IRPEF - Sostituti d'imposta: conguaglio di fine anno 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

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LAVORO - PREVIDENZA

IRPEF - Sostituti d’imposta: conguaglio di fine anno 2020 sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati

Alla fine di ogni anno solare (o nei successivi mesi di gennaio e febbraio) deve
essere effettuato il conguaglio delle ritenute operate durante l'anno sulle
retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti e sui compensi erogati ai
collaboratori coordinati e continuativi.
Di seguito si riepilogano le modalità per l'effettuazione del conguaglio fiscale
relativo all’anno 2020.

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE
La tassazione operata sulle retribuzioni in ciascun periodo di paga è provvisoria
e deve essere resa definitiva effettuando l’operazione di conguaglio di fine
anno.
In questa occasione il datore di lavoro deve sommare tutte le retribuzioni
ordinarie e le mensilità aggiuntive, nel loro valore imponibile, corrisposte
nell’anno, ed applicare al totale così ottenuto le aliquote corrispondenti agli
scaglioni di reddito annui, determinando in tal modo l’imposta lorda annua.
Da tale imposta dovranno essere dedotte le detrazioni per carichi di famiglia e
le detrazioni per redditi di lavoro dipendente eventualmente spettanti,
determinando in tal modo l’imposta netta.
L’imposta netta deve poi essere messa a confronto con la somma delle singole
imposte prelevate su ciascuna erogazione periodica; se il primo valore è
superiore al secondo, il datore di lavoro preleva la differenza a conguaglio, se
invece il primo è inferiore al secondo, l’eccedenza deve essere rimborsata al
dipendente.
In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio devono essere calcolate
anche l’addizionale regionale Irpef e il saldo dell’addizionale comunale Irpef
relative al 2020, ed inoltre deve essere calcolato o conguagliato il credito
spettante ai possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati (cd. “bonus
Renzi”), nonché il trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente e
assimilato fino a 28.000 euro previsto dal D.L. n. 3/2020.
I dati relativi al conguaglio 2020 dovranno poi essere tenuti in considerazione
per il calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2021, da
trattenere durante lo stesso anno.

EMOLUMENTI DA CONSIDERARE AI FINI DEL CONGUAGLIO
Per effettuare il conguaglio di fine anno i datori di lavoro devono, relativamente
a ciascun dipendente, sommare tutte le retribuzioni corrisposte nei vari
periodi di paga dell'anno (stipendi, salari, indennità varie, compensi per
lavoro straordinario, parte imponibile delle indennità di trasferta, mensilità
aggiuntive, ecc.), con esclusione degli emolumenti arretrati corrisposti per anni
precedenti e delle indennità di anzianità e di preavviso.
Rimangono inoltre escluse dalla progressività del prelievo fiscale, nel limite di
3.000,00 euro, le somme ammesse alla tassazione agevolata con imposta
sostitutiva del 10%, e cioè le somme erogate nel periodo d'imposta 2020 a
titolo di premio di produttività, nonché di partecipazione agli utili dell'impresa, in

