IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TREBBIA IN LOCALITA' SAN SALVATORE - BOBBIO

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RAPPORTO SULL’IMPATTO AMBIENTALERELATIVO AL PROGETTO

IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TREBBIA IN

      LOCALITA' SAN SALVATORE - BOBBIO

                       PRESENTATO DA

                       ing. Flavio Friburgo
                     Via Isabella Costa 2 i.5
           16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

              CONFERENZA DI SERVIZI
           (ai sensi del titolo III della L.R. n. 9/1999)

                              BOZZA

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1. INTRODUZIONE
1.1 Premessa
L'ing. Flavio Friburgo, residente a Santa Margherita Ligure - via Isabella Costa 2i.5, ha inoltrato apposito
progetto per la realizzazione di un impianto inerente alla produzione di energia elettrica sfruttando le acque
del Fiume Trebbia in località San Salvatore di Bobbio (PC).
L’impianto idroelettrico in riferimento si configura come derivazione (potenza media nominale < 3 MW) con
opera di presa ad acqua fluente.
L'intervento riguarda un'area in cui negli anni '20 del secolo scorso si era iniziata la realizzazione di una diga
a gravità dell’altezza di circa 40 m, che avrebbe dovuto servire due centrali idroelettriche in cascata. A causa
del fallimento delle società costruttrici le opere restarono incompiute.

1.2 SIA
L'ing. Flavio Friburgo ha presentato domanda di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.), di cui al Titolo III della Legge Regionale n. 9/1999 e successive modifiche ed
integrazioni, di Autorizzazione Unica (D. Lgs. n. 387/2003), di concessione di derivazione acque pubbliche
(R.R. n. 41/2001), di autorizzazione alla realizzazione di linee elettriche (L.R. n. 10/1993), di esproprio (DPR
327/2001 e L.R. n. 37/2002), di variazione degli strumenti urbanistici (L.R. n. 9/1999 e L. R. n. 10/1993),
allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale ed il progetto relativo alla realizzazione di un impianto
idroelettrico per la produzione di energia elettrica di potenza media nominale < 3 MW.
Il progetto appartiene, alla tipologia progettuale prevista al punto B.2. 12) dell'’Allegato B2 alla L.R. n.
9/1999, “Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW”.
Malgrado la previsione di Legge sia relativa all'obbligo di assoggettare l'intervento alla procedura di
screening, il Proponente ha deciso di attivare volontariamente la procedura di VIA.
La documentazione è stata acquisita dall’Amministrazione Provinciale al Provinciale al prot. prov.le n. 13107
del 23.02.2012.

1.3 Attività istruttoria e partecipazione
La documentazione è stata acquisita dall’Amministrazione Provinciale al prot. prov.le n.13107 del 23.02.2012.
Successivamente all'inoltro si è avuto il seguente sviluppo procedimentale:
     nota provinciale prot. n. 16165 del 06.03.2012, indirizzata all'ing. Flavio Friburgo relativa
        all'impossibilità di dare avvio al procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n.
        387/2003;
     lettera dell'ing. Flavio Friburgo del 03 agosto 2012 (pervenuta il 07.08.2012 ed iscritta al prot. prov.le
        n. 53517) con cui sono stati trasmessi chiarimenti e documentazione per l'avvio del procedimento di
        Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;
     nota provinciale prot. n. 56487 del 29.08.2012 con cui venivano fornite precisazioni a riscontro della
        lettera di cui sopra;
     lettera (anticipata via fax) dell'ing. Flavio Friburgo in data 06.09.20 12 (prot. prov.le n. 57936 di pari
        data) con cui è stato dato riscontro alla nota provinciale di cui al punto precedente e reiterata la
        richiesta di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;
     nota provinciale prot. n. 58299 del 10.09.2012 (indirizzata al Proponente ed al Servizio VIA della
        Regione) con cui è stato formalizzato l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art.
        12 del D. Lgs. n. 387/2003 e sono state fornite indicazioni relative anche al “Procedimento di VIA”, al
        “Procedimento di concessione di derivazione” ed alla “Preliminare verifica di conformità ambientale e
        paesaggistica”;
     lettera del 17/09/2012 con cui il Proponente (ing. Flavio Friburgo) ha trasmesso al Servizio VIA della
        Regione (e, p.c. a quest'Amministrazione) la documentazione già inoltrata alla Provincia di Piacenza
        con la richiesta del 20/02/2012;
     foglio prot. n. PG.2012. 0230068 del 02/10/2012 (prot. prov.le n. 64238 del 09.10.2012) con cui il
        Servizio VIA della Regione ha fornito indicazioni e specificazioni, al Proponente ed alla Provincia di
        Piacenza, in ordine alla procedura di VIA per l'intervento di che trattasi ed alla relativa competenza
        (individuata appunto nella Provincia);
     nota provinciale prot. n. 64602 del 10.10.2012, indirizzata all'ing. Flavio Friburgo e relativa all'esito
        (non favorevole) della “verifica di completezza” rispetto al procedimento di VIA con la richiesta della
        documentazione mancante;
     lettera del Proponente in data 15.11.2012 (prot. prov.le n. 72295 del 19.11.2012) con cui è stato
        dato riscontro alla richiesta di cui al punto precedente ed inviata, alla Provincia, la relativa
        documentazione (anche su CD);
     nota dell’Amministrazione Provinciale datata 04/12/2012, prot. n. 76009, in cui si comunicava che, a

