ISI FRIEND HOMELAND Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione

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Gruppo Assicurativo Arca

                                     Nota Informativa e
                                  Condizioni di Assicurazione

                                  ISI FRIEND HOMELAND

ISI Insurance – Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: 37138 Verona - Via San Marco,48 -Tel. +39 045 8182111 - Fax +39 045 8102034. Sede Secondaria operativa: 00193 Roma - Via Tacito, 10 - Tel.
+39 063215205 – Fax +39 063215289; sito internet www.isiinsurance.it; e-mail: isiinsurance@isi.eu.com - Capitale Sociale € 5..000.006,00 - R.E.A. Verona n.
356970. - C.F. 00864500103 - PIVA n. 03895371007 Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00042. Impresa autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dell' 11/4/74 G. U. del 19/4/74 n. 102. Società soggetta all’attività di direzione e
al coordinamento della Società Arca Vita S.p.A.

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Nota Informativa
(ai sensi dell’art. 185 del D..Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto
dalle Circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 518 del 21 novembre 2003).

Informazioni relativa alla Società
Isi Insurance S.p.A. ha sede in Italia. La Sede Legale è in Verona, 37138 - Via San Marco 48 - tel.
+39.045.828111 – fax +39.045.810234. La Sede Secondaria Operativa è in Roma, 00193 - Via
Tacito 10 - tel. +39.06.3215205 fax +39.06.3215289 ISI Insurance S.p.A. è stata autorizzata
all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Ministero dell’Industria, Commercio e
Artigianato dell’11/4/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 19/4/1974.

Informazioni relative al contratto
Legislazione applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Qualora si trattasse di assicurazione non obbligatoria, è
comunque facoltà delle parti concordare l’applicazione di una diversa legislazione a sensi dell’art.
122 del D.Lgs. n. 175/95, sulla quale prevarranno in ogni caso le norme imperative di diritto
italiano.

Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a Isi Insurance S.p.A., Servizio Legale e Reclami, via San Marco, 48, 37138
Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045.8182317 o all’indirizzo di posta
elettronica reclami.isiinsurance@arcassicura.it). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto
dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio di Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187
Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora sia scelta tra le parti una legislazione diversa da quella italiana, l’Organo incaricato di
esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP
faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il contraente.

Informazioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 II comma del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si
prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Il contraente è invitato a leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

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Condizioni di assicurazione

Indice

•      Definizioni                                                                                      4
•      Condizioni generali di contratto                                                                 5
•      Sezione 1 – Tutela legale                                                                        6
•      Sezione 2 – Perdite pecuniarie                                                                   7

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Definizioni
•      Assicurato: colui a favore del quale vale l’assicurazione.

•      Contraente: colui che stipula il contratto.

•      Nucleo familiare: il capofamiglia, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli (compresi
       quelli in affidamento temporaneo e preadottivo) come risultanti dallo stato di famiglia.

•      Polizza: il contratto di assicurazione.

•      Premio: il corrispettivo della garanzia prestata dalla Società.

•      Sinistro: il fatto, la violazione di norme o l’inadempienza che dà origine alla vertenza.

•      Società: l'impresa Assicuratrice: Isi Insurance S.p.A.

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Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 - Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2 - Pagamento del premio ed effetto della garanzia
La polizza non ha effetto fino a quando non sia stata pagata la prima rata del premio. In caso di
mancato pagamento di una rata successiva, l’assicurazione è sospesa dalle ore 24 del
quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza, riprende vigore dalle ore 24 del
giorno in cui la rata di premio viene pagata.
Il pagamento del premio deve essere eseguito presso la sede della Società o presso l’agenzia alla
quale è stata assegnata la polizza.
Art. 3- Altre assicurazioni
L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società della successiva stipulazione di altre
polizze per il medesimo rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione comporta la
perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 4 - Proroga tacita
In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni
prima della scadenza, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per 1 anno e così
successivamente di anno in anno.
Art. 5 - Denuncia del sinistro
L’Assicurato deve dare tempestiva comunicazione del sinistro alla Società, fornendo ogni notizia e
documento ad esso relativi. L’omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita
del diritto all’indennizzo, sia il riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto
previsto dall’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 6 - Pagamento dell’indennizzo
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, regolarizzata fiscalmente, delle spese
sostenute, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica
all’Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data
dell’accordo sull’indennizzo.
Art. 7 - Facoltà di recesso e scioglimento del contratto
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o
della prestazione, il Contraente o l’Impresa possono recedere dall'assicurazione dandone
comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto:
     1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato;
     2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’Assicurato della
        comunicazione inviata dalla Società.
La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al
netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 - Riservatezza dei dati
Isi Insurance S.p.A si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai contraenti e/o
assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così
raccolte. Isi Insurance S.p.A. si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i
contraenti e/o assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a
trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196. Isi Insurance S.p.A. si impegna, altresì, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i
rischi di distribuzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito.

