Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e il canone radiotelevisivo

Pagina creata da Samuele Montanari
 
CONTINUA A LEGGERE
Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e il canone radiotelevisivo
Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e il
canone radiotelevisivo

22 luglio 2021

     La L. di bilancio 2021 ha previsto un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal
  versamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, in particolare disponendo che alla RAI
  spettano tutti i relativi introiti, ad eccezione delle somme destinate con legge a specifiche finalità.
     In precedenza, la L. di bilancio 2020 ha innalzato, a regime, la soglia reddituale prevista ai fini
  dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età
  pari o superiore a 75 anni, mentre la L. di bilancio 2019 ha definitivamente fissato l'importo dovuto per il
  canone per uso privato.
     Recentemente, peraltro, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus (COVID-19), sono state
  disposte sospensioni temporanee dei termini di pagamento del canone per uso privato e del canone
  speciale, ovvero riduzioni del relativo importo.
     Nel passato più recente erano intervenute ulteriori novità riguardanti, in particolare, la governance e
  l'attività gestionale della RAI, l'applicazione ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della
  medesima società, ad eccezione dell'amministratore delegato, nonché a dipendenti, collaboratori e
  consulenti, del limite massimo retributivo di 240.000 euro, l'introduzione di un Piano RAI per la
  trasparenza e la comunicazione aziendale, l'esonero della RAI da alcune misure di contenimento della
  spesa, l'assetto territoriale della società, le competenze della Commissione parlamentare di vigilanza.

  L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

  Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione decennale, previa
consultazione pubblica sugli obblighi del servizio (art. 49 del d.lgs. 177/2005, come modificato, da ultimo,
dall'art. 9 della L. 198/2016).
  Da ultimo, l'affidamento in concessione decennale alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., a decorrere dal
30 aprile 2017, e l'approvazione dell'annesso schema di convenzione, sono stati operati con DPCM 28 aprile
2017.
  Il servizio pubblico è svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello
sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della
società concessionaria. La cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio è divenuta quinquennale (art.
45 del d.lgs. 177/2005, come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L. 220/2015).
  Qui il contratto di servizio 2018-2022.

  Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

  Il sistema di finanziamento pubblico della RAI

   Preliminarmente, si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al
pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla
ricezione delle radioaudizioni.
   In particolare, il canone per uso privato (ordinario) è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili
alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
   Il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali
aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L.
1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).
  Per quanto concerne gli importi dovuti per il canone, in particolare, il d.lgs. 177/2005 (art. 47, co. 3)
aveva disposto che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro per lo sviluppo economico, con
proprio decreto, doveva stabilire l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio
dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di
coprire i costi prevedibilmente sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
  Fino all'anno 2015, era dunque intervenuto un decreto ministeriale che aveva fissato sia l'ammontare del
canone per uso privato, sia gli importi dovuti a titolo di canone speciale.
  Successivamente, a partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 152 e ss.) l'importo del canone per uso
privato è stato fissato in via legislativa. Inoltre, sono state introdotte nuove modalità di riscossione, tramite
addebito, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture dell'energia elettrica.
A partire dall'introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, era stata avviata una progressiva
riduzione del suo importo. In particolare, per il 2016 la misura del canone era stata fissata in € 100 ( art. 1, co. 152,
L. 208/2015), a fronte di € 113,50 dovuti negli anni dal 2013 al 2015, mentre per il 2017 e il 2018 era stata pari a €
90 ( L. 232/2016: art. 1, co. 40; art. 1, co. 1147, L. 205/2017).

  Da ultimo, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 89) ha definitivamente fissato la misura del
canone per uso privato in € 90 annui.

