INFORMAZIONI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2015 - Confartigianato Imprese Provincia di Lodi Aprile 2015
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INFORMAZIONI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2015 Confartigianato Imprese Provincia di Lodi Aprile 2015
Ci apprestiamo ad affrontare gli adempimenti inerenti alle Dichiarazioni per i redditi conseguiti nell’anno 2014 e forniamo di seguito alcune informazioni. TERMINI DI PRESENTAZIONE Il Modello “Unico Ordinario” o il modello “Unico Mini” (riservato ai soggetti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo) dovranno essere presentati: - entro il 30/06/2015 in forma cartacea, solo presso un Ufficio postale; - entro il 30/09/2015 in forma telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato. L'obbligo dell'invio telematico è previsto per tutti i soggetti tenuti alla presentazione, gli unici contribuenti che sono ancora ammessi alla presentazione cartacea sono coloro che: - pur possedendo redditi dichiarabili con il 730, non possono presentare questo modello; - pur potendo presentare il Mod. 730 devono allegare i seguenti quadri del Mod. Unico: RM – RT – RW O AC; - devono presentare la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto. TERMINI DI VERSAMENTO Le somme risultanti a debito dall’Unico 2015 ed i relativi acconti devono essere versati entro la scadenza del 16/06/2015 senza alcuna maggiorazione, prorogata al 16/07/2015 con maggiorazione dello 0,40%. Si avvisano i contribuenti, che usufruiranno del nostro servizio di compilazione della Dichiarazione dei Redditi, che i nostri uffici osserveranno la scadenza di pagamento del 16/07/2015, con maggiorazione dello 0,40%. ACCONTO IMPOSTE Gli acconti Irpef per l’anno 2015 dovranno essere calcolati nella misura del 100% dell’imposta dovuta per il 2014 indicata nel rigo RN34. Se l’importo di tale Rigo è inferiore ad € 52,00 non è dovuto nessuno acconto. Se l’importo dovuto è inferiore ad € 258,00, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se superiore è dovuto in due rate: 1° acconto (16 giugno/16 luglio 2015) = 40,00% del Rigo RN34 2° acconto (30 novembre 2015) = 60,00% del Rigo RN 34 2
L’acconto IRAP è dovuto nella misura pari al 100% dell’imposta a debito per il 2014. Il calcolo si effettua con le stesse modalità previste per l’IRPEF. E’ dovuto l’acconto sull’Addizionale Comunale Irpef nella misura del 30% calcolato sulla base dell’imponibile del 2014, tenendo conto del domicilio fiscale al 01/01/2015 e utilizzando le aliquote del 2014. Sia ai fini irpef che ai fini addizionale comunale la base imponibile per gli acconti 2015 potrebbe differire dalla base imponibile per saldi 2014 per effetto di disposizioni particolari, per questo motivo sono stati predisposti appositi righi nei quali evidenziare la misura degli acconti da versare per l’anno 2015. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ Come per l’anno 2013, anche per il 2014, i contribuenti che hanno un reddito complessivo superiore a € 300.000,00(al netto del reddito già assoggettato al contributo pensioni)devono versare un contributo pari al 3% della parte eccedente tale importo. Il contributo costituisce onere deducibile dal reddito complessivo generando quindi uno sconto da IRPEF e relative addizionali. RATEIZZAZIONE L’art. 20 del D.Lgs n. 241/97 prevede la possibilità di scegliere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e d’acconto delle imposte e contributi. La scelta va effettuata in sede di dichiarazione e i versamenti verranno eseguiti in rate mensili d’uguale importo maggiorate degli interessi del 4% annuo. Il pagamento delle rate deve essere completato entro il 30 novembre 2015. PAGAMENTI I soggetti titolari di Partita Iva devono effettuare il pagamento delle imposte dovute utilizzando obbligatoriamente il canale telematico; I soggetti non titolari di partita iva possono utilizzare il pagamento cartaceo solo in presenza di deleghe d’importo inferiore ai 1.000,00 euro ed in assenza di compensazioni, negli altri casi anche i privati devono utilizzare il canale telematico di pagamento. Il versamento Irpef e delle relative addizionali non deve essere eseguito se non supera i 12,00 euro. 3