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esecuzione di contratti aziendali o territoriali, a soggetti con redditi di lavoro
dipendente relativi all'anno 2019 inferiori a 80.000,00 euro. Il limite di reddito
agevolabile è pari a 4.000,00 euro per le imprese che prevedono forme di
coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Il dipendente può
comunque optare, se contemplato dai contratti aziendali o territoriali, per la
percezione del premio in natura, escluso da ogni forma di tassazione, nei limiti
previsti per ogni singola fattispecie.
Per effetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 27
ottobre 2009, a partire dal 2012 i datori di lavoro debbono includere nella
retribuzione imponibile fiscale del lavoratore anche la parte del contributo
versato alla “Cassa Edile” destinato sia alle prestazioni di carattere
assistenziale che a quelle di carattere sanitario.
Per l’anno in corso, la misura a carico del datore di lavoro del contributo Cassa
Edile per le Province di Como e Lecco, destinato a prestazioni di carattere
sanitario e assistenziale, da aggiungere all’imponibile fiscale del dipendente ai
fini del calcolo delle ritenute Irpef, è risultata pari allo 0,34%, applicato
sull’imponibile Cassa Edile del singolo lavoratore: quindi per gli operai delle
imprese edili della Provincia di Lecco, iscritte alla Cassa Edile di Como e
Lecco, l’aliquota da calcolarsi sull’imponibile Cassa Edile per l’anno 2020 è
pari allo 0,715% (costituita dallo 0,375% a carico del lavoratore e dallo 0,34% a
carico del datore di lavoro). Sebbene le prestazioni sanitarie, a decorrere dal
mese di ottobre 2020, vengano erogate dal fondo Sanedil e non più dalle
Casse Edili, suggeriamo di utilizzare la stessa percentuale, in via provvisoria,
anche per il 2021.
La Cassa Edile di Sondrio non ha ancora comunicato il dato in oggetto: ci
riserviamo pertanto di fornire successiva informativa.
Per i dipendenti che nel corso dell'anno hanno intrattenuto altri rapporti di
lavoro e che richiedono all'ultimo datore di lavoro (entro il 12 gennaio 2020)
l'effettuazione delle operazioni di conguaglio con l'inclusione di tali redditi,
devono, inoltre, essere prese in considerazione le retribuzioni corrisposte dai
precedenti datori di lavoro; in tale ipotesi il datore di lavoro deve tener conto
delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni applicate nel
corso dei precedenti rapporti di lavoro intrattenuti dal dipendente nello stesso
periodo d’imposta e indicate nelle certificazioni che lo stesso dipendente
consegna al nuovo datore di lavoro.
Viceversa, in presenza di più rapporti di lavoro intrattenuti durante l'anno con lo
stesso datore di lavoro, quest'ultimo deve procedere autonomamente
all'effettuazione del conguaglio considerando le retribuzioni di tutti i rapporti.
Il conguaglio deve riguardare le retribuzioni "pagate" nel corso del periodo
d’imposta che, per i lavoratori dipendenti, coincide con l'anno solare: in deroga
a tale principio devono essere incluse nelle operazioni di conguaglio di fine
anno anche le retribuzioni in denaro o in natura, di competenza del 2020,
corrisposte entro il 12 gennaio 2021 (in quest'ultima ipotesi è possibile
effettuare il versamento delle ritenute entro il 16 febbraio 202, con indicazione
nel modello di versamento F24 dell'anno 2020 e mese di riferimento “0012”).
Il datore di lavoro che per difficoltà finanziarie o altro non ha pagato le
retribuzioni relative ad alcune mensilità non deve tenerne conto in sede di
conguaglio.
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Ai fini delle operazioni di conguaglio devono, inoltre, essere considerati
eventuali compensi in natura erogati al dipendente nel corso dell'anno,
valutati secondo gli specifici criteri forfettari (uso promiscuo di autovetture
aziendali, alloggio gratuito, prestiti infruttiferi o a tasso agevolato), o in base al
loro valore normale per gli altri beni e servizi.
Con riguardo alla concessione in uso a dipendenti di autovetture per uso
promiscuo (aziendale e personale), la regola di carattere generale è che il
compenso in natura dovrà essere determinato assumendo il 30% dell’importo
corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri,
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle
elaborate annualmente dall’ACI.
Tuttavia, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno
2020”) ha introdotto delle novità in merito: per i veicoli concessi in uso
promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio
2020, ai fini del calcolo del fringe benefit non è più possibile applicare a tutti i
veicoli indistintamente la percentuale del 30% al costo della percorrenza
convenzionale di 15.000 km annui risultante dalle tabelle ACI, ma sarà
necessario considerare il grado di inquinamento del veicolo espresso in
termini di emissioni di CO2.
Ferma restando la modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000
chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme
eventualmente trattenute al dipendente), per determinare l’imponibile da
assoggettare a tassazione e contribuzione andranno individuate ed applicate le
diverse percentuali, così come riportate nella tabella sotto riportata:

        EMISSIONE C02 DEL VEICOLO                         PERCENTUALE APPLICABILE
     Fino a 60 g/Km                                                         25%
     Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km                                    30%
     Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km                        40%(50% per il 2021)
     Superiore a 190 g/Km                                       50% (60% per il 2021)
Pertanto, per i veicoli concessi in uso promiscuo:
- con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 è confermata la
  determinazione dell’imponibile nella misura del 30% dell’ammontare
  corrispondente       alla     percorrenza      convenzionale       di     15.000
  chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di eventuali
  trattenute al dipendente;
- con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 la determinazione dell’imponibile
  dovrà essere effettuata con una percentuale variabile in relazione alla
  classe di inquinamento del veicolo, da applicare sull’ammontare
  corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolati
  sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di eventuali trattenute al
  dipendente.