  Nulla è, invece, variato per quanto riguarda le modalità di riscossione del canone di abbonamento
speciale, che deve essere pagato annualmente (entro il 31 gennaio), o semestralmente (entro il 31 gennaio
e il 31 luglio) o trimestralmente (entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) (D.lgs.C.P.S. 31
dicembre 1947, n. 1542).
  Da ultimo, gli importi del canone speciale sono stati fissati, per il 2021, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 dicembre 2020 (pubblicato nella GU n. 77 del 30 marzo 2021) che ha stabilito che si
applicano le misure indicate nelle tabelle 3 e 4 allegate al DM 29 dicembre 2014.
Più nello specifico, la tabella 3 ha stabilito gli importi del canone speciale dovuto da strutture ricettive, esercizi
pubblici e altri locali aperti al pubblico (quali, ad esempio, oltre alle varie tipologie di alberghi, sportelli bancari,
ospedali, cliniche e case di cura), mentre la tabella 4 ha fissato gli importi dovuti per la detenzione di apparecchi
nei cinema, nei cinema-teatri e in locali a questi assimilabili, prevedendo, tra l'altro, oltre a un canone base, anche
un canone supplementare parametrato agli incassi.

  Rispetto alla previsione della L. 488/1999 (art. 27, co. 8, primo periodo) – in base alla quale alla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo doveva essere attribuito per intero il canone di
abbonamento alla televisione, ad eccezione della quota pari all'1% già spettante all'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia (destinazione derivante della L.1184/1935, come modificata dal d.lgs.lgt. 56/1946,
provvedimenti poi abrogati dal D.L. 200/2008-L. 9/2009) – il D.L. 66/2014 (L. 89/2014: art. 21, co. 4) aveva
previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 degli introiti del canone da attribuire alla RAI e la L. di stabilità
2015 (L. 190/2014: art. 1, co. 292) aveva previsto, dal 2015, la riduzione del 5% dei medesimi introiti da
destinare alla società concessionaria.
  In seguito, con l'introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, era stato stabilito che le
eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già
iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) erano destinate in parte alla RAI,
in parte all'Erario per varie finalità, tra cui, fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, al Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, L. 198/2016), destinato al sostegno dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.
In particolare, la L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018: art. 1, co. 90) aveva stabilizzato la previsione secondo cui metà
del c.d. extra gettito era riversata all'Erario per essere destinata, per quanto qui interessa, fino all'importo indicato,
al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nonché all'ampliamento sino a € 8.000 annui della soglia
reddituale prevista ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età
pari o superiore a 75 anni.
Al riguardo, infatti, si ricorda che il D.L. 248/2007 ( L. 31/2008: art. 42, co. 2- bis, che ha modificato l' art. 1, co. 132,
della L. 244/2007-L. di stabilità 2008) – ha abolito, a decorrere dal 2008, il pagamento del canone di abbonamento
alla televisione (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di
età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge (allora) non superiore complessivamente a €
516,46 per tredici mensilità (pari a € 6.713,98 annui), senza conviventi.
La soglia era stata elevata per il 2018 e il 2019 ad € 8.000 annui, rispettivamente, dal DI 16 febbraio 2018 e dal DI
24 ottobre 2019, che avevano destinato a tal fine € 20,9 mln e € 20 mln, provenienti da parte delle risorse accertate
quale extra gettito relativo al canone RAI per il 2017 e il 2018.
Successivamente, la L. di bilancio 2020 ( L. 160/2019: art. 1, co. 355) ha stabilito che, dal 2020, la soglia di reddito
complessivo proprio e del coniuge prevista per l' esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di
età pari o superiore a 75 anni, è fissata a € 8.000 annui.
Inoltre, con riferimento al già previsto requisito di non avere conviventi, ha specificato che esso è riferito alla
convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

  Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 616-619) ha previsto un nuovo meccanismo di
assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone. In particolare, ha disposto che tali
somme sono destinate:

    quanto a € 110 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
    per la restante quota, alla RAI, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già
    destinate a specifiche finalità.

