PROTEZIONEWEB RAIFFEISEN - Assimoco

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PROTEZIONEWEB RAIFFEISEN - Assimoco
PROTEZIONEWEB RAIFFEISEN

             La polizza che ti protegge
             dai rischi derivanti
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             Il presente documento, contenente:
             - Glossario
             - Condizioni di Assicurazione

             deve essere consegnato al Contraente prima
             della sottoscrizione del documento di polizza.
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ASSICURAZIONE PER IL RISCHIO INTERNET

                  PRODOTTO “PROTEZIONEWEB ASSIMOCO”

Il presente documento, contenente:
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento
di polizza.
Condizioni Generali di assicurazione
                                                                                                            Pagina 1 di 10

                                  CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
                           Mod. D900 CG 01 - Ed. 06/2017-- Aggiornamento al 07/2019

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
In caso di frazionamento del premio annuale
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata di premio sono
stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa:
a) per i contratti con pagamento tramite procedura SEPA DIRECT DEBIT (SDD), dalle ore 24 del 30° giorno dopo
     quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
b) per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24
     del giorno del pagamento;
ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Intermediario che
ha emesso il contratto oppure alla Società.
In caso di frazionamento del premio mensile con pagamento tramite SEPA DIRECT DEBIT (SDD)
In caso di pagamento mensile effettuato tramite procedura SEPA, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato nel contratto a condizione che la procedura abbia buon esito. Nel caso la procedura SEPA non abbia buon
esito, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto sempre ché il pagamento sia effettuato
entro 15 giorni.
Se il Contraente non paga i premi delle rate mensili successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno di
scadenza della rata mensile successiva alla prima rata mensile non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno
dell’effettivo pagamento del premio, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell’Art. 1901 Codice Civile.
Il premio all’effetto dell’assicurazione sarà pari alle prime due rate mensili mentre le rate successive seguiranno il
frazionamento mensile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato
concesso il frazionamento in più rate. Al frazionamento del premio non saranno applicati interessi di frazionamento.

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di frazionamento del premio annuale o semestrale
Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la
Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La Società provvederà alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto
corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal Contraente con il proprio
Istituto di Credito. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere
interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

                                Mod. D900 CG 02 – Ed. 06/2017- Aggiornamento al 07/2019
Condizioni Generali di assicurazione
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In caso di frazionamento del premio mensile
Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la
Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima
rata di premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla comunicazione di recesso. Contestualmente
la Società sospenderà l’incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l’assicurazione decade.
L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come
rinuncia alla facoltà di recesso.

ART. 5 - PROROGA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata,
spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l'assicurazione è prorogata per un anno e così
successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende
stabilito nella durata di un anno.

ART. 6 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 - FORO COMPETENTE
Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge.

ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

                                  Mod. D900 CG 02 – Ed. 06/2017- Aggiornamento al 07/2019
Condizioni Specifiche di assicurazione
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              CONDIZIONI SPECIFICHE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PROTEZIONE WEB

ART. 9 - DISPOSITIVI ASSICURATI (DEVICE)
La garanzia assicurativa si intende prestata esclusivamente per gli apparecchi tecnologici abilitati alla navigazione su
Internet (device fino ad un massimo di 10) - esclusivamente ad uso privato - di proprietà del Contraente/Assicurato
(Copertura Singola) o di uno dei componenti del Nucleo Familiare del Contraente/Assicurato (Copertura Nucleo
Familiare) come individuati al successivo Art. 10. Sono assicurati i danni patrimoniali subiti in relazione all'utilizzo di
Internet e dovuti ad uno dei comportamenti dolosi di terzi definiti all'Art. 11, incluse le ulteriori prestazioni ai sensi
dell'Art.13.

ART. 10 - PERSONE FISICHE ASSICURATE
La garanzia assicurativa è acquistabile in base ad una delle seguenti opzioni opportunamente individuata nella scheda
di perfezionamento del contratto:
Copertura singola: Assicurato e Contraente coincidono;
Copertura del Nucleo Familiare: oltre all’Assicurato/Contraente, purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico
di Stato di Famiglia, sono comprese le seguenti persone:
a) il coniuge;
b) il convivente more uxorio;
c) i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle, gli affini e gli adottivi.
Anche se non risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia:
d) i figli minori non conviventi in quanto in stato di affidamento congiunto/condiviso al coniuge a seguito di
   separazione legale o divorzio;
e) il convivente.

