IVA: le risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori sugli elenchi INTRASTAT

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IVA: le risposte dell'Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori sugli elenchi INTRASTAT
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE
                  Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                     operatori sugli elenchi INTRASTAT

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                                                                                                                                            CIRCOLARE N. 24 DEL 16 LUGLIO 2010

                                                     IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli
                                                                                                                    IMPOSIZIONE INDIRETTA
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…   Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      ABSTRACT

                                                                                      La circolare esamina i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n.
                                                                                      36/E del 2010, nella quale sono raccolte le risposte ai quesiti sulla nuova disciplina
                                                                                      degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, formulati dagli operatori nel
                                                                                      “Forum modelli Intrastat”, aperto sul sito internet dell’Agenzia.
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE

                                                                                      PROVVEDIMENTI COMMENTATI
Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                                                      Circolare 21 giugno 2010, n. 36/E dell’Agenzia delle entrate

                                                                                                                                          ***

                                                                                                                                                                                    2
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…   Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      INDICE

                                                                                      Introduzione                                                                         p. 4

                                                                                      1. Soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi                               p. 4

                                                                                      2. Dati da indicare nei modelli                                                      p. 7

                                                                                      3. Periodicità di trasmissione degli elenchi                                         p. 9

                                                                                      4. Momento di effettuazione delle prestazioni                                        p.10

                                                                                      5. Individuazione dei criteri di territorialità di alcuni servizi                    p.14

                                                                                      6. Questioni di carattere transitorio                                                p.15
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                                                                                                                                                                                    3
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…                 Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      Introduzione

                                                                                      Con la nostra circolare n. 18 del 2010 abbiamo illustrato la nuova disciplina degli
                                                                                      elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari, introdotta con il recepimento delle
                                                                                      direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE. In tale sede, peraltro, nell’evidenziare il
                                                                                      permanere, nella fase di avvio di questa disciplina, di incertezze di carattere sia
                                                                                      interpretativo che operativo1, Vi avevamo informato2 che l’Agenzia delle entrate era in
                                                                                      procinto di emanare una circolare di chiarimenti in merito ai numerosi quesiti pervenuti
                                                                                      in argomento sull’apposito “Forum modelli Intrastat”, aperto sul sito internet
                                                                                      dell’Agenzia3.

                                                                                      Gli attesi chiarimenti sono stati forniti con la circolare dell’Agenzia n. 36/E del 21
                                                                                      giugno 2010, che contiene, oltre a risposte a quesiti specifici, anche alcune indicazioni
                                                                                      di carattere generale sul tema, individuando in particolare il trattamento da riservare, ai
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                                                                                      fini della territorialità del tributo, ad alcuni servizi, in relazione ai quali potevano in effetti
                                                                                      insorgere non pochi dubbi sulla loro riconducibilità alla regola generale di tassazione
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                                                                                      nel paese di stabilimento del committente4 (dovendo, in tal caso, essere riportati negli
                                                                                      elenchi riepilogativi), oppure alle previsioni di deroga 5 a tale principio (rimanendo
                                                                                      invece, in tal caso, esclusi dall’indicazione in tali elenchi).

                                                                                      Con la presente circolare esaminiamo i principali chiarimenti espressi dall’Agenzia,
                                                                                      raccordandoli, ove possibile, con la nostra circolare n. 18 del 2010.

                                                                                      1. Soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi

                                                                                      Nella prima parte della circolare n. 36/E, relativa a principi di carattere generale, sono
                                                                                      contenute, tra le varie indicazioni, alcune importanti puntualizzazioni che riguardano i
                                                                                      profili soggettivi dell’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi.

                                                                                      1
                                                                                        Le incertezze riguardano diversi aspetti di tale disciplina: la dubbia compatibilità con i principi comunitari
                                                                                      delineati nelle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, la determinazione della decorrenza delle nuove norme,
                                                                                      le difficoltà operative legate al contenuto eccessivamente dettagliato delle informazioni richieste nei
                                                                                      modelli relativi ai servizi.
                                                                                      2
                                                                                        V. pag. 31 della circolare Assonime n. 18 del 2010.
                                                                                      3
                                                                                        Il Forum è stato aperto in occasione della pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E
                                                                                      del 18 marzo 2010, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.
                                                                                      4
                                                                                        V., in ambito nazionale, l’art. 7-ter del d.p.r. n. 633 del 1972.
                                                                                      5
                                                                                        V. artt. 7-quater e 7-quinquies del richiamato d.p.r.

                                                                                                                                                                                                    4
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…                Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      Ad avviso dell’Agenzia, per quanto concerne le prestazioni di servizi, devono essere
                                                                                      incluse negli elenchi quelle rese o ricevute da controparti stabilite in altri Stati
                                                                                      comunitari, intendendo per tali i soggetti con sede principale o stabile organizzazione in
                                                                                      tali Stati. Se invece la controparte è un soggetto extracomunitario, non stabilito
                                                                                      nell’Unione europea - non avendo istituito nella UE né la sede principale, né una
                                                                                      stabile organizzazione - l’obbligo di indicare negli elenchi tali prestazioni non sussiste,
                                                                                      anche se il soggetto si è identificato ai fini IVA o ha nominato un rappresentante fiscale
                                                                                      in altro paese comunitario.