  Con riguardo al canone, si ricorda, peraltro, che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus
(COVID-19), sono state disposte sospensioni temporanee dei termini di pagamento del canone RAI,
ovvero riduzioni dell'importo . In particolare:

    il D.L. 9/2020 (art. 4), il cui contenuto è stato poi riversato nel D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 72-bis), ha
    previsto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da
    emettere fino al 30 aprile 2020 per i comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020. Ha
    previsto, altresì, che il versamento delle somme dovute per il canone di abbonamento (per uso
    privato) alle radioaudizioni oggetto di sospensione doveva avvenire, senza applicazione di sanzioni e
    interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di
    sospensione;
    lo stesso D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 62) ha previsto che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale,
    la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, erano sospesi gli adempimenti tributari
    diversi dai versamenti, e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
    all'addizionale regionale e comunale, che scadevano nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
    maggio 2020. Tali adempimenti sospesi potevano essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza
    applicazione di sanzioni. A seguito di tale disposizione, il termine per il pagamento della seconda rata
    trimestrale (30 aprile 2020) del canone di abbonamento speciale è dunque stato prorogato al 30
    giugno 2020;
    il D.L. 41/2021 (L. 69/2021: art. 6, co. 5 e 6) ha previsto l'esonero dal versamento del canone RAI per
    l'anno 2021 a favore delle strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in
    locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore. Ha
    previsto, altresì, l'assegnazione ad una contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate di € 83 mln al fine
    di riconoscere un credito d'imposta di importo corrispondente a favore di coloro che avevano già
    provveduto al versamento del canone prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero di
    compensare la RAI per le minori entrate derivanti da tale previsione.

  Inoltre, negli anni più recenti:

    il D.L. 55/2018 (L. 89/2018: art. 1, co. 3-5) ha previsto, per i territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi
    sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), una ulteriore
    sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni – già disposta a decorrere
    dal 24 agosto 2016 – per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 e il recupero delle
    somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Ha
    previsto, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data della sua entrata
    in vigore;
    il D.L. 109/2018 (L. 130/2018: art. 33) ha previsto, per i territori dei comuni di Casamicciola Terme,
    Forio e Lacco Ameno, siti nell'isola di Ischia e interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la
    sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dalla data della sua entrata
in vigore e fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza
    applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021. Non ha, invece, previsto il rimborso delle
    somme già versate.

   Oltre alle risorse provenienti dal canone, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 101) ha
riconosciuto alla RAI un contributo di € 40 mln annui, per il 2019 e il 2020, per l'adempimento degli obblighi
del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale.

Il contratto di servizio 2018-2022 ha per oggetto, fra l'altro, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa
attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione
dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica
analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

In attuazione è intervenuto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2020.

  La governance della RAI

   L'assetto di governance della RAI è stato modificato, da ultimo, dalla L. 220/2015 (art. 2) che, novellando
il d.lgs. 177/2005 (art. 49), ha introdotto la figura dell'amministratore delegato (sostitutiva della figura del
direttore generale), ha ridotto il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e ha modificato le
modalità di designazione degli stessi. Sono rimaste invece ferme la durata in carica pari a tre anni del CdA e
la previsione che il rinnovo dell'organo è effettuato entro il termine di scadenza del relativo mandato (art. 49,
co. 4, d.lgs. 177/2005).
   Le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del CdA si sono applicate dal primo
rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge (L. 220/2015: art. 5), avvenuto nel 2018.
Gli organi sociali della RAI sono l'Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria), il Consiglio di amministrazione, il
Presidente e il collegio sindacale.

   In particolare, la L. 220/2015 (art. 2) ha previsto la riduzione (da 9) a 7 dei membri del Consiglio di
amministrazione. Fra i requisiti per la nomina, ha inserito l'onorabilità, prevedendo, inoltre, che la
composizione del CdA è definita favorendo, fra l'altro, la presenza di entrambi i sessi e l'assenza di conflitti di
interesse.
   Ha introdotto, inoltre, alcune cause di incompatibilità, fra le quali il ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi
precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato.
   Non possono essere nominati membri del CdA coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici
uffici, anche temporanea, ovvero in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale
disposta dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza
definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile, salvi gli effetti della
riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, ovvero per un delitto
in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno
a 2 anni per qualunque delitto non colposo.
   I 7 membri del CdA sono così designati:
- 2 sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, previo avviso pubblico da pubblicare nei siti internet della
Camera, del Senato e della RAI almeno 60 giorni prima della nomina e presentazione di candidature almeno
30 giorni prima della nomina;
- 2 sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
- 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari
di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi.

