IVA: le risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori sugli elenchi INTRASTAT
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E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo operatori sugli elenchi INTRASTAT www.assonime.it CIRCOLARE N. 24 DEL 16 LUGLIO 2010 IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli IMPOSIZIONE INDIRETTA
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 ABSTRACT La circolare esamina i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 36/E del 2010, nella quale sono raccolte le risposte ai quesiti sulla nuova disciplina degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, formulati dagli operatori nel “Forum modelli Intrastat”, aperto sul sito internet dell’Agenzia. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE PROVVEDIMENTI COMMENTATI Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo Circolare 21 giugno 2010, n. 36/E dell’Agenzia delle entrate *** 2
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 INDICE Introduzione p. 4 1. Soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi p. 4 2. Dati da indicare nei modelli p. 7 3. Periodicità di trasmissione degli elenchi p. 9 4. Momento di effettuazione delle prestazioni p.10 5. Individuazione dei criteri di territorialità di alcuni servizi p.14 6. Questioni di carattere transitorio p.15 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo 3
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 Introduzione Con la nostra circolare n. 18 del 2010 abbiamo illustrato la nuova disciplina degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari, introdotta con il recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE. In tale sede, peraltro, nell’evidenziare il permanere, nella fase di avvio di questa disciplina, di incertezze di carattere sia interpretativo che operativo1, Vi avevamo informato2 che l’Agenzia delle entrate era in procinto di emanare una circolare di chiarimenti in merito ai numerosi quesiti pervenuti in argomento sull’apposito “Forum modelli Intrastat”, aperto sul sito internet dell’Agenzia3. Gli attesi chiarimenti sono stati forniti con la circolare dell’Agenzia n. 36/E del 21 giugno 2010, che contiene, oltre a risposte a quesiti specifici, anche alcune indicazioni di carattere generale sul tema, individuando in particolare il trattamento da riservare, ai E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE fini della territorialità del tributo, ad alcuni servizi, in relazione ai quali potevano in effetti insorgere non pochi dubbi sulla loro riconducibilità alla regola generale di tassazione Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo nel paese di stabilimento del committente4 (dovendo, in tal caso, essere riportati negli elenchi riepilogativi), oppure alle previsioni di deroga 5 a tale principio (rimanendo invece, in tal caso, esclusi dall’indicazione in tali elenchi). Con la presente circolare esaminiamo i principali chiarimenti espressi dall’Agenzia, raccordandoli, ove possibile, con la nostra circolare n. 18 del 2010. 1. Soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi Nella prima parte della circolare n. 36/E, relativa a principi di carattere generale, sono contenute, tra le varie indicazioni, alcune importanti puntualizzazioni che riguardano i profili soggettivi dell’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi. 1 Le incertezze riguardano diversi aspetti di tale disciplina: la dubbia compatibilità con i principi comunitari delineati nelle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, la determinazione della decorrenza delle nuove norme, le difficoltà operative legate al contenuto eccessivamente dettagliato delle informazioni richieste nei modelli relativi ai servizi. 2 V. pag. 31 della circolare Assonime n. 18 del 2010. 3 Il Forum è stato aperto in occasione della pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 18 marzo 2010, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in materia. 4 V., in ambito nazionale, l’art. 7-ter del d.p.r. n. 633 del 1972. 5 V. artt. 7-quater e 7-quinquies del richiamato d.p.r. 4
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 Ad avviso dell’Agenzia, per quanto concerne le prestazioni di servizi, devono essere incluse negli elenchi quelle rese o ricevute da controparti stabilite in altri Stati comunitari, intendendo per tali i soggetti con sede principale o stabile organizzazione in tali Stati. Se invece la controparte è un soggetto extracomunitario, non stabilito nell’Unione europea - non avendo istituito nella UE né la sede principale, né una stabile organizzazione - l’obbligo di indicare negli elenchi tali prestazioni non sussiste, anche se il soggetto si è identificato ai fini IVA o ha nominato un rappresentante fiscale in altro paese comunitario. Diversa è la regola applicabile in caso di scambi di beni, in cui ha rilevanza l’aspetto oggettivo dell’operazione: in presenza di una operazione qualificabile come cessione o acquisto intracomunitario sussiste l’obbligo di rilevazione negli INTRASTAT, anche se la controparte è un soggetto stabilito in un paese non comunitario, sempreché tale soggetto si sia identificato ai fini IVA nella Unione europea (identificandosi direttamente E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE o nominando un rappresentante fiscale). Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo Occorre osservare, tra l’altro, che del differente principio generale applicabile in caso di scambi di beni non sembra tener conto l’art. 1 del decreto 22 febbraio 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, disposizione che, con formulazione generica, nell’individuare i soggetti obbligati all’adempimento della presentazione degli elenchi INTRASTAT, stabilisce che gli elenchi sono presentati dai soggetti passivi dell’imposta per le operazioni intercorse con soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea sia nel caso di cessioni ed acquisti intracomunitari di beni, che in quello di prestazioni di servizi c.d. “generiche” rese e ricevute da tali soggetti. Le precisazioni fornite nella circolare in commento intervengono, dunque, a specificare l’ambito applicativo dell’art. 1 di tale decreto. Nella circolare n. 36/E sono, poi, individuati gli obblighi relativi alla compilazione degli elenchi INTRASTAT che riguardano i contribuenti c.d. “minimi”6. A questo proposito l’Agenzia delle entrate nel riepilogare il trattamento stabilito per le cessioni e gli acquisti intracomunitari realizzati da tali soggetti, estende espressamente questa disciplina, pur in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, ai servizi “generici” resi o ricevuti, intercorsi con soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Stati comunitari. In particolare, per quanto concerne il regime previsto per gli scambi di beni, le cessioni di beni inviati in altro Stato membro rese da contribuenti minimi nei confronti di 6 Si tratta dei contribuenti che applicano il regime speciale semplificato stabilito dall’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 5
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 cessionari identificati in altri Stati dell’Unione europea non costituiscono cessioni intracomunitarie, ma cessioni interne senza addebito d’imposta a titolo di rivalsa nei confronti del cessionario7. Di conseguenza, per i contribuenti minimi non sussiste l’obbligo di compilare e presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie. Viceversa, i contribuenti minimi, al pari degli altri soggetti IVA, devono indicare gli acquisti intracomunitari negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari. Quest’obbligo deriva dal fatto che, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati, i contribuenti minimi devono8 applicare l’IVA attraverso il meccanismo dell’inversione contabile, e cioè tramite l’integrazione della fattura emessa senza addebito d’imposta dal cedente, con l’indicazione dell’aliquota applicabile e dell’IVA; tale imposta peraltro non è detraibile, essendo i soggetti in questione debitori del tributo per tali operazioni. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE Riferendo questa stessa disciplina prevista per gli scambi di beni anche ai servizi, l’Agenzia ritiene che se un contribuente minimo italiano acquista servizi “generici” da Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo un soggetto passivo d’imposta stabilito in altro Stato comunitario, trova applicazione il regime precedentemente esposto riguardante gli acquisti intracomunitari: l’operazione si considera territorialmente rilevante in Italia, ed il soggetto in questione è tenuto ad integrare la fattura ricevuta dal prestatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, senza esercitare il diritto alla detrazione e con obbligo di compilare gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti. Le prestazioni rese da un contribuente minimo nei confronti di un soggetto passivo d’imposta stabilito in altro Stato comunitario, analogamente a quanto accade per le cessioni intracomunitarie, non sono, invece, operazioni intracomunitarie ma interne, senza diritto di rivalsa, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Tali prestazioni, quindi, non devono essere indicate negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese. 7 V. art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge n. 331 del 1993. 8 V. art.1, comma 100, della legge n. 244 del 2007. 6
