RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI - Manovra 2020: le principali novità - Avv. FABIO PACE - FPCU

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Manovra 2020: le principali novità

RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI

            Avv. FABIO PACE

               20 gennaio 2020
Novità in materia di riscossione
784 - 785

784 - Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di
cui ai commi da 786 a 814 si applicano, fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle
comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti
locali, di seguito complessivamente denominati «enti».

785 - In caso di affidamento, da parte egli enti, dell'attività di
riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si
applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792.

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784 – 785 commento
La parola enti è riferita solamente agli enti territoriali e loro forme
organizzative senza alcun riferimento ad altri enti locali, come ad esempio
Regioni e consorzi di altro genere che restano esclusi dalla possibilità di
emettere titoli esecutivi con forza precettiva e per i quali resta confermata la
disciplina vigente.

Il riferimento ai soggetti privati che possono compiere le attività di riscossione
per conto dei comuni, è contenuto nelle norme successive, soprattutto nel
comma 792, che individua tra gli abilitati alla riscossione potenziata, i soggetti
indicati al comma 5 dell’articolo 52 del d lgs 446/97 (ossia: a) aziende
speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990,
n. 142; b) societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della
citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 5; c) societa' miste, per la gestione presso
altri comuni; d) concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al
predetto articolo 53).

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784 – 785 commento

Il comma 785 chiarisce che la riscossione potenziata è estesa anche
all’Agente nazionale della riscossione nei cui confronti trova
applicazione esclusivamente il comma 792, recante la procedura
semplificata che caratterizza il nuovo accertamento esecutivo precettivo.
Non trovano applicazione nei confronti dell’Agente nazionale della riscossione.
le disposizioni relative a tutti gli altri commi, quindi: le regole sull’incasso
diretto, sul funzionario responsabile per la riscossione, sulla dilazione
di pagamento, sulla determinazione degli oneri e spese di riscossione.

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786

786 - Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
1°dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al primo periodo, la parola: «spontaneo» è soppressa e dopo le
parole: «resi disponibili dagli enti impositori” sono aggiunte le
seguenti: “o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o
utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice”;

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Segue 786

al terzo periodo, la parola: «spontaneo” è soppressa e le parole
da: “esclusivamente” a: “dagli enti impositori” sono sostituite
dalle seguenti: “con le stesse modalità di cui al primo periodo,
con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,”;
c)       è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I versamenti
effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),
numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono
equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente
affidatario”.

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Segue 786 - Commento

Il comma 786 introduce delle modifiche alla disciplina relativa agli
interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione
dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione
coattiva.
In particolare, con riferimento ai versamenti delle entrate tributarie dei
comuni e degli altri enti locali, sono ampliate le modalità con le quali
suddetto versamento deve essere effettuato.
Analoghe modifiche sono previste per il versamento delle entrate
diverse da quelle tributarie.
Infine è previsto che i versamenti a favore delle società di cui al D. Lgs.
n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all’art. 53, comma 1 del D. Lgs.
n. 446 del 1997, sono equiparati a quelli effettuati direttamente a
favore dell'ente affidatario.

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791

791 - Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si
applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati:
ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati
ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai
debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il
tramite degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.
446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il
servizio di riscossione delle proprie entrate;

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Segue 791

a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai
soggetti affidatari l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica
forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni
normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina
di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
c)      restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le
modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche
dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro
automobilistico.

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791 commento

Ulteriore novità finalizzata ad agevolare i meccanismi di
riscossione è costituita dalla facoltà accordata agli enti di
accedere direttamente e gratuitamente ai dati e alle informazioni
dei debitori presenti nell’Anagrafe Tributaria.
Analoga facoltà è riconosciuta ai terzi ai quali sia stato affidato,
anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le attività.