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ESCLUSIONI
Rimangono escluse dalla base imponibile le seguenti fattispecie:
-   i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
    lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge (in generale contributi
    INPS, ecc.);
-   i contributi per previdenza complementare versati a casse
    regolamentate dal D.Lgs. 252 del 05/12/2005 (ad es. PREVEDI), versati dal
    datore di lavoro e dal lavoratore nel limite di euro 5.164,57 (innalzabile ad
    euro 8.154,57 per conversione del premio di risultato), salvo l’eventuale
    maggior limite per i lavoratori di prima occupazione;
-   i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
    lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
    conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
    aziendale che operino negli ambiti di intervento stabiliti dall’apposito decreto
    del Ministro della salute (ad esempio SANEDIL e FASI), per un importo
    complessivamente non superiore a euro 3.615,20 (innalzabile ad euro
    6.615,20 per conversione del premio di risultato);
-   le somministrazioni in mense aziendali, le prestazioni sostitutive (es.
    ticket restaurant) fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4,00 (o di
    euro 8,00 per i buoni emessi sotto forma di ticket elettronici), le
    indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli
    addetti ai cantieri edili fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29
    euro, e le prestazioni di servizio di trasporto collettivo, anche se affidate a
    terzi;
-   l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro
    volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
    regolamento aziendale, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
    assistenza sociale e sanitaria o culto; le somme, i servizi e le prestazioni
    per la fruizione, da parte dei familiari anche non a carico, dei servizi di
    educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi
    integrativi e di mensa ad essi connessi, per la frequenza di ludoteche e di
    centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari,
    nonché le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di
    assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (c.d. “welfare
    aziendale”);
-   contributi e premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per prestazioni,
    anche di tipo assicurativo, inerenti il rischio di non autosufficienza nel
    compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi
    patologie (polizze cd. “Long Term Care” e “Dread Disease”, volte ad
    assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi);
-   somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro in relazione alle
    spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto
    pubblico locale, regionale e interregionale dei dipendenti e dei loro
    familiari, purché fiscalmente a carico;
-   il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente, se
    complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro
    258,23 (eventualmente anche sotto forma di voucher); per il solo anno
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     2020, l’art. 112 del D.L. n. 104/2020 ha elevato tale limite a 516,46 euro:
     se il predetto valore viene superato, lo stesso concorre interamente a
     formare il reddito (rientrano in tale norma di esenzione anche le liberalità in
     natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti in occasione di
     festività).
Per quanto concerne viceversa:
-    premi per assicurazioni versati dal datore di lavoro in conformità a
     contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali aventi per oggetto il
     rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi
     causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
     quotidiana, sempreché, in quest'ultima evenienza, l'impresa di
     assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto e, in ogni caso, con
     esclusione dei premi versati a copertura di rischi infortuni professionali;
-    erogazioni fatte dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o
     ad accordi e regolamenti aziendali, per rimborsare spese sanitarie o il
     costo di mezzi necessari alla deambulazione di soggetti con difficoltà
     motorie;
il relativo ammontare concorre interamente a formare il reddito di lavoro
dipendente, salvo la concessione, in sede di conguaglio, di una detrazione
d'imposta pari al 19%.
Tale detrazione deve essere calcolata:
-    per i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte o invalidità
     permanente, sull'importo massimo di euro 530,00 e di euro 1.291,14
     limitatamente ai premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non
     autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
     premi per il rischio di morte o invalidità permanente;
-    per le erogazioni a fronte di spese sanitarie, sulla parte eccedente 129,11
     euro;
-    per le erogazioni a fronte di mezzi necessari per la deambulazione di
     soggetti con difficoltà motorie, sull'intero importo.
Per quanto riguarda i contratti di assicurazione, dall'anno 2001 è escluso il
riconoscimento della detrazione per i premi relativi ad assicurazioni di carattere
meramente finanziario e volte alla copertura di rischi diversi da quelli citati in
precedenza (rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% o di
non autosufficienza); a questo proposito la normativa stabilisce che i contratti
che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato
(contratti di tipo "misto") devono permettere di identificare nella polizza l'importo
del premio afferente ciascun rischio al fine di evidenziare quelli per i quali
spetta la detrazione d'imposta.

ALIQUOTE E SCAGLIONI APPLICABILI
Le aliquote, gli scaglioni e la relativa imposta applicabili ai fini del conguaglio
2020 sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata; gli scaglioni applicabili
sono in ogni caso quelli annui, indipendentemente dal fatto che i lavoratori
interessati abbiano o meno lavorato per l'intero anno.

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IMPOSTA DOVUTA
         REDDITO ANNUO                ALIQUOTA              SULL’AMMONTARE
           (per scaglioni)           (per scaglioni)         MASSIMO DELLO
                                                               SCAGLIONE

     fino a 15.000,00 euro                23%                 3.450,00 euro

     oltre 15.000,00 euro e fino a
                                          27%                 6.960,00 euro
     28.000,00 euro

     oltre 28.000,00 euro e fino a
                                          38%                 17.220,00 euro
     55.000,00 euro

     oltre 55.000,00 euro e fino a
                                          41%                 25.420,00 euro
     75.000,00 euro

