IRPEF - Sostituti d'imposta: conguaglio di fine anno 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
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LAVORO - PREVIDENZA IRPEF - Sostituti d’imposta: conguaglio di fine anno 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Alla fine di ogni anno solare (o nei successivi mesi di gennaio e febbraio) deve essere effettuato il conguaglio delle ritenute operate durante l'anno sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti e sui compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi. Di seguito si riepilogano le modalità per l'effettuazione del conguaglio fiscale relativo all’anno 2020. AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE La tassazione operata sulle retribuzioni in ciascun periodo di paga è provvisoria e deve essere resa definitiva effettuando l’operazione di conguaglio di fine anno. In questa occasione il datore di lavoro deve sommare tutte le retribuzioni ordinarie e le mensilità aggiuntive, nel loro valore imponibile, corrisposte nell’anno, ed applicare al totale così ottenuto le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito annui, determinando in tal modo l’imposta lorda annua. Da tale imposta dovranno essere dedotte le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni per redditi di lavoro dipendente eventualmente spettanti, determinando in tal modo l’imposta netta. L’imposta netta deve poi essere messa a confronto con la somma delle singole imposte prelevate su ciascuna erogazione periodica; se il primo valore è superiore al secondo, il datore di lavoro preleva la differenza a conguaglio, se invece il primo è inferiore al secondo, l’eccedenza deve essere rimborsata al dipendente. In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio devono essere calcolate anche l’addizionale regionale Irpef e il saldo dell’addizionale comunale Irpef relative al 2020, ed inoltre deve essere calcolato o conguagliato il credito spettante ai possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati (cd. “bonus Renzi”), nonché il trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente e assimilato fino a 28.000 euro previsto dal D.L. n. 3/2020. I dati relativi al conguaglio 2020 dovranno poi essere tenuti in considerazione per il calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef per il 2021, da trattenere durante lo stesso anno. EMOLUMENTI DA CONSIDERARE AI FINI DEL CONGUAGLIO Per effettuare il conguaglio di fine anno i datori di lavoro devono, relativamente a ciascun dipendente, sommare tutte le retribuzioni corrisposte nei vari periodi di paga dell'anno (stipendi, salari, indennità varie, compensi per lavoro straordinario, parte imponibile delle indennità di trasferta, mensilità aggiuntive, ecc.), con esclusione degli emolumenti arretrati corrisposti per anni precedenti e delle indennità di anzianità e di preavviso. Rimangono inoltre escluse dalla progressività del prelievo fiscale, nel limite di 3.000,00 euro, le somme ammesse alla tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10%, e cioè le somme erogate nel periodo d'imposta 2020 a titolo di premio di produttività, nonché di partecipazione agli utili dell'impresa, in Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 1 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
esecuzione di contratti aziendali o territoriali, a soggetti con redditi di lavoro dipendente relativi all'anno 2019 inferiori a 80.000,00 euro. Il limite di reddito agevolabile è pari a 4.000,00 euro per le imprese che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Il dipendente può comunque optare, se contemplato dai contratti aziendali o territoriali, per la percezione del premio in natura, escluso da ogni forma di tassazione, nei limiti previsti per ogni singola fattispecie. Per effetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009, a partire dal 2012 i datori di lavoro debbono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore anche la parte del contributo versato alla “Cassa Edile” destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che a quelle di carattere sanitario. Per l’anno in corso, la misura a carico del datore di lavoro del contributo Cassa Edile per le Province di Como e Lecco, destinato a prestazioni di carattere sanitario e assistenziale, da aggiungere all’imponibile fiscale del dipendente ai fini del calcolo delle ritenute Irpef, è risultata pari allo 0,34%, applicato sull’imponibile Cassa Edile del singolo lavoratore: quindi per gli operai delle imprese edili della Provincia di Lecco, iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco, l’aliquota da calcolarsi sull’imponibile Cassa Edile per l’anno 2020 è pari allo 0,715% (costituita dallo 0,375% a carico del lavoratore e dallo 0,34% a carico del datore di lavoro). Sebbene le prestazioni sanitarie, a decorrere dal mese di ottobre 2020, vengano erogate dal fondo Sanedil e non più dalle Casse Edili, suggeriamo di utilizzare la stessa percentuale, in via provvisoria, anche per il 2021. La Cassa Edile di Sondrio non ha ancora comunicato il dato in oggetto: ci