ART. 11 - COSA GARANTISCE L’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni patrimoniali dovuti a comportamento doloso di terzi subiti dai soggetti indicati all’Art. 10
sempreché contestuali e/o derivanti dalle seguenti fattispecie:
1)   Acquisto on line di un bene ad uso privato: la garanzia opera esclusivamente se un bene è stato acquistato e pagato
     per mezzo di Internet (acquisto on line); all’Assicurato sarà rimborsato il prezzo di acquisto al verificarsi di uno dei
     seguenti eventi:
     -   il bene non è stato ricevuto secondo le date di consegna previste dal contratto di acquisto con il massimo di 30
         giorni rispetto ai tempi previsti dal venditore, aumentato fino a 60 giorni in caso di tempi di consegna non
         specificati dal venditore;
     oppure
     -   il bene al momento del suo ricevimento è considerevolmente diverso dalla descrizione fornita dal venditore e
         non è adatto per l’utilizzo a cui è destinato ed è stato acquistato.
2)   Vendita on line di un bene ad uso privato - Inganno sull’identità: la garanzia opera esclusivamente se un bene è
     stato venduto dall’Assicurato per mezzo di Internet (vendita on line) al verificarsi del seguente evento: un falso
     acquirente utilizza l’identità di un terzo (presunto acquirente) - ignaro della transazione - per accedere al portale
     on line ed effettuare l’acquisto del bene posto in vendita dall’Assicurato. Viene rimborsato il prezzo di acquisto che
     l’Assicurato ha già ricevuto dal presunto acquirente ingannato dal falso acquirente e che, in base alla legislazione
     vigente, deve restituire al presunto acquirente.
Relativamente alle coperture di cui ai punti 1 - Acquisto on line di un bene ad uso privato e 2 - Vendita on line di un
bene ad uso privato - Inganno sull’identità, le stesse si devono intendere operanti a condizione vincolante che il
partner contrattuale abbia sede o residenza nello Spazio Economico Europeo (SEE); la copertura opererà al di fuori
dei confini SEE esclusivamente se il sito ha certificato di sicurezza TRUST, VERIFIED o VeriSign Trusted.

                                  Mod. D900 CG 02 – Ed. 06/2017- Aggiornamento al 07/2019
Condizioni Specifiche di assicurazione
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3)   Operazioni bancarie fraudolente: la garanzia opera esclusivamente qualora siano stati eseguiti - da parte di un
     terzo mediante azione fraudolenta di phishing e/o pharming - degli addebiti sul conto bancario on line
     dell’Assicurato, senza la sua autorizzazione, per l’acquisto di beni e/o per trasferire denaro; la garanzia opera
     esclusivamente per conti bancari ad uso privato, gestiti ed appoggiati presso una filiale di un istituto di credito
     operante nelle Repubblica Italiana. Viene rimborsato l’importo dell’addebito effettuato sul conto corrente
     dell’Assicurato.
4)   Furto di identità: la garanzia opera esclusivamente qualora siano stati eseguiti - da parte di un terzo che mediante
     azione fraudolenta utilizza l’identità dell’Assicurato - degli addebiti sul conto bancario on line dell’Assicurato. Viene
     rimborsato l’importo dell’addebito effettuato sul conto corrente dell’Assicurato.
5)   Danneggiamento/distruzione di dati e/o di file: la garanzia opera esclusivamente qualora un terzo introduca un
     malware (software creato per danneggiare) su uno degli apparecchi/dispositivi dell’Assicurato o dei soggetti
     assicurati, indicati all’Art. 10, causando il danneggiamento di dati e/o di file presenti al loro interno. Viene
     rimborsato, entro il limite previsto, il costo sostenuto dall’Assicurato per il recupero (totale/parziale) o il ripristino
     dei dati e dei file danneggiati. La Società non risponde in caso di mancato successo delle attività di recupero e/o
     di ripristino degli apparecchi/dispositivi.

