Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) Consiglio Nazionale delle Ricerche

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Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG)
                    Consiglio Nazionale delle Ricerche

             Il prototipo della banca dati legislativa della Regione Toscana

              The prototype of the Regione Toscana legislative data base

                                     Mariasole Rinaldi

                                     30 ottobre 2013

                               Rapporto tecnico n. 4/2013

Keywords: Nir Standards (DTD, URN, Xml), metadata, xmLeges-Editor, data base, production of
consolidated texts

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1. Premessa

Questo Rapporto tecnico tratta della complessità della realtà normativa della Regione Toscana e del
suo forte carattere manutentivo registrato ampiamente dai Rapporti sulla legislazione regionale
redatti in questi anni.
Tutto ciò ha comportato la necessità di ricorrere alla progettazione di una banca dati capace di
fornire la versione aggiornata e coordinata della legislazione regionale, mostrando anche le diverse
versioni vigenti nel tempo.
La banca dati in questione, ancora in fase di pubblicazione, è stata realizzata grazie all’ultima
versione dello strumento software (xmLeges-Editor) utilizzato per la gestione e marcatura degli atti
in formato XML, secondo l’evoluzione degli standard nati con il progetto NIR.
La banca dati legislativa della Regione Toscana verrà descritta nelle sue funzionalità principali, e
soprattutto in quella relativa alla costruzione dei testi consolidati.

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2. Introduzione e scenario: il forte carattere manutentivo della legislazione regionale

Nel Rapporto sulla legislazione del 2011, redatto da Regione Toscana nel 2012, si evidenzia il forte
carattere manutentivo della legislazione regionale, composta in modo prevalente da leggi di
modifica di altre leggi precedenti, che realizzano interventi correttivi, integrativi e di specificazione
delle varie materie trattate.
Anche il rapporto nazionale della legislazione registra un analogo fenomeno con riguardo alla
normativa statale.
Questa tendenza risulta confermata anche nella Rapporto del gennaio del 2013, che si riferisce alla
legislazione regionale del 2012.
“[…] Infatti, oltre alla legge di manutenzione (l.r. 29) che da sola è intervenuta a correggere ben
153 articoli di 63 leggi precedenti, circa due terzi delle leggi approvate reca, in via esclusiva o
meno, modifiche ad una o più altre leggi.
Rispetto agli anni precedenti, infatti, una parte consistente della legislazione prodotta nel 2012
rivela contenuti di ampia modifica sostanziale e non meri aggiustamenti parziali, anzi in qualche
caso si tratta di una vera riforma delle impostazioni precedenti. Se si vuole, un piccolo indizio in
questo senso è dato anche dalla stessa ampiezza in numero di commi e articoli, sensibilmente
superiore ai dati degli scorsi anni, delle leggi pur formalmente manutentive.
E’ significativo che questa legislazione innovativa solo raramente assume la veste formale di una
nuova legge organicamente riscritta e preferisce sempre operare, malgrado le segnalazioni di parte
tecnica, con innesti e modifiche sui corpi normativi preesistenti, essenzialmente al fine di non dover
riportare in discussione in aula e/o di non dover sottoporre ad una rinnovata valutazione del governo
le parti non immediatamente interessate dai nuovi interventi.
In questo modo, solo per citare il caso più eclatante, la legge urbanistica n. 1 del 2005 è ormai
giunta a sommare 252 modifiche operate attraverso 30 successive leggi, di cui 10 approvate solo nel
2012.
Il rapporto sulla legislazione nazionale del 2011, pubblicato nel novembre scorso, evidenzia in
modo critico il diffuso e crescente carattere d’urgenza della legislazione, cui si accompagna – e
potremmo dire, inevitabilmente – una sensibile riduzione della durata della legislazione stessa,
sulla quale si susseguono reiterati interventi di modifica a breve distanza di tempo, con conseguente
riflesso negativo sulla qualità delle norme e sulla certezza del diritto.
E’ un fenomeno che già i nostri ultimi rapporti avevano rilevato anche con riferimento alla
legislazione regionale e che anche i dati del presente rapporto confermano pienamente.
Sicuramente l’incalzare della crisi economica ha determinato un frenetico susseguirsi di interventi
normativi statali, con vincoli di adeguamento per la Regione in tempi molto stretti.
Alle normative già richiamate a tale riguardo possiamo aggiungere anche le disposizioni in materia
di alienazione di immobili pubblici, di cui al d.l. 201/2011 (l.r. 8, per la quale si è dovuta convocare
una seduta consiliare ad hoc e procedere ad approfondimenti giuridici di notevole complessità in
punto di legittimità costituzionale richiesti formalmente agli uffici direttamente in aula, mediante
una sospensione dei lavori; peraltro il parere fornito si è rivelato corretto e la norma ha passato
indenne il vaglio governativo). Lo stesso d.l. 201/2011 ed il successivo d.l. 1/2012 hanno poi
imposto una revisione della normativa in materia di apertura delle grandi strutture commerciali (l.r.
52, questa invece oggetto di impugnativa costituzionale per profili consapevolmente mantenuti nel
testo nonostante la segnalazione di criticità evidenziata dagli uffici). Si noti anche, riguardo a questa
legge, che l’urgenza di far entrare in vigore la normativa regionale in tempo utile a non far scattare
l’automatica applicazione delle disposizioni statali ha comportato la necessità di trasferire
direttamente nel testo della legge stessa molte disposizioni di natura più propriamente

