INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Rosa Francaviglia 2022
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PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’UMBRIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE Rosa Francaviglia PERUGIA, 4 MARZO 2022
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’UMBRIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE Rosa Francaviglia PERUGIA, 4 MARZO 2022
SOMMARIO 1. Premessa 2. L’attività della Procura regionale 2.1. Breve riepilogo statistico 2.2. Principali tipologie di danno pubblico dedotte in giudizio 2.2.1. Danni derivanti dalla commissione di reati, da disservizio e all’immagine della Pubblica Amministrazione 2.2.2. Danni patrimoniali e da lesione alla concorrenza nel settore dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici 2.2.3. Danni da indebita percezione di contributi e finanziamenti pubblici anche provenienti dall’Unione Europea 2.2.4. Danni indiretti da malpractice sanitaria 2.2.5. Danni indiretti da contenzioso attivo o passivo con esito di soccombenza dell’Amministrazione Pubblica 2.2.6. Danni conseguenti alla mala gestio del patrimonio pubblico nonché in materia di urbanistica e lottizzazione 2.2.7. Danno da mancata acquisizione di entrate tributarie 2.3. Rito sanzionatorio – Dissesto di ente locale 2.4. Citazioni per azione di simulazione e/o di revocatoria ordinaria 2.5. Attività di monitoraggio sull’esecuzione delle sentenze di condanna 3. Conclusioni e ringraziamenti In appendice: Tabelle e grafici 1
1. PREMESSA Autorità, gentili ospiti, la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, ben lungi dal costituire la mera ripetizione di un rito, assume il valore di doverosa testimonianza dell’attività che la Magistratura contabile ha svolto nell’anno precedente, in uno con la prospettazione di quella dell’anno in corso. Il 2021 è stato anche l’anno delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. L’ultimo verso dell’Inferno dantesco, “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, è uno sprone e un auspicio ad uscire dalla “selva oscura” della tragedia pandemica. L’impatto devastante di due anni di emergenza epidemiologica ha acclarato il ruolo insostituibile delle istituzioni, fra cui va annoverato quello centrale della Corte dei conti, quale organo terzo e imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario e di corretta gestione delle risorse collettive, in una visione unitaria della finanza pubblica che si estende dallo Stato agli Enti territoriali. Tale tutela viene assicurata con l’esercizio delle funzioni intestate all’Istituto: giurisdizionali, di controllo e di referto. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un’opportunità storica di sviluppo, investimenti e riforme. Tutte le iniziative individuate potranno essere proficuamente attuate solo in presenza di trasparenza, legalità finanziaria e controlli che garantiscano l’effettiva realizzazione dei programmi finanziati. I fondi del Piano devono essere sapientemente utilizzati perché il nostro Paese, quale maggior beneficiario degli stessi, ha raccolto una 2
sfida cruciale per passare dalla fase di “rifrenata” pandemica a quella di “ripartenza”. Di conseguenza, le riforme strutturali, rese oramai improcrastinabili dall’emergenza sanitaria, non devono rimanere mere dichiarazioni di intenti o essere solo apparenti. Con la delibera di Giunta regionale n. 715/2021, la Regione Umbria ha definito la governance indicando le strutture operative per la gestione dei fondi, mentre la D.G.R. n. 1249/2021 è specifica per la sanità (missione 6). Allo stato sono 39 i progetti finanziati con le risorse del Pnrr per un valore rilevante di 1,57 miliardi di euro. L’Umbria ha enormi potenzialità inespresse. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un’occasione unica per il rilancio della Regione. Nel delineato contesto la Corte dei conti riveste un ruolo di particolare rilievo perché l’impiego di ingenti risorse finanziarie è suscettibile di tradursi in sprechi e fenomenologie illecite. Al riguardo, la soglia di attenzione della Procura regionale è e sarà altissima. Per quanto attiene la risoluzione di talune problematiche già segnalate nella precedente relazione di questo Procuratore regionale, si prende atto dell’impegno profuso dall’attuale Direttore regionale Sanità nella riorganizzazione degli assetti del Servizio Sanitario Regionale anche con riferimento alla gestione dei sinistri per malpractice sanitaria, nonché in relazione alla spesa farmaceutica, questioni aventi entrambe notevoli riflessi erariali. Degne di nota anche le iniziative intraprese dalla Regione, al fine di superare le criticità pluriennali con particolare riferimento alle 3
