FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O COMUNICATO UFFICIALE N. 220/A Il Consiglio Federale • preso atto dell’emanazione da parte della FIFA del nuovo regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori; • ritenuta la necessità di un adeguamento normativo alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; • visto l’art. 24 dello Statuto Federale; delibera di modificare gli artt. 28, 33, 93, 95, 95 bis, 100, 103 bis, 105, 113 e 114 delle NOIF secondo il testo allegato sub A). PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GIUGNO 2005 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Francesco Ghirelli Franco Carraro
ALLEGATO SUB A) NORME ORGANIZZATIVE INTERNE VECCHIO TESTO NUOVO TESTO Art. 28 Art. 28 I “professionisti” I “professionisti” 1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori 1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. nella Lega Professionisti Serie C. 2. II rapporto di prestazione da "professionista", 2. II rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, con le di un contratto tra il calciatore e la società, di forme e modalità previste dalle presenti norme e durata non superiore alle cinque stagioni dagli accordi collettivi stipulati dalle sportive per i calciatori maggiorenni, e non Associazioni di categoria, nel rispetto delle superiore alle tre stagioni sportive per i disposizioni legislative in materia. calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 3. II primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori che abbiano 3. II primo contratto da “professionista” può compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno essere stipulato dai calciatori che abbiano precedente a quello in cui ha inizio la stagione compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 precedente a quello in cui ha inizio la stagione dell'art. 33. sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33. Art. 33 Art. 33 I “giovani di serie” I “giovani di serie” 1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” 1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età quando sono tesserati per una società associata in assumono la qualifica di “giovani di serie” una delle Leghe professionistiche. quando sottoscrivono la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche. 2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a 2. I calciatori con la qualifica di “giovani di permettere alla società di addestrarli e prepararli serie” assumono un particolare vincolo, atto a all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, permettere alla società di addestrarli e prepararli fino al termine della stagione sportiva che ha all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, inizio nell'anno in cui il calciatore compie fino al termine della stagione sportiva che ha
anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima inizio nell’anno in cui il calciatore compie stagione sportiva del periodo di vincolo, il anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima calciatore “giovane di serie”, entro il termine stagione sportiva del periodo di vincolo, il stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha calciatore “giovane di serie”, entro il termine diritto, quale soggetto di un rapporto di stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha addestramento tecnico e senza che ciò comporti diritto, quale soggetto di un rapporto di l'acquisizione dello status di “professionista”, ad addestramento tecnico e senza che ciò comporti un’indennità determinata annualmente dalla l’acquisizione dello status di “professionista”, ad Lega cui appartiene la società. La società per la un’indennità determinata annualmente dalla quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto Lega cui appartiene la società. La società per la di stipulare con lo stesso il primo contratto di quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto calciatore “professionista” di durata massima di stipulare con lo stesso il primo contratto di triennale. Tale diritto va esercitato calciatore “professionista” di durata massima esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del triennale. Tale diritto va esercitato tesseramento quale “giovane di serie”, con le esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del modalità annualmente stabilite dal Consiglio tesseramento quale “giovane di serie”, con le Federale. modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. 3. I calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno 3. I calciatori con la qualifica di “giovani di d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, serie”, al compimento anagrafico del 16° anno possono stipulare contratto professionistico. II d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, calciatore"giovane di serie" ha comunque diritto possono stipulare contratto professionistico. II ad ottenere la qualifica di "professionista" e la calciatore”giovane di serie” ha comunque diritto stipulazione del relativo contratto da parte della ad ottenere la qualifica di “professionista” e la società per la quale è tesserato, quando: stipulazione del relativo contratto da parte della a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di società per la quale è tesserato, quando: campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2. d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2. 4. Nei casi previsti dal comma precedente è ammessa una durata del rapporto contrattuale 4. Nei casi previsti dal comma precedente, è non superiore alle cinque stagioni sportive, ammessa una durata del rapporto contrattuale compresa quella in cui avviene la stipulazione non superiore alle cinque stagioni sportive e alle del contratto. Tale durata, in ogni caso, non può tre stagioni sportive, compresa quella in cui superare quella che sarebbe conseguita alla avviene la stipulazione del contratto, stipulazione effettuata a termini del comma 2. rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2. 5. Nel caso di calciatore "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in 5. Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è diritto previsto nel precedente comma 3, anche in fatto valere nei confronti della società che ne presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è utilizza le prestazioni temporanee, fermo fatto valere nei confronti della società che ne