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792
792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a),
emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti
pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata
sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti
finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e
dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del
2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni
devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro
sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate
patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure,
in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
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Segue 792
Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi
costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e
cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal
termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui
al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da
notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se
adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n.
472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui
al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro
sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento
delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli
atti ivi indicati;

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Segue 792 commento
A partire dal 1 gennaio 2020 anche i Comuni, le Città Metropolitane, la
Provincie, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni potranno
emettere l’accertamento esecutivo che consentirà di ridurre i tempi necessari
per riscuotere le imposte locali evase per qualsiasi motivo.
In sostanza suddetto atto avrà contemporaneamente natura di avviso di
accertamento e di atto della riscossione.
Non sarà più necessario inviare la cartella di pagamento o l’ingiunzione, in
quanto l’iscrizione a ruolo sarà già contenuta nell’atto impositivo.
La definizione dell’ambito oggettivo di applicazione delle norme è descritto nel
comma 792 che, nella prima parte, concentra in poche righe l’universo delle
entrate locali chiamando in causa gli atti degli enti emessi dal 1 gennaio 2020
relativi ai tributi e alle entrate patrimoniali.
La misura avrà efficacia retroattiva, in quanto gli enti locali potranno
utilizzare la nuova procedura anche per atti di anni precedenti,
purchè non decaduti o prescritti.

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Segue 792 commento
La riscossione potenziata riguarda, letteralmente:
a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti (con ciò
intendendo solo i tributi degli enti del comma 784)
b) l’avviso di accertamento relativo agli atti finalizzati alla riscossione
delle entrate patrimoniali
c) il connesso provvedimento di irrogazione della sanzione
emessi dai seguenti soggetti:
• enti province, comuni, città metropolitane, unioni, comunità
   montane e consorzi tra enti locali
• soggetti affidatari di cui alla lettera b) comma 5 dell’articolo 52 del
   d lgs 446/97: società iscritte all’albo della riscossione, operatori stati
   membri UE, società interamente pubbliche, società miste
• soggetti affidatari del comma 691 dell’articolo 1 della legge
   147/2013 concessionari della tassa rifiuti ovvero della tariffa
   corrispettiva, che alla data del 31 dicembre 2013, risultavano affidatari del
   servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della Tari

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Segue 792 commento
La disposizione è ad ampio spettro richiamando non solo i tributi bensì anche le
entrate patrimoniali che, negli enti locali, sono numerose e con caratteristiche
diverse che si riflettono nella fase di riscossione.
La norma infatti si rifà alle tipiche categorie applicate nell’inquadramento delle
entrate locali ai fini della riscossione articolate in entrate tributarie e
patrimoniali, con la novità di istituire un accertamento esecutivo anche per le
entrate patrimoniali.
Con la procedura della riscossione potenziata, il titolo accertativo dovrà
essere munito della formula esecutiva e precettiva, costruito nel rispetto
della disciplina per l’accertamento del credito prevista dalle norme che reggono
la singola entrata.
Ne consegue che:
per i tributi locali l’accertamento emesso ai sensi del comma 162
dell’articolo 1 della legge 296/2006, dovrà essere addizionato della formula
esecutiva precettiva

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Segue 792 commento
In sostanza negli atti deve essere espressamente indicato: che costituiscono
titolo esecutivo; che, se verrà omesso il pagamento, saranno attivate
le procedure esecutive e cautelari; che l'ente, o il concessionario in
caso di affidamento dell'attività di accertamento, decorsi 30 giorni dal
termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva
delle somme dovute, facendo ricorso all'esecuzione forzata.

Per le entrate patrimoniali di diritto pubblico, la richiesta di adempimento,
l’avviso di messa in mora, dovranno essere muniti della formula esecutiva
per assumere la qualifica giuridica di accertamento esecutivo con forza
precettiva
Per le entrate patrimoniali di diritto privato, la richiesta di adempimento,
l’avviso di messa in mora, la diffida ad adempiere, caratterizzate fino ad
oggi da una debolezza sostanziale a causa della carenza di un titolo esecutivo
privatistico idoneo a definire la certezza liquidità ed esigibilità del credito, in un
rapporto di paritario tra le parti, dovranno essere muniti della formula
esecutiva per assumere la qualifica giuridica di accertamento esecutivo con
forza precettiva.

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Segue 792 commento
Restano esclusi dalla riforma:
• gli accertamenti con notifica avviata entro il 31.12.2019 e
   perfezionata (anche successivamente al 31.12.2019                    in caso di
   applicazione del principio di scissione della notifica ) nei termini di legge
• le entrate non incluse nel comma 792 (ad es. le contravvenzioni
   stradali)
• le entrate degli enti locali diversi da quelli indicati dal citato comma
   792, in primis, regioni e altri consorzi diversi da quelli formati tra enti locali,
   per le quali resta ferma la disciplina normativa vigenti
Se le somme richieste non vengono versate, il pagamento è insufficiente o è
tardivo, non è comunque irrogabile la sanzione amministrativa del
30%, prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 471/1997.
Pertanto, gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile
per la proposizione del ricorso o decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto
finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali (il termine decorre dal
momento in cui la notifica si perfeziona).