posizioni organizzative, ampiamente e ripetutamente stigmatizzate sia dalla Sezione regionale di controllo che dalla Procura in sede di giudizio di parifica. 2. L’ATTIVITÀ DELLA PROCURA REGIONALE 2.1. BREVE RIEPILOGO STATISTICO Per l’analisi dei dati statistici, si rinvia alle tabelle allegate alla relazione corredate da alcuni grafici esplicativi. In questa sede meritano un approfondimento solo alcune rilevazioni. Nell’anno 2021 l’attività inquirente è stata particolarmente intensa e si è connotata per un incremento alquanto significativo degli atti di citazione in giudizio e per un aumento esponenziale dei ricorsi per la resa del conto giudiziale. In particolare, sono stati emessi 55 atti di citazione di cui 2 in riassunzione (nel 2020: 38 di cui 3 in riassunzione) con 127 convenuti per un ammontare complessivo di danni pubblici pari a € 5.494.406,02; 206 rese di conto (nel 2020:79) e 62 inviti a fornire deduzioni (nel 2020:54) con 134 destinatari (130 nel 2020). Altresì, sono intervenuti un ricorso per applicazione di sanzione pecuniaria e interdittiva, uno per azione di simulazione e di revocatoria ordinaria e due sequestri conservativi. La Procura regionale ha ricevuto 1.245 informative erariali, denunce e segnalazioni varie, di cui ha disposto l’apertura di nuove istruttorie per 291, mentre per 954 di esse ha proceduto alla archiviazione immediata in difetto delle condizioni previste dall’art. 54 c.g.c.. Nell’ambito delle denunce pervenute vanno compresi 392 decreti di equa riparazione. Delle 291 nuove istruttorie aperte, 12 sono 4
state avviate sulla base delle prescritte comunicazioni ex art. 129 Disp. Att. c.p.p. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia e della Procura presso il Tribunale di Spoleto; 189 (il 65% del totale) sono scaturite da informative erariali delle Amministrazioni, 23 da segnalazioni delle forze di polizia, 9 da organi di controllo esterno, 3 dagli esiti di verifiche amministrativo-contabili della Ragioneria Generale dello Stato, 14 da Associazioni e rappresentanti politici, 22 da privati cittadini ed, infine, 19 da notizie di stampa o di altri mezzi d’informazione. Analogamente a quanto già evidenziato in una precedente relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, si ribadisce che in Umbria si denuncia poco e male. Difatti, molti esposti pervengono in forma anonima, sono estremamente succinti, non corredati da documentazione alcuna a supporto di quanto asserito e spesso risultano difettare dei requisiti minimi codicistici tali da consentire l’avvio di istruttorie. Un numero non indifferente promana da sedicenti dipendenti pubblici che segnalano presunti illeciti perpetrati presso l’amministrazione di appartenenza lamentando di temere ritorsioni e, dunque, di non poter sottoscrivere e/o documentare quanto affermato. Pervengono, altresì, con soverchia frequenza e quasi sempre dai medesimi esponenti, denunce che paventano unicamente illegittimità attizie. Al riguardo, corre l’obbligo di rammentare che la Corte dei conti giudica sulla liceità dei comportamenti e non sulla legittimità di atti e provvedimenti amministrativi che è demandata al Giudice amministrativo. 5
Ordunque, la illegittimità attizia rileva in sede erariale soltanto quando trasmoda in illiceità della condotta. Atteso che la Procura regionale opera nell’interesse ultimo della collettività, è auspicabile che, laddove siano rilevate situazioni degne di approfondimento sotto il profilo erariale, anche i privati cittadini e i pubblici dipendenti facciano pervenire le proprie segnalazioni correttamente redatte e possibilmente munite di sottoscrizione. Ad avviso di questo Procuratore, non riveste importanza alcuna il numero dei fascicoli istruttori in carico ad un Ufficio di Procura. Non rileva la quantità, ma la qualità a prescindere dall’importo a danno pubblico, perché anche un’istruttoria per un importo di ammontare contenuto può risultare estremamente complessa od assumere un rilievo significativo. Ciò equivale a dire, da un lato, che l’attività di “filtro” ossia di disporre l’apertura delle istruttorie, demandata al vertice istituzionale, deve essere attenta ed oculata al fine di verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dall’art. 54 c.g.c., dall’altro che è necessario istruire adeguatamente i procedimenti e definirli, per quanto possibile, in tempi ragionevoli. Anche la giustizia contabile, per essere efficiente, deve essere connotata da speditezza e tempestività. Giammai deve essere disgiunta dall’attenta disamina della documentazione versata in atti. Ciò posto, l’Ufficio ha formulato 871 richieste istruttorie, ha disposto 143 archiviazioni, nonché ha inviato 2.071 pec e ne ha ricevute 3.208. La percentuale di abbattimento delle istruttorie in carico è stata pari al 26,24%. Sono pervenute n. 292 relazioni di conti giudiziali dalla Sezione giurisdizionale, le quali sono state esaminate e restituite 6
alla medesima. Sono stati discussi 55 giudizi per un totale di 13 udienze. Sono stati presentati 3 appelli avverso sentenze di primo grado. Va segnalato, infine, il sempre crescente fenomeno della cd. “riparazione spontanea”. Le refusioni o i recuperi in corso di istruttoria e/o a seguito di notifica di invito a dedurre o di citazione ammontano a complessivi € 756.083,88. L’attività della Procura regionale sarà ulteriormente implementata nel corrente anno non soltanto con riferimento al promovimento di azioni di responsabilità, ma anche in relazione all’adozione di idonee misure conservative della garanzia reale a mente degli articoli 73 e segg. del c.g.c. Analogamente al 2020, la pandemia non ha inciso in alcun modo sulla produttività dell’Ufficio di Procura, che era ed è rimasta elevata, sia come riferita al personale magistratuale che a quello amministrativo. 2.2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI DANNO PUBBLICO DEDOTTE IN GIUDIZIO Venendo alla disamina delle fattispecie più rilevanti, distinte per tipologia di danno, si segnalano le seguenti: 2.2.1. Danni derivanti dalla commissione di reati, da disservizio e all’immagine della Pubblica Amministrazione La Guardia di Finanza di Perugia ha accertato otto, diverse, gravi tipologie di illeciti, posti in essere fra il 2008 ed il 2013, dall’allora Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 (A.T.C.), in difetto di alcun controllo e/o rilievo del Collegio dei revisori dei conti. All’esito delle indagini sono stati convenuti sia il Presidente che i componenti dell’organo di revisione. 7
