COMUNE DI CAGNO (provincia di Como) - Piano del Governo del Territorio
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COMUNE DI CAGNO (provincia di Como) Piano del Governo del Territorio L.r. 12/2005 COMUNE DI CAGNO Revisione 2018 Piano delle Regole Nta Bozza
SOMMARIO Capo I – Aspetti generali 4 1. Contenuto e forma del Piano delle Regole ......................................................................................5 1.1 Contenuti del Piano delle Regole 5 1.2 Natura e contenuti del Piano delle Regole 5 1.3 Tutela del paesaggio 6 1.4 Articolazione delle norme del Piano delle Regole 6 1.5 Elementi costitutivi il Piano delle Regole 6 1.6 Rapporto con i piani di settore 7 1.7 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole 7 2. Indici urbanistici e di edificazione .....................................................................................................8 2.1 St = Superficie territoriale 8 2.2 Sf = Superficie fondiaria 8 2.3 Sc = Superficie coperta 8 2.4 Slp- = Superficie lorda complessiva di pavimento 8 2.5 Rc = rapporto di copertura 9 2.6 U1 = Aree per opere di urbanizzazione primaria 9 2.7 U2 = Aree per opere di urbanizzazione secondaria 9 2.8 D = Densità edilizia 9 2.9 Is = Indice di sfruttamento territoriale 9 2.10 Dc = Distanza minima degli edifici dai confini 10 2.11 De = Distanza minima tra gli edifici 10 2.12 Ds = Distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale 11 2.13 H Altezza massima delle costruzioni 11 2.14 Piani fuori terra 11 2.15 Pp = Aree destinate a parcheggio privato 12 2.16 Sp = Quota di superficie permeabile 12 3. Calcolo del volume - verifica degli indici di densità edilizia. ...........................................................13 3.1 Aree di pertinenza e impegnativa volumetrica 14 4. Altezza delle costruzioni.................................................................................................................15 5. Arretramenti minimi ........................................................................................................................16 5.1 Dagli spazi pubblici 16 5.2 Dai confini 16 5.3 Tra gli edifici 17 6. Opere di Urbanizzazione ...............................................................................................................18 6.1 Urbanizzazione primaria 18 6.2 Urbanizzazione secondaria 18 7. Modalità di attuazione del Piano ....................................................................................................19 7.1 Permesso di costruire convenzionato 19 8. Piani attuativi .................................................................................................................................21 9. Destinazione d’uso ........................................................................................................................22 10. Mutamento di destinazione d’uso ................................................................................................23 11. I sistemi funzionali urbanistici ......................................................................................................24 11.1 Sistema residenziale 25 11.2 Sistema della produzione 26 11.3 Sistema ambientale - agricolo 27 11.4 Sistema dei servizi 28 12. Aree appartenenti a diverse zone ................................................................................................29 12.1 Trasferimento di cubatura 29 12.2 Recupero dei sottotetti 29 13. Sistema della Residenza .............................................................................................................30 13.1 Sistema della residenza nel centro e nei nuclei storici; 30 13.2 Tessuto consolidato 32 2
13.3 Verde privato 33 14. Sistema della produzione.............................................................................................................35 14.1 Zone industriali/artigianali 35 14.2 Norme particolari per attività artigianali esistenti nelle zone residenziali 38 15. Sistema ambientale – agricolo .....................................................................................................39 15.1 Zona agricola 39 15.2 Zona di salvaguardia del margine edificato 43 15.3 Zona di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola 43 15.4 Boschi 44 15.5 Disciplina dell’agriturismo 44 15.6 Edifici esistenti nel sistema ambientale/agricolo non connessi all'agricoltura 45 16. Centro e Nuclei storici ..................................................................................................................46 16.1 Modalità di intervento nel centro e nuclei storici 46 16.2 Criteri per l’attuazione degli interventi 47 16.3 Modalità di intervento sugli edifici 47 16.4 Prescrizioni generali per gli interventi nel centro e nei nuclei storici 53 Prescrizioni edilizie ......................................................................................................................................53 17. Edifici di valore storico e documentario esterni ai centri e ai nuclei storici ...................................58 18. Strade e percorsi, verde stradale .................................................................................................59 18.1 Infrastrutture per la viabilità 59 18.2 Caratteristiche delle strade 59 18.3 Percorsi pedonali o ciclabili aperti al pubblico 60 18.4 Fasce di rispetto della viabilità 61 18.5 Aree per il parcheggio pertinenziale e privato di uso pubblico 61 19. Decoro ambientale .......................................................................................................................64 19.1 Qualità dell’arredo urbano 64 19.2 Tutela e sviluppo del verde - alberatura delle aree di pertinenza delle costruzioni 64 19.3 Utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica 65 20. Aree di pregio ambientale ............................................................................................................67 20.1 Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del Lanza 67 21. Vincoli specifici e fasce di rispetto ...............................................................................................68 22. Norme speciali per elettrodotti - impianti e cabine di trasformazione dell’energia elettrica. .........70 23. Impianti stazione radio per telefonia ............................................................................................71 24. Prevenzione rischio gas Radon ...................................................................................................72 