ALIQUOTE Nel 2014 le aliquote IRPEF restano invariate: SCAGLIONE DI REDDITO IMPONIBILE 2014 ALIQUOTA fino a € 15.000,00 23% Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 27% Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 38% Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 41% Oltre € 75.000,00 43% DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO Detrazione Minore tre Portatore Handicap (art.4, Legge n. N. figli base anni 104/1992) € 1.350,00 se maggiore tre anni 1 € 950,00 € 1.220,00 € 1.620,00 se minore tre anni € 1.350,00 se maggiore tre anni 2 € 950,00 € 1.220,00 € 1.620,00 se minore tre anni € 1.350,00 se maggiore tre anni 3 € 950,00 € 1.220,00 € 1.620,00 se minore tre anni € 1.550,00 se maggiore tre anni almeno 4 € 1.150,00 € 1.420,00 € 1.820,00 se minore tre anni E’ stata riconfermata la modalità di ripartizione della % di detrazione prevista per i figli a carico come segue: GENITORI RIPARTIZIONE DETRAZIONE CONIUGATI 50% tra i due genitori oppure, a scelta, 100% al genitore con reddito complessivo più alto SEPARATI 100% al genitore affidatario (salvo diverso accordo tra _______________________________________________________ le parti) 50% tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso In presenza di un provvedimento circa l’affidamento dei figli si applica quanto previsto per i genitori separati NON CONIUGATI ______________________________________________________ In assenza di un provvedimento circa l’affidamento dei figli si applica quanto previsto per i genitori coniugati. TASSAZIONE REDDITI TERRENI/FABBRICATI E IMU Dal 2014 le rendite dei terreni devono essere rivalutate come segue: - reddito domenicale x 80% (vecchia rivalutazione) x 15% (nuova rivalutazione); - reddito agrario x 70% (vecchia rivalutazione) x 15% (nuova rivalutazione). Per l’anno 2015 invece la nuova rivalutazione sale al 30%. La nuova rivalutazione è ridotta al 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti dai coltivatori diretti per il 2015 è 10% 4
Con l’introduzione dal 2012 dell’IMU l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi relativi a: - immobili non locati/non affittati, compresi quelli tenuti a disposizione, concessi in comodato ovvero utilizzati da un lavoratore autonomo, ad uso promiscuo; - terreni non affittati (per la sola quota del reddito domenicale) non sono tassati ai fini irpef e relative addizionali. Restano invece ancora assoggettati alle vecchie regole di tassazione irpef + addizionali: i redditi agrari dei terreni; i redditi dei fabbricati affittati (diversi da quelli assoggettati a cedolare secca); i redditi degli immobili strumentali; i redditi per terreni concessi in affitto per usi non agricoli; i redditi derivanti da indennità di occupazione i redditi domenicali dei terreni posseduti da coltivatori diretti. In caso di variazione delle situazioni sopra descritte in corso d’anno, l’esenzione da irpef/addizionali si applica in proporzione ai giorni in cui si verificano le condizioni previste dalla Legge. Gli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, vanno tassati ai fini IRPEF nella misura del 50%. REDDITI DEI FABBRICATI LOCATI Per i fabbricati locati è tassabile il 95% del canone di locazione. CUD INPS I pensionati/disoccupati o altri percipienti di emolumenti erogati dall’inps, come già per il 2012 e 2013, anche quest’anno non riceveranno più il modello cud a domicilio per posta, ma ogni interessato potrà usufruire della procedura on line messa a disposizione dall’Inps. I nostri associati o gli utenti che si avvalgono del nostro servizio fiscale per la redazione del modello 730 o modello unico possono affidarci l’incarico di stampare il cud (tramite delega corredata dal documento d’identità oltre alla copia del Mod. CUD dell’anno precedente) 5