riserviamo pertanto di fornire successiva informativa. Per i dipendenti che nel corso dell'anno hanno intrattenuto altri rapporti di lavoro e che richiedono all'ultimo datore di lavoro (entro il 12 gennaio 2020) l'effettuazione delle operazioni di conguaglio con l'inclusione di tali redditi, devono, inoltre, essere prese in considerazione le retribuzioni corrisposte dai precedenti datori di lavoro; in tale ipotesi il datore di lavoro deve tener conto delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni applicate nel corso dei precedenti rapporti di lavoro intrattenuti dal dipendente nello stesso periodo d’imposta e indicate nelle certificazioni che lo stesso dipendente consegna al nuovo datore di lavoro. Viceversa, in presenza di più rapporti di lavoro intrattenuti durante l'anno con lo stesso datore di lavoro, quest'ultimo deve procedere autonomamente all'effettuazione del conguaglio considerando le retribuzioni di tutti i rapporti. Il conguaglio deve riguardare le retribuzioni "pagate" nel corso del periodo d’imposta che, per i lavoratori dipendenti, coincide con l'anno solare: in deroga a tale principio devono essere incluse nelle operazioni di conguaglio di fine anno anche le retribuzioni in denaro o in natura, di competenza del 2020, corrisposte entro il 12 gennaio 2021 (in quest'ultima ipotesi è possibile effettuare il versamento delle ritenute entro il 16 febbraio 202, con indicazione nel modello di versamento F24 dell'anno 2020 e mese di riferimento “0012”). Il datore di lavoro che per difficoltà finanziarie o altro non ha pagato le retribuzioni relative ad alcune mensilità non deve tenerne conto in sede di conguaglio.
LAVORO - PREVIDENZA Ai fini delle operazioni di conguaglio devono, inoltre, essere considerati eventuali compensi in natura erogati al dipendente nel corso dell'anno, valutati secondo gli specifici criteri forfettari (uso promiscuo di autovetture aziendali, alloggio gratuito, prestiti infruttiferi o a tasso agevolato), o in base al loro valore normale per gli altri beni e servizi. Con riguardo alla concessione in uso a dipendenti di autovetture per uso promiscuo (aziendale e personale), la regola di carattere generale è che il compenso in natura dovrà essere determinato assumendo il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle elaborate annualmente dall’ACI. Tuttavia, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2020”) ha introdotto delle novità in merito: per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit non è più possibile applicare a tutti i veicoli indistintamente la percentuale del 30% al costo della percorrenza convenzionale di 15.000 km annui risultante dalle tabelle ACI, ma sarà necessario considerare il grado di inquinamento del veicolo espresso in termini di emissioni di CO2. Ferma restando la modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), per determinare l’imponibile da assoggettare a tassazione e contribuzione andranno individuate ed applicate le diverse percentuali, così come riportate nella tabella sotto riportata: EMISSIONE C02 DEL VEICOLO PERCENTUALE APPLICABILE Fino a 60 g/Km 25% Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km 30% Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km 40%(50% per il 2021) Superiore a 190 g/Km 50% (60% per il 2021) Pertanto, per i veicoli concessi in uso promiscuo: - con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 è confermata la determinazione dell’imponibile nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di eventuali trattenute al dipendente; - con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 la determinazione dell’imponibile dovrà essere effettuata con una percentuale variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo, da applicare sull’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolati sulla base del costo chilometrico ACI, al netto di eventuali trattenute al dipendente. Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 3 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
ESCLUSIONI Rimangono escluse dalla base imponibile le seguenti fattispecie: - i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge (in generale contributi INPS, ecc.); - i contributi per previdenza complementare versati a casse regolamentate dal D.Lgs. 252 del 05/12/2005 (ad es. PREVEDI), versati dal datore di lavoro e dal lavoratore nel limite di euro 5.164,57 (innalzabile ad euro 8.154,57 per conversione del premio di risultato), salvo l’eventuale maggior limite per i lavoratori di prima occupazione; - i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che operino negli ambiti di intervento stabiliti dall’apposito decreto del Ministro della salute (ad esempio SANEDIL e FASI), per un importo complessivamente non superiore a euro 3.615,20 (innalzabile ad euro 6.615,20 per conversione del premio di risultato); - le somministrazioni in mense aziendali, le prestazioni sostitutive (es. ticket restaurant) fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4,00 (o di euro 8,00 per i buoni emessi sotto forma di ticket elettronici), le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, e