COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

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Deliberazione n. 51 dd. 29-09-2021                                                              pag. 1/7

    COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
                                     (Provincia di Trento)

               Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

                      n.             51         dd.          29-09-2021
OGGETTO:            Variante 02/2021 al P.R.G. per inedificabilità delle aree ai sensi
                    dell’art. 45, comma 4, della L.P. 15/2015. Adozione preliminare.

Il giorno 29-09-2021 alle ore 17:00 in videoconferenza (come disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio comunale n. 1 dd. 06.04.2020), a seguito di regolari avvisi,
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO                               Sindaco                   Presente
ANDREAUS PIERLUIGI                             Consigliere               Presente
BERGAMO ROBERTA                                Consigliere               Presente
BETTI MORGAN                                   Consigliere               Presente
BORTOLAMEDI ELISA                              Consigliere               Presente
CASAGRANDE DANIELA                             Consigliere               Presente
DEMOZZI FRANCO                                 Consigliere               Presente
FACCHINI GIUSEPPE                              Consigliere               Presente
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA                  Consigliere               Presente
FRISANCO ALBERTO                               Consigliere               Presente
GIRARDI NICOLA                                 Consigliere               Presente
GRETTER MAURO                                  Consigliere               Presente
GRILLO EUGENIA                                 Consigliere               Presente
MALACARNE DANIELE                              Consigliere               Assente giustificato
MERLINI ALESSANDRO                             Consigliere               Presente
MOSER IVAN                                     Consigliere               Presente
NEGRIOLLI MASSIMO                              Consigliere               Presente
NISCO RENATO                                   Presidente                Presente
PINTARELLI CARLO                               Consigliere               Presente
TAFFARA MARINA                                 Consigliere               Presente
TOMASELLI STEFANO                              Consigliere               Presente
ZANELLA CARLA                                  Consigliere               Presente

Assiste, in videoconferenza, il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente Renato Nisco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

                                                                Il Segretario Generale
                                                                 - Giuseppe Dolzani -
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Relazione:
La disciplina urbanistica provinciale di cui alla legge 4 agosto 2015 n. 15, articolo 45 -
“Durata ed effetti degli strumenti urbanistici”, prevede che:
   • comma 4 “Il comune, con procedura di variante al PIANO REGOLATORE
       GENERALE, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in
       aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un
       periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità
       dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante.
       Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo
       le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare
       le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta,
       eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2”;
   • comma 4 bis. “Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4,
       comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto,
       indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.”

Presso il Comune di Pergine Valsugana, nel 2020, sono state presentate n. 6 richieste di
inedificabilità ai sensi all’art. 45, comma 4, della L.P. 15/2015, che fanno riferimento ad
aree fabbricabili ricomprese nelle zone omogene di tipo “B”, “F” e G.

Le richieste di inedificabilità, come riportato nella Relazione Illustrativa della variante e
nell’Allegato A) – Schede di Analisi e Valutazione, allegato alla medesima relazione,
sono state valutate sotto il profilo tecnico verificando l’accoglibilità rispetto ai seguenti
criteri generali:
    1 le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate sotto il profilo
         edificatorio ai fini dello sfruttamento dell'indice ovvero per il raggiungimento di
         altri standard edilizi urbanistici ovvero già dichiarate e riconosciute anche ai fini
         della tassazione sugli immobili quali aree pertinenziali di edifici;
    2 l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere i programmi
         edilizi di terzi;
    3 le previsioni edificatorie esistenti non devono costituire il recepimento di
         previsioni riconducibili a piani sovraordinati;
    4 le nuove destinazioni d'uso impresse per rendere inedificabile l'area, devono
         corrispondere ad un disegno urbanistico complessivo, ovvero essere coerenti con
         le previsioni urbanistiche dell'intorno.

Alla luce dei criteri richiamati, su 6 richieste pervenute, n. 4 richieste sono state ritenute
accoglibili, n. 1 richiesta ritenuta parzialmente accoglibile e n. 1 richiesta ritenuta non
accoglibile.

In riferimento alla disamina delle richieste presentate, ai sensi dell’art. 45, comma 4 bis,
della L.P. 15/2015, è stato comunicato ai richiedenti l’esito delle singole valutazioni. Ai
richiedenti (rif. richiesta n. 02 e n. 03), le cui richieste sono state valutate con esito
negativo o parzialmente negativo è stata inviata comunicazione (tramite raccomandata)
nella quale sono state esposte le motivazioni del non accoglimento o parziale
accoglimento. Con la medesima nota è stata data la possibilità di poter formulare e
presentare, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni. I
richiedenti non hanno formulato e presentato alcuna osservazioni.