                                                                                      Diversa è la regola applicabile in caso di scambi di beni, in cui ha rilevanza l’aspetto
                                                                                      oggettivo dell’operazione: in presenza di una operazione qualificabile come cessione o
                                                                                      acquisto intracomunitario sussiste l’obbligo di rilevazione negli INTRASTAT, anche se
                                                                                      la controparte è un soggetto stabilito in un paese non comunitario, sempreché tale
                                                                                      soggetto si sia identificato ai fini IVA nella Unione europea (identificandosi direttamente
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE

                                                                                      o nominando un rappresentante fiscale).
Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                                                      Occorre osservare, tra l’altro, che del differente principio generale applicabile in caso di
                                                                                      scambi di beni non sembra tener conto l’art. 1 del decreto 22 febbraio 2010 del Ministro
                                                                                      dell’economia e delle finanze, disposizione che, con formulazione generica,
                                                                                      nell’individuare i soggetti obbligati all’adempimento della presentazione degli elenchi
                                                                                      INTRASTAT, stabilisce che gli elenchi sono presentati dai soggetti passivi dell’imposta
                                                                                      per le operazioni intercorse con soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro
                                                                                      dell’Unione europea sia nel caso di cessioni ed acquisti intracomunitari di beni, che in
                                                                                      quello di prestazioni di servizi c.d. “generiche” rese e ricevute da tali soggetti.

                                                                                      Le precisazioni fornite nella circolare in commento intervengono, dunque, a specificare
                                                                                      l’ambito applicativo dell’art. 1 di tale decreto.

                                                                                      Nella circolare n. 36/E sono, poi, individuati gli obblighi relativi alla compilazione degli
                                                                                      elenchi INTRASTAT che riguardano i contribuenti c.d. “minimi”6. A questo proposito
                                                                                      l’Agenzia delle entrate nel riepilogare il trattamento stabilito per le cessioni e gli acquisti
                                                                                      intracomunitari realizzati da tali soggetti, estende espressamente questa disciplina, pur
                                                                                      in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, ai servizi “generici” resi o
                                                                                      ricevuti, intercorsi con soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Stati comunitari.

                                                                                      In particolare, per quanto concerne il regime previsto per gli scambi di beni, le cessioni
                                                                                      di beni inviati in altro Stato membro rese da contribuenti minimi nei confronti di
                                                                                      6
                                                                                       Si tratta dei contribuenti che applicano il regime speciale semplificato stabilito dall’art. 1, commi da 96 a
                                                                                      117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

                                                                                                                                                                                                  5
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…   Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      cessionari identificati in altri Stati dell’Unione europea non costituiscono cessioni
                                                                                      intracomunitarie, ma cessioni interne senza addebito d’imposta a titolo di rivalsa nei
                                                                                      confronti del cessionario7. Di conseguenza, per i contribuenti minimi non sussiste
                                                                                      l’obbligo di compilare e presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni
                                                                                      intracomunitarie.

                                                                                      Viceversa, i contribuenti minimi, al pari degli altri soggetti IVA, devono indicare gli
                                                                                      acquisti intracomunitari negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari.
                                                                                      Quest’obbligo deriva dal fatto che, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati, i
                                                                                      contribuenti minimi devono8 applicare l’IVA attraverso il meccanismo dell’inversione
                                                                                      contabile, e cioè tramite l’integrazione della fattura emessa senza addebito d’imposta
                                                                                      dal cedente, con l’indicazione dell’aliquota applicabile e dell’IVA; tale imposta peraltro
                                                                                      non è detraibile, essendo i soggetti in questione debitori del tributo per tali operazioni.
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                                                                                      Riferendo questa stessa disciplina prevista per gli scambi di beni anche ai servizi,
                                                                                      l’Agenzia ritiene che se un contribuente minimo italiano acquista servizi “generici” da
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                                                                                      un soggetto passivo d’imposta stabilito in altro Stato comunitario, trova applicazione il
                                                                                      regime precedentemente esposto riguardante gli acquisti intracomunitari: l’operazione
                                                                                      si considera territorialmente rilevante in Italia, ed il soggetto in questione è tenuto ad
                                                                                      integrare la fattura ricevuta dal prestatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e
                                                                                      dell’imposta, senza esercitare il diritto alla detrazione e con obbligo di compilare gli
                                                                                      elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti.

                                                                                      Le prestazioni rese da un contribuente minimo nei confronti di un soggetto passivo
                                                                                      d’imposta stabilito in altro Stato comunitario, analogamente a quanto accade per le
                                                                                      cessioni intracomunitarie, non sono, invece, operazioni intracomunitarie ma interne,
                                                                                      senza diritto di rivalsa, per le quali l’IVA non viene evidenziata in fattura. Tali
                                                                                      prestazioni, quindi, non devono essere indicate negli elenchi riepilogativi delle
                                                                                      prestazioni rese.

                                                                                      7
                                                                                          V. art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge n. 331 del 1993.
                                                                                      8
                                                                                          V. art.1, comma 100, della legge n. 244 del 2007.

                                                                                                                                                                                    6
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…                    Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      2. Dati da indicare nei modelli

                                                                                      Nella nostra circolare n. 18 del 2010 avevamo segnalato talune incertezze cui dà luogo
                                                                                      la compilazione di alcuni campi degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi9.

                                                                                      Ad esempio, per quanto riguarda le informazioni richieste circa le modalità di incasso
                                                                                      del corrispettivo delle prestazioni 10, nelle istruzioni per la compilazione dei modelli è
                                                                                      specificato che nelle apposite caselle deve essere indicata la lettera A in caso di
                                                                                      accredito in conto corrente bancario, B in caso di bonifico bancario, oppure X in caso di
                                                                                      modalità di pagamento diversa da quelle previste nei punti A e B. Non era chiara, però,
                                                                                      la differenza tra le varie categorie.