ART. 12 - ESCLUSIONI
Dall’assicurazione sono esclusi i danni/risarcimenti:
a) qualora il risarcimento del danno sia garantito e/o sia possibile chiederne il risarcimento a termini di altro
     contratto assicurativo;
b) di cui sono tenuti al risarcimento, a qualunque titolo, altri fornitori di servizi coinvolti nella dinamica del sinistro
     (es. fornitori di sistemi di pagamento on line - fiduciari on line);
c) commessi e/o cagionati dal Contraente/Assicurato o da un suo familiare come individuato all’Art. 10;
d) relativi a dati e/o file di cui non è consentito l’uso (es. file pirata, software di cui l’assicurato non ha
     l’autorizzazione all’uso);
e) relativi all’acquisto, alla vendita, all’uso di servizi, licenze (software), diritti d’autore, download, utenze varie
     (elettricità, acqua, gas, ecc.);
f) relativi alla vendita di un bene per cui si è proceduto alla spedizione prima del ricevimento del corrispettivo
     pattuito;
g) il contratto di acquisto/vendita sia illegale;
h) derivanti, conseguenti o connessi all’esercizio di attività professionali e/o commerciali da parte degli Assicurati
     individuati all’Art. 10.

                                  Mod. D900 CG 02 – Ed. 06/2017- Aggiornamento al 07/2019
Servizi di assistenza
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                                     CONDIZIONI PER SERVIZI DI ASSISTENZA

ART. 13 - ALTRE PRESTAZIONI

Premessa
La gestione delle prestazioni 1 - Consulenza psicologica in caso di mobbing e 2 - Consulenza legale è affidata da
Assimoco S.p.A. a Blue Assistance, Società di Servizi specializzata nel settore dei servizi di assistenza. Pertanto, tutte
le prestazioni indicate garantite da Assimoco S.p.A. saranno gestite per il tramite di Blue Assistance.
Assimoco S.p.A., lasciando invariati la portata ed i limiti della prestazione, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra
società autorizzata. In tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo
di risoluzione di contratto.
Per usufruire delle prestazioni e servizi di assistenza di seguito indicati, l’Assicurato stesso, o qualsiasi altra persona che
agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa telefonando, ai numeri:

                        DALL’ITALIA                                                     DALL’ESTERO
                        800194900                                                     +39 02 84109446

NORME DEL SERVIZIO
Il Contraente e l’Assicurato riconoscono espressamente che Blue Assistance non ha alcuna responsabilità per le
prestazioni fornite; pertanto prendono atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali
dovranno rivolgersi esclusivamente ai professionisti che hanno prestato i servizi richiesti.
Blue Assistance è comunque a completa disposizione del Contraente e dell’Assicurato per qualsiasi informazione
inerente la prestazione dei servizi.
Ad integrazione delle garanzie definite all’Art. 11 sono inclusi le prestazioni e/o i servizi sotto indicati:
1) Consulenza psicologica in caso di mobbing:
   Per i soggetti assicurati è prevista la possibilità di usufruire di una consulenza psicologica telefonica, a cura di uno
   psicologo o psicoterapeuta laureato, se, a causa di un sinistro indennizzabile ai sensi del contratto:
   - avesse necessità di consulenza su questioni private che causano problemi e/o disturbi psichici, correlati
        all’utilizzo di mezzi di comunicazione virtuali abilitati ad Internet, oppure;
   - temesse che tali problemi/disturbi possano compromettere la propria salute.
   La prestazione sarà erogata fino alla concorrenza di un massimo di tre ore di consulenza nel corso di ciascun anno
   assicurativo.
2) Consulenza legale
   Per i soggetti Assicurati è prevista la possibilità di usufruire di una consulenza legale telefonica, a cura di un
   avvocato, su questioni legali relative a Internet, a condizione che queste riguardino fatti della vita privata di un
   Assicurato.
   La prestazione sarà erogata fino alla concorrenza di un massimo di tre ore di consulenza nel corso di ciascun anno
   assicurativo.

                                  Mod. D900 CG 02 – Ed. 06/2017- Aggiornamento al 07/2019
Norme per la liquidazione dei sinistri
                                                                                                                     Pagina 6 di 10

                                    NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

ART. 14 - REQUISITI INFORMATICI PER L’OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA
Affinchè le garanzie prestate dal contratto siano pienamente operanti, il Contraente all’accadimento del sinistro deve:
- aver installato sui propri terminali di accesso ad Internet un software antivirus aggiornato con riconoscimento di
     spyware; il software deve essere sempre mantenuto aggiornato all’ultima versione e deve essere dotato anche
     di protezioni contro le intrusioni non autorizzate da Internet (ad esempio firewall);
- aver creato un processo di gestione delle patch tali da garantire la tempestiva installazione delle patch di
     sicurezza rilevanti per i sistemi informatici e software. Non possono essere utilizzati sistemi ed applicazioni
     obsoleti, per i quali il costruttore non fornisca più le patch di sicurezza.