Plurimi sono stati gli atti di citazione per vicende di assenteismo fraudolento, fra cui quella di un dipendente del Comune di Foligno che, pur risultando formalmente al lavoro, trascorreva gran parte della mattinata presso un bar. Sono stati addebitati danno patrimoniale emergente da retribuzioni indebitamente percette, nonché danno all’immagine. Di recente è intervenuta sentenza di condanna totalmente favorevole alla Procura attrice. Un dipendente del Comune di Bevagna è stato, invece, convenuto per avere indebitamente fruito di permessi ex legge n. 104/1992 e per avere perpetrato plurimi reati ai danni dell’ente. È stato imputato danno da disservizio ad un ex Carabiniere in servizio presso la Sezione di Ferentillo, condannato in sede penale per il delitto di cui all’art. 326 c.p. per avere ostacolato il lavoro investigativo dell’Arma su una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti che vedeva coinvolto anche il figlio, di cui assecondava la commissione di reati. All’esito delle indagini delegate alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto riferite ad illeciti in procedura concorsuale per l’assunzione di due istruttori tecnici presso il Comune di Monteleone di Spoleto e, segnatamente, di concorrente privo del diploma di geometra o di titolo equipollente, sono stati convenuti in giudizio, a titolo doloso, in via solidale e per l’intero, sia i componenti della Commissione tecnica esaminatrice, che l’istruttore tecnico, il quale aveva esercitato abusivamente la professione di geometra sottoscrivendo anche una serie di determinazioni. Tre appartenenti alla Polizia di Stato, già condannati in sede penale dal Tribunale di Spoleto per molteplici ipotesi di reato loro 8
ascritte e consistite anche nella sistematica interruzione del servizio di vigilanza stradale, sono stati citati per danno da retribuzioni indebitamente percette e da disservizio. All’ex Direttore generale di A.r.p.a. Umbria è stato imputato l’utilizzo illecito per fini personali dell’auto di servizio. Un ex Assessore del Comune di Corciano ha simulato un rapporto di lavoro con una società. Dopo neppure quindici giorni dall’assunzione, ancora in periodo di prova, ha dichiarato al proprio datore di lavoro di collocarsi in aspettativa per i successivi cinque anni di svolgimento dal mandato elettivo così arrecando un nocumento all’ente locale di oltre 31.000,00 euro. Per quanto attiene l’ambito sanitario, sulla base di risultanze investigative rimesse dalla Guardia di Finanza di Spoleto, sono emersi plurimi illeciti erariali e penali perpetrati da due dipendenti della U.S.L. Umbria 2 all’epoca dei fatti, per truffa aggravata, svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati in favore della Valle Umbra Servizi S.p.A. e della VUS Com S.r.l., false attestazioni di presenza in servizio mediante alterazione dell’orologio marcatempo installato presso l’Azienda sanitaria e assenteismo fraudolento. Costoro sono stati ambedue convenuti in giudizio. È stata anche esercitata l’azione di responsabilità a titolo doloso nei confronti di un Dirigente Farmacista, dipendente della U.S.L. Umbria 1, per le spese sostenute a vuoto per procedura concorsuale per due posti di dirigente farmacista, nonché per danno da disservizio per l’intera durata dei fatti criminosi. 2.2.2. Danni patrimoniali e da lesione alla concorrenza nel settore dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici - 9
È stato attenzionato un caso unico in Italia di indebito riconoscimento da parte di ANAS di acconti sugli incentivi ex art. 18 legge n. 109/94 in favore, oltre che dei due Direttori dei lavori e dei Responsabili del procedimento, di tutti i componenti la Direzione lavori nell’ambito della realizzazione della nuova direttrice Civitavecchia - Orte - Rieti, tratto Terni - San Carlo, oggetto di contestuale procedimento penale. Il pregiudizio erariale ammonta ad oltre 248.000,00 euro. Per la realizzazione di un plesso scolastico provvisorio presso il Comune di Norcia, a seguito degli eventi sismici del 2016, è stato quantificato un danno da mancata acquisizione entrate per oltre 84.000,00 euro, arrecato alla Provincia di Perugia, e conseguente all’omessa applicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore dei lavori, di penali convenzionalmente dovute in ragione dei ritardi imputabili all’appaltatore nell’ultimazione della struttura. A seguito di articolate e complesse indagini, delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Terni, è stato accertato un danno da lesione alla concorrenza per oltre 148.000,00 euro arrecato al Comune di Narni ed addebitato, a titolo di corresponsabilità parziaria pro quota gravemente colposa in parti uguali, al Sindaco, al Vice Sindaco ed a due Assessori, in carica all’epoca dei fatti, nonché ad un dirigente dell’ente, per avere illecitamente affidato in via diretta il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi attraverso proroghe reiterate ed illegittime in palese violazione dell’evidenza pubblica. Per tre impianti fotovoltaici, oggetto di ingente investimento da parte del Comune di Bettona, non sono intervenuti né la costante 10