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seguito della verifica di completezza favorevole, si sarebbe proceduto alla pubblicazione dell’avviso di
    deposito il giorno 19 dicembre 2012;
   pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 19
    dicembre 2012, n. 284, nonché sul quotidiano Libertà (in pari data);
   nota del Comune di Bobbio del 20/12/2012 (prot. prov.le n. 81419 del 28/12/2012) in cui si
    comunicava che non si era potuto procedere agli adempimenti relativi al deposito in quanto non
    risultava pervenuta la relativa documentazione;
   successiva nota del Comune di Bobbio in cui si informava che la documentazione, relativa alla
    comunicazione di cui sopra, risultava pervenuta in data 20/12/2012 e comunque carente di alcuni
    elaborati;
   nota 08.01.2013 (prot. prov.le n. 1523 del 10.01.2013) dell'ing. Flavio Friburgo in cui si fornivano
    specifiche rispetto alle problematiche sollevate dal Comune di Bobbio ed in cui si comunicava che la
    documentazione richiesta era stata spedita in data 19/12/2012;
   nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna del 15/01/2013
    (prot. prov.le n. 2364 del 15/01/2013) in cui si comunicava la mancata partecipazione alla
    conferenza di servizi indetta per il giorno 05 febbraio c.a. in quanto lo stesso Ministero “ non ha
    facoltà di rilasciare alcuna attestazione per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica
    realizzate in cavi cordati a elica ” poiché è “previsto il rilascio di una attestazione di conformità del
    gestore delle condutture.”;
   lettera dell'Amministrazione provinciale del 15/01/2013, prot. n. 2373, con cui si trasmetteva la nota
    del Settore Sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle
    attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica inerente agli adempimenti relativi al deposito per la
    variante urbanistica;
   nota dell'Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio del
    17/01/2013 (prot. prov.le n. 4607 del 23/01/2013) relativa al proprio nulla osta (per quanto di
    competenza);
   nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi Veneto
    Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia - Ufficio 12 - Sezione di Bologna datata 28/01/2013 (acquisita
    al prot. prov.le n. 6735 del 31/01/2013) inerente il benestare di massima, per quanto di competenza,
    alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in oggetto;
   petizione delle associazioni “La Goccia”, “Legambiente Piacenza” e “XXV Aprile” pervenuta in data
    05/02/2013, prot. prov.le n. 7935;
   seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 05/02/2013 il cui verbale è stato trasmesso (a tutti
    i componenti la conferenza stessa) con nota provinciale del 07/02/2013 prot. prov.le n. 9031;
   nota del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù
    Militari dell'11/02/2013 (prot. prov.le n. 9878 in pari data) con cui veniva trasmesso il parere di
    competenza;
   lettera dell'11.02.2013 (prot. prov.le n. 10541 del 13/02/2013) con cui il Comune di Bobbio ha
    inviato copia della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2013 relativa “alla osservazione in
    opposizione alla realizzazione della centrale idroelettrica in località San Salvatore”;
   osservazioni dei sig.ri Mozzi Giovanni, Mozzi Cesarina, Rossi Adele, Caprioli Giancarlo e Mozzi Laura
    pervenute con nota assunta al protocollo provinciale n. 10873 del 14.02.2013;
   osservazioni delle associazioni NO TUBE, LEGAMBIENTE, FIPSAS, LA GOCCIA trasmesse su supporto
    informatico con nota del 13/02/2013 (pervenuta il 19/02/2013 ed iscritta al protocollo provinciale n.
    12133) successivamente inoltrate anche in formato cartaceo (con le note del 20/02/2013 e del
    25/02/2013), inviate al Proponente con la nota di convocazione della seduta della conferenza in data
    28.02.2013, prot. n. 14961;
   nota dell'ing. Flavio Friburgo in data 14/02/2013 (prot. prov.le n. 11219 del 15/02/2013) con cui si
    richiedeva all'ANAS “l'acquisizione dei diritti di utilizzo dei manufatti e sedimi della strada statale della
    Val Trebbia n. 45 ” producendo quanto ritenuto necessario allo scopo;
   nota dell'ing. Flavio Friburgo in data 14/02/2013 (prot. prov.le n. 11227 del 15/02/2013) con cui si
    trasmetteva la documentazione (estratti di PRG) funzionale alla variante dello strumento urbanistico
    comunale;
   nota dell'ing. Flavio Friburgo del 18/02/2013, pervenuta a questa Amministrazione per conoscenza in
    data 21/02/2013 ed assunta al protocollo al n. 12864, in cui veniva richiesto alla Regione Emilia
    Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - se siano state presentate domande
    concorrenti;
   nota della Sezione Provinciale dell'Arpa di Piacenza del 22/02/2013, prot. n. 1556 (assunta agli atti in
    data 26/02/2013 prot. n. 14122), con cui veniva trasmessa la nota Enel relativa al preventivo di