le prestazioni di servizio di trasporto collettivo, anche se affidate a terzi; - l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; le somme, i servizi e le prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari anche non a carico, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari, nonché le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (c.d. “welfare aziendale”); - contributi e premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per prestazioni, anche di tipo assicurativo, inerenti il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie (polizze cd. “Long Term Care” e “Dread Disease”, volte ad assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi); - somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale dei dipendenti e dei loro familiari, purché fiscalmente a carico; - il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente, se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 (eventualmente anche sotto forma di voucher); per il solo anno
LAVORO - PREVIDENZA 2020, l’art. 112 del D.L. n. 104/2020 ha elevato tale limite a 516,46 euro: se il predetto valore viene superato, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (rientrano in tale norma di esenzione anche le liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti in occasione di festività). Per quanto concerne viceversa: - premi per assicurazioni versati dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sempreché, in quest'ultima evenienza, l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto e, in ogni caso, con esclusione dei premi versati a copertura di rischi infortuni professionali; - erogazioni fatte dal datore di lavoro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, per rimborsare spese sanitarie o il costo di mezzi necessari alla deambulazione di soggetti con difficoltà motorie; il relativo ammontare concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, salvo la concessione, in sede di conguaglio, di una detrazione d'imposta pari al 19%. Tale detrazione deve essere calcolata: - per i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente, sull'importo massimo di euro 530,00 e di euro 1.291,14 limitatamente ai premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi per il rischio di morte o invalidità permanente; - per le erogazioni a fronte di spese sanitarie, sulla parte eccedente 129,11 euro; - per le erogazioni a fronte di mezzi necessari per la deambulazione di soggetti con difficoltà motorie, sull'intero importo. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione, dall'anno 2001 è escluso il riconoscimento della detrazione per i premi relativi ad assicurazioni di carattere meramente finanziario e volte alla copertura di rischi diversi da quelli citati in precedenza (rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza); a questo proposito la normativa stabilisce che i contratti che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato (contratti di tipo "misto") devono permettere di identificare nella polizza l'importo del premio afferente ciascun rischio al fine di evidenziare quelli per i quali spetta la detrazione d'imposta. ALIQUOTE E SCAGLIONI APPLICABILI Le aliquote, gli scaglioni e la relativa imposta applicabili ai fini del conguaglio 2020 sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata; gli scaglioni applicabili sono in ogni caso quelli annui, indipendentemente dal fatto che i lavoratori interessati abbiano o meno lavorato per l'intero anno. Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 5 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
IMPOSTA DOVUTA REDDITO ANNUO ALIQUOTA SULL’AMMONTARE (per scaglioni) (per scaglioni) MASSIMO DELLO SCAGLIONE fino a 15.000,00 euro 23% 3.450,00 euro oltre 15.000,00 euro e fino a 27% 6.960,00 euro 28.000,00 euro oltre 28.000,00 euro e fino a 38% 17.220,00 euro 55.000,00 euro oltre 55.000,00 euro e fino a 41% 25.420,00 euro 75.000,00 euro Oltre 75.000,00 euro 43% --- DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA Le detrazioni dall’imposta lorda per carichi di famiglia competono nelle misure sotto riportate e dovranno essere rimodulate, con specifiche formule di calcolo, in funzione del reddito del contribuente: a) per coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato - reddito complessivo del contribuente non superiore a 15.000,00 euro 800 euro – (110 euro x reddito complessivo) 15.000 Il risultato del rapporto sopraindicato si assume considerando le prime quattro cifre decimali: se il risultato del rapporto è uguale a uno la detrazione compete nella misura di 690,00 euro, mentre se il risultato è uguale a zero la detrazione non compete. - Reddito complessivo del contribuente superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro: 690 euro La detrazione è aumentata di un importo pari a: 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
