BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI ESCLUSO IN CASO DI CHIUSURA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA PER INATTIVITÀ NEL TRIENNIO - MYSOLUTION

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IVA

Blocco delle compensazioni escluso in caso di
chiusura d’ufficio della partita IVA per
inattività nel triennio
di Giovanni Petruzzellis | 23 GENNAIO 2020

 L’art. 2 del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, introduce il divieto di compensazione dei
 crediti in F24 per i contribuenti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita IVA o di
 esclusione dal VIES ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis del D.P.R. n. 633/1972. Il blocco delle compensa-
 zioni non dovrebbe operare, invece, in caso di chiusura d’ufficio della partita IVA per inattività il cui
 provvedimento è adottato ai sensi del comma 15-quinquies del medesimo art. 35.

Premessa
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge n. 157/2019, contiene una serie articolata di dispo-
sizioni finalizzate a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. Tra queste, all’art. 2, si in-
troduce ildivieto di compensazione dei crediti in F24 per i contribuenti destinatari di un provvedi-
mento dicessazione della partita IVA o di esclusione dal VIES ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis del
D.P.R. n. 633/1972.
Per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA è san-
cito il divieto di compensazione nel modello F24 dei crediti di qualsiasi natura. Lo stop alle compen-
sazioni opera infatti “a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti”.
Gli stessi limiti alla compensazione sono stabiliti per i contribuenti ai quali sia stato notificato il prov-
vedimento di esclusione dall’archivio VIES dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomu-
nitarie. In questo caso, tuttavia, il divieto opera limitatamente ai crediti IVA.
L’intervento normativo si caratterizza per una serie di aspetti che meriterebbero un chiarimento uffi-
ciale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se da un lato infatti non sembrerebbero emergere dubbi in
merito all’esclusione dal divieto di compensazione in caso di chiusura d’ufficio della partita IVA per
protratta inattività, la norma non specifica se il divieto di compensazione sia riferito ai soli crediti ma-
turati alla data di notifica del provvedimento ovvero operi anche per quelli maturati successivamente.

Cessazione della partita IVA e blocco delle compensazioni: ambito applicativo
del nuovo divieto
L’art. 2 del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, introduce il divieto di compensazione dei
crediti in F24 per i contribuenti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita IVA o di

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Blocco delle compensazioni escluso in caso di chiusura d’ufficio della partita IVA per inattività nel triennio

esclusione dal VIES (VAT information exchange system) ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis del D.P.R. n.
633/1972.
L’intervento normativo si caratterizza per l’introduzione, nell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dei
nuovi commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies. Ma andiamo con ordine.

Chiusura d’ufficio della partita IVA ed esclusione dal VIES
L’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che l’attribuzione del numero di partita
IVAdetermina l’attivazione di una serie di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di
rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di eserci-
zio dell’attività. Tali verifiche sono finalizzate a riscontrare la sussistenza dei requisiti soggettivi e/o
oggettivi di cui agli artt. da 1 a 5 del D.P.R. n. 633/1972. In caso di esito negativo dei predetti controlli
l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all’esclusione della
stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) di cui si
dirà a breve.
Con il provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla
norma in esame, fissando i criteri per determinare, sulla base di specifici profili di rischio, i soggetti
destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione dal VIES.
Il citato provvedimento prevede che la valutazione degli uffici sia effettuata sulla base di:
   elementi di rischio riconducibili al rappresentante legale, agli amministratori o ai soci della
     persona giuridica titolare della partita IVA (ovvero al titolare della ditta individuale);
   elementi di rischio legati alla tipologia di attività e alle modalità con le quali essa viene esercita-
     ta sotto il profilo operativo, finanziario e gestionale;
   eventuali omissioni e/o incongruenze negli obblighi di versamento e/o dichiarazione;
   elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvol-
     ti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Sul piano operativo, l’analisi del rischio sui soggetti titolari di partita IVA avviene, preliminarmente, at-
traverso procedure automatizzate, mediante accesso a banche dati pubbliche o private. Successi-
vamente, i contribuenti selezionati dai controlli automatizzati possono essere destinatari di accessi
presso il luogo di esercizio dell’attività.
I controlli sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita IVA o della comuni-
cazione dell’opzione di inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-
comunitarie
Qualora dai controlli effettuati emerga la mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal
D.P.R. n. 633/1972, l’ufficio può notificare un provvedimento di cessazione della partita IVA indebi-
tamente richiesta o mantenuta. Questo tipo di provvedimento determina, di conseguenza, anche
l’estromissione dalla banca dati VIES.
L’esclusione dal VIES può inoltre essere disposta nell’ipotesi in cui il contribuente, pur in possesso dei
requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio dell’attività, abbia consapevolmente effettuato operazioni
intracomunitarie in un contesto di frode IVA.
La cessazione ha effetto dalla data di registrazione in anagrafe tributaria della notifica del prov-
vedimento.

