ISI FRIEND HOMELAND Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione
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Gruppo Assicurativo Arca Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione ISI FRIEND HOMELAND ISI Insurance – Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: 37138 Verona - Via San Marco,48 -Tel. +39 045 8182111 - Fax +39 045 8102034. Sede Secondaria operativa: 00193 Roma - Via Tacito, 10 - Tel. +39 063215205 – Fax +39 063215289; sito internet www.isiinsurance.it; e-mail: isiinsurance@isi.eu.com - Capitale Sociale € 5..000.006,00 - R.E.A. Verona n. 356970. - C.F. 00864500103 - PIVA n. 03895371007 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00042. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dell' 11/4/74 G. U. del 19/4/74 n. 102. Società soggetta all’attività di direzione e al coordinamento della Società Arca Vita S.p.A. Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 1 di 12 aggiornato a gennaio 2008
Nota Informativa (ai sensi dell’art. 185 del D..Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle Circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518 del 21 novembre 2003). Informazioni relativa alla Società Isi Insurance S.p.A. ha sede in Italia. La Sede Legale è in Verona, 37138 - Via San Marco 48 - tel. +39.045.828111 – fax +39.045.810234. La Sede Secondaria Operativa è in Roma, 00193 - Via Tacito 10 - tel. +39.06.3215205 fax +39.06.3215289 ISI Insurance S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato dell’11/4/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 19/4/1974. Informazioni relative al contratto Legislazione applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Qualora si trattasse di assicurazione non obbligatoria, è comunque facoltà delle parti concordare l’applicazione di una diversa legislazione a sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 175/95, sulla quale prevarranno in ogni caso le norme imperative di diritto italiano. Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Isi Insurance S.p.A., Servizio Legale e Reclami, via San Marco, 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all’indirizzo di posta elettronica reclami.isiinsurance@arcassicura.it). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio di Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora sia scelta tra le parti una legislazione diversa da quella italiana, l’Organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il contraente. Informazioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione Ai sensi dell’art. 2952 II comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Il contraente è invitato a leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 2 di 12 aggiornato a gennaio 2008
Condizioni di assicurazione Indice • Definizioni 4 • Condizioni generali di contratto 5 • Sezione 1 – Tutela legale 6 • Sezione 2 – Perdite pecuniarie 7 Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 3 di 12 aggiornato a gennaio 2008
Definizioni • Assicurato: colui a favore del quale vale l’assicurazione. • Contraente: colui che stipula il contratto. • Nucleo familiare: il capofamiglia, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli (compresi quelli in affidamento temporaneo e preadottivo) come risultanti dallo stato di famiglia. • Polizza: il contratto di assicurazione. • Premio: il corrispettivo della garanzia prestata dalla Società. • Sinistro: il fatto, la violazione di norme o l’inadempienza che dà origine alla vertenza. • Società: l'impresa Assicuratrice: Isi Insurance S.p.A. Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 4 di 12 aggiornato a gennaio 2008
Condizioni generali di assicurazione Art. 1 - Prova del contratto La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Art. 2 - Pagamento del premio ed effetto della garanzia La polizza non ha effetto fino a quando non sia stata pagata la prima rata del premio. In caso di mancato pagamento di una rata successiva, l’assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza, riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui la rata di premio viene pagata. Il pagamento del premio deve essere eseguito presso la sede della Società o presso l’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza. Art. 3- Altre assicurazioni L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società della successiva stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Art. 4 - Proroga tacita In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per 1 anno e così successivamente di anno in anno. Art. 5 - Denuncia del sinistro L’Assicurato deve dare tempestiva comunicazione del sinistro alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L’omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all’indennizzo, sia il riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile. Art. 6 - Pagamento dell’indennizzo Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, regolarizzata fiscalmente, delle spese sostenute, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all’Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell’accordo sull’indennizzo. Art. 7 - Facoltà di recesso e scioglimento del contratto Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente o l’Impresa possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto: 1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; 2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della comunicazione inviata dalla Società. La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 - Riservatezza dei dati Isi Insurance S.p.A si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai contraenti e/o assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Isi Insurance S.p.A. si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i contraenti e/o assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Isi Insurance S.p.A. si impegna, altresì, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distribuzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 5 di 12 aggiornato a gennaio 2008
Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell’Assicurato. Art. 10 – Limiti di età L’assicurazione vale per le persone che, al momento della stipula del contratto, non hanno ancora compiuto i 70 anni di età. Sezione 1 - Tutela legale Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione 1) Con la presente garanzia, la Società si impegna al rimborso delle spese legali occorrenti per tutelare gli interessi dell’Assicurato in relazione a vertenze (fatti violazioni di norme e inadempienze che danno origine alla vertenza) insorte a seguito del rimpatrio di salme/a del componente il nucleo familiare indicato nella scheda di polizza sino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno. 2) Quando un fatto, una violazione o un’inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione. Art. 12 - Spese assicurate L’assicurazione comprende, salvo diversa indicazione risultante dalle Condizioni Particolari: 1) i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte, nell’interesse dell’Assicurato e nell’ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti incaricati con il benestare della Società, a norma del successivo art. 15; 2) i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell’Assicurato. Art. 13- Esclusioni L’assicurazione non vale, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, per le spese relative a vertenze: • di valore inferiore ad € 250,00; • di natura fiscale o valutaria; • insorte tra due o più persone assicurate con la medesima polizza della Società; • denunciate alla Società trascorso un anno dalla cessazione della validità della polizza, nonché per le spese di bollo e registrazione necessarie per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario; • contro la Società. Art. 14 - Validità territoriale L’assicurazione vale, salvo diversa definizione risultante in polizza, per vertenze e procedimenti di competenza delle autorità giudiziarie Italiane, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. Art. 15 - Gestione delle vertenze e scelta del difensore 1) Con la denuncia del sinistro, l’Assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirle un’informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere, alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa. 2) Prima di conferire incarichi, promuovere azioni giudiziarie o arbitrati, proporre impugnazioni o concludere transazioni, l’Assicurato deve ottenere il benestare della Società, in caso contrario, e salvo che venga comprovata l’effettiva necessità e l’indifferibile urgenza di tali iniziative, restano a suo carico gli oneri relativi. 3) Se in qualsiasi momento la Società, in base all’informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell’Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 6 di 12 aggiornato a gennaio 2008
provvede al rimborso, sempre che dovuto a termini di polizza, delle spese rimaste fino a quel momento a carico dell’Assicurato. Se ciononostante questi intende iniziare l’azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico. Parimenti, se l’Assicurato intende proseguire l’azione, lo fa a proprio rischio, ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società è tenuta a rifondergli le spese rimaste suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati. In tutti i casi l’Assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti. 4) L’Assicurato può scegliere un solo difensore tra i professionisti operanti nella circoscrizione del Tribunale competente. Può inoltre chiedere di esercitare la propria scelta tra i professionisti operanti nella località ove ha il domicilio, qualora tale richiesta venga accolta, la Società tiene a proprio carico anche i compensi e le spese dovuti al procuratore domiciliatario. Sezione 2 - Perdite pecuniarie Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione In caso di decesso a seguito di infortuni o malattie, di un componente il nucleo familiare risultante tra gli assicurati della scheda di polizza, la Società mette a disposizione degli eredi legittimi e\o testamentari una somma forfetaria indicata nella scheda di polizza a titolo di risarcimento per le spese sostenute per il rimpatrio della salma al paese di origine. Art. 17 - Validità territoriale L’assicurazione vale, salvo diversa definizione risultante in polizza, quando il sinistro che ha causato il decesso si è verificato nel Territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino o nella Città del Vaticano. Art. 18 - Esclusioni L’assicurazione non è operante se il decesso derivi da: a) malattie che abbiano dato origine a cure, esami e diagnosi, anteriormente alla stipulazione del contratto; b) malattie mentali e i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici; c) prestazioni e/o terapie con fini estetici e dietologici, nonché da prestazioni non riconosciute dalla medicina ufficiale; d) infortuni accaduti all’Assicurato da delitti dolosi compiuti o tentati dallo stesso; e) infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da sostanze psicoattive, nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all’abusi di alcol e sostanze psicotrope; f) infortuni da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche, relative prove e allenamenti; g) infortuni da attività sportive professionali compresi gare e allenamenti; h) infortuni derivanti da svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi e armi da fuoco; i) infortuni derivanti da pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, free climbing, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, rafting, kite surfing, hidrospeed, bugee jumping, paracadutismo, deltaplano, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; j) conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; k) conseguenze dirette e indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo; Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 7 di 12 aggiornato a gennaio 2008
l) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato è privo della relativa abilitazione, valida nel territorio italiano; m) infortuni avventi durante lo svolgimento di servizi militari resi in esercito, marina o aviazione. Non sono assicurate le persone affette da dipendenza di sostanze psicoattive, infezioni da HIV e/o delle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. La sopravvenienza di tali affezioni costituisce causa di risoluzione del contratto per gli Assicurati. Art. 19 - Carenze I sinistri derivanti da decessi per malattia saranno in garanzia: a) dal 31° giorno successivo all’effetto della polizza; b) dal 180 giorno a quello a cui ha effetto il contratto per le malattie preesistenti non conosciute dall’Assicurato; c) dal 270° giorno successivo a quello a cui ha effetto il contratto per il parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. Art. 20 - In caso di sinistro Il Contraente o l’Assicurato devono: a) entro 3 giorni dalla data del decesso che determinerà il rimpatrio della salma dell’Assicurato, o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del C.C, comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società data, ora e luogo del decesso e la causa presumibile che lo ha determinato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.; b) far pervenire tempestivamente il certificato di morte con la documentazione prevista dalla legge per comprovare l’avvenuto rimpatrio della salma; c) consentire indagini, accertamenti, fornire documentazione (copia della cartella clinica, libretto sanitario e cause dell’eventuale infortunio, ecc.) ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato in merito al decesso. Art. 21 - Criteri d’indennizzo – Liquidazione L’assicurazione è valida purché la morte sia la conseguenza di eventi accaduti durante il periodo di assicurazione e denunciati nei termini previsti dall’Art.19 anche se accertate o avvenute successivamente e comunque entro 1 anno dalla data dell’evento. Art. 22 - Controversie - Arbitrato Irrituale Le controversie di natura medica sulle cause del decesso potranno essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa, da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi impegnativa salvo i casi di violenza, dolo, errori e violazioni dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti. Art. 23 - Assicurazione per conto altrui Nel caso che la presente assicurazione fosse stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 CC.. Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 8 di 12 aggiornato a gennaio 2008
Modulo richiesta di Indennizzo Polizza ISI Friend Homeland DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8157126 OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA Spett.le Isi Insurance S.p.A. Ufficio Sinistri - Rami Elementari Via S. Marco, 48 N° SINISTRO (riservato alla Società) N° CONTRATTO DATI DEL CONTRAENTE / FAMILIARE DELL’ASSICURATO Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale Residenza Domicilio Tel. Reperibilità: giorni dalle ore alle ore DATI ASSICURATO DECEDUTO Cognome e nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita Luogo e data del decesso Causa del decesso Paese di sepoltura CONTO CORRENTE sul quale Isi Insurance può effettuare il pagamento dell’indennizzo: Intestato a ID PAESE CIN CONTO COD. ABI COD. CAB C/C Firma del Contraente/Familiare dell’Assicurato Data Documenti da allegare: • certificato di morte • documentazione sanitaria attestante la causa del decesso • documentazione comprovante il rimpatrio della salma Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 9 di 12 aggiornato a gennaio 2008
Indicazione istruzioni per denuncia sinistro: “In caso di sinistro il Contraente o il familiare dell’Assicurato deve darne avviso alla Società immediatamente tramite il numero verde 800.479311 facendo seguito con denuncia scritta entro 3 giorni dalla data del decesso che determina il rimpatrio della salma dell’Assicurato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. A tale fine dovrà essere compilato il modulo di richiesta indennizzo predisposto da ISI Insurance, allegato alle condizioni di assicurazione, che contiene gli elementi essenziali da comunicare per l’evento. Documenti da allegare: • certificato di morte dell’assicurato; • relazione medica attestante la causa di decesso; • documentazione comprovante il rimpatrio della salma; • consentire indagini, accertamenti, fornire documentazione (copia cartella clinica, libretto sanitario e cause dell’eventuale infortunio, etc) ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato in merito al decesso. Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 10 di 12 aggiornato a gennaio 2008
Informativa sulla tutela dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue: 1) Finalità del trattamento dei dati I dati personali sono trattati nell’ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento: a) è diretto all’espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) è diretto all’espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.); c) può anche essere diretto all’espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela. 2) Modalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all’estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc). 3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela. Il consenso che chiediamo all’interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati sensibili sono quelli definiti dall’art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice ( dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali). 4) Conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati; Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 11 di 12 aggiornato a gennaio 2008
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato. 5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell’industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell’Industria, del commercio, dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 6) Diritti dell’interessato L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso la sede legale di Isi Insurance S.p.A. via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it 7) Titolare e responsabili del trattamento Titolare del trattamento dei dati è Isi Insurance S.p.A. nella persona dell’Amministratore Delegato. L’elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Isi Insurance S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it. E presso • la sede legale della società in Verona, Via San Marco, 48. Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 12 di 12 aggiornato a gennaio 2008
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