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Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico dell’Assicurato.

Art. 10 – Limiti di età
L’assicurazione vale per le persone che, al momento della stipula del contratto, non hanno ancora
compiuto i 70 anni di età.

Sezione 1 - Tutela legale
Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione
    1) Con la presente garanzia, la Società si impegna al rimborso delle spese legali occorrenti
        per tutelare gli interessi dell’Assicurato in relazione a vertenze (fatti violazioni di norme e
        inadempienze che danno origine alla vertenza) insorte a seguito del rimpatrio di salme/a
        del componente il nucleo familiare indicato nella scheda di polizza sino alla concorrenza di
        Euro 1.000,00 per evento e per anno.
    2) Quando un fatto, una violazione o un’inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo,
        il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.
Art. 12 - Spese assicurate
L’assicurazione comprende, salvo diversa indicazione risultante dalle Condizioni Particolari:
    1) i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte, nell’interesse dell’Assicurato e
        nell’ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da
        legali, arbitri o periti incaricati con il benestare della Società, a norma del successivo art.
        15;
    2) i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti
        a carico dell’Assicurato.
Art. 13- Esclusioni
L’assicurazione non vale, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, per le spese
relative a vertenze:
• di valore inferiore ad € 250,00;
• di natura fiscale o valutaria;
• insorte tra due o più persone assicurate con la medesima polizza della Società;
• denunciate alla Società trascorso un anno dalla cessazione della validità della polizza,
   nonché per le spese di bollo e registrazione necessarie per l’esecuzione di un
   provvedimento giudiziario;
• contro la Società.
Art. 14 - Validità territoriale
L’assicurazione vale, salvo diversa definizione risultante in polizza, per vertenze e procedimenti di
competenza delle autorità giudiziarie Italiane, della Repubblica di San Marino e dello Stato del
Vaticano.
Art. 15 - Gestione delle vertenze e scelta del difensore
    1) Con la denuncia del sinistro, l’Assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile,
        precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi;
        successivamente, deve fornirle un’informativa adeguata, regolare e tempestiva circa
        lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore
        di trasmettere, alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini
        di tale informativa.
    2) Prima di conferire incarichi, promuovere azioni giudiziarie o arbitrati, proporre
        impugnazioni o concludere transazioni, l’Assicurato deve ottenere il benestare della
        Società, in caso contrario, e salvo che venga comprovata l’effettiva necessità e
        l’indifferibile urgenza di tali iniziative, restano a suo carico gli oneri relativi.
    3) Se in qualsiasi momento la Società, in base all’informativa ricevuta, giudica
        manifestamente infondate le ragioni dell’Assicurato o ritiene obiettivamente
        soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e

 Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 6 di 12 aggiornato a gennaio 2008
provvede al rimborso, sempre che dovuto a termini di polizza, delle spese rimaste
       fino a quel momento a carico dell’Assicurato.
       Se ciononostante questi intende iniziare l’azione o resistere alla pretesa avversaria,
       lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a
       rifondergli le spese rimaste a suo carico.
       Parimenti, se l’Assicurato intende proseguire l’azione, lo fa a proprio rischio, ma
       se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società
       è tenuta a rifondergli le spese rimaste suo carico, fino a concorrenza della differenza
       tra i due risultati.
       In tutti i casi l’Assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano
       fermi i massimali pattuiti.
    4) L’Assicurato può scegliere un solo difensore tra i professionisti operanti nella
       circoscrizione del Tribunale competente. Può inoltre chiedere di esercitare la propria
       scelta tra i professionisti operanti nella località ove ha il domicilio, qualora tale
       richiesta venga accolta, la Società tiene a proprio carico anche i compensi e le spese
       dovuti al procuratore domiciliatario.