25. Ambito di applicazione e definizioni .............................................................................................73 25.1 Tipologie e caratteristiche delle attività commerciali 73 25.2 Vendita di oggetti ingombranti 74 25.3 Correlazione dei procedimenti 74 25.4 Esercizi di vicinato 75 25.5 Medie e grandi strutture di vendita 75 25.6 Aree di rilevanza storica, artistica, culturale, paesaggistica e ambientale 75 26. Norme geologiche di Piano .........................................................................................................77 26.1 Classe 1 77 26.2 Classe 2 77 26.3 Classe 3 77 26.4 Classe 4 78 26.5 Prescrizioni generali 78 26.6 Sismicità 78 26.7 Limitazioni d’uso del territorio 79 27. Definizione degli interventi edilizi .................................................................................................81 28. Strade private ed accessi carrai ...................................................................................................83 28.1 Strade private 83 28.2 Accessi carrai 84 29. Costruzioni accessorie .................................................................................................................85 3
30. Cortili 87 31. Recinzioni ....................................................................................................................................88 32. Muri di sostegno ..........................................................................................................................89 32.1 Muri di sostegno verso gli spazi pubblici 89 32.2 Muri di sostegno verso i confini privati 89 32.3 Muri di sostegno a gradoni 89 33. Modalità di presentazione dei progetti .........................................................................................91 34. Norme generali per insediamenti produttivi artigianali ed industriali ............................................92 35. Agibilità degli edifici ......................................................................................................................93 36. Norme finali ..................................................................................................................................94 36.1 Norma di perequazione 94 36.2 Deroghe 95 Capo X – Sostenibilità (eliminato) 4
Capo I – Aspetti generali 1. Contenuto e forma del Piano delle Regole 1.1 Contenuti del Piano delle Regole Il Piano di Governo del Territorio (PGT) disciplina le attività di trasformazione fisica di rilevanza urbanistica nel territorio comunale. Il PGT persegue gli obiettivi della riqualificazione e valorizzazione del territorio, secondo i principi della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell’azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente. Il PGT definisce il contenuto e la forma dell’assetto territoriale ed insediativo del Comune di Cagno, ne stabilisce le norme e ne finalizza e programma gli usi, le trasformazioni e gli sviluppi, in un quadro di coerenza e sussidiarietà rispetto alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di governo del territorio sovraordinati, quali il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como e il Piano Territoriale Regionale. In conformità alla vigente normativa statale e regionale e successive modificazioni ed integrazioni, l’intero territorio comunale è sottoposto alla disciplina del PGT articolato in Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle Regole e nelle relative Norme tecniche di Attuazione (NTA) che ne formano parte integrate. Le disposizioni del PGT prevalgono, in caso di contrasto, sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali in vigore, ivi compresi il Regolamento Edilizio (RE). 1.2 Natura e contenuti del Piano delle Regole Il Piano delle Regole, in coerenza ai disposti di cui all’art. 10 della LR 12/2005 definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quale insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione, la trasformazione o l’urbanizzazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole determina le modalità di intervento nei nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico- monumentali oggetto di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Piano delle Regole definisce altresì, le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. Il Piano delle Regole inoltre, identifica i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione e sostituzione. 5
Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Le tavole di Piano della Regole riportano, a mero scopo di inquadramento, le reti della viabilità e le aree del Piano dei Servizi, nonché le previsioni per gli Ambiti di Trasformazione, sulle quali non ha alcun effetto normativo diretto essendo le stesse soggette alle disposizioni del citato Piano dei Servizi e del Documento di Piano, fatto salvo per quanto espressamente rinviato al Piano delle Regole dai citati documenti. 1.3 Tutela del paesaggio Al fine di salvaguardare e valorizzare gli elementi connotanti il paesaggio, le linee di visuale e i coni ottici interessanti, in sede di esame delle singole pratiche edilizie, il Comune deve condizionare l’assenso alle iniziative edilizie alla verifica del corretto inquadramento spaziale dei nuovi corpi di fabbrica rispetto all’ambiente circostante. 1.4 Articolazione delle norme del Piano delle Regole Le Norme tecniche di attuazione Piano delle Regole sono così articolate: Capo I Aspetti generali. Capo II Definizione delle grandezze urbanistiche. Capo III Attuazione del Piano. Capo IV Disciplina dei Sistemi Urbanistici Capo V Centro e Nuclei Storici. Capo VI Norme specifiche. Capo VII Disposizioni per il Commercio. Capo VIII Componente geologica, idrogeologica e sismica. Capo IX Norme Regolamentari. Capo X Sostenibilità. 1.5 Elementi costitutivi il Piano delle Regole Tav. 18 - Carta della disciplina del Territorio Tavola A-B-C 1:2000 Tav. 19 – Carta della disciplina del Centro Storico 1:2000 Criteri di intervento nel centro e nei nuclei storici (schede). Schede di indagine e progetto del centro e dei nuclei storici Relazione Illustrativa – testo. Norme tecniche di attuazione (NTA). Elaborati relativi alla componente geologica, idrogeologica e sismica. 6