                                                              Il Segretario Generale
                                                               - Giuseppe Dolzani -
Deliberazione n. 51 dd. 29-09-2021                                                   pag. 3/7

Con riguardo alle nuove destinazioni d'uso da imprimere alle aree interessate per una
loro sostanziale inedificabilità, si è ritenuto opportuno fare riferimento alla
classificazione per aree omogenee già presenti nel Piano Regolatore Generale vigente,
prevedendo l’estensione delle zone limitrofe non edificabili in coerenza con l’attuale
uso del suolo, laddove le aree si collocano in contesti di margine dell’urbanizzato e
destinando a verde privato le aree interne al contesto insediato. In ogni caso, tutte le
aree interessate sono state perimetrate con una apposita simbologia che rinvia
all’articolo 114bis “Aree inedificabili ai sensi dell’art. 45, comma 4, della L.P.
15/2015”, così da individuare esattamente le aree rese inedificabili ai sensi dell’art. 45,
comma 4, della legge urbanistica provinciale 15/2015.

Tutto ciò premesso:

                               IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;

Rilevato che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R.
2/2018, sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ha espresso i pareri di
competenza:
 - il Dirigente sostituto della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, Paolo
   Conci, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in
   data 20.09.2021;
 - il Responsabile del Servizio Finanziario, Gemma Monica, parere favorevole sotto il
   profilo della regolarità contabile in data 22.09.2021;

considerato che la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, ha elaborato la
proposta di variante al Piano Regolatore Generale denominata “Variante 02/2021 al
Piano Regolatore Generale”, per l’accoglimento delle richieste di inedificabilità ai sensi
dell’art. 45, comma 4, della L.P. 15/2015 “Legge provinciale per il governo del
territorio”;

preso atto che la predetta variante 02/2021 al Piano Regolatore Generale, come
espressamente indicato al comma 4, dell'articolo 45 della L.P. 15/2015, rientra nelle
tipologie di variante considerate non sostanziali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, della
L.P. 15/2015 e pertanto si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la
riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37 e si prescinde dalle forme di
pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1;

dato atto che la suddetta variante 02/2021 al Piano Regolatore Generale è stata
sottoposta a procedura di "Verifica di Assoggettabilità", ai sensi dell'articolo 3, comma
4, del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m. al
fine di accertare preliminarmente se il progetto di piano può avere effetti significativi
sull'ambiente e che tale procedura è esplicitata nell’Allegato 1) “Verifica di
assoggettabilità”;

preso atto che dalle analisi condotte attraverso il documento "Verifica di
assoggettabilità" vi sono sufficienti elementi per ritenere che la variante 02/2021 al
Piano Regolatore Generale non produce effetti significativi sull'ambiente, pertanto non è

                                                            Il Segretario Generale
                                                             - Giuseppe Dolzani -
Deliberazione n. 51 dd. 29-09-2021                                                    pag. 4/7

da sottoporre al processo di valutazione strategica prevista dall'articolo 3bis del D.P.P.
14 settembre 2006 n. 15-68/Leg e ss.mm.;

considerato che le realità interessate dalla variante 02/2021 al Piano Regolatore
Generale non risultano assoggettate a beni di uso civico e pertanto, ai sensi dell’art.18
della L.P. 14 giugno 2005 n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso
civico”, non si rende necessario acquisire il parere del soggetto competente al quale
spetta l’amministrazione dei beni di uso civico;

visti gli elaborati tecnici in formato digitale .pdf ed allegati alla presente deliberazione,
costituenti la variante in oggetto, firmati digitalmente dal dott. urb. Paolo Conci,
funzionario tecnico della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio;

dato atto che in fase di istruttoria della variante sono stati considerati gli effetti
conseguenti all’accoglimento dell’inedificabilità in ordine alle ricadute sul bilancio
comunale relativamente alla tassazione sugli immobili e che degli stessi si è tenuto
conto in sede di elaborazione della proposta di assestamento generale del Bilancio 2021-
2023;

atteso che con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 42, comma 4, della L.P.
15/2015 la presente variante non è soggetta ai limiti previsti dal comma 2 del medesimo
articolo;

vista la Legge Urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il
governo del territorio” e ss.mm. ed il regolamento attuativo D.P.P. n. 8-61/Leg di data
19 maggio 2017 "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della
legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio
2015)";

visto il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg e s.m. “Disposizioni regolamentari di
applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge
provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente;

vista la L.P. n. 6/2005 e s.m.i. “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso
civico”;

visto il Piano Territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in vigore e
adottato;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige
approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018 che ingloba e coordina tutte le disposizioni
in materia di elezione degli organi comunali e le disposizioni contenute nei Testi Unici
2/L e 3/L del 01.02.2005 e s.m.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle
leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e
ss.mm.;

visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige
approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