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connessione (da cui risulta che lo stesso non è stato accettato nei termini previsti e pertanto
        annullato);
       nota provinciale del 27/02/2013, prot. n. 14541, con cui veniva comunicato il riavvio della fase di
        deposito a seguito delle integrazioni relative alla variante dello strumento urbanistico comunale;
       nota alla Ditta proponente dell'01/03/2013, prot. prov.le n. 15459, di trasmissione della petizione più
        sopra descritta;
       nota dell'Assessore all'ambiente e alla riqualificazione urbana della Regione Emilia Romagna
        dell'01/03/2013, prot. n. 56653 (assunta agli atti dell'Amministrazione provinciale in data
        04/03/2013, prot. n. 15630) in cui si fornivano indicazioni in merito alla valutazione del progetto
        all'esame;
       nota dell'ing. Flavio Friburgo, acquisita agli atti dell'Amministrazione provinciale in data 13/03/2013,
        prot. n. 19145, in cui si comunicava la pubblicazione dell'avviso di riavvio della fase di deposito sul
        quotidiano locale e si trasmetteva la documentazione su supporto informatico informando di aver
        provveduto ad inviare una nuova richiesta di connessione alle rete Enel a seguito dell'annullamento
        del precedente preventivo;
       pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 62 del 13 marzo 2013 e sul quotidiano Libertà
        in pari data dell'avviso relativo al riavvio della fase di deposito;
       seduta della conferenza di servizi tenutasi 14 marzo 2013, il cui verbale è stato trasmesso a tutti i
        componenti la conferenza stessa da quest'Amministrazione con prot. n. 22168 del 25.03.2013;
       nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna del 18/03/2013 (prot. prov.le
        n. 20336 in pari data) in cui veniva trasmesso il parere di competenza;
       nota dell'ing. Flavio Friburgo in data 20/03/2013 (assunta al protocollo provinciale n. 21786 del
        22/03/2013) relativa al riavvio della fase di deposito;
       riscontro dell'Amministrazione Provinciale alla nota di cui sopra (ed alla precedente del 07.03.2013)
        con lettera del 05/04/2013, prot. n. 25516;
       nota provinciale del 19/03/2013, prot. n. 20517, in cui si ribadiva quanto già asserito con precedente
        comunicazione del 29 agosto relativa all'accettazione del preventivo Enel;
       svolgimento del sopralluogo in data 09 aprile 2013, come concordato in sede di Conferenza di
        Servizi;
       nota dell'ing. Flavio Friburgo del 22 aprile 2013 (prot. prov.le n. 30937 del 26/04/2013) in cui si fa
        presente “che si ritiene superflua la presentazione di un'ulteriore separata domanda di concessione
        demaniale”;
       mail del Comune di Travo dell'08.05.2013 (prot. prov.le n. 35757 del 17.05.2013) con cui si
        trasmetteva la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2013 avente ad oggetto: “Presa di
        posizione sul nuovo progetto di centrale idroelettrica sul fiume Trebbia in località San Salvatore in
        comune di Bobbio”;
       nota della Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – in data
        05/06/2013, prot. n. PG/2013/137907 (prot. prov.le n. 41544 del 10/06/2013), con cui si
        trasmetteva il “parere contrario
                 - alla realizzazione dell'impianto idroelettrico in località San Salvatore del Comune di Bobbio
                 (PC) …;
                 - al rilascio, all'ing. Flavio Friburgo ..., della concessione per la derivazione di acqua pubblica
                 superficiale dal Fiume Trebbia, in località San Salvatore del Comune di Bobbio (Pc), per uso
                 idroelettrico e, conseguentemente, anche della concessione di occupazione dell'area
                 demaniale interessata dal relativo impianto.”.
1.4 Lavori della Conferenza di Servizi
La Conferenza di Servizi è preordinata all’acquisizione ed emanazione dei seguenti atti:
 Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
                                                                            Amministrazione      Provinciale
 successive modifiche ed integrazioni)
 Procedura di Autorizzazione Unica D. Lgs. n. 387/2003                      Amministrazione      Provinciale
 Permesso di Costruire (ricompresa nell'Autorizzazione unica)               Amministrazione      Comunale
 Procedura di concessione di derivazione acque pubbliche R.R. n.
                                                                            Amministrazione      Regionale
 41/2001(ricompresa nell'Autorizzazione unica)
 Procedura di autorizzazione alla realizzazione di linee elettriche L.R. n.
                                                                            Amministrazione      Provinciale
 10/1993(ricompresa nell'Autorizzazione unica)
 Procedura espropriativa DPR 327/2001 e L.R. n. 37/2002                     Amministrazione      Comunale
 Procedura di variazione degli strumenti urbanistici L.R. n. 9/1999 e L. R.
                                                                            Amministrazione      Comunale
 n. 10/1993.

                                                                                                                  4
Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004       Amministrazione Comunale
 Svincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923                          Comunità Montana
 Autorizzazione/concessione all'utilizzo di manufatti e sedime della S.S. n.
                                                                               ANAS
 45
La Conferenza di Servizi è composta dai seguenti Enti/Amministrazioni:
      Provincia di Piacenza;
      Comune di Bobbio
      ARPA Sez. Prov.le di Piacenza;
      AUSL di Piacenza;
      Regione Emilia Romagna;
      Autorità di Bacino;
      Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
      Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna;
      Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza;
      Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
          dell’Emilia-Romagna;
      Comunità Montana dell'Appennino Piacentino;
      ENEL Distribuzione S.p.A.;
      ANAS Compartimento di Bologna;
      Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti USTIF;
      Ministero della Difesa
      Direzione Generale dei Lavori e del Demanio;
      Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico - Ufficio Demanio;
      Comando in Capo del Dipartimento
      Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - Ufficio Demanio;
      Aeronautica Militare - Comando 1° Reg. Aerea Reparto Territorio e Patrimonio Ufficio Servitù Militari;
      Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna;
      Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari Sezione
          Logistica Poligoni e Servitù Militari;
      Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale dell'Energia e Risorse Minerarie Ufficio
          Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;
Si rileva che la conferenza di servizi ha organizzato i propri lavori come di seguito:
      si è insediata il giorno 5 febbraio 2013;
      si è riunita per la seconda seduta il giorno 14 marzo 2013;
      in data 09 aprile 2013 si è tenuto il sopralluogo, concordato in sede di Conferenza di Servizi, a cui
          hanno partecipato, oltre Proponente, i rappresentati dei seguenti Enti: Provincia di Piacenza,
          Comune di Bobbio, Arpa , Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province
          di Parma e Piacenza;
      ha concluso i propri lavori nella seduta del giorno 29 luglio 2013;

1.5 Struttura del presente rapporto ambientale
Il presente Rapporto sull’impatto ambientale del progetto in esame è stato redatto (in forma di bozza) sulla
base delle informazioni contenute nel SIA e nella documentazione fornita dal proponente (di cui, seppur
citate, si sono omesse le tabelle, le foto e le rappresentazioni cartografiche).
Nei paragrafi "Valutazioni..." sono stati inseriti i contributi istruttori resi (allo stato attuale) da alcuni dei
componenti la conferenza di servizi, suscettibili di essere ulteriormente implementati sulla base degli ulteriori
apporti che potranno essere acquisiti nel corso del procedimento. Il rapporto è strutturato nel modo
seguente:
      1.        INTRODUZIONE
      2.        QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
      3.        QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
      4.        QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
      5.        IMPATTI, PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E MISURE DI MITIGAZIONE
      6.        CONCLUSIONI

