La fiscalità del leasing operativo - Giacomo Albano Roma, 1 dicembre 2020 1 dicembre 2020 - ODCEC Roma

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La fiscalità del leasing operativo - Giacomo Albano Roma, 1 dicembre 2020 1 dicembre 2020 - ODCEC Roma
La fiscalità del leasing
                  operativo
                  Giacomo Albano
                  Roma, 1 dicembre 2020

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La fiscalità del leasing operativo - Giacomo Albano Roma, 1 dicembre 2020 1 dicembre 2020 - ODCEC Roma
Indice
1. La qualificazione del leasing
2. Le regole fiscali per I soggetti OIC e IAS/IFRS
3. Il leasing operativo nel contest dell’ IFRS 16

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La fiscalità del leasing operativo - Giacomo Albano Roma, 1 dicembre 2020 1 dicembre 2020 - ODCEC Roma
La qualificazione del leasing
                                              Banca d’Italia Circ.n. 49/89
                                                   Giurisprudenza
        LOCAZIONE FINANZIARIA                     AdE Ris.n. 175/03                   LOCAZIONE OPERATIVA
                                                   Legge n. 183/76
“… contratti di locazione di beni materiali                                  Contratto caratterizzato per l’assenza della
(mobili e immobili) o immateriali (es.                                       clausola di opzione finale di acquisto.
software), acquistati o fatti costruire dal
locatore su scelta e indicazione del
conduttore che ne assume tutti i rischi e
con facoltà di quest’ultimo di divenire
proprietario dei beni locati al termine
della locazione, dietro versamento di un
prezzo prestabilito (riscatto)”

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La qualificazione legale del leasing : L. 124/2017

Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o
 l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di
 cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far
 costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume
 tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo
 verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di
 costruzione e della durata del contratto.
Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprieta' del
 bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto,
 l'obbligo di restituirlo.

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Il leasing operativo degli intermediari finanziari
 Circolare Banca d'Italia n.
                               L’attività di leasing operativo – anche in via prevalente – è consentita agli intermediari
 288 del 3 aprile 2015:
                               finanziari.In tal caso, tale attività può essere svolta al ricorrere delle seguenti condizioni:

                                    gli acquisti di beni oggetto dell’attività sono effettuati in presenza di contratti di leasing già
                                     stipulati con la clientela;
                                è negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di
                                     ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché
                                     delle obbligazioni accessorie riguardanti l’assistenza e la manutenzione del bene;
                                è contrattualmente previsto l’obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro
                                     soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere per
                                     l’intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso.
                               Tenuto conto che i canoni di locazione devono essere rapportati alla durata economica del bene,
                               il vincolo contrattuale di cui al terzo alinea non è necessario ove la durata dell’operazione sia
                               sostanzialmente pari a quella dell’obsolescenza tecnica del bene computata in base al tempo
                               dell’ammortamento.

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Il leasing operativo degli intermediari finanziari

      Risoluzione 175/E del 12
      agosto 2003:

                       La bipartizione tra leasing finanziario e leasing operativo va operata esclusivamente sulla
                        base della presenza o assenza dell'opzione finale di acquisto.
                       I contratti di leasing operativo - anche se conclusi da intermediari finanziari - sono sempre
                        soggetti alle disposizioni fiscali in materia locazione operativa o noleggio e non alle
                        disposizioni fiscali relative alla locazione finanziaria.
                       Non è rilevante la circostanza che l'intermediario finanziario determini il canone di leasing
                        operativo con una metodologia finanziaria. La mancanza dell'opzione di riscatto, infatti,
                        implica la mancanza dello scopo di "rimborso del capitale" tipico del leasing finanziario.