   Al riguardo, il nuovo statuto, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 3 febbraio 2016,
ha precisato, all'art. 21.3, che i componenti del CdA scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica che, in base all'art. 16.4,
deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

  Con riferimento alle attività del CdA, la L. 220/2015 (art. 2) ha disposto che, fermi restando i compiti già
attribuiti dalla legge e dallo statuto, al CdA è affidata l'approvazione del Piano industriale e del Piano
editoriale, del preventivo di spesa annuale, degli investimenti di importo superiore a € 10 mln, degli atti e dei
contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e delle
variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano
di importo superiore a € 10 mln, nonché del (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione
aziendale.

  L'amministratore delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta
dell'assemblea dei soci, deve possedere determinati requisiti (esperienza e assenza di conflitti di
interesse), rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del CdA – salva la facoltà di
revoca da parte dello stesso CdA, sentito il parere dell'assemblea dei soci.
  L'amministratore delegato deve: assicurare la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee
editoriali e le direttive formulate e adottate dal CdA; gestire il personale dell'azienda; nominare i dirigenti di
primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del CdA che, per i
direttori di testata, è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi; assumere, nominare,
promuovere e stabilire la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di
testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti; provvedere anche all'attuazione
del piano industriale e del preventivo di spesa annuale; sentito il parere del Consiglio di amministrazione,
definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a
collaboratori esterni; proporre all'approvazione del CdA il (nuovo) Piano per la trasparenza e la
comunicazione aziendale.

  Infine, in base alla stessa L. 220/2015 (art. 2), ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il "tetto" retributivo di €
240.000. L'applicazione dello stesso "tetto" anche al personale dipendente, ai collaboratori e ai
consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, è stata poi prevista
dalla L. 198/2016 (art. 9).

Il 31 luglio 2018 si è insediato il primo nuovo CdA che, nella medesima riunione, ha nominato, a maggioranza,
Marcello Foa Presidente e amministratore delegato Fabrizio Salini
Il 21 settembre 2018 il CdA della RAI ha nuovamente designato, a maggioranza, Marcello Foa quale Presidente.
Il 26 settembre 2018 Marcello Foa è stato audito dalla Commissione parlamentare di vigilanza la quale, nella stessa
seduta, successivamente, ha espresso, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, parere favorevole
alla sua nomina quale Presidente della RAI.

Ai fini del rinnovo del CDA, il 31 marzo 2021 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per la presentazione delle
candidature ( qui l'avviso pubblicato sul sito della Camera; qui l'avviso pubblicato sul sito del Senato; qui l'avviso
pubblicato sul sito della RAI).
Il 14 luglio 2021 la Camera ha eletto Francesca Bria e Simona Agnes, il Senato ha eletto Igor De Biasio e
Alessandro Di Majo.
Il 15 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha designato Carlo Fuortes e Marinella Soldi.
Nella stessa giornata, è stato nominato il nuovo CdA,che nella riunione del 16 luglio 2021 ha ratificato la nomina di
Carlo Fuortes ad amministratore delegato e ha nominato per la carica di presidente Marinella Soldi.
Nella seduta del 21 luglio 2021 la Commissione parlamentare di vigilanza ha espresso parere favorevole, a
maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, alla nomina di Marinella Soldi quale nuovo Presidente della
RAI.

  Focus

 I sistemi radiotelevisivi pubblici di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, con particolare riferimento
 alla governance e ai meccanismi di finanziamento
 https://temi.camera.it/leg18/post/i_sistemi_radiotelevisivi_pubblici_di_francia__germania__regno_unito_e_sp
 1.html

  Il Piano RAI per la trasparenza e la comunicazione aziendale
La L. 220/2015 (art. 2) – modificando il d.lgs. 177/2005 (art. 49) - ha previsto che il (nuovo) Piano per la
trasparenza e la comunicazione aziendale deve prevedere le forme migliori per rendere conoscibili agli
utenti le informazioni sull'attività del CdA, salvi casi particolari di riservatezza, adeguatamente motivati,
nonché la pubblicazione sul sito internet della RAI, fra l'altro:

    dei curricula e dei compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e
    controllo e dai dirigenti, compresi quelli non dipendenti della RAI, e comunque dai soggetti che
    percepiscano più di € 200.000 annui (con esclusione dei titolari di contratti di natura artistica), nonché
    delle informazioni relative allo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, di altri incarichi o attività
    professionali, o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche
    amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti;
    dei criteri per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a collaboratori esterni;
    dei dati relativi ai contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un
    compenso.