restando il diritto della società per la quale il utilizza le prestazioni temporanee, fermo calciatore è tesserato a titolo definitivo di restando il diritto della società per la quale il confermarlo quale "professionista" con calciatore è tesserato a titolo definitivo di l'osservanza dei termini e delle modalità previste confermarlo quale “professionista” con dal presente articolo. La mancata conferma da l’osservanza dei termini e delle modalità previste parte di quest'ultima società comporta la dal presente articolo. La mancata conferma da decadenza del tesseramento a favore della stessa, parte di quest’ultima società comporta la indipendentemente dall'età del calciatore. La decadenza del tesseramento a favore della stessa, conferma, ai fini del diritto alla indennità di indipendentemente dall’età del calciatore. preparazione e promozione, equivale alla stipula del primo contratto da "professionista". 6. II calciatore "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto 6. II calciatore "giovane di serie" in rapporto di professionistico con la società che ne utilizza le addestramento tecnico può stipulare contratto prestazioni temporanee. In tale ipotesi si professionistico con la società che ne utilizza le applicano le disposizioni del precedente comma prestazioni temporanee. In tale ipotesi si per quanto attiene al diritto della società per la applicano le disposizioni del precedente comma quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo. per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo. Art. 93 Art. 93 Contratti tra società e tesserati Contratti tra società e tesserati 1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori 1. I contratti che regolano i rapporti economici e “professionisti” o gli allenatori devono essere normativi tra le società ed i calciatori conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi “professionisti” o gli allenatori devono essere collettivi con le Associazioni di categoria e conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di collettivi con le Associazioni di categoria e competenza. Sono consentiti, purché risultanti da redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di accordi da depositare presso la Lega competente competenza. Il contratto deve riportare il nome entro il termine perentorio del 31 dicembre, per dell’agente che ha partecipato alla conclusione le società appartenenti alla Lega Nazionale del contratto. Sono consentiti, purché risultanti Professionisti, e del 30 settembre, per le società da accordi da depositare presso la Lega appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di competente entro il termine perentorio del 31 ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per dicembre per le società appartenenti alla Lega obiettivi specifici in numero non superiore a due Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per per società e per ciascuna competizione le società appartenenti alla Lega Professionisti agonistica, riferiti a qualificazioni o Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi classificazioni finali. I premi nell’ambito di collettivi per obiettivi specifici in numero non ciascuna competizione agonistica non sono superiore a due per società e per ciascuna cumulabili. Sono altresì consentiti premi competizione agonistica, riferiti a qualificazioni individuali ad esclusione dei premi partita, o classificazioni finali. I premi nell’ambito di purchè risultanti da accordi stipulati con ciascuna competizione agonistica non sono calciatori ed allenatori contestualmente alla cumulabili. Sono altresì consentiti premi stipula del contratto economico ovvero da individuali ad esclusione dei premi partita, accordi integrativi depositati perentoriamente purchè risultanti da accordi stipulati con entro il 31 dicembre di ciascuna stagione calciatori ed allenatori contestualmente alla sportiva. stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati perentoriamente
entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva. 2. Gli accordi economici tra società e massaggiatori devono essere portati a 2. Gli accordi economici tra società e operatori conoscenza della Lega mediante compilazione sanitari ausiliari devono essere portati a ed invio di appositi moduli, annualmente conoscenza della Lega mediante compilazione distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è ed invio di appositi moduli, annualmente condizione per il tesseramento del distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è massaggiatore. condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario ausiliario. 3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono 3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non partecipare a gare di Coppa Italia e di sia stato depositato presso la Lega non possono Campionato. partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato. 4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro. Art. 95 Art. 95 Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto 1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore 1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o “professionista” devono essere redatti per la cessione del contratto di un calciatore iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione “professionista” devono essere redatti per di moduli speciali all’uopo predisposti dalle iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione Leghe. di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe. 