1.6 Rapporto con i piani di settore I piani comunali di settore quali, a titolo esemplificativo, quelli rivolti al controllo dei consumi energetici e alla sostenibilità degli interventi, al governo dei servizi nel sottosuolo, al controllo dell’inquinamento di aria, acqua rumore, traffico, valorizzazione turistica, valorizzazione paesaggistica, di promozione agricola, colore, orari, ecc., nelle parti aventi implicazioni di carattere urbanistico, integrano ed eventualmente modificano il Piano delle Regole secondo le modalità e con le caratteristiche ad essi attribuite dalle specifiche normative, con le procedure stabilite dalle norme vigenti. 1.7 Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA) integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del piano, di cui posseggono medesime efficacia e obbligatorietà. Per le zone rappresentate in tavole a scale diverse fa testo, in caso di eventuale divergenza, la tavola a scala di maggiore dettaglio. Nel caso di contrasto tra indicazioni delle tavole e quelle delle NTA prevalgono le seconde. I contenuti delle presenti norme debbono essere osservati sia nella stesura di piani attuativi e degli interventi convenzionati, salvo specifica deroga, sia nella redazione di singoli progetti edilizi. I piani attuativi convenzionati in corso di attuazione e i procedimenti edilizi legittimamente autorizzati mantengono la loro efficacia in termini quantitativi e di previsioni insediative sino alla loro completa attuazione o al decadimento della convenzione o dell’atto autorizzativo, anche se in contrasto con le previsioni del Piano delle Regole. 7
Capo II – Definizione delle grandezze urbanistiche 2. Indici urbanistici e di edificazione L’utilizzazione delle aree e l’edificazione nelle varie zone del territorio comunale sono regolate, in relazione alla destinazione d’uso, attraverso l’indicazione degli indici seguenti. 2.1 St = Superficie territoriale Per superficie territoriale si intende l’intera superficie di ambito, comprendente sia la superficie fondiaria che le aree destinate a servizi previste dal Piano delle Regole all’interno dell’area in esame. La superficie territoriale va considerata al netto delle aree destinate dal Piano delle Regole alla viabilità esterna all’area ed al lordo delle aree eventualmente destinate alla viabilità interna all’area stessa. La superficie territoriale è utilizzata per la verifica dell’indice di densità territoriale. 2.2 Sf = Superficie fondiaria Per superficie fondiaria si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale, dedotte le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2.3 Sc = Superficie coperta Per superficie coperta o copribile si intende la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione dei soli balconi a sbalzo fino a m 1.20 di sporgenza e dei normali aggetti (gronde, pensiline, elementi decorativi) fino a m 1.50 di sporgenza. Le costruzioni interrate non sono computate nel calcolo della superficie coperta purché l’estradosso della soletta di copertura sia inferiore al piano di campagna e siano ricoperte con riporto di terra coltivabile per uno spessore di almeno cm 40. 2.4 Slp- = Superficie lorda complessiva di pavimento E’ la somma delle superfici comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani agibili od abitabili, nonché le superfici di verande, logge e porticati chiusi da tre lati. Nel caso di piani interrati o seminterrati vanno computati nella superficie lorda di pavimento gli spazi adibiti a residenza, laboratorio, uffici, magazzini, sale di riunione, locali pubblici o comunque agibili con permanenza, anche temporanea, di persone. Non sono invece da computare: • le superfici di piani interrati se di altezza netta interna non superiore a ml. 2.50 e non abbiano destinazioni d’uso di cui al precedente comma; 8
• le superfici di aggetti aperti da almeno due lati, quali terrazze e balconi. • i portici asserviti ad uso pubblico; • i sottotetti non abitabili di cui al successivo art. 3. 2.5 Rc = rapporto di copertura È il rapporto massimo, espresso in percentuale, fra la superficie coperta, riferita a tutte le opere edificate o da edificare, e la superficie fondiaria del lotto. 2.6 U1 = Aree per opere di urbanizzazione primaria Comprendono le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, come specificato nel successivo art. 6.1. 2.7 U2 = Aree per opere di urbanizzazione secondaria Comprendono le aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, come specificato nel successivo art. 6.2. 2.8 D = Densità edilizia Dt = Densità edilizia territoriale Indica il rapporto (mc/mq) tra il volume totale (vuoto per pieno) costruito o costruibile (per qualsiasi scopo o destinazione) e la relativa superficie territoriale interessata. Esso si utilizza nei piani esecutivi. Df = densità edilizia fondiaria Indica il rapporto (mc/mq) tra il volume (vuoto per pieno) costruito o costruibile e la relativa superficie fondiaria interessata. In particolare, la densità fondiaria massima ammessa nelle diverse zone residenziali del Piano delle Regole ha la finalità di controllare l’insediamento degli abitanti nel territorio (ad ognuno dei quali viene convenzionalmente attribuito un indice volumetrico di utilizzazione di mc. 120) e, di conseguenza, la dotazione di spazi pubblici di carattere collettivo- secondo quanto stabilito nel Piano dei Servizi. Esso si utilizza per permesso di costruire o dia non precedute da piano esecutivo. 2.9 Is = Indice di sfruttamento territoriale Esprime la massima superficie lorda di pavimento edificabile per ogni mq di superficie territoriale St (mq/mq). Si applica nei piani esecutivi. 9
2.10 Dc = Distanza minima degli edifici dai confini Determina l’ampiezza minima dello spazio libero che deve intercorrere tra la costruzione ed i confini del lotto e del comparto; viene espressa in metri lineari e si misura sulle normali alla linea di confine ed i singoli punti fuori terra della costruzione, nella proiezione ortogonale delle pareti, al netto di balconi e normali aggetti nei limiti di cui al precedente punto 2.3. 2.11 De = Distanza minima tra gli edifici Determina lo spazio minimo che deve intercorrere fra due o più costruzioni, anche se realizzate sullo stesso fondo; viene espressa in metri e si misura sulla normale a ciascuna delle pareti dai punti singoli dell’altra, nella proiezione orizzontale (misura radiale). Nel caso di edifici non fronteggianti, essa si misura tra gli spigoli, nella proiezione orizzontale delle pareti, al netto di balconi e normali aggetti nei limiti di cui al precedente punto 2.3. Per i nuovi edifici ricadenti all’esterno del perimetro del Centro e nuclei storici, così come individuato ne Piano delle Regole, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici esistenti. La distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici esistenti prescritta per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dal Centro e nuclei storici, così come previsto dall'art. 6.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, non è da applicarsi per gli ampliamenti di fabbricati esistenti a distanza inferiore a quella minima prevista, le cui facciate non prospettano direttamente con quelle dei fabbricati circostanti a causa della particolare disposizione planoaltimetrica (A) o della tipologia costruttiva del fabbricato principale (B), come da schema allegato. Resta comunque l'obbligo di verifica della distanza minima tra le facciate di porzione di edificio in ampliamento con quelle dei fabbricati circostanti, secondo i parametri di zona previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione. 10