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 2. Dati da indicare nei modelli Nella nostra circolare n. 18 del 2010 avevamo segnalato talune incertezze cui dà luogo la compilazione di alcuni campi degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi9. Ad esempio, per quanto riguarda le informazioni richieste circa le modalità di incasso del corrispettivo delle prestazioni 10, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli è specificato che nelle apposite caselle deve essere indicata la lettera A in caso di accredito in conto corrente bancario, B in caso di bonifico bancario, oppure X in caso di modalità di pagamento diversa da quelle previste nei punti A e B. Non era chiara, però, la differenza tra le varie categorie. Al riguardo, in ordine alla differenza esistente tra pagamento effettuato tramite bonifico o tramite accredito, l’Agenzia chiarisce che il bonifico consente il trasferimento di fondi E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE da un conto corrente bancario ad un altro, mentre l’accredito può pervenire da fonti Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo diverse dal conto corrente. Se il corrispettivo è invece incassato con modalità diverse dal bonifico o dall’accredito, nell’apposita casella deve essere indicata la lettera X. A titolo esemplificativo, l’Agenzia dichiara che nell’ipotesi di pagamento con carta di credito deve essere barrata la casella A mentre per il pagamento con ricevuta bancaria la casella X. Nel caso in cui il pagamento della prestazione non è stato ancora ricevuto al momento della compilazione degli elenchi INTRASTAT, l’Agenzia chiarisce che la casella modalità di incasso deve essere compilata con dati presunti11. Quanto alle modalità di erogazione del servizio, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli è richiesto che debba essere indicata la lettera I se le prestazioni sono istantanee (cioè rese in un’unica soluzione), oppure la lettera R, se le prestazioni sono periodiche (cioè erogate in più riprese). Per alcune tipologie di servizi, come osservato nella nostra circolare n. 18, potrebbe però rivelarsi difficile procedere ad una simile distinzione. Al riguardo la circolare n. 36/E fornisce alcune esemplificazioni12. Sono, ad esempio, considerati servizi erogati in un’unica soluzione la singola lavorazione, il 9 V. i modelli Intra 1-quater (sezione 3: servizi resi registrati nel periodo); Intra 1- quinquies (sezione 4: rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti); Intra 2-quater (sezione 3: servizi ricevuti registrati nel periodo); Intra 2-quinquies (sezione 4: rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi precedenti). 10 V. colonna 10 della sezione 3 e 14 della sezione 4 dei modelli relativi ai servizi. 11 V. punto 38 della circolare n. 36/E. 12 V., in particolare, le risposte n. da 39 a 42. 7
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 trasporto unitario oppure l’attività di recupero crediti relativa ad un solo cliente (anche se l’esercizio di tale attività dia luogo all’emissione di più fatture), mentre le manutenzioni periodiche costituiscono esempi di servizi erogati ciclicamente, così come il rinnovo di una licenza software. Dubbi erano sorti anche in merito all’individuazione del paese in cui è stato effettuato il pagamento; paese che deve essere indicato nell’elenco relativo ai servizi 13. Non era chiaro, infatti, se nell’ipotesi di pagamento tramite banca dovesse essere indicato il paese dove si trova la banca incaricata del pagamento, oppure quello verso il quale è diretto il trasferimento di denaro. Al riguardo, nella circolare n. 36/E è precisato 14 che il paese di pagamento è quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario: non può non rilevarsi, comunque, che tale verifica potrebbe dar adito a difficoltà, specie per i soggetti di notevoli dimensioni con una numerosa clientela. Peraltro, permangono ancora i dubbi, già da noi segnalati 15, riguardo all’indicazione del E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE paese del pagamento nel caso di utilizzo delle compensazioni. Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo Sempre riguardo al contenuto degli elenchi, utili indicazioni fornite dalla circolare n. 36/ E riguardano l’individuazione della tipologia dei servizi resi o ricevuti nell’ambito della tabella CPA - basata su codici a sei cifre ed ottenuta dalla rielaborazione della tabella CPA 2008 - ai fini della compilazione della colonna “codice servizio”16. Come già rilevato nella nostra circolare n. 18, la richiesta di questo dato crea notevoli difficoltà ai soggetti obbligati, che lamentano sia l’incompletezza della tabella (molti, infatti, sono i servizi non classificati) sia il suo eccessivo grado di dettaglio, che facilita la possibilità di errori nella compilazione dei modelli. Ad avviso dell’Agenzia, in caso di incertezza deve essere indicato il codice CPA del servizio che si ritiene più vicino a quello effettivamente svolto. Inoltre, sebbene la tabella sia composta di codici a sei cifre, è riconosciuta al contribuente la facoltà di indicare il servizio anche solo con 4 cifre, dando così una indicazione più generica. Nella circolare n. 36/E è individuato, inoltre, il comportamento da tenere per correggere precedenti errori od omissioni: sul punto l’Agenzia conferma sostanzialmente quanto da noi ritenuto nella circolare n. 18. 13 V. colonna 11 della sezione 3 e 15 della sezione 4 dei modelli relativi ai servizi. 14 V. la risposta n. 36. 15 V. nota 52 di pag. 20 della nostra circolare n. 18 del 2010. 16 V. colonna 8 della sezione 3 e 12 della sezione 4 dei modelli relativi ai servizi. 8
