Il welfare aziendale Avv. Daniele Compagnone - Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità

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Il welfare aziendale

 Avv. Daniele Compagnone

       Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
Il welfare aziendale
Insieme coordinato e strutturato di iniziative con le quali le
aziende si fanno carico dei bisogni dei propri dipendenti e/o dei
loro familiari, concedendo benefit e facilities sotto forma di beni e
servizi.

I piani di welfare rispondono ad una funzione di integrazione
complementare ad esigenze di vita di varia natura dei lavoratori e/
o della loro famiglia, mediante la messa a disposizione di risorse
aziendali.

                         Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
Tipologie di Welfare

•   Welfare in adempimento di disposizioni dei ccnl (ad es. art. 17, Sez. IV, Titolo
    IV, ccnl metalmeccanica industria, rev. 27.02.2017)

•   Welfare volontario (artt. 51, comma 2, e 100 T.U.I.R.)

•   Welfare in sostituzione di premi di produttività (art. 1, comma 184 l. 208/2015)

•   Welfare frutto di accordi di secondo livello con le OO.SS territoriali o RSU o
    concesso in adempimento di un obbligo negoziale (artt. 51 comma, comma 2,
    e 95, comma 1, T.U.I.R., Circolare 28/E 2006 Agenzia delle Entrate)

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Caratteristiche comuni e differenze
•   (lato Lavoratore) Il controvalore di tutte le tipologie di welfare (e di tutti i relativi
    servizi), anche quelli attivate su iniziativa del solo datore di lavoro (c.d. welfare
    volontario), sono fiscalmente e previdenzialmente esenti;
•   (lato Azienda) Il costo del welfare volontario (artt. 51, comma 2, e 100 T.U.I.R.)
    è deducibile dal reddito d’impresa nella misura del 5 per mille (art. 100 T.U.I.R.),
    a meno che lo stesso non venga fruito in adempimento di un c.d. obbligo
    negoziale (circolare 28/E 2006 AE), in questo caso le clausole del “programma
    di welfare” devono in qualche modo risultare vincolanti per il datore di lavoro
    (ad es. vincoli di durata ampi, assenza di clausole che consentano la
    sospensione ad libitum del solo datore di lavoro)
•   (lato Azienda) Il costo welfare sostitutivo di premi di produttività, contrattuale
    sia esso derivante da ccnl o da accordi di secondo livello e/o quello sottoscritto
    con un rappresentante dei lavoratori e ratificato dai singoli risulta deducibile al
    100% (art. 95, comma 1, T.U.I.R.).
•   (entrambi i Lati) I servizi welfare devono essere offerti alla generalità dei
    dipendenti o a categorie di essi.

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Tipologie di Welfare
      Il Welfare nel CCNL metalmeccanica
art. 17, Sez. IV, Tiolo IV, CCNL metalmeccanica industria, rev. 27.02.2017
•   € 100 nel 2018 ( da attivare entro il 31.05.2018), € 150 (entro il 31.05.2019), €
    200 (entro il 31.05.2020);
•   Tali importi (sotto forma di servizi) devono essere fruiti dai lavoratori entro l’anno
    successivo altrimenti vengono persi.
•   Sono comprensivi di eventuali costi fiscali e previdenziali, ma non di costi di
    gestione dello strumento (ad es. convenzioni, piattaforme).
•   Spetta ai lavoratori non in prova né in aspettativa, a tempo determinato (con
    anzianità di almeno tre mesi), indeterminato, parziale (non c’è riproporziona),
    assunti al 1 giugno di ciascun anno.
•   I lavoratori possono destinare gli importi al Fondo Cometa o al fondo mètaSalute.
•   Confronto con le RSU circa i servizi di potenziale interesse per i lavoratori.

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Le disposizioni del T.U.I.R. - art. 51
(comma 1) Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel
periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di
lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello cui si riferiscono (B).

