Le novità sulla disciplina della previdenza complementare Problematiche comunitarie - ODCEC Roma

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Le novità sulla disciplina della previdenza
             complementare
       Problematiche comunitarie
   Le prestazioni dei fondi pensione esteri:
   Aspetti internazionali ed evoluzione della
             normativa comunitaria
              Alessio Vagnarelli
                                     Roma, 27 settembre 2018

 COMMISSIONE “IMPOSTE DIRETTE ALTRI REDDITI”
• Profili di fiscalità internazionale
  dei Fondi Pensione

• Recenti sviluppi della normativa
  comunitaria
Profili di fiscalità internazionale dei Fondi
Pensione
DB: Defined Benefit; DC Defined Contribution

Fonte: Ocse - Revised taxonomy for pension plans, pension funds and pension entities – 0ttobre 2002
Fonte: Ocse - Revised taxonomy for pension plans, pension funds and pension entities – 0ttobre 2002
Fonte: OCSE - Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries - 2015
Cross-border issues related to pensions

9. Many such issues relate to mismatches resulting from
differences in the general tax policy that States adopt with respect
to retirement savings. In many States, tax incentives are provided
for pension contributions. Such incentives frequently take the form
of a tax deferral so that the part of the income of an individual that
is contributed to a pension arrangement as well as the income
earned in the scheme or any pension rights that accrue to the
individual are exempt from tax. Conversely, the pension benefits
from these arrangements are taxable upon receipt. Other States,
however, treat pension contributions like other forms of savings
and neither exempt these contributions nor the return thereon;
logically, therefore, they do not tax pension benefits. Between
these two approaches exist a variety of systems where
contributions, the return thereon, the accrual of pension rights or
pension benefits are partially taxed or exempt.
Fonte: Commentario art. 18 Modello DTT OCSE

                                                                         © 2011 Studio Tributario e Societario
Fonte: OCSE - Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries - 2015
Fonte: OCSE - Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries - 2015
Fonte: OCSE - Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries - 2015
Persona fisica fiscalmente
                    residente in Italia

                  Deducibili contributi < €
                        5.164,57 *

Fondo Pensione                                  Fondo Pensione
   italiano                                         UE/SEE
                                                  armonizzato
* Deroga lavoratori prima occupazione post 1° gennaio 2007 e eccezione welfare aziendale

                                                                                           © 2011 Studio Tributario e Societario
Art. 17, comma 1, del Dlgs n. 252 del 2005
«I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento,
che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta.

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Art. 11, comma 6, del Dlgs n. 252 del 2005 - Prestazioni
«….Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono
imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono
imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies)
del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili….
(norma richiamata per le ipotesi di riscatto dall’art. 14, commi 4 e 5, del Dlgs n.
252 del 2005)
Art. 11, comma 7, del Dlgs n. 252 del 2005 - Anticipazioni
«…. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; c) decorsi otto anni di
iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze
degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; d) le ritenute
di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.

                                                                                        © 2011 Studio Tributario e Societario
Fase della contribuzione   Esenzione

Fase della gestione        Tassazione

Fase della prestazione     Tassazione

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Persona fisica fiscalmente
                       residente in Italia

                   Indeducibili contributi > €
                          5.164,57 *

Regime di indeducibilità applicabile anche ai soggetti fiscalmente non residenti in
Italia ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Tuir.

                                                                                      © 2011 Studio Tributario e Societario
Fase della contribuzione   Tassazione

Fase della gestione        Tassazione

Fase della prestazione     Esenzione

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Rilevanza della storia previdenziale

Determinazione degli imponibili per singoli montanti

Rilevanza dei contributi non dedotti

Misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile

Modulistica e monitoraggio fiscale

                                                            © 2011 Studio Tributario e Societario
Convenzione ITA - US del 25 Agosto 2009 – Legge 3 marzo
2009, n. 20 – art. 18
«6. Ai fini della presente Convenzione, quando una persona
fisica, che partecipa ad un fondo pensione costituito e
riconosciuto in conformità alla legislazione di uno degli Stati
contraenti, svolge un’attività nell'altro Stato contraente:

(a) i contributi versati al fondo da o per conto della persona
fisica durante il periodo in cui detta persona svolge tale attività
nell’altro Stato sono deducibili (o suscettibili di esclusione) dal
computo del suo reddito imponibile in detto Stato. Le somme
maturate in base al fondo o i pagamenti effettuati a favore del
fondo da o per conto del suo datore di lavoro durante detto
periodo non sono considerati come parte del reddito imponibile
del dipendente e sono ammessi in deduzione nel computo
degli utili del datore di lavoro in detto altro Stato.