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regolamentare: una ulteriore stortura nel sistema delle fonti normative determinata dal continuo
ricorso ad una legislazione statale d’urgenza”1.

La Regione Toscana nell’anno 2012 ha emanato 65 leggi, un numero decisamente maggiore rispetto
alle 53 leggi approvate nel 2011.

Nella tabella sottostante si evince subito che la produzione legislativa del 2012 ha registrato un
deciso aumento, con 12 leggi in più rispetto all’anno precedente.
Peraltro la nona legislatura pur mostrando, sin dal suo inizio, un aumento delle leggi prodotte
rispetto alla legislatura precedente rimane all’interno di un intervallo di leggi che va dalle 50 alle 65
che rimane sostanzialmente lo stesso delle due ultime legislature.

ANNO                       ANNO 2010                ANNO 2011   ANNO 2012
NR. LEGGI                  30                       53          65

Se, invece, osserviamo la tabella sottostante notiamo che “[…] le leggi promulgate nel 2012 si
concentrano per il 52,3% nella categoria di “manutenzione” non discostandosi da quanto rilevato
negli anni precedenti, mentre il resto della legislazione per un numero di 14 leggi, corrispondente al
30,2% delle leggi esaminate, si colloca nella categoria “settore” che comprende tutte le materie non
istituzionali, come le attività produttive, l’urbanistica, la sanità, la cultura ecc.
La corposa categoria delle leggi di “manutenzione” è composta quest’anno non solo da numerose
leggine modificative di aspetti minimi della legislazione precedente, infatti 18 delle 34 leggi
classificate di manutenzione non superano le prime due classi di ampiezza sia per gli articoli (da 1
fino a 10 articoli), sia per quanto riguarda i commi (le due fasce vanno da 1 a 20 commi) e 19 leggi
per la consistenza in caratteri (le prime due fasce vanno da 1 a 10.000 caratteri). Contiene anche
altre 16 leggi di modifica che si collocano, nel numero di 7, nella fascia intermedia degli articoli e
dei caratteri, mentre 9 leggi sono decisamente più corpose e su tutte spiccano la legge di
manutenzione ordinaria per l’anno 2012 (l.r. 29/2012) con 153 articoli, 216 commi e 118.589
caratteri, la legge di modifica del Codice sul commercio in attuazione del decreto legge 201/2011
(l.r. 52/2012) con 71 articoli, 92 commi e 82.588 caratteri, e la legge di modifica della finanziaria e
di altre leggi collegate, con 48 articoli, 55 commi e 42.224 caratteri (l.r. 35/2012), la legge regionale
che riforma l’Azienda agricola regionale di Alberese trasformandola in un nuovo ente (l.r. 80/2012)
con 77 articoli, 180 commi e 77.437 caratteri.
Molte delle disposizioni modificate sono state necessarie per attuare gli interventi normativi previsti
dallo Stato e risultano essere anche le leggi di modifica più corpose. Nella maggior parte dei casi gli
interventi normativi in attuazione dei decreti-legge statali sono stati realizzati attraverso
disposizioni di modifica delle leggi regionali e solo in pochi casi si è scelto di normare ex novo.
Il quadro sin qui tracciato non si differenzia dalle situazioni illustrate nei precedenti Rapporti sulla
legislazione, si mantiene, quindi la tendenza ad usare abbondantemente la modifica, sia pure
puntuale ed esplicita e quindi in maniera tecnicamente corretta, al posto di legiferare introducendo
una nuova normativa autonoma”2.