(comma 2) Non concorrono a formare il reddito:
a) … omissis ...

f ) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro
volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1
dell'articolo 100 (7)

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Le disposizioni del T.U.I.R. - art. 51
                       i servizi fruibili
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati
nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i
servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche' per la frequenza di ludoteche e di centri
estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

Modalità di erogazione: pagamento diretto o tramite terzi al fornitore/rimborso spese
sostenute;
Destinatari: generalità dei dipendenti, categorie.
Altri oneri per l’Azienda: acquisizione e conservazione della documentazione comprovante
la spese sostenute o rimborsate;

A titolo esemplificativo:

•   Tasse e rette per asili nido (incluse baby sitter)
•   Tasse e rette per scuole di ogni ordine e grado (comprese gite e servizi di trasporto)
•   Tasse e rette per università e master
•   Libri e materiale didattico

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Le disposizioni del T.U.I.R. - art. 51
                    i servizi fruibili

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo;

Modalità di erogazione: pagamento diretto o tramite terzi al fornitore/
rimborso spese sostenute;
Destinatari: generalità dei dipendenti, categorie.
Altri oneri per l’Azienda: acquisizione e conservazione della documentazione
comprovante la spese sostenute o rimborsate;

A titolo esemplificativo:

• Badanti
• Assistenza domiciliare
• Case di Riposo

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Le disposizioni del T.U.I.R. - art. 51
                    i servizi fruibili
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della
generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in
forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi
patologie.;

Modalità di erogazione: pagamento diretto o tramite terzi al fornitore/
rimborso spese sostenute;
Destinatari: generalità dei dipendenti, categorie.
Altri oneri per l’Azienda: acquisizione e conservazione della documentazione
comprovante la spese sostenute o rimborsate;

A titolo esemplificativo:

• Polizze LTC (vita, infortuni, mediche private)

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Le disposizioni del T.U.I.R. - art. 51

Il comma 3 invece prende in considerazione le erogazioni in natura sotto forma di
beni e servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (buoni benzina, buoni
supermercato).

Queste:

• Possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di
  legittimazione
• Il loro valore complessivo (anche in caso di erogazione per beni e servizi
  diversi) non può eccedere l’importo di € 258,23
• Possono non essere dirette alla generalità dei dipendenti e quindi non rientrare
  nei piani di welfare

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Le disposizioni del T.U.I.R. - art. 95

(comma 1) Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in
denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il
disposto dell'articolo 100, comma 1.

                            Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
Le disposizioni del T.U.I.R. - art. 100

(comma 1) Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute
per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza
sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo
non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

                            Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
Il Welfare per gli amministratori

•   Il piano di welfare può coinvolgere gli amministratori,
    senza limiti di reddito ed in questo caso non concorre a
    formare il reddito (è considerato reddito da lavoro
    assimilato).

•   Per fruire della completa deducibilità dal reddito di
    impresa si ritiene preferibile che il piano venga adottato o
    ratificato con delibera assembleare e non con solo
    verbale di CdA.

                       Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
Effetti welfare su retribuzione
                          AS-IS                                                            TO-BE
                                 Ipotesi: Il dipendente riceve valore pari a 10 Euro lordi

Sui 10 € erogati sotto forma di retribuzione lʼazienda            Se il dipendente riceve tale valore in beni e servizi di
paga 3 € di contributi previdenziali     (totale costo            cui allʼarticolo 51 del TUIR, lʼazienda non sostiene
azienda: 13 €)                                                    alcun costo aggiuntivo

                                 3                                                     3                    3

                       Di cui

                13              10                                                    10                    10
      Azienda

                                                                       Azienda
 Sui 10 € lordi il dipendente ottiene un potere                     I 10 € che il dipendente riceve in beni e servizi non
 dʼacquisto netto di circa 5 € in busta paga                        sono imponibili, il beneficio netto è totale

                       Di cui
                                5
                10              5                                                     10                   10

                Costo aziendale retribuzione                                     Potere dʼacquisto netto
                Valore retribuzione lorda                                        Imposizione fiscale e contributiva dipendente
                Contributi previdenziali a carico azienda                        Recupero di efficienza azienda

                                                Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
Premi di produttività caratteristiche

•   Fonti normative: art., 1 commi 182/189, l. 208/2015, L. 232/2016, DM
    25 marzo 2016.
•   Si tratta di premi di risultato di ammontare variabile la cui
    corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività,
    redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili
    sulla base di criteri definiti con decreto ministeriale, nonché le somme
    erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
•   I premi godono di una tassazione agevolata (sostitutiva di irpef e
    addizionali) del 10%.
•   I premi rimangono base imponibile ai fini del calcolo dei contributi
    previdenziali e del TFR.
•   Per poter fruire della tassazione agevolata devono essere previsti da
    contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto
    legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche.