ONERI E SPESE ASSICURAZIONE VITA E INFORTUNI Dal 2014 l’importo massimo detraibile per le assicurazioni riguardanti il rischio di morte o di invalidità permanente passa a € 530,00, mentre per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza il limite è di € 1.291,14 (al netto dei premi corrisposti per rischio morte o invalidità permanente). CONTRIBUTO SSN PER PREMI RC AUTO Dal 2014 non è più deducibile la cosiddetta “tassa sulla salute” sui premi RC AUTO. EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI PARTITI POLITICI Per poter usufruire della detrazione del 26% per erogazione a favore dei partiti è necessario che i partiti siano iscritti alla sezione I del Registro Nazionale. La detrazione è riconosciuta per importi compresi tra € 30,00 e 30.000,00 annui. EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA CULTURA Per il triennio 2014/2016 è introdotto un credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore di: - attività culturali e artistiche; - enti dello spettacolo; - fondazione nel settore musicale. Il credito d’imposta ammonta al 65% delle somme erogate da ripartire in tre anni. EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS Sale dal 24% al 26% la percentuale di detrazione per tali donazioni. DETRAZIONE PER INQUILINI Per inquilini che abbiano stipulato un contratto di affitto per alloggi adibiti ad abitazione principale è costituita una detrazione per reddito complessivo non superiore a € 30.987,41 Nulla spetta in caso di redditi superiori a € 30.987,41. 6
SPESE PER ACQUISTO/COSTRUZIONE DI ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE E’ riconosciuta una deduzione pari al 20% del prezzo d’acquisto/spese di ristrutturazione/costruzione, nel limite di € 300.000,00 a favore di soggetti privati che nel 2014 hanno acquistato, costruito o ristrutturato una unità immobiliare a destinazione abitativa, concessa in locazione a “canone concordato” per almeno 8 anni, entro 6 mesi dall’acquisto/termine dei lavori. La deduzione spetta in 8 quote annuali e riguarda anche gli interessi passivi dipendenti dal mutuo per l’acquisto di dette unità immobiliare. DETRAZIONE 65% PER RISPARMIO ENERGETICO Le spese sostenute dal 06/06/2013 fino al 31/12/2015 usufruiscono della detrazione del 65%, dal 2016 passerà al 36%. Tipo agevolazione Periodo Limite massimo di Detrazione spesa agevolabile massima Dal 01/01/2013 Interventi di riqualificazione al 05/06/2013 € 181.818,18 € 100.000,00 energetica su edifici esistenti Dal 06/06/2013 al 31/12/2014 € 153.846,15 € 100.000,00 Dal 01/01/2013 Interventi su strutture opache e al 05/06/2013 € 109.090,90 € 60.000,00 infissi per riduzione della trasmittanza termica Dal 06/06/2013 € 92.307,69 € 60.000,00 al 31/12/2014 Dal 01/01/2013 Installazione di pannelli solari al 05/06/2013 € 109.090.90 € 60.000,00 per la produzione di acqua calda Dal 06/06/2013 al 31/12/2014 € 92.307,69 € 60.000,00 Sostituzione di caldaie Dal 01/01/2013 tradizionali con caldaie a al 05/06/2013 € 54.545,45 € 30.000,00 condensazione (dal 1° gennaio 2008 anche con impianti dotati di pompa di calore ad alta Dal 06/06/2013 al 31/12/2014 € 46.153,85 € 30.000,00 efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia) Inoltre le istruzioni precisano che sono detraibili anche le spese per sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Possono beneficiare della detrazione del 65%: - il possessore dell’immobile: proprietario o nudo proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso o abitazione o il socio di cooperativa a proprietà divisa; - il detentore dell’immobile: inquilino, comodatario, condomino (per le parti comuni) o il socio di cooperativa a proprietà indivisa. Possono usufruire dell’agevolazione anche i familiari conviventi del soggetto possessore o detentore a condizione che sostengano le spese agevolabili. 7
ADEMPIMENTI nel caso di beneficiari “persone fisiche” il pagamento deve avvenire tramite apposito bonifico bancario con la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva o codice fiscale del percipiente. l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. l’attestato di certificazione energetica prodotto al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali, ovvero in mancanza delle citate procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ulteriore condizione per fruire dell’agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati che deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti dell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Nel corso del 2009 sono state concesse alcune semplificazioni riguardanti la documentazione prescritta limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e pannelli solari realizzati in autocostruzione. Documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo una ricevuta informatica) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. 8
INCOMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI Le spese che godono della detrazione del 65% non possono essere utilizzate anche per la detrazione IRPEF del 50%. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che il beneficio del 65% non è cumulabile con altri incentivi comunitari e locali. DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO Per le spese sostenute fino al 31/12/2015, per il recupero del patrimonio edilizio, la detrazione spetta nella misura del 50% entro l’importo massimo di € 96.000,00. Dal 2016 la detrazione ritornerà al 36% con il limite di spesa di € 48.000,00. BONUS MOBILI E’ prevista un’aggiuntiva agevolazione per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici di categoria A+ o A per i frigo, finalizzati all’arredo di immobili, oggetto di ristrutturazione, che usufruiscono già della detrazione per il recupero edilizio. La detrazione in esame è riconosciuta: nella misura del 50%; per un ammontare massimo di spesa di € 10.000; in 10 quote annuali; il pagamento deve essere effettuato tramite bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per gli interventi di recupero edilizio, oppure mediante l’utilizzo di carte di credito a carte di debito. RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI E’ stata riproposta la possibilità di rivalutare il costo dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti. La nuova formulazione prevede che possano essere rivalutati i terreni posseduti “da privati” alla data del 01/01/2015 con le seguenti formalità: una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato (geometra, architetto, ingegnere ecc.) entro il 30/06/2015 che attesti il valore del terreno al 01/01/2015. il versamento dell’imposta sostitutiva di rivalutazione pari al 8% del valore risultante dalla stima entro il 30/06/2015( è possibile rateizzare l’imposta sostitutiva in 3 anni con interessi del 3%). L’ultimo adempimento richiesto è la compilazione del quadro M da allegare alla dichiarazione dei redditi per il 2015 (anno prossimo), con l’indicazione nell’apposita sez. X del valore rivalutato, dell’imposta dovuta e dell’eventuale versamento rateizzato o cumulativo. 9
La rivalutazione consente ai contribuenti che detengono terreni edificabili e con destinazione agricola di rideterminare il loro costo o valore di acquisto, utilizzando il relativo costo rivalutato ai fini del calcolo della plusvalenza in dichiarazione dei redditi. Chi in passato ha già rivalutato il terreno ed intende aggiornare in aumento il valore, deve fare predisporre una nuova perizia giurata e può “scomputare” dalla nuova imposta quanto già versato in occasione della precedente rivalutazione. Chi nel 2014 ha usufruito della “vecchia” rivalutazione deve compilare la sezione X del quadro M in questa dichiarazione dei redditi. RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ I “privati possessori” al 01/01/2015 di partecipazioni in società non quotate possono usufruire della rivalutazione delle stesse facendo predisporre da un dottore commercialista la relativa perizia di stima entro il 30/06/2015 che attesti il valore al 01/01/2015. Entro lo stesso termine devono versare l’imposta sostitutiva (del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate) per l’intero ammontare o ,in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate analogamente a quanto è previsto per le aree edificabili. La rivalutazione consente di abbattere le eventuali plusvalenze risultanti in caso di cessione della partecipazione sociale, con conseguente risparmio delle imposte sui redditi. Nella dichiarazione dei redditi per il 2015 (anno prossimo) la rivalutazione andrà evidenziata nel quadro RT. Chi nel 2014 aveva usufruito della “vecchia rivalutazione” deve compilare l’apposita sezione VII del quadro RT di questa dichiarazione dei redditi. CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI ABITATIVI La tassazione tramite cedolare secca opera sugli affitti nella seguente misura: canone locazione intero moltiplicato l’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero e del 10% per i contratti convenzionati. Oltre al saldo per l’anno 2014 sono dovuti anche gli acconti per il 2015 calcolati come segue: 1° rata = imposta dovuta per il 2014 x 95% x 40% 2° rata = imposta dovuta per il 2014 x 95% - 1° acconto 10