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Chiusura d’ufficio delle partite IVA “dormienti”
Un’altra modalità di cessazione d’ufficio della partita IVA è disciplinata al successivo comma 15-
quinquies dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.
La norma, introdotta dal D.Lgs. n. 175/2014 e modificata dal D.L. n. 193/2016, stabilisce che l’Agenzia
delle Entrate, fatti salvi i poteri di controllo e accertamento, procede d’ufficio alla chiusura delle parti-
te IVA dei soggetti che risultano non avere esercitato attività d’impresa, artistiche o professio-
nali nei tre anni precedenti, secondo modalità da definire con apposito provvedimento direttoriale.
I criteri e le modalità di applicazione della norma sono stati definiti con il provvedimento direttoria-
le n. 1415522 del 3 dicembre 2019, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’identificazione delle
partite IVA da cessare avviene sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in
anagrafe tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità prece-
denti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o
d’impresa.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in anagrafe tributaria non
emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente
all’estinzione del codice fiscale.
A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo deve essere inviata una comunica-
zione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA mediante lettera raccomandata A/R. Il de-
stinatario ha quindi la possibilità di rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, ad un
qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti in merito alla
propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
Verificate le giustificazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, gli uffici potranno archivia-
re la comunicazione preventiva, mantenendo il soggetto in attività, oppure rigettare l’istanza con mo-
tivato diniego.

        Ricorda
        La procedura di chiusura delle partite IVA “dormienti”, disciplinata all’art. 35, comma 15-
        quinquies, non deve quindi essere confusa con i provvedimenti di cessazione della partita IVA
        e di cancellazione dal VIES disposti ai sensi del precedente comma 15-bis.

L’art. 2 del D.L. n. 124/2019, infatti, nel definire l’ambito applicativo del nuovo divieto di compen-
sazione, menziona esclusivamente i provvedimenti di cessazione della partita IVA (nuovo com-
ma 2-quater inserito nell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) e di esclusione della banca dati VIES (com-
ma 2-quinquies introdotto nel medesimo art. 17) disposti ai sensidell’art. 35, comma 15-bis del D.P.R.
n. 633/1972.
È quindi possibile concludere che il divieto di compensazione non operi per le partite IVA cessate
per presunta inattività in base alla procedura disciplinata dal comma 15-quinquies dell’art. 35,
D.P.R. n. 633/1972 e del relativo provvedimento attuativo n. 1415522 del 3 dicembre 2019.