Sezione 2 - Perdite pecuniarie
Art. 16 - Oggetto dell’assicurazione
In caso di decesso a seguito di infortuni o malattie, di un componente il nucleo familiare
risultante tra gli assicurati della scheda di polizza, la Società mette a disposizione degli eredi
legittimi e\o testamentari una somma forfetaria indicata nella scheda di polizza a titolo di
risarcimento per le spese sostenute per il rimpatrio della salma al paese di origine.

Art. 17 - Validità territoriale
L’assicurazione vale, salvo diversa definizione risultante in polizza, quando il sinistro che ha
causato il decesso si è verificato nel Territorio Italiano, nella Repubblica di S. Marino o nella Città
del Vaticano.

Art. 18 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante se il decesso derivi da:
     a) malattie che abbiano dato origine a cure, esami e diagnosi, anteriormente alla
         stipulazione del contratto;
     b) malattie mentali e i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti
         nevrotici;
     c) prestazioni e/o terapie con fini estetici e dietologici, nonché da prestazioni non
         riconosciute dalla medicina ufficiale;
     d) infortuni accaduti all’Assicurato da delitti dolosi compiuti o tentati dallo stesso;
     e) infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da sostanze psicoattive, nonché le
         malattie correlate al consumo di        stupefacenti e all’abusi di alcol e sostanze
         psicotrope;
     f) infortuni da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche, relative prove e
         allenamenti;
     g) infortuni da attività sportive professionali compresi gare e allenamenti;
     h) infortuni derivanti da svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di
         esplosivi e armi da fuoco;
     i) infortuni derivanti da pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo
         grado, free climbing, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed
         estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, rafting, kite surfing,
         hidrospeed, bugee jumping, paracadutismo, deltaplano, pugilato, lotta, football
         americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica
         pesante;
     j) conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
     k) conseguenze dirette e indirette di trasformazioni o assestamenti energetici
         dell’atomo;

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l)  guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’assicurato è privo della relativa
        abilitazione, valida nel territorio italiano;
    m) infortuni avventi durante lo svolgimento di servizi militari resi in esercito, marina o
        aviazione.
Non sono assicurate le persone affette da dipendenza di sostanze psicoattive, infezioni da
HIV e/o delle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco
depressive o stati paranoici. La sopravvenienza di tali affezioni costituisce causa di
risoluzione del contratto per gli Assicurati.
Art. 19 - Carenze
I sinistri derivanti da decessi per malattia saranno in garanzia:
    a) dal 31° giorno successivo all’effetto della polizza;
    b) dal 180 giorno a quello a cui ha effetto il contratto per le malattie preesistenti non
        conosciute dall’Assicurato;
    c) dal 270° giorno successivo a quello a cui ha effetto il contratto per il parto e per le
        malattie dipendenti da gravidanza e puerperio.
Art. 20 - In caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato devono:
    a) entro 3 giorni dalla data del decesso che determinerà il rimpatrio della salma
        dell’Assicurato, o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913
        del C.C, comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società
        data, ora e luogo del decesso e la causa presumibile che lo ha determinato.
        L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo
        ai sensi dell’art. 1915 C.C.;
    b) far pervenire tempestivamente il certificato di morte con la documentazione prevista dalla
        legge per comprovare l’avvenuto rimpatrio della salma;
    c) consentire indagini, accertamenti, fornire documentazione (copia della cartella clinica,
        libretto sanitario e cause dell’eventuale infortunio, ecc.) ritenuti necessari dalla Società,
        sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato in
        merito al decesso.
Art. 21 - Criteri d’indennizzo – Liquidazione
L’assicurazione è valida purché la morte sia la conseguenza di eventi accaduti durante il periodo di
assicurazione e denunciati nei termini previsti dall’Art.19 anche se accertate o avvenute
successivamente e comunque entro 1 anno dalla data dell’evento.