2.12 Ds = Distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale Determina l’ampiezza minima dello spazio libero che deve intercorrere tra le costruzioni ed il ciglio stradale previsto dal Piano delle Regole, o l’arretramento stradale indicato negli elaborati di PGT; viene espressa in metri lineari e si misura sulla normale al ciglio stradale, nella proiezione orizzontale. 2.13 H Altezza massima delle costruzioni Costituisce il limite sul piano verticale oltre il quale gli edifici non possono elevarsi; viene espressa in metri e misurata secondo le modalità previste dall’art. 4. 2.14 Piani fuori terra È il numero totale dei piani emergenti dal piano naturale del terreno circostante ammesso dalla zona, contato sul prospetto più alto dell’edificio, senza tener conto di eventuali piani seminterrati se emergenti dal terreno per un’altezza non superiore a m 1.00, calcolata all’intradosso della soletta. Nel caso di terreni in pendio detta altezza va calcolata attraverso la media ponderata delle altezze delle singole porzioni fuori terra. 11
2.15 Pp = Aree destinate a parcheggio privato Sono gli spazi di sosta per autoveicoli (aperti o chiusi, coperti o interrati) ad uso privato, dimensionati come previsto all’art. 18 della legge 6/08/1967 n. 765 e dalle presenti norme, modificato dalla Legge 24/03/1989 n. 122. 2.16 Sp = Quota di superficie permeabile Parte di superficie del lotto da mantenere a tappeto erboso piantumato con alberature di medio ed alto fusto (sono quindi esclusi giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili). La Sp si determina in rapporto percentuale alla superficie fondiaria in base alla prescrizione di piano per l'area di intervento. L’area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie scoperta e drenante, adeguatamente sistemata a verde, da non adibirsi a posto macchina o ad altri tipi di deposito, non inferiore a: • 30% nelle zone residenziali • 10 % nelle zone produttive, commerciali e terziarie. Per i casi di pluralità di destinazioni d’uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente prevista. Nelle zone del tessuto consolidato tali parametri costituiscono obiettivo a cui tendere. In ogni caso, salvo nel caso di interventi in lotti interclusi del sistema residenziale, dovrà dimostrarsi un miglioramento rispetto alla situazione esistente. 12
3. Calcolo del volume - verifica degli indici di densità edilizia. Il controllo generale dell’uso del territorio avviene principalmente, oltre che con le previsioni di Piani delle Regole, con la limitazione volumetrica (in mc vuoto per pieno) di tutti gli edifici che su di esso insistono o che su di esso verranno edificati, sia con destinazione abitativa sia con destinazione produttiva, commerciale o speciale. Pertanto, i parametri della densità edilizia per le singole zone devono essere verificati sempre sui volumi edilizi, progettati o esistenti da conservare, che abbiano una effettiva capacità di contenere l’abitazione stabile di persone o la loro permanenza per lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva, commerciale o di servizio. Agli effetti del controllo della densità edilizia sono da computarsi: a) I volumi fuori terra, misurati al di sopra dello spiccato del marciapiede stradale, esistente o previsto, o della quota naturale del terreno attorno al fabbricato, fino all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile od agibile. L’altezza da considerare è quella definita al successivo art. 4. Ai fini del presente articolo è da intendersi, quota naturale del terreno, quella originaria preesistente, oppure quella sistemata attorno all’edificio nel limite del dislivello massimo di ml 0.50 rispetto alla quota originaria naturale. In caso di un maggior dislivello, i volumi verranno comunque computati con riferimento alla quota sopra specificata. b) I volumi interrati o seminterrati destinati a residenza, laboratorio, uffici, magazzini, sale di riunione, locali pubblici. Detti interrati devono avere superficie lorda di pavimento contenuta entro il limite non superiore del 40% rispetto alla superficie coperta dell’edificio soprastante. c) I volumi delle costruzioni accessorie realizzate fuori terra, calcolati come sopra precisato, salvo quanto stabilito al successivo art. 29. d) I porticati, le verande, le logge chiusi su tre lati come indicato nell’art. 2.4. Sono esclusi dal computo del volume, ai fini della verifica degli indici di densità edilizia: A – I porticati aperti almeno su due lati; B – Le scale comuni a servizio di almeno quattro unità immobiliari; C – I volumi tecnici (il vano corsa e i locali macchine per ascensori e relativi servizi, centrale termica) contenuti nelle dimensioni strettamente necessarie alle funzioni da svolgere o alle specifiche norme tecniche. D – Le porzioni di sottotetto che non raggiungono i seguenti limiti: altezza minima di m.1,50, ove la stessa abbia una larghezza superiore a 4.00 m. Nel calcolo del volume non sono ricomprese le porzioni di sottotetto aventi altezza netta interna inferiore a 1,50 m. E – Le costruzioni accessorie contenute nei limiti di superficie coperta di cui all’art 29. F – I volumi interrati non compresi tra quelli di cui al precedente comma 3, punto b). I volumi interrati esterni alla superficie coperta del fabbricato dovranno avere una superficie lorda di pavimento non superiore al 30% della superficie coperta dell’edificio stesso. Tale limite potrà essere aumentato solo nel caso di copertura dell’area di manovra di accesso alle autorimesse che non è 13