                                                                                      Al riguardo, in ordine alla differenza esistente tra pagamento effettuato tramite bonifico
                                                                                      o tramite accredito, l’Agenzia chiarisce che il bonifico consente il trasferimento di fondi
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                                                                                      da un conto corrente bancario ad un altro, mentre l’accredito può pervenire da fonti
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                                                                                      diverse dal conto corrente. Se il corrispettivo è invece incassato con modalità diverse
                                                                                      dal bonifico o dall’accredito, nell’apposita casella deve essere indicata la lettera X. A
                                                                                      titolo esemplificativo, l’Agenzia dichiara che nell’ipotesi di pagamento con carta di
                                                                                      credito deve essere barrata la casella A mentre per il pagamento con ricevuta bancaria
                                                                                      la casella X.

                                                                                      Nel caso in cui il pagamento della prestazione non è stato ancora ricevuto al momento
                                                                                      della compilazione degli elenchi INTRASTAT, l’Agenzia chiarisce che la casella
                                                                                      modalità di incasso deve essere compilata con dati presunti11.

                                                                                      Quanto alle modalità di erogazione del servizio, nelle istruzioni per la compilazione dei
                                                                                      modelli è richiesto che debba essere indicata la lettera I se le prestazioni sono
                                                                                      istantanee (cioè rese in un’unica soluzione), oppure la lettera R, se le prestazioni sono
                                                                                      periodiche (cioè erogate in più riprese). Per alcune tipologie di servizi, come osservato
                                                                                      nella nostra circolare n. 18, potrebbe però rivelarsi difficile procedere ad una simile
                                                                                      distinzione. Al riguardo la circolare n. 36/E fornisce alcune esemplificazioni12. Sono, ad
                                                                                      esempio, considerati servizi erogati in un’unica soluzione la singola lavorazione, il

                                                                                      9
                                                                                         V. i modelli Intra 1-quater (sezione 3: servizi resi registrati nel periodo); Intra 1- quinquies (sezione 4:
                                                                                      rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti); Intra 2-quater (sezione 3: servizi ricevuti
                                                                                      registrati nel periodo); Intra 2-quinquies (sezione 4: rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di
                                                                                      periodi precedenti).
                                                                                      10
                                                                                         V. colonna 10 della sezione 3 e 14 della sezione 4 dei modelli relativi ai servizi.
                                                                                      11
                                                                                         V. punto 38 della circolare n. 36/E.
                                                                                      12
                                                                                         V., in particolare, le risposte n. da 39 a 42.

                                                                                                                                                                                                        7
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…                  Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      trasporto unitario oppure l’attività di recupero crediti relativa ad un solo cliente (anche
                                                                                      se l’esercizio di tale attività dia luogo all’emissione di più fatture), mentre le
                                                                                      manutenzioni periodiche costituiscono esempi di servizi erogati ciclicamente, così
                                                                                      come il rinnovo di una licenza software.

                                                                                      Dubbi erano sorti anche in merito all’individuazione del paese in cui è stato effettuato il
                                                                                      pagamento; paese che deve essere indicato nell’elenco relativo ai servizi 13. Non era
                                                                                      chiaro, infatti, se nell’ipotesi di pagamento tramite banca dovesse essere indicato il
                                                                                      paese dove si trova la banca incaricata del pagamento, oppure quello verso il quale è
                                                                                      diretto il trasferimento di denaro. Al riguardo, nella circolare n. 36/E è precisato 14 che il
                                                                                      paese di pagamento è quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del
                                                                                      beneficiario: non può non rilevarsi, comunque, che tale verifica potrebbe dar adito a
                                                                                      difficoltà, specie per i soggetti di notevoli dimensioni con una numerosa clientela.
                                                                                      Peraltro, permangono ancora i dubbi, già da noi segnalati 15, riguardo all’indicazione del
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE

                                                                                      paese del pagamento nel caso di utilizzo delle compensazioni.
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                                                                                      Sempre riguardo al contenuto degli elenchi, utili indicazioni fornite dalla circolare n. 36/
                                                                                      E riguardano l’individuazione della tipologia dei servizi resi o ricevuti nell’ambito della
                                                                                      tabella CPA - basata su codici a sei cifre ed ottenuta dalla rielaborazione della tabella
                                                                                      CPA 2008 - ai fini della compilazione della colonna “codice servizio”16.

                                                                                      Come già rilevato nella nostra circolare n. 18, la richiesta di questo dato crea notevoli
                                                                                      difficoltà ai soggetti obbligati, che lamentano sia l’incompletezza della tabella (molti,
                                                                                      infatti, sono i servizi non classificati) sia il suo eccessivo grado di dettaglio, che facilita
                                                                                      la possibilità di errori nella compilazione dei modelli.

                                                                                      Ad avviso dell’Agenzia, in caso di incertezza deve essere indicato il codice CPA del
                                                                                      servizio che si ritiene più vicino a quello effettivamente svolto. Inoltre, sebbene la
                                                                                      tabella sia composta di codici a sei cifre, è riconosciuta al contribuente la facoltà di
                                                                                      indicare il servizio anche solo con 4 cifre, dando così una indicazione più generica.

                                                                                      Nella circolare n. 36/E è individuato, inoltre, il comportamento da tenere per correggere
                                                                                      precedenti errori od omissioni: sul punto l’Agenzia conferma sostanzialmente quanto
                                                                                      da noi ritenuto nella circolare n. 18.

                                                                                      13
                                                                                         V. colonna 11 della sezione 3 e 15 della sezione 4 dei modelli relativi ai servizi.
                                                                                      14
                                                                                         V. la risposta n. 36.
                                                                                      15
                                                                                         V. nota 52 di pag. 20 della nostra circolare n. 18 del 2010.
                                                                                      16
                                                                                         V. colonna 8 della sezione 3 e 12 della sezione 4 dei modelli relativi ai servizi.