INFORMAZIONI PER I TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA DEDUCIBILITA’ IMU Per il 2014 è riconosciuta la detraibilità dal reddito di impresa/professione del 20% (per il 2013 era il 30%) dell’IMU pagata per gli immobili strumentali. DEDUZIONI IRAP 2014 A decorrere dal periodo di imposta 2014 la legge di stabilità ha apportato modifiche riguardanti: - gli importi della deduzione forfetaria del cuneo fiscale e l’introduzione di una deduzione annua per incremento occupazionale. DEDUZIONE FORFETARIA APPLICABILE DAL 2014: DEDUZIONE 2014 DIPENDENTI DI SESSO REGIONE DI IMPIEGO DEL LAVORATORE FEMMINILE O DI ETA’ < 35 ALTRO ANNI DIPENDENTE Non svantaggiata € 13.500 € 7.500 Svantaggiata (Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, € 21.000 € 15.000 Puglia,Sardegna e Sicilia) A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 è riconosciuta una deduzione(cumulabile con il cuneo fiscale o altre agevolazioni sempre nel limite però della retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro) per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti a contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediante occupati nel periodo d’imposta precedente. L’importo della deduzione annua è non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto (nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale) per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta. La deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo 11
d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. Varia anche la “ulteriore deduzione” (art.11 comma 4 bis D.Lgs 446/97 che per il 2014 risulta fissata nelle seguenti misure: Base imponibile Deduzione Soggetti IRES Soggetti IRPEF Fino € 180.759,91 € 8.000 € 10.500 oltre € 180.759.91 fino a € 180.839,91 € 6.000 € 7.875 oltre € 180.839,91 fino a € 180.919,91 € 4.000 € 5.250 oltre € 180.919,91 fino a € 180.999,91 € 2.000 € 2.625 DEDUCIBILITA’ IRAP DAL REDDITO D’IMPRESA E’possibile dedurre dal reddito di impresa/lavoro autonomo una quota dell’IRAP pagata nel 2014 al verificarsi delle seguenti condizioni: - presenza di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, in questo caso spetta una deduzione pari al 10% dell’IRAP pagata nel 2014 (saldo 2013+acconti 2014); - presenza di costi del personale, in questo caso la deduzione corrisponde alla quota di IRAP che è stata pagata per effetto dell’indeducibilità del costo dei dipendenti(sulla base della incidenza del costo del personale, al netto delle relative deduzioni, sul totale imponibile IRAP). Il calcolo deve essere effettuato sia sull’anno 2013, sia sul 2014 per individuare quanto saldo 2013(pagato in giugno/luglio 2014)e quanti acconti pagati nel 2014 dipendano dall’incidenza dei costi del lavoro dipendente. Le rispettive deduzioni potranno essere scontate dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo con conseguente risparmio di IRPEF/IRES e contributi previdenziali. CONTRIBUENTI MINIMI Il quadro LM è destinato ai contribuenti che hanno scelto di applicare il regime semplificato per i contribuenti minimi e che determinano il reddito come differenza fra i ricavi incassati nel 2014 e le spese pagate nel 2014 (applicando quindi il criterio “di cassa”), non versano IVA e IRAP e pagano una imposta sostitutiva pari al 5% sul reddito sopra determinato al netto dei contributi INPS versati. Ricordiamo che il regime dei minimi è destinato alle persone fisiche con ricavi inferiori a € 30.000,00 senza dipendenti e con beni strumentali di ammontare ridotto (acquisti o leasing di beni strumentali e affitti inferiori ai 15.000,00 euro nel triennio 12
precedente). Dal 2012 tale regime prevede maggiori limitazioni all’ingresso ed è destinato solo alle imprese costituite dal 2008, per i primi 5 anni di attività oppure, per i più giovani, fino al compimento del 35° anno d’età. Il regime dei minimi è applicabile, anche per gli inizi attività nel 2015. Dal 2016 tale scelta non sarà più ammessa. ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE Nel corso degli ultimi anni sono stati approvati gli studi di settore relativi a quasi tutte le attività artigiane. 1.CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI STUDI Dal 2006 tutti i contribuenti sia in contabilità semplificata che in contabilità ordinaria sono accertabili tramite questo strumento. 2.SOGGETTI ESCLUSI In base agli studi di settore sono esclusi dall’accertamento i seguenti casi: Cessazione nel 2014; Inizio attività nel 2014 (se si tratta di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto o se il contribuente cessa e ricomincia la stessa attività nei 6 mesi successivi si applica lo studio); Liquidazione d’impresa; Periodo di non normale svolgimento dell’attività; Presenza di ricavi superiori a € 7,5 milioni; In presenza di molte delle cause di esclusione sopra citate è comunque prevista la compilazione dell’allegato modello degli studi di settore ai soli fini statistici. 3.POSSIBILITA’ DI DIFESA In caso di accertamento induttivo, il contribuente dovrà dimostrare le cause che lo hanno portato a discostarsi dai “ricavi” risultanti dagli “Studi di Settore”. Soltanto in caso di eventi eccezionali ( es. malattia, chiusure prolungate, etc.) è possibile per il contribuente far valere le sue ragioni. Ovviamente crisi di settore o aziendali non hanno, a questo fine, alcuna validità. I soggetti che si trovano in una particolare situazione di “marginalità” possono descrivere tale circostanza in sede di compilazione del Modello Unico e l’Amministrazione Finanziaria potrà valutare se lo scostamento dagli studi di settore è giustificabile in questi casi. 13
Il software fornito dal Ministero delle Finanze consente di verificare nel corso dell’anno la propria situazione e provvedere ad adeguarsi durante l’anno oppure decidere di dichiarare ricavi inferiori, col rischio dell’accertamento. Il Governo ha adottato un provvedimento volto ad attenuare la pretesa degli studi di settore in considerazione del “periodo di crisi” che le imprese stanno affrontando; allo Stato attuale non si conoscono ancora le modalità e gli effetti di tale agevolazione per l’anno 2014. 4.LIMITE DI ACCERTAMENTO PER PREMIO CONGRUITA’ Dal 2011: - i soggetti che abbiano fedelmente compilato tutti i dati previsti dal questionario; - risultano coerenti con tutti gli indicatori economici; - non indichino cause di esclusione o inapplicabilità, risultano congrui, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione dei redditi, al risultato comprendente l’esito degli indicatori. Godono dei seguenti benefici: a) non possono subire accertamento analitico presuntivo; b) il redditometro si applica solo se lo scostamento fra i redditi dichiarati e quelli accertati supera il 33% (anziché il 20%); c) è ridotto di un anno (da 4 a 3) il termine di decadenza per l’attività di accertamento (in assenza di violazioni con risvolti penali). ACCERTAMENTO SULLA BASE DEI PARAMETRI Per le poche attività per le quali non sono stati previsti gli studi di settore lo strumento di accertamento automatico è costituito dai parametri; i contribuenti che adottano la contabilità ordinaria con ricavi non superiori a € 5.164.568,99 sono soggetti solo quando, in seguito a verbale di ispezione, risulta inattendibile la contabilità. Sono esclusi da tale tipologia di accertamento chi dichiara ricavi superiori a € 5.164.568,99 e chi risulta già escluso dagli studi di settore. Anche per l’accertamento sulla base dei parametri valgono le indicazioni già date per gli studi di settore, in merito alle possibilità di difesa di fronte all’Ufficio. ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE ED AI PARAMETRI Anche per l’anno 2014 è consentito l’adeguamento spontaneo dei ricavi in sede di denuncia dei redditi, annotandolo nei registri IVA delle vendite o dei corrispettivi. La maggiore IVA e le maggiori imposte sui redditi dovranno essere 14