LAVORO - PREVIDENZA - Reddito complessivo del contribuente superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro 690 euro x 80.000 – reddito complessivo 40.000 Il risultato del rapporto sopraindicato si assume considerando le prime quattro cifre decimali: se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non compete. b) per figli a carico - 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi e gli affidati o affiliati; - 1.220 euro, per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni; - 1.350 o 1.620 euro per ogni figlio portatore di handicap (con riferimento all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), rispettivamente di età superiore o inferiore a 3 anni; - per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo; - per il primo figlio in caso di mancanza dell’altro genitore (vedovi) o di mancato riconoscimento da parte dell’altro genitore si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste dal coniuge. La detrazione non compete comunque integralmente, ma sulla base della seguente formula che determina un decremento dell’importo in funzione del reddito: detrazione teoricamente spettante x 95.000 – reddito complessivo 95.000 In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Il risultato del rapporto sopraindicato si assume considerando le prime quattro cifre decimali: se il risultato del rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno la detrazione non compete. Circa l’attribuzione della detrazione ai due genitori viene precisato che: - in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo; - in caso di figlio a carico di entrambi i genitori la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra gli stessi genitori, purché non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato; - in caso di genitori legalmente ed effettivamente separati o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 7 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. La detrazione per figli a carico spetta, con riferimento a ciascun figlio, a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questa conviva con il contribuente. c) per altri familiari a carico Per gli altri familiari a carico (di cui all’art. 433 del c.c.) che convivano con il contribuente, o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compete una detrazione di 750,00 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Anche in questo caso la detrazione non compete comunque integralmente, ma sulla base della seguente formula che determina un decremento dell’importo in funzione dell’aumento del reddito: detrazione teoricamente spettante x 80.000 – reddito complessivo 80.000 Il risultato del rapporto sopraindicato si assume considerando le prime quattro cifre decimali: se il risultato del rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno la detrazione non compete. Le detrazioni competono con esclusivo riferimento ai familiari fiscalmente a carico: a tal fine, un familiare è considerato a carico se possiede un reddito complessivo, da assumere al lordo degli oneri deducibili, non superiore a euro 2.840,51. Dall’anno 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito per essere considerati a carico (al lordo egli oneri deducibili) aumenta a euro 4.000,00; il limite ordinario di euro 2.840,51 torna rilevante nell’anno in cui vengono compiuti 25 anni. Le detrazioni devono essere rapportate a mese (non è quindi prevista alcuna attribuzione sulla base dei giorni) e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate (ad esempio, nell'ipotesi di un figlio nato il 12 giugno la detrazione teorica spettante dovrà essere calcolata in misura pari a 7/12). Le detrazioni devono essere concesse solo se il percipiente, attraverso apposita comunicazione di spettanza, dichiari di avervi diritto, ne indichi le condizioni e si impegni a comunicare tempestivamente ogni variazione. Si ricorda che è stato soppresso l’obbligo per i dipendenti di presentare annualmente la dichiarazione di spettanza delle detrazioni per familiari a carico e pertanto la stessa dovrà essere prodotta solo in caso di variazione delle detrazioni precedentemente richieste. Per i cittadini extracomunitari la richiesta di detrazioni per carichi di famiglia deve essere supportata da apposita documentazione rappresentata da:
LAVORO - PREVIDENZA - documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; - documentazione con apposizione dell’apostille per i soggetti che provengono dai paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; - documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del paese d’origine. Se i figli del contribuente sono residenti in Italia, per avvalersi delle detrazioni è sufficiente produrre la certificazione dello stato di famiglia rilasciata dagli uffici comunali dalla quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Il calcolo della detrazione spettante per oneri di famiglia è legato all’ammontare del reddito complessivo, da assumere al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Pertanto, il dipendente, al fine di consentire che la tassazione operata dal datore di lavoro si discosti il meno possibile da quella definitiva, può comunicare l’ammontare del suo reddito complessivo sul quale il sostituto deve calcolare le detrazioni spettanti. Il datore