Aspetti operativi
Con il nuovo comma 2-quater, inserito nell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 si stabilisce, per i contribuen-
ti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi del menzio-
nato comma 2-bis dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, l’esclusione della possibilità di avvalersi della

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compensazione nel modello F24 di crediti tributari e non. Il divieto di compensazione infatti opera
“a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti” (sono compresi, ad esempio, i crediti vantati
verso l’INPS e l’INAIL). La possibilità di compensazione è inoltre espressamente esclusa anche per i
crediti che non siano maturati con riferimento all’attività esercitata oggetto del provvedimen-
to di cessazione.
Il blocco decorre a partire dalla data di notifica e permane fino a quando la partita IVA risulti
chiusa. Conseguentemente la compensazione sarà nuovamente possibile in caso di riapertura suc-
cessiva della posizione IVA. Parimenti nessun blocco alle compensazioni si verifica per coloro che ab-
biano chiuso la partita IVA volontariamente, ossia per cessata attività.
In ogni caso resta fermo che il riferimento al divieto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.
n. 241/1997 non determina la perdita del diritto al riporto del credito IVA nelle liquidazioni pe-
riodiche del tributo. I crediti inutilizzabili in compensazione potranno comunque essere riportati
nelle dichiarazioni annuali dei periodi d’imposta successivi o formare oggetto di richiesta di rimbor-
so.

        Attenzione
        La norma non specifica se, in caso di esclusione della partita IVA il divieto di compensazione
        debba riferirsi ai soli crediti IVA maturati alla data di notifica del provvedimento di cancella-
        zione oppure se debba ritenersi esteso anche a quelli maturati successivamente.

Gli stessi limiti alla compensazione dei crediti sono stabiliti, mediante l’aggiunta del nuovo comma 2-
quinquies al menzionato art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, per i contribuenti ai quali sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dal VIES. In questo caso, tuttavia, il divieto opera limi-
tatamente ai crediti IVA,maturati in sede di dichiarazione annuale o seguito della presentazione
del modello IVA-TR, e rimane in vigore fino a quando non siano state rimosse le irregolarità che
hanno determinato il provvedimento di esclusione.
Da quanto detto consegue che in caso di cancellazione esclusivamente dagli archivi VIES, non accom-
pagnata da un provvedimento di cessazione della partita IVA, il contribuente, fermo restando
l’impossibilità di compensare i crediti IVA, potrà legittimante continuare ad effettuare la compensa-
zione dei crediti relativi ad altre imposte e contributi.
Come si è detto in precedenza, infatti, in caso di ravvisate irregolarità connesse alla partecipazione
consapevole in un contesto di frode IVA, il contribuente può essere destinato di un provvedimento di
esclusione dal VIES senza la chiusura contestuale della partita IVA (che si verifica esclusivamente in
assenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi).
Il divieto di compensazione ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di esclusione della
partita IVA dalla banca dati VIES e permane fintanto che non siano non siano rimosse le irregolarità
che hanno generato l’emissione di tale provvedimento. Di conseguenza, la compensazione dei crediti
IVA diviene nuovamente possibile in caso di reinserimento nella banca dati VIES in seguito alla rimo-
zione delle irregolarità che hanno determinato il provvedimento di esclusione. La soluzione è stata
confermata da parte dell’Agenzia delle Entrate in occasione del terzo Forum dei dottori commercia-
listi ed esperti contabili che ha avuto luogo a Milano il 13 gennaio 2020.

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        Attenzione
        In attesa di chiarimenti sul punto è ragionevole ritenere che il divieto di compensazione non
        operi in caso di esclusione dalla banca dati VIES disposta ai sensi dell’art. 35, comma 7-bis del
        D.P.R. n. 633/1972. Tale norma, della quale non si fa menzione nell’art. 2 del D.L. 124/2019,
        prevede l’esclusione dalla banca dati degli operatori intracomunitari nell’ipotesi di mancata
        presentazione di alcun elenco INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.

Da ultimo, il nuovo comma 2-sexies inserito nell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997stabilisce che, in caso di
utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle regole suesposte, il relativo modello F24 è
scartato. Lo scarto sarà comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto
che ha trasmesso il modello, mediante apposita ricevuta.

        Riferimenti normativi
   D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 15-bis;
   D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17;
   Agenzia delle Entrate, provv. 12 giugno 2017, n. 110418/2017;
   D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 2.

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