                                                             Il Segretario Generale
                                                              - Giuseppe Dolzani -
Deliberazione n. 51 dd. 29-09-2021                                                    pag. 5/7

visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti
locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd.
06.07.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28/01/2021: “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota
integrativa.” e le successive modificazioni alla stessa.

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006,
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27
del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare
n.13 dd. 5 marzo 2008 e s.m.;

con n. 21 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n. 0 voti contrari, su n. 21 Consiglieri
presenti e votanti, espressi per appello nominale;

                                       DELIBERA

1.   di adottare, per i motivi esposti in premessa, la variante 02/2021 al Piano
     Regolatore Generale, costituita dagli elaborati in formato digitale .pdf firmati
     digitalmente dal dott. urb. Paolo Conci, funzionario tecnico della Direzione
     Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Pergine Valsugana, elencati
     nell'allegato “elenco degli allegati firmati digitalmente relativi alla delibera n. 51
     del 29.09.2021” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
     deliberazione;

2.   di prendere atto che, ai sensi dell’art. 45, comma 4, della L.P. 15/2015 per i
     prossimi dieci anni non sarà accoglibile alcuna richiesta di trasformazione
     urbanistica ai fini dell’edificabilità delle aree oggetto della presente variante;

3.   di disporre la pubblicazione dell’avviso della adozione della variante al Piano
     Regolatore Generale su un quotidiano locale, all’albo comunale e sul sito internet
     del Comune di Pergine Valsugana;

4.   di provvedere al deposito della variante, in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al
     punto 1) e della delibera di adozione a libera visione del pubblico per 30 giorni
     consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione di cui al
     punto 3) presso la Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio, sita
     nell’edificio ex Filanda Gavazzi, sita in Piazza Garibaldi, 4 a Pergine Valsugana e
     sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana;

                                                             Il Segretario Generale
                                                              - Giuseppe Dolzani -
Deliberazione n. 51 dd. 29-09-2021                                                    pag. 6/7

5.   di disporre contemporaneamente al deposito la trasmissione di copia degli atti di cui
     al punto 1) e della delibera di adozione della variante al Servizio Urbanistica della
     Provincia Autonoma di Trento per l’espressione del parere di competenza previsto
     dall’art. 37, comma 3, della L.P. n. 15/2015;

6.   di disporre contemporaneamente al deposito la trasmissione di copia degli atti di cui
     al punto 1) e della delibera di adozione della variante alla Comunità Alta Valsugana
     e Bernstol per l’espressione del parere di competenza previsto dall’art. 37, comma
     3, della L.P. n. 15/2015;

7.   di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della L.P. 15/2015, se non
     sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di
     pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica
     e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri
     rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8, della
     medesima legge;

8.   di dare atto che la presente variante determina il presupposto per il rimborso di
     Imposta immobiliare semplice I.M.I.S., versata per l’anno 2020 nella misura pari ad
     € 488,00=, oltre agli interessi legali e un minor gettito a partire dell’anno di imposta
     2021 pari ad €.818,00=;

9.   di prendere atto che l’impegno di spesa per i rimborsi di cui al punto precedente
     sarà effettuato con specifica determinazione dirigenziale;

10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno
    dall’inizio della pubblicazione all’Albo telematico, ai sensi dell’art. 183, comma 1,
    del Codice degli enti locali approvato con L.R. n. 2/2018;

                                     *** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.
   183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto
   Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
   dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
   dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma
5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.
In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

                                                             Il Segretario Generale
                                                              - Giuseppe Dolzani -
Deliberazione n. 51 dd. 29-09-2021                                                    pag. 7/7

Alla presente deliberazione sono uniti:
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

              Il Presidente                          Il Segretario Generale
         - F.to Renato Nisco -                      - F.to Giuseppe Dolzani -

                                                             Il Segretario Generale
                                                              - Giuseppe Dolzani -
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