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 In particolare, si distinguono al riguardo diverse ipotesi. Se si tratta di variazioni relative ad operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) già incluse negli elenchi riepilogativi - si pensi, ad esempio, alla variazione dell’ammontare del corrispettivo di operazioni già comunicate - i corrispondenti dati delle fatture o delle note di accredito devono essere indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate17, compilando la sezione 4 degli elenchi. Nel caso in cui, invece, siano stati omessi dati relativi a prestazioni di servizi – si pensi, ad esempio, alla dimenticanza di una fattura - è necessario trasmettere, come indicato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, una apposita dichiarazione, specificando quale periodo di riferimento il mese o trimestre in cui si è verificata l’omissione, utilizzando la sezione 3 dei modelli. Nei rimanenti casi di errori relativi alle prestazioni di servizi - quali, ad esempio, E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE l’inserimento negli elenchi di operazioni non imponibili od esenti, in relazione alle quali tale obbligo è insussistente - il contribuente dovrà procedere alla compilazione della Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo sezione 4, relativa alle rettifiche riguardanti i servizi resi o ricevuti. Nella circolare n. 36/E l’Agenzia precisa, inoltre, in termini generali, che gli errori e le omissioni possono essere corretti in via immediata, senza attendere la scadenza del termine di trasmissione relativa al periodo (mese o trimestre) successivo. 3. Periodicità di presentazione degli elenchi Nella circolare n. 36/E sono prese in considerazione le regole cui attenersi nel caso del cambio in corso d’anno della periodicità di presentazione degli elenchi18. Ricordiamo che, conformemente a quanto prescrive la direttiva19, se si supera durante il trimestre il limite dei 50.000 euro stabilito per la periodicità di presentazione trimestrale, la periodicità di presentazione degli elenchi cambia in corso d’anno, e l’elenco deve essere presentato con cadenza mensile a partire dal mese successivo a 17 V. art, 5, comma 5, del decreto del 22 febbraio 2010, secondo cui “in caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate”. 18 V. la risposta n. 1 della parte seconda della circolare. 19 V. art. 263 della direttiva 2006/112/CE. 9
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 quello in cui la soglia è superata, ed è in questo caso richiesta la presentazione, per i periodi mensili già trascorsi, di elenchi riepilogativi appositamente contrassegnati20. Al riguardo, nella nostra circolare n. 18 abbiamo segnalato la divergenza tra le indicazioni in precedenza impartite sul punto dalla stessa Agenzia nella circolare n. 14/ E del 2010, laddove si legge che per i periodi mensili già trascorsi devono essere presentati elenchi “mensili” appositamente contrassegnati e le istruzioni per la compilazione dei modelli21, secondo cui devono invece essere presentati per tali periodi pregressi elenchi “trimestrali” appositamente contrassegnati. Nella circolare n. 36/E anche l’Agenzia aderisce a tale seconda impostazione 22, che tiene conto dell’impostazione della modulistica, fornendo peraltro alcuni esempi sul cambio in corso d’anno della periodicità di presentazione degli elenchi in linea con quelli da noi proposti nella circolare n. 18 del 2010. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE Negli esempi riportati si legge, infatti, che se il limite di 50.000 euro è superato nel Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo corso del mese di gennaio, deve essere presentato un elenco trimestrale entro il 25 febbraio contrassegnando la casella “primo mese del trimestre”; se il limite predetto è superato a febbraio, deve essere presentato entro il 25 marzo un elenco riepilogativo trimestrale contrassegnando la casella “primo e secondo mese del trimestre”, contenente i dati di gennaio e febbraio; se il limite è superato a marzo, entro il 25 aprile dovrà essere presentato l’elenco riepilogativo trimestrale contenente i dati relativi al mese di gennaio, febbraio e marzo contrassegnando la casella “trimestre completo”. La circolare n. 36/E, peraltro, non fornisce le spiegazioni che auspicavamo in relazione alle regole da osservare per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi nel caso di inizio dell’attività; regole che, quindi, continuano a rimanere non del tutto chiare. 4. Momento di effettuazione delle prestazioni 20 L’ipotesi di cambio della periodicità di presentazione è regolata dal comma 4 dell’art. 2 del decreto ministeriale del 22 febbraio 2010. 21 Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono contenute nell’allegato XI alla determinazione del 22 febbraio 2010. 22 Deve, quindi, ritenersi superato quanto sul punto indicato nella richiamata circolare n. 14/E dell’Agenzia delle entrate (v. par. 2). 10