1
    Rapporto sulla legislazione anno 2012, gennaio 2013.
2
    Rapporto sulla legislazione anno 2012, gennaio 2013.

                                                                                                       4
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TIPOLOGIA DELLE                          ANNO 2012
     LEGGI

                                              N           %
     ISTITUZIONALI                            4           6,2
     SETTORE                                  14          21,6
     INTERSETTORIALI                          0           0
     RIORDINO                                 0           0
     SEMPLIFICAZIONE                          1           1,5
     TESTI UNICI                              0           0
     PROVVEDIMENTO                            3           4,6
     INTERPRETAZIONE                          0           0
     MANUTENZIONE                             34          52,3
     BILANCIO                                 9           13,8
     TOTALI                                   65          100

“L’analisi delle leggi regionali dell’anno 2012 sotto il profilo della tecnica legislativa utilizzata,
conferma i risultati evidenziati nel Rapporto precedente in cui si faceva notare come l’uso massiccio
della novellazione, per quanto utilizzata in maniera corretta ed aderente alla regola di tecnica
legislativa che impone l’uso delle modifiche puntuali ed esplicite, comporta di per sé una difficoltà
di lettura delle norme sovrapposte, delle scadenze temporali ecc..
Valga un esempio per tutte le possibili difficoltà interpretative: la sostituzione di articoli che
prevedono regolamenti già emanati con nuovi articoli che prescrivono l’emanazione di nuovi
regolamenti, magari con contenuti parzialmente diversi da quelli già in vigore, che rende facile al
cittadino cadere in errore.
Gli strumenti informatici sono sicuramente un valido aiuto nella ricerca di testi normativi fornendo
la versione aggiornata, coordinata e vigente, supportate da eventuali e a volte necessarie note
esplicative, ma anch’essi presentano dei limiti nel segnalare ed evidenziare le modifiche che
possono risultare di difficile interpretazione proprio per il loro sovrapporsi”3.

3
    Rapporto sulla legislazione anno 2012, cit.

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3. Le modifiche testuali e il consolidamento

Per modifica in senso lato s’intende ogni nuova disposizione che in qualche modo incide sul dato
testuale o comunque sul contenuto di un precedente atto normativo.
“Comunemente il termine modifica o modificazione (o il verbo corrispondente ) è usato per indicare
una sostituzione. In questo senso specifico si ha “modifica” quando la nuova disposizione toglie dal
testo precedente determinate parole (o segni) e le sostituisce con delle nuove (modifica testuale).
La modifica è testuale quando determina un cambiamento del testo letterale di una disposizione […]
La modifica è esplicita quando la disposizione modificativa indica la modificazione effettuata e cita
singolarmente le disposizioni modificate. […] Ovviamente una modifica testuale è sempre
esplicita”4.
Le modifiche testuali sono le principali modifiche introdotte in un atto che vengono prese in
considerazione al fine di realizzare la raccolta legislativa di testi consolidati della Regione Toscana.
Esse si sostanziano nella figura della sostituzione, dell’abrogazione e dell’integrazione, come
afferma Pagano, infatti, “[…] comunemente il termine modifica o modificazione (o il verbo
corrispondente ) è usato per indicare una sostituzione. In questo senso specifico si ha “modifica”
quando la nuova disposizione toglie dal testo precedente determinate parole (o segni) e le sostituisce
con delle nuove (modifica testuale). Si ha “integrazione” quando la nuova disposizione aggiunge al
precedente testo nuove parole o segni. Si ha “abrogazione” quando la nuova disposizione elimina
una precedente disposizione (costituita da un insieme di parole aventi significato compiuto).
Quando invece si tratta di eliminare spezzoni di frase o singole parole o cifre, fermo il concetto, il
termine più appropriato è “soppressione”5.
Per “consolidamento”, dunque, s’intende il processo di ricostruzione del testo vigente, ovvero il
testo di un atto normativo nel quale sono state annotate tutte le modifiche introdotte nel tempo da
altri atti normativi6.
Con il termine “vigenza” si intende la semplice esistenza della disposizione, segnata da un inizio
che corrisponde alla data di entrata in vigore, e da una fine, rappresentata dall’abrogazione, ovvero
la cessazione del vigore. L'intervallo di vigenza è pertanto una proprietà di qualsiasi disposizione
normativa, una disposizione entra in vigore in un momento ben definito e a partire da quel momento
inizia ufficialmente a far parte del sistema giuridico e cessa di farne parte in un altro momento.
L’insieme delle informazioni relative la storia dell’atto normativo come la data di entrata in vigore e
la data degli eventi di modifica attivi e passivi di cui questo è stato protagonista, è detto “ciclo di
vita”.
Ogni testo di legge possiede quindi una storia propria, che è data dalla sequenza di tutte le versioni
che questo ha assunto nel tempo a seguito di interventi di modificazione.
Quando ci si riferisce ad un atto normativo, dunque, è utile precisare se si tratta del:

-   testo originale, o storico, che è il testo normativo originario così come risulta all'atto della
    promulgazione; oppure delle
-   singole versioni del testo normativo, ovvero le diverse formulazioni che un testo normativo
    assume nel corso del tempo.

4
  R. PAGANO, Introduzione alla legistica.L’arte di preparare le leggi, Milano, Giuffrè Editore, 2004, p.159-161.
5
  Ibidem.
6
  M.RINALDI, P.SCERRINO, Appendice alla Guida per l'annotazione degli atti normativi tramite xmLeges-Editor: trattamento dei
metadati di modifica e creazione del testo multivigente, Rapporto Tecnico Ittig 10 giugno 2013, n. 02/2013.

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L'insieme di tutte le versioni di un determinato documento normativo è detto “catena delle versioni”
del documento. Ogni modifica produce una nuova versione del documento, che rimane in vita fino
al momento in cui non interviene una successiva modifica che genera una ennesima versione.

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4. Lo strumento specializzato nella gestione degli atti normativi consolidati:
   xmLeges-Editor

L’ambiente specializzato, in grado di offrire supporto nella redazione, revisione e conversione in
XML di testi normativi in conformità alle regole di drafting legislativo e agli standard di formato è
l’xmLeges-Editor.
Gli standard7 nati con il progetto “Norme in Rete” (NIR), offrono un aiuto concreto per la
definizione della struttura formale dell’atto normativo e la sua relativa marcatura.
Il progetto Norme in Rete, ci ha, appunto, portato all’affermazione di:

-    uno standard XML (eXtensible Markup Language) per la rappresentazione delle norme, ovvero
     un linguaggio di marcatura estensibile che fornisce il vantaggio di poter strutturare il contenuto
     di un documento utilizzando marcatori personalizzati8;
-    un DTD (Document Type Definition) ovvero un formalismo9 per rappresentare i principali tipi
     di atti normativi ed, infine,
-    uno standard URN (Uniform Resource Name) per l’identificazione univoca e persistente delle
     norme stesse indipendentemente dalla loro collocazione fisica in rete.

Il software xmLeges-Editor, interamente open source, fornisce, quindi, nella fase di “drafting
legislativo”, funzionalità di supporto alla creazione di un documento XML, secondo le regole
espresse nel DTD scelto dal redattore10; esso è dotato di interfacce che guidano l’utente nelle varie
operazioni, presentando nel documento solo l’insieme dei “tag” leciti definiti dalle regole nel DTD
prescelto.
Se, invece, esistono raccolte di testi normativi già in formato elettronico (txt, word, pdf…), che già
contengono le informazioni strutturali di base, l’Editor permette la conversione avvalendosi del
marcatore automatico; nel caso contrario, in cui cioè il parser non riconosca la struttura del
provvedimento, è possibile attuare una conversione semiautomatica (che prevede una marcatura
manuale parziale), o addirittura ricorrere a metodi interamente manuali.
I DTD di Normeinrete forniscono, inoltre, una sintassi per la rappresentazione delle meta-
informazioni, esse, infatti, rappresentando dati e informazioni aggiuntive inserite dal redattore,
permettono di descrivere il documento normativo e consentono una migliore intelligibilità11.