ART. 15 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto di assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente
o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei
danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per I'Assicurato, restando esclusa
ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei
confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

ART. 16 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano
al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il
diritto all'indennizzo.

ART. 17 - REQUISITI DA SODDISFARE PER RICEVERE IL RISARCIMENTO
Per la liquidazione degli indennizzi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
1) il sinistro deve verificarsi durante il periodo di validità del contratto;
2) nel caso di Acquisto on line di un bene ad uso privato, il Contraente/Assicurato deve aver esercitato nei confronti
     del venditore i diritti a lui spettanti previsti dal contratto o dalla legge (per esempio, esercitare il diritto di
     ripensamento, richiedere il corretto adempimento o la restituzione di quanto pagato, o il risarcimento);
3) il Contraente/Assicurato deve aver presentato denuncia del sinistro ai sensi dell’Art. 20; limitatamente ai casi di cui
     all’Art. 11 – Punti da 1) a 4) il Contraente/Assicurato deve altresì aver presentato denuncia all’autorità giudiziaria o
     alle autorità di Polizia;
4) nel caso di Operazioni bancarie fraudolente, l’istituto di credito deve avere totalmente o parzialmente rifiutato, in
     forma scritta, il risarcimento del danno patrimoniale subito dal Contraente/Assicurato, avente come causale una
     negligenza grave del cliente agli obblighi nei confronti dell’istituto di credito. Nel caso di rifiuto parziale sarà risarcita
     la differenza di importo.
5) nel caso di cui all’Art. 11 - Punto 5) deve essere incaricata una società, abilitata al ripristino o riparazione
     dell’hardware, affinché provveda al recupero e ripristino dei dati e programmi ed alla conferma della presenza sul
     device di un antivirus aggiornato. Resta ferma la facoltà della Compagnia di inviare un perito per gli accertamenti
     sui dispositivi assicurati.
Se le cose acquistate vengono ricevute oltre i termini previsti dall’Art. 11.1, l'Assicurato deve darne avviso alla Società
appena ne ha avuto notizia.
Le cose acquistate e ricevute oltre i limiti divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente
il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

ART. 18 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno viene concordato:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
    oppure, a richiesta di una delle Parti:

                                   Mod. D900 CG 02 – Ed. 06/2017- Aggiornamento al 07/2019
Norme per la liquidazione dei sinistri
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b)   fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono
     nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Perito
     interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i
Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio
Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 19 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società o all'Intermediario che ha rilasciato il contratto entro 24 ore da quando ne è venuto a
     conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia
     all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei casi in cui è prevista;
b) fornire alla Società o all'Intermediario che ha rilasciato il contratto, entro i 5 giorni successivi, tutte le informazioni
     - in forma scritta - necessarie a definire l’evento assicurato e/o la portata della prestazione assicurativa, nonché a
     fornire qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalla Società per la definizione del sinistro, inclusa una copia
     della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei casi in cui è prevista;
 c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la riduzione/attenuazione del sinistro. Nel caso di evento
       garantito all’Art. 11 - Punto 5), obbligo per l’Assicurato di messa a disposizione della Compagnia e/o della società
      incaricata del recupero dei programmi e dei dati disponibili per il recupero su dispositivi di ripristino ed installazione.
L'inadempimento di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi
dell'Art. 1915 Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere alle incombenze di cui alla lettera c) sono a carico della
Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se
l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è
raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
II Contraente o l'Assicurato devono altresì:
d) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tutte le informazioni, la documentazione, le tracce e
     gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
e) dare la dimostrazione del reale valore/entità del sinistro; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni
     documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti
     ritenessero necessario esperire presso terzi.

