INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2019 GENOVA, 22 FEBBRAIO 2019 - PROCURA REGIONALE PER LA LIGURIA
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PROCURA REGIONALE PER LA LIGURIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2019 RELAZIONE DEL PROCURATORE Claudio Mori GENOVA, 22 FEBBRAIO 2019
PROCURA REGIONALE PER LA LIGURIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2019 RELAZIONE DEL PROCURATORE Claudio Mori GENOVA, 22 FEBBRAIO 2019 La presente relazione è stata redatta con il contributo della Dott.ssa Daniela De Gregoriis
Inaugurazione anno giudiziario 2019 *** Prima di ogni riflessione, oggi, sento il desiderio di ricordare, a distanza di oltre sei mesi dai tragici eventi del ponte “Morandi”, le vittime di questa terribile tragedia, che ha scosso profondamente non solo la città di Genova ma l’intero Paese. E vorrei farlo prendendo l’abbrivio da alcune delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica. Il Presidente Mattarella, con lucidissima forza civile, ha ricordato che Genova è stata colpita da una tragedia inaccettabile, ma l'immagine che la città ha dato di sé, nei giorni di lutto e di smarrimento, non è stata soltanto di profondo dolore per la perdita di vite umane, ma anche di grande solidarietà e di forza d'animo. Quella stessa solidarietà, alta, responsabile, coraggiosa, disinteressata che ha caratterizzato i genovesi ed i soccorritori è oggi più viva che mai, tangibile, avvertita da tutti noi in modo sensibile, ed è sicuramente la chiave di volta per superare le condizioni di grave difficoltà che si sono create 1. Sui risvolti giudiziari della vicenda, come noto, la Procura contabile ha avviato e sta sviluppando le proprie indagini, per i profili di competenza. 1La mia relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, due anni or sono, nella medesima occasione odierna, si aprì con un verso del poeta tedesco J.C.F. Hölderlin, nel tentativo di destare l’attenzione sui “pericoli” che minacciano le società e sulle possibili modalità per far crescere la “salvezza”. Il verso richiamato fu “Là dove c’è pericolo cresce anche ciò che salva”. La frase divenne vieppiù famosa anche perché richiamata da Martin Heidegger nella “Questione della tecnica”, diventando il tema di una lezione tenuta per la prima volta nel 1953. Prendendo ancora una volta spunto dalle parole del poeta tedesco è indubbio che mai come nei giorni che stiamo vivendo, in Liguria e nell’intero Paese, sia necessario coltivare con forza e determinazione “…ciò che salva…”. 5
Inaugurazione anno giudiziario 2019 1. Premessa Le “Linee Guida”, emanate dal Consiglio di Presidenza2, che fissano modalità e tempi degli interventi, non mi consentono di affrontare integralmente, nel corso della odierna cerimonia, i temi trattati nella relazione scritta; vi è spazio solo per alcuni cenni, sicché non posso che invitare, chi volesse approfondire i temi stessi, ad una lettura integrale della relazione. La relazione, come consueto, offre una sintesi delle attività di maggior rilievo che la Procura contabile ha svolto nel corso del 2018; ma si è voluto dire, ancor prima, in risposta ad un’esigenza ormai matura ed irrinunciabile, del “tanto” che rimane ancora da fare e delle difficoltà che ostacolano, e sovente sbarrano, il cammino. 2. Ancora su quello che non abbiamo fatto. Ho più volte ripercorso insieme a voi, in occasioni precedenti ed analoghe a quella odierna, il senso di inadeguatezza che vive quotidianamente il magistrato di Procura nel suo ufficio; in particolare quando osserva i fascicoli che lo circondano, impilati gli uni sugli altri. Ho ripercorso insieme a voi anche quella condizione di disagio che spesso aiuta il pubblico ministero a percepire l’urgenza del suo lavoro, 2 Recentemente, il Consiglio di Presidenza, in data 21.01.2019, ha emanato nuovi indirizzi in merito alle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario, che riguardano le modalità ed i tempi degli interventi, sostituendo integramente i precedenti indirizzi dettati con la deliberazione n.210/CP/2016. Sempre il C.d.P. ha ulteriormente precisato gli indirizzi in merito con la delibera n.31 del 5/6.2.2019. 6
Inaugurazione anno giudiziario 2019 la necessità di fare di più, e che lo sprona a non demordere dalla sua funzione ed a cercare soluzioni concrete. Ed ancora, oggi, come nelle precedenti occasioni, mi trovo qui ad avvertire la necessità di ricordare innanzitutto a me stesso, ed anche a voi tutti, quanto non siamo riusciti a fare, per le difficoltà incontrate, per i nostri limiti e per i limiti delle risorse disponibili3. Si consideri, infatti, che il numero di procedimenti rimasti in carico al termine del 2018 presso la Procura regionale ligure, secondo i dati delle rilevazioni trimestrali, è di n. 4.233 (con un aumento di n.806 fascicoli rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, cioè con una variazione di circa +23,5%!). Nel corso del 2018 n. 499 istruttorie sono state chiuse, tra attivazioni di nuovi giudizi ed archiviazioni immediate o dopo istruttoria (con una media di più di un procedimento al giorno), e sono stati richiesti danni ai presunti responsabili per un ammontare complessivo di euro 17.429.212,69. Tuttavia, sono numerose le istruttorie aperte e non adeguatamente trattate, in ragione della carenza di risorse disponibili, umane e strumentali. Quindi, anche per il 2019, vi saranno moltissime denunce che non potranno essere adeguatamente trattate4. 3 Sul punto mi preme sottolineare che, ad oggi, il personale amministrativo in servizio presso la Procura regionale della Liguria è pari, complessivamente, n.11 unità (n.5 funzionari e n. 6 amministrativi area I e II). Ora, se si pensa che la Procura Liguria, come ogni Procura regionale, ha un’organizzazione amministrativa che conta un Ufficio istruttorie, un Ufficio giudizi (comprensivo dei giudizi di responsabilità, conto, altri giudizi e degli appelli), un Ufficio esecuzione e monitoraggio delle sentenze, un Preposto ed una Segreteria affari generali, credo che sia legittimo porsi l’interrogativo di come possa un numero così esiguo di personale amministrativo far fronte al lavoro, istruttorio e non, che deve portare avanti una Procura contabile avente competenza territoriale su un’intera regione del Paese. 4 Si rimanda alla tabella di sintesi riportata nell’ultima pagina nella presente Relazione. 7
Inaugurazione anno giudiziario 2019 Se si considera che un numero considerevole delle denunce pervenute, nuove e preesistenti5, certamente contengono elementi che, verificati e sviluppati con l’opportuna attività istruttoria, potrebbero condurre all’avvio di un giudizio di responsabilità, si comprende che per mancanza di risorse umane e materiali una rilevante percentuale di denunce di danno erariale meritevoli di avere seguito non vengono trattate o, comunque, essendo trattate con ritardo non arrivano alla fase del giudizio. Come in passato già osservato più volte, l’opinione pubblica gradirebbe sapere 6 quanto perde lo Stato – in termini finanziari e di correttezza dell’azione amministrativa - a causa dell’inadeguatezza delle dotazioni di uomini e mezzi delle Procure regionali della Corte dei conti. Dovrebbe essere anche considerato, molto più seriamente di quanto avviene, che la giurisdizione contabile è una funzione che si autofinanzia attraverso il recupero del danno erariale e, soprattutto, mediante l’induzione di virtuosi comportamenti conformativi da parte delle pubbliche amministrazioni. L’occasione di oggi è propizia per prendere spunto, ancora una volta, dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha ricordato che:” La nascita e lo sviluppo dello Stato democratico sono indissolubilmente legati all’affermazione e 5 Nel corso del 2018 sono pervenute, complessivamente, n.1292 nuove denunce di danno erariale, cioè una media di oltre n. 3 denunce al giorno. Si ricorda che il 28 dicembre 2017 la Procura Generale ha trasmesso una “ Nota interpretativa in materia di obbligo di denuncia di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti”, l’ennesima circolare sul tema si è resa necessaria, come precisa la stessa nota “… in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 7 ottobre 2016, del codice di giustizia contabile (allegato n. 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), che contiene un'apposita disciplina degli adempimenti in questione”. 6 Ovvero, ribaltando i termini del discorso “…non gradirebbe sapere…”. 8
Inaugurazione anno giudiziario 2019 all’espansione dei diritti sociali quale strumento idoneo ad affermare i principi di libertà e di eguaglianza posti dal costituente a fondamento della Repubblica. Una delle sfide più impegnative del tempo in cui viviamo sta proprio nella ricerca di un contemperamento tra esigenze di bilancio e tutela dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione. Si tratta di un tema delicato che richiede di agire sempre con grande saggezza. Vi sono, da un lato, diritti incomprimibili che devono essere salvaguardati, con priorità su altri interessi, anche a fronte di pressanti esigenze di bilancio. È, d’altronde, evidente come, senza finanze pubbliche solide e stabili, non risulti possibile tutelare i diritti sociali in modo efficace e duraturo, assicurando l’indispensabile criterio dell’equità intergenerazionale. In quest’ambito il bilanciamento dei valori e la verifica delle compatibilità spettano agli organi di indirizzo politico, nel rispetto del dettato costituzionale. Compete, invece, alla magistratura contabile, come ci ricorda la Corte costituzionale, ”7. Non credo ci siano parole più chiare, comprensive, lucide, dirette per comprendere quanto è importante il ruolo della Corte dei conti nel Paese e quanto, dal mio punto di vista, è importante riconoscere risorse sufficienti, umane e strumentali, alle Procure contabili8. 7Le parole sono tratte dall’intervento del Presidente Mattarella in occasione dell’incontro con i magistrati di nuova nomina della Corte dei conti, tenutosi il 28.11.2018 al Quirinale. 8 Mi permetto di richiamare, sul punto, uno stralcio del mio intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 : “Eppure è mio profondo convincimento della straordinaria forza vitale, utilità sociale, della nostra Magistratura, nella diversità delle funzioni che esplica e, quindi, nella possibilità che possa, meglio di altre Istituzioni, partecipare alla corretta utilizzazione di risorse economiche così necessarie al Paese in questi tempi (controllando e/o recuperando), ed essere uno dei semi che può “crescere e salvare”. E’ noto, in questo senso, che uno dei settori in cui maggiormente si avverte uno stato di tensione, di pericolo (non solo nel nostro Paese) è quello relativo al difficile contemperamento delle ragioni della finanza pubblica con quelle dei diritti. Da alcuni anni stiamo assistendo, quasi impotenti, ad una progressiva attenuazione dei diritti, operata con maggiore decisione nella sfera della erogazione dei servizi pubblici e, più in particolare, 9
Inaugurazione anno giudiziario 2019 Mancano, invece, le risorse affinché le Procure regionali possano svolgere adeguatamente la funzione che l’Ordinamento intesta loro. Si tratta di un fatto che ho denunciato in occasioni come questa, e le parole del Presidente della Repubblica mi confortano e mi spingono vieppiù a ripetere le mie richieste. Insistentemente, affinché almeno il mio grido di allarme sia chiaro e inequivoco. dei servizi strumentali alla soddisfazione e tutela dei diritti sociali, con ricadute negative di immediata percezione da parte di tutti. Si è detto, da più parti, quasi descrivendo un moto irrefrenabile ed irreversibile, che in alcuni autori ha toccato il senso di “un placido abbandono”, che la ragione di una tale scelta dei Governi nazionali che si sono succeduti, è da rinvenirsi nel fatto che trattasi di diritti concretizzantesi nella pretesa ad una prestazione “positiva” da parte dello Stato, comportanti, in quanto tali, rilevanti oneri a carico della finanza pubblica. Così si è parlato di “diritti finanziariamente condizionati” e, ancora più a monte, di “crisi del costituzionalismo”, intendendo riferirsi, con tale ultimo termine, all’incapacità della nostra Costituzione di garantire le finalità per la quale, storicamente, è nata cioè: la garanzia dei diritti; la fissazione dei limiti al potere. Non è mancato chi ha osservato, con spirito critico, che, anche al di là dei profili finanziari, il tema dell’effettività dei diritti sembra dover essere declinato anche in termini di crisi istituzionale, di crisi nella capacità di governo delle politiche sociali e fiscali, di crisi dei processi decisionali chiamati a monitorare i bisogni sociali e a dare risposte corrispondenti a tali bisogni; ed ancora, come crisi nella democraticità degli “strumenti” (e delle formule organizzative) volti a realizzare politiche di redistribuzione e più in generale ad inverare le amplissime finalità di eguaglianza sostanziale che gravano sulla Repubblica ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Costituzione (non a caso definito la “norma madre” di tutti i diritti sociali). In una parola, crisi della socialità, dell’assetto globale dello Stato sociale, di cui i diritti a prestazione costituiscono il volto determinante. Da questa prospettiva, l’esperienza italiana degli ultimi anni sicuramente presenta approdi ancora infidi e minacciosi, non ancora sicuri”. 10
Inaugurazione anno giudiziario 2019 3. Attività della Procura nel corso dell’anno 2018. Sul versante delle cose positive su cui riferire, occorre dire che nell’anno passato si è registrata una implementazione del numero delle denunce pervenute dovuta, probabilmente, oltre che a fattori contingenti, anche ad una serie di iniziative promosse dalla Procura contabile e volte ad intensificare l’acquisizione di notizie di danno. Innanzitutto, preme dar conto dell’importante nuovo Protocollo che è stato siglato tra la Procura contabile ligure e le Procure della Repubblica dei vari distretti della Liguria. Sotto questo profilo, mi preme ricordare, che il principio di autonomia e di riservatezza e segretezza degli atti di indagine compiuti dai Pubblici ministeri, contabile e ordinario, vanno contemperati con l'esigenza, anch'essa normativamente riconosciuta, di assicurare la conoscenza di atti ed informazioni a tutti i titolari della pubblica azione9. Il nuovo Protocollo10, resosi necessario per adeguare quello precedente alle novità introdotte con il Codice della giustizia contabile, è stato un’occasione per valutare il cammino fin qui percorso sul terreno dello 9 Al di là delle reciproche comunicazioni e denunce direttamente imposte dalla legge (artt. 331 del codice di procedura penale; 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), sussistono, in ragione dell’officiosità dell’azione penale e contabile, obiettive esigenze di coordinamento tra le attività delle due Procure volte ad assicurare non solo un efficiente esercizio delle rispettive funzioni, territorialmente riguardanti un medesimo ambito ma, altresì, in alcuni casi, una possibile economia nell'utilizzo delle singole e comuni risorse investigative. In particolare, ai fini di una più efficace e coerente attività di indagine, nonché per un contenimento dei relativi costi, ove possibile le Procure, contabile e ordinarie, hanno stabilito di utilizzare gli stessi organi di polizia giudiziaria e gli stessi consulenti tecnici per lo svolgimento di indagini congiunte o parallele, laddove i medesimi fatti si configurino come reati e come illeciti amministrativo- contabili. 10Il Protocollo è stato concluso l’11 ottobre 2018 e firmato dai Procuratori della Repubblica di Genova, Imperia, Savona, La Spezia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello e dal Procuratore regionale della C.d.c.. 11
Inaugurazione anno giudiziario 2019 scambio di informazioni ed attività tra le Procure, soprattutto nella fase delle indagini. Nel dettaglio, è noto che il Legislatore con il D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante le disposizioni del “Codice di giustizia contabile”, adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n.124, è intervenuto con l’art. 58, 1° comma, disponendo che “Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l’invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale”11. Quindi, il Legislatore, con la disciplina di settore richiamata, si è fatto carico di superare i problemi interpretativi relativi sia all’acquisizione da parte del P.M. contabile di atti delle indagini penali antecedentemente alla discovery, sia della possibile opponibilità allo stesso P.M. contabile del segreto investigativo penale, risolvendo i dubbi ermeneutici nell’ottica di un rapporto di leale collaborazione ed interazione tra Uffici del Pubblico Ministero, in ossequio al principio ordinamentale di unicità della funzione requirente pubblica, prescindendo dalla sede ove questa viene esercitata, anche laddove svolta innanzi a giurisdizioni diverse12. 11Ulteriormente, l’art. 57, comma 3°, del medesimo C.d.c. prevede “Nei casi di cui all’articolo 58, comma 1°, anche dopo la notificazione dell’invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell’estrazione di copia di singoli atti dell’indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell’articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell’atto con cui il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell’invito a dedurre, gli atti dell’indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata”. 12 Conseguentemente, devono ritenersi positivamente superate, grazie alla nuova disciplina codicistica, emergente dal combinato disposto dell’art. 57/3 e 58/1 del C.g.c., le criticità e le questioni insorte afferenti all’applicazione dell’art. 329 del c.p.p. ed al rispetto dell’obbligo del segreto penale, in quanto il bilanciamento degli interessi giuridici, costituiti da una parte dal rispetto del segreto penale e, dall’altro, dall’utilizzazione da parte del P.M. contabile degli atti istruttori compiuti nel procedimento penale ed utili nell’istruttoria contabile, ha trovato (codificando una prassi preesistente e largamente applicata nei rapporti tra Uffici delle Procure penali e contabili) un soluzione di equilibrio nella formula secondo cui “… il pubblico ministero contabile 12
Inaugurazione anno giudiziario 2019 In sede di analisi dei risultati conseguiti, a seguito della introduzione della nuova normativa, sono emerse luci ed ombre, e la comune volontà degli Uffici di Procura di migliorare i risultati conseguiti, in particolare rispetto al flusso di informazioni scambiate 13, ha spinto lo studio di ulteriori iniziative che dovrebbero aiutare a migliorare, concretamente, alcune problematicità riscontrate14. Nel medesimo solco si colloca una ulteriore iniziativa avviata nel corso del 2018, che ha portato all’emanazione di una circolare della Procura contabile rivolta a tutti gli Enti locali della Regione Liguria e finalizzata a ricordare la cogenza degli obblighi di trasmissione ex art.23, co.5, L.289/200215. La circolare si è resa necessaria in quanto a seguito di controlli effettuati sui procedimenti relativi ai debiti fuori bilancio è emerso che le comunicazioni pervenute alla Procura contabile non risultavano oggettivamente compatibili, per l’esiguità, con il numero di dispone il differimento della visione e dell’estrazione di copia di singoli atti dell’indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale...”; 13Da notare che il flusso informativo è bidirezionale: anche la Procura contabile, qualora emergano profili di interesse di carattere penale, trasmette alla Procura ordinaria, anche indipendentemente dalla notizia di reato ovvero successivamente alla denuncia, copia degli atti di invito a dedurre adottati, nonché dell’atto che conclude le indagini e che avvia il giudizio. 14 Si sta pensando di inserire un modulo prestampato, con dei campi da completare, nei fascicoli in carico ai pubblici ministeri penali, in modo che l’agevole compilazione dei campi possa sensibilizzare il magistrato titolare dell’indagine spingendolo a trasmettere, tempestivamente, l’informativa e copia degli atti fondamentali dell’indagine alla Procura contabile, lasciando, successivamente, all’iniziativa del p.m. contabile la richiesta di ulteriori e più precise notizie ovvero l’eventuale richiesta formale per la trasmissione di ulteriori atti. 15 Si è rappresentato alle Amministrazioni che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge finanziaria 2003): “I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”. Inoltre, nel ricordare l’obbligo, si è anche precisato che, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia…”, raccomandando il rispetto degli obblighi di legge di cui in oggetto. 13
Inaugurazione anno giudiziario 2019 Amministrazioni pubbliche tenute all’obbligo di trasmissione presenti sul territorio ligure16. Sempre nella direzione di una maggiore collaborazione tra Istituzioni preme dar conto di un’altra importante attività che ha visto giungere a significativi risultati proprio nell’ultimo trimestre del 2018. Ci si riferisce agli inediti rapporti di collaborazione tra Procura contabile e Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, in merito ai cd. “proventi da attività illecite”.17 16 Si noti che negli ultimi 5 anni erano state trasmesse, complessivamente, solo n.492 segnalazioni. 17 Il regime tributario dei proventi derivanti da attività illecite è stato originariamente disciplinato dall'art. 14, comma 4, della Legge 537/1993, con quale venne stabilito che "nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all’Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento". Peraltro, l'Amministrazione Finanziaria, con la Circolare del 10 agosto 1994, n. 150/E, commentando tale "nuova" norma, ne sottolineò, comunque, l'efficacia retroattiva, in quanto espressiva di principi già insiti nell'ordinamento. L'articolo 36, comma 34-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 248/2006, intervenendo nuovamente sull'argomento ha, inoltre, specificato che "in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della &pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi". Tale modifica legislativa ha dunque concluso l'iter normativo cominciato con il citato articolo 14 della L. 537/93, riconoscendo in modo definitivo che l'eventuale illiceità dell'attività produttiva non esclude la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico. In questo contesto assume un'importanza il principio affermato dalla Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n.18111 del 07.08.2009, secondo cui "la provenienza illecita del patrimonio non ne vanifica il valore economico", in quanto alla base di molti reati vi è il perseguimento di un guadagno economico. Per chi commette delitti da cui deriva un determinato provento, dunque, non vige alcuna immunità fiscale, anche considerato che il presupposto dell'imposizione è soltanto il possesso di un reddito, indipendentemente dalla sua provenienza. Il generale principio di tassazione delle attività illecite come sopra espresso subisce una deroga per i soli casi di eventuale sequestro o confisca penale dei relativi proventi, ma ad avviso della giurisprudenza l'esonero da tassazione ricorre concretamente a condizione che il provvedimento di confisca o di sequestro sia adottato entro il periodo d'imposta a carico del quale i proventi dovrebbero essere tassati secondo le regole di competenza fiscale tipiche della categoria reddituale di appartenenza (come, peraltro affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7337/2003). Sotto questo profilo, dunque, sarebbe del tutto irrilevante che la circostanza che il provvedimento di sequestro e confisca avvenga in un successivo periodo di imposta, tant'è che l'esonero dalla tassazione ricorre se il relativo provvedimento è adottato entro il periodo d'imposta in cui il provento sarebbe imponibile (cfr. Cass. 22/02/2008 n. 4625 e 02/12/2008 n. 28574). Non osta alla tassazione dei proventi illeciti neanche l'eventuale circostanza di successiva restituzione delle somme illecitamente conseguite, data l'ininfluenza di tale evento rispetto alla nascita dell'obbligazione tributaria individuata dall'art. 14, c. 4, Legge 537/1993, ma occorre una stabilità nel possesso, non essendo quindi imputabile una tassazione in capo ad un percettore "momentaneo". Al fine di valutare la stabilità del possesso occorre considerare che il conseguimento del "possesso del reddito", e quindi il verificarsi del presupposto di imposizione, avviene quando nel medesimo periodo di imposta in cui il provento illecito sarebbe stato imponibile, questo non sia stato oggetto di sequestro o confisca o, nel caso in cui il provento sia costituito da un bene appartenente a terzi, non sia stato già volontariamente e integralmente restituito (così espresso dalla recente sentenza n. 25467 del 13/11/2013 14
Inaugurazione anno giudiziario 2019 La Procura contabile ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate, per quanto di competenza, gli estremi delle citazioni in giudizio che hanno determinato nel corso del 2018 “illeciti proventi” da parte dei presunti responsabili, consentendo, in questo modo, all’Agenzia delle Entrate di avviare i propri autonomi procedimenti di accertamento. Infine, sul versante dell’efficientamento delle procedure per la gestione delle istruttorie, meritano un cenno i n.4 Protocolli conclusi tra la Procura contabile ed i Comuni di Genova, Imperia, La Spezia e Savona18, volti a consentire la consultazione, attraverso il rilascio di credenziali ad operatori della Procura, del sistema anagrafico web degli Enti locali in parola; l’accesso informatico ha permesso una notevole velocizzazione degli accertamenti anagrafici dei presunti responsabili di illeciti rispetto al passato, accertamenti che oggi vengono svolti direttamente, ed in tempo reale, dal personale di Procura abilitato. emessa dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria). Pertanto, se nell'anno di imposta in cui il provento illecito viene percepito, questo non viene confiscato o sequestrato per ordine dell'autorità giudiziaria o non viene spontaneamente restituito è da considerarsi consolidato il "possesso del reddito" che pertanto diventa un componente positivo assoggettabile ad imposta. 18 I Protocolli sono stati conclusi, rispettivamente, in data 23.05.2018; 19.06.2018; 27.06.2018; 22.06.2018. 15
Inaugurazione anno giudiziario 2019 4. Le fattispecie maggiormente significative portate a giudizio dalla Procura. 4.1 Le spese illecite dei Gruppi consiliari nel 2008. Anche nel corso del 2018 la Procura ha portato in giudizio le spese dei membri dei Gruppi consiliari liguri. In tutti i casi le istruttorie della Procura contabile hanno riguardato le spese rendicontate nell’anno 2008, in seno al Consiglio della Regione Liguria, effettuate da parte dei membri di diversi Gruppi consiliari, questi ultimi formati o dal solo Capogruppo/Presidente, ovvero, oltre che dal Presidente, da un numero variabile di altri consiglieri. Le spese scrutinate in sede di istruttoria sono state quelle che, asseritamente, i consiglieri regionali hanno riferito al funzionamento dei Gruppi. Le indagini, diversamente, hanno evidenziato, ad avviso della Procura, l’impiego illecito dei contributi pubblici e le conseguenti responsabilità amministrativo-contabili sia del Capogruppo/Presidente, sia dei consiglieri membri. Sono stati avviati i seguenti giudizi: ➢ Procedimento n. 0001562/2014. Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “GENTE DELLA LIGURIA” - Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare - Anno 2008 – Dolo o colpa grave - Danno euro 43.910,17, oltre alla rivalutazione. 16
Inaugurazione anno giudiziario 2019 ➢ Procedimento n. 0001565/2014 Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “LEGA NORD” - Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare - Anno 2008 – Dolo o colpa grave - Danno pari ad euro 33.393,51, oltre alla rivalutazione. ➢ Procedimento n. 0001569/2014 Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “MODERATI PER IL PDL” Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare e consigliere membro del Gruppo - Anno 2008 – Dolo o colpa grave - Danno pari ad euro 54.420,41, oltre alla rivalutazione. ➢ Procedimento n. 0001567/2014 Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “PER LA LIGURIA SANDRO BIASOTTI” - Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare e consigliere membro del Gruppo - Anno 2008 – Dolo o colpa grave - Danno pari ad euro 48.876,42, oltre alla rivalutazione. ➢ Procedimento n. 0001557/2014 Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “UDC- UNIONE DI CENTRO” Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare e consigliere membro del Gruppo - Anno 2008 – Dolo o colpa grave - Danno pari ad euro 65.165,00, oltre alla rivalutazione. 17
Inaugurazione anno giudiziario 2019 ➢ Procedimento n. 0001560/2014 Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “ALLEANZA NAZIONALE” - Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare - Anno 2008 – Dolo o colpa grave - Danno pari ad euro 36.162,50, oltre alla rivalutazione. ➢ Procedimento n. 0001563/2014 Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “GRUPPO MISTO ITALIA DI MEZZO” - Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare e consigliere - Anno 2008 – Dolo o colpa grave - Danno pari ad euro 35.015,82, oltre alla rivalutazione ➢ Procedimento n. 0001572/2014 Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “COMUNISTI ITALIANI-SINISTRA ARCOBALENO” - Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare - Anno 2008 – Dolo o colpa grave - Danno pari ad euro 39.247,92, oltre alla rivalutazione. ➢ Procedimento n. 0001568/2014 Regione Liguria - Consiglio Regionale - Gruppi consiliari – “VERDI” - Danno da illecito utilizzo somme per il funzionamento del Gruppo – Presidente del Gruppo consiliare e consigliere - Anno 18
Inaugurazione anno giudiziario 2019 2008 – Dolo o colpa grave - Danno pari ad euro 68.548,73, oltre alla rivalutazione. L’azione di responsabilità, i tutti i casi menzionati, trova fondamento e legittimazione nella giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 289 e n. 392 del 1997; n. 292 del 2001), della Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 23257 del 2014; n. 8077, 8569, 8570 e 8622 del 2015) e delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti (n. 30/QM/2014)19. La misura della responsabilità erariale è stata determinata dalla Procura con criteri che sono in linea con gli orientamenti giurisprudenziali delle numerose Sezioni regionali che hanno già deciso fattispecie similari (Sez. Friuli Venezia Giulia, n. 19, 24, 25, 31, 35, 41, 47, 51, 62, 65, 90, 108, 110 del 2014; Sez. Lombardia, n. 163, 180, 181, 225, 239 e 240 del 2014; Sez. Sardegna n. 229 del 2014; Sez. Emilia Romagna n. 140 del 2014) e seguiti, recentemente, anche dalla Sezione Giurisdizionale per la Liguria (cfr. sentenze nn. 277/2018 e 330/2018), nonché dalla Sezione di Controllo per la Regione Liguria20. Il danno alla finanza pubblica corrisponde, secondo tali orientamenti, all’ammontare delle spese di cui la documentazione allegata ai 19 Per tali istruttorie ha trovato applicazione il “Protocollo d’ intesa” sottoscritto nel luglio 2012 dal Procuratore regionale, dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, nonché da tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto a fini, tra l’altro, di coordinamento delle indagini – in considerazione del fatto che la Procura della Repubblica di Genova aveva iniziato le indagini sulle annualità dal maggio 2010 al 2012, la Procura regionale ha esaminato prioritariamente le annualità precedenti, a partire dal 2008. Fra le due Procure si è sviluppato un intenso scambio di informazioni. In particolare, i fatti di reato, che via via sono stati scoperti nel corso dell’istruttoria contabile, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dalla stessa G.d.F. delegata dalla Procura contabile. Sulla modifica del predetto Protocollo d’intesa, in adeguamento della disciplina entrata in vigore con il D. lgs 174/2016 vedi nota 10). 20 Cfr. decisione della Sez. di Controllo n. 21/2014. 19
Inaugurazione anno giudiziario 2019 rendiconti dei Gruppi non dimostra l’inerenza alle finalità per le quali, secondo la legge regionale, era stato concesso il contributo pubblico agli stessi Gruppi21. Non sono mancati casi di palese sviamento di risorse pubbliche che, in disparte le responsabilità amministrativo-contabili, hanno portato la Procura della Repubblica di Genova, competente per territorio, alle contestazioni dei reati di peculato per distrazione ed, in molteplici casi, di falso materiale ed ideologico. 4.2 Danni conseguenti ad eventi di corruzione, peculato, ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione (danno patrimoniale e danno all’immagine). ➢ Procedimento n. 0000956/2011. “G8 di Genova” - Responsabili convenuti in giudizio n. 27 - Danno patrimoniale euro 3.154.881,61 –Danno all’immagine euro 5.000.000,00 – Danno complessivo 8.154.881,61. 21 Si segnala la recente sentenza n. 21/2019 della Sezione giurisdizionale ligure, che sul tema delle spese dei Gruppi consiliari ha il notevolissimo pregio di enucleare i criteri interpretativi attraverso i quali il Collegio giudicante ha scrutinato i comportamenti di spesa dei Consiglieri regionali: “I criteri di concreta verifica mediante i quali il Collegio si accinge a scrutinare le spese dei componenti del Gruppo […] si incentrano su: - l'irrilevanza del mero inserimento della spesa nella pertinente categoria individuata dalla legislazione regionale; -l'irrilevanza dell'effettuazione della spesa in giorni festivi, data la necessaria continuità dell'azione politico-istituzionale non compressa in orari d'ufficio; -la certezza sull'indicazione del soggetto beneficiario del pagamento, soprattutto laddove si tratti di persona fisica esterna al Gruppo o di persona giuridica o associazione erogatrice di beni e/o servizi; -la certezza sull'identità del soggetto utilizzatore del bene o del servizio (singolo componente o Gruppo nel suo complesso); -la corretta intestazione della ricevuta fiscale o della fattura o della documentazione attestante il pagamento del bene o del servizio;-l'inerenza con gli scopi istituzionali, che può desumersi direttamente dalla tipologia di bene acquistato o, indirettamente, da ogni ulteriore elemento documentale che circostanzi la destinazione del bene o del servizio suscettibile di uso generico o individuale;- la maggiore intensità dell'onere di allegazione documentale in relazione alla neutralità finalistica della spesa- il maggior rigore nella verifica dell'inerenza delle spese di rappresentanza costituite dalla sotto categoria delle spese di ristorazione di acquisto di accessori o beni di consumo, posto che le medesime devono verificarsi in concomitanza con eventi esterni a carattere istituzionale o essere circostanziate con riferibilità al Gruppo nel suo complesso; - inammissibilità del rimborso delle spese di viaggio, di missione e di trasporto, a causa del divieto di duplicazione della spesa, in ragione del godimento da parte dei Consiglieri regionali del rimborso forfettario mensile (art. 6 legge regionale n.3/1987; processo verbale Ufficio di Presidenza del 4/10/2007); - il rigoroso rispetto dell'onere probatorio gravatile sui Consiglieri circa la giustificazione delle spese destinate ai rimborsi per i propri collaboratori.” 20
Inaugurazione anno giudiziario 2019 La Procura contabile ha depositato la citazione in giudizio contestando a n.27 responsabili il danno patrimoniale “indiretto” ed all’immagine derivante dalle conseguenze dell’irruzione della Polizia di Stato all’interno della scuola Diaz durante il G8-2001 di Genova, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001. A seguito del pestaggio delle persone inermi che soggiornavano all’interno (molte hanno subìto gravi lesioni), del loro arresto e del successivo maldestro depistaggio e tentativo di incolpare falsamente le vittime, è nato un complesso procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione n. 1795/12. Il procedimento penale, in cui erano imputati anche personaggi di vertice della Polizia di Stato, ha accertato la commissione, da parte di esponenti delle forze dell’ordine, di numerosi reati quali lesioni semplici e gravi, falso in atto pubblico, calunnia, violazione di domicilio, perquisizione arbitraria, violenza privata, danneggiamento, percosse, arresto illegale. Per la maggior parte delle fattispecie è stata dichiarata la prescrizione, ma è stata comunque accertata la commissione dei reati e vi è stata condanna al risarcimento danni ed al rimborso delle spese, nonché il riconoscimento di provvisionali in favore delle parti civili costituite. Il danno patrimoniale consiste nelle somme corrisposte dal Ministero dell’Interno per provvisionali e rimborso delle spese di giudizio, nonché quelle corrisposte dal Ministero della Giustizia per il gratuito patrocinio. Il danno patrimoniale non è definitivo, perché vi sono molte cause civili di risarcimento danni in corso (alcune definite almeno in primo grado, altre conciliate) e ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per cui sono stati aperti dalla Procura contabile molti procedimenti “satelliti”. Il danno all’immagine, quantificato anche con riguardo a 21
Inaugurazione anno giudiziario 2019 quanto richiesto nell’ambito del procedimento “gemello” sui fatti della caserma di Bolzaneto22, è chiaramente enorme ma complicato dalla prescrizione di numerosi reati e dalla circostanza che non si tratta formalmente di delitti contro la P.A. (quest’ultimo aspetto è superabile alla luce delle novità normative intervenute e della giurisprudenza, ancorchè non univoca, che si sta formando sul tema). In punto di danno all’immagine, come è noto, pendono questioni di costituzionalità stimolate dalla Procura contabile e sollevate dalla Sezione Liguria, che hanno diretta incidenza sul procedimento “Diaz”23. ➢ Riassunzione del Giudizio n. 20521. “G8 di Genova”- Episodio verificatisi nell’ambito del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto- Azione di responsabilità - Atto di riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza 22 Con la sentenza n. 131/2018 la Sezione giurisdizionale della Liguria ha chiuso, in primo grado, la prima delle due più note e terribili vicende accadute in occasione del G8 del 2001 a Genova, quella relativa alla caserma Nino Bixio a Bolzaneto, eletta dall’Amministrazione Penitenziaria a carcere provvisorio per la presa in carico degli arrestati. La pronuncia è stata depositata il 5 aprile, ed è stato disposto l’oscuramento dei dati sensibili delle parti offese, per l’inserimento nella banca dati. Si tratta di una sentenza parziale che ha condannato per il danno patrimoniale pari a 6.031,747,20 e, sulla scorta delle sollecitazioni della Procura ligure, ha rimesso la q.l.c. per il danno all’immagine (contestato nella misura di euro 5.000.000,00) ancora una volta alla Consulta. La pronuncia della Sezione ligure conferma, salvo aspetti marginali, la fondatezza dell’impianto accusatorio sostenuto dalla Procura, costruito sulla base di una scrupolosa lettura degli atti delle indagini e di quelli processuali, condannando, oltre ai responsabili principali, anche convenuti in via sussidiaria, non responsabilizzati in sede penale. Si tratta di una decisione che ritengo utilissimo leggere perché richiamando diffusamente quanto è stato accertato in via definitiva nel giudizio penale può aiutare - se si riesce a superare la fortissima ritrosia che si prova umanamente nel ripercorrere gli orrori perpetrati nei confronti di moltissime persone inermi - a non dimenticare uno dei momenti più bui della nostra Repubblica, nella speranza che fatti analoghi non debbano mai più ripetersi. 23 Con l’ordinanza n. 42/2018 la Sezione giurisdizionale ligure, ha sollevato per la quarta volta la q.l.c. sul danno all’immagine (cfr. ordinanze nn. 12/2016, 31/2018, 34/2018) con riferimento ad uno dei fatti “satellite” accaduti in occasione del G8 del 2001. La questione è stata riproposta dopo che la Corte Costituzionale si era pronunciata con ordinanza n.145/2017, chiamando il Giudice remittente, in ragione della profonda trasformazione del quadro normativo di riferimento, ad operare un riesame della fattispecie al fine di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. La Sezione, che con sentenza parziale (n.244/2018) ha condannato per il danno patrimoniale i convenuti ha, con separata ordinanza, sollevato ancora la q.l.c., confermando le considerazioni in termini di rilevanza e non manifesta infondatezza e le censure già mosse con l’ordinanza n.12/2016, arricchendole con pregevoli ed ulteriori riflessioni. 22
Inaugurazione anno giudiziario 2019 territoriale da parte della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio - Danno erariale pari ad euro 350.678,16. Con atto di citazione in data 12.10.09 il pubblico ministero della Procura per la regione Lazio aveva convenuto in giudizio il sig. BARUCCO Piermatteo chiedendone la condanna al risarcimento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 350.678,16di cui euro 199.589,94 per danno patrimoniale ed euro 151.088,22 per danno all’immagine, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione circa la questione di costituzionalità dell’art. 17 comma 30 ter secondo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, come modificato dall’art. 1 comma 1 del decreto legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141. Si trattava di uno stralcio dell’istruttoria n. 1145/2005/B, avente ad oggetto i fatti del c.d. “G8 di Genova”24, verificatisi nell’ambito del “sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto”. Difatti, essendo BARUCCO Piermatteo, presunto responsabile di illecito erariale, residente all’estero, il relativo giudizio di responsabilità era stato ritenuto di competenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, così come previsto prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice del processo 24Preme dar conto, nell’ambito della vicenda G8, della recente sentenza della Sezione II Giurisdizionale Centrale della C.d.c., n. 780/2018, che in parte dichiara inammissibili ed in parte rigetta gli appelli proposti dai responsabili delle forze dell’ordine, già condannati dalla Sezione ligure, in primo grado, con la sentenza n.96/2015. Si tratta del noto episodio del giornalista inglese Mark William Covell, vittima di un pestaggio subito da appartenenti alla Polizia di Stato nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, durante i fatti del G8 di Genova, a seguito del quale la vittima aveva riportato gravissime lesioni fisiche ed, altresì, era stato arrestato. 23
Inaugurazione anno giudiziario 2019 contabile. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, con ordinanza n. 120/18, aveva però dichiarato la propria incompetenza territoriale “indicando, come competente, la Sezione giurisdizionale regionale della Liguria”. Pertanto la causa è stata riassunta, onde ottenere una pronuncia sul merito della domanda originariamente proposta. ➢ Procedimento n. 0000535/2014. Comunità montana- Commissario Liquidatore – Realizzazione di illeciti di rilevanza penale (peculato) – Danno per spese illegittimamente poste a carico dell’ente pubblico – Danno patrimoniale ed all’immagine per euro 81.085,82. A seguito di condanna penale irrevocabile, definita con il rito di cui all’art. 444 c.p.p., e delle indagini interne all’amministrazione, emergeva che l’ex commissario liquidatore di una Comunità montana del territorio genovese, si era reso responsabile di una serie di gravi condotte, sfociate in particolare nel delitto di peculato. E’ emerso che una serie di pagamenti per attività, acquisti ed in generale spese sostenute dall’ente pubblico non fossero in alcun modo legittimi, molti dei quali in ragione della mancanza di ogni giustificativo di spesa, somme, ovvero beni e servizi, di cui sostanzialmente si è appropriato indebitamente l’ex commissario. Si è trattato in particolare di spese di rappresentanza (pasti presso ristoranti), spese inerenti genericamente al Commissario, per asseriti acquisti di cancelleria, cellulari, lavori e vari materiali privi di alcuna documentazione giustificativa. La Procura dopo aver ottenuto un sequestro cautelare su quota del trattamento pensionistico e su alcuni beni mobili, ha depositato la 24
Inaugurazione anno giudiziario 2019 citazione con cui ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale diretto inerente alle spese illegittimamente poste a carico dell’ente pubblico poiché non afferenti a motivi istituzionali o poiché in realtà prive di documentazione giustificativa, nonché del danno all’immagine conseguente alla lesione della reputazione dell’amministrazione di appartenenza, utilizzando i tradizionali criteri di riferimento elaborati dalla giurisprudenza ovvero soggettivo, oggettivo e sociale, tranne che per una piccola parte dei fatti illeciti, posti in essere a fine del 2012, per cui la quantificazione è stata operata ex art. 1 l. n. 190/2012. La prima voce di danno è stata quantificata in Euro 31.085,82, mentre la seconda voce di danno in Euro 50.000,00. ➢ Procedimento n. 0001249/2014. Agenzia delle Entrate – Condanna penale per concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e accesso abusivo a sistema informatico – Danno all’immagine – 60.000 euro. In fattispecie in cui sono presenti tutti i presupposti previsti dalla legge per la giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno all’immagine (delitti a danno della Pubblica amministrazione; accertamento degli stessi con sentenza penale irrevocabile; commissione da parte di dipendenti pubblici), è stata esercitata l’azione di responsabilità nei confronti di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate addetto alle verifiche fiscali che era solito mettere in atto indebite pressioni sui titolari di alcune imprese, minacciando imminenti accertamenti da parte dell’Agenzia e paventando la possibilità di impedirli: in cambio del suo intervento, il medesimo chiedeva ai rappresentanti delle ditte una ricompensa in denaro. In tal 25
Inaugurazione anno giudiziario 2019 modo, il reo confesso ha illecitamente intascato complessivi €. 30.000. L’intera vicenda ha avuto ampio risalto sulla stampa, a partire dall’arresto del funzionario infedele (gennaio 2014) fino alla sua condanna definitiva e alla esecuzione dell’ordine di carcerazione (aprile 2017). Per la lesione arrecata al prestigio dell’Amministrazione di appartenenza, la somma da risarcire è stata individuata equitativamente in €. 60.000, pari al doppio delle somme illecitamente percepite dal responsabile (art. 1, comma 1-sexies della legge 14 gennaio 1994, n. 20). ➢ Procedimento n. 0000190/2006. Guardia di Finanza – Ufficiale – Concussione - Danno per mancato introito di somme spettanti a titolo tributario - Danno all’immagine. A seguito di svolgimento del giudizio penale, definita con pronuncia in rito per prescrizione, con esclusione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – dopo le condanne nei due gradi di merito -, emergeva che un Ufficiale della Guardia di Finanza si era reso responsabile di una serie di gravi condotte concussive in danno in particolare di un operatore commerciale che era destinatario di verifiche fiscali, risultando che lo stesso si era fatto dare alcune somme di denaro e promettere ulteriori, onde assicurare al soggetto verificato di poter ridurre gli importi sfuggiti a tassazione mediante l’emissione di documenti fittizi, cagionando un danno erariale correlato alla diminuzione delle entrate tributarie spettanti allo Stato .La Procura ha depositato la citazione con cui ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale diretto inerente i mancati incassi a titolo tributario, nonché del danno all’immagine conseguente alla lesione della reputazione dell’amministrazione di 26
Inaugurazione anno giudiziario 2019 appartenenza, utilizzando i tradizionali criteri di riferimento elaborati dalla giurisprudenza ovvero soggettivo, oggettivo e sociale. ➢ Procedimento n. 0000546/2014 Azienda sanitaria locale – Autista coordinatore servizio autisti - Realizzazione di illeciti di rilevanza penale (artt. 314 e 640 c.p.- peculato e truffa) – Danno per consumi illegittimamente posti a carico dell’ente pubblico – Realizzazione di illeciti di rilevanza penale (truffa) – Condotte assenteistiche con modalità fraudolente danno da illecito percepimento della retribuzione - Danno all’immagine. Danno euro 20.009,47. La Procura regionale ha fatto valere in giudizio richiesta risarcitoria contro dipendente dell’Azienda sanitaria locale, condannato in via irrevocabile in sede penale, a seguito di definizione con il rito di cui all’art. 444 c.p.p., per avere quale autista e coordinatore servizio autisti utilizzato illecitamente l’auto di servizio per compiere viaggi di carattere personale, consumando altresì il relativo carburante anche con impossessamento della carta di rifornimento dell’azienda. Il danno è stato contestato in relazione ai consumi abusivamente posti a carico dell’ente pubblico. La Procura, in secondo luogo, ha contestato al detto dipendente il danno derivante dalle condotte assenteistiche realizzate con mezzi fraudolenti, oggetto di contestazione, altresì, in sede penale sub art. 640 c.p., quantificato nella misura delle quote di retribuzione percepite illegittimamente nei periodi nei quali il dipendente non era effettivamente in servizio presso l’amministrazione di appartenenza. 27
Inaugurazione anno giudiziario 2019 Infine, la Procura ha contestato, in relazione a tutte le condotte illecite sopradescritte, il danno all’immagine cagionato alla ASL di appartenenza. ➢ Procedimento n. 0001099/2017. Comune – Dirigente dei Servizi Finanziari – Peculato attraverso emissione di titoli di spesa irregolari – Danno di €. 10.482,69. La Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune ha emesso e firmato n.13 atti di liquidazione di spesa al solo scopo di appropriarsi delle somme incassate presso la tesoreria comunale. In relazione alle predette spese, infatti, non è stata rinvenuta documentazione giustificativa idonea a comprovare l’esistenza delle sottostanti obbligazioni del Comune, né consta che siano stati effettivamente disposti pagamenti di corrispondente importo nell’interesse e per le finalità dell’Amministrazione di appartenenza intestati all’economo, che poi provvedeva personalmente a quietanzare ed incassare allo sportello. Mediante tale condotta – che costituisce una “coda” di atti illeciti del tutto identici e fa parte di un vero e proprio sistema messo in atto dalla predetta dirigente a scopo di arricchimento personale (atti già portati al giudizio della locale Sezione Giurisdizionale, oltre che del giudice penale), la funzionaria infedele si è appropriata illecitamente di ulteriori €. 10.482,69, che si aggiungono a quelli già contestati con altro atto di citazione. ➢ Procedimento n. 0001394/2014. ASL- Farmacista legalmente esercente – realizzazione di illeciti di rilevanza penale (truffa - falso) – Danno per rimborsi -relativi a 28
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