  In base alla stessa L. 220/2015 (art. 3, che ha introdotto gli artt. da 49-bis a 49-quater nel d.lgs.
177/2005), l'amministratore delegato provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno
annuale dei dati e delle informazioni presenti nel Piano.

  L'attività gestionale della RAI

   In base alla L. 220/2015 (art. 3, che ha introdotto gli artt. da 49-bis a 49-quater nel d.lgs. 177/2005),
l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti
alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali.
   La stessa legge ha previsto, inoltre, una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI e dalle
società interamente partecipate dalla stessa, in particolare escludendo l'applicazione del Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anche per i contratti riguardanti la commercializzazione di
programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive. Gli stessi contratti non sono soggetti neanche
all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti.
   Inoltre, ha escluso, per i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla
stessa, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di acquisto,
sviluppo, produzione, coproduzione, commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive,
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie
di contratti dallo stesso codice dei contratti pubblici. L'affidamento di tali contratti avviene comunque nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
   Infine, ha previsto che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui
possono essere attribuiti contratti a tempo determinato.
L'art. 37 dello statuto ha stabilito nel 5% del numero dei dirigenti dipendenti in servizio alla chiusura del precedente
esercizio il limite massimo dei dirigenti non dipendenti che possono essere assunti con contratto a tempo
determinato.

  Da ultimo, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 1096) ha disposto che alla RAI non si applicano
le misure di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza,
investimenti e disinvestimenti, previste per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato predisposto dall'ISTAT, ferme restando, invece, le disposizioni in materia di tetto retributivo.

La RAI era stata inclusa per la prima volta nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato 2016, nella sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali". Era risultata, inoltre
inserita anche nel corrispondente elenco 2017.

  L'assetto territoriale della RAI

  In base alla L. 220/2015 (art. 1, che ha modificato l'art. 45 del d.lgs. 177/2005), il servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale garantisce l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello
regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e
strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto della effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le sedi che garantiscono il servizio nelle province autonome di
Trento e di Bolzano e nelle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia mantengono autonomia
finanziaria e contabile e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione
delle culture e delle lingue locali.
   La medesima legge (art. 1, sempre modificando l'art. 45 del d.lgs. 177/2005) ha disposto, inoltre, che con
la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i
diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Ha,
altresì, disciplinato i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina.

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

  Le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla Commissione
parlamentare di vigilanza, alla quale il Consiglio di amministrazione deve riferire ogni 6 mesi sulle attività
della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti partecipanti alle trasmissioni, sono state fatte salve,
da ultimo, dalla L. 220/2015 (art. 2).
  La stessa legge (art. 2), modificando il d.lgs. 177/2005 (art. 49), ha inoltre disposto che la nomina del
presidente del consiglio di amministrazione della RAI, effettuata dal medesimo CdA nell'ambito dei suoi
membri, diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione parlamentare di vigilanza. La revoca dei componenti del medesimo
consiglio di amministrazione, deliberata dall'assemblea, acquista efficacia a seguito di valutazione
favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza.

  In base alla stessa L. 220/2015 (art. 5), il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione
parlamentare di vigilanza per il parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
  Inoltre, in base alla L. 198/2016 (art. 9), lo schema di DPCM per l'affidamento della concessione e lo
schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della
consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare di vigilanza

   Invece, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 220/2015 (art. 2) al d.lgs. 177/2005 (art. 49), e
dell'abrogazione, con la stessa L. 220/2015 (art. 4), dell'art. 5 del d.lgs. C.p.S. 428/1947 (ratificato dalla L.
561/1956), alla Commissione non spetta più individuare la maggior parte dei membri del Cda, né
l'espressione di un parere sullo statuto della società concessionaria.
Puoi anche leggere