Il regime di Call-Off Stock - Novità IVA intra UE: i c.d. Quick Fixes Claudio Castellani - ODCEC Roma

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Il regime di Call-Off Stock - Novità IVA intra UE: i c.d. Quick Fixes Claudio Castellani - ODCEC Roma
Novità IVA intra UE: i c.d. Quick Fixes

    Il regime di Call–Off Stock
                 Claudio Castellani
            Commissione IVA ODCEC Roma

                  Roma 5 febbraio 2020
Fonti Normative

•   Direttiva 2006/112/CE (modificata dalla direttiva 2018/1910)
   Art.17bis;
   Art.243,par.3;
   Art.262,par.2.

• Regolamento(UE)282/2011
 Art.54bis.

                                       ***

•   Explanatory Notes on the EU VAT changes («2020 Quick Fixes»)
   https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2
    020_quick_fixes_en.pdf
Call-off stock : «regime di sospensione»
La Direttiva (UE) del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018, nel
considerando (5)

Il call-off stock si riferisce alla situazione in cui, al momento
del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente
conosce già l'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno
ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato
membro di destinazione. Attualmente questa situazione dà luogo a
una cessione presunta (nello Stato membro di partenza dei beni) e
a un acquisto intracomunitario presunto (nello Stato membro di arrivo
dei beni), seguiti da una cessione «interna» nello Stato membro di
arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in
tale Stato membro. Per evitare che ciò accada tali operazioni,
quando hanno luogo tra due soggetti passivi, dovrebbero essere
considerate, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato
membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato
membro di arrivo.
Cessione assimilata – cd trasferimento a se stessi

                                            Cessione Intra +
                                  IT
                                            cessione interna
                                       IT

                                                  i

        DE
Call-off stock
La Direttiva (UE) del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 ha introdotto l’art. 17-bis alla
Direttiva 2006/112/CE in cui si prevede che:

•   «Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento,
    da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro
    Stato membro in regime di call-off stock».

•   call-off stock richiede 4 CONDIZIONI per differire l’operazione intracomunitaria al
    momento successivo del diritto di disporre (VD INFRA)

•   ECCEZIONI – venir meno delle condizioni (RINVIO)

Il trasferimento di un bene in altro Stato Membro non si considera più un’operazione assimilata
ad una cessione Intra EU ma una vera e propria cessione Intra EU che però si realizza solo quando
l’acquirente preleva i beni dal deposito esistente in tale Stato Membro.

IL CEDENTE CONOSCE GIÀ AL MOMENTO DELL’INVIO L’IDENTITÀ DELL’ACQUIRENTE - BENI CEDUTI IN
MOMENTO SUCCESSIVO

Viene meno l’obbligo del cedente di identificarsi nello Stato membro di destinazione dei beni poiché
il trasferimento dei beni da uno Stato all’altro non determina la cessione intraUE immediata.

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Call–off stock : «regime di sospensione»
Recepimento a livello nazionale
La Direttiva (UE) del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018
 Articolo 2
1.     Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative,
       regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne
       informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1
       gennaio 2020. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla
       presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
       modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di
       diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell’ordinamento interno le richiamate disposizioni.

Tuttavia, in via di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha già da tempo riconosciuto l’applicazione del regime
semplificativo alla fattispecie in esame seppure denominandola «consignment stock».

In considerazione di ciò e del fatto che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente
dettagliate da consentirne la diretta applicazione, le regole armonizzate dovrebbero considerarsi efficaci, ai fini
IVA in Italia, anche in assenza di formale recepimento
(in senso conforme si veda Assonime, circ. n. 29/2019).

NOTE 2.4. APPLICAZIONE UNIFORME NON AMMETTE DEVIAZIONI DALLE NORME ADOTTATE DEI SINGOLI
STATI
Il contesto italiano

• Contratto estimatorio (art. 1556 cc) e altre forme
  di trasferimento della proprietà differite rispetto
  alla consegna dei beni

• Regimi sospensivi dell’art. 39.c1-p3 + art.50.c5
  dl 331/93 – Condizione temporale e adempimenti

• Casi esaminati da AF (Ris. 235 del 18-10-1996;
  Ris. 44/E del 10-4-2000)

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Le 4 Condizioni per il regime di Call–off stock
1. I beni oggetto dell’operazione sono spediti o trasportati da un soggetto
passivo IVA in uno Stato membro (o da un terzo per suo conto) verso un altro
Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni
saranno ceduti ad un altro soggetto passivo il quale, in forza dell’accordo
esistente tra le parti, ha il diritto di acquisirne la proprietà;

2. Il soggetto passivo che spedisce i beni non ha stabilito, nello Stato membro
in cui i beni sono spediti, la sede della propria attività economica, né ivi
dispone di una stabile organizzazione;

3. Il soggetto acquirente è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i
beni sono spediti e la sua identità ed il numero di identificazione sono noti al
soggetto che spedisce nel momento in cui ha inizio la spedizione/trasporto dei
beni;

4. Il soggetto che spedisce/trasporta i beni registra detto trasferimento in un
apposito registro e li inserisce negli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-
UE.
Il requisito temporale
All’atto in cui il cessionario acquista la proprietà dei beni si realizza:

•   Una cessione intraUE esente da parte del cedente
•   Un acquisto intraUE da parte del cessionario

L’operazione si deve concretizzare entro 12 mesi dall’arrivo dei
beni

Regime di call-off rimane valido se (al permanere delle altre
condizioni):
     – Il cessionario è sostituito da altro soggetto IVA
     – In caso di rientro dei beni