                                                                                                                5
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.1 Introduzione al progetto
Tutte le opere vengono previste in destra idrografica del fiume Trebbia in località San Salvatore e possono
essere di seguito così sintetizzate :
a) opere civili
- realizzazione della pista di accesso alla centrale sul versante in destra idrografica, ottenuta allargando la
vecchia pista esistente, realizzata negli anni ’20 per la costruzione della diga;
- sistemazione della traversa esistente, ora parzialmente danneggiata dall’azione erosiva dell’acqua con
livellamento del ciglio di sfioro alla quota 276.80 m s.l.m.;
- realizzazione di un breve canale per la captazione delle acque e l’adduzione alla vasca di carico, ricavati
nella roccia in destra idrografica;
- costruzione della centrale di produzione, con restituzione delle acque immediatamente a valle della
traversa esistente;
- chiusura dell’imbocco della galleria di bypass fino al livello di esercizio dell’impianto (276.80 m s.l.m.);
- realizzazione del passaggio per pesci (che permetterà all’ittiofauna di risalire la corrente nei periodi
riproduttivi) e di quello per canoe che garantirà gli utilizzi ricreativi attuali del corso d’acqua.
b) opere elettromeccaniche:
- paratoia di regolazione del canale sghiaiatore, la cui apertura permette la rimozione dei sedimenti in
prossimità delle bocche di presa;
- due paratoie in corrispondenza dell’accesso alla vasca di carico, che permettono l’isolamento della vasca
per manutenzione;
- due gruppi turbina (Kaplan ad asse verticale)-generatore-eccitatrice per la produzione di energia
idroelettrica.
2.2 Pianificazione di bacino: Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)
Il bacino del Trebbia rientra nell’area di competenza dell’autorità di bacino del Po, ogni intervento che
interessa l’asta fluviale deve quindi recepire le norme definite dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) che
disciplina le azioni riguardanti:
- la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino;
- le nuove concessioni di utilizzazioni per grandi derivazioni d’acqua;
- le aree a rischio idrogeologico molto elevato.
Il Piano, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri
idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, attraverso la
programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni,
il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate.
I Programmi e Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela
ambientale, devono essere coordinati con il presente Piano, fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni più
restrittive di quelle previste nelle norme del PAI. Secondo il PAI l’area interessata dal progetto ricade in una
zona classificata Area EE, coinvolgibile da fenomeni con pericolosità molto elevata. In queste zone è
comunque permessa larealizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non
altrimenti localizzabili e relativi impianti.
2.3 Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione Emilia
Romagna delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la
coesione sociale, accrescere la qualità e l’efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la
valorizzazione delle risorse sociali e ambientali.
Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. I valori
paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica considerazione nel Piano
Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che è parte integrante del PTR. Il PTR definisce indirizzi e direttive
per le pianificazioni di settore, per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) e per gli strumenti
della programmazione negoziata.
Il PTPR definisce l’area interessata dal progetto “di notevole interesse pubblico della zona dei meandri di S.
Salvatore sita nei comuni di Bobbio e Corte Brugnatella” e l’articolo 25 delle norme di attuazione del
suddetto Piano demanda la disciplina di queste aree agli strumenti di pianificazione provinciali o comunali,
delineando i principi generali da seguire e definendo alcune direttive e prescrizioni da rispettare. In queste
aree:
- non possono in alcun caso essere consentiti o attività che possano danneggiare gli elementi geologici o
mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non
autoctone;
- l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade
poderali e interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi
necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio,
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di
ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti
raggiungibili i relativi siti, e infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, e
in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali e
interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di
appositi segnali;
- le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché
venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
2.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento rappresenta il principale strumento di ascolto e di governo a
disposizione della comunità provinciale e costituisce lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e
gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo
socio-economico e con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche e ambientali.
Sul piano del bilancio elettrico, il PTCP propone di valorizzare, tra le fonti rinnovabili di origine climatica,
l’energia solare passiva, termica e fotovoltaica, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.
Per quanto riguarda la realizzazione di impianti idroelettrici, esso assume come riferimento il Piano
Energetico Regionale (PER) e si pone l’obiettivo di incentivare il riutilizzo degli impianti dismessi, presenti
principalmente in territorio montano, e di promuovere l’installazione di impianti idroelettrici sulla rete
acquedottistica e irrigua esistente che non comportano nuove strutture e non interagiscono direttamente
con il reticolo idrico di superficie, a eccezione degli impianti idroelettrici che possono essere
installati purché prelevino le acque immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale
esistente e le rilascino immediatamente a valle dello stesso, sottendendo il solo tratto artificiale occupato
dallo sbarramento (Norme PTCP art. 100 comma 3- bis).
Oltre a quanto sopra nel SIA il progetto è stato analizzato con riferimento alle carte tematiche del PTCP di
cui si riporta nel seguito.
2.4.1 Assetto vegetazionale
Secondo la carta dell’assetto vegetazionale (Figura 2.2), la pista di accesso alla centrale (e all’area di
cantiere in fase di costruzione) si colloca in area caratterizzata da una vegetazione di tipo N, soprassuoli
boschivi con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto
abbandonati.
In questi terreni si persegue l’obiettivo della valorizzazione, tutela e ricostruzione del patrimonio boschivo
come ecosistema forestale polifunzionale, e, pertanto, sono ammesse esclusivamente (art 7 delle norme di
attuazione del PTCP):
      a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, di interventi di forestazione, di strade
          ponderali e interponderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangi fuoco e di servizio forestale,
          nonché le attività di esercizio, di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi
          nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma
          regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell’articolo 3 della legge 8
          novembre 1986, n 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e ai piani economici e piani
          di coltura della legge regionale 4 settembre 1981, n 30;
      b. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore
          generale, in conformità con la legge regionale 7 dicembre 1978, n 47;