                                                                                                                                                                                                   8
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…          Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      In particolare, si distinguono al riguardo diverse ipotesi. Se si tratta di variazioni relative
                                                                                      ad operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) già incluse negli elenchi
                                                                                      riepilogativi - si pensi, ad esempio, alla variazione dell’ammontare del corrispettivo di
                                                                                      operazioni già comunicate - i corrispondenti dati delle fatture o delle note di accredito
                                                                                      devono essere indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette
                                                                                      rettifiche sono state registrate17, compilando la sezione 4 degli elenchi.

                                                                                      Nel caso in cui, invece, siano stati omessi dati relativi a prestazioni di servizi – si pensi,
                                                                                      ad esempio, alla dimenticanza di una fattura - è necessario trasmettere, come indicato
                                                                                      nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, una apposita dichiarazione,
                                                                                      specificando quale periodo di riferimento il mese o trimestre in cui si è verificata
                                                                                      l’omissione, utilizzando la sezione 3 dei modelli.

                                                                                      Nei rimanenti casi di errori relativi alle prestazioni di servizi - quali, ad esempio,
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                                                                                      l’inserimento negli elenchi di operazioni non imponibili od esenti, in relazione alle quali
                                                                                      tale obbligo è insussistente - il contribuente dovrà procedere alla compilazione della
Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                                                      sezione 4, relativa alle rettifiche riguardanti i servizi resi o ricevuti.

                                                                                      Nella circolare n. 36/E l’Agenzia precisa, inoltre, in termini generali, che gli errori e le
                                                                                      omissioni possono essere corretti in via immediata, senza attendere la scadenza del
                                                                                      termine di trasmissione relativa al periodo (mese o trimestre) successivo.

                                                                                      3. Periodicità di presentazione degli elenchi

                                                                                      Nella circolare n. 36/E sono prese in considerazione le regole cui attenersi nel caso del
                                                                                      cambio in corso d’anno della periodicità di presentazione degli elenchi18.

                                                                                      Ricordiamo che, conformemente a quanto prescrive la direttiva19, se si supera durante
                                                                                      il trimestre il limite dei 50.000 euro stabilito per la periodicità di presentazione
                                                                                      trimestrale, la periodicità di presentazione degli elenchi cambia in corso d’anno, e
                                                                                      l’elenco deve essere presentato con cadenza mensile a partire dal mese successivo a

                                                                                      17
                                                                                         V. art, 5, comma 5, del decreto del 22 febbraio 2010, secondo cui “in caso di variazioni intervenute
                                                                                      successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi
                                                                                      relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate”.
                                                                                      18
                                                                                         V. la risposta n. 1 della parte seconda della circolare.
                                                                                      19
                                                                                         V. art. 263 della direttiva 2006/112/CE.

                                                                                                                                                                                           9
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…               Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      quello in cui la soglia è superata, ed è in questo caso richiesta la presentazione, per i
                                                                                      periodi mensili già trascorsi, di elenchi riepilogativi appositamente contrassegnati20.

                                                                                      Al riguardo, nella nostra circolare n. 18 abbiamo segnalato la divergenza tra le
                                                                                      indicazioni in precedenza impartite sul punto dalla stessa Agenzia nella circolare n. 14/
                                                                                      E del 2010, laddove si legge che per i periodi mensili già trascorsi devono essere
                                                                                      presentati elenchi “mensili” appositamente contrassegnati e le istruzioni per la
                                                                                      compilazione dei modelli21, secondo cui devono invece essere presentati per tali
                                                                                      periodi pregressi elenchi “trimestrali” appositamente contrassegnati.

                                                                                      Nella circolare n. 36/E anche l’Agenzia aderisce a tale seconda impostazione 22, che
                                                                                      tiene conto dell’impostazione della modulistica, fornendo peraltro alcuni esempi sul
                                                                                      cambio in corso d’anno della periodicità di presentazione degli elenchi in linea con
                                                                                      quelli da noi proposti nella circolare n. 18 del 2010.
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                                                                                      Negli esempi riportati si legge, infatti, che se il limite di 50.000 euro è superato nel
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                                                                                      corso del mese di gennaio, deve essere presentato un elenco trimestrale entro il 25
                                                                                      febbraio contrassegnando la casella “primo mese del trimestre”; se il limite predetto è
                                                                                      superato a febbraio, deve essere presentato entro il 25 marzo un elenco riepilogativo
                                                                                      trimestrale contrassegnando la casella “primo e secondo mese del trimestre”,
                                                                                      contenente i dati di gennaio e febbraio; se il limite è superato a marzo, entro il 25 aprile
                                                                                      dovrà essere presentato l’elenco riepilogativo trimestrale contenente i dati relativi al
                                                                                      mese di gennaio, febbraio e marzo contrassegnando la casella “trimestre completo”.

                                                                                      La circolare n. 36/E, peraltro, non fornisce le spiegazioni che auspicavamo in relazione
                                                                                      alle regole da osservare per la determinazione della periodicità di presentazione degli
                                                                                      elenchi nel caso di inizio dell’attività; regole che, quindi, continuano a rimanere non del
                                                                                      tutto chiare.

                                                                                      4. Momento di effettuazione delle prestazioni

                                                                                      20
                                                                                         L’ipotesi di cambio della periodicità di presentazione è regolata dal comma 4 dell’art. 2 del decreto
                                                                                      ministeriale del 22 febbraio 2010.
                                                                                      21
                                                                                         Le istruzioni per la compilazione dei modelli sono contenute nell’allegato XI alla determinazione del 22
                                                                                      febbraio 2010.
                                                                                      22
                                                                                         Deve, quindi, ritenersi superato quanto sul punto indicato nella richiamata circolare n. 14/E dell’Agenzia
                                                                                      delle entrate (v. par. 2).