     Oltre 75.000,00 euro                 43%                      ---

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Le detrazioni dall’imposta lorda per carichi di famiglia competono nelle misure
sotto riportate e dovranno essere rimodulate, con specifiche formule di calcolo,
in funzione del reddito del contribuente:
a)      per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato
-       reddito complessivo del contribuente non superiore a 15.000,00 euro
                       800 euro – (110 euro x reddito complessivo)
                                                   15.000
Il risultato del rapporto sopraindicato si assume considerando le prime quattro
cifre decimali: se il risultato del rapporto è uguale a uno la detrazione compete
nella misura di 690,00 euro, mentre se il risultato è uguale a zero la detrazione
non compete.
-     Reddito complessivo del contribuente superiore a 15.000 euro ma non a
      40.000 euro: 690 euro
      La detrazione è aumentata di un importo pari a:
           10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma
            non a 29.200 euro;
           20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma
            non a 34.700 euro;
           30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma
            non a 35.000 euro;
           20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma
            non a 35.100 euro;
           10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma
            non a 35.200 euro;
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-    Reddito complessivo del contribuente superiore a 40.000 euro ma non a
     80.000 euro
                            690 euro x 80.000 – reddito complessivo
                                                      40.000
Il risultato del rapporto sopraindicato si assume considerando le prime quattro
cifre decimali: se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non
compete.
b)     per figli a carico
-    950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio
     riconosciuti e i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
-    1.220 euro, per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
-    1.350 o 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap (con riferimento
     all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), rispettivamente di età
     superiore o inferiore a 3 anni;
-    per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata
     di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;
-    per il primo figlio in caso di mancanza dell’altro genitore (vedovi) o di
     mancato riconoscimento da parte dell’altro genitore si applicano, se più
     convenienti, le detrazioni previste dal coniuge.
La detrazione non compete comunque integralmente, ma sulla base della
seguente formula che determina un decremento dell’importo in funzione del
reddito:
       detrazione teoricamente spettante x 95.000 – reddito complessivo
                                                                95.000
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di
15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Il risultato del rapporto sopraindicato si assume considerando le prime quattro
cifre decimali: se il risultato del rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a
uno la detrazione non compete.
Circa l’attribuzione della detrazione ai due genitori viene precisato che:
-    in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a
     quest'ultimo per l'intero importo;
-    in caso di figlio a carico di entrambi i genitori la detrazione è ripartita
     nella misura del 50% tra gli stessi genitori, purché non legalmente ed
     effettivamente separati, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al
     genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato;
-    in caso di genitori legalmente ed effettivamente separati o di
     annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
     matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
     affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso la
     detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50%
     tra i genitori. Se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento

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congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte
     della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al
     secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto
     a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione
     ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione
     stessa.
La detrazione per figli a carico spetta, con riferimento a ciascun figlio, a
prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questa conviva con il
contribuente.
c)    per altri familiari a carico
Per gli altri familiari a carico (di cui all’art. 433 del c.c.) che convivano con
il contribuente, o percepiscano assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compete una detrazione di 750,00 euro,
da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.
Anche in questo caso la detrazione non compete comunque integralmente, ma
sulla base della seguente formula che determina un decremento dell’importo in
funzione dell’aumento del reddito:
      detrazione teoricamente spettante x 80.000 – reddito complessivo
                                                            80.000
Il risultato del rapporto sopraindicato si assume considerando le prime quattro
cifre decimali: se il risultato del rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a
uno la detrazione non compete.
Le detrazioni competono con esclusivo riferimento ai familiari fiscalmente a
carico: a tal fine, un familiare è considerato a carico se possiede un reddito
complessivo, da assumere al lordo degli oneri deducibili, non superiore a
euro 2.840,51.
Dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito
per essere considerati a carico (al lordo egli oneri deducibili) aumenta a euro
4.000,00; il limite ordinario di euro 2.840,51 torna rilevante nell’anno in cui
vengono compiuti 25 anni.
Le detrazioni devono essere rapportate a mese (non è quindi prevista
alcuna attribuzione sulla base dei giorni) e competono dal mese in cui si
sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono
cessate (ad esempio, nell'ipotesi di un figlio nato il 12 giugno la detrazione
teorica spettante dovrà essere calcolata in misura pari a 7/12).
Le detrazioni devono essere concesse solo se il percipiente, attraverso
apposita comunicazione di spettanza, dichiari di avervi diritto, ne indichi le
condizioni e si impegni a comunicare tempestivamente ogni variazione.
Si ricorda che è stato soppresso l’obbligo per i dipendenti di presentare
annualmente la dichiarazione di spettanza delle detrazioni per familiari a carico
e pertanto la stessa dovrà essere prodotta solo in caso di variazione delle
detrazioni precedentemente richieste.
Per i cittadini extracomunitari la richiesta di detrazioni per carichi di
famiglia deve essere supportata da apposita documentazione
rappresentata da:
LAVORO - PREVIDENZA

