Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e il canone radiotelevisivo
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Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e il canone radiotelevisivo 22 luglio 2021 La L. di bilancio 2021 ha previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, in particolare disponendo che alla RAI spettano tutti i relativi introiti, ad eccezione delle somme destinate con legge a specifiche finalità. In precedenza, la L. di bilancio 2020 ha innalzato, a regime, la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni, mentre la L. di bilancio 2019 ha definitivamente fissato l'importo dovuto per il canone per uso privato. Recentemente, peraltro, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19), sono state disposte sospensioni temporanee dei termini di pagamento del canone per uso privato e del canone speciale, ovvero riduzioni del relativo importo. Nel passato più recente erano intervenute ulteriori novità riguardanti, in particolare, la governance e l'attività gestionale della RAI, l'applicazione ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della medesima società, ad eccezione dell'amministratore delegato, nonché a dipendenti, collaboratori e consulenti, del limite massimo retributivo di 240.000 euro, l'introduzione di un Piano RAI per la trasparenza e la comunicazione aziendale, l'esonero della RAI da alcune misure di contenimento della spesa, l'assetto territoriale della società, le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione decennale, previa consultazione pubblica sugli obblighi del servizio (art. 49 del d.lgs. 177/2005, come modificato, da ultimo, dall'art. 9 della L. 198/2016). Da ultimo, l'affidamento in concessione decennale alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., a decorrere dal 30 aprile 2017, e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione, sono stati operati con DPCM 28 aprile 2017. Il servizio pubblico è svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. La cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio è divenuta quinquennale (art. 45 del d.lgs. 177/2005, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L. 220/2015). Qui il contratto di servizio 2018-2022. Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico. Il sistema di finanziamento pubblico della RAI Preliminarmente, si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. In particolare, il canone per uso privato (ordinario) è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.). Il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali
aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L. 1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma). Per quanto concerne gli importi dovuti per il canone, in particolare, il d.lgs. 177/2005 (art. 47, co. 3) aveva disposto che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro per lo sviluppo economico, con proprio decreto, doveva stabilire l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi prevedibilmente sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo. Fino all'anno 2015, era dunque intervenuto un decreto ministeriale che aveva fissato sia l'ammontare del canone per uso privato, sia gli importi dovuti a titolo di canone speciale. Successivamente, a partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 152 e ss.) l'importo del canone per uso privato è stato fissato in via legislativa. Inoltre, sono state introdotte nuove modalità di riscossione, tramite addebito, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture dell'energia elettrica. A partire dall'introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, era stata avviata una progressiva riduzione del suo importo. In particolare, per il 2016 la misura del canone era stata fissata in € 100 ( art. 1, co. 152, L. 208/2015), a fronte di € 113,50 dovuti negli anni dal 2013 al 2015, mentre per il 2017 e il 2018 era stata pari a € 90 ( L. 232/2016: art. 1, co. 40; art. 1, co. 1147, L. 205/2017). Da ultimo, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 89) ha definitivamente fissato la misura del canone per uso privato in € 90 annui. Nulla è, invece, variato per quanto riguarda le modalità di riscossione del canone di abbonamento speciale, che deve essere pagato annualmente (entro il 31 gennaio), o semestralmente (entro il 31 gennaio e il 31 luglio) o trimestralmente (entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) (D.lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1542). Da ultimo, gli importi del canone speciale sono stati fissati, per il 2021, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020 (pubblicato nella GU n. 77 del 30 marzo 2021) che ha stabilito che si applicano le misure indicate nelle tabelle 3 e 4 allegate al DM 29 dicembre 2014. Più nello specifico, la tabella 3 ha stabilito gli importi del canone speciale dovuto da strutture ricettive, esercizi pubblici e altri locali aperti al pubblico (quali, ad esempio, oltre alle varie tipologie di alberghi, sportelli bancari, ospedali, cliniche e case di cura), mentre la tabella 4 ha fissato gli importi dovuti per la detenzione di apparecchi nei cinema, nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili, prevedendo, tra l'altro, oltre a un canone base, anche un canone supplementare parametrato agli incassi. Rispetto alla previsione della L. 488/1999 (art. 27, co. 8, primo periodo) – in base alla quale alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo doveva essere attribuito per intero il canone di abbonamento alla televisione, ad eccezione della quota pari all'1% già spettante