                                                                      © 2011 Studio Tributario e Societario
(b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto
se:
(i) i contributi versati da o per conto della persona fisica a
     favore del fondo pensione (o di altro analogo fondo che
     abbia sostituito il primo) sono stati versati prima dell’arrivo
     di detta persona nell'altro Stato; e
(ii) l’autorità competente dell'altro Stato abbia approvato che il
     fondo pensione corrisponde in linea generale ad un fondo
     pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.
Le somme corrisposte in virtù del presente paragrafo non
possono eccedere le somme che sarebbero riconosciute
dall’altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi
versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un fondo
pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato»

                                                                       © 2011 Studio Tributario e Societario
Risoluzione n. 40/E del 2009
Il Fondo, sotto la propria responsabilità, può applicare direttamente il regime
convenzionale, non operando la ritenuta alla fonte di cui all’art. 23 del citato DPR n.
600 del 1973 limitatamente alla quota di prestazione riferita all’attività lavorativa
prestata nell’altro Stato quale residente di quest’ultimo Paese. A tal fine potrà quindi
scomputare dall’imponibile complessivo relativo alla prestazione previdenziale la
parte maturata negli anni in cui la beneficiaria è stata fiscalmente residente nell’altro
Stato, dove ha prestato la propria attività di lavoro dipendente e dove, da ultimo, è
residente.
In relazione alle difficoltà di effettuare la corretta ricostruzione degli imponibili sui
quali operare la ritenuta e di quelli esenti la prestazione di previdenza complementare
è assoggettata a tassazione determinando l’importo rilevante in base ai criteri di
maturazione. Il Fondo rilevando tale dato al termine di ciascun anno può escludere
da imposizione l’ammontare riferito agli anni in cui il contribuente non è stata
residente in Italia. Per l’anno di cambio della residenza, il Fondo potrà determinare
l’ammontare da escludere da imposizione proporzionalmente, applicando al montante
maturato nell’anno una percentuale pari al rapporto tra i «mesi italiani» e i «mesi
esteri».

Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte
all’estero nel punto 401 del CUD deve essere riportato solo il reddito assoggettato a
tassazione in Italia. In tal caso nelle annotazioni (cod. BW) deve essere indicato
l’importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

                                                                                            © 2011 Studio Tributario e Societario
Art. 14, comma 7, del DLgs n. 252 del 2005

«Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche
sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a
favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto
legislativo.
Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da
una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad
altra forma pensionistica individuale».
                                     Fondi Pensione UE o SEE
                                          armonizzati Direttiva
                                      2003/41/CE (ora Direttiva
    Fondi Pensione ITA                2016/2341/UE) autorizzati
                                            a operare Italia e
                                     limitatamente alle adesioni
                                        effettuate nel territorio
                                     italiano (art. 15-ter, comma
                                       4, Dlgs n. 252 del 2005)
                                                                    © 2011 Studio Tributario e Societario
Recenti sviluppi della normativa
comunitaria
Direttiva 2014/50/UE e il Dlgs n. 88 del 21 giugno 2018

Direttiva 2016/2341/UE (IORP II)

Proposta di Regolamento sul Prodotto Pensionistico
Individuale Paneuropeo (Pepp)

I (Q)ROPS Uk

                                                          © 2011 Studio Tributario e Societario
Direttiva 2014/50/UE e il Dlgs n. 88 del 21 giugno 2018
Direttiva 2014/50/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai
requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

Modifica il Dlgs n. 252 del 2005

• Art. 11: Prestazioni
       • «comma 2;…Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui
         rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso
         acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati
         membri dell'Unione europea…»;

• Art. 14: Permanenza nel Fondo, cessazione dei requisiti e portabilità
       • «c-bis)….il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma
         pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale
         opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte
         dell'iscritto

• Articolo 19 - Compiti della COVIP
       • «1-bis; La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla
         stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni
         effettuate.

                                                                                                © 2011 Studio Tributario e Societario
Direttiva 2016/2341/UE (IORP II) e schema di Decreto Legislativo

Direttiva (Ue) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016
relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)

Rifusione della Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Finalità:
• Consentire agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) di operare in altri
   Stati membri, garantendo un livello elevato di protezione e sicurezza degli aderenti e
   dei beneficiari;
• Facilitare la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, garantendo una sana
   governance, l'informazione degli aderenti allo schema pensionistico, la trasparenza e
   la sicurezza delle pensioni aziendali o professionali;
• Introdurre misure appropriate per migliorare il risparmio destinato alle pensioni
   complementari private;
• Agevolare le attività transfrontaliere degli EPAP e il trasferimento transfrontaliero di
   schemi pensionistici

                                                                                                    © 2011 Studio Tributario e Societario
Schema di Decreto Legislativo attuativo della Direttiva IORP II

Modifiche al Dlgs n. 252 del 2005

• Istituzione di una funzione:
        • per la gestione del rischio;
        • di revisione interna;
        • Attuariale.
• Valutazione interna del rischio;
• Stringenti obblighi d’informazione;
• Proceduralizzazione del trasferimento transfrontaliero a/da un Fondo di un altro Stato membro;
• Scambio d’informazioni tra Autorità di Vigilanza;

NESSUNA MODIFICA AL REGIME FISCALE

                                                                                                   © 2011 Studio Tributario e Societario
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico
individuale paneuropeo (PEPP)