                                                                                                                                                                                                10
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…                Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      Nella circolare n. 36/E sono contenuti alcuni chiarimenti in relazione al momento in cui
                                                                                      devono essere inserite negli elenchi riepilogativi le operazioni effettuate a cavallo tra la
                                                                                      vecchia e la nuova disciplina IVA della territorialità delle prestazioni di servizi.

                                                                                      Il quesito posto all’Agenzia 23 riguarda il caso di una prestazione eseguita nel 2009, in
                                                                                      relazione alla quale il prestatore, soggetto passivo in altro Stato comunitario, ha
                                                                                      emesso la relativa fattura nel medesimo anno; il committente nazionale procede ad
                                                                                      autofatturare tale prestazione nel 2010. Con riferimento a tale ipotesi è stato chiesto se
                                                                                      la prestazione in questione debba o meno essere rilevata negli elenchi INTRASTAT.

                                                                                      Sul punto, l’Agenzia ritiene che per stabilire se una determinata operazione è soggetta
                                                                                      alla vecchia o alla nuova disciplina - e, di conseguenza, se l’operazione di cui si tratta
                                                                                      debba essere inserita o meno negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari -
                                                                                      occorre riferimento ai criteri che regolano la determinazione del momento di
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE

                                                                                      effettuazione dell’operazione, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.
Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                                                      L’Agenzia osserva in particolare che, a norma dell’art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972, le
                                                                                      prestazioni di servizi si considerano effettuate, in linea generale, al momento del
                                                                                      pagamento del corrispettivo: in applicazione di tale principio, se il corrispettivo di una
                                                                                      determinata operazione è pagato nel 2010, trovano applicazione le nuove regole di
                                                                                      territorialità. Tuttavia, se per una data prestazione è stata emessa fattura nel 2009 con
                                                                                      conseguente applicazione dell’imposta, l’operazione si considera effettuata nel
                                                                                      medesimo anno anche se il corrispettivo è pagato nel 2010; In questo caso,
                                                                                      l’operazione non dovrà essere inserita negli elenchi INTRASTAT24.

                                                                                      Al di là della fattispecie prospettata all’Agenzia, rileviamo, in termini più generali, che
                                                                                      per stabilire il regime cui assoggettare una prestazione eseguita da un soggetto
                                                                                      passivo stabilito in altro Stato comunitario nei confronti di un committente italiano a
                                                                                      cavallo tra la vecchia e la nuova disciplina sulla territorialità dei servizi, per evitare una
                                                                                      duplice tassazione della stessa operazione è opportuno considerare non solo le regole
                                                                                      di territorialità vigenti in Italia, ma - dato che nel precedente regime la territorialità per le
                                                                                      prestazioni di servizi era legata alla residenza del prestatore - anche quelle adottate nel

                                                                                      23
                                                                                        V. quesito n. 2 della parte seconda della circolare n. 36/E.
                                                                                      24
                                                                                         Peraltro, se si ritiene che l’operazione descritta nel quesito sia integralmente regolata dalla disciplina
                                                                                      precedentemente in vigore, in relazione ad essa non sussisterebbe nel 2010 l’obbligo di emissione
                                                                                      dell’autofattura da parte del committente nazionale a norma del nuovo testo dell’art. 17 del d.p.r. n. 633 del
                                                                                      1972.

                                                                                                                                                                                                 11
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…     Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      2009 nello Stato comunitario del prestatore, che potrebbero divergere da quelle
                                                                                      nazionali.

                                                                                      In quest’ottica, occorre tenere presente che, in tema di prestazioni di servizi, l’art. 63
                                                                                      della direttiva 2006/112/CE stabilisce il principio generale secondo cui il fatto
                                                                                      generatore dell’imposta si verifica - e l’imposta diventa esigibile - nel momento in cui la
                                                                                      prestazione di servizi è effettuata, cioè nel momento in cui questa viene materialmente
                                                                                      eseguita.

                                                                                      In deroga a tale principio, il successivo art. 66 della direttiva consente agli Stati membri
                                                                                      di prevedere che l’imposta relativa a tali operazioni diventi esigibile non oltre il
                                                                                      momento di emissione della fattura o del pagamento del prezzo; di tale deroga si è già
                                                                                      in passato avvalso il legislatore nazionale con l’art. 6, terzo comma, del d.p.r. n. 633,
                                                                                      che fa appunto riferimento al momento del pagamento del corrispettivo (o, se anteriore,
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                                                                                      dell’emissione della fattura).
Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                                                      Il testo della direttiva di rifusione è stato successivamente modificato 25, prevedendosi
                                                                                      che la deroga dell’art. 66 non possa trovare applicazione per le prestazioni di servizi
                                                                                      che sono rese da soggetti stabiliti in Stati membri diversi da quelli dei committenti; per
                                                                                      tali prestazioni, pertanto, l’unico criterio ora applicabile è quello generale del citato art.
                                                                                      63, che considera le prestazioni di servizi effettuate nel momento della loro
                                                                                      ultimazione.

                                                                                      L’Italia, peraltro, non ha ancora recepito questo principio (che avrebbe dovuto essere
                                                                                      adottato dal 1° gennaio 201026): l’art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972 continua, infatti, a
                                                                                      prevedere che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del
                                                                                      pagamento (salvo precedente fatturazione), anche nei casi in cui il prestatore è un
                                                                                      soggetto non stabilito in Italia.

                                                                                      In tale contesto, si deve ritenere, in linea generale, che se un’operazione si considera
                                                                                      effettuata nel 2009 in uno Stato membro diverso dall’Italia, secondo un criterio difforme
                                                                                      da quello operante in Italia (ultimazione della prestazione, piuttosto che pagamento del
                                                                                      corrispettivo), l’operazione non soggiace alla disciplina della territorialità introdotta nel
                                                                                      2010, a nulla rilevando che la prestazione possa considerarsi effettuata in Italia nel
                                                                                      2010, perché, ad esempio, il corrispettivo è stato pagato in tale anno.