manutenzione degli impianti, né il monitoraggio degli introiti derivanti dalla vendita al gestore GSE dell’energia prodotta in esubero rispetto al fabbisogno complessivo, con conseguente responsabilità erariale dei preposti all’Area Tecnica dell’ente per quasi 46.000,00 euro. Una vicenda clamorosa e foriera di ulteriori sviluppi pregiudizievoli al pubblico Erario è quella del nuovo “Parco Acquatico” del Comune di Bastia Umbra in ragione dei costi sostenuti dall’ente per l’intervento di partenariato pubblico-privato consistito nell’illegittimo affidamento ad una società cooperativa sportiva dilettantesca della progettazione, esecuzione e gestione dell’opera. Il nocumento patrimoniale, suscettibile di aggravio, è pari - allo stato – a quasi 87.000,00 euro. È stato anche emesso atto di citazione in riassunzione nei confronti di sette convenuti per un importo a danno pubblico arrecato all’ente regionale di oltre 760.000,00 euro, in relazione alla complessa vicenda di un progetto teso alla creazione di un Centro di documentazione nel Parco del Tevere, attraverso interventi di ristrutturazione e destinazione di un compendio immobiliare. I lavori di ristrutturazione sono terminati nel 2009, ma l’immobile non ha ricevuto alcun vincolo di destinazione, né è stato utilizzato sino al 2020, con evidente spreco dei fondi stanziati. In ambito sanitario è stata esercitata l’azione di responsabilità nei confronti dell’allora Direttore della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, e Presidente della Commissione giudicatrice, nonché nei confronti del Responsabile della Struttura Semplice di Fisica Sanitaria dello stesso nosocomio ternano e componente della 11
Commissione, all’epoca dei fatti, per rispondere, a titolo di corresponsabilità dolosa in via solidale, di danno da lesione alla concorrenza pari ad oltre 133.000 euro in relazione a procedura di gara aperta indetta nell’anno 2014 per l’affidamento di appalto misto per la progettazione e la realizzazione di un nuovo bunker destinato ad ospitare un acceleratore lineare per la Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica e correlata fornitura di acceleratore lineare da installare nel bunker all’interno dell’Azienda Ospedaliera. I convenuti hanno violato le più elementari regole di condotta in tema di procedure comparative: hanno condiviso la redazione del bando con i partecipanti; hanno richiesto ed ottenuto reiterati “favori” dalla partecipante; incuranti dell’obiettiva incompatibilità, hanno svolto funzioni (di Presidente e di Commissario) nella Commissione giudicatrice. Ulteriore vicenda, sempre in ambito sanitario e connessa a procedimento penale in fase dibattimentale, origina dalla turbativa di una procedura di appalto indetta dall’Azienda Ospedaliera di Terni per la ristrutturazione di locali destinati ad ospitare la diagnostica per immagini, attività illecita ascritta ad un ingegnere, membro della Commissione di gara ed ex direttore dell’U.O.C. di Rieti, in concorso con un ex dipendente della società risultata aggiudicataria dell’appalto. Trattasi di un giudizio promosso dalla Procura regionale Lazio i cui atti – a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale della locale Sezione giurisdizionale – sono stati trasmessi alla Procura regionale Umbria che ha provveduto alla relativa riassunzione e – con separato ricorso – al sequestro conservativo dei beni, parzialmente convalidato con ordinanza della Sezione n. 8/2021. È stata chiesta la condanna del convenuto al pagamento in favore dell’A.O.S.P. di Terni 12
dell’importo di oltre euro 243.000,00, pari alla differenza tra le offerte, ovvero, in via subordinata, a quello di circa 365.000,00 euro a titolo di danno da mancata concorrenza. 2.2.3. Danni da indebita percezione di contributi e finanziamenti pubblici anche provenienti dall’Unione Europea Sono stati emessi plurimi atti di citazione conseguenti alla dolosa percezione di contributi erogati dall’ente regionale: per la realizzazione di un Bed & Breakfast nel Comune di Città di Castello, risultato privo del requisito dell’agibilità con tanto di false autocertificazioni del beneficiario della somma e di omessa rendicontazione; per gli eventi alluvionali di novembre 2012 per omessa rendicontazione delle spese asseritamente sostenute; a fondo perduto per il sisma del 1997 per la ricostruzione di un opificio industriale sito nel Comune di Nocera Umbra (PG) (cd. “Operazione Happy Sheep”). Sono risultate non dovute somme corrisposte da Invitalia a titolo di agevolazioni per l’incentivazione dell’autoimpiego finalizzate all’avvio di attività autonoma. Alquanto spregiudicata è stata la distrazione di finanziamento a tasso agevolato concesso da Sviluppumbria in favore di un pastificio per l’acquisto di impianti destinati ad una nuova linea produttiva e, di converso, utilizzati per finanziare una propria società collegata per un danno erariale pari ad oltre 208.000,00 euro. 2.2.4. Danni indiretti da malpractice sanitaria Tutte le fattispecie per le quali è stata promossa azione di responsabilità sono di estrema gravità e risultano accomunate dalla definitività del danno pubblico che, nella gran parte dei casi, è stato ingente. 13