di lavoro può comunque riconoscere la detrazione, in assenza di diversa indicazione, sulla sola base del reddito di lavoro dipendente che lo stesso corrisponde. d) per soggetti con almeno quattro figli a carico Per i genitori con almeno quattro figli a carico è previsto il riconoscimento di un’ulteriore detrazione pari a 1.200 euro. Tale detrazione, che si aggiunge a quelle ordinarie già previste per i figli a carico, deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. L’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa. L’ulteriore detrazione trova applicazione nell’intera misura anche se l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno e, pertanto, trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa. La detrazione in esame è comunque fruibile soltanto nell’ipotesi in cui siano applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. Qualora l’imposta lorda del contribuente, diminuita delle ordinarie detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli e altri familiari) nonché delle altre detrazioni (per redditi di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e per oneri), non consenta l’attribuzione in misura integrale di tale Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 9 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
detrazione, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella citata imposta lorda. In particolare, l’eventuale credito è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che presentino apposita comunicazione di spettanza e attestino l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente, assimilati e di pensione ed eventualmente a quelli derivanti dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze. Il credito deve essere riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine il sostituto deve utilizzare, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga o, qualora lo stesso risultasse insufficiente, utilizzare l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. In occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’importo del credito effettivamente spettante. Per i soggetti che posseggono altre o ulteriori categorie di reddito rispetto a quelle sopra indicate, la fruizione delle somme a credito potrà avvenire esclusivamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi. DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Dall’imposta lorda può inoltre essere dedotta una specifica detrazione che compete ai possessori di redditi di lavoro dipendente. La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno e, quindi, al numero di giorni compresi nel periodo di durata del rapporto intrattenuto; dal numero dei giorni da considerare devono essere esclusi quelli per i quali non spetta alcun reddito, come ad esempio le assenze per aspettativa non retribuita; non devono viceversa essere operate riduzioni nell’ipotesi di particolare modalità di articolazione dell’orario di lavoro, quali il part-time verticale o orizzontale. La detrazione è stabilita nelle sottoindicate misure e deve essere rimodulata in funzione del reddito complessivo del dipendente, con specifiche formule di calcolo: - reddito complessivo non superiore a 8.000 euro: 1.880 euro In questa ipotesi l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; - reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro: 978 euro aumentati dell’importo derivante dal seguente calcolo: 902 euro x 28.000 – reddito complessivo 20.000 - reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro: 978 euro moltiplicati per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 – reddito complessivo 27.000 La detrazione non compete per i redditi superiori a 55.000 euro.
LAVORO - PREVIDENZA Il risultato dei rapporti sopraindicati si assume considerando le prime quattro cifre decimali. É stato soppresso l’obbligo per il dipendente di richiedere l’applicazione della detrazione per redditi di lavoro dipendente: pertanto il datore di lavoro può procedere all’attribuzione diretta della detrazione in esame sulla sola base del reddito di lavoro dipendente che lo stesso corrisponde. Poiché il calcolo della detrazione di lavoro dipendente è legato all’ammontare del reddito complessivo (da assumere anche in questo caso al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze), il dipendente può, al fine di consentire che la tassazione operata dal datore di lavoro si discosti il meno possibile da quella definitiva, comunicare l’ammontare del suo reddito complessivo. DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO DA 28.000 A 40.000 EURO Il D.L. n. 3/2020 (convertito dalla L. n. 21/2020), recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, ha introdotto una detrazione fiscale a carattere temporaneo per redditi da lavoro dipendente e assimilato compresi tra 28.000 e 40.000 euro, per il solo semestre luglio- dicembre 2020. A chi percepisce questo tipo di redditi è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di 480 euro, in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che decresce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione è pari a: - 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; - 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. La detrazione in oggetto ha carattere temporaneo, perché riguarda le prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. I sostituti d’imposta, che hanno riconosciuto la detrazione ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, dovranno verificare in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede la detrazione si riveli non spettante, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, attraverso l’istituto della compensazione. Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 11 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