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Segue 792
b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi
sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni
di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è
affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in
carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione
forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione
delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato
l'avviso di accertamento.

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Segue 792
Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al
soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al
soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze;

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Segue 792 commento
Il contribuente avrà 60 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione.
In caso contrario, l’amministrazione potrà procedere con l’esecuzione forzata.
In caso di ricorso contro l’accertamento esecutivo, l’esecuzione è
sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in
carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
La sospensione è ridotta a 120 giorni nel caso in cui l’ente svolga
anche la funzione di riscossore dell’imposta non pagata.

Si attende l’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze che individui le modalità di trasmissione del carico di accertamento
esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione.
Nelle more, suddetto compito è affidato all’ufficio dell’ente.

Decorsi 30 giorni dalla scadenza dei 60 gg. dalla notifica dell’atto di
accertamento, la riscossione sarà affidata in carico al soggetto che riscuote.

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Segue 792 commento
c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e
conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a
tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme
derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione
forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di
aver preso in carico le somme per la riscossione;

Il blocco temporaneo dell’azione esecutiva non si estende alle azioni
cautelari e conservative (fermo amministrativo dei beni mobili
registrati, iscrizione d'ipoteca sugli immobili).
Allo stesso modo non si applica la sospensione in presenza di
accertamenti definitivi, sentenze passate in giudicato o qualora il
debitore decada dal beneficio della dilazione.
La comunicazione di avvenuta presa in carico è effettuata con mera
raccomandata semplice e non a.r. (lesione diritto di difesa).

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Segue 792

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a
conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione,
decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la
riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti
legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere
a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla
riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato
pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla
lettera e) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima
lettera e);

e) Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla
lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e
le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di
riscossione coattiva;

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Segue 792

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva
delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di
quanto previsto all'articolo 48- bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di
cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla
riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto
stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione,
anche forzata, ne attesti la provenienza;
h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),
l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui
all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973;

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Segue 792 commento

In caso di fondato pericolo per la riscossione non è previsto il blocco delle
azioni esecutive, bensì l’immediata aggressione del patrimonio del debitore.
La sussistenza della fondata motivazione deve essere espressamente indicata
nella motivazione dell’atto di accertamento.
Verifica della sussistenza del fondato pericolo per la riscossione (motivo
specifico di impugnazione)
Allorchè l’ente venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato
pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla
lettera e) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera
e);
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione
forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (ossia dall’intimazione
di pagamento)-
Tutela in caso di omessa notifica dell’intimazione.

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Segue 792 commento

Si applica la disciplina della riscossione coattiva delle entrate degli
enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto
all'articolo 48- bis del medesimo decreto n. 602 del 1973 (norma che prevede
la proposta di compensazione tra crediti e debiti).
Pertanto, il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme
ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione-
Gli atti relativi al procedimento sono notificati con le modalità previste dall’art.
26 del D.p.r. n. 602 del 1973.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione
forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (ossia dall’intimazione
di pagamento)
Tutela in caso di omessa notifica dell’intimazione.

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Segue 792 commento

Nel caso in cui sui beni del debitore sia già iniziata un’espropriazione, l’ente può
dichiarare di volersi surrogare al creditore procedente.
La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto
o nelle altre forme previste dal decreto sulla riscossione.
Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano
trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
Opposizione di terzi
Risarcimento dei danni
Sospensione dell’esecuzione
Pignoramento dei crediti verso terzi
Pignoramento di stipendio
Limiti all’espropriazione immobiliare

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Segue 792 commento

Iscrizione di ipoteca

Fermo sui beni mobili registrati

Ricorso per dichiarazione di fallimento

Esenzione dall’azione revocatoria

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Segue 792

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo
per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del
termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle
entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a)
sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a
partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore,
e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), e) e d), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla
cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella
lettera a).

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795 commento
L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
prevede che:
«Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme
iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si
applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del
pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con
decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi».