Fermo restando che le istruttorie attualmente in essere presso la Procura regionale riguardano variegate tipologie di ipotesi di malpractice medica e sinistri occorsi nell’ambito delle Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni, nonché delle Aziende Unità Sanitarie Locali Umbria 1 e 2, è opportuno evidenziare che, limitatamente agli atti di citazione emessi nell’anno 2021, un primo gruppo alquanto significativo di casi attiene ad asfissia neonatale, lesione cerebrale grave e permanente, evitabile, di sovente causata da improprie condotte sanitarie. Una ginecologa ed un’ostetrica, dipendenti della U.S.L. Umbria 2, in servizio presso il Polo Ospedaliero di Foligno, sono state convenute in giudizio per non aver interpretato correttamente il tracciato cardiotocografico fetale, con conseguenziale ritardo nell’esecuzione del parto operativo ed encefalopatia anossico- ischemica del neonato con postumi invalidanti permanenti. Di recente è intervenuta sentenza di condanna pari a euro 190.000,00 totalmente favorevole alla Procura attrice. Un’ostetrica, dipendente della U.S.L. Umbria 1, in servizio presso l’Ospedale di Gubbio ha omesso la diagnosi di sofferenza fetale cronica così determinando la nascita di un neonato affetto da grave patologia encefalica e da epilessia infantile. Nella condotta di un ginecologo, dipendente della U.S.L. Umbria 1, già Primario dell’Ospedale di Castiglione del Lago, sono stati ravvisati profili di responsabilità legati a notevole imperizia nella esecuzione di accertamenti ecografici con conseguenti mancata diagnosi di malformazioni multiple fetali e omessa corretta informazione della gestante non permettendole così di scegliere consapevolmente e liberamente sul prosieguo della gravidanza essendo ancora nei termini 14
di legge per un’eventuale interruzione volontaria. Il danno pubblico arrecato all’Azienda Sanitaria ammonta ad oltre 314.000,00 euro. A cagione delle macroscopiche negligenze imputabili ad un’ostetrica in servizio presso l’Ospedale di Narni per avere omesso tempestivo parto cesareo, scegliendo di portare a compimento il parto per via naturale che ha condotto ad un ritardo di nascita del neonato e, dunque, ad una evitabile parentesi di sofferenza fetale ipossica di uguale durata, la U.S.L. Umbria 2 ha dovuto corrispondere la somma di 300.000,00 euro. Due ginecologi, dipendenti della U.S.L. Umbria 2, hanno eseguito presso l’Ospedale di Narni, in difetto di idoneo consenso informato, un intervento di sterilizzazione tubarica su una paziente con modalità alquanto censurabili, rivelatosi totalmente fallimentare tanto da determinare una gravidanza indesiderata ed ectopica andata incontro ad aborto spontaneo con necessità di ulteriore intervento chirurgico, danno anatomico ed incremento di rischio per gravidanze ectopiche. Un secondo gruppo di casi concerne interventi di chirurgia ortopedica. Due chirurghi ortopedici, all’epoca dei fatti, dipendenti della U.S.L. Umbria 2, in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Orvieto, sono stati convenuti in giudizio a titolo gravemente colposo pro quota parziaria per l’importo di euro 260.000,00 per avere arrecato ad una paziente un rilevante danno neurologico da lesione iatrogena completa irreversibile del nervo ascellare con perdita di funzionalità dell’arto superiore destro. Presso l’Ospedale di Foligno, una paziente, operata al polso, ha subito la lesione completa del nervo mediano. Dal sinistro è scaturito 15
un contenzioso risarcitorio che è stato definito in via transattiva sulla base di C.T.U. medico-legale sfavorevole all’Azienda Sanitaria ed all’ ortopedico. Il danno indiretto arrecato all’ente regionale ammonta ad euro 105.000,00. Due sinistri occorsi alla stessa paziente presso l’Ospedale di Orvieto, fra cui l’imperito ed imprudente trattamento chirurgico di frattura con sistema “Miros” e conseguente mancato consolidamento della stessa, ha determinato un esborso di 88.000,00 euro. Ad una paziente, sottoposta ad un intervento chirurgico correttivo all’alluce valgo presso l’Ospedale di Narni, è stata arrecata una lesione degenerata ad infezione sino all’amputazione della coscia ed al decesso. Infine, un’ulteriore fattispecie attiene alla tragica vicenda del sinistro suicidario di un’adolescente di sedici anni, gettatasi dal tredicesimo piano di un palazzo, a seguito di un’errata, carente ed inadeguata diagnosi psichiatrica, da cui è scaturito un contenzioso civile risarcitorio definito con esito di soccombenza anche della U.S.L. Umbria 2 come da sentenza della Corte d’Appello di Perugia, confermativa di quella di primo grado. L’esborso finanziario pari a € 266.877,26 è stato imputato a titolo gravemente colposo ad uno psichiatra allora dipendente della predetta Azienda Sanitaria. Di recente, è stata emessa sentenza di condanna con applicazione del potere riduttivo. 2.2.5. Danni indiretti da contenzioso attivo o passivo con esito di soccombenza dell’Amministrazione Pubblica La conclamata mala gestio di un contenzioso civile risarcitorio, promosso dal Comune di Foligno e che ha visto l’ente soccombente sino in Cassazione, ha comportato un rilevante nocumento 16