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Qualificazione del Leasing: ITA GAAP

                  Locazione finanziaria:                   Locazione operativa:
                  presenza di opzione                      assenza di opzione
                                                           finale di acquisto
                  finale di acquisto

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Qualificazione del Leasing: IAS 17
                        ►   È il contratto di leasing che
                            trasferisce sostanzialmente tutti i
                            rischi e i benefici derivanti dalla
LEASING FINANZIARIO         proprietà del bene;
                                                                                                Irrilevanza
                        ►   Al termine del contratto, il diritto                              della presenza
                            di proprietà può o non può essere                                  dell’opzione
                            trasferito all’utilizzatore.                                       di acquisto
                                                                                                   finale

                                 LEASING OPERATIVO                 Ogni contratto di leasing            non
                                                                   classificabile come “finanziario”.

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Qualificazione del Lease: IFRS 16
 Un contratto è o contiene un lease se          Sono, quindi, configurabili tre elementi essenziali:
 trasferisce il diritto di controllare l’uso    I. Asset definito;
                                                II. Controllo dell’uso dell’Asset;
 di un bene identificato per un periodo         III. Diritto di sostituzione dell’Asset.
 di tempo dietro pagamento di un
 corrispettivo.

Dal punto di vista del Lessor i leasing          Dal lato Lessee, salvo poche eccezioni,
dovranno essere ancora distinti in Finanziari    viene meno la distinzione tra leasing
ed Operativi                                     finanziario ed operativo e tutti i lease e
                                                 richiederanno l’iscrizione di un Right of Use
                                                 (ROU) in attivo di bilancio ed una passività
                                                 di pari importo nei confronti del Lessor

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Metodo di contabilizzazione: ITA GAAP

             Beni in Locazione                                 Beni in locazione
                Finanziaria                                       operativa

Utilizzatore:                                        Utilizzatore:
 Canone come costo a CE;                             Canone come costo a CE.
 Σ canoni a scadere ed informativa finanziaria in   Concedente:
     nota integrativa                                 Bene nell’attivo con ammortamento
Concedente:                                               ordinario (costo, al netto del valore
 Bene nell’attivo con ammortamento finanziario;          residuo, parametrato alla durata del
 Canone come ricavo a CE.                                contratto);
                                                      Canone come ricavo a CE.
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Metodo di contabilizzazione: IAS 17

Utilizzatore:                                                                   Utilizzatore:
 bene nell’attivo di bilancio con ammortamento ordinario come se                canone come costo a CE;
     fosse di proprietà;                                                         informazioni sull’operazione in NI.
 debito residuo verso concedente nel passivo del bilancio;                     Concedente:
 solo gli interessi passivi (impliciti nei canoni) rilevati come costo a CE;    bene nell’attivo con ammortamento
 informazioni sull’operazione in NI.                                                ordinario;
Concedente:                                                                      canone come ricavo a CE;
 crediti impliciti nell’attivo;                                                 informazioni sull’operazione in NI.
 solo gli interessi attivi (impliciti nei canoni) rilevati come ricavi a CE;
 informazioni sull’operazione in NI.

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Metodo di contabilizzazione: IFRS 16
                                                     LOCATARIO

                                                Stato Patrimoniale
                               Attivo                                        Passivo

                   •    Attività per diritto d’uso                Passività per i leasing
                                                                 (ridotta gradualmente dalla quota
                                                                 capitale dei canoni passivi di leasing)

                                                 Conto economico
                               Costi                                         Ricavi
                   Ammortamento del diritto d’uso
                  (su voci relativi a beni similari)
                   Oneri finanziari
                  (interessi effettivi sulla passività per
                  leasing)
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IAS 17 vs IFRS 16
                                       IAS 17                                                                IFRS 16
                      Approccio basato sui rischi ed i benefici                                      Approccio basato sul controllo

            Operating lease                           Financial lease                           Unico modello contabile per il locatario

          Locatore:       Locatario:              Locatore:        Locatario:                  Locatore:                         Locatario:
       Rilevazione      Rilevazione            Storno del        Rilevazione         Bipartizione tra leasing         Rilevazione di un diritto d’uso
       del bene in      dei canoni             bene         in   del bene in         operativo e finanziario          e di una passività per il leasing.
       attivo e dei     di leasing.            leasing       e   leasing e di         basato sui rischi ed i
       dei canoni                              rilevazione di    una passività       benefici (nessuna novità
       di leasing.                             un’attività       finanziaria.            rispetto a IAS 17)
                                               finanziaria.
                                                                                               Possibile mancata o doppia rilevazione di asset