Importanza del contratto
Eccezioni
Il call-off cessa di esistere quando:

• Il prelievo non avviene nei 12 mesi dall’arrivo

• I beni sono ceduti ad altro soggetto senza
  rispettare la sostituzione nel call-off

• I beni sono spediti/trasportati in uno Stato
  diverso

• I beni sono distrutti o smarriti o rubati

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Registro da call–off stock: «cedente»

a) Stato membro di invio e data spedizione o trasporto;

b) Numero IVA del destinatario;

c) Stato membro di destinazione, numero IVA del depositario, indirizzo del deposito e data di
   arrivo;
d) Valore, descrizione e quantità dei beni arrivati;

e) Numero IVA del soggetto che sostituisce il destinatario;

f)   Base imponibile, descrizione e quantità dei beni ceduti, nonché data della cessione
     intraunionale, numero IVA dell’acquirente;

g) Base imponibile, descrizione e quantità dei beni ceduti, nonché data in cui viene meno una
   condizione e relativo motivo;

h) Valore, descrizione e quantità dei beni rispediti e relative data.
Registro da call–off stock: «cessionario»

a)   Numero IVA del cedente;

b)   Descrizione e quantità dei beni ricevuti;

c)   Data di arrivo al deposito;

d)   Base imponibile, descrizione e quantità dei beni a lui ceduti, nonché
     data dell’acquisto intraunionale;

e)   Descrizione e quantità dei beni prelevati e data del prelievo;

f)   Descrizione e quantità dei beni distrutti, perduti o sottratti e relativa
     data (ovvero data di accertamento della distruzione o scomparsa).
Decorrenza del regime di call off stock

Ho inviato beni in Belgio il 20 Dicembre 2019: posso usufruire delle
nuove regole dal 1 gennaio 2020? Se si, il periodo di 12 mesi di
valenza della semplificazione decorre dal 1 gennaio 2020?

                           SOLUZIONE

Le nuove regole decorrono dal 1 gennaio 2020. Sul punto la
Commissione Ue ha specificato che, non esistendo regole transitorie ed
essendo necessario garantire uniformità di trattamento, le nuove regole
non possono operare per le merci partite prima del 1 gennaio anche se
sono arrivate dopo il 1 gennaio.
    N 2.5.24
Call off stock e stabile organizzazione

Nell’ambito di un contratto di call off stock il fornitore dei beni ha
nello stato membro di destinazione una stabile organizzazione e il
cessionario non è stabilito in detto Paese ma è solo identificato. È
possibile utilizzare le nuove semplificazioni?

                          SOLUZIONE
Le semplificazioni si applicano solo a condizione che il fornitore non
abbia nello Stato di destinazione una stabile organizzazione. Quindi
nel caso di specie le semplificazioni non sono applicabili. Se il
fornitore non avesse una stabile organizzazione la presenza di una
semplice    identificazione  del   cessionario   non   inibirebbe    le
semplificazioni.

Ammesso il rappresentante fiscale del cedente
Il cessionario può avere sede in altro Stato (UE-extraUE)

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Call-off: ipotesi ordinaria

• I beni possono essere prelavati per uso proprio o per una
  vendita successiva
• Non ammesso il trasferimento a cessionario non identificato
• La vendita a C non è in call-off

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Sostituzione del cessionario

•   Cambia il cessionario nel contratto di call-off (no «time gap»)
•   Cambia il deposito
•   12 mesi invariati da invio
•   Rischio interruzione regime

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Vendita a un terzo/interruzione call-off

• Intervento del rappresentate fiscale

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Reso delle merci

• Ritorno nel Paese di origine prima dei 12 mesi
• Permane il regime di sospensione

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Giacenza superiore ai 12 mesi

• Necessità del rappresentante fiscale

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Invio in altro Stato membro
Necessità del rappresentante fiscale
Possibile call-off verso MS3

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Esportazione

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Distruzione/smarrimento

Necessità rappresentante fiscale

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Altre considerazioni

• Relazioni con la cessione a se stessi (NOTE 2.5.3)
• Call-off e stabile organizzazione del cedente
  (NOTE 2.5.1.)
• Regime opzionale (NOTE 2.5.2.)
• Coesistenza di rappresentante fiscale e call-off
  (NOTE 2.5.7.)
• (!) Trasporto del cessionario (NOTE 2.5.9.)
• Coesistenza di più cessionari (NOTE 2.5.11)
• Aspetti sanzionatori (condizioni vs obblighi
  aggiuntivi)(NOTE 2.5.6.)

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Requisiti del cedente

• Il fornitore non deve avere una SO nel
  Paese di destinazione dei beni
• Può essere solo identificato nel Paese di
  partenza
• Può essere identificato nel Paese di arrivo

N 2.5.7 – 2.5.1

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Requisiti del cessionario

• Può essere anche solo identificato nel
  paese di destinazione
• Il cessionario può acquistare i beni per sue
  esigenze o per destinarli alla rivendita
• Il cessionario NON può trasportare i beni a
  destinazione per c/proprio MA può farlo
  per conto del cedente
• Possibile avere più cessionari
• Possibile la sostituzione
N 2.5.8 – 2.5.9 – 2.5.11 – 2.5.12

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Ipotesi sanzionatorie

• Le 4 condizioni del paragrafo 2 sono sostanziali,
  senza di esse non si accede al regime
  semplificato

• La non compilazione del registro dall’acquirente
  non impedisce l’applicazione del call-off ma può
  essere sanzionata

N 2.5.6

05/02/2020            Titolo documento            27
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