                                     30
795

795 - Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che
l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di
attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti
devono inviare un sollecito di pagamento con cui si
avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è
scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro
trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed
esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000
euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

                             31
795 commento
Prima di procedere al pignoramento, al fermo amministrativo e
all’iscrizione dell’ipoteca, al contribuente moroso, in presenza di
debiti di importo non superiore a 10.000 euro, verrà inviato un
sollecito di pagamento.
Non sono specificate le modalità di invio del sollecito.

Atto impugnabile in base al principio dell’interesse ad agire

                              32
796
796 - In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente
creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore,
concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a
un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il
debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva
difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate
    mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate
    mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

                              33
796 commento
I contribuenti avranno la possibilità di richiedere la rateizzazione
del pagamento in un massimo di 72 rate di uguale valore.

Il Legislatore ha istituzionalizzato la possibilità della rateizzazione
a livello nazionale (in precedenza, infatti, era ammessa solo in
caso di espressa disciplina da parte di apposito regolamento
comunale).

Situazione di temporanea e obiettiva difficoltà

                                34
797 - 798

797 - L'ente, con deliberazione adottata a norma
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità
di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una
durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti
di importi superiori a euro 6.000,01.

798   -  In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a
un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo
massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma
797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del
comma 800.

                             35
799 - 800
799 - Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il
soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo
amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento
della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della
rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive
già avviate alla data di concessione della rateazione.
800 - In caso di mancato pagamento, dopo espresso
sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei
mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade
automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere
rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediata mente
riscuotibile in unica soluzione. Le rate mensili nelle quali il paga-
mento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun
mese indicato nel l'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

                               36
799 – 800 commento

Proroga della dilazione in caso di comprovato peggioramento
della situazione, a meno che si intervenuta decadenza
In caso di richiesta di rateizzazione, iscrizione di fermo
amministrativo o di ipoteca, solo in caso di mancato
accoglimento (tutela del contribuente).
Nel caso in cui il contribuente non dovesse versare due rate
anche non consecutive nell’arco di sei mesi, è prevista la
decadenza immediata dal beneficio.
In tal caso l’Ente potrà provvedere alla riscossione della parte in
un’unica soluzione.
La rata mensile scade nell’ultimo giorno di ogni mese indicato
nell’atto di accoglimento della dilazione.

                              37
802
802 - Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni,
gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si
applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto
di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale
che può essere maggiorato di non oltre due punti
percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

                             38
803

803 - I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle
successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del
debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico
del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso
di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di
esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di
300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute
in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un
massimo di 600 euro;

                                                              Segue

                               39
Segue 803

b) una quota denominata “spese di notifica ed
esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e
correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a
carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti
agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali
spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura
di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche
le tipologie di spesa oggetto del rimborso.

                              40
Segue 803

interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che
può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali
dall'ente

quota denominata “oneri di riscossione a carico del
debitore”, pari al 3 per cento in caso di pagamento entro 60
gg. oppure al 6 per cento in caso di pagamento oltre i 60gg.

quota   denominata “spese di notifica ed esecutive”,
esecutive”, nella misura fissata con decreto non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze

                            41
Segue 803

Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico
riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure
e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze
21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30
ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del
Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del
Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto
riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

                               42
Novità in materia di ravvedimento
Art. 10 bis Decreto legge 26/10/2019 n. 124 - commento

1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, è abrogato.

L’art. 10-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, rubricato “Estensione del
ravvedimento operoso”, inserito dalla legge di conversione, abroga il comma 1-
bis dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’art. 13, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, prima della modifica apportata
dalla legge di Bilancio, prevedeva che il ravvedimento (ex lett. b-bis, b-ter e b-
quater), quindi con riduzione a 1/7, 1/6 e 1/5, fosse applicabile esclusivamente
ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

                                     44
Art. 10 bis Decreto legge 26/10/2019 n. 124 - commento

Per comprendere la portata della novità, va richiamata la nota del MEF 6
febbraio 2015, n. 16919, che aveva precisato come:

le lett. b-bis) e b-ter) del comma 1 dell’art. 13 riguardano i tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate, e quindi “non risultano applicabili al diritto annuale”;

relativamente alle lett. a-bis) e b-quater) del citato comma 1, è confermata la
posizione espressa nella circolare 30 dicembre 2008, n. 62417, e nella nota del
MISE 22 ottobre 2013, n. 172574, con la conseguenza che le relative novità
“non hanno un automatico effetto” sulla disciplina del ravvedimento operoso in
materia di diritto annuale.