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 Nella circolare n. 36/E sono contenuti alcuni chiarimenti in relazione al momento in cui devono essere inserite negli elenchi riepilogativi le operazioni effettuate a cavallo tra la vecchia e la nuova disciplina IVA della territorialità delle prestazioni di servizi. Il quesito posto all’Agenzia 23 riguarda il caso di una prestazione eseguita nel 2009, in relazione alla quale il prestatore, soggetto passivo in altro Stato comunitario, ha emesso la relativa fattura nel medesimo anno; il committente nazionale procede ad autofatturare tale prestazione nel 2010. Con riferimento a tale ipotesi è stato chiesto se la prestazione in questione debba o meno essere rilevata negli elenchi INTRASTAT. Sul punto, l’Agenzia ritiene che per stabilire se una determinata operazione è soggetta alla vecchia o alla nuova disciplina - e, di conseguenza, se l’operazione di cui si tratta debba essere inserita o meno negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari - occorre riferimento ai criteri che regolano la determinazione del momento di E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE effettuazione dell’operazione, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione. Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo L’Agenzia osserva in particolare che, a norma dell’art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate, in linea generale, al momento del pagamento del corrispettivo: in applicazione di tale principio, se il corrispettivo di una determinata operazione è pagato nel 2010, trovano applicazione le nuove regole di territorialità. Tuttavia, se per una data prestazione è stata emessa fattura nel 2009 con conseguente applicazione dell’imposta, l’operazione si considera effettuata nel medesimo anno anche se il corrispettivo è pagato nel 2010; In questo caso, l’operazione non dovrà essere inserita negli elenchi INTRASTAT24. Al di là della fattispecie prospettata all’Agenzia, rileviamo, in termini più generali, che per stabilire il regime cui assoggettare una prestazione eseguita da un soggetto passivo stabilito in altro Stato comunitario nei confronti di un committente italiano a cavallo tra la vecchia e la nuova disciplina sulla territorialità dei servizi, per evitare una duplice tassazione della stessa operazione è opportuno considerare non solo le regole di territorialità vigenti in Italia, ma - dato che nel precedente regime la territorialità per le prestazioni di servizi era legata alla residenza del prestatore - anche quelle adottate nel 23 V. quesito n. 2 della parte seconda della circolare n. 36/E. 24 Peraltro, se si ritiene che l’operazione descritta nel quesito sia integralmente regolata dalla disciplina precedentemente in vigore, in relazione ad essa non sussisterebbe nel 2010 l’obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale a norma del nuovo testo dell’art. 17 del d.p.r. n. 633 del 1972. 11
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 2009 nello Stato comunitario del prestatore, che potrebbero divergere da quelle nazionali. In quest’ottica, occorre tenere presente che, in tema di prestazioni di servizi, l’art. 63 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il principio generale secondo cui il fatto generatore dell’imposta si verifica - e l’imposta diventa esigibile - nel momento in cui la prestazione di servizi è effettuata, cioè nel momento in cui questa viene materialmente eseguita. In deroga a tale principio, il successivo art. 66 della direttiva consente agli Stati membri di prevedere che l’imposta relativa a tali operazioni diventi esigibile non oltre il momento di emissione della fattura o del pagamento del prezzo; di tale deroga si è già in passato avvalso il legislatore nazionale con l’art. 6, terzo comma, del d.p.r. n. 633, che fa appunto riferimento al momento del pagamento del corrispettivo (o, se anteriore, E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE dell’emissione della fattura). Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo Il testo della direttiva di rifusione è stato successivamente modificato 25, prevedendosi che la deroga dell’art. 66 non possa trovare applicazione per le prestazioni di servizi che sono rese da soggetti stabiliti in Stati membri diversi da quelli dei committenti; per tali prestazioni, pertanto, l’unico criterio ora applicabile è quello generale del citato art. 63, che considera le prestazioni di servizi effettuate nel momento della loro ultimazione. L’Italia, peraltro, non ha ancora recepito questo principio (che avrebbe dovuto essere adottato dal 1° gennaio 201026): l’art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972 continua, infatti, a prevedere che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento (salvo precedente fatturazione), anche nei casi in cui il prestatore è un soggetto non stabilito in Italia. In tale contesto, si deve ritenere, in linea generale, che se un’operazione si considera effettuata nel 2009 in uno Stato membro diverso dall’Italia, secondo un criterio difforme da quello operante in Italia (ultimazione della prestazione, piuttosto che pagamento del corrispettivo), l’operazione non soggiace alla disciplina della territorialità introdotta nel 2010, a nulla rilevando che la prestazione possa considerarsi effettuata in Italia nel 2010, perché, ad esempio, il corrispettivo è stato pagato in tale anno. 25 V. art. 1, par. 1, della direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008. 26 V. art. 3 della predetta direttiva 2008/117/CE. 12