      c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti
          stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare
          riferimento ai programmi, agli atti regolamentari e ai piani regionali e subregionali di cui alla
          precedente lettera a;
      d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei
          piani regionali di cui alla precedente lettera a;
     e. le attività escursionistiche e di tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e
          paesaggistica.
Il comma 6 dello stesso articolo prevede la costruzione di opere di pubblica utilità (come un impianto
idroelettrico): “Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle
opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica […]”.
2.4.2 Corsi d’acqua superficiali e vulnerabilità idrogeologica
Il sistema idrografico, sottoposto a specifica tutela, è rappresentato dai corsi d’acqua individuati dalla tavola
contrassegnata con la lettera A1.
Il PTCP definisce e articola le fasce di tutela fluviale e norma gli usi del suolo e le trasformazioni del
territorio, con attenzione:
- alla difesa dal rischio idraulico;
- alla salvaguardia della risorsa idrica;
- al mantenimento e al recupero dell’ambiente fluviale;
- alla conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali.
La fascia A viene definita dall’alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena con tempo
di ritorno 20-30 anni, ovvero che è costituito dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di
piena. Convenzionalmente si assume come delimitazione della fascia, la porzione dove fluisce l’80% della
portata con tempo di ritorno 200 anni.
Nella fascia A è obiettivo prioritario perseguire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di
riferimento, il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell’alveo, affinché venga
favorita l’evoluzione naturale del corso d’acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle
fondazioni dei manufatti.
Sulla base delle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico-ambientali e storico-culturali, tale fascia
si suddivide in:
a. Zona A1 o alveo inciso, cioè le aree interessate dal deflusso delle acque in condizioni di morbida,
generalmente incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono compresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi
in evoluzione;
b. Zona A2 o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all’alveo inciso, sede prevalente del deflusso
della corrente durante la piena con tempo di ritorno 200 anni, ovvero che è costituito dalle forme fluviali
riattivabili durante gli stati di piena;
c. Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica, cioè:
- i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non;
- i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con particolare riferimento agli
ecosistemi fluviali tipici;
- i sistemi lanchivi relittuali con zone umide e le principali isole fluviali.
Il progetto idroelettrico si colloca completamente in Fascia A1. Secondo le norme di attuazione del Piano,
nella Fascia A1 sono vietate:
a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed
edilizio;
b. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di difesa e sistemazione idraulica,
finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturalizzazione del corso d’acqua. Tali interventi dovranno
comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi di intervento a essere subordinati
ad autorizzazione dell’Autorità idraulica competente.
Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente,
sono ammesse opere e progetti volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione di
fattori incompatibili di interferenza antropica, in particolare:
a. interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica purché conformi ai criteri di
rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali;
b. interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle Amministrazioni competenti,
dall’Autorità di bacino del fiume Po, nei Programmi triennali di intervento. Gli interventi di manutenzione
idraulica possono prevedere l’asportazione di materiale litoide dagli alvei, se finalizzata esclusivamente alla
conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle
infrastrutture, nonché alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla
tutela e al recupero ambientale.
Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell’alveo e
salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi primarie, tenendo conto anche della carta della
natura, di cui all’art 3, comma 3, della legge del 16 dicembre 1991 n 341: “Legge quadro sulle aree
protette”.
Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso
d’acqua e degli ecosistemi ripariali;
c. opere di regimazione e di difesa idraulica e interventi di sistemazione idraulica, quali argini e casse di
espansione;
d. interventi di rinaturalizzazione finalizzati al mantenimento e ampliamento delle zone di esondazione.
Nella zona A1 è ammessa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ad attrezzature di seguito
elencate:
a. linee di comunicazione viarie e ferroviarie;
b. impianti per l’approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e opere di captazione e
distribuzione delle acque a usi irrigui;
c. sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o semilavorati.
Secondo le norme del PTCP che recepisce le norme definite dal PAI, nella Fascia A è consentita la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico e attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi
essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali,
qualora la normativa ne preveda la pianificazione, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici
naturali e le caratteristiche essenziali dell’ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al
deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano a incrementare il carico
insediativo.
Le opere suddette riguardano anche i sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia, gli
impianti idroelettrici per la produzione da fonti rinnovabili che possono essere installati sul reticolo idrico
superficiale purché prelevino le acque immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale
esistente e le rilascino immediatamente a valle dello stesso, sottointendendo il solo tratto artificiale
occupato dallo sbarramento.
2.4.3 Ambiti paesaggistici e geoambienti rilevanti
Le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale comprendono gli ambiti di accertato valore
paesaggistico ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-
antropiche, percettive ecc e le zone che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche
esistenti. La pista di accesso alla centrale si trova all’interno di una zona di tutela naturalistica dove è
comunque ammessa la realizzazione di sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia.
L’opera di presa e l’edificio della centrale sono ubicati in una zona definita di tutela dei corpi idrici superficiali.
La Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 26 luglio 2011, n 51, individua le
aree e i siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti
rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.
Secondo tale delibera, gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere localizzati
nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, a condizione che il progetto
verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato
dall’opera stessa; tali condizioni vengono verificate e ampiamente descritte nella Relazione Paesaggistica e
nella Valutazione di Incidenza, facenti parte integrante del progetto.
Inoltre, le opere di connessione degli impianti alla rete elettrica possono interessare anche le zone di tutela
naturalistica unicamente qualora non sussistano alternative localizzative e a condizione che le opere risultino