all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (destinazione derivante della L.1184/1935, come modificata dal d.lgs.lgt. 56/1946, provvedimenti poi abrogati dal D.L. 200/2008-L. 9/2009) – il D.L. 66/2014 (L. 89/2014: art. 21, co. 4) aveva previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 degli introiti del canone da attribuire alla RAI e la L. di stabilità 2015 (L. 190/2014: art. 1, co. 292) aveva previsto, dal 2015, la riduzione del 5% dei medesimi introiti da destinare alla società concessionaria. In seguito, con l'introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, era stato stabilito che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) erano destinate in parte alla RAI, in parte all'Erario per varie finalità, tra cui, fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, L. 198/2016), destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale. In particolare, la L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018: art. 1, co. 90) aveva stabilizzato la previsione secondo cui metà del c.d. extra gettito era riversata all'Erario per essere destinata, per quanto qui interessa, fino all'importo indicato, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nonché all'ampliamento sino a € 8.000 annui della soglia reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Al riguardo, infatti, si ricorda che il D.L. 248/2007 ( L. 31/2008: art. 42, co. 2- bis, che ha modificato l' art. 1, co. 132, della L. 244/2007-L. di stabilità 2008) – ha abolito, a decorrere dal 2008, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge (allora) non superiore complessivamente a € 516,46 per tredici mensilità (pari a € 6.713,98 annui), senza conviventi. La soglia era stata elevata per il 2018 e il 2019 ad € 8.000 annui, rispettivamente, dal DI 16 febbraio 2018 e dal DI
24 ottobre 2019, che avevano destinato a tal fine € 20,9 mln e € 20 mln, provenienti da parte delle risorse accertate quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017 e il 2018. Successivamente, la L. di bilancio 2020 ( L. 160/2019: art. 1, co. 355) ha stabilito che, dal 2020, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per l' esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è fissata a € 8.000 annui. Inoltre, con riferimento al già previsto requisito di non avere conviventi, ha specificato che esso è riferito alla convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti. Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 616-619) ha previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone. In particolare, ha disposto che tali somme sono destinate: quanto a € 110 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione; per la restante quota, alla RAI, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate a specifiche finalità. Con riguardo al canone, si ricorda, peraltro, che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19), sono state disposte sospensioni temporanee dei termini di pagamento del canone RAI, ovvero riduzioni dell'importo . In particolare: il D.L. 9/2020 (art. 4), il cui contenuto è stato poi riversato nel D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 72-bis), ha previsto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere fino al 30 aprile 2020 per i comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020. Ha previsto, altresì, che il versamento delle somme dovute per il canone di abbonamento (per uso privato) alle radioaudizioni oggetto di sospensione doveva avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione; lo stesso D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 62) ha previsto che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, erano sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi potevano essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. A seguito di tale disposizione, il termine per il pagamento della seconda rata trimestrale (30 aprile 2020) del canone di abbonamento speciale è dunque stato prorogato al 30 giugno 2020; il D.L. 41/2021 (L. 69/2021: art. 6, co. 5 e 6) ha previsto l'esonero dal versamento del canone RAI per l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore. Ha previsto, altresì, l'assegnazione ad una contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate di € 83 mln al fine di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che avevano già provveduto al versamento del canone prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero di compensare la RAI per le minori entrate derivanti da tale previsione. Inoltre, negli anni più recenti: il D.L. 55/2018 (L. 89/2018: art. 1, co. 3-5) ha previsto, per i territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), una ulteriore sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni – già disposta a decorrere dal 24 agosto 2016 – per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Ha previsto, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data della sua entrata in vigore; il D.L. 109/2018 (L. 130/2018: art. 33) ha previsto, per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, siti nell'isola di Ischia e interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dalla data della sua entrata