-    documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese
     d’origine con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del
     prefetto competente per territorio;
-    documentazione con apposizione dell’apostille per i soggetti che
     provengono dai paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5
     ottobre 1961;
-    documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della
     normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
     all’originale dal consolato italiano del paese d’origine.
Se i figli del contribuente sono residenti in Italia, per avvalersi delle detrazioni è
sufficiente produrre la certificazione dello stato di famiglia rilasciata dagli uffici
comunali dalla quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della
popolazione.
Il calcolo della detrazione spettante per oneri di famiglia è legato all’ammontare
del reddito complessivo, da assumere al netto del reddito dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Pertanto, il dipendente, al fine di consentire che la tassazione operata dal
datore di lavoro si discosti il meno possibile da quella definitiva, può
comunicare l’ammontare del suo reddito complessivo sul quale il sostituto deve
calcolare le detrazioni spettanti.
Il datore di lavoro può comunque riconoscere la detrazione, in assenza di
diversa indicazione, sulla sola base del reddito di lavoro dipendente che lo
stesso corrisponde.
d)     per soggetti con almeno quattro figli a carico
Per i genitori con almeno quattro figli a carico è previsto il riconoscimento di
un’ulteriore detrazione pari a 1.200 euro.
Tale detrazione, che si aggiunge a quelle ordinarie già previste per i figli a
carico, deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati. Nel caso di coniuge fiscalmente a
carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in
proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
L’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come
bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.
L’ulteriore detrazione trova applicazione nell’intera misura anche se l’esistenza
di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno e, pertanto,
trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo
dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa.
La detrazione in esame è comunque fruibile soltanto nell’ipotesi in cui siano
applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico.
Qualora l’imposta lorda del contribuente, diminuita delle ordinarie
detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli e altri familiari) nonché delle
altre detrazioni (per redditi di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e
per oneri), non consenta l’attribuzione in misura integrale di tale

Notizia 575         del 23/12/2020                                                      Pag. 9 di 17
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detrazione, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella citata imposta lorda.
In particolare, l’eventuale credito è riconosciuto direttamente dal datore di
lavoro nei confronti dei dipendenti che presentino apposita comunicazione di
spettanza e attestino l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro
dipendente, assimilati e di pensione ed eventualmente a quelli derivanti dal
possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Il credito deve essere riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun
periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine il sostituto deve
utilizzare, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili in
ciascun periodo di paga o, qualora lo stesso risultasse insufficiente, utilizzare
l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga
successivi.
In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del
rapporto di lavoro i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’importo del
credito effettivamente spettante.
Per i soggetti che posseggono altre o ulteriori categorie di reddito rispetto a
quelle sopra indicate, la fruizione delle somme a credito potrà avvenire
esclusivamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Dall’imposta lorda può inoltre essere dedotta una specifica detrazione che
compete ai possessori di redditi di lavoro dipendente.
La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno e, quindi, al
numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto intrattenuto; dal
numero dei giorni da considerare devono essere esclusi quelli per i quali non
spetta alcun reddito, come ad esempio le assenze per aspettativa non
retribuita; non devono viceversa essere operate riduzioni nell’ipotesi di
particolare modalità di articolazione dell’orario di lavoro, quali il part-time
verticale o orizzontale.
La detrazione è stabilita nelle sottoindicate misure e deve essere rimodulata in
funzione del reddito complessivo del dipendente, con specifiche formule di
calcolo:
- reddito complessivo non superiore a 8.000 euro: 1.880 euro
In questa ipotesi l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore
a 1.380 euro;
-   reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro:
    978 euro aumentati dell’importo derivante dal seguente calcolo:
                  902 euro x 28.000 – reddito complessivo
                                           20.000
-   reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro:
    978 euro moltiplicati per il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
                            55.000 – reddito complessivo
                                           27.000
La detrazione non compete per i redditi superiori a 55.000 euro.
LAVORO - PREVIDENZA

Il risultato dei rapporti sopraindicati si assume considerando le prime quattro
cifre decimali.
É stato soppresso l’obbligo per il dipendente di richiedere l’applicazione della
detrazione per redditi di lavoro dipendente: pertanto il datore di lavoro può
procedere all’attribuzione diretta della detrazione in esame sulla sola base del
reddito di lavoro dipendente che lo stesso corrisponde.
Poiché il calcolo della detrazione di lavoro dipendente è legato
all’ammontare del reddito complessivo (da assumere anche in questo caso
al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze), il dipendente può, al fine di consentire che la
tassazione operata dal datore di lavoro si discosti il meno possibile da
quella definitiva, comunicare l’ammontare del suo reddito complessivo.

DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO DA
28.000 A 40.000 EURO
Il D.L. n. 3/2020 (convertito dalla L. n. 21/2020), recante “Misure urgenti per la
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, ha introdotto una
detrazione fiscale a carattere temporaneo per redditi da lavoro dipendente
e assimilato compresi tra 28.000 e 40.000 euro, per il solo semestre luglio-
dicembre 2020.
A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 480 euro, in
corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che decresce
progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di
reddito pari a 40.000 euro.
La detrazione è pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo
  corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito
  complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è
  superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a
  40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
  l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo
  di 5.000 euro.
La detrazione in oggetto ha carattere temporaneo, perché riguarda le
prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
I sostituti d’imposta, che hanno riconosciuto la detrazione ripartendone il
relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020,
dovranno verificare in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, il datore di lavoro, in
qualità di sostituto d’imposta, provvede al recupero del relativo importo.
Nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero è
effettuato in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli
effetti del conguaglio, attraverso l’istituto della compensazione.

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CREDITO PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (C.D. “BONUS RENZI”)
- TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATO FINO A 28.000 EURO (DA LUGLIO A DICEMBRE 2020)
Per l’anno 2020, l’importo del c.d. “bonus Renzi” (art. 13, comma 1-bis del Tuir-
D.P.R. n. 917/1986) deve essere determinato con riferimento ai due semestri
gennaio-giugno e luglio-dicembre.
Il D.L. n. 3/2020 (convertito dalla L. n. 21/2020), recante “Misure urgenti per la
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, oltre alla detrazione
per redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro di cui al precedente paragrafo, ha
infatti introdotto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre
luglio-dicembre 2020 per i redditi fino a 28.000 euro (che diventerà
strutturalmente di 1.200 euro a decorrere dal 2021).
PERIODO 1° GENNAIO 2020 – 30 GIUGNO 2020
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di
ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per il periodo 1°
gennaio – 30 giugno 2020 viene riconosciuto un credito (c.d. “bonus Renzi”)
fissato nella seguente misura:
- reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro: 960 euro
- reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro:
                     960 euro x 26.600 – reddito complessivo
                                             2.000
Pertanto, l’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito
complessivo non superiore a 24.600 euro: in caso di superamento del citato
limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di
reddito complessivo pari a 26.600 euro.
Il credito deve essere riconosciuto automaticamente dai sostituti
d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari
stessi.
I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo
importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
In particolare, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio i sostituti
d’imposta devono effettuare la verifica di spettanza del credito e del relativo
importo in base ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti
durante l’anno e alle relative detrazioni d’imposta applicabili, nonché in
base ai dati di cui gli stessi sostituti sono entrati in possesso, ad esempio,
per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore relative ad eventuali altri
redditi posseduti dal soggetto interessato.
Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame deve essere assunto al netto
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché della parte integrativa della retribuzione costituita dal
trattamento di fine rapporto erogato mensilmente.
LAVORO - PREVIDENZA

Il credito deve essere rapportato alla durata, eventualmente inferiore
all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati
nel 1° semestre 2020, fino ad un massimo di 181 giorni.
PERIODO 1° LUGLIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020
Come sopra accennato, il D.L. n. 3/2020 (convertito dalla L. n. 21/2020), ha
introdotto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-
dicembre 2020 per i redditi fino a 28.000 euro (tale trattamento diventerà di
1.200 euro, con carattere strutturale, a decorrere dal 2021).
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, ai
percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro (già beneficiari del
“Bonus Renzi”), spetta, complessivamente, una maggiorazione mensile pari
a 20 euro.
Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, finora
escluso dal bonus, per tale periodo beneficerà per la prima volta di un
incremento netto mensile di 100 euro in busta paga.
La percezione di tale ulteriore bonus non concorre alla formazione del
reddito, e quindi non rileva ai fini Irpef.
L’importo del bonus è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro.
Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle
prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2020, il rapporto al periodo di
lavoro deve essere effettuato considerando i giorni lavorati dal 1° luglio al 31
dicembre del 2020 (periodo composto da 184 giorni).
Il trattamento integrativo, riconosciuto mensilmente in busta paga dal datore di
lavoro, dovrà essere verificato in sede di conguaglio, sulla base dei redditi
percepiti.
Il Decreto c.d. “Rilancio” (art. 128 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto
che il credito 80 euro (cd. “Bonus Renzi”) e il trattamento integrativo di 100
euro, spettanti rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020,
vadano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per
effetto del minor reddito prodotto nel 2020, in conseguenza degli effetti della
crisi epidemiologica da Covid-19.
Qualora venga superato il limite complessivo annuo di 28.000 euro, il sostituto
di imposta recupera l’importo in unica soluzione - nel caso di restituzione di
importi fino a 60 euro - o in quattro rate di pari importo, a partire dalla
retribuzione successiva a quella in cui avviene il conguaglio fiscale.
Al fine di consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il
credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, è stato
istituito il codice tributo “1701” denominato “credito maturato dai sostituti
di imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1,
comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi
a credito compensati”.