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore definitivo che a titolo temporaneo, per un professionista può tesserarsi, sia a titolo massimo di tre diverse società appartenenti alle definitivo che a titolo temporaneo, per un Leghe. Vengono computati a tal fine solo i massimo di tre diverse società appartenenti alle rapporti di tesseramento nel corso dei quali il Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di calciatore prende parte a gare ufficiali di prima prima squadra solo per due delle suddette squadra. società. 3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito 3. Per i trasferimenti tra società della Lega modulo denominato “lista di trasferimento”. Per Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito i trasferimenti in cui la cedente è una società di modulo denominato “lista di trasferimento”. Per Lega professionistica e cessionaria una società i trasferimenti in cui la cedente è una società di della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari Lega professionistica e cessionaria una società utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari relativo accordo preveda clausole particolari. In utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto relativo accordo preveda clausole particolari. In dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto
economiche debbono essere comunque regolate dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni direttamente dalle parti. economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti. 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di adottati dalle Leghe professionistiche. cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche. 5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività 5. L’accordo di trasferimento, in ambito Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico dilettantistico o di Settore per l’Attività raccomandato o depositato presso la Lega, la Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico Divisione o il Comitato della società cessionaria, raccomandato o depositato presso la Lega, la entro cinque giorni dalla stipulazione e, Divisione o il Comitato della società cessionaria, comunque, non oltre il termine previsto per i entro cinque giorni dalla stipulazione e, trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di comunque, non oltre il termine previsto per i cessione di contratto, in ambito professionistico, trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di dovrà pervenire o essere depositato entro cinque cessione di contratto, in ambito professionistico, giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il dovrà pervenire o essere depositato entro cinque termine previsto per i trasferimenti o le cessioni giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il di contratto. La registrazione nel protocollo termine previsto per i trasferimenti o le cessioni dell’Ente costituisce unica prova della data di di contratto. La registrazione nel protocollo deposito. dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito. 6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per 6. Il documento, redatto e depositato secondo le trasferimento o cessione di contratto. Le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla pattuizioni non risultanti dal documento sono variazione di tesseramento del calciatore per nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei trasferimento o cessione di contratto. Le contravventori, sanzioni disciplinari ed pattuizioni non risultanti dal documento sono economiche. nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed 7. Ove siano pattuite, nel documento devono economiche. essere contenute le condizioni risolutive dell’accordo dipendenti dalla posizione del 7.La validità del trasferimento o dell’accordo di calciatore agli effetti del servizio militare o cessione del contratto non può essere dall’esito della visita medica. La sottoscrizione condizionata all’esito di esami medici e/o al incondizionata dell’accordo costituisce prova rilascio di un permesso di lavoro. legale della piena conoscenza da parte della società cessionaria delle condizioni fisiche e della posizione del calciatore agli effetti del servizio militare. 8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare 8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di validamente le società contraenti agli effetti contratto deve essere sottoscritto, a pena di sportivi e nei rapporti federali, nonché dal nullità, da coloro che possono impegnare calciatore e, se questi è minore di età, anche da validamente le società contraenti agli effetti chi esercita la potestà genitoriale. sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da
9. Abrogato chi esercita la potestà genitoriale. 9. Abrogato 10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive 10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali successive a quella di stipulazione debbono pattuizioni riguardanti stagioni sportive risultare espressamente dall’accordo come successive a quella di stipulazione debbono clausole particolari. Le relative obbligazioni risultare espressamente dall’accordo come economiche sono oggetto di esame, ai fini del clausole particolari. Le relative obbligazioni visto di esecutività, all’inizio della stagione economiche sono oggetto di esame, ai fini del sportiva cui si riferiscono. visto di esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si riferiscono. 11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali 11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle comunque in contrasto con le norme federali cessioni di contratto. relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto. 12. Se nell’accordo di trasferimento o di cessione del contratto è convenuta la condizione risolutiva 12. ABROGATO dipendente dall’esito della visita medica, la Società cessionaria è obbligata a sottoporre il calciatore alla visita medica presso le strutture od i professionisti indicati dalla legge entro 10 giorni dalla stipulazione dell’accordo o entro l’eventuale termine pattuito. Qualora il referto attesti un’inabilità temporanea del calciatore superiore a trenta giorni, tale da non consentirgli la pratica dell’attività agonistica, la Società cessionaria ne dà immediatamente comunicazione telegrafica alla Società cedente ed alla Lega od al Comitato per la conseguente risoluzione dell’accordo. 