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Premi di produttività caratteristiche

•   I contratti devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli
    incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
    che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei
    fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei
    processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non
    straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di
    esecuzione del rapporto d lavoro subordinato, rispetto ad un periodo
    congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in
    modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro
    genere appositamente individuati;

•   E’ limitato ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non
    superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui
    al comma 182, a euro 50.000 (nel 2016) e euro 80.000 (nel 2017).

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Premi di produttività caratteristiche

•   I limiti di importo per fruire della tassazione agevolata sono pari ad
    Euro 2.000 (nel 2016) e 3.000 (nel 2017)

•   elevato a 2.500 (nel 2016) e 4.000 (nel 2017) per le aziende che
    coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro
    (deve trattarsi di una partecipazione effettiva, con poteri di iniziativa,
    consultazione vincolante o codecisionali, anche per reparti, fasi o
    gruppi di lavoro).

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Conversione del premio di produttività in welfare

•   Il comma 184 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto la possibilità per le
    parti stipulanti il contratto aziendale di inserire una clausola che attribuisca al
    dipendente la scelta tra la fruizione dei premi in danaro ovvero in servizi welfare;
•   Il dipendente in tal caso, avvantaggiandosi della totale esenzione fiscale e
    previdenziale dei servizi di welfare, a parità di importo messo a disposizione dal
    datore di lavoro, viene ad avere un potere di acquisto maggiore.
•   La legge di stabilità 2017 ha ulteriormente incentivato l’opzione per la conversione,
    prevedendo che in questo caso, gli importi sostituiti vengono a cumularsi con quelli
    massimi previsti per la totale esenzione di determinati tipi di servizi, quali:
      • Contributi di assistenza sanitaria integrativa (€ 3.615,20 + € 3.000)
      • Contributi alle forme di previdenza complementare (€ 5.164,57 + € 3.000)
      • Azioni offerte alla generalità dei dipendenti (€ 2.065,83 + e 3.000)

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Modalità di erogazione dei premi
                           Su scelta
                              del
                          dipendente

             Denaro                            Welfare

 Tassazione      Contribuzione                            No
sostitutiva al    c/azienda e                        contribuzione
                                   No tassazione
    10%           dipendente                          c/azienda e
                                                      dipendente

                      Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
Premi o Welfare
                             AS-IS                                                                    TO-BE
                                   Ipotesi: il dipendente riceve un premio pari a 10 Euro lordi

Sui 10 € erogati sotto forma di salario variabile lʼazienda             Se il dipendente riceve tale valore in beni e servizi di
paga 3 € di contributi previdenziali         (totale costo              cui allʼarticolo 51 del TUIR (welfare), lʼazienda non
azienda: 13 €)                                                          versa la contribuzione a suo carico

                                     3                                                            3                   3

                          Di cui

                   13               10                                                           10                   10

                                                                                  Azienda
      Azienda

 Sui 10 € lordi il dipendente ottiene un potere                                 I 10 € che il dipendente riceve in beni e servizi non
 dʼacquisto netto di circa 8 € in busta paga                                    sono imponibili, il beneficio netto è totale

                                    2                                                                          2
                          Di cui
                   10               8                                                            10            8             10
      Dipendente

                                                                   Dipendente
                   Costo aziendale retribuzione                                             Potere dʼacquisto netto
                   Valore lordo salario variabile                                           Imposizione fiscale e contributiva dipendente
                   Contributi previdenziali a carico azienda                                Recupero di efficienza azienda

                                                    Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
Quadro di confronto post Legge di Stabilità

             Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
STUDIO LEGALE MC
Udine - Gorizia - Pordenone

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          Distributori di Benessere: Welfare aziendale e compe77vità
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