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Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono
indicati rispettivamente il mese e l’anno (nel formato “00MM” e “AAAA”) in cui è
avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo.
Si rammenta che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello
F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
L’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef è stata fissata nella misura
dell’1,23%.
Rimane ferma la facoltà per tutte le regioni di maggiorare, con apposita legge
regionale, tale misura.
La ricerca delle aliquote applicabili nelle regioni può essere fatta sul sito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze o sul sito delle singole Regioni.
Per quanto riguarda la regione Lombardia, le aliquote applicabili per l’anno
2020 sono quelle riportate nella tabella sottostante.

REGIONE LOMBARDIA

     REDDITO ANNUO (per scaglioni)                              ALIQUOTA

                                  fino a 15.000,00 euro           1,23%

     oltre 15.000,00 euro         fino a 28.000,00 euro           1,58%

     oltre 28.000,00 euro         fino a 55.000,00 euro           1,72%

     oltre 55.000,00 euro         fino a 75.000,00 euro           1,73%

     oltre 75.000,00 euro                                         1,74%

I datori di lavoro devono determinare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni
di conguaglio, l'ammontare dell'addizionale regionale dovuta sui redditi di
lavoro dipendente corrisposti nel 2020 con riferimento all’aliquota stabilita dalla
Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio
dell’anno per il quale si effettua il conguaglio e cioè al 1° gennaio 2020.
La base imponibile per il calcolo dell’addizionale regionale è costituita dal
reddito imponibile determinato ai fini Irpef: l’addizionale è dovuta se per lo
stesso anno l'Irpef risulta dovuta.
La trattenuta dell'addizionale regionale deve essere operata nel corso
dell'anno 2021 in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di
paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Pertanto, nella normale ipotesi di conguaglio effettuato nel mese di dicembre la
trattenuta delle addizionali deve essere operata a partire dalla retribuzione di
gennaio - versamento del 16 febbraio - fino alla retribuzione di novembre -
versamento del 16 dicembre. Nell'ipotesi di datori di lavoro che corrispondono
le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (ad esempio mensilità di
LAVORO - PREVIDENZA

gennaio pagata nei primi giorni di febbraio con versamento delle ritenute
spostato al 16 marzo) il numero massimo di rate non può essere superiore a
dieci e pertanto riguarda i versamenti dal 16 marzo al 16 dicembre.
Naturalmente, anche nell'ipotesi di conguaglio effettuato non a dicembre, ma a
gennaio o a febbraio, il numero delle rate si riduce rispettivamente a 10 o a 9.
Rimane fermo che per i lavoratori che interrompono il rapporto in corso d'anno,
le addizionali devono essere trattenute in unica soluzione nel periodo di paga in
cui si svolgono le operazioni di conguaglio relative al cessato rapporto.
L'addizionale regionale trattenuta dai datori di lavoro deve essere versata alla
Regione di domicilio fiscale utilizzando il modello F24 - sezione Regioni -
codice tributo 3802 – mese e anno di riferimento (2020) e codice Regione
interessata.

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Il datore di lavoro deve determinare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di
conguaglio, il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro
dipendente corrisposti nel 2020 con riferimento all'aliquota stabilita dal
Comune in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale (e cioè il comune nella cui
anagrafe è iscritto) alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua
il conguaglio e cioè al 1° gennaio 2020.
La base imponibile per il calcolo dell’addizionale comunale è costituita dal
reddito imponibile determinato ai fini Irpef; l’addizionale comunale è dovuta se
per lo stesso anno l'Irpef risulta dovuta.
Nella determinazione dell’ammontare dovuto a titolo di saldo dovranno essere
dedotti gli importi trattenuti nel corso del 2020 a titolo di acconto
dell’addizionale comunale.
Il saldo dell'addizionale comunale deve essere trattenuto nel corso dell'anno
2021 con le stesse modalità indicate per l'addizionale regionale e quindi in
un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo
a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Per il versamento del saldo deve essere utilizzato il modello F24 compilando la
sezione Imu ed altri tributi locali e indicando il codice tributo 3848 "Addizionale
comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo", il mese e l’anno di
riferimento (2020), evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base
del domicilio fiscale del dipendente alla data del 1° gennaio 2020, indicando il
codice catastale di tale Comune.
La ricerca dei Comuni che hanno deliberato l’addizionale per l’anno 2020 e la
relativa aliquota può essere effettuata sul sito internet del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021
Nell’ambito applicativo dell’addizionale comunale è previsto l’obbligo di
effettuare un versamento in acconto di tale tributo. L’acconto deve essere
calcolato in misura pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando le
aliquote deliberate dai comuni al reddito imponibile dell’anno precedente
e andrà poi dedotto al momento della determinazione del saldo.
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Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’acconto
dell’addizionale comunale relativo all’anno 2021 dovrà essere determinato
dai sostituti d’imposta all’inizio dello stesso anno e il relativo importo
trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili effettuate a partire dal
mese di marzo (versamenti dal 16 aprile al 16 dicembre).
L’aliquota di riferimento da applicare deve in ogni caso essere quella
approvata per l’anno precedente e cioè per il 2020, mentre l’aliquota
dell’anno di riferimento verrà utilizzata solo in sede di determinazione del saldo.
Per il versamento dell’acconto deve essere utilizzato il modello F24 compilando
la sezione Imu ed altri tributi locali e indicando il codice tributo 3847
"Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto", il
mese e l’anno di riferimento (2021), evidenziando quanto dovuto a ciascun
comune sulla base del domicilio fiscale del dipendente alla data del 1° gennaio
2021, indicando il codice catastale di tale Comune.

TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite entro due mesi dalla fine
dell'anno di riferimento, cioè entro il 28 febbraio 2021.
Pertanto, anche per l'anno 2020, ove i datori di lavoro non siano stati in grado
di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine dell'anno 2020, potranno
provvedervi nei successivi mesi di gennaio e di febbraio, con il conseguente
spostamento al 16 febbraio o al 16 marzo 2021 del termine per il versamento
delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso.
Lo spostamento al 28 febbraio 2021 delle operazioni di conguaglio riguarda
tuttavia i soli effetti finanziari delle predette operazioni, che reagiranno sulle
retribuzioni e pensioni erogate nel mese di effettuazione del conguaglio
(dicembre, gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene
operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di
cassa) fino al 12 gennaio 2021 e alle relative ritenute operate fino a tale data.
Qualora il conguaglio venga effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
a quello di riferimento, le relative ritenute devono essere versate
separatamente dalle ritenute alla fonte operate sulla retribuzione del mese di
gennaio o febbraio e il relativo versamento deve essere effettuato utilizzando il
codice tributo 1001.

REDDITI DERIVANTI DA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA
E CONTINUATIVA
I redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente e, pertanto, le ritenute d'acconto devono essere operate con
i medesimi criteri previsti per il reddito di lavoro dipendente (tenuto conto anche
del cosiddetto "criterio di cassa allargato").
Il sostituto d’imposta deve, pertanto, effettuare le operazioni di conguaglio su
tali compensi entro il 28 febbraio dell'anno successivo o, se precedente, in
occasione della cessazione del rapporto.
In sede di conguaglio devono essere presi in considerazione anche i compensi
corrisposti da precedenti committenti (o le retribuzioni corrisposte da precedenti
datori di lavoro) nell'ipotesi di collaboratori che nel corso dell'anno hanno
LAVORO - PREVIDENZA

intrattenuto altri rapporti di collaborazione o di lavoro dipendente per i quali
richiedano all'ultimo committente o datore di lavoro (entro il 12 gennaio
dell'anno successivo) l'effettuazione delle operazioni di conguaglio con
l'inclusione di tali redditi.
Nel corso dello stesso anno solare è possibile che un soggetto intrattenga
contemporaneamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
rapporti di lavoro dipendente con lo stesso sostituto. In questo caso, se la
periodicità di pagamento dei compensi di collaborazione e delle retribuzioni è la
medesima, il sostituto deve effettuare le ritenute ed attribuire le eventuali
detrazioni cumulando le categorie reddituali nel corso dei vari periodi di paga
dell’anno ed eseguire pertanto il conguaglio secondo le normali modalità.
Se, al contrario, la cadenza dei pagamenti non coincide, il sostituto deve
tassare separatamente in corso d’anno i redditi di collaborazione e i redditi di
lavoro dipendente e deve operare il conguaglio annuale cumulando le due
categorie reddituali senza alcuna richiesta da parte del percettore.
In sede di conguaglio devono essere determinate anche le addizionali regionali
e comunali, le quali devono essere trattenute con il meccanismo di rateazione
consentito dalle cadenze di pagamento dei compensi (ferma restando la
possibilità di un diverso accordo fra collaboratore e committente in ordine al
prelievo di un minor numero di rate) o in unica soluzione nel caso di cessazione
del rapporto in corso d’anno.
All’inizio del 2021 dovrà poi                    essere       determinato        anche      l’acconto
dell’addizionale comunale all’Irpef.
Il versamento delle ritenute Irpef operate deve essere eseguito entro il giorno
16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata attraverso il
modello F24, utilizzando il codice tributo 1001. Le addizionali trattenute dal
sostituto d'imposta devono invece essere versate utilizzando il codice 3802 per
l'addizionale regionale, il codice 3848 per il saldo dell'addizionale comunale e il
codice 3847 per l’acconto dell’addizionale comunale.

AI.mb

Notizia 575         del 23/12/2020                                                        Pag. 17 di
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Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
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