versate entro il 16/06/2015 (o il 16/07/2015) per gli studi di settore, entro il termine di presentazione della dichiarazione (30/09/2015) per i parametri. Solo in presenza di studi di settore “vecchi”, l’adeguamento comporta l’applicazione di una maggiorazione del 3% da calcolare sull’integrazione dei ricavi, se tale integrazione è superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati, mentre per gli studi che hanno subito la “revisione” per l’anno 2014, l’adeguamento è libero da maggiorazioni. INDICATORI DI NORMALITA’ La normativa fiscale impone alle imprese ad ai lavoratori autonomi per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore (quindi anche per i soggetti che già compilano il modello dei parametri), la compilazione di un allegato alla dichiarazione dei redditi finalizzato ad effettuare una selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamenti mirati a rilevare ricavi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare. Tale adempimento non comporta alcun calcolo di congruità da parte del contribuente. CANONE RAI IMPRESE Le imprese che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio e televisive in locali aperti al pubblico devono evidenziare nella dichiarazione dei redditi gli estremi del pagamento del canone speciale Rai. DETASSAZIONE AUMENTI CAPITALE IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA Per le imprese in contabilità ordinaria, al fine di rafforzare l’investimento di capitale proprio nell’azienda, è stata introdotta una riduzione del prelievo delle imposte sui redditi commisurato all’aumento del capitale immesso nell’impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dell’imprenditore o di destinazione di utili a riserva. È esclusa dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale (4% per il 2014) riferibile ai nuovi apporti e agli utili accantonati a riserva (ACE). Il rendimento nozionale sarà determinato in percentuale all’aumento di capitale proprio rispetto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010. Possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP. REDDITI DIVERSI PER BENI ASSEGNATI A SOCI/IMPRENDITORI Dal 2012 la concessione in godimento di un bene d’impresa da parte di società/ditte individuali, a soci, titolari, familiari, per uso personale, senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta: 15
- per l’utilizzatore (socio, titolari, familiare): la rilevazione di un reddito diverso tassabile ai fini irpef dato dalla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per il godimento. - per l’impresa concedente: la indeducibilità dei relativi costi. Calcoli particolari devono essere effettuati per i beni a deducibilità limitata (es. autovetture) DETASSAZIONE TREMONTI QUATER E’ prevista una agevolazione per le imprese che acquistano dal 25/06/2014 al 30/06/2015 beni strumentali “nuovi” compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (macchine di impiego generale/altre macchine di impiego generale/macchine per l’agricoltura e silvicoltura/macchine per la formatura dei metalli e di altre macchine utensili/altre macchine per impieghi speciali). L’investimento deve essere di ammontare superiore a € 10.000,00 (compresi gli oneri accessori. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo utilizzabile a decorrere dall’1/1/ del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento (es. investimento 2014 = credito utilizzabile dal 1/1/2016. Il credito è utilizzabile tramite compensazione con F24 e deve essere esposto nella dichiarazione nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi nei quali è utilizzato. Il bonus è revocato se i beni agevolati sono ceduti prima del 2° periodo successivo all’acquisto oppure se i beni agevolati sono trasferiti entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al di fuori del territorio italiano. ORGANIZZAZIONE La nostra Associazione, al fine di offrire come sempre un puntuale e qualificato servizio a tutte le imprese artigiane, ha predisposto uno specifico servizio per l’espletamento di tutte le suddette incombenze. Gli artigiani e gli imprenditori interessati devono fissare preventivamente l’appuntamento con il funzionario rivolgendosi telefonicamente alle seguenti sedi: LODI Via della Marescalca,6 Tel.0371/439197 CODOGNO Via Garibaldi, 40 Tel.0377/41541 CASALPUSTERLENGO Via Emilia, 32 Tel.0377/46401 16
