Il servizio di controllo periodico della funzionalità delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e organizzazione Le linee guida nazionali ...
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Il servizio di controllo periodico della funzionalità delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e organizzazione Le linee guida nazionali Documenti Enama Il quadro legislativo Direttiva 128 e PAN
Perché verificare l’efficienza della macchina irroratrice 1) Aumentare l’efficacia del trattamento antiparassitario 2) Rispettare l’ambiente 3) Rendere più salubre l’ambiente di lavoro 4) Aumentare la durata delle macchine 5) Diminuire le spese per i trattamenti 6) Istruire l’agricoltore
Fase dell’applicazione Rischio diretto per l’operatore (> durante la preparazione e la distribuzione) Inquinamento diffuso da deriva Inquinamento puntuale (> durante la preparazione, il lavaggio, in caso di certi difetti) Residui sugli alimenti 3
I tre “pilastri” del controllo delle macchine in uso 2. La taratura 1. Il controllo meccanico 3. La formazione funzionale
La «filiera» del controllo Scelta macchina nuova Manutenzione Autocontrollo In azienda (autoverifica aziendale) Regolazione aziendale (eventuale) Controllo meccanico funzionale C/o il centro di controllo Eventuale regolazione 31/03/2017 5
8 9 6 10 30 2 31 35 40 47 39 127 17 35 6 10 9 3 12 28 5 8 33 6 25 4 12 6 65 Alcuni centri 4 7 operano in 66 più regioni 5 12 242 centri 9 651 tecnici
INDAGINE SUI COSTI DEI CONTROLLI FUNZIONALI IN ITALIA 2014 REGIONE Tipo di attività Costo (€) ABRUZZO Controllo funzionale barre e atomizzatori 100 + IVA Controllo funzionale barre + atomizzatori - Per le aziende iscritte alla Camera di Commercio BASILICATA lucana il controllo funzionale è gratuito 100 + IVA - Per le aziende di altre regioni Controllo funzionale barre + atomizzatori: CALABRIA - Centri Prova fissi 40 (IVA inclusa) - Centri Prova mobili 60 (IVA inclusa) Costo controllo è in regime di libero mercato. Controllo funzionale barre + atomizzatori: - Centri Prova (in sede) 80 + IVA CAMPANIA - Centri Prova mobili (fuori sede) 120 + IVA - Per le associazioni di produttori convenzionati ( in 80 + IVA sede e fuori sede) - COSTO MEDIO controllo 100 + IVA Controllo funzionale + regolazione (taratura) di barre e EMILIA ROMAGNA 170 (IVA inclusa) atomizzatori FRIULI VENEZIA GIULIA Controllo funzionale barre e atomizzatori 50 LIGURIA Costo medio dei controlli Da 65 a 80 Costo max controllo + regolazione (taratura) BARRE + 206 + IVA LOMBARDIA ATOMIZZATORI Costo medio controllo + regolazione 100 + IVA MARCHE Costo libero, nessun limite fissato MOLISE Costo controllo funzionale + regolazione (taratura) 100 + IVA PIEMONTE Controllo funzionale barre e atomizzatori (costo max) 130 (IVA esclusa) PROV. AUT. DI BOLZANO Costo controllo funzionale atomizzatori 123 PROV. AUT. DI TRENTO Controllo funzionale + regolazione atomizzatori 80 SICILIA Controllo funzionale barre e atomizzatori 60 VENETO Controllo funzionale + regolazione (taratura) 150
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Spagna - Catalugna Belgio
Norvegia
Slovacchia
Esempio centro fisso nella fabbrica di produzione
Riferimenti legislativi e normativi Direttiva 128/09 (Art. 8) Gruppo Europeo SPISE Dlgs. 150/2012 (Art. 12) Linee guida Enama PAN (2014) Piano di Azione Nazionale Norma EN 13790 Norma ISO 16122 POR e decreti regionali di attuazione 31/03/2017 16
Quadro legislativo > la direttiva CE 128/09
L’approccio legislativo europeo sui pesticidi Adozione del concetto di "life- cycle” per tenere sotto controllo tutti gli aspetti relativi allo sviluppo, produzione, imballaggio, etichettatura, distribuzione, manipolazione, applicazione, uso e controllo, comprese le attività post registrazione e la gestione dei residui, inclusi gli imballaggi. 18
CE 127/09 Nuova direttiva “emendante” la Direttiva 2006/42/EC “Direttiva macchine” [include il concetto di “sicurezza ambientale”] >>>> CE 128/09 Direttiva uso sostenibile 19 agrofarmaci approvata il 27 settembre 2009
Direttiva sull’uso sostenibile degli agrofarmaci 128/09 Formazione per utilizzatori, Direttiva divulgatori e distributori Tutte le attrezzature per uso professionale sottoposte a periodico controllo Divieto dell’irrorazione con mezzi Piani di aerei Azione Misure per la protezione Nazionali dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile (ugelli antideriva - zone tampone – divieto per certi prodotti) IPM (lotta integrata) obbligatoria per tutti dal 2014 Indicatori di rischio da monitorare 20
Ispezione attrezzature in uso Articolo 8 1 2 1. Gli S.M. devono assicurare che le attrezzature per l’applicazione di fitofarmaci devono essere sottoposte a controllo a intervalli regolari. L’intervallo sarà non superiore ai 5 anni fino al 2020 e inferiore ai 3 anni dopo. 2. Entro il 14.12.2016, gli S.M. assicureranno che ciascuna attrezzatura in uso professionale sarà sottoposto a controllo almeno una volta. Dopo questa data solo quelle che hanno positivamente passato il controllo saranno utilizzabili per scopi professionali. Le attrezzature nuove devono essere controllate almeno una volta entro i 5 anni dal loro acquisto. 21
