto al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo
          l’avvenuta sospensione del servizio e il relativo periodo di sospensione.

2. Il titolare dell’autorizzazione deve dotarsi di un libretto di servizio – timbrato dal Servizio comunale che
   ha rilasciato il titolo – recante una foto dell’esercente N.C.C. e nel quale sono annotati gli estremi
   dell’autorizzazione comunale, della carta di circolazione dell’autovettura adibita al servizio stesso e le
   altre annotazioni prescritte dal presente regolamento; il libretto deve essere tenuto costantemente a
   bordo dell’autovettura di servizio, unitamente ai documenti di circolazione ed esibito ad ogni richiesta
   degli agenti della forza Pubblica o della Polizia Locale.

                                                     Art. 29
                                      Diritti dei conducenti taxi e N.C.C.

1. I conducenti delle vettura del servizio taxi e N.C.C., durante l’espletamento del servizio, hanno i
   seguenti diritti:
      a) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell’importo presunto o pattuito in caso di
         servizio che comporti una spesa rilevante;
      b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall’art. 26, comma 1, lettera j) del
         presente Regolamento.

2. In particolare il tassista ha diritto di:
      a) rifiutare la corsa all’utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro,
           ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
      b) rifiutare altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno
           all’autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti, per
           i quali sia stata data formale informazione al competente ufficio comunale;
      c) richiedere, in caso di attesa richiesta dal cliente, il corrispettivo della corsa indicata dal
           tassametro in quel momento più quello per il tempo di attesa indicato dal cliente;
      d) rifiutare la corsa che comporti l’allungamento del servizio di oltre 30 minuti al turno di lavoro
           prescelto.

2. L’avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) comporta, entro 24 ore, da parte
   del tassista una segnalazione scritta e circostanziata per informare il Servizio comunale che ha rilasciato
   il titolo.

                                                     Art. 30
                                    Divieti per i conducenti di taxi e N.C.C.

1. E’ fatto divieto ai conducenti di taxi e N.C.C. di:

                                                                                                            17
a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio, se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di
         accertata forza maggiore o evidente pericolo;
      b) deviare, di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito
         all’atto della definizione del servizio;
      c) far salire sulla vettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno
         richiesto il servizio;
      d) fumare o mangiare durante la corsa;
      e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
      f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
      g) ostacolare l’opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
      h) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dal regolamento comunale in
         materia e dal Codice della Strada;
      i) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico
         servizio espletato;
      j) usufruire, fuori servizio, delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di
         linea;
      k) trasportare animali di loro proprietà;
      l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea,
         durante l’esercizio del servizio;
      m) applicare nell’autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente
         Regolamento.

                                                     Art. 31
                              Divieti specifici per l’esercente il servizio di taxi

1. Oltre ai divieti di cui all’art. 30 del Regolamento, all’esercente il servizio taxi è vietato:
     a) fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
     b) consumare cibo all’interno della vettura durante la sosta nelle piazzole;
     c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
     d) sollecitare l’utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti, fatta salva loro esplicita
          richiesta;
     e) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
     f) effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
     g) modificare il turno annotato sul libretto di servizio;
     h) adibire l’autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di
          masserizie ingombranti o a qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza.

                                                     Art. 32
                              Divieti specifici per l’esercente il servizio N.C.C.

1. All’esercente del servizio N.C.C. è vietato stazionare su suolo pubblico, fatte salve le previsioni di cui
   all’art. 8, comma 4, della L.R. n. 22/96.

 CAPO VII – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI
                          DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.

                                                     Art. 33
                                            Caratteristiche dei veicoli
1. Gli autoveicoli di servizio di cui al presente Regolamento devono:

                                                                                                          18
a)   avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione
           stradale;
      b)   essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di trasporto
           pubblico non di linea;
      c)   avere idonea agibilità ed almeno 3 (tre) porte di salita;
      d)   avere un bagagliaio capace di contenere almeno 3 (tre) valigie dell’utente;
      e)   essere omologate e collaudate, per un massimo di 8 posti per i passeggeri;
      f)   recare i contrassegni “TAXI” o “N.C.C.”, chiaramente visibili, rappresentanti lo stemma comunale
           e il numero di licenza o autorizzazione, nonché aventi la forma e le dimensioni approvate dal
           Servizio comunale che ha rilasciato il titolo;
      g)   essere muniti dei dispositivi anti-inquinamento atmosferico ed acustico cd. EURO 4 o successivi;
      h)   ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il
           trasporto di soggetti disabili.

2. L’applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve essere
   funzionale al servizio e preventivamente comunicata per iscritto al Servizio comunale che ha rilasciato il
   titolo; il medesimo Servizio potrà intervenire nel termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione, al
   fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione, qualora ritenuta non funzionale.