Esenzione per i beni di importo esiguo (
LE REGOLE FISCALI PER I SOGGETTI OIC E IAS/IFRS

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Conseguenze fiscali delle diverse modalità di contabilizzazione:
        leasing finanziario – Art. 102, comma 7, del TUIR
                  Lessor OIC                                     Lessor IAS 17
Per i beni concessi in locazione finanziaria     In assenza di una disciplina fiscale specifica,
l'impresa concedente che imputa a conto          valgono ai fini fiscali i criteri di qualificazione,
economico i relativi canoni deduce quote di      imputazione temporale e classificazione
ammortamento determinate in ciascun              previsti dai principi contabili internazionali
esercizio nella misura risultante dal relativo   (tassazione interessi attivi).
piano di ammortamento finanziario.

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Conseguenze fiscali delle diverse modalità di contabilizzazione:
                       leasing finanziario
                  Lessee OIC                                    Lessee IAS/IFRS
Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto   Valgono ai fini fiscali i criteri di qualificazione,
economico i canoni di locazione finanziaria, a   imputazione temporale e classificazione
prescindere dalla durata contrattuale            previsti dai principi contabili internazionali: il
prevista, la deduzione è ammessa per un          leasing è rappresentato un acquisto in
periodo non inferiore alla metà del periodo      proprietà ed il locatatio deduce quote di
di ammortamento ….in caso di beni immobili       ammortamento in base ai coefficienti
la deduzione è ammessa per un periodo non        tabellari; gli interessi passivi sono soggetti
inferiore a dodici anni. Per i beni di cui       alle regole di deducibilità dell’art. 96 del TUIR
all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa per un periodo non
inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2 (Art. 102 c. 7 del TUIR)

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Conseguenze fiscali delle diverse modalità di contabilizzazione:
                        leasing operativo
                   Lessor/Lessee OIC e Lessor IAS 17: In assenza di una
                   disciplina fiscale specifica, valgono ai fini fiscali i criteri di
                   qualificazione, imputazione temporale e classificazione
                   previsti dai rispettivi principi contabili.

                   Il locatore tassa i canoni di leasing in base a criteri di competenza
                    temporale e deduce le quote di ammortamente in funzione dei
                    coefficient tabellari.
                   Il locatario deduce i canoni di locazione operativa in base alla
                    durata del contratto (senza necessità di scorporare la componente
                    finanziaria e senza limitazioni temporali).

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Leasing operativo e super/iper ammortamento
                                           Circolare 23/E/2016 e
                                                 4/E/2017

Il tenore letterale della norma - che fa riferimento ai “canoni di locazione finanziaria” - induce a ritenere che
rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali
beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.
Tuttavia, per questi ultimi soggetti, il beneficio del super ammortamento spetta solo a condizione che la locazione
operativa o il noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività.
Pertanto, nel leasing operativo, il beneficio del super/iper ammortamento spetta al locatore.

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Principio di diritto n. 2/2020

L'iper ammortamento ed il superammortamento non spettano all'intermediario
finanziario che stipula - nella veste di locatore - un contratto di "leasing operativo,
atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega
allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma
alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.

                                                          Le condizioni imposte dalla Banca d’Italia per la stipula dei contratti di leasing
                                                          operativo fanno si che tali schemi contrattuali siano contratti aventi causa
                                                          finanziaria e, pertanto, non idonei in nessun caso a qualificare il soggetto
                                                          finanziario quale soggetto investitore destinatario dell'agevolazione dell'iper o del
                                                          super ammortamento in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.