completamente interrate.
Alla luce di quanto prescritto dalla succitata Delibera, la localizzazione dell’impianto in progetto risulta idonea
all’installazione dell’impianto idroelettrico in progetto.
2.4.4 Stabilità geomorfologica
Gli elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e le aree di instabilità sismica sono rappresentati nelle
carte tematiche A3 Carta del dissesto e A4, Carta delle aree di suscettibilità sismica del PTCP.
Per quanto riguarda il dissesto del suolo (TAV A3), le zone interessate dal progetto sono classificate come
depositi alluvionali in evoluzione, ovvero dissesti potenziali, di pericolosità incerta o di carattere particolare.
In queste zone è consentito la nuova realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti
localizzabili.
Nella corrispondente tavola A4 il territorio si divide in diverse classi che corrispondono a un insieme
caratteristico di effetti sismici, ciascuno dei quali richiede una determinata tipologia di analisi, condotta
secondo uno specifico livello di approfondimento sulla base di quanto previsto dalla direttiva regionale
D.E.L.n 112/2007.
Il progetto si colloca tra una zona di classi D_dis (depositi detritici alluvionali) e R_dis (substrato roccioso
rigido), che non sono associati a nessun particolare effetto sismico.
2.5 Piano Regolatore Comunale
Il PRG disciplina le destinazioni d’uso del territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle
esigenze di sviluppo economico e sociale della comunità locale, essendo finalizzato alla salvaguardia dei
valori urbani e collettivi, di quelli ambientali e naturali, nonché di quelli produttivi.
Di seguito si elencano le diverse classificazioni del territorio del piano, suddivise per categorie, e le relative
norme di attuazione.
Tutela del territorio
La zona occupata dal progetto idroelettrico è classificata in parte come alveo inciso, in parte come aree a
formazioni boschive.
Per quanto riguarda le aree classificate come alveo inciso, il PRG rimanda alle norme di attuazione del PTCP,
relative alla fascia fluviale A e A1 (riportate nel paragrafo 1.1.2.2.2), mentre per le aree a formazioni
boschive si rimanda all’art 10 del PTPR, secondo cui:
- l'uso dei mezzi motorizzati è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e
forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e
di pubblica utilità, […];
- sono ammessi esclusivamente la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, […], la
realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, che ne
verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a
valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o
regionali.
Tutela delle infrastrutture di origine storica e di interesse testimoniale
La traversa esistente che il progetto prevede di utilizzare per garantire la captazione delle acque da parte
dell’opera di presa e la galleria di bypass, di cui verrà chiuso solo l’imbocco per mantenere la quota di
esercizio dell’impianto, sono classificate come infrastrutture di interesse testimoniale per le quali il PRG
prescrive la loro preservazione all'uso pubblico tramite interventi essenziali che comunque non alterino le
eventuali presenze testimoniali. Dal momento che l’intervento in progetto sfrutterà le opere esistenti,
adattandole alle esigenze tecniche di produzione, è evidente che non sarà alterata la valenza testimoniale
del sito.
Salvaguardia del paesaggio
L’area oggetto di studio è classificata come zona di tutela naturalistica (ZN) o come zona fluviale (ZF).
Secondo il PRG, in queste zone gli interventi devono finalizzarsi alla conservazione del suolo, del sottosuolo,
delle acque, della flora e della fauna; inoltre si possono perseguire obiettivi di valorizzazione ambientale e di
recupero alla fruizione sociale delle vaste aree interessate con riferimento esclusivo al costruito esistente e in
rapporto al sistema antropico complessivo.
2.6 Vincoli naturalistici (SIC E ZPS)
Le aree SIC e le ZPS derivano dal recepimento della Direttiva “Habitat” (Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche") avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357,
modificato e integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della
Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e
specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione
adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC).
L’area interessata dal progetto ricade nel SIC IT4010006 (Figura 2.8e ALLEGATO I), Meandri di
S.Salvatore, caratterizzato da meandri incassati del fiume Trebbia con ripide pareti verticali, coperte da radi
boschi cedui mesofili, vegetazione rupicola su affioramenti calcarei e grotte di origine antropica. Il sito
riveste grande interesse per la presenza e lo svernamento di 11 specie di Chirotteri.
Si rimanda alla relazione “Valutazione di incidenza” per l’analisi delle possibili interferenze negative
sul sito Natura 2000: la valutazione di incidenza esamina sia gli impatti diretti che indiretti, su specie
floristiche e animali di interesse comunitario, sulla continuità degli ecosistemi, sul sistema di connessioni
ecologiche per specie e/o habitat, infine valuta quantitativamente la significatività dell’incidenza ambientale
del progetto.
2.7 Piano Regionale di Tutela delle Acque
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla
Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli
obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione e a garantire un
approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.
Nel Piano le misure di tutela quantitativa mirano a promuovere il progressivo azzeramento degli eccessi di
prelievo, evidenziati dal mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV) nei corpi idrici superficiali.
Secondo l’Art 53 – Campo di applicazione del DMV del PTA - il DMV viene calcolato nelle sezioni
immediatamente a valle delle opere di captazione dei corsi d’acqua naturali della Regione Emilia Romagna.
Il progetto prevede di sfruttare il salto utile provocato dalla traversa esistente e di rilasciare tutta la portata
turbinata immediatamente a valle della traversa: questo tipo di impianto non è, quindi, soggetto al rilascio
del DMV perché tutta la portata derivata per la produzione idroelettrica verrà rilasciata immediatamente a
valle della captazione.
Il Piano di Tutela delle Acque classifica qualitativamente i corpi idrici significativi e definisce gli obiettivi di
qualità da raggiungere al 2008 e al 2016.
In coincidenza con l’emanazione del D.lgs 152/99, attraverso l’analisi della lunga serie di dati raccolti e
analizzati, la Regione Emilia Romagna ha approvato (D.G.R. n° 27/2000) una prima ottimizzazione della rete
di sorveglianza delle acque superficiali, con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi generali:
- classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità ambientale;
- valutazione dei carichi inquinanti in relazione alle variazioni di portata per contenere il fenomeno
dell’eutrofizzazione;
- valutazione dell’efficacia a lungo termine degli interventi di risanamento effettuati;
- valutazione della capacità di ogni singolo corpo idrico di mantenere i processi naturali di autodepurazione e
di sostenere comunità vegetali e animali.
Per ogni stazione, con frequenza mensile, sono determinati la portata e i parametri di base previsti dal
decreto cui si aggiungono temperatura dell’aria, Azoto nitroso, Salmonelle ed Escherichia coli. Sulla rete
viene effettuato il monitoraggio biologico seguendo il metodo I.B.E., con prelievo eseguito, nel caso del
Trebbia, due volte l’anno.
La classificazione dei corpi idrici superficiali avviene attraverso la metodologia dettata dal decreto che
definisce gli indicatori e gli indici necessari per costruire il quadro conoscitivo dello stato ecologico e