CREDITO PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (C.D. “BONUS RENZI”) - TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO FINO A 28.000 EURO (DA LUGLIO A DICEMBRE 2020) Per l’anno 2020, l’importo del c.d. “bonus Renzi” (art. 13, comma 1-bis del Tuir- D.P.R. n. 917/1986) deve essere determinato con riferimento ai due semestri gennaio-giugno e luglio-dicembre. Il D.L. n. 3/2020 (convertito dalla L. n. 21/2020), recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, oltre alla detrazione per redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro di cui al precedente paragrafo, ha infatti introdotto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020 per i redditi fino a 28.000 euro (che diventerà strutturalmente di 1.200 euro a decorrere dal 2021). PERIODO 1° GENNAIO 2020 – 30 GIUGNO 2020 Ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 viene riconosciuto un credito (c.d. “bonus Renzi”) fissato nella seguente misura: - reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro: 960 euro - reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro: 960 euro x 26.600 – reddito complessivo 2.000 Pertanto, l’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro: in caso di superamento del citato limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.600 euro. Il credito deve essere riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio i sostituti d’imposta devono effettuare la verifica di spettanza del credito e del relativo importo in base ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti durante l’anno e alle relative detrazioni d’imposta applicabili, nonché in base ai dati di cui gli stessi sostituti sono entrati in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore relative ad eventuali altri redditi posseduti dal soggetto interessato. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché della parte integrativa della retribuzione costituita dal trattamento di fine rapporto erogato mensilmente.
LAVORO - PREVIDENZA Il credito deve essere rapportato alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nel 1° semestre 2020, fino ad un massimo di 181 giorni. PERIODO 1° LUGLIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020 Come sopra accennato, il D.L. n. 3/2020 (convertito dalla L. n. 21/2020), ha introdotto un “trattamento integrativo” da 600 euro per il semestre luglio- dicembre 2020 per i redditi fino a 28.000 euro (tale trattamento diventerà di 1.200 euro, con carattere strutturale, a decorrere dal 2021). Pertanto, a partire dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, ai percettori di un reddito annuo da 8.200 a 26.600 euro (già beneficiari del “Bonus Renzi”), spetta, complessivamente, una maggiorazione mensile pari a 20 euro. Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, finora escluso dal bonus, per tale periodo beneficerà per la prima volta di un incremento netto mensile di 100 euro in busta paga. La percezione di tale ulteriore bonus non concorre alla formazione del reddito, e quindi non rileva ai fini Irpef. L’importo del bonus è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro. Tenuto conto che la nuova disposizione si applica con riferimento alle prestazioni rese nel secondo semestre dell’anno 2020, il rapporto al periodo di lavoro deve essere effettuato considerando i giorni lavorati dal 1° luglio al 31 dicembre del 2020 (periodo composto da 184 giorni). Il trattamento integrativo, riconosciuto mensilmente in busta paga dal datore di lavoro, dovrà essere verificato in sede di conguaglio, sulla base dei redditi percepiti. Il Decreto c.d. “Rilancio” (art. 128 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto che il credito 80 euro (cd. “Bonus Renzi”) e il trattamento integrativo di 100 euro, spettanti rispettivamente fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, vadano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito prodotto nel 2020, in conseguenza degli effetti della crisi epidemiologica da Covid-19. Qualora venga superato il limite complessivo annuo di 28.000 euro, il sostituto di imposta recupera l’importo in unica soluzione - nel caso di restituzione di importi fino a 60 euro - o in quattro rate di pari importo, a partire dalla retribuzione successiva a quella in cui avviene il conguaglio fiscale. Al fine di consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, è stato istituito il codice tributo “1701” denominato “credito maturato dai sostituti di imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3”. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 13 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati rispettivamente il mese e l’anno (nel formato “00MM” e “AAAA”) in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo. Si rammenta che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF L’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef è stata fissata nella misura dell’1,23%. Rimane ferma la facoltà per tutte le regioni di maggiorare, con apposita legge regionale, tale misura. La ricerca delle aliquote applicabili nelle regioni può essere fatta sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o sul sito delle singole Regioni. Per quanto riguarda la regione Lombardia, le aliquote applicabili per l’anno 2020 sono quelle riportate nella tabella sottostante. REGIONE LOMBARDIA REDDITO ANNUO (per scaglioni) ALIQUOTA fino a 15.000,00 euro 1,23% oltre 15.000,00 euro fino a 28.000,00 euro 1,58% oltre 28.000,00 euro fino a 55.000,00 euro 1,72% oltre 55.000,00 euro fino a 75.000,00 euro 1,73% oltre 75.000,00 euro 1,74% I datori di lavoro devono determinare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, l'ammontare dell'addizionale regionale dovuta sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2020 con riferimento all’aliquota stabilita dalla Regione in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il conguaglio e cioè al 1° gennaio 2020. La base imponibile per il calcolo dell’addizionale regionale è costituita dal reddito imponibile determinato ai fini Irpef: l’addizionale è dovuta se per lo stesso anno l'Irpef risulta dovuta. La trattenuta dell'addizionale regionale deve essere operata nel corso dell'anno 2021 in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Pertanto, nella normale ipotesi di conguaglio effettuato nel mese di dicembre la trattenuta delle addizionali deve essere operata a partire dalla retribuzione di gennaio - versamento del 16 febbraio - fino alla retribuzione di novembre - versamento del 16 dicembre. Nell'ipotesi di datori di lavoro che corrispondono le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (ad esempio mensilità di
LAVORO - PREVIDENZA gennaio pagata nei primi giorni di febbraio con versamento delle ritenute spostato al 16 marzo) il numero massimo di rate non può essere superiore a dieci e pertanto riguarda i versamenti dal 16 marzo al 16 dicembre. Naturalmente, anche nell'ipotesi di conguaglio effettuato non a dicembre, ma a gennaio o a febbraio, il numero delle rate si riduce rispettivamente a 10 o a 9. Rimane fermo che per i lavoratori che interrompono il rapporto in corso d'anno, le addizionali devono essere trattenute in unica soluzione nel periodo di paga in cui si svolgono le operazioni di conguaglio relative al cessato rapporto. L'addizionale regionale trattenuta dai datori di lavoro deve essere versata alla Regione di domicilio fiscale utilizzando il modello F24 - sezione Regioni - codice tributo 3802 – mese e anno di riferimento (2020) e codice Regione interessata. SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Il datore di lavoro deve determinare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2020 con riferimento all'aliquota stabilita dal Comune in cui il lavoratore ha il domicilio fiscale (e cioè il comune nella cui anagrafe è iscritto) alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il conguaglio e cioè al 1° gennaio 2020. La base imponibile per il calcolo dell’addizionale comunale è costituita dal reddito imponibile determinato ai fini Irpef; l’addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno l'Irpef risulta dovuta. Nella determinazione dell’ammontare dovuto a titolo di saldo dovranno essere dedotti gli importi trattenuti nel corso del 2020 a titolo di acconto dell’addizionale comunale. Il saldo dell'addizionale comunale deve essere trattenuto nel corso dell'anno 2021 con le stesse modalità indicate per l'addizionale regionale e quindi in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Per il versamento del saldo deve essere utilizzato il modello F24 compilando la sezione Imu ed altri tributi locali e indicando il codice tributo 3848 "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo", il mese e l’anno di riferimento (2020), evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale del dipendente alla data del 1° gennaio 2020, indicando il codice catastale di tale Comune. La ricerca dei Comuni che hanno deliberato l’addizionale per l’anno 2020 e la relativa aliquota può essere effettuata sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze. ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021 Nell’ambito applicativo dell’addizionale comunale è previsto l’obbligo di effettuare un versamento in acconto di tale tributo. L’acconto deve essere calcolato in misura pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote deliberate dai comuni al reddito imponibile dell’anno precedente e andrà poi dedotto al momento della determinazione del saldo. Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 15 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’acconto dell’addizionale comunale relativo all’anno 2021 dovrà essere determinato dai sostituti d’imposta all’inizio dello stesso anno e il relativo importo trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili effettuate a partire dal mese di marzo (versamenti dal 16 aprile al 16 dicembre). L’aliquota di riferimento da applicare deve in ogni caso essere quella approvata per l’anno precedente e cioè per il 2020, mentre l’aliquota dell’anno di riferimento verrà utilizzata solo in sede di determinazione del saldo. Per il versamento dell’acconto deve essere utilizzato il modello F24 compilando la sezione Imu ed altri tributi locali e indicando il codice tributo 3847 "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto", il mese e l’anno di riferimento (2021), evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale del dipendente alla data del 1° gennaio 2021, indicando il codice catastale di tale Comune. TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento, cioè entro il 28 febbraio 2021. Pertanto, anche per l'anno 2020, ove i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine dell'anno 2020, potranno provvedervi nei successivi mesi di gennaio e di febbraio, con il conseguente spostamento al 16 febbraio o al 16 marzo 2021 del termine per il versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso. Lo spostamento al 28 febbraio 2021 delle operazioni di conguaglio riguarda tuttavia i soli effetti finanziari delle predette operazioni, che reagiranno sulle retribuzioni e pensioni erogate nel mese di effettuazione del conguaglio (dicembre, gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 12 gennaio 2021 e alle relative ritenute operate fino a tale data. Qualora il conguaglio venga effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo a quello di riferimento, le relative ritenute devono essere versate separatamente dalle ritenute alla fonte operate sulla retribuzione del mese di gennaio o febbraio e il relativo versamento deve essere effettuato utilizzando il codice tributo 1001. REDDITI DERIVANTI DA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA I redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e, pertanto, le ritenute d'acconto devono essere operate con i medesimi criteri previsti per il reddito di lavoro dipendente (tenuto conto anche del cosiddetto "criterio di cassa allargato"). Il sostituto d’imposta deve, pertanto, effettuare le operazioni di conguaglio su tali compensi entro il 28 febbraio dell'anno successivo o, se precedente, in occasione della cessazione del rapporto. In sede di conguaglio devono essere presi in considerazione anche i compensi corrisposti da precedenti committenti (o le retribuzioni corrisposte da precedenti datori di lavoro) nell'ipotesi di collaboratori che nel corso dell'anno hanno
LAVORO - PREVIDENZA intrattenuto altri rapporti di collaborazione o di lavoro dipendente per i quali richiedano all'ultimo committente o datore di lavoro (entro il 12 gennaio dell'anno successivo) l'effettuazione delle operazioni di conguaglio con l'inclusione di tali redditi. Nel corso dello stesso anno solare è possibile che un soggetto intrattenga contemporaneamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di lavoro dipendente con lo stesso sostituto. In questo caso, se la periodicità di pagamento dei compensi di collaborazione e delle retribuzioni è la medesima, il sostituto deve effettuare le ritenute ed attribuire le eventuali detrazioni cumulando le categorie reddituali nel corso dei vari periodi di paga dell’anno ed eseguire pertanto il conguaglio secondo le normali modalità. Se, al contrario, la cadenza dei pagamenti non coincide, il sostituto deve tassare separatamente in corso d’anno i redditi di collaborazione e i redditi di lavoro dipendente e deve operare il conguaglio annuale cumulando le due categorie reddituali senza alcuna richiesta da parte del percettore. In sede di conguaglio devono essere determinate anche le addizionali regionali e comunali, le quali devono essere trattenute con il meccanismo di rateazione consentito dalle cadenze di pagamento dei compensi (ferma restando la possibilità di un diverso accordo fra collaboratore e committente in ordine al prelievo di un minor numero di rate) o in unica soluzione nel caso di cessazione del rapporto in corso d’anno. All’inizio del 2021 dovrà poi essere determinato anche l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef. Il versamento delle ritenute Irpef operate deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 1001. Le addizionali trattenute dal sostituto d'imposta devono invece essere versate utilizzando il codice 3802 per l'addizionale regionale, il codice 3848 per il saldo dell'addizionale comunale e il codice 3847 per l’acconto dell’addizionale comunale. AI.mb Notizia 575 del 23/12/2020 Pag. 17 di 17 Via Achille Grandi, 9/11 – 23900 Lecco Tel. 0341491936 Fax 0341254859 - Codice fiscale 92004380132
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