                                                                                      25
                                                                                           V. art. 1, par. 1, della direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008.
                                                                                      26
                                                                                           V. art. 3 della predetta direttiva 2008/117/CE.

                                                                                                                                                                                     12
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…     Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      In altri termini, l’assoggettamento dell’operazione all’IVA in uno Stato comunitario
                                                                                      secondo la disciplina in vigore nel 2009, preclude l’applicazione dell’IVA in Italia nel
                                                                                      2010.

                                                                                      In definitiva, la determinazione del momento di effettuazione dell’operazione e
                                                                                      l’applicabilità dei criteri di territorialità in vigore presuppongono l’individuazione della
                                                                                      disciplina vigente, nell’anno 2009, nei diversi Stati membri dei prestatori. In particolare,
                                                                                      si devono distinguere i casi in cui il criterio di riferimento adottato era quello del
                                                                                      momento dell’esecuzione delle prestazioni - come previsto dalla regola generale
                                                                                      dell’art. 63 della direttiva - da quelli in cui il criterio era quello del pagamento del
                                                                                      corrispettivo o dell’emissione della fattura, in base alla deroga dell’art. 66, come
                                                                                      stabilito dalla normativa nazionale.

                                                                                      In definitiva, possono essere individuate le seguenti diverse fattispecie:
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                                                                                         a) La prestazione è stata ultimata nel 2009 e fatturata nello stesso anno: in questi
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                                                                                         casi l’operazione è soggetta a IVA secondo la disciplina in vigore nel 2009, con la
                                                                                         conseguenza che l’imposta è dovuta nello Stato del prestatore e non in quello del
                                                                                         committente (l’Italia).

                                                                                         b) La prestazione è stata eseguita nel 2009, il pagamento e la fatturazione hanno
                                                                                         avuto luogo nel 2010, e il criterio di riferimento per stabilire il momento di
                                                                                         effettuazione delle prestazioni, nel paese del prestatore, faceva riferimento al
                                                                                         momento di esecuzione della prestazione: in questi casi le prestazioni dovrebbero
                                                                                         considerarsi comunque “effettuate” – in quanto ultimate – nell’anno 2009, con
                                                                                         applicazione delle precedenti regole di territorialità, che prevedevano l’obbligo di
                                                                                         emissione della fattura, in qualità di debitore dell’imposta, da parte dei prestatori,
                                                                                         con l’IVA del proprio Stato. In sostanza, tali prestazioni – analogamente a quelle sub
                                                                                         a) – risulterebbero effettuate nel 2009 ed assoggettate al tributo vigente nello Stato
                                                                                         del prestatore, e, quindi, non soggette all’IVA nazionale in base al nuovo criterio
                                                                                         territoriale d’imposizione dell’art. 7-ter del d.p.r. n. 633. In relazione a tali prestazioni,
                                                                                         non sussisterebbe l’obbligo di emissione dell’autofattura né, di conseguenza, quello
                                                                                         di rilevazione negli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

                                                                                         c) La prestazione è stata eseguita nel 2009, il pagamento e la fatturazione hanno
                                                                                         avuto luogo nel 2010, e il criterio di riferimento per stabilire il momento di
                                                                                         effettuazione delle prestazioni, nel paese del prestatore, faceva riferimento (come in
                                                                                         Italia) al momento del pagamento del corrispettivo: in questi casi, le prestazioni di

                                                                                                                                                                                     13
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…     Circolare N. 24 / 2010

                                                                                            servizi non potrebbero considerarsi effettuate nel 2009 – ancorché materialmente
                                                                                            ultimate in tale anno – bensì nel 2010; il relativo corrispettivo, infatti, è stato pagato
                                                                                            in tale successivo anno e il momento di ultimazione della prestazione non aveva
                                                                                            rilevanza nel 2009, né in Italia, né nel paese del prestatore. Dallo “slittamento” del
                                                                                            momento di effettuazione delle operazioni nel 2010 deriverebbe, quindi, la loro
                                                                                            rilevanza territoriale in Italia secondo le nuove regole di territorialità stabilite dal
                                                                                            decreto legislativo n. 18 del 2010: ne consegue, pertanto, per il committente
                                                                                            nazionale, soggetto passivo d’imposta, l’obbligo di emissione dell’autofattura
                                                                                            prevista dal secondo comma dell’art. 17 del d.p.r. n. 633, e di segnalazione dei
                                                                                            servizi in questione (se di carattere “generico”) negli elenchi riepilogativi degli
                                                                                            scambi intracomunitari.
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                                                                                      5. Individuazione dei criteri di territorialità di alcuni servizi
Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                                                      Negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, lo ricordiamo, vanno indicati
                                                                                      i servizi c.d. “generici” soggetti ad IVA nello Stato in cui è stabilito il committente, e non
                                                                                      quelli c.d. “in deroga”, in relazione ai quali sono disposti criteri particolari di tassazione.

                                                                                      Una elencazione di entrambe le tipologie di servizi è contenuta nella circolare 31
                                                                                      dicembre 2009, n. 58/E dell’Agenzia delle entrate. Rientrano nella prima categoria, fra
                                                                                      l’altro, le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite, mentre fanno parte della
                                                                                      seconda, tra l’altro, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, inclusi i servizi di
                                                                                      fornitura di alloggio in strutture alberghiere e similari27.