patrimoniale addebitato a due Legali interni, al Sindaco in carica all’epoca dei fatti e al Segretario Generale. Comportamenti processuali estremamente gravi ed errori inescusabili che ne hanno obiettivamente pregiudicato l’esito hanno connotato la vicenda del cd. “camice bianco” ovvero del contenzioso laburistico promosso da alcuni infermieri dipendenti della U.S.L. Umbria 1 per il riconoscimento, nell’ambito del trattamento retributivo, del tempo necessario ad indossare la tenuta da lavoro. Di conseguenza, sono stati citati in giudizio sia il Dirigente degli Affari Legali, nonché incaricato della difesa aziendale, sia i Direttori Generali in carica all’epoca dei fatti, per un importo pari a circa 118.000,00 euro. Nell’ambito di una procedura comparativa indetta dal Comune di Scheggino per il conferimento di incarico professionale, è stata “preferita” una collaboratrice dell’allora Sindaco in luogo del candidato più titolato e meritevole con conseguente contenzioso passivo risarcitorio delle cui ricadute finanziarie sull’ente sono stati chiamati a rispondere i componenti della Commissione giudicatrice. Sempre in tema di contenzioso passivo risarcitorio con esito sfavorevole all’Amministrazione, un Dirigente Scolastico di Terni è stato convenuto in giudizio per le conseguenze pregiudizievoli all’Erario da infortunio sul lavoro occorso ad una collaboratrice scolastica. 2.2.6. Danni conseguenti alla mala gestio del patrimonio pubblico nonché in materia di urbanistica e lottizzazione Si segnala una plateale vicenda di gestione scellerata del patrimonio pubblico: l’area di proprietà della Provincia di Terni sita nel Capoluogo, in viale Trieste, già affidata alla società Globus Tenda, 17
destinata ad ospitare spazi e strutture per il limitrofo plesso scolastico, versa da quasi un decennio in condizioni di grave degrado, senza che l’ente - sino all’intervento della Procura contabile - abbia inteso porvi fattivamente rimedio. Né la Provincia di Terni ha prospettive di recupero degli importi maturati dal privato detentore a titolo di canoni dovuti (a partire dal 1999), ma non corrisposti, atteso che la società è fallita e non c’è alcun attivo da ripartire. Il pubblico nocumento ammonta ad oltre 87.000,00 euro ed è stato addebitato al Presidente della Giunta Provinciale e ad un Assessore in carica all’epoca dei fatti, nonché all’allora Dirigente del Settore Finanziario ed al Segretario Generale. Dalla gestione alquanto censurabile degli oneri derivanti da un’urbanizzazione di lottizzazione presso il Comune di Gubbio è derivato un pubblico nocumento per l’importo complessivo di circa 103.000,00 euro, addebitato a due Dirigenti dell’ente per avere prestato il proprio assenso alla edificazione ed alla successiva abitabilità di edifici di nuova realizzazione in località Madonna del Ponte, in difetto della esecuzione e del collaudo delle dotazioni prescritte e, comunque, della mancata acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione primaria afferenti all’intervento. Ulteriore fattispecie ha riguardato il Comune di Preci che, fra il 2012 e il 2015, ha realizzato con finanziamento erogato dalla Regione Umbria, un progetto di riqualificazione dell’area dell’antico mulino all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, realizzandovi uno spazio per la sosta camper. Tuttavia, la riqualificazione ha interessato aree private e non pubbliche. A seguito della notifica dell’atto di citazione a due tecnici comunali, per la somma di 200.000,00 euro, 18
dette aree, eccettuata una, sono state acquisite al patrimonio dell’ente. 2.2.7. Danno da mancata acquisizione di entrate tributarie A seguito dei rilievi formulati in sede di verifica amministrativo- contabile dall’Ispettorato generale di finanza - M.E.F. – R.G.S., condotta sulla società partecipata Azienda Speciale Multiservizi (A.S.M.) di Terni, sono emerse rilevanti criticità relativamente ai mancati incassi della TARI da parte del Comune di Terni per l’anno di imposta 2014. L’istruttoria ha evidenziato notevoli carenze organizzative e nell’espletamento del servizio che, per quanto concerne l’accertamento e la riscossione, non è stato svolto, con conseguente prescrizione di ampia parte dei relativi crediti. È stato quantificato un danno pubblico di rilevante entità pari a circa 600.000,00 euro addebitato a sette convenuti. 2.3. RITO SANZIONATORIO -DISSESTO DI ENTE LOCALE La Procura ha chiesto di accertare, a titolo di colpa gravissima, la corresponsabilità di nove Amministratori locali, in carica all’epoca dei fatti, nella causazione del dissesto finanziario del Comune di Terni e, per l’effetto, l’emissione di decreto di condanna al pagamento della sanzione di cui all’art. 248, comma 5, del T.U.E.L. in favore dell’ente, nonché di dichiarare nei confronti dei medesimi convenuti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di sanzione di status. È intervenuto decreto di condanna n. 2/2021 con esclusione dell’applicazione della sanzione interdittiva perché non oggetto di autonoma valutazione riservata al giudice contabile. Detto decreto è stato opposto dai convenuti. 2.4. CITAZIONI PER AZIONE DI SIMULAZIONE E/O DI REVOCATORIA ORDINARIA 19