Art. 22 - Controversie - Arbitrato Irrituale
Le controversie di natura medica sulle cause del decesso potranno essere demandate per iscritto
ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il
Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più
vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e
remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il
terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa, da
ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi
impegnativa salvo i casi di violenza, dolo, errori e violazioni dei patti contrattuali. I risultati delle
operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare
uno per ognuna delle parti.

Art. 23 - Assicurazione per conto altrui
Nel caso che la presente assicurazione fosse stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla
polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono
essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 CC..

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Modulo richiesta di Indennizzo
Polizza ISI Friend Homeland
DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8157126
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA                                       Spett.le Isi Insurance S.p.A.
                                                                  Ufficio Sinistri - Rami Elementari
                                                                  Via S. Marco, 48

N° SINISTRO (riservato alla Società)                          N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE / FAMILIARE DELL’ASSICURATO

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Domicilio
Tel.
Reperibilità:               giorni                       dalle ore                    alle ore

DATI ASSICURATO DECEDUTO

Cognome e nome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Luogo e data del decesso
Causa del decesso
Paese di sepoltura

CONTO CORRENTE sul quale Isi Insurance può effettuare il pagamento dell’indennizzo:
Intestato a                           ID PAESE                              CIN CONTO
COD. ABI                              COD. CAB

C/C

Firma del Contraente/Familiare dell’Assicurato                               Data

Documenti da allegare:
    • certificato di morte
    • documentazione sanitaria attestante la causa del decesso
    • documentazione comprovante il rimpatrio della salma
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Indicazione istruzioni per denuncia sinistro:
“In caso di sinistro il Contraente o il familiare dell’Assicurato deve darne avviso alla Società
immediatamente tramite il numero verde 800.479311 facendo seguito con denuncia scritta entro 3
giorni dalla data del decesso che determina il rimpatrio della salma dell’Assicurato.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 C.C.
A tale fine dovrà essere compilato il modulo di richiesta indennizzo predisposto da ISI Insurance,
allegato alle condizioni di assicurazione, che contiene gli elementi essenziali da comunicare per
l’evento.
Documenti da allegare:
    • certificato di morte dell’assicurato;
    • relazione medica attestante la causa di decesso;
    • documentazione comprovante il rimpatrio della salma;
    • consentire indagini, accertamenti, fornire documentazione (copia cartella clinica, libretto
         sanitario e cause dell’eventuale infortunio, etc) ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo
         dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato in merito al
         decesso.

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Informativa sulla tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:
1) Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il
trattamento:
a) è diretto all’espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e
     gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa
     e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) è diretto all’espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti,
     dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
     legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
c) può anche essere diretto all’espletamento delle finalità di informazione e promozione
     commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il
     compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.
2) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1,
     lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
     l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
     conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
     raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
     cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telematici o
     comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in
     modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale
     organizzazione, operanti anche all’estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio,
     assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri
     canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia
     affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di
     assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché
     da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).
3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può
essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio,
    Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, etc);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei
    rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione o di promozione commerciale di
    prodotti nei confronti dell’interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la
    rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.
Il consenso che chiediamo all’interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente
inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle
autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
I dati sensibili sono quelli definiti dall’art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice ( dati relativi allo stato
di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini
penali).
4) Conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i
    relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;

Nota informativa e Condizioni di Assicurazione “ISI FRIEND HOMELAND” – Pagina 11 di 12 aggiornato a gennaio 2008
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in
   essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di
   promozione commerciale di prodotti nei confronti dell’interessato.
5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di
diffusione dei dati
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori,
coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione
quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, società di servizi cui sia affidata la
gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore
assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle
quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell’industria assicurativa
dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell’Industria, del commercio, dell’artigianato,
CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la
fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività
commerciali promosse dalla Società.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6) Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
    dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
    che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
    Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
    legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
    quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
    anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
    diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
    mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
    scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
    vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, l’interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso la sede legale di Isi
Insurance S.p.A. via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail:
privacy@arcassicura.it
7) Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Isi Insurance S.p.A. nella persona dell’Amministratore Delegato.
L’elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Isi Insurance S.p.A. è
consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.
E presso
• la sede legale della società in Verona, Via San Marco, 48.
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