7
 Queste regole condivise vengono recepite formalmente attraverso l’emanazione di due circolari AIPA, rispettivamente la Circolare
6 novembre 2001 n. AIPA/CR/35 “Assegnazione dei nomi uniformi ai documenti giuridici” e Circolare 22 aprile 2002, n.
AIPA/CR/40 “Formato per la rappresentazione elettronica dei provvedimenti normativi tramite il linguaggio di marcatura XML.
8
  Il linguaggio di marcatura, XML, permette di arricchire la conoscenza sul contenuto dei dati associando ad essi informazioni
ulteriori; la marcatura di un documento avviene, infatti, associando un’etichetta ad ogni parte del testo che risulti rilevante, le
etichette dette tag, sono rappresentate da un nome delimitato da simboli (apici) in modo da racchiudere la parte del testo a cui si
riferiscono. Esso consente di ottenere funzioni di ricerca più uniformi indipendentemente dai formati di rappresentazione dei
provvedimenti a carattere normativo.
9
  Per “formalismo” s’intendono tutti gli elementi che sono leciti all’interno di una classe di documenti, e le relative regole obbligate
di composizione tra questi; esso viene adottato per rappresentare i principali tipi di atti normativi e per fornire regole di
rappresentazione valide per diverse tipologie di provvedimenti, affiancando ad esse una modalità di marcatura semplificata.
10
   Al fine di attuare una buona marcatura, il redattore ha a disposizione i tre diversi DTD, che consentono nel loro complesso di
rappresentare tutte le caratteristiche dei documenti normativi. Il DTD base, essendo più semplice, è il più restrittivo ed adatto a
gestire le tipologie di documenti normativi che già di per sé hanno una struttura maggiormente standardizzata, come le leggi. Il DTD
flessibile può, invece, è preferibile nel caso di documenti che presentino marcate differenze strutturali, o meglio una struttura meno
precisa e già standardizzata, come ad esempio atti normativi che presentano una mancanza di numerazione dei commi o elementi
come il paragrafo. Il DTD completo descrive documenti dotati di una struttura più complessa, rappresentando vincoli nella
composizione delle parti della struttura dell’atto.

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Tra le meta informazioni occorre soffermarsi in questa sede sulla classe delle disposizioni12, e in
modo particolare su quelle di modifica testuale che permettono di dare vita a testi consolidati in cui
l’utente ha la possibilità di visualizzare per esteso tutte le modifiche subite dall’atto dalla versione
originale ad oggi.
Un corretta descrizione delle disposizioni di modifica testuale, infatti, permette l’esplicitazione
attraverso i metadati dei loro contenuti essenziali, tutto ciò renderà possibili applicazioni software
che permettono il riordino normativo delle varie versioni dei testi normativi modificati nel corso del
tempo.
L’xmLeges-Editor, per quanto riguarda la gestione delle modifiche e del ciclo di vita, grazie a
continue ricerche e implementazioni, fornisce specifiche funzionalità tali da permettere
l’identificazione delle disposizioni di modifica testuale attiva, la relativa marcatura automatica dei
metadati delle stesse e la procedura per la creazione del testo consolidato13.
Per semplificare il lavoro relativamente alle modifiche è riassumibile il due passi precisi:

-    attraverso l’utilizzo del modulo contenuto nell’Editore, xmLegesClassifier, vengono individuate
     automaticamente le disposizioni di modifica attiva e di conseguenza poi inseriti i metadati
     relativi le disposizioni di modifica testuale attiva;
-    successivamente, poi, l’Editore è in grado di estrarre i metadati di modifica dalle disposizioni
     attive nel testo e tramite una procedura automatica guidata, nella quale comunque il redattore
     potrà intervenire manualmente nel caso se ne presenti la necessità, scrivere le modifiche sugli
     atti destinatari, ovvero gli atti che rappresentano la relazione passiva, costruendo così sia la
     versione vigente ad oggi di ogni documento sia la versione multivigente14.