Ispezione attrezzature in uso Articolo 8 3 3. (…) Gli S.M. possono: (a) Applicare calendari diversi e intervalli di controllo diversi alle attrezzature non usate per applicare pesticidi, a quelle manuali o portate a spalla e a quelle che sono usate in piccolissima scala (very low scale of use), (…) Non si possono mai considerare di piccola scala l’impiego di: (i) attrezzature montate su treni e mezzi aerei; (ii) barre più lunghe di tre metri (b) Esimere dai controlli le atrezzature manuali e quelle spalla. In questo caso gli S.M. devono assicurare che gli operatori sono informati su: corretta manutenzione di tali attrezzature, i rischi specifici e uso appropriato (…). 22
Ispezione attrezzature in uso Articolo 8 4 e 5 4. Le ispezioni devono verificare che le attrezzature rispondano ai requisiti tecnici elencati nell’allegato 2.(…) Le attrezzature conformi a standard sviluppati secondo quanto previsto dall’articolo 20 comma 1 sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e protezione ambientale. 5. Gli utilizzatori professionali devono eseguire delle regolazioni periodiche (tarature) e dei controlli tecnici sulle attrezzature in conformità con l’appropriata formazione ricevuta prevista dall’art. 5. 23
Ispezione attrezzature in uso Articolo 8 6 6. Gli S.M. devono designare gli organismi responsabili per l’implementazione dei controlli e informarne la Commissione Europea. Ciascuno Stato membro deve stabilire sistemi di certificazione destinati a consentire la verifica delle ispezioni e riconoscere i certificati rilasciati in altri Stati membri secondo i requisiti di cui al comma 4 ecc. Gli Stati membri si impegnano a riconoscere i certificati rilasciati in altri Stati membri, a condizione che la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 1 siano rispettate. 7. (…) 24
ALLEGATO II della 128/09 Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente con riferimento all’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi L’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi riguarda tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell’ambiente. Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell’operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalità delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi. Le attrezzature per l’applicazione di pesticidi devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i pesticidi possano essere accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di pesticidi. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immediatamente dal sedile dell’operatore. Ove necessario, le regolazioni devono essere semplici, accurate e riproducibili. Occorre dedicare particolare attenzione ai seguenti elementi: (…) 25
Quadro legislativo > Il PAN italiano 2014-2019 (Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
PAN - Azione 5 A.5 - Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) A.5.4 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale, entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie (…) A.5.5 – Misure per la riduzione e/o eliminazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade (…) A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida (…) 27
PAN - Azione 3 Introduzione A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi A.3.4 - Esoneri A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie) A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria) A.3.8 - Centri Prova e organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura A.3.9 - Verifica dell’attività svolta dai Centri Prova e dai tecnici abilitati A.3.10 - Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati A.3.11 - Mutuo riconoscimento del controllo funzionale e della regolazione strumentale All. II – metodologia - e All. III - attrezzature 28
A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione utilizzatori professionali controllo funzionale effettuano la regolazione periodico A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie) mantenimento efficienza A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria) 31/03/2017 29
Scadenze 2013 Conto terzi: primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 2014; l’intervallo < 2 anni 2015 Gruppo A – entro il 26 novembre 2016 2016 D.LGS 150/2012: In deroga al comma 2, ed a seguito 2017 di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa Gruppo B – entro il 26 novembre all'impiego delle attrezzature, il 2018; intervallo tra i controlli 2018 Piano può stabilire scadenze e successivi di 6 anni intervalli diversi per i controlli 2019 funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori Gruppo C – Attrezzature 2020 a spalla e ulteriori attrezzature per esonerate l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. D.LGS 150/2012 Art. 24 comma 7: Sanzioni (da 500 a 2000 €) 30