13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia 13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme economica-finanziaria delle società in materia di controlli sulla gestione in materia professionistiche e dopo gli accertamenti di economica-finanziaria delle società competenza, ed i Comitati, concedono o meno professionistiche e dopo gli accertamenti di esecutività all’accordo di trasferimento o di competenza, ed i Comitati, concedono o meno cessione di contratto; trattengono gli originali di esecutività all’accordo di trasferimento o di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle cessione di contratto; trattengono gli originali di società contraenti e curano le variazioni di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle tesseramento. Avverso il procedimento delle società contraenti e curano le variazioni di Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla tesseramento. Avverso il procedimento delle Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla ricevimento della comunicazione relativa. Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa. 14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata 14. Nel caso di controversia sul trasferimento o della stessa e fino a decisione non più soggetta sulla cessione di contratto per tutta la durata ad impugnazione, la società cedente è tenuta della stessa e fino a decisione non più soggetta
all’adempimento delle obbligazioni economiche ad impugnazione, la società cedente è tenuta nei confronti del calciatore, con eventuale diritto all’adempimento delle obbligazioni economiche di rivalsa nei confronti della società cessionaria. nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria. 15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova 15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il stipulazione, non ottenga il visto di esecutività cui contratto, a seguito di cessione o di nuova per incapacità economica della società con la stipulazione, non ottenga il visto di esecutività quale il contratto è stato sottoscritto. per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto. Art. 95 bis Art. 95 bis Disciplina della concorrenza Disciplina della concorrenza 1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione: 1. Calciatori con contratto pluriennale non in a) soltanto la società titolare del contratto può scadenza a fine stagione: decidere se cedere, con il consenso del a) soltanto la società titolare del contratto può calciatore, il relativo contratto di prestazione decidere se cedere, con il consenso del calciatore, sportiva; il relativo contratto di prestazione sportiva; b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette tramite terzi, tesserati o non, tra società e o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto. della società titolare del contratto. 2. Calciatori con contratto in scadenza a fine 2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva: stagione sportiva: a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società; tesserati per altre società; b) a partire dal 1 febbraio sono consentiti i b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società; contatti e le trattative tra calciatori e società, c) gli accordi preliminari sono consentiti nonché la stipula di accordi preliminari. La esclusivamente nei periodi annualmente fissati società che intenda concludere un contratto con dal Consiglio Federale. un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso. 3 L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni 3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni: sanzioni: a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per periodo non inferiore ad un anno; un periodo non inferiore ad un anno; b) a carico dei calciatori anche se l’attività è b) a carico dei calciatori anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi; Sportiva in misura non inferiore a due mesi; c) a carico delle società, l’ammenda in misura c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a £. 100.000.000, da destinarsi alla non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla
F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva. dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva. Art. 98 Art. 98 Indennità di preparazione e promozione a favore della societàtitolare del precedente ABROGATO contratto professionistico Art. 100 Art. 100 Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani Il trasferimento dei calciatori “non di serie” professionisti”,“giovani dilettanti” e “giovani di serie” 1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente 1. I calciatori che non abbiano compiuto il a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che diciannovesimo anno di età nell’anno precedente non siano “professionisti”, possono essere a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che trasferiti tra società della stessa o di diversa non siano “professionisti”, possono essere Lega. I calciatori di età superiore “non trasferiti tra società della stessa o di diversa professionisti” possono essere trasferiti soltanto Lega. I calciatori di età superiore “non tra società della Lega Nazionale Dilettanti. professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. 2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, 2. Il trasferimento a titolo definitivo o "giovani dilettanti" e “giovani di serie” tesserati temporaneo dei calciatori “non professionisti”, in favore di società appartenenti alla Lega "giovani dilettanti" e “giovani di serie” può Nazionale Professionisti Serie C, può avvenire avvenire soltanto nei periodi fissati soltanto nei periodi fissati annualmente dal annualmente dal Consiglio Federale ed una sola Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a calciatore acquisito a titolo definitivo da una titolo definitivo da una società può essere dalla società può essere dalla stessa trasferito a titolo stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra temporaneo ad altra società. società. 2.bis. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “giovani di serie” 2.bis.ABROGATO. tesserati in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale. 3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai 3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato collaboratori specificamente autorizzati dalla esclusivamente dai dirigenti in carica o dai società interessata. La formalizzazione degli collaboratori specificamente autorizzati dalla accordi di trasferimento di ogni genere deve società interessata. La formalizzazione degli avvenire presso le sedi delle società o presso le accordi di trasferimento di ogni genere deve sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C.. avvenire presso le sedi delle società o presso le
sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C.. 4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da 4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. esercita la potestà genitoriale. 5. Contro l’accoglimento o il mancato 5. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la deve essere sottoscritto anche dall’esercente la potestà genitoriale. potestà genitoriale. Art. 103 bis Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo delle cessioni a titolo temporaneo 1. Gli accordi di trasferimento a titolo 1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di contratto a titolo temporaneo di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare nel periodo fissato annualmente dal da depositare presso la Lega od il Comitato di Consiglio Federale presso la Lega od il Comitato appartenenza della Società nella quale il di appartenenza della Società cessionaria entro calciatore rientra entro cinque giorni dalla data cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal di stipulazione. In tal caso si ripristinano i caso si ripristinano i rapporti con l’originaria rapporti con l'originaria Società cedente. Società cedente. 2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a 2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso parti interessate, possono essere depositati presso
le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall’art. 39, raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l’originaria società Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. le cessioni e i trasferimenti medesimi. Art. 105 Art. 105 Gli accordi preliminari Gli accordi preliminari 1. Le società possono stipulare accordi 1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori. relativi alle prestazioni sportive dei calciatori. 2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto 2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità. Le predisposti dalla Lega a pena di nullità purchè società della Lega Professionisti Serie “C” non tali accordi non interessino società e calciatori possono stipulare e depositare accordi dello stesso campionato e/o dello stesso girone preliminari con società dello stesso girone in in costanza di svolgimento dei campionati costanza di svolgimento di campionato. Tali stessi. Tali termini hanno valore anche per i termini hanno valore anche per i calciatori calciatori provenienti da Federazione estera. A provenienti da Federazione estera. A pena di pena di nullità, il deposito degli accordi nullità, il deposito degli accordi preliminari deve preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla avvenire nei venti giorni dalla stipulazione stipulazione presso la Lega o il Comitato di presso la Lega o il Comitato di competenza. competenza. 3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi 3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la
depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito. del deposito. 3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a 3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 16anni anagraficamente compiuti, con la società anni anagraficamente compiuti, con la società di di appartenenza, accordi preliminari di contratto appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere. stessa stagione nella quale sono posti in essere. 4. Una società può stipulare, utilizzando a pena 4. Una società può stipulare, nei termini e nei di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col modi previsti nel comma 2, col calciatore calciatore “professionista” tesserato per altra “professionista” tesserato per altra società, un società, un accordo preliminare soltanto nella accordo preliminare soltanto nella stagione stagione sportiva al cui termine scade il contratto sportiva al cui termine scade il contratto che che regola il rapporto del calciatore con l’altra regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei società. Per i calciatori professionisti provenienti sei mesi precedenti la scadenza del contratto in da Federazione estera, tali accordi possono corso tra il calciatore e la società. I contratti essere stipulati nei sei mesi precedenti la stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 scadenza del contratto in corso tra il calciatore e luglio, privi di consenso della società la società estera. I contratti stipulati con dilettantistica, hanno valore di accordo calciatori dilettanti dopo il 10 agosto, privi di preliminare con efficacia differita al 1° luglio consenso della società dilettantistica, hanno successivo. valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo. 5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori 5. Gli accordi preliminari tra società professionisti prevalgono, in relazione agli professionistiche e tra società e calciatori adempimenti previsti dalla normativa di professionisti prevalgono, in relazione agli controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo adempimenti previsti dalla normativa di ordinario di contrattazione immediatamente controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo successivo. Essi sono soggetti al visto di ordinario di contrattazione immediatamente esecