In tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, ex.art. 194 ...
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“In tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, ex.art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000” – TAR Lazio – Roma – sez. II bis – sentenza dell’ 8 marzo 2021 – n. 2825 In tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all’attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all’ente la valutazione dell’utilità e dell’arricchimento ottenuti con l’acquisizione di beni e servizi, attraverso l’assunzione di un’obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati; pertanto, ove il privato agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell’ente locale e l’ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Pubblicato il 08/03/2021 N. 02825/2021 REG.PROV.COLL. N. 01396/2018 REG.RIC. SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2018, proposto da Omissis e Omissis , rappresentati e difesi dall’avvocato Laura Dello Sbarba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Generoso Petrillo in Roma, via Cicerone n. 28, Sc. C, Int. 9;
contro Comune di Ariccia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento del provvedimento emesso dal Segretario Generale del Comune di Ariccia (Rm) in data 07.12.2017, prot. n. 0032034/2017 del 11.12.2017, adottato a seguito dell’istanza di avvio del procedimento ex art. 194, co. I, lett. e), del Tuel datata 05.12.2017 prot. n. 31783 del 06.12.2017 avanzata dai ricorrenti per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di impiantistica elettrica eseguiti in favore di detto ente dalla ditta del Sig. Omissis Francesco (deceduto in data 28.12.2014) nel periodo 1992/2001, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; per l’annullamento del provvedimento emesso dal Dirigente Area II – L.L. P.P. e Politiche Territoriali del Comune di Ariccia Ing. Piergiuseppe Rosatelli prot. n. 32172 del 11.12.2017, adottato a seguito dell’istanza di avvio del procedimento ex art. 194, co. I, lett. e), del Tuel datata 05.12.2017 prot. n. 31783 del 06.12.2017, avanzata dai ricorrenti per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di impiantistica elettrica eseguiti in favore di detto ente dalla ditta del Sig. Omissis Francesco (deceduto in data 28.12.2014) nel periodo 1992/2001, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; per l’accertamento della violazione da parte del suddetto Ente dell’obbligo di effettuare il procedimento ad hoc prescritto ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del Tuel in relazione alla citata istanza prot. n. 31783 del 06.12.2017 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 – svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa – la dott.ssa Ofelia Fratamico; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO I ricorrenti hanno agito dinanzi al Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti del Comune di Ariccia del 7.12.2017 prot. n. 32034 e dell’11.12.2017 prot. n. 32172, adottati a seguito della loro istanza di avvio del procedimento ex art. 194 comma 1 lett. e del TUEL del 5.12.2017 per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di impiantistica elettrica eseguiti in favore del Comune stesso dalla ditta del padre, sig. Omissis Francesco, in seguito deceduto, e per l’accertamento “della violazione da parte del suddetto ente dell’obbligo di effettuare il procedimento ad hoc prescritto ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL…” Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: violazione degli artt. 191 e 194 comma 1 lett. E del TUEL, vizi di incompetenza, di motivazione, di istruttoria ed eccesso di potere. Si è costituito in giudizio il Comune di Ariccia, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del G.A., appartenendo la controversia alla cognizione del G.O., l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, per il carattere interlocutorio degli atti impugnati e l’inammissibilità dell’azione contro il silenzio, e affermando, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza di tutte le domande avversarie. All’udienza pubblica del 12.01.2021 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione. DIRITTO I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al Tribunale gli atti con i quali il Comune di Ariccia aveva loro comunicato, da un lato, l’impossibilità “di considerare” la loro istanza di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio (alla luce dell’accoglimento da parte della Corte d’Appello di Roma, con revoca del decreto ingiuntivo emesso originariamente in loro favore, dell’impugnazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, che aveva, invece, confermato il titolo monitorio), dall’altro lato, che “la problematica (della debenza, da parte del Comune, delle somme per i lavori di impiantistica effettuati) non…(era) più all’attenzione dell’Ufficio Tecnico, in quanto la stessa (era) … stata oggetto di un contenzioso legale seguito direttamente dall’area che fa(ceva) riferimento al Segretario Generale…”, chiedendo al Tribunale stesso di accertare l’obbligo dell’ente locale di effettuare il procedimento da essi richiesto. Come puntualmente eccepito, però, dal Comune di Ariccia, tale
controversia non appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma a quella del Giudice Ordinario. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche con una decisione assai recente, hanno, in verità, riconosciuto, al riguardo (in un caso per molti aspetti simile a quello oggetto di causa) che “in tema di riconoscimento, da parte degli enti locali, dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000, sebbene non esista un diritto soggettivo del privato al riconoscimento del debito assunto dalla P.A. (atteso che detto riconoscimento consegue all’attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all’ente la valutazione dell’utilità e dell’arricchimento ottenuti con l’acquisizione di beni e servizi, attraverso l’assunzione di un’obbligazione sprovvista di copertura contabile), tuttavia gli effetti del mancato riconoscimento incidono sul credito del privato al corrispettivo per i beni e servizi prestati; pertanto, ove il privato agisca ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell’ente locale e l’ordine di provvedere esplicitamente in relazione al riconoscimento del debito fuori bilancio, la situazione giuridica fatta valere in giudizio si configura come posizione di diritto soggettivo, giacché correlata ad una pretesa di adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. SS.UU. 21.12.2020 n. 29178). Da qui la necessità di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo non solo sulla domanda formulata dai ricorrenti di “accertamento dell’obbligo del Comune di effettuare il procedimento ad hoc”, ma anche su quella volta ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati (contenenti, in concreto, il diniego da parte dell’Ente di far ricorso alla procedura richiesta), spettando la controversia, complessivamente considerata, alla giurisdizione del G.O., salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora il ricorso sia riproposto innanzi a tale Giudice nel termine perentorio ex art. 11 c.p.a. Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e del suo esito dinanzi a questo Tribunale, possono essere, infine, integralmente compensate, per giusti motivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, – dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;
– compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati: Elena Stanizzi, Presidente Salvatore Gatto Costantino, Consigliere Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
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