                                                                                      Proprio in relazione all’inquadramento nell’una o nell’altra categoria, era sorto il
                                                                                      problema di individuare i criteri di territorialità dei servizi di prenotazione alberghiere
                                                                                      per alberghi situati in Italia, dubitandosi se trovasse applicazione il criterio speciale
                                                                                      previsto per i servizi alberghieri, oppure quello generale stabilito per le intermediazioni.
                                                                                      L’Agenzia delle entrate, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione
                                                                                      europea che localizza le prestazioni presso il luogo in cui è situato l’immobile solo in
                                                                                      presenza di un nesso diretto con l’immobile 28, qualifica tali servizi quali operazioni di
                                                                                      intermediazione, come tali da rilevarsi negli elenchi INTRASTAT.

                                                                                      27
                                                                                           V. art. 47 della direttiva 2006/112/CE.
                                                                                      28
                                                                                           V. la sentenza relativa alla causa C-166/05 del 7 settembre 2006.

                                                                                                                                                                                     14
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…             Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      Nella circolare sono presi in considerazione, inoltre, i servizi resi da tour operator, che
                                                                                      possono avere diverse qualificazioni ai fini della territorialità. L’Agenzia correttamente
                                                                                      ritiene che i servizi consistenti nella vendita di pacchetti turistici, soggetti ad imposta in
                                                                                      base al regime speciale per le agenzie di viaggio29, non devono essere inclusi negli
                                                                                      elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, perché ai fini della territorialità
                                                                                      non rientrano nella regola generale della tassazione nello Stato di stabilimento del
                                                                                      committente. Alla stessa conclusione l’Agenzia perviene per quanto riguarda i servizi
                                                                                      singoli preventivamente acquistati dall’agenzia di viaggio, alla cui cessione si applica il
                                                                                      regime speciale del margine30: neppure tali servizi devono essere indicati negli elenchi
                                                                                      di cui si tratta. Devono invece essere rilevati negli elenchi riepilogativi degli scambi
                                                                                      intracomunitari le vendite di singoli servizi che non rientrano nel regime speciale per le
                                                                                      agenzie di viaggio; tali operazioni sono qualificabili ai fini della territorialità come
                                                                                      prestazioni di intermediazione.
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                                                                                      Un’altra puntualizzazione contenuta nella circolare n. 36/E riguarda i servizi resi tramite
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                                                                                      mezzi elettronici31: tali servizi sono tassabili nel paese di residenza del committente e,
                                                                                      quindi, devono essere inseriti negli elenchi INTRASTAT dei servizi.

                                                                                      Ulteriori servizi considerati dall’Agenzia assoggettabili ad imposta nello Stato di
                                                                                      stabilimento del committente - e, quindi, da includere negli elenchi INTRASTAT - sono i
                                                                                      servizi offerti dal sito di aste on-line e-bay, i servizi di cui all’art. 3, n. 2, del d.p.r. n. 633
                                                                                      (quali l’acquisto di diritti di riproduzioni di immagini e le cessioni a mezzo internet) e le
                                                                                      prestazioni relative a corsi di formazione o di addestramento del personale (nei casi in
                                                                                      cui non siano esenti, in quanto rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche
                                                                                      amministrazioni e da ONLUS).

                                                                                      6. Questioni di carattere transitorio

                                                                                      Essendo ormai intervenute, con la circolare n. 36/E, le attese ulteriori precisazioni sulla
                                                                                      presentazione degli elenchi riepilogativi e sul loro contenuto, si pone il problema di
                                                                                      individuare il lasso di tempo entro il quale i soggetti obbligati possono procedere alla
                                                                                      correzione di precedenti eventuali errori od omissioni.

                                                                                      29
                                                                                         Il regime speciale di applicazione dell’IVA stabilito per le agenzie di viaggio e turismo è disciplinato
                                                                                      dall’art. 74-ter del d.p.r. n. 633 del 1972.
                                                                                      30
                                                                                         V. il comma 5-bis del richiamato art. 74-ter del d.p.r. n. 633 del 1972.
                                                                                      31
                                                                                         V. art. 11 del regolamento comunitario n. 1777 del 17 ottobre 2005.

                                                                                                                                                                                              15
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…                   Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      La stessa Agenzia delle entrate, lo ricordiamo, prendendo atto delle obiettive condizioni
                                                                                      di incertezza in cui si sono trovati i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi
                                                                                      riepilogativi, con la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010, aveva riconosciuto,
                                                                                      richiamandosi all’art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, che non
                                                                                      saranno irrogate sanzioni per eventuali violazioni relative alla compilazione sia degli
                                                                                      elenchi mensili relativi al periodo gennaio-maggio 2010 che degli elenchi trimestrali
                                                                                      relativi al primo trimestre (gennaio-marzo) del 2010.

                                                                                      In tale sede, l’Agenzia ha anche disposto che i contribuenti, per non incorrere nelle
                                                                                      sanzioni, debbano presentare – entro il 20 luglio 2010 32 – “elenchi riepilogativi
                                                                                      integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite nella normativa in corso di
                                                                                      emanazione”33.

                                                                                      L’Agenzia è poi nuovamente intervenuta sulla questione con la circolare 18 marzo
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE

                                                                                      2010, n. 14/E, affermando che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del
                                                                                      contribuente,34 i soggetti obbligati dispongono di 60 giorni a decorrere dal 5 marzo
Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                                                      2010 - data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 22
                                                                                      febbraio 2010, relativo alle modalità ed ai termini per la presentazione degli elenchi
                                                                                      riepilogativi - per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi
                                                                                      relativi al mese di gennaio 2010, e che, di conseguenza, fino al 4 maggio 2010 non
                                                                                      saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi relativi al mese di
                                                                                      gennaio 2010.

