IVA e immobili, con specifico riferimento alle operazioni attive - La locazione di immobili: inquadramento generale e casistiche particolari ...

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IVA e immobili, con specifico riferimento alle
             operazioni attive

        La locazione di immobili: inquadramento generale
          e casistiche particolari, incluso il «rent to buy»

                       dott. Roberto Longo

                       Roma, 9 luglio 2015
La locazione

Art. 1571 del Codice Civile
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa
mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Legge 27 luglio 1978 n. 392
Disciplina delle locazioni di immobili urbani

Legge 9 dicembre 1998 n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

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Fonti normative tributarie
Art. 10 comma 1 n.8 del D.P.R. n. 633/1972

Ultimi interventi normativi:
1. art. 9, comma 1, lettera a), D.L. 22 giugno 2012 n. 83;
2. art. 57, comma 1, lettera a), D.L. 24 gennaio 2012 n. 1;
3. art. 1, comma 330, lettera a), L. 27 dicembre 2006 n. 296;
4. art. 35, comma 8, lettera a), D.L. 4 luglio 2006 n. 223;
5. art. 10, comma 4, lettera b), D.L. 20 giugno 1996 n. 323;
6. art. 35-bis, commi 1 e 2, D.L. 2 marzo 1989 n. 69.

Direttiva 2006/112/CE, art. 135 e art. 137

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PRESUPPOSTI IMPOSITIVI - Oggettivo
Art. 3, comma 2:
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

Sono esclusi dalla disciplina delle locazioni ex art. 10 co.1 n. 8 i contratti di «service»
che, oltre alla messa a disposizione di uno spazio, comportano anche l’obbligo di
rendere servizi aggiuntivi.
Concessione di beni demaniali: non possono configurarsi quali locazioni di beni
immobili (Circ. AdE 33/2006).
Corte di Giustizia causa C-174/06, 25.10.2007: il diritto di occupare e usare zone del
demanio marittimo dietro corrispettivo costituisce «locazione» di beni immobili.

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PRESUPPOSTI IMPOSITIVI - Soggettivo

•   Imprenditori che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva le
    attività commerciali o agricole ex artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate
    in forma d’impresa;
•   Soggetti che svolgono attività organizzate in forma d’impresa non rientranti
    nell’art. 2195 c.c.;
•   Persone fisiche, società semplici ed equiparate che esercitano per professione
    abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Art. 4, comma 5, ultimo periodo: società senza impresa
Cass. 25986/2014

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PRESUPPOSTI IMPOSITIVI - Territoriale

L’operazione di locazione immobiliare è rilevante ai fini Iva se il bene è ubicato sul
territorio italiano, altrimenti è estranea al campo di applicazione dell’imposta (art. 7-
quater, comma 1, lettera a)).

N.B.: per i contratti di «service» è applicabile l’art. 7-ter, dunque:
- B2B, luogo del committente;
- B2C, luogo del prestatore

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TERRITORIALITA’ – Casi particolari

Stand fieristici

L’allestimento di uno stand non presenta un nesso sufficientemente diretto con un
bene immobile, non essendo sufficiente la sola circostanza che uno stand fieristico o
espositivo debba essere puntualmente e temporaneamente installato su un bene
immobile o all’interno del medesimo (Corte di Giustizia UE, causa C-530/09,
27.11.2011)

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TERRITORIALITA’ – Casi particolari

Deposito con stoccaggio di beni
Corte di Giustizia UE causa C-155/12, 27 giugno 2013

Se i beneficiari del servizio, pur essendo delimitata l’area di stoccaggio di loro esclusiva
pertinenza, non hanno diritto di accesso, ovvero l’immobile non costituisce un
elemento centrale e indispensabile della prestazione del servizio, allora a tale
prestazione complessa non è applicabile la disciplina prevista per i beni immobili

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TERRITORIALITA’
Art. 31-bis, Reg. 282/2011 (modifiche in vigore dal 1° gennaio 2017)

Prestazioni che rientrano nei servizi relativi a beni immobili (par. 2)
• magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad
   uso esclusivo del destinatario
• l’utilizzo di un bene immobile, in particolare licenze per l’utilizzo di una parte di un
   immobile

Prestazioni che non rientrano nei servizi relativi a beni immobili (par. 3)
• la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’uso di beni immobili
• messa a disposizione di stand in fiere e luoghi di esposizione

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Art. 10 comma 1 n. 8 del D.P.R. n. 633/1972