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IL LEASING OPERATIVO NEL CONTESTO DELL’IFRS 16

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Deducibilità dell’ammortamento del ROU

                        Lease traslativo                                                       Lease non traslativo

      Se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante       In caso contrario il locatario deve ammortizzare il ROU dalla data di

      al locatario al termine della durata del leasing o se il costo         decorrenza alla fine della vita utile del ROU o, se anteriore, al termine

      dell'attività consistente nel diritto di utilizzo riflette il fatto    della durata del contratto di leasing e le quote di ammortamento

      che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, si applicano        deducibili sono determinate applicando l’art. 103, comma 2, del TUIR.

      le disposizioni fiscali previste dal TUIR e dalle altre disposizioni

      di legge con riguardo all’attività materiale o immateriale

      sottostante.

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La distinzione tra leasing «traslativo» e «non traslativo»
        La distinzione si basa sulle modalità con cui l’impresa procede al calcolo delle
         quote di ammortamento contabile, a seconda che l’ammortamento venga
         effettuato in base al primo periodo del par. 32 dell’IFRS 16 (vita utile dell’attività
         sottostante) ovvero in base al secondo periodo (durata del leasing);
        Il leasing traslativi viene assimilato fiscalmente al bene oggetto del contratto
         (art. 102 o 103) mentre il leasing non traslativo viene trattato come un bene
         immateriale (art. 103);
        La nozione di leasing traslativo non coincide con la definizione di financial lease
         (IAS 17);
        In entrambi i casi i pagamenti variabili (inclusa l’IVA indetraibile) vengono
         imputati a conto economico in base al principio di derivazione rafforzata.

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I contratti di lease traslativo (1/2)
                                                      Assume rilevanza fiscale l’incremento del valore contabile del
                                                      ROU derivante dall’inclusione in esso dei costi che il locatario
     L’ammortamento del ROU è deducibile
                                                      dovrà sostenere per lo smantellamento e la rimozione
     nei limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis
                                                      dell'attività sottostante e per il ripristino del sito in cui essa è
     e 103 del TUIR applicati avuto riguardo
                                                      ubicata o per il ripristino dell'attività sottostante nelle condizioni
     all’attività sottostante.
                                                      previste dai termini e dalle condizioni del leasing (stessa
                                                      soluzione dello IAS 16).

             Qualora l’attività sottostante al ROU sia un’attività
             materiale, le spese di manutenzione saranno
             deducibili nei limiti previsti dall’art. 102, comma       Il ROU dovrà esser incluso nel registro
             6, del TUIR e il costo fiscale del ROU concorrerà         dei beni ammortizzabili.
             alla formazione del plafond (a meno che le spese
             di manutenzione non siano iscritte nel ROU).

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I contratti di lease traslativo (2/2)
                            Le limitazioni di deducibilità previste dal TUIR o da altre disposizioni di
                            legge per i componenti negativi di reddito relativi a determinate
                            tipologie di beni (ad esempio l’art. 164 del TUIR per i componenti
                            negativi relativi ad alcuni mezzi di trasporto, l’art. 102 del TUIR per i
                            componenti negativi relativi ai telefoni e l’art. 36 del D.L. 4 luglio 2006,
                            n. 223, recante l’indeducibilità del costo delle aree sottostanti i
                            fabbricati) si applicano all’ammortamento del ROU con riguardo al bene
                            sottostante.

                                                                                     Plus e minusvalenze saranno
                                                                                     calcolare come differenza tra
                                                                                     corrispettivo percepito e valore
           La cessione del contratto di leasing, configurandosi sotto il profilo
                                                                                     del ROU al netto della passività
           fiscale come cessione dell’attività sottostante al ROU, sarà
                                                                                     finanziaria residua e saranno
           disciplinata dall’art. 86 del TUIR e non più dall’art. 88, comma 5, del
                                                                                     imponibili/deducibili secondo le
           TUIR (in caso di minusvalenze, dovrebbe applicarsi l’art. 101).
                                                                                     regole del TUIR (es. per gli
                                                                                     immobili si tiene conto del costo
                                                                                     non dedotto dell’area).