S.GIULIANO MILANESE Via Vespucci,1/3 Tel.02/98240516 S.ANGELO LODIGIANO P.zza Libertà,2 Tel.0371/935237 La data di inizio di questo servizio a favore degli artigiani in tutte le sedi è fissata al 18/05/2015. Si raccomanda vivamente a tutti gli interessati di produrre con assoluta precisione e puntualità i dati ed i documenti richiesti nell’allegato. APPUNTI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1. PER LE IMPRESE Per la chiusura della contabilità, per le aziende in contabilità ordinaria e semplificata valgono tutte le istruzioni date negli anni passati. In particolare si ricorda: la necessità di redigere il prospetto di rimanenze merci, beni, materie prime e lavori in corso alla data del 31 dicembre 2014; interessi attivi e relative ritenute operate su conto corrente dell’impresa non ancora portate in registrazione; per gli autotrasportatori, l’obbligo di redigere prospetti di viaggio per usufruire della deduzione forfetaria giornaliera,la consegna di certificazioni inerenti ad assegni di maternità percepiti dall’INPS ed eventuali indennità temporanee percepite dall’INAIL per infortuni; la consegna di documenti relativi a costi o ricavi inerenti all’anno 2014 che per qualsiasi motivo non siano ancora stati portati in registrazione ( Assicurazioni, interessi passivi, tasse di circolazione ect.); la consegna delle certificazioni delle ritenute subite del 4% sulle fatture emesse per interventi agevolabili 50% o 65%. 2. DOCUMENTI NECESSARI 2.1. - Per chi presenta la prima dichiarazione occorre produrre: stato di famiglia e codice fiscale di tutti i familiari; atto notarile d’acquisto della casa e ultima denuncia IMU + calcoli IMU 2014 e relativi F24; ultima dichiarazione dei redditi presentata ed eventuali acconti versati. 17
2.2. – Per tutti occorre produrre: REDDITI atti notarili d’acquisto o vendita di terreni o fabbricati avvenuti nel corso dell’anno 2014 e 1° semestre 2015; ricevute di affitti da fabbricati percepiti nel 2014 ed eventuali opzioni e acconti per cedolare secca; eventuali certificazioni di redditi conseguiti nel 2014 per la partecipazione in altre società o per azioni; eventuali certificazioni di redditi conseguiti nel 2014 per altri motivi (di capitale, prestazioni di lavoro occasionale, ecc.); eventuali Mod. Cud (per lavoro dipendente o pensione); eventuali rimborsi contributi INPS ottenuti nel 2014; eventuali indennità temporanee percepite dall’INAIL per infortuni; eventuali assegni di maternità percepiti dall’INPS; eventuali assegni di disoccupazione; in caso di separazione, fotocopia dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge con la relativa sentenza di separazione e codice fiscale del coniuge. ONERI DEDUCIBILI, DETRAIBILI E DATI INFORMATIVI variazioni nello Stato di Famiglia intervenute nel 2014; dichiarazione per i premi Assicurazione Vita e/o infortuni pagati nel 2014; ricevuta di pagamento di rate di mutuo ipotecario su immobili pagate nel 2014; modelli F24 INPS per pensione pagati nel 2014 e relativo frontespizio; ricevute e fatture per prestazioni mediche pagate nel 2014; numero telefonico di casa; codice fiscale di tutti i familiari a carico (anche per i figli minorenni)e del coniuge anche se non a carico; fotocopia delle spese di frequenza ai corsi d’istruzione secondaria o universitaria pagate nel 2014 (con indicazione 18
del nome dello studente e dell’Istituto – si raccomanda di richiedere agli Istituti Privati l’indicazione della quota deducibile altrimenti non si garantisce la loro deducibilità); fotocopia contributi volontari e contributi per previdenza complementare; fotocopia d’eventuali spese funebri per familiari sostenute nel 2014; documento da cui risulta l’erogazione liberale effettuata nel 2014 a favore d’Istituzioni Religiose e Paesi in via di sviluppo, Onlus, associazioni sportive dilettantistiche, partiti politici ecc.; documenti per detrazione 50% per recupero edilizio; documenti per detrazione 65% per risparmio energetico; documenti attestanti le spese sostenute per adozioni minori stranieri; ricevute per spese veterinarie; spese per asili nido; spese per acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti; contributi Previdenziali versati per colf, babysitter, asili nido, ecc; ricevute acconti imposte versati (F24); ricevute spese per badanti; chi ha provveduto direttamente al calcolo IMU deve produrre i calcoli 2014 ed i versamenti effettuati; ricevute spese sportive per ragazzi (5-18 anni a carico): documenti di spesa, contenente i dati della struttura sportiva, la causale, l’attività effettuata, l’importo pagato, i dati del ragazzo ed il cod. fiscale di chi paga; fatture delle Agenzia di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale; per chi è in affitto portare contratto di locazione. 19
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