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 In altri termini, l’assoggettamento dell’operazione all’IVA in uno Stato comunitario secondo la disciplina in vigore nel 2009, preclude l’applicazione dell’IVA in Italia nel 2010. In definitiva, la determinazione del momento di effettuazione dell’operazione e l’applicabilità dei criteri di territorialità in vigore presuppongono l’individuazione della disciplina vigente, nell’anno 2009, nei diversi Stati membri dei prestatori. In particolare, si devono distinguere i casi in cui il criterio di riferimento adottato era quello del momento dell’esecuzione delle prestazioni - come previsto dalla regola generale dell’art. 63 della direttiva - da quelli in cui il criterio era quello del pagamento del corrispettivo o dell’emissione della fattura, in base alla deroga dell’art. 66, come stabilito dalla normativa nazionale. In definitiva, possono essere individuate le seguenti diverse fattispecie: E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE a) La prestazione è stata ultimata nel 2009 e fatturata nello stesso anno: in questi Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo casi l’operazione è soggetta a IVA secondo la disciplina in vigore nel 2009, con la conseguenza che l’imposta è dovuta nello Stato del prestatore e non in quello del committente (l’Italia). b) La prestazione è stata eseguita nel 2009, il pagamento e la fatturazione hanno avuto luogo nel 2010, e il criterio di riferimento per stabilire il momento di effettuazione delle prestazioni, nel paese del prestatore, faceva riferimento al momento di esecuzione della prestazione: in questi casi le prestazioni dovrebbero considerarsi comunque “effettuate” – in quanto ultimate – nell’anno 2009, con applicazione delle precedenti regole di territorialità, che prevedevano l’obbligo di emissione della fattura, in qualità di debitore dell’imposta, da parte dei prestatori, con l’IVA del proprio Stato. In sostanza, tali prestazioni – analogamente a quelle sub a) – risulterebbero effettuate nel 2009 ed assoggettate al tributo vigente nello Stato del prestatore, e, quindi, non soggette all’IVA nazionale in base al nuovo criterio territoriale d’imposizione dell’art. 7-ter del d.p.r. n. 633. In relazione a tali prestazioni, non sussisterebbe l’obbligo di emissione dell’autofattura né, di conseguenza, quello di rilevazione negli elenchi riepilogativi INTRASTAT. c) La prestazione è stata eseguita nel 2009, il pagamento e la fatturazione hanno avuto luogo nel 2010, e il criterio di riferimento per stabilire il momento di effettuazione delle prestazioni, nel paese del prestatore, faceva riferimento (come in Italia) al momento del pagamento del corrispettivo: in questi casi, le prestazioni di 13
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 servizi non potrebbero considerarsi effettuate nel 2009 – ancorché materialmente ultimate in tale anno – bensì nel 2010; il relativo corrispettivo, infatti, è stato pagato in tale successivo anno e il momento di ultimazione della prestazione non aveva rilevanza nel 2009, né in Italia, né nel paese del prestatore. Dallo “slittamento” del momento di effettuazione delle operazioni nel 2010 deriverebbe, quindi, la loro rilevanza territoriale in Italia secondo le nuove regole di territorialità stabilite dal decreto legislativo n. 18 del 2010: ne consegue, pertanto, per il committente nazionale, soggetto passivo d’imposta, l’obbligo di emissione dell’autofattura prevista dal secondo comma dell’art. 17 del d.p.r. n. 633, e di segnalazione dei servizi in questione (se di carattere “generico”) negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE 5. Individuazione dei criteri di territorialità di alcuni servizi Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo Negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, lo ricordiamo, vanno indicati i servizi c.d. “generici” soggetti ad IVA nello Stato in cui è stabilito il committente, e non quelli c.d. “in deroga”, in relazione ai quali sono disposti criteri particolari di tassazione. Una elencazione di entrambe le tipologie di servizi è contenuta nella circolare 31 dicembre 2009, n. 58/E dell’Agenzia delle entrate. Rientrano nella prima categoria, fra l’altro, le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite, mentre fanno parte della seconda, tra l’altro, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, inclusi i servizi di fornitura di alloggio in strutture alberghiere e similari27. Proprio in relazione all’inquadramento nell’una o nell’altra categoria, era sorto il problema di individuare i criteri di territorialità dei servizi di prenotazione alberghiere per alberghi situati in Italia, dubitandosi se trovasse applicazione il criterio speciale previsto per i servizi alberghieri, oppure quello generale stabilito per le intermediazioni. L’Agenzia delle entrate, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea che localizza le prestazioni presso il luogo in cui è situato l’immobile solo in presenza di un nesso diretto con l’immobile 28, qualifica tali servizi quali operazioni di intermediazione, come tali da rilevarsi negli elenchi INTRASTAT. 