Regime naturale → ESENZIONE
per:
1. terreni e aziende agricole
2. aree non edificabili diverse da quelle destinate a parcheggio
3. fabbricati o porzioni di fabbricati di qualsiasi natura

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Art. 10 comma 1 n. 8 del D.P.R. n. 633/1972

Imponibilità per OPZIONE:
1. fabbricati abitativi locati dall’impresa costruttrice o ristrutturatrice
2. fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali
3. fabbricati strumentali

Nota bene:
• distinzione tra abitativi e strumentali sulla base della destinazione catastale a
   prescindere dall’effettivo utilizzo
• Aliquota Iva del 10% per gli abitativi (n. 127-duodevicies Tab. A parte III)
• Pertinenze: seguono il regime del bene cui sono asservite

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Impresa costruttrice o ristrutturatrice

Soggetto al quale risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale
ha luogo la costruzione o ristrutturazione del fabbricato, anche se le opere sono
materialmente affidate a terzi mediante contrato di appalto o d’opera.

La «qualifica» è relativa alla connessione tra immobile e impresa
La «qualifica» è legata al complesso aziendale
La «qualifica» vale solo per la prima immissione in consumo

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Interventi di ristrutturazione «rilevanti»

Art. 3, comma 1, D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia):
c) restauro e risanamento conservativo
d) ristrutturazione edilizia
f) ristrutturazione urbanistica

C.M. 24 febbraio 1998 n. 57/E, regolamenti comunali

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Fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali

N.B.: locazioni da chiunque effettuate

Decreto 22 aprile 2008 (Ministro delle Infrastrutture e altri)
Alloggio sociale è l’unità immobiliare adibita a uso residenziale che svolge la funzione
di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati.
Rientrano nella definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o
privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali,
assegnazioni di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico.

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Esercizio dell’opzione per l’imponibilità
L’opzione deve essere espressamente manifestata nel contratto (non vale il
«comportamento concludente») ed è valida per tutta la durata del medesimo.

Eccezioni:
- temporanea, per gli alloggi sociali, a seguito dell’introduzione della possibilità di
   esercitare l’opzione per i contratti in corso al 26 giugno 2012;
- permanente, nel caso di subentro in un contratto in corso di esecuzione

Modello di comunicazione telematica approvato con Provvedimento 29.07.2013 prot.
N. 2013/92492

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Casi particolari

•   Concessione di spazi per l’installazione di ponti radio: non configura locazione ai
    fini Iva ma una prestazione di servizi generica (Ris. 90/E del 8.5.2007)
•   Locazione di appartamenti per vacanze: pur essendo classificati nella categoria A
    (diversa da A10), sono imponibili al 10%, in quanto servizi turistici (Circ. 12/E del
    1.3.2007)
•   Locazione di posti barca: assimilata alla locazione di area destinata a parcheggio,
    dunque imponibili (Ris. 1/E del 19.01.2010)
•   Locazione di «casa galleggiante» immobilizzata mediante ormeggi non facilmente
    rimovibili: configura locazione di immobile e non di veicolo (Corte di Giustizia UE,
    causa C-531/11, 15.11.2012)

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Locazione – imposta di registro

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Locazione d’azienda

Non costituisce locazione di immobili, anche se il complesso aziendale è costituito
prevalentemente da immobili.

Art. 35, comma 10-quater, D.L. 223/2006
Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per le locazioni di fabbricati si
applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo
sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale dei fabbricati, determinato
ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633

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Oneri accessori
Legge 392/1978

Art. 9 – Oneri accessori
1. Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al
servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla
fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi
comuni.
omissis
4. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono
intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

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Oneri accessori
Art. 12 D.P.R. 633/1972

2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle
cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

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Oneri accessori – limiti
Legge 392/1978

Art. 9 – Oneri accessori
5. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al
contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili
a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo
contratto di prestazione dei servizi stessi.

Circ. AdE 12/E del 2007
La normativa Iva relativa alle locazioni non è applicabile ai contratti che prevedono
anche servizi ulteriori qualificanti ai fini della causa del contratto e che non si
sostanzino in semplici prestazioni accessorie quali il portierato o altri servizi
condominiali

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Oneri accessori – limiti

Corte di Giustizia, causa C-42/14, 16 aprile 2015

La Direttiva Iva dev’essere interpretata nel senso che la locazione di un bene immobile
e la fornitura di acqua, elettricità e riscaldamento nonché la raccolta dei rifiuti che
accompagnano tale locazione devono, in linea di principio, essere considerate
costitutive di più prestazioni distinte e indipendenti, da valutarsi separatamente dal
punto di vista dell’Iva, a meno che vi siano elementi dell’operazione, tra cui quelli che
indicano la ragione economica della conclusione del contratto, tanto strettamente
collegati da formare oggettivamente una sola prestazione economica inscindibile, la
cui scomposizione risulterebbe artificiosa.