11
  Si prevedono cinque tipi di meta-informazioni e l’attribuzione della maggior parte di esse è opzionale. Le prime, definite
“descrittori”, comprendono gli estremi di pubblicazione ufficiale, il nome uniforme (URN), gli eventuali nomi alternativi con cui il
documento è noto usati nel linguaggio comune (alias), le vigenze e una lista di parole chiave per descrivere il documento. Vi sono,
poi, i “lavori preparatori” che sono informazioni a testo libero relative appunto ai lavori preparatori del documento normativo; e
ancora “redazionale” che fornisce informazioni libere sulla pubblicazione, come le note di redazione; “proprietario” che rappresenta
uno schema libero di meta-informazioni che ogni organizzazione che gestisce testi normativi può liberamente definire al fine di
raggiungere scopi applicativi specifici e, infine, le “disposizioni”, caratterizzanti o analitiche che hanno lo scopo di descrivere il
contenuto del documento normativo in oggetto.
12
   Cfr. Circolare AIPA/CR/40/2002 “Formato per la rappresentazione elettronica…”. Le disposizioni possono essere introduttive
(finalità del testo ambito di applicazione, istituzione di enti), direttive generiche (competenza, potere, diritto, dovere), direttive
specifiche ( obbligo, divieto, permesso, procedura), rimediali (sanzione, riparazione), finali (finanziarie, transitorie) e modificative
(eccezione, abrogazione, sostituzione, integrazione, vigenza, proroga, reviviscenza, sospensione, retroattività, estensione, deroga).
13
  Per un approfondimento tecnico finalizzato alla creazione del testo consolidato si veda M.Rinaldi, P.Scerrino, Appendice alla
Guida per l'annotazione degli atti normativi tramite xmLeges-Editor: trattamento dei metadati di modifica e creazione del testo
multivigente, Rapporto Tecnico Ittig 10 giugno 2013, n. 02/2013. Il Rapporto tecnico in questione elenca passo dopo passo, la
procedura da seguire per creare atti normativi consolidati. L'annotazione dei metadati di modifica permette, infatti, la visualizzazione
di un determinato testo normativo nella versione multivigente, ovvero in una modalità redazionale che consente di visionare tutte le
modifiche succedutesi nel tempo. Viene, quindi, descritta l'annotazione sia manuale, che automatica dei metadati di modifica attivi
per poi illustrare la procedura di creazione del testo multivigente, tramite la scrittura automatica e manuale dei metadati di modifica
passivi.
14
 Per versione multivigente s’intende una particolare tecnica redazionale che permette di visualizzare il percorso dell'atto con le
modifiche che questo ha subito nel tempo alle corrispondenti date di vigenza, tramite la visualizzazione integrata del testo con tutte le
modifiche intercorse.

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5. La banca dati legislativa della Regione Toscana
5.1 Le diverse fasi di marcatura delle leggi

Nel 2009 Regione Toscana ha commissionato a ITTIG-CNR ed al suo spinn-off Tecnodiritto s.r.l.,
il lavoro di conversione del propri testi legislativi da testo piatto a testo marcato in formato XML
secondo gli standard NIR più recenti, ovvero la versione 2.2 DTD15.

Il progetto si è concluso nel 2012, ha interessato le leggi emanate dal 1971 al 2011 e si è articolato
in varie fasi:

-      analisi dei testi, utile al controllo della completezza degli elementi strutturali dei documenti
       legislativi (estremi dell'atto, pubblicazione, titolo, eventuale preambolo, articolato, formula
       finale ed eventuali annessi) pervenuti in formato txt;

-      importazione e conversione dei testi all'interno dell'ambiente di editing xm-Leges in formato
       xml grazie al modulo xmLegesMarker.

-      controllo degli eventuali errori di lettura del parser e relativa correzione manuale;

-      trattamento del testo con il parser dei riferimenti (xmLegesLinker) per la costruzione dei link
       ipertestuali secondo la sintassi URN;

-      controllo e eventuale correzione dei riferimenti malformulati (l'editor contiene una procedura
       guidata per la costruzione manuale delle URN).

-      per quanto riguarda i testi di modifica sono state individuate le disposizioni di modifica attiva,
       annotandone i relativi metadati, estratti i metadati di modifica dalle disposizioni attive nel testo
       (xmLegesExtractor) ed, infine, tramite una procedura automatica guidata, sono state scritte le
       modifiche sugli atti destinatari, ovvero la relazione passiva, costruendo così sia la versione
       vigente ad oggi di ogni documento sia la versione multivigente.

15
     L'archivio è attualmente consultabile a partire dall'indirizzo: http://jtest.ittig.cnr.it:8080/cocoon/marcaturaToscana/index.xql.