in vigore e fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Non ha, invece, previsto il rimborso delle somme già versate. Oltre alle risorse provenienti dal canone, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 101) ha riconosciuto alla RAI un contributo di € 40 mln annui, per il 2019 e il 2020, per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale. Il contratto di servizio 2018-2022 ha per oggetto, fra l'altro, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio. In attuazione è intervenuto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2020. La governance della RAI L'assetto di governance della RAI è stato modificato, da ultimo, dalla L. 220/2015 (art. 2) che, novellando il d.lgs. 177/2005 (art. 49), ha introdotto la figura dell'amministratore delegato (sostitutiva della figura del direttore generale), ha ridotto il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e ha modificato le modalità di designazione degli stessi. Sono rimaste invece ferme la durata in carica pari a tre anni del CdA e la previsione che il rinnovo dell'organo è effettuato entro il termine di scadenza del relativo mandato (art. 49, co. 4, d.lgs. 177/2005). Le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del CdA si sono applicate dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge (L. 220/2015: art. 5), avvenuto nel 2018. Gli organi sociali della RAI sono l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria), il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il collegio sindacale. In particolare, la L. 220/2015 (art. 2) ha previsto la riduzione (da 9) a 7 dei membri del Consiglio di amministrazione. Fra i requisiti per la nomina, ha inserito l'onorabilità, prevedendo, inoltre, che la composizione del CdA è definita favorendo, fra l'altro, la presenza di entrambi i sessi e l'assenza di conflitti di interesse. Ha introdotto, inoltre, alcune cause di incompatibilità, fra le quali il ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato. Non possono essere nominati membri del CdA coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, ovvero in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo. I 7 membri del CdA sono così designati: - 2 sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, previo avviso pubblico da pubblicare nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI almeno 60 giorni prima della nomina e presentazione di candidature almeno 30 giorni prima della nomina; - 2 sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; - 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi. Al riguardo, il nuovo statuto, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 3 febbraio 2016, ha precisato, all'art. 21.3, che i componenti del CdA scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica che, in base all'art. 16.4, deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Con riferimento alle attività del CdA, la L. 220/2015 (art. 2) ha disposto che, fermi restando i compiti già
attribuiti dalla legge e dallo statuto, al CdA è affidata l'approvazione del Piano industriale e del Piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, degli investimenti di importo superiore a € 10 mln, degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e delle variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a € 10 mln, nonché del (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. L'amministratore delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'assemblea dei soci, deve possedere determinati requisiti (esperienza e assenza di conflitti di interesse), rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del CdA – salva la facoltà di revoca da parte dello stesso CdA, sentito il parere dell'assemblea dei soci. L'amministratore delegato deve: assicurare la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal CdA; gestire il personale dell'azienda; nominare i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del CdA che, per i direttori di testata, è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi; assumere, nominare, promuovere e stabilire la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti; provvedere anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale; sentito il parere del Consiglio di amministrazione, definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; proporre all'approvazione del CdA il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Infine, in base alla stessa L. 220/2015 (art. 2), ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il "tetto" retributivo di € 240.000. L'applicazione dello stesso "tetto" anche al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, è stata poi prevista dalla L. 198/2016 (art. 9). Il 31 luglio 2018 si è insediato il primo nuovo CdA che, nella medesima riunione, ha nominato, a maggioranza, Marcello Foa Presidente e amministratore delegato Fabrizio Salini Il 21 settembre 2018 il CdA della RAI ha nuovamente designato, a maggioranza, Marcello Foa quale Presidente. Il 26 settembre 2018 Marcello Foa è stato audito dalla Commissione parlamentare di vigilanza la quale, nella stessa seduta, successivamente, ha espresso, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, parere favorevole alla sua nomina quale Presidente della RAI. Ai fini del rinnovo del CDA, il 31 marzo 2021 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per la presentazione delle candidature ( qui l'avviso pubblicato sul sito della Camera; qui l'avviso pubblicato sul sito del Senato; qui l'avviso pubblicato sul sito della RAI). Il 14 luglio 2021 la Camera ha eletto Francesca Bria e Simona Agnes, il Senato ha eletto Igor De Biasio e Alessandro Di Majo. Il 15 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha designato Carlo Fuortes e Marinella Soldi. Nella stessa giornata, è stato nominato il nuovo CdA,che nella riunione del 16 luglio 2021 ha ratificato la nomina di Carlo Fuortes ad amministratore delegato e ha nominato per la carica di presidente Marinella Soldi. Nella seduta del 21 luglio 2021 la Commissione parlamentare di vigilanza ha espresso parere favorevole, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, alla nomina di Marinella Soldi quale nuovo Presidente della RAI. Focus I sistemi radiotelevisivi pubblici di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, con particolare riferimento alla governance e ai meccanismi di finanziamento https://temi.camera.it/leg18/post/i_sistemi_radiotelevisivi_pubblici_di_francia__germania__regno_unito_e_sp 1.html Il Piano RAI per la trasparenza e la comunicazione aziendale