ambientale delle acque, rispetto al quale misurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale
prefissati.
La stazione della rete di monitoraggio della qualità delle acque superficiali più vicina al punto interessato dal
progetto idroelettrico è sul ponte del bivio Piancasale, circa 6 km a valle della traversa di San Salvatore.
Secondo il Piano di Tutela delle Acque, il fiume Trebbia è un corpo idrico significativo con uno stato
ambientale “buono”, nonostante la presenza di derivazioni e periodi con ridotta portata; l’obiettivo di qualità
posto è il mantenimento dello stato “buono”, sia al 2008 sia al 2016.
2.8 Pianificazione energetica
Pianificazione energetica europea
L’Unione Europea (UE), tra i promotori del protocollo di Kyoto, considera strategiche le fonti rinnovabili e
mira a diffonderle mediante un complesso di azioni molto incisive.
Nella Direttiva 2001/77/CE “Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, viene posto come
traguardo il soddisfacimento, entro il 2010, di una quota pari al 12% del consumo interno lordo di energia e
al 22% di quello dell’energia elettrica, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, principalmente idroelettrico,
solare ed eolico.
Per ottenere questi risultati nella direttiva sono indicati degli obiettivi differenziati per ogni singolo Stato
membro e l’Italia si era prefissa di raggiungere, entro il 2010, una quota pari al 22% della produzione
elettrica nazionale, obbiettivo irraggiungibile senza il profondo coinvolgimento delle Regioni.
Il 17 gennaio 2008 la Commissione Europea ha inoltre approvato un pacchetto completo di azioni per
combattere i cambiamenti climatici, cosiddetto “Piano 20-20-20”, che prevede:
- la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai valori di riferimento del 1990;
- la riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto ai valori odierni, migliorando l'efficienza energetica
dell'intero sistema;
- l’impiego delle fonti rinnovabili per un valore del 20% dei consumi totali di fonti primarie.
Si tratta di obiettivi molto ambiziosi: attualmente la quota delle energie rinnovabili in Europa è pari all’8.5%;
per raggiungere l’obiettivo del 20% entro il 2020 saranno necessari notevoli sforzi da parte di tutti i settori
dell’economia e di tutti gli Stati membri. In particolare per l’Italia è previsto che il 17% della domanda
effettiva di energia derivi da fonti rinnovabili.
Pianificazione energetica nazionale
Come scritto nel “Libro Bianco Italiano per la valorizzazione energetica delle Fonti Rinnovabili” anche il
Governo italiano attribuisce alle fonti rinnovabili una rilevanza strategica. Pertanto, nell’ambito di una
coerente e incisiva politica di supporto dell’Unione Europea, intende sostenere la progressiva integrazione di
tali fonti nel mercato energetico nazionale.
Il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 recepisce la Direttiva 2001/77/CE e introduce una
serie di misure volte a superare i problemi connessi al mercato delle diverse fonti di energia rinnovabile. Tra i
punti di maggior rilievo si citano i seguenti:
- incentivazione dell’energia rinnovabile mediante il sistema dei certificati verdi;
- incremento annuale di 0.35 punti percentuali, a partire dal 2004 fino al 2006, per la quota di energia
rinnovabile da immettere in rete;
- razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per la costruzione degli impianti alimentati
dalle fonti rinnovabili.
La legge del 23 agosto 2004 n. 239 sul “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” definisce gli obiettivi della politica energetica
nazionale: tra gli obiettivi primari viene segnalato quello di “perseguire il miglioramento della sostenibilità
ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di
rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas a effetto
serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna
di esse”.
In Italia oltre il 76% dell’elettricità è prodotta mediante centrali termoelettriche. Ogni anno ilconsumo cresce
tra il 2% e il 4% e può essere soddisfatto solo mediante la costruzione di nuovecentrali che, malgrado
l’impiego di sofisticate tecnologie di depurazione, risultano molto inquinanti.
Recenti studi della Comunità Europea e della Segreteria Tecnica del Coordinamento InterregionaleEnergia
del Ministero per le Attività Produttive hanno quantificato che per ogni kWh prodotto dall’insieme delle
centrali termiche italiane si ha l’emissione di:
- 670 g di anidride carbonica (CO2)
- 0.28 g di particolato fine (PM10)
- 0.98 g di ossidi di azoto (NOx)
- 3.47 g di ossidi di zolfo (SOx)
L’analisi delle emissioni inquinanti deve tenere conto anche delle cosiddette “esternalità” e cioè dei costi
esterni alla generazione che sono rappresentati dal peso economico, che grava sulla collettività, delle
conseguenze sociali e sanitarie (ad esempio l’aumento delle patologie respiratorie, le giornate perse per
malattia, ecc.) indotte dai vari tipi di generazione. Le esternalità della generazione, che, in ultima analisi,
sono l’indice di quanto essa inquini, sono risultate essere, nei mini impianti idroelettrici, inferiori da 16 a 20
volte rispetto a quelle dei vari tipi di impianti checompongono il parco termoelettrico italiano.
Pertanto la realizzazione di una centralina idroelettrica come quella descritta in questo progetto, ingrado di
produrre circa 6.97 milioni di kWh annui di energia pulita, provocherà lo spegnimento (ola mancata
costruzione) di una sezione equivalente di una centrale termoelettrica; ciò equivale aevitare l’immissione in
atmosfera dei seguenti inquinanti:
- Anidride carbonica: - 4669.9 ton/anno
- Particolato fine (PM10): - 2.0 ton/anno
- Ossidi di azoto: - 6.8 ton/anno
- Anidride solforosa: -24.2 ton/anno
Pianificazione energetica regionale
Il Piano Energetico Regionale della Regione Emilia-Romagna (PER), derivato dalla Legge
regionale 26 del 23 dicembre 2004, si muove sulla linea del “Protocollo di Kyoto ” che impone la riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra (6 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti)”.
Il Piano Energetico Regionale assume come obiettivo strategico “la riduzione del 6,5% delle emissioni
climalteranti registrate nel 1990, al netto degli ulteriori incrementi registratisi da allora a oggi. In totale, per
adeguarsi al proticollo di Kyoto, la Regione Emilia Romagna deve diminuire di circa 7 milioni di tonnellate
rispetto ai dati dell’anno 2003 la propria produzione di CO2”.
Il PER, inoltre, segue una politica energetica in linea con la politica energetica dell’Unione Europea e intende
raggiungere ulteriori riduzioni dei consumi di fonte primaria fossile negli anni seguenti al 2015 al fine di
assumere gli obiettivi dell’Unione Europea di:
- riduzione delle emissioni nocive e climalteranti del 20% al 2020 rispetto al 1990;
- riduzione del consumo di energia del 20% al 2020;
- raggiungimento di un contributo delle fonti rinnovabili alla disponibilità di energia del 20%, sempre al 2020.
Il Piano definisce inoltre gli obiettivi di risparmio energetico e di valorizzazione delle fonti rinnovabili; per
quanto riguarda l’idroelettrico, si propone di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo regionale di
valorizzazione dell’idroelettrico, in conformità con gli strumenti di tutela e uso plurimo delle acque, della
normativa sul Deflusso Minimo Vitale, dei vincoli paesaggistici: la Giunta regionale opererà per favorire la
realizzazione di mini-impianti idroelettrici pubblici e privati su sbarramenti esistenti o con apposite deviazioni
con la garanzia della tutela della qualità e del ritorno delle risorse idriche utilizzate.
L’impianto idroelettrico in progetto, che prevede l’installazione di una potenza totale di 2943 kW, contribuisce
al raggiungimento del 10% degli obiettivi del Piano Energetico Regionale (aumento della potenza
idroelettrica installata da 300 a 330 MW entro il 2020).