E’ stata promossa azione di simulazione e di revocatoria nei confronti dell’ex responsabile SUAP del Comune di Terni, condannato dalla Corte dei conti in via definitiva al risarcimento in favore dell’ente per un importo di oltre 865.000,00 euro in conseguenza dell’adozione di provvedimento di voltura illegittimamente assunto a titolo gratuito, senza previsione del contributo di costruzione in totale difetto dei presupposti giustificativi di esenzione del soggetto richiedente dal pagamento del corrispettivo. Il convenuto, con la connivenza del coniuge e della cognata, parimenti convenute, ha tentato di sottrarre scientemente le garanzie patrimoniali all’esecuzione della pronuncia contabile. Con sentenza n. 90/2021 sono state integralmente accolte le domande della Procura attrice. 2.5. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SULL’ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA Nell’anno 2021 la Sezione giurisdizionale ha emesso 14 sentenze di condanna (7 nell’anno precedente) per un totale capitale da risarcire iniziale pari ad € 957.677,05 (€ 214.905,79 nell’anno precedente) e 3 ordinanze (4 nell’anno precedente) pronunciate in sede monitoria per un ammontare pari ad € 17.991,28. Si segnalano le seguenti sentenze: I. N. 38/2021: Indebita percezione di contributi per attività di formazione. II. N. 73/2021 e n. 77/2021: Malpractice medica – Decesso di paziente per erronea somministrazione di farmaco in sovradosaggio spropositato da parte di Specializzande – Omessa vigilanza del medico strutturato – Inidonea organizzazione della struttura nosocomiale. 20
III. N. 74/2021: Finanziere infedele – Illeciti concussivi – Danno da tangente. IV. N. 85/2021: Omessa attività di controllo e di vigilanza sulla corretta gestione degli impianti sportivi da parte del concessionario, il quale introitava le tariffe d’uso che, da convenzioni adottate tra le parti, sarebbero spettate al Comune. V. N. 93/2021: Valore della prova informatica in sede erariale – Accessi abusivi ai sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate. VI. N. 94/2021: “Operazione Panacea” Lazio ed Umbria - Indebita percezione dell’indennità di esclusività non dovuta attesa l’attività professionale illecitamente prestata da tre medici pubblici intranei presso uno Studio medico sito nel Lazio – Illecito erariale ascritto a titolo doloso. VII. N. 95/2021: Lavori per la realizzazione di caserma dei Carabinieri – Tardiva esecuzione di giudicato amministrativo formatosi in ordine ad una procedura espropriativa degenerata in occupazione usurpativa. L’importo di cui alle sentenze di condanna di secondo grado, di conferma o in riforma di quelle rese dalla Sezione, è pari ad € 1.919.857,40. Al riguardo, si evidenzia che, con sentenza n. 58/2021, la III Sezione Centrale d’Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnativa proposta dal convenuto, condannato in primo grado ad importi rilevanti per circa cinque milioni di euro per indebita percezione di finanziamenti a carico del bilancio comunitario e di quello nazionale. La condanna di un ex Ufficiale Medico dell’Esercito italiano a circa 118.000,00 euro, corrispondenti alle retribuzioni indebitamente percepite nel periodo nel quale il medesimo, in costanza di malattia, 21
espletava altra attività lavorativa, è stata confermata dalla sentenza della III Sezione n. 325/21. Parimenti confermata, con sentenza n. 341/2021 della II Sezione, la condanna di un Capogruppo di Gruppo consiliare regionale per l’indebito rimborso di spese non inerenti al mandato istituzionale per oltre 48.000,00 euro. È stato rigettato l’appello proposto da un assistente capo della Polizia di Stato per assenteismo fraudolento (sentenza Sez. II Centrale n. 398/2021). Nel corso dell’anno è stata svolta attività di monitoraggio dell’esecuzione di 221 provvedimenti di cui 213 sentenze e 8 ordinanze pronunciate in sede monitoria. Sono state impartite istruzioni per vigilanza relativamente a circa 67 provvedimenti e sono stati esaminati 9 piani di rateizzazione, di cui 7 approvati. Nell’anno 2021 sono stati monitorati recuperi di importi relativi a sentenze di condanna e ordinanze pronunciate in sede monitoria per un importo complessivo di € 528.815,37 (€ 211.268,64 nell’anno precedente di cui € 4.876,52 recuperi in sede di rito monitorio). Gli importi recuperati sono da riferire ad amministrazioni statali per € 18.531,33, agli enti locali per € 45.253,00, alle regioni per € 3.112,86 e ad altri enti per € 461.918,18. 3. CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI All’inizio di questo mio intervento ho evidenziato che la giornata dell’inaugurazione dell’anno giudiziario serve anche a delineare la linea di condotta dell’Ufficio nell’anno appena iniziato che 22