ART. 20 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare I ‘esattezza delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro
      esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Artt. 14 e 20;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) ed d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso
qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri
Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

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Limiti di risarcimento
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                                              LIMITI DI RISARCIMENTO

ART. 21 - LIMITI DI RISARCIMENTO
Le garanzie assicurative di cui all’Art. 11 sono prestate fino alla concorrenza dei limiti di risarcimento di seguito
indicati:
a) relativamente alle coperture di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’art. 11: Euro 10.000,00 per uno o più sinistri verificatisi
     nello stesso periodo annuo di assicurazione, con il limite di Euro 3.000,00 per ciascun sinistro;
b) relativamente alla copertura di cui al punti 5 dell’art. 11: Euro 500 per ciascun sinistro, con il massimo di Euro
     1.000,00 per periodo annuo di assicurazione.

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Glossario
                                                                                                                    Pagina 9 di 10

                                                         GLOSSARIO

Ai seguenti termini del contratto di assicurazione le parti attribuiscono il significato sotto esplicitato:
Acquisto/Vendita on line
Transazione commerciale, e conseguente accordo conclusivo, avente ad oggetto beni (vedi definizione) che vengono
scambiati su una piattaforma virtuale organizzata e gestita da un professionista.
Appropriazione indebita
Fattispecie in cui un soggetto, per procurare a sé od al altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro e della cosa
mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Assicurato
La persona fisica il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione.
Beni
I beni ai sensi delle presenti prescrizioni sono oggetti fisici che possono essere inviati. Si escludono quelli che incarnano
solamente un valore, come ad esempio metodi di pagamento, titoli, francobolli, buoni o biglietti d'ingresso.
Contraente
La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione.
Cyber-Mobbing
Ai sensi delle presenti prescrizioni significa il vilipendio, la molestia e/o la discriminazione ripetuti nel tempo ai danni
del contraente/assicurato con l'ausilio di mezzi di comunicazione virtuali - per esempio tramite e-mail, social, siti web,
forum, chat e community.
Danno patrimoniale
Un danno patrimoniale si verifica quando il valore effettivo del patrimonio del danneggiato, misurabile in denaro, è
inferiore rispetto a prima che si verificasse l'evento dannoso, esclusi quindi i danni a cose o persone.
Device
Ogni apparecchio tecnologico abilitato al collegamento ed alla navigazione su Internet. A titolo puramente
esemplicativo, ma non esaustivo, sono compresi: personal computer, pc portatili, tablet, smartphone, ecc.
Furto di identità (digitale)
Un furto di identità si verifica quando il terzo benchè sprovvisto di specifica autorizzazione o delega necessaria, si
appropria, con raggiro implementato per mezzo di internet, ed utilizza i dati personali del Contraente/Assicurato.
Massimale
La somma stabilita nel contratto fino alla concorrenza della quale la Società presta la copertura, per ciascun sinistro e
periodo assicurativo annuo.
Periodo di assicurazione annuale
Il periodo di durata uguale a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia alle ore 24 del giorno di effetto del contratto
di assicurazione e termina alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto stesso. Alla scadenza del predetto periodo, in
assenza di disdetta, l’assicurazione si intenderà rinnovata per ulteriori 365 giorni (366 per gli anni bisestili).
Pharming
Si tratta di una pratica affine al phishing finalizzata all'ottenimento di dati confidenziali su Internet. L'attacco viene
effettuato mediante manipolazione del sistema utilizzato dalla vittima per la navigazione in Internet, senza necessità di
suo coinvolgimento diretto.
Phishing
Si tratta di un processo con il quale gli autori del reato cercano, con l'aiuto di e-mail falsificate, di ottenere i dati riservati
di accesso ed identificazione da terzi ignari, sfruttando tipicamente un rapporto di fiducia instaurato con l'inganno circa
la loro vera identità. Lo scopo di questi attacchi è quello di compiere atti illeciti con i dati ottenuti sfruttando l'identità
del titolare nel traffico online.

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Glossario
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Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.
Sinistro
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sito internet
Una o più pagine web, collegate tra loro, fruibili con accesso per mezzo di web browser.
Società
Assimoco S.p.A.
Software per la sicurezza
Un software per la sicurezza ai sensi delle presenti prescrizioni è un programma che serve a preservare la funzionalità
di un computer o un altro terminale di accesso a Internet per lo scopo desiderato, per garantire o limitare la disponibilità
di dati o per proteggere i diritti di accesso al sistema.
Terzo
Qualunque persona diversa dal Contraente o da altro Assicurato, come individuati all’Art. 10.

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