Finalità:
• Forma del Regolamento per conferire diretta applicazione e uniformità all’interno di
   tutti i Paesi della UE;
• Aumentare le forme di finanziamento alla previdenza complementare individuale (III
   Pilastro) da convogliare verso investimenti europei a lungo termine nell’economia
   reale, come strumento attuativo del «Piano di azione per la creazione dell’Unione dei
   mercati dei capitali, Commissione europea, 30 settembre 2015 (COM(2015) 468)»;
• Consentire ai fornitori di creare prodotti pensionistici individuali su scala paneuropea
   semplici, sicuri ed efficiente sotto il profilo dei costi;
• Permettere ai consumatori di beneficiare degli incentivi fiscali nazionali nello Stato
   membro di residenza;
• Incoraggiare la fornitura e la portabilità dei PEPP a livello transfrontaliero.
• Regime del passaporto Europeo dei PEEP;
• Unica Autorità di vigilanza – EIOPA;
• Spinta alla portabilità delle posizioni nei PEPP attraverso la creazione di comparti che
   rispondono ai requisiti e alle condizioni di legge per avvalersi degli incentivi fiscali
   previsti per il PEPP a livello nazionale.

                                                                                              © 2011 Studio Tributario e Societario
Rinvio, per quanto riguarda l’ambito fiscale, alla raccomandazione della Commissione
Europea del 29/6/2017 sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali:

«…In vari Stati membri gli incentivi fiscali svolgono un ruolo importante nel promuovere la
diffusione dei prodotti pensionistici individuali. Tali incentivi fiscali possono assumere
forme diverse. In molti Stati membri i contributi versati per i prodotti pensionistici individuali
sono ammessi a una qualche forma di sgravio fiscale. Analogamente, in molti Stati membri
il reddito ottenuto con l'investimento in tali prodotti non è tassabile - perché esentato
esplicitamente o di fatto - quando il prestatore è soggetto ad imposta ma autorizzato a
detrarre dalla base imponibile le dotazioni versate alla riserva pensionistica. Possono
essere concessi incentivi fiscali anche nella fase di decumulazione mediante l'applicazione
di un’aliquota fiscale favorevole al pagamento della pensione individuale…», raccomanda
«…Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere ai prodotti pensionistici individuali
paneuropei previsti dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio5,
una volta che saranno stati introdotti sul mercato delle pensioni individuali, gli stessi sgravi
fiscali concessi ai prodotti pensionistici individuali nazionali, anche qualora le
caratteristiche del prodotto paneuropeo non rispondano a tutti i criteri nazionali cui lo Stato
membro subordina la concessione degli sgravi fiscali ai prodotti nazionali. Lo Stato
membro che ha più tipi di prodotto pensionistico individuale è incoraggiato a riservare ai
prodotti pensionistici individuali paneuropei il trattamento fiscale più favorevole fra quelli
riconosciuti ai prodotti nazionali….»

                                                                                                     © 2011 Studio Tributario e Societario
(Qulified) Recognised overseas pension schemes ((Q)ROPS)
Schemi pensionistici che ricevono da HMRC Uk uno specifico riconoscimento;
Neutralità fiscale del trasferimento;
Rinuncia al gettito fiscale Uk a determinate condizioni;
Revisione delle condizioni di partecipazione ad aprile 2017;
Prima 19 Fondi Pensione italiani erano riconosciuti come QROPs, tra cui il Previndai;
Oggi nessun Fondo italiano si può fregiare della qualifica di Rops;
Strumento d’interesse a seguito della Brexit
                                               ROPS in Malta
Azure Retirement Benefit Scheme _                   MCT Malet International Retirement Scheme _
Boal & Co _ Pension _                               ROPS Country
Bourse Retirement Scheme (_) _                      MCT _ Private Retirement Scheme _
Centaurus Lite Retirement Benefit Scheme _          Melita International Retirement Scheme Trust _
Centaurus Retirement Benefit Scheme _               Momentum _ Retirement Trust _
Dominion EU Retirement (US Qualified) Plan _        Novia Global Retirement Plan _
Dominion _ Retirement Plan 2010 _                   Optimus Retirement Benefit Scheme No 1 _
Dominion Personal Retirement Contract _             Pathfinder Retirement Scheme _
Elmo International Retirement Plan _                Pecunia Retirement Benefit Scheme _
Elmo US Retirement Plan _                           Pioneer Retirement Plan _
Expatriate Retirement Plan _                        Prosperity QROPS _ _
Gemstone Retirement Scheme _                        Providence Retirement Plan _
Harbour Retirement Scheme _                         STM Malta Pension Contract Plan _
Harbour Retirement Scheme SICAV p.l.c. _            STM Malta Personal Retirement Plan _
Harbour (US Qualified) Retirement Scheme _          STM Malta Retirement Plan _
Infinity International Pension Plan _               STM Malta (US) Retirement Plan _
ITC Occupational Retirement Scheme _                Synergy International Pension Plan _
ITC Personal Retirement Scheme _                    US Pathfinder Retirement Scheme _
Kemmuna Retirement Benefit Scheme _

                                                                                                     © 2011 Studio Tributario e Societario
Grazie per l’attenzione!!!

          Ordine dei Commercialisti di Roma, 19    © 2011 Studio Tributario e Societario
                                                                              30
           Aprile 2012 - Avv. Alessio Vagnarelli
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