                                                   Art. 34
                    Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio taxi

1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente art. 33 del Regolamento, l’autoveicolo taxi deve:
     a) essere dotato di tassametro, con le caratteristiche di cui all’art. 36 del presente Regolamento;
     b) avere a bordo la tabella delle tariffe, a disposizione dell’utenza esposta in modo ben visibile. La
          tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di
          estrarla da eventuali supporti per la lettura nelle diverse lingue straniere;
     c) portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi
          adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per
          insufficienza di spazio o dalle caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi
          può essere fatta in luogo diverso, all’interno del veicolo, purché ben visibile;
     d) essere di colore bianco, come stabilito dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 19.11.1992;
     e) recare uno o più contrassegni identificativi, indicanti il numero della licenza e lo stemma del
          Comune che ha rilasciato la licenza.
     f) Portare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura “taxi”;

2. E’ consentito esporre adesivi per la richiesta di fatturazione.

                                                    Art. 35
                   Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. Oltre alle caratteristiche di cui al precedente art. 33, l’autoveicolo N.C.C. deve:
     a) essere di colore differente rispetto quella prevista per le vetture adibite a servizio taxi;
     b) portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la
          scritta “NOLEGGIO” nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo,
          inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma del comune che ha rilasciato il titolo ed il
          numero dell’autorizzazione.
     c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

2. E' vietato ogni altro tipo di allestimento, in modo che le autovetture da noleggio non possano essere in
   alcun modo confuse con quelle del servizio taxi.

                                                                                                            19
Art. 36
                                        Tassametro per il servizio taxi

1. Il tassametro deve essere inamovibile, omologato e dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
    a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il
          servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad
          orologeria che si attivi azionando il tassametro per l’inserimento della relativa tariffa;
    b) indicare l’esatto importo in EURO.

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l’autista che l’utente
    possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro può essere sottoposto a verifica da parte della Polizia Locale per accertare il rispetto delle
    caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura
    tariffaria. Successivamente alla suddetta verifica al tassametro vengono apposti i sigilli.

4. Tutte le modifiche determinate dall’Amministrazione comunale, aventi effetto sul tassametro,
    obbligano all’adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.

5. Il tassametro deve altresì:
a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo viene impegnato in servizio e bloccato non
    appena l’autoveicolo sia giunto a destinazione ovvero venga licenziato dall’utente;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa. L’applicazione dei supplementi, notturno e
    festivo, va attuata al momento della discesa dell’utente dal taxi.

6.   L’eventuale richiesta di sosta, in percorso a tariffa extra urbana, è da considerarsi un supplemento ed il
     relativo importo, pari al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.

7.   Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

8.   In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a
     destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l’importo della corsa sarà riscosso in base
     all’approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa
     vigente.

9. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo di qualsiasi
    intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso il tassista provvede entro 3
    giorni ai sensi del precedente comma 3.

                                                   Art. 37
                                             Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC (Motorizzazione Civile), le autovetture da
   adibire al servizio taxi ed al servizio N.C.C. possono essere sottoposte, prima dell’inizio del servizio o
   secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Locale per accertare, in particolare, l’esistenza delle
   caratteristiche previste dagli articoli 33, 34 e 35 del presente Regolamento.

2. Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste
   dal presente regolamento, dovrà nel termine indicato dalla Polizia Locale, essere riportato nelle
   condizioni atte al riconoscimento dell’idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo,
   tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l’attestazione di idoneità del mezzo.
   Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed

                                                                                                              20
accertate, ne viene fatta segnalazione dalla Polizia Locale al Servizio comunale che ha rilasciato il titolo,
    affinché provveda alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 52 del presente
    Regolamento.

3. I titolari di licenza taxi o autorizzazione N.C.C. hanno l’obbligo di presentarsi al controllo del veicolo, nel
   luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore documentate ed accertabili da parte della Polizia
   Locale e del Servizio comunale che ha rilasciato il titolo.

                                                    Art. 38
                                               Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere
   sospeso, l’utente ha diritto di corrispondere solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all’utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

                                                    Art. 39
                                                   Radio Taxi

1. Il servizio taxi può svolgersi avvalendosi anche di un servizio centralizzato di radio –             telefono,
   comunemente denominato “radio-taxi”.

2. Il servizio radio-taxi assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno
   dell’autovettura che comporti il minor costo per l’utente. Il servizio inizia con l’accettazione della
   chiamata radio o ricevuta al telefono pubblico.

                     CAPO VIII – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

                                                    Art. 40
                                       Posteggio di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree (piazzole) a tal fine
   predisposte dal Comune di Sommacampagna.

2. Spetta al Comune l’allestimento e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del
   Nuovo Codice della Strada.

3. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza
   per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E’ però facoltà dell’utente scegliere il taxi di cui
   servirsi, indipendentemente dall’ordine sopraddetto. E’ altresì possibile, in caso di chiamata via radio,
   uscire dall’ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

4. E’ facoltà del Comune l’interdizione dall’uso di dette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché
   l’eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

5. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri ed altri luoghi di spettacolo o di
   pubblico divertimento, soltanto un’ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila
   secondo l’ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità

6. E’ consentito all’utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a
   vista per l’immediata prestazione.

                                                                                                               21
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