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5.2 Il data base

Le leggi regionali, convertite nel formato XML, sono state raccolte nel database nativo XML
eXist16, e sono state successivamente processate tramite il server web Jetty17, il quale le ha
renderizzate attraverso una Graphical User Interface GUI, ideata sulla base di una specifica
maschera di ricerca.

5.3 La descrizione della banca dati legislativa

L’immagine sottostante riguarda la home page del prototipo della banca dati in cui possiamo
osservare che l’utente può scegliere di visualizzare gli atti per:

-    anno (l’elenco degli anni delle leggi emanate sono già visibili dalla home page)
-    materia
-    maschera di ricerca facendo click su “Cerca legge”

16
   http://exist-db.org/exist/index.xml “eXist-db is an open source database management system built using XML technology. It
stores XML data according to the XML data model and features efficient, index-based XQuery processing”.
17
   Cfr. http://www.eclipse.org/jetty/about.php. The Jetty Web Server provides an HTTP server and Servlet container capable of
serving static and dynamic content either from a standalone or embedded instantiations. From jetty-7 on, the jetty webserver and
other core compoments are hosted by the Eclipse Foundation.

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Nell’immagine sottostante possiamo osservare un esempio della ricerca per “materia” (sulla destra
dello schermo troviamo la lista delle materie trattate):

                                                                                               1
Tramite “Cerca legge” si apre la maschera di ricerca basata su un'articolata modalità di
interrogazione che prevede:

-   un campo per la ricerca full text abbinata agli operatori booleani AND e OR;
-   un campo per la ricerca per estremi dell'atto;
-   un campo per la ricerca basata sui riferimenti attivi presenti nella legge;
-   un campo di ricerca basata sulle modifiche subite.

                                                                                           1
L'interrogazione, ad esempio una ricerca di tutte le leggi emanate nel 2009, restituisce la lista delle
leggi che rispondono ai criteri immessi nella maschera, in questo caso si otterrà, quindi, un elenco
di leggi (in questo caso del 2009) contenente:

-   gli estremi dell'atto;
-   il titolo;
-   l'elenco degli eventuali documenti modificanti;
-   lo status abrogato nel caso in cui l'atto sia stato abrogato.

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La legge selezionata viene visualizzata di default nella versione vigente, ma l’utente ha la
possibilità di scegliere dalla maschera iniziale la versione desiderata.

Nella pagina viene visualizzata:

-    la data attuale della versione in uso;

-    la URN con le specifiche della versione in uso (ovvero la data di emanazione della legge
     regionale che ha prodotto le ultime modifiche sulla legge selezionata per la consultazione);

-    l'elenco degli interventi di modifica con le relative date di vigenza;

-    l'opzione per la visualizzazione in modalità multivigente18;

-    l'indice ed il testo della legge, corredato dalle note di vigenza sulle parti del testo che subiscono
     modifiche.

18
   Per versione multivigente s’intende una particolare tecnica redazionale che permette di visualizzare il percorso storico dell'atto con
le modifiche che questo ha subito nel tempo alle corrispondenti date di vigenza, tramite la visualizzazione integrata del testo con tutte
le modifiche intercorse.

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Facendo click, su “mostra il documento multivigente” è possibile visualizzare il testo legislativo
nell'intero arco del proprio ciclo di vita con le eventuali modificazioni subite.
Nell’immagine sottostante, ad esempio, all’art. 20 della LR n. 54/2009 le parti del testo sostituite o
abrogate sono segnalate all’utente con una linea che sbarra il testo (comunque riportato per esteso in
modo leggibile); invece le integrazioni, aggiunte in un tempo successivo alla versione originale
sono, visibili in corsivo.

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Indice

1. Premessa……………………………………………………………………………….. pag. 2

2. Introduzione e scenario: il forte carattere manutentivo della legislazione regionale….. pag. 3

3. Le modifiche testuali e il consolidamento………………………………………………pag. 6

4. Lo strumento specializzato nella gestione degli atti normativi consolidati:
xmLeges-Editor…………………………………………………………………………….pag. 8

5. La banca dati legislativa della Regione Toscana………………………………………..pag. 10

5.1 Le diverse fasi di marcatura delle leggi…………………………………………………pag. 10

5.2 Il data base………………………………………………………………………………pag. 11

5.3 La descrizione della banca dati legislativa………………………………………………pag. 11

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