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I contratti di lease «non traslativo» (1/2)
          Per     determinare     la    quota      di
          ammortamento deducibile ai fini IRES
          occorre fare riferimento all’articolo 103,
          comma 2, assumendo a tal fine, quale             Il ROU viene quindi assimilato fiscalmente ad un bene
          “durata di utilizzazione prevista dal            immateriale indipendentemente dalla natura del
          contratto”,   la    “durata      contabile”      bene oggetto del contratto (in coerenza con le
          determinata applicando le disposizioni           modalità con cui viene effettuato l’ammortamento).
          dell’IFRS 16. Pertanto il ROU viene
          fiscalmente assimilato ad un diritto di
          concessione pluriennale.

           Il riferimento alla durata contabile (e non contrattuale)
           impone di tenere conto di eventuali periodi aggiuntivi            Anche per i leasing non traslativi
           coperti da opzione di proroga/rinnovo riservata al locatario      dovrebbero rilevare oneri futuri di
           (esercitabili con ragionevole certezza) nonché delle opzioni      smantellamento e ripristino, se
           di ricesso anticipato (esercitabili con ragionevole certezza) .   inclusi nel ROU (ma il decreto non
           Rilevano fiscalmente anche fenomeni estimativi, in coerenza       disciplina questo punto).
           con il principio di derivazione rafforzata.
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I contratti di lease «non traslativo» (2/2)
Le spese di manutenzioni sono escluse dai limiti di
deducibilità dell’art- 102, c. 6.

                                                          Non è obbligatoria l’iscrizione del ROU dei leasing non traslativi
                                                          nel registro dei beni ammortizzabili.

In caso di cessione del contratto, l’eventuale plusvalenza o minusvalenza
realizzata concorrerà alla formazione della base imponibile IRES e IRAP
con modalità analoghe a quelle previste per la cessione delle attività
immateriali.

                                Le quote di ammortamento del ROU sono, comunque, deducibili in misura non superiore
                                a quanto stabilito, con riferimento all’attività sottostante, dalle disposizioni contenute nel
                                TUIR concernenti limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi; Non si
                                applicano quindi i limiti previsti da disposizioni «extra-Tuir» (es scorporo delle aree).

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Per tutti i contratti di lease
                  L’applicazione del principio di derivazione rafforzata comporta che, tanto per i
                  lease traslativi che per i lease non traslativi, i pagamenti dovuti per il leasing ma
                  non inclusi nella valutazione della passività e del ROU ed imputati direttamente
                  a conto economico (ad esempio, i pagamenti per i cosiddetti non-lease
                  components, i pagamenti legati alle performance future e le tasse e imposte, tra
                  cui l’IVA indetraibile) sono deducibili nell’esercizio di imputazione, ferma
                  restando l’applicabilità di eventuali limiti specifici (come, ad esempio, quelli
                  previsti dall’articolo 164 del TUIR per l’IVA indetraibile afferente i mezzi di
                  trasporto disciplinati da tale norma).

                  Le quote di ammortamento stanziate in bilancio assumono rilevanza per la
                  determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP atteso il principio
                  di presa diretta dal bilancio che guida la determinazione della base imponibile
                  del tributo regionale.

1 dicembre 2020                             Webcast | Unerstanding what Digital means @ EY                27
Gli oneri finanziari impliciti nel contratto di leasing operativo
        o    Art. 96 TUIR: La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonche'
             agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che
                o sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa,
                o e per i quali tale qualificazione e' confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1,
                     comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
                o che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto
                     contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa

        o    La nuova formulazione dell’art. 96 TUIR risultante dal recepimento della Direttiva ATAD (D .lgs n. 142 del 2018)
             ricomprende nel suo ambito oggettivo gli interessi passivi che siano qualificati come tali dai principi contabili e
             che siano relativi a rapporti aventi causa finanziaria;
        o    Il leasing non traslativo può essere ricondotto ad un contratto avente causa finanziaria??

        o     Resta tuttora in vigore l’Art. 8 del D. Lgs 446/97 (IRAP) in base al quale per le banche ed intermediari finanziari
            «non è comunque ammessa la deduzione…della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
            contratto” => a quali contratti sui applica?

1 dicembre 2020                             Webcast | Unerstanding what Digital means @ EY                                          28
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