conteggiata se al di sotto del piano di campagna e se ricoperta da uno strato di terreno vegetale di almeno 40 cm. Per gli edifici esistenti, la chiusura di portici e loggiati dovrà essere effettuata considerando la totalità del prospetto del fabbricato, a prescindere dalla suddivisione delle proprietà, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del fabbricato; l’intervento dovrà essere esteso all’intera loggia/porticato evitando chiusure parziali, precisando in sede di progetto la tipologia dei materiali e delle specchiature. 3.1 Aree di pertinenza e impegnativa volumetrica Le superfici coperte ed i volumi edificabili, secondo gli indici di fabbricabilità ammessi dal Piano delle Regole nelle singole zone, resteranno vincolate alle aree di pertinenza che sono servite per le valutazioni ed i conteggi di edificabilità; pertanto le stesse dovranno ritenersi soggette a servitù “non aedificandi”, revocabili o modificabili solo in caso di demolizione del volume realizzato o di aumento degli indici di piano. Pertanto, nei progetti si dovrà prevedere una “impegnativa volumetrica” da presentare prima dell'ottenimento della agibilità, da trascrivere in caso di richiesta da parte della Amministrazione Comunale, avente lo scopo di evitare che una stessa area, mediante successivi frazionamenti, venga più volte utilizzata per la verifica degli indici di edificazione. Qualora l’immobile sia oggetto di vendita prima del suo completamento, tale impegnativa deve essere trasferita con tale atto di cessione. Le aree necessarie per l’osservanza degli indici massimi di densità edilizia fondiaria per le nuove costruzioni non possono essere derivate dal frazionamento di fondi di pertinenza di edifici esistenti, qualora ciò determinasse od aggravasse carenze dei rapporti suddetti per gli edifici esistenti rispetto ai relativi fondi. Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del Piano delle Regole, viene considerata vincolata alla non edificazione un’area, ove esistente nell’ambito della stessa proprietà, corrispondente a quella necessaria a raggiungere gli indici di densità fondiaria indicati nelle norme di zona. 14
4. Altezza delle costruzioni Per ogni singola zona prevista dal Piano delle Regole è fissato un limite di altezza massima (H) che viene misurato in metri lineari a partire dalla quota inferiore del marciapiede esistente o previsto, o dal livello naturale del terreno, fino alla maggior quota dell’intradosso della sporgenze di gronda o dell’ultimo solaio di copertura di locali abitabili, oppure alle quote di colmo, nei casi di copertura con pendenza superiore al 40%, con esclusione dei volumi tecnici (vano tecnico del corpo scala, camini e simili). Nel caso di locali abitabili con solaio di copertura non piano, l’altezza, ai fini della verifica del limite suddetto, è da considerare come media ponderale tra le altezze delle varie parti dei prospetti, come sopra calcolate. Il limite di altezza del prospetto più alto non dovrà superare di oltre il 10% il limite di altezza ammessa nella zona. Per gli edifici esistenti, prevalentemente di origine rurale, privi di soletta di copertura al piano superiore, l’altezza si misura con riferimento all’imposta del tetto sulla muratura o pilastratura perimetrale. Nel caso di edifici industriali o ad essi assimilabili, l’altezza suddetta si misura con riferimento all’intradosso delle travi di sostegno della copertura, o alla catena, nel caso di copertura ad arco, fatte salve ulteriori specificazioni nelle norme di zona. Nel caso di carroponte l’altezza massima è misurata dal piano di spiccato sino all’intradosso della via di corsa del carroponte. Qualora il piano di campagna o il marciapiede non siano pianeggianti, bensì posti su quote diverse, l’altezza da considerare è quella media ponderale che si ottiene dividendo la superficie delle facciate per il perimetro della costruzione; tale altezza servirà di norma per il calcolo delle volumetrie, salvo disposizioni particolari precisate negli articoli seguenti. L’area di disimpegno (ad esclusione della rampa di accesso) atta a permettere l’accesso alle autorimesse, non deve essere considerata quale livello del marciapiede o del terreno sistemato, ai fini delle misure sull’altezza massima ammessa e sulla altezza media, a condizione che le stesse non interessino un tratto complessivo superiore al 40% dell’intero perimetro dell’edificio fuori terra e comunque dovrà interessare un solo fronte. La rampa, se posta laterale ad un fronte, dovrà essere staccata dal fronte stesso almeno 1,00 ml. Tale spazio dovrà mantenere l’altezza del terreno naturale o sistemato o del marciapiede in progetto. Qualora si eccedessero tali limiti, la maggior altezza dovrà essere computata per il calcolo dell’altezza media. 15
5. Arretramenti minimi 5.1 Dagli spazi pubblici È la distanza minima degli edifici dai fili stradali e dalla sede dei corsi d’acqua stabilita con la definizione del Reticolo Idrico e si misura sulla normale alla linea di confine, prevista dal Piano delle Regole, fra la proprietà privata e quella pubblica, nella proiezione orizzontale. Non sono considerati ai fini del calcolo della distanza eventuali balconi aperti a sbalzo fino a ml 1.20 di sporgenza e normali aggetti (gronde, pensiline, elementi decorativi) sino a ml 1.50 di sporgenza. Nel caso di sporgenze superiori ai limiti sopra indicati, la parte eccedente va considerata ai fini del calcolo suddetto. Tale distanza è riferita alle sezioni stradali tipo agli allineamenti definiti Piano delle Regole o dai piani esecutivi. In tutti gli altri casi, non riconducibili alla disciplina di cui sopra, la distanza minima delle fronti degli edifici dai confini stradali deve essere di: a) ml 5.00 su strade di larghezza fino a ml 7.00; b) ml. 7.50 su strade di larghezza tra ml 7.00 fino a ml 15.00; c) ml 10.00 su strade di larghezza superiore a ml 15.00 e su strade provinciali. Le precedenti prescrizioni non sono valide per la zona del Centro e dei Nuclei Storici, dove si applica la specifica normativa di zona, e per le zone del sistema agricolo ambientale, al di fuori del centro abitato, dove si fa riferimento al regolamento di attuazione del Codice della Strada - D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. In presenza di strade a fondo cieco, o chiaramente destinate al servizio dei singoli edifici o gruppi di edifici, la distanza minima della edificazione dal confine stradale deve essere di ml 5.00 Per confine stradale si intende il confine tra la proprietà privata e quella pubblica o destinata a diventare tale per attuazione del Piano delle Regole. Negli spazi risultanti dagli arretramenti suddetti non sono ammesse opere edilizie, salvo le recinzioni e le opere di urbanizzazione; sono ammesse strutture completamente interrate, purché arretrate almeno 5 m dal confine delle strade o piazze pubbliche. In ogni caso sarà a carico del proprietario, che ha edificato in arretramento la propria costruzione, l’onere della sistemazione dell’area lasciata libera con l’arretramento stesso. Per arretramenti effettuati al fine di ampliare spazi pubblici, strade o piazze, l’onere di cui sopra cesserà di essere a carico del proprietario quando l’Amministrazione comunale riterrà opportuno includere l’area risultante nel patrimonio comunale. 