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Rent to buy
Art. 23 D.L. 12 settembre 2014, n. 133

Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di
immobili
I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione
del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un
termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone
indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis codice civile [regole
previste per i contratti preliminari di compravendita]

Non è individuata dal legislatore la disciplina fiscale da applicare

Agenzia delle Entrate → Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015

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Rent to buy
Caratteristiche del negozio giuridico

1.     godimento dell’immobile, per i periodi antecedenti l’esercizio del diritto di
       acquisto;
2.     Imputazione di una quota del canone al corrispettivo della successiva
       compravendita dell’immobile;
3.     Diritto (non obbligo) di acquisto dell’immobile

Poiché non vi è una clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue
le parti, la fattispecie non è riconducibile a una cessione di beni «a pronti», ai sensi
dell’art. 2, comma 2, n. 2 del D.P.R. 633/1972

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Rent to buy

Il canone relativo al godimento dell’immobile è riconducibile a un canone di locazione
e pertanto sarà applicata la disciplina Iva della locazione, con la conseguenza che i
canoni saranno rilevanti, ai sensi dell’art. 6, comma 3, all’atto del pagamento.

L’eventuale opzione per l’imponibilità Iva va esercitata nello stesso contratto

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Rent to buy

La parte di canone pagata a titolo di acconto prezzo, ai sensi dell’art. 6, comma 4,
rappresenta l’anticipazione del corrispettivo pattuito per il trasferimento e, pertanto,
assume rilevanza ai fini Iva.

Il trattamento Iva applicabile a tali acconti è lo stesso che viene riservato ai
corrispettivi per le cessioni degli immobili cui si riferiscono.

Imposta di registro: la Circ. 4/E richiama il principio di alternatività di cui all’art. 40 del
D.P.R. 131/1986 (TUR), dal quale sono escluse le locazioni e vendite esenti.

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Rent to buy

Ai fini Iva, in caso di esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, la base
imponibile sarà data dal prezzo di cessione decurtato dei soli acconti sulla vendita
pagati fino a quel momento e non anche dei canoni versati per il mero godimento.
Il momento di effettuazione dell’operazione è individuato «all’atto dell’esercizio del
diritto di acquisto da parte del conduttore» (rectius: al momento di stipula del rogito).
Sarà applicabile la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari.
L’eventuale opzione per l’imponibilità Iva va esercitata nello stesso contratto.

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Rent to buy
Mancato trasferimento dell’immobile

1.     Mancato esercizio del diritto di acquisto dal parte del conduttore (art. 23,
       comma 1-bis del D.L. 133/2014)

2.     Risoluzione per inadempimento del concedente (art. 23, comma 5 del D.L.
       133/2014)

3.     Risoluzione per inadempimento del conduttore (art. 23, comma 5 del D.L.
       133/2014)

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Rent to buy
1.     Mancato esercizio del diritto di acquisto dal parte del conduttore

Il concedente è obbligato a restituire la somma delle quote di canoni imputata
contrattualmente al corrispettivo.

Il concedente deve emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, con
riferimento all’ammontare complessivo versato al conduttore a titolo di acconto sul
prezzo di vendita, ovvero sia per la parte trattenuta che per la parte restituita.

La parte trattenuta assume la natura di corrispettivo per l’esercizio del diritto
riconosciuto al conduttore, da assoggettare a Iva ad aliquota ordinaria.

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Rent to buy

2. Risoluzione per inadempimento del concedente

Il concedente deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata
degli interessi legali.

Il concedente deve emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 2.

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Rent to buy
3. Risoluzione per inadempimento del conduttore

Il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i
canoni a titolo di indennità, salvo diversa pattuizione.

Il concedente deve emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 e
rettificare il regime impositivo originariamente applicato: considerata la natura di
indennità, le somme trattenute costituiranno importi esclusi dal campo di applicazione
dell’Iva ai sensi dell’art. 15.
                                   *         *         *
Assimilazione al «preliminare»: non luogo alla restituzione dell’imposta di registro in
caso di mancato acquisto.

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