27 V. art. 47 della direttiva 2006/112/CE. 28 V. la sentenza relativa alla causa C-166/05 del 7 settembre 2006. 14
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 Nella circolare sono presi in considerazione, inoltre, i servizi resi da tour operator, che possono avere diverse qualificazioni ai fini della territorialità. L’Agenzia correttamente ritiene che i servizi consistenti nella vendita di pacchetti turistici, soggetti ad imposta in base al regime speciale per le agenzie di viaggio29, non devono essere inclusi negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, perché ai fini della territorialità non rientrano nella regola generale della tassazione nello Stato di stabilimento del committente. Alla stessa conclusione l’Agenzia perviene per quanto riguarda i servizi singoli preventivamente acquistati dall’agenzia di viaggio, alla cui cessione si applica il regime speciale del margine30: neppure tali servizi devono essere indicati negli elenchi di cui si tratta. Devono invece essere rilevati negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari le vendite di singoli servizi che non rientrano nel regime speciale per le agenzie di viaggio; tali operazioni sono qualificabili ai fini della territorialità come prestazioni di intermediazione. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE Un’altra puntualizzazione contenuta nella circolare n. 36/E riguarda i servizi resi tramite Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo mezzi elettronici31: tali servizi sono tassabili nel paese di residenza del committente e, quindi, devono essere inseriti negli elenchi INTRASTAT dei servizi. Ulteriori servizi considerati dall’Agenzia assoggettabili ad imposta nello Stato di stabilimento del committente - e, quindi, da includere negli elenchi INTRASTAT - sono i servizi offerti dal sito di aste on-line e-bay, i servizi di cui all’art. 3, n. 2, del d.p.r. n. 633 (quali l’acquisto di diritti di riproduzioni di immagini e le cessioni a mezzo internet) e le prestazioni relative a corsi di formazione o di addestramento del personale (nei casi in cui non siano esenti, in quanto rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS). 6. Questioni di carattere transitorio Essendo ormai intervenute, con la circolare n. 36/E, le attese ulteriori precisazioni sulla presentazione degli elenchi riepilogativi e sul loro contenuto, si pone il problema di individuare il lasso di tempo entro il quale i soggetti obbligati possono procedere alla correzione di precedenti eventuali errori od omissioni. 29 Il regime speciale di applicazione dell’IVA stabilito per le agenzie di viaggio e turismo è disciplinato dall’art. 74-ter del d.p.r. n. 633 del 1972. 30 V. il comma 5-bis del richiamato art. 74-ter del d.p.r. n. 633 del 1972. 31 V. art. 11 del regolamento comunitario n. 1777 del 17 ottobre 2005. 15
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 La stessa Agenzia delle entrate, lo ricordiamo, prendendo atto delle obiettive condizioni di incertezza in cui si sono trovati i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi, con la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010, aveva riconosciuto, richiamandosi all’art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, che non saranno irrogate sanzioni per eventuali violazioni relative alla compilazione sia degli elenchi mensili relativi al periodo gennaio-maggio 2010 che degli elenchi trimestrali relativi al primo trimestre (gennaio-marzo) del 2010. In tale sede, l’Agenzia ha anche disposto che i contribuenti, per non incorrere nelle sanzioni, debbano presentare – entro il 20 luglio 2010 32 – “elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite nella normativa in corso di emanazione”33. L’Agenzia è poi nuovamente intervenuta sulla questione con la circolare 18 marzo E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE 2010, n. 14/E, affermando che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente,34 i soggetti obbligati dispongono di 60 giorni a decorrere dal 5 marzo Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo 2010 - data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 22 febbraio 2010, relativo alle modalità ed ai termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi - per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010, e che, di conseguenza, fino al 4 maggio 2010 non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010. 