5.2 Dai confini È la distanza, misurata in proiezione orizzontale, di un edificio dai confini con terreni contigui, di proprietà di terzi. La misurazione viene effettuata sulla perpendicolare alla linea di confine, con esclusione di balconi aperti e sporgenze di normali aggetti, come specificato al punto precedente. 16
In particolare le distanze minime dai confini devono essere: a) ml 0.00 in tutte le zone in tutte le zone, qualora esista una convenzione trascritta tra i proprietari confinanti con l’impegno reciproco di edificare in aderenza o qualora sul confine già sorge il fabbricato del lotto vicino, allo scopo di eliminare il frontespizio nudo; b) Pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto ammesso, con un minimo di ml 5.00, fatte salve le diverse e specifiche prescrizioni di zona, quando l’edificio non ricadente nel caso a), abbia pareti finestrate e non, in modo che l’analogo distacco rispettato dall’edificio sul lotto attiguo, porti la distanza complessiva tra i due edifici al rispetto dl disposto dell’art. 9 del D.M. 2/04/1968 n. 1444. Per la costruzione su fondi di cui uno o più lati costituiscono delimitazioni tra zone in cui sono ammesse le costruzioni a confine e zone in cui non sono ammesse, le rispettive porzioni devono essere realizzate alle distanze dai confini e tra le costruzioni fissate per le relative zone in cui non è ammessa la costruzione a confine. Per distanza dai confini si può intendere la distanza reale esistente dal limite di proprietà o anche quella virtuale, determinata da una eventuale convenzione tra due confinanti da trascrivere formalmente ai pubblici registri e depositare in copia presso l’Amministrazione Comunale, purché vengano rispettate tra gli edifici le distanze precisata dalla norma di zona. Le costruzioni totalmente interrate non sono da computarsi al fine della distanza dai confini con le proprietà private, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile. 5.3 Tra gli edifici E’ la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le fronti, finestrate e non, di due edifici o tra gli spigoli degli stessi, con esclusione di balconi aperti e sporgenze di normali aggetti, come specificato al precedente articolo 2.3. Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml 5.00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.00; ml 7.50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7.00 e ml 15.00; ml 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.00. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche. Nelle zone residenziali del tessuto consolidato è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.00. 17
6. Opere di Urbanizzazione 6.1 Urbanizzazione primaria L’urbanizzazione primaria è costituita dall’insieme dei servizi, aree ed opere che sono condizione necessaria per l’utilizzazione edificatoria delle aree. Esse sono definite specificatamente dalle vigenti leggi e rientrano nella seguente elencazione: a) sedi viarie a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili; b) spazi di sosta e di parcheggio, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti, nonché i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11, legge n. 122/1989); c) rete di fognatura; d) rete idrica; e) rete dell’energia elettrica; f) rete del gas; g) pubblica illuminazione; h) rete telefonica; i) spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature. 6.2 Urbanizzazione secondaria L’urbanizzazione secondaria è costituita dall’insieme dei servizi, aree, opere ed attrezzature tecnologiche previste poste a servizio del nucleo urbano, come di seguito specificate. a) asili nido e scuole materne b) scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione secondaria e superiore c) mercati di quartiere d) sede municipale e delegazioni comunali e) chiese, edifici di culto, oratori, attrezzature di interesse comune per servizi religiosi f) impianti sportivi di quartiere g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie h) edifici giudiziari i) edifici postali j) edifici delle amministrazioni statali k) aree verdi di quartiere l) impianti di depurazione e tecnologici m) opere accessorie alla viabilità, al parcheggio degli autoveicoli ed al trasporto pubblico 18
CAPO III – ATTUAZIONE DEL PIANO 7. Modalità di attuazione del Piano Il Piano delle Regole si attua normalmente tramite permesso di costruire o denunzia di inizio attività, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione statale o regionale, e ferma restando la necessità di adeguate urbanizzazioni primarie, le quali, qualora insufficienti, dovranno essere assicurate contestualmente all’esecuzione dell’intervento edilizio. Il Piano delle Regole prevede, attraverso apposita annotazione nella cartografia o specificazioni normative, gli ambiti del tessuto urbano consolidato nei quali gli interventi sono preventivamente assoggettati a pianificazione attuativa o a permesso di costruire convenzionato. In questi casi il piano delle regole individua gli interventi edilizi possibili in assenza di piano attuativo ed in attesa di esso. Sono sempre ammessi gli interventi di fino al limite della manutenzione straordinaria e quelli di restauro-risanamento conservativo non comportanti modifiche dell’aspetto esteriore degli edifici. In ogni caso, anche nei casi nei quali la pianificazione attuativa non sia indicata, è sempre data la facoltà ai privati, singoli o consorziati, di avanzare proposte di pianificazione attuativa riferite alle aree di loro proprietà. Non si applica, in tal caso, quanto previsto dall’art. 12 comma 4 della L.R. 12/2005 e la proposta può essere esaminata solo allorché vi sia l’adesione di tutti i proprietari o titolari di diritti reali interessati. Sono fatti salvi i casi di edilizia libera prevista dalla vigente legislazione statale e regionale, nei quali non è necessario alcun titolo edilizio, fatte salve le autorizzazioni paesaggistiche eventualmente previste. 7.1 Permesso di costruire convenzionato Il “permesso di costruire convenzionato”, è atto abilitativo di intervento edilizio corredato da atto recante gli impegni del soggetto attuatore in merito, alternativamente o cumulativamente, ai seguenti oggetti: • realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria; • cessione o asservimento ad uso pubblico di aree o strutture a standard oppure monetizzazione; • attuazione dello standard qualitativo, ove indicato nelle norme del Piano delle Regole • osservanza di cautele, misure, prevenzioni nella trasformazione o uso degli immobili; • osservanza di indirizzi planivolumetrici o morfologici nell’attuazione dell’intervento. Gli impegni di cui al comma precedente devono essere contenuti in apposita convenzione urbanistica, sottoscritta, oltre che dal soggetto attuatore, dal competente Dirigente, per conto dell’Amministrazione e ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge 7.8.1990, n. 241. La convenzione allegata al permesso di costruire deve essere: • precedentemente approvata dal Dirigente competente; 19
• richiamata espressamente nel titolo abilitativo alla cui formazione è preordinata, con esplicita previsione che l’inadempimento degli obblighi o l’inosservanza dei doveri previsti nella convenzione costituiscono giusta causa per la revoca del titolo abilitativo medesimo; • trascritta, successivamente alla formazione del connesso titolo abilitativo, presso i registri immobiliari, al fine di assicurarne adeguata pubblicità nei confronti dei terzi. I contenuti della convenzione devono essere in ogni caso completati con l’impegno del soggetto attuatore ad assicurare il trasferimento degli obblighi in capo agli aventi causa nella titolarità delle aree interessate dall’intervento, e con la previsione delle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli impegni assunti. 20
8. Piani attuativi Nelle porzioni territoriali dove, ai sensi dell’art. 5 comma 2, risulta obbligatoria la predisposizione di un piano attuativo, la formazione dei titoli edilizi è subordinata alla preventiva approvazione del piano stesso. Nei casi previsti dalla legge, la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo è subordinata alla stipula di una convenzione urbanistica, avente contenuto conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia. In ciascun piano attuativo deve essere garantito il rispetto dei servizi di competenza, secondo i parametri di legge e nel rispetto del Piano dei Servizi, anche per quanto riguarda la possibilità di loro reperimento altrove ovvero di monetizzazione. Qualora nell’ambito del piano attuativo vengano a ricadere edifici preesistenti all’obbligo del P.A., gli stessi vengono stralciati con la rispettiva area di pertinenza dall’obbligo ad aderire al piano stesso ed ai relativi impegni ed oneri. Per tali edifici sono possibili gli interventi ammessi dalle presenti norme per la specifica zona. 21
9. Destinazione d’uso Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dal Piano delle Regole per l’area o per l’edificio. È principale la destinazione d’uso qualificante; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra, nei limiti determinati nelle presenti norme, salvo quelle esplicitamente escluse dal PR. Le aree ricomprese all'interno di Piani Attuativi in corso di attuazione sono soggette agli indici, parametri e prescrizioni stabiliti dai relativi piani attuativi; allo stesso modo sono fatte salve le previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle previsioni del Piano delle Regole. La destinazione d’uso del suolo e dei fabbricati dovrà essere chiaramente indicata nei progetti per gli interventi edilizi e dovrà essere consona con le destinazioni previste dal Piano delle Regole. 22
10. Mutamento di destinazione d’uso Per mutamento di destinazione d’uso si intende la modifica, accompagnata o meno dall’esecuzione di opere edilizie, delle modalità di utilizzo dell’area e/o dell’immobile e/o di parte dell’immobile, tale da assumere rilievo giuridico, in quanto idonea a determinare il passaggio ad una diversa destinazione d’uso principale tra quelle individuate al precedente articolo. I beni culturali non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Il PGT determina in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. Per i mutamenti di destinazione d’uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, le indicazioni del comma precedente riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, negli altri casi I mutamenti di destinazione d’uso non comportanti l’esecuzione di opere edilizie sono soggetti a comunicazione al comune, secondo quanto prevede la legislazione vigente. Il bilancio dei servizi connesso al mutamento di destinazione d’uso è regolamentato nelle norme del Piano dei Servizi. La destinazione d’uso legittimamente in atto in un edificio, è quella risultante dal titolo abilitativo relativo, alla data di adozione del presente PGT; in mancanza dello stesso si fa riferimento alla documentazione esistente agli atti o, in assenza, ad accertamenti e ad indagini compiute dai pubblici ufficiali o, in mancanza di altri riscontri possibili, la destinazione d’uso può essere attestata tramite autocertificazione. 23
11. I sistemi funzionali urbanistici Gli elaborati del PGT individuano la distribuzione territoriale dei sistemi funzionali urbanistici cui sono collegate le destinazioni d’uso principali e quelle complementari. Si configurano come destinazioni d’uso principali, ossia idonee ad individuare un sistema urbanistico, quelle appartenenti agli insiemi: • residenziale; • della produzione; • ambientale-agricolo; • dei servizi. Il Piano delle Regole, ai sensi della LR 11 marzo 2005 n. 12, individua le destinazioni escluse in quanto non compatibili con il sistema funzionale urbanistico considerato. Le Norme indicano le destinazioni ammesse e quelle escluse; le destinazioni non esplicitamente escluse sono sempre ammesse. Le funzioni principali, complementari ed escluse definite ai successivi commi del presente articolo trovano una più specifica articolazione, ove necessario, nelle norme dei sistemi urbanistici. Non hanno rilevanza, ai fini del Piano delle Regole le funzioni strumentalmente connesse, ossia quelle serventi e collaterali ad una particolare destinazione d’uso principale, senza nessuna autonomia strutturale, edilizia e funzionale