La L. 220/2015 (art. 2) – modificando il d.lgs. 177/2005 (art. 49) - ha previsto che il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale deve prevedere le forme migliori per rendere conoscibili agli utenti le informazioni sull'attività del CdA, salvi casi particolari di riservatezza, adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione sul sito internet della RAI, fra l'altro: dei curricula e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti, compresi quelli non dipendenti della RAI, e comunque dai soggetti che percepiscano più di € 200.000 annui (con esclusione dei titolari di contratti di natura artistica), nonché delle informazioni relative allo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, di altri incarichi o attività professionali, o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti; dei criteri per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; dei dati relativi ai contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso. In base alla stessa L. 220/2015 (art. 3, che ha introdotto gli artt. da 49-bis a 49-quater nel d.lgs. 177/2005), l'amministratore delegato provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni presenti nel Piano. L'attività gestionale della RAI In base alla L. 220/2015 (art. 3, che ha introdotto gli artt. da 49-bis a 49-quater nel d.lgs. 177/2005), l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali. La stessa legge ha previsto, inoltre, una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla stessa, in particolare escludendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche per i contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive. Gli stessi contratti non sono soggetti neanche all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti. Inoltre, ha escluso, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla stessa, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di acquisto, sviluppo, produzione, coproduzione, commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dallo stesso codice dei contratti pubblici. L'affidamento di tali contratti avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Infine, ha previsto che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato. L'art. 37 dello statuto ha stabilito nel 5% del numero dei dirigenti dipendenti in servizio alla chiusura del precedente esercizio il limite massimo dei dirigenti non dipendenti che possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Da ultimo, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 1096) ha disposto che alla RAI non si applicano le misure di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, ferme restando, invece, le disposizioni in materia di tetto retributivo. La RAI era stata inclusa per la prima volta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 2016, nella sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali". Era risultata, inoltre inserita anche nel corrispondente elenco 2017. L'assetto territoriale della RAI In base alla L. 220/2015 (art. 1, che ha modificato l'art. 45 del d.lgs. 177/2005), il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto della effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le sedi che garantiscono il servizio nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia mantengono autonomia finanziaria e contabile e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e delle lingue locali. La medesima legge (art. 1, sempre modificando l'art. 45 del d.lgs. 177/2005) ha disposto, inoltre, che con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha, altresì, disciplinato i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla Commissione parlamentare di vigilanza, alla quale il Consiglio di amministrazione deve riferire ogni 6 mesi sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti partecipanti alle trasmissioni, sono state fatte salve, da ultimo, dalla L. 220/2015 (art. 2). La stessa legge (art. 2), modificando il d.lgs. 177/2005 (art. 49), ha inoltre disposto che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della RAI, effettuata dal medesimo CdA nell'ambito dei suoi membri, diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare di vigilanza. La revoca dei componenti del medesimo consiglio di amministrazione, deliberata dall'assemblea, acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza. In base alla stessa L. 220/2015 (art. 5), il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza per il parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Inoltre, in base alla L. 198/2016 (art. 9), lo schema di DPCM per l'affidamento della concessione e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare di vigilanza Invece, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 220/2015 (art. 2) al d.lgs. 177/2005 (art. 49), e dell'abrogazione, con la stessa L. 220/2015 (art. 4), dell'art. 5 del d.lgs. C.p.S. 428/1947 (ratificato dalla L. 561/1956), alla Commissione non spetta più individuare la maggior parte dei membri del Cda, né l'espressione di un parere sullo statuto della società concessionaria.
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