                                      45
Art. 10 bis Decreto legge 26/10/2019 n. 124 - commento

1/9 della sanzione minima,
                                     Se la maggiore imposta viene versata entro 90 giorni dalla scadenza del termine
pari, quindi, all’1,6667% (1/9 del
                                     di presentazione della dichiarazione
15%)

1/8 della sanzione minima,
                                     Se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della
pari, quindi, al 3,75% (1/8 del
                                     dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
30%)

1/7 della sanzione minima,           Se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della
pari, quindi, al 4,2857% (1/7 del    dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
30%)                                 commessa la violazione

                                     Se la maggiore imposta viene versata oltre il termine di presentazione della
1/6 della sanzione minima,
                                     dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata
pari, quindi, al 5% (1/6 del 30%)
                                     commessa la violazione

1/5 della sanzione minima,           Se la maggiore imposta viene versata dopo la consegna del processo verbale di
pari, quindi, al 6% (1/5 del 30%)    constatazione

                                                    46
Novità in materia di rottamazione
Art. 37 Decreto legge 26/10/2019 n. 124

1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall'articolo 3, comma
2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al
30 novembre 2019.

                                    48
Art. 37 Decreto legge 26/10/2019 n. 124 - commento

Il decreto prevede lo slittamento al 30 novembre 2019 del termine di
versamento della prima o unica rata prevista per i contribuenti che avevano
presentato l'istanza di adesione alla rottamazione-ter.
L’intervento è finalizzato a evitare disparità di trattamento tra i debitori
che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione
alla definizione agevolata in esame entro il 30 aprile 2019 (oppure provengono
dalla rottamazione-bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel
2016 nell’Italia Centrale) e quelli che hanno fruito della riapertura del termine
di presentazione della domanda alla data al 31 luglio 2019.
Infatti, per i primi il pagamento delle somme dovute avrebbe dovuto
essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure nel
numero massimo di rate consecutive prescelte, la prima delle quali scadente
alla stessa data. I secondi, viceversa, pur avendo aderito
successivamente alla definizione agevolata, pagheranno la prima o
unica rata entro il 30 novembre 2019.

                                    49
Proroga compensazione dei crediti
Art. 37 Decreto legge 26/10/2019 n. 124

1-bis.    Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con
riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre
2019.

                                    51
Art. 37 Decreto legge 26/10/2019 n. 124 - commento

Anche nel 2020 i crediti commerciali e professionali nei confronti della
Pubblica amministrazione possono essere utilizzati per pagare i
tributi a debito indicati nelle cartelle esattoriali.
La conferma è arrivata con il decreto fiscale 2020, collegato alla legge di
Bilancio.
Per poter essere compensati i crediti devono essere non prescritti,
certi, liquidi, esigibili e certificati.
È il soggetto creditore a doversi attivare per ottenere la certificazione del
credito, utilizzando l’apposita piattaforma del Ministero dell’Economia e delle
finanze.
I crediti potranno essere utilizzati per saldare i carichi affidati agli agenti della
riscossione entro il 31 ottobre 2019.
Con la modifica inserita in sede di conversione del decreto, il legislatore ha
riproposto il meccanismo introdotto nel 2013 e la cui applicazione è stata
estesa nel corso degli ultimi anni.

                                      52
Art. 37 Decreto legge 26/10/2019 n. 124 - commento

In principio era stato l’art. 12, comma 7-bis, D.L. n. 145/2013 a
consentire, per il 2014, a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche
professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, la
possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti per il pagamento di cartelle
esattoriali.
Tale disposizione era stata estesa agli anni 2015 (D.M. 13 luglio 2015),
2016 (D.M. 27 giugno 2016) e 2017 (D.M. 9 agosto 2017), in virtù di quanto
previsto rispettivamente dall’art. 1, comma 19, legge n. 190/2014, dall’art. 1,
comma 129, legge n. 208/2015 e dall’art. 9-quater del D.L. n. 50/2017.
Da ultimo, l’art. 12-bis del D.L. n. 87/2018 aveva ampliato la portata della
precedente disposizione ai “carichi affidati agli agenti della riscossione entro il
31 dicembre 2017” con le modalità previste dal D.M. Economia del 24
settembre 2014.
Applicabilità immediata della disciplina in esame

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