2.9     Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico
Rispetto ai piani e programmi che compongono il quadro di riferimento programmatico sono emerse le
seguenti anaisi in cui sono evidenziate le relative valutazioni con il progetto all'esame.

2.9.1 Piano di Gestione Distretto idrografico Po (PdGPo)
Il Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano (PdGPo), adottato il 24 febbraio 2010 dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, é stato approvato con DPCM 8 febbraio 2013 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2013.
Nell'ambito delle procedure di VIA si sarebbe dovuto considerare la compatibilità del progetto con il suddetto
Piano di Gestione, nonché con i previgenti atti di pianificazione di bacino (PAI). Pertanto nel SIA si dovevano
prevedere specifiche valutazioni sugli impatti potenziali di natura chimica, fisica, biologica e morfologica
generati dagli interventi in progetto, al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corpi idrici, così come definiti nell'Elaborato 5 del PdGPo e la compatibilità con i programmi di misure.

2.9.2 La Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA)
La DQA, anch'essa non presa in considerazione nel SIA, è nata dall'esigenza di sviluppare una politica
comunitaria integrata in materia di acque, rispetto alle Direttive precedenti, ha introdotto un approccio
innovativo tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale.
La DQA, infatti, persegue come obiettivi:
         1. impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici;
         2. ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
         3. proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne
              l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;
         4. agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse
              idriche disponibili;
         5. preservare le aree protette;
         6. mitigare gli effetti delle inondazioni e siccità.
La DQA riguarda tutte le acque, ricomprese in unità geografiche o amministrative, riconducibili al distretto
idrografico, distinte in acque interne, superficiali e sotterranee, di transizione, lacuali e marino-costiere, e
articolate al loro interno in "corpi idrici" per i quali sono previsti obiettivi ambientali e relative misure per il
loro raggiungimento.
Nello specifico l'efficacia dell'applicazione della DQA è misurata attraverso lo stato dei "corpi idrici", che
costituiscono l’ unità fondamentale minima di riferimento sulla base dei quali si monitorano le performance
del PdGPo.
Pertanto il "corpo idrico", con il relativo "stato" e "obiettivo", rappresenta l'unità di riferimento in base al
quale valutare gli impatti degli interventi in progetto.
La DQA ha previsto quale strumento operativo per l'attuazione degli obiettivi suddetti la predisposizione per
ogni distretto idrografico di un Piano di Gestione delle acque, che, per il bacino del Po, è rappresentato dal
PdGPo (DPCM 08/02/2013).
Coerentemente con la DQA, gli obiettivi generali definiti nel PdGPo sono declinati per le categorie "corpi idrici
superficiali", "corpi idrici sotterranei" e "aree protette" e sono riconducibili a:
- non deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;
- raggiungimento dello stato "buono" entro il 2015, ossia:
a) per i corpi idrici superficiali, del "buono stato ecologico" (o "buon potenziale ecologico") e del "buono
stato chimico";
b) per i corpi idrici sotterranei, del "buono stato chimico" e del "buono stato quantitativo";
- progressiva riduzione dell'inquinamento da sostanze pericolose e arresto o graduale eliminazione di
emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- raggiungimento degli standard e degli obiettivi fissati per le aree protette dalla normativa comunitaria.
Poiché il PdGPo rappresenta un'armonizzazione delle novità introdotte dalla DQA con le precedenti Direttive
sulle acque, i SIA devono prevedere la valutazione della coerenza dell'intervento in progetto con i requisiti
previsti dalle Direttive ante DQA; e per la piena corrispondenza con i contenuti del PdGPo, i SIA devono
prevedere la valutazione dei potenziali impatti dell’intervento in progetto sullo stato/obiettivo dei corpi idrici
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