Gruppo A - entro il 26 novembre 2016 - controlli successivi: ogni 5 anni fino al 2020 e ogni 3 anni dopo A1 – colture arboree • irroratrici aero-assistite; A2 – colture erbacee • irroratrici con barre di distribuzione con larghezza di lavoro > 3 metri; • irroratrici con calate; • cannoni; • dispositivi movimento oscillatorio automatico; • irroratrici per diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura; • irroratrici abbinate a seminatrici, sarchiatrici, ecc. con larghezza della banda effettivamente trattata > 3 metri. 31
A3) macchine per i trattamenti alle colture protette: • irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate; • irroratrici portate dall’operatore, lance, irroratrici spalleggiate a motore • irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga A4) altre attrezzature • attrezzature montate su aerei e treni (OGNI ANNO) • irroratrici spalleggiate a motore con ventilatore 31/03/2017 32
Gruppo B – entro il 26 novembre 2018 intervallo tra i controlli successivi di 6 anni B1 • irroratrici abbinate a seminatrici, sarchiatrici, ecc. con banda trattata inferiore o uguale a 3 metri; • irroratrici schermate per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree. B2 - Attrezzature per le quali attualmente non sono state ancora definite le procedure dei controlli • attrezzature per l’applicazione di fitofarmaci in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori); • barre umettanti; • attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti nel terreno (es. fumigatrici); • attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi; • Fogger (OGNI 3 ANNI) 33
Gruppo C - Attrezzature esonerate (punto A.3.4 del PAN) • irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall’operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; • irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette. 34
Calendario controlli gruppo A Decreto MIPAAF 3 marzo 2015: 2011 Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del 2012 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 2013 150, l’intervallo tra i controlli di cui al 2014 comma 1, non deve superare i cinque 2015 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre 2016 anni per le attrezzature controllate 2017 successivamente a tale data. 2018 2019 PAN: 2020 Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 2021 26 novembre 2011, sono sottoposte al 2022 primo controllo funzionale entro 5 anni 2023 dalla data di acquisto. 2024 2025 31/03/2017 35
Prossimi sviluppi ISO 16122 (diventerà norma armonizzata*) Parte 1: parte generale Parte 2: barre Parte 3: atomizzatori Parte 4: fissi (altre tipologie: in preparazione) SOSTITUISCE EN 13790 (parti 1 e 2) * Una norma armonizzata viene redatta su mandato ufficiale della CE, ma rimane uno standard «volontario»; però solo quando si applica tale norma, la procedura è conforme alla Direttiva.
A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie) La regolazione o taratura, che deve essere eseguita periodicamente dall’utilizzatore professionale, ha lo scopo di adattare l’attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. In questo modo si garantisce la distribuzione della quantità necessaria per ottenere l’efficacia del trattamento ed evitare sovradosaggi di prodotto. I dati da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso sono almeno, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali. Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell’utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti: a. la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina; b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro; c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia; d. la pulizia dei filtri e degli ugelli; e. la verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti). 31/03/2017 37
1° corso di aggiornamento per tecnici autorizzati ai controlli funzionali delle macchine irroratrici in Basilicata Azienda Pantanello, Metaponto Marzo, 2017 31/03/2017 38
Normativa regionale La normativa è disponibile sul sito Procedure e metodologie (2013) • Metodologie • (rif. Enama, Dlgs 150) • Competenze • Delega ALSIA • Autorizzazione centri • Dotazioni e impegni da assumere, procedure, mutuo riconoscimento • Controllo dei centri • Revoche e sospensioni, commissione di controllo • Formazione e autorizzazione tecnici • Condizioni di accesso utenti >> • Controllo e rilascio attestati • Validità attestato • Costo del servizio >> • Disposizioni operative 31/03/2017 39
Normativa regionale Integrazioni e aggiornamenti al documento tecnico (2015) • Disposizioni procedurali per i “Centri prova” • Obbligo comunicazione calendario di lavoro • Codifica numero identificativo (centro/anno/controllo) • Iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici abilitati • Periodicità dei controlli dei Centri prova e dei tecnici abilitati • Sanzioni, anomalie da verificare • Costi massimi per l’esecuzione del controllo funzionale, regolazione/taratura >> • Costituzione di un archivio regionale relativo ai controlli (software) • Mutuo riconoscimento • Contrassegno di avvenuta certificazione funzionale • Documentazione 31/03/2017 40
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