                                                                                      32
                                                                                          La data del 20 luglio, peraltro, è stata individuata dall’Agenzia delle entrate anteriormente
                                                                                      all’emanazione del decreto ministeriale 22 febbraio 2010, che ha fissato quale termine di presentazione
                                                                                      degli elenchi - in luogo del giorno 20 del mese successivo, stabilito nel previgente sistema per la
                                                                                      presentazione degli elenchi mensili - il giorno 25 del mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di
                                                                                      riferimento. Sembrerebbe logico ritenere, quindi, che a tale naturale scadenza dell’obbligo di trasmissione,
                                                                                      e non alla data del 20 luglio (che costituirebbe un termine ad hoc) debba farsi riferimento per correggere
                                                                                      eventuali errori o omissioni senza applicazione di sanzioni. Peraltro, cadendo il 25 luglio 2010 di
                                                                                      domenica, tale termine dovrebbe ritenersi prorogato di diritto al successivo 26 luglio. Data la delicatezza
                                                                                      del tema occorrerebbe, comunque, un’esplicita conferma da parte dei competenti organi.
                                                                                      33
                                                                                          Dall’uso del termine “integrativi” riferito agli elenchi da presentarsi entro il 20 luglio si poteva in ipotesi
                                                                                      desumere che non potessero ritenersi al riparo dall’applicazione delle sanzioni quei contribuenti che
                                                                                      avessero omesso del tutto la presentazione degli elenchi: in tale situazione, nella nostra circolare n. 18
                                                                                      avevamo segnalato l’opportunità di presentare gli elenchi in questione con i dati in proprio possesso, sia
                                                                                      pure incompleti, e procedere alla relativa integrazione entro il 20 luglio (rectius, 26 luglio).
                                                                                      34
                                                                                         L’art. 3, comma 2, dello Statuto sui diritti del contribuente stabilisce che “in ogni caso, le disposizioni
                                                                                      tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata
                                                                                      anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei
                                                                                      provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

                                                                                                                                                                                                      16
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…                Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      Al riguardo, nella più volte citata circolare n. 18 abbiamo osservato che se si ammette
                                                                                      l’operatività nella specie dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente,
                                                                                      non sembra corretto limitarne gli effetti ai soli elenchi riferiti a gennaio. Per porre
                                                                                      rimedio a tale situazione, avevamo perciò auspicato che l’Agenzia riconoscesse agli
                                                                                      operatori, una volte intervenute le ulteriori istruzioni, un congruo lasso di tempo per
                                                                                      adeguarvisi, sanando senza applicazione di sanzioni gli eventuali comportamenti
                                                                                      difformi tenuti rispetto a quelli indicati dalla circolare.

                                                                                      L’arco temporale della sanatoria potrebbe essere individuato, a nostro avviso, nei
                                                                                      sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della circolare stessa. Aderendo a tale
                                                                                      impostazione, potrebbero essere presentati elenchi riepilogativi che contengono i dati
                                                                                      corretti entro la prima scadenza del termine di trasmissione degli elenchi successiva a
                                                                                      tale periodo, quindi entro il 25 agosto.
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Gaetano BONAFEDE

                                                                                      Pur in mancanza di un espresso riconoscimento in tal senso nella circolare n. 36/E, la
                                                                                      soluzione indicata nella nostra circolare n. 18 dovrebbe rimanere a nostro avviso
Confindustria Palermo - Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo

                                                                                      percorribile, essendo, ripetiamo, conforme ai principi dello Statuto dei diritti del
                                                                                      contribuente.

                                                                                      Del resto, i chiarimenti dell’Agenzia erano attesi nel mese di maggio: in tal senso,
                                                                                      infatti, si era espressa la stessa Agenzia. La circolare n. 36/E, invece, è stata diffusa
                                                                                      solo il 21 giugno, cioè meno di un mese prima della data (20 luglio) individuata per
                                                                                      sanare eventuali errori senza incorrere in sanzioni. Sembra perciò quanto mai
                                                                                      opportuno che l’Agenzia prenda atto del ritardo con cui sono intervenuti gli attesi
                                                                                      chiarimenti.

                                                                                      Rimane inoltre da risolvere una questione legata all’intervenuta abrogazione della
                                                                                      disposizione che, nella previgente disciplina, differiva al 6 settembre il termine per la
                                                                                      presentazione degli elenchi riepilogativi mensili relativi al mese di luglio35. In assenza di
                                                                                      una apposita norma di proroga, gli elenchi relativi al mese di luglio dovranno essere
                                                                                      trasmessi entro il termine ordinario del 25 agosto. E’ auspicabile un intervento

                                                                                      35
                                                                                         A norma dell’art. 1 del d.p.r. 14 luglio 2004, n. 190, gli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni
                                                                                      effettuate nel mese di luglio dovevano essere presentati entro il 6 settembre, anziché entro l’ordinario
                                                                                      termine del 20 agosto, in considerazione delle “oggettive difficoltà di carattere tecnico connesse alla
                                                                                      vicinanza dell’ordinaria scadenza alla festività di ferragosto” (v. i considerando al testo del d.p.r. n. 190).
                                                                                      La scadenza di presentazione degli elenchi, anche in questo caso, era prorogata di cinque giorni nel caso
                                                                                      di presentazione per via telematica tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange). Il d.p.r. n. 190 del
                                                                                      2004 è stato abrogato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 18 del 2010.

                                                                                                                                                                                                  17
IVA: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori…     Circolare N. 24 / 2010

                                                                                      normativo che posticipi tale scadenza, la cui osservanza da parte dei soggetti obbligati
                                                                                      potrebbe dar adito ad oggettive difficoltà.

                                                                                                                                                                Il Direttore Generale

                                                                                                                                                                             Micossi
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                                                                                                                                                                                     18
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