32 La data del 20 luglio, peraltro, è stata individuata dall’Agenzia delle entrate anteriormente all’emanazione del decreto ministeriale 22 febbraio 2010, che ha fissato quale termine di presentazione degli elenchi - in luogo del giorno 20 del mese successivo, stabilito nel previgente sistema per la presentazione degli elenchi mensili - il giorno 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento. Sembrerebbe logico ritenere, quindi, che a tale naturale scadenza dell’obbligo di trasmissione, e non alla data del 20 luglio (che costituirebbe un termine ad hoc) debba farsi riferimento per correggere eventuali errori o omissioni senza applicazione di sanzioni. Peraltro, cadendo il 25 luglio 2010 di domenica, tale termine dovrebbe ritenersi prorogato di diritto al successivo 26 luglio. Data la delicatezza del tema occorrerebbe, comunque, un’esplicita conferma da parte dei competenti organi. 33 Dall’uso del termine “integrativi” riferito agli elenchi da presentarsi entro il 20 luglio si poteva in ipotesi desumere che non potessero ritenersi al riparo dall’applicazione delle sanzioni quei contribuenti che avessero omesso del tutto la presentazione degli elenchi: in tale situazione, nella nostra circolare n. 18 avevamo segnalato l’opportunità di presentare gli elenchi in questione con i dati in proprio possesso, sia pure incompleti, e procedere alla relativa integrazione entro il 20 luglio (rectius, 26 luglio). 34 L’art. 3, comma 2, dello Statuto sui diritti del contribuente stabilisce che “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. 16
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 Al riguardo, nella più volte citata circolare n. 18 abbiamo osservato che se si ammette l’operatività nella specie dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, non sembra corretto limitarne gli effetti ai soli elenchi riferiti a gennaio. Per porre rimedio a tale situazione, avevamo perciò auspicato che l’Agenzia riconoscesse agli operatori, una volte intervenute le ulteriori istruzioni, un congruo lasso di tempo per adeguarvisi, sanando senza applicazione di sanzioni gli eventuali comportamenti difformi tenuti rispetto a quelli indicati dalla circolare. L’arco temporale della sanatoria potrebbe essere individuato, a nostro avviso, nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della circolare stessa. Aderendo a tale impostazione, potrebbero essere presentati elenchi riepilogativi che contengono i dati corretti entro la prima scadenza del termine di trasmissione degli elenchi successiva a tale periodo, quindi entro il 25 agosto. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE Pur in mancanza di un espresso riconoscimento in tal senso nella circolare n. 36/E, la soluzione indicata nella nostra circolare n. 18 dovrebbe rimanere a nostro avviso Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo percorribile, essendo, ripetiamo, conforme ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente. Del resto, i chiarimenti dell’Agenzia erano attesi nel mese di maggio: in tal senso, infatti, si era espressa la stessa Agenzia. La circolare n. 36/E, invece, è stata diffusa solo il 21 giugno, cioè meno di un mese prima della data (20 luglio) individuata per sanare eventuali errori senza incorrere in sanzioni. Sembra perciò quanto mai opportuno che l’Agenzia prenda atto del ritardo con cui sono intervenuti gli attesi chiarimenti. Rimane inoltre da risolvere una questione legata all’intervenuta abrogazione della disposizione che, nella previgente disciplina, differiva al 6 settembre il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi mensili relativi al mese di luglio35. In assenza di una apposita norma di proroga, gli elenchi relativi al mese di luglio dovranno essere trasmessi entro il termine ordinario del 25 agosto. E’ auspicabile un intervento 35 A norma dell’art. 1 del d.p.r. 14 luglio 2004, n. 190, gli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio dovevano essere presentati entro il 6 settembre, anziché entro l’ordinario termine del 20 agosto, in considerazione delle “oggettive difficoltà di carattere tecnico connesse alla vicinanza dell’ordinaria scadenza alla festività di ferragosto” (v. i considerando al testo del d.p.r. n. 190). La scadenza di presentazione degli elenchi, anche in questo caso, era prorogata di cinque giorni nel caso di presentazione per via telematica tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange). Il d.p.r. n. 190 del 2004 è stato abrogato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 18 del 2010. 17
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori… Circolare N. 24 / 2010 normativo che posticipi tale scadenza, la cui osservanza da parte dei soggetti obbligati potrebbe dar adito ad oggettive difficoltà. Il Direttore Generale Micossi E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo 18
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