come, a titolo esemplificativo: • abitazione custode (ammessa nei limiti delle norme di zona), ufficio, spaccio connesso ad attività produttiva (nei limiti previsti dalla normativa commerciale vigente); • ufficio connesso ad attività commerciale; • esercizio pubblico connesso ad impianto sportivo; • attività terziaria/ricettiva o di vendita di prodotti connesse ad azienda agricola (nei limiti previsti dalla normativa commerciale vigente. Le funzioni strumentalmente connesse non incidono sulla regolamentazione delle destinazioni principali e di quelle complementari e la loro eventuale presenza non concorre alla definizione della articolazione delle destinazioni principali e complementari né in termini di usi né in termini percentuali, in quanto le funzioni connesse pur consentendo usi diversi rientrano a pieno titolo nella definizione della destinazione principale. Non è quindi consentito ampliare la quota di funzioni connesse oltre ai limiti stabiliti al successivo comma. La funzione connessa ad una destinazione d’uso principale si considera autonomamente rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio comportando mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante, qualora sussistano una o più delle seguenti condizioni: • venga ad occupare una porzione superiore al 15 % del volume o della SLP complessiva dell’unità immobiliare o del complesso edilizio; • le modalità insediative determinino autonomia spaziale o edilizia, con possibilità di trasferimento in uso o proprietà separati. 24
Le destinazioni d’uso delle aree e dei fabbricati debbono essere indicate negli elaborati progettuali allegati alle richieste degli atti autorizzativi, con riferimento sia allo stato di fatto che all’ipotesi progettuale, nei casi di intervento diretto come nei casi di Piano Attuativo. Ove si presenti la necessità di realizzare o trasformare edifici con destinazioni d’uso non specificatamente richiamate nelle presenti Norme, l’Amministrazione Comunale procede per analogia, assimilando tali destinazioni a quelle previste al presente articolo, con analoghi effetti sul territorio in termini di necessità di servizi e di infrastrutture per la mobilità. Con cadenza biennale l'Amministrazione Comunale può delineare un bilancio delle funzioni insediate e delle tendenze insediative in atto. A seguito di tale bilancio di verifica, il Consiglio Comunale può deliberare un aggiornamento ed adeguamento delle destinazioni d'uso complementari e dei limiti dimensionali delle singole attività insediabili nei diversi sistemi funzionali urbanistici del PGT, anche con lo scopo di disciplinare le nuove attività manifestatesi nella realtà socio-economica, specificando e precisando la relativa normativa urbanistica, con specifico riguardo alla domanda di servizi e agli effetti sulla mobilità. Tale aggiornamento ed adeguamento non può interessare le destinazioni d'uso principali, se non tramite formale procedimento di variante urbanistica. 11.1 Sistema residenziale Destinazione d’uso principale: la residenza e le relative pertinenze funzionali quali le autorimesse private, i servizi collettivi per le abitazioni, i locali accessori e di servizio e per gli impianti tecnologici. Destinazioni d’uso complementari alla residenza (fatte salve eventuali diverse prescrizioni espressamente indicate nelle singole norme del sistema funzionale urbanistico): • servizi sociali e istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; • associazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, professionali; • pubblici esercizi; • attrezzature museali ed espositive; • commercio al dettaglio e magazzini funzionalmente connessi; • attività paracommerciali, agenzie bancarie, artigianato artistico; • autorimesse pubbliche e private; • edifici ed uffici di interesse generale; • residenza temporanea, alberghi, bed&breakfast, abitazioni collettive, pensioni e affittacamere; • uffici pubblici, privati e studi professionali; • artigianato di servizio e di produzione, non nocivo e non molesto; tali aziende artigianali non potranno avere superficie lorda di pavimento superiore a mq 150, fatte salve quelle esistenti alla data di adozione del Piano delle Regole; • attività agricole non economiche (coltivazione diretta di orti, frutta ecc…); • sale per lo spettacolo, lo svago ed i giochi. • i servizi come regolati nel Piano dei Servizi. 25
Qualora le destinazioni complementari superino il 30% della slp complessiva l'eventuale insediamento di tali funzioni è subordinato a Permesso di Costruire Convenzionato finalizzato al reperimento dei servizi corrispondenti, così come indicato nel Piano dei Servizi (salvo diverse specifiche norme di zona). Sono escluse tassativamente in queste zone le industrie e le attività artigianali produttive incompatibili con la residenza, i macelli, le stalle, e tutte quelle attività e destinazioni d’uso che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona. Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle specifiche norme di zona: • attività di produzione; • negozi con medie e grandi superfici commerciali • commercio di merci ingombranti e magazzini per la vendita differita (quali concessionarie per autoveicoli, mobilifici ecc..) con l'esposizione annessa. • depositi e magazzini senza attività commerciale connessa; • attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; • attività agricole estensive e di allevamento degli animali, macelli, stalle; • depositi di materiali a cielo aperto; • stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; • discoteche; • industrie insalubri DLgs 334/99 LR 19/01; • tutte le attività incompatibili con la destinazione residenziale in quanto nocive, inquinanti, rumorose o moleste. • le attività e destinazioni d’uso che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona. 11.2 Sistema della produzione Destinazione d’uso principale: produzione di beni e servizi in di conferma e di completamento di insediamenti produttivi esistenti a carattere industriale e artigianale. Destinazione d’uso complementare (fatte salve eventuali diverse prescrizioni espressamente indicate nelle singole norme del sistema funzionale urbanistico): • laboratori di ricerca e produzione; • uffici annessi alle attività produttive; • depositi di materie prime e prodotti; • costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici; • attività di servizio all’impresa, centri di formazione, locali per mensa ecc...; 26
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