dovrà necessariamente tenere conto dell’auspicato avvio dei programmi di spesa legati al Piano di Ripresa e Resilienza. Particolare e prioritaria attenzione verrà posta, come da indicazioni della Procura Generale, alle procedure di spesa che si attiveranno con le risorse europee del Recovery Fund proprio nell’ottica, prima indicata, di garantire, attraverso il contrasto alla frode nazionale, lo stesso bilancio dell’Unione. Ciò non distoglierà l’attenzione da altre e complesse vicende che riguardano molteplici e variegate ipotesi di illeciti erariali. Mi avvio alla conclusione ribadendo che il particolare momento storico che stiamo vivendo impone alle Procure della Corte dei conti un apporto professionale ancor più stringente nel pieno rispetto del ruolo che la Costituzione assegna alla Magistratura contabile e nella scrupolosa osservanza delle garanzie che l’ordinamento prevede per i destinatari dell’attività requirente, al fine di perseguire il buon andamento, l’amministrazione efficiente, la giustizia tempestiva a garanzia e a tutela delle risorse pubbliche destinate alla comunità amministrata. Prima di concludere, sento il dovere di esprimere il mio ringraziamento ai miei due validissimi Colleghi, con i quali condivido l’esercizio della funzione requirente, per l’impegno profuso e l’elevata professionalità, doti che hanno permesso un risultato di lavoro particolarmente lusinghiero. Un significativo e vivo sentimento di gratitudine va anche quest’anno al personale amministrativo che ha collaborato e collabora tuttora in maniera encomiabile. Un ringraziamento al Sig. Presidente, ai Colleghi ed al personale amministrativo della Sezione Giurisdizionale, le cui pronunce (quale 23
che sia l’esito per le azioni introdotte dalla Procura) formano una giurisprudenza meditata, significativa ed autorevole, attentamente valutata da questa Procura anche nelle fisiologiche ipotesi nelle quali si decida di proporre appello alle Sezioni Centrali. Ringrazio altresì il Sig. Presidente, i Colleghi ed il personale tutto della Sezione regionale di controllo, nonché il Dirigente del Servizio Amministrativo Unico Regionale ed il suo personale per la efficace collaborazione prestata alle attività di questa Procura. Un saluto ai Colleghi delle altre Magistrature e, in particolare, ai Colleghi delle Procure della Repubblica del Distretto con i quali questa Procura regionale è in continuo contatto. Un sentito grazie va poi alla Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri ed alle altre forze di polizia che, con abnegazione e notevole spirito di servizio, uniti ad altrettanta passione e professionalità, hanno contribuito ad accrescere il nostro impegno nella lotta comune contro gli sprechi di denaro pubblico. Mi sia consentita una menzione speciale per il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, Antonella Casazza, prima donna in Italia a rivestire nel Corpo il grado di Colonnello, e con la quale vi è stata una proficua collaborazione per delicate e complesse indagini presso la Procura regionale per il Lazio. La sua disponibilità e il suo garbo, uniti alla sua elevata professionalità e al suo acume investigativo, la rendono una compagna di lavoro insostituibile. Un particolare saluto desidero inoltre rivolgere ai rappresentanti della classe forense per il continuo, leale e proficuo confronto con questa Procura. 24
Nel confermare il notevole impegno personale e di tutta la Procura contabile a tutela dell’Erario e nell’interesse ultimo della collettività locale, chiedo al sig. Presidente, al termine degli interventi programmati, di voler dichiarare aperto l’anno giudiziario 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria. Perugia, 4 marzo 2022 IL PROCURATORE REGIONALE Rosa Francaviglia 25
Tabelle e grafici 26
TABELLA 1 INFORMATIVE ERARIALI E DENUNCE ANNO 2021 AMMINISTRAZIONI DANNEGGIATE STATO 32 ENTI LOCALI 233 AZIENDE USL E OSPEDALIERE 26 ORIGINE DENUNCIANTE AUTORITA’ GIUDIZIARIE 8 ORGANI DI POLIZIA 23 PROCURE DELLA REPUBBLICA (EX ART. 129 DISP. 4 ATT. C.P.P.) AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEI SERVIZI (ART.53 189 R.D. 1214 DEL 1934) ORGANI DI CONTROLLO (CORTE DEI CONTI, 9 RAGIONERIE, CO.RE.CO) VERIFICHE AMMINISTRATIVO –CONTABILI (I.G.F.- 3 P.C.M.) SINDACI E REVISORI DEI CONTI 0 ASSOCIAZIONI E RAPPRESENTANTI POLITICI E 14 SINDACI CITTADINI 22 STAMPA ED ALTRI MEZZI DI INFORMAZIONE 19 TOTALE 291 27
TABELLA 2 ATTIVITA’ DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021 Nuove istruttorie 291 Archiviazioni immediate 954 Archiviazioni istruttorie 143 Inviti a dedurre 62 Atti di citazione 53 Atti di citazione in riassunzione 2 Ricorsi per applicazione di sanzione pecuniaria 1 Atti di appello 3 Giudizi resa di conto 206 Richieste istruttorie 871 Sequestri conservativi 2 Sequestri documentali 1 Ricorsi per azione di simulazione e revocatoria 1 Istanze di proroga 1 Istanze di fissazione di udienza in prosecuzione giudizi 3 Partecipazione ad udienze 13 Esame relazioni conti giudiziali 292 Pec inviate 2071 Per ricevute 3208 Istruttorie pendenti al 01.01.2021 545 Istruttorie pendenti al 31.12.2021 433 28
TABELLA 3 MONITORAGGIO ESECUZIONE SENTENZE DATI ANNO DATI MONITORAGGIO ANNO 2021 2020 ESECUZIONE: 76 75 - istruzioni impartite per vigilanza (articoli 67 70 214/216 c.g.c.) - esame dei piani di rateizzazione (art. 215 9 4 c.g.c.) - accertamenti patrimoniali (art. 216 c.g.c.) 1 RECUPERI IN: - sede monitoria (art. 131 c.g.c.) 10.044,52 4.876,52 - sede di rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) 200.000,00 - sede di conversione di sequestro - esecuzione amministrativa di sentenze 310.453,53 180.263,56 - esecuzione coattiva di sentenze 8.317,32 26.128,16 TOTALE RECUPERI 528.815,37 211.268,24 INCASSI RIPARTITI PER ENTE Stato 18.531,33 35.613,31 Enti Locali 45.253,00 27.654,88 Regioni 3.112,86 25.756,71 Altri Enti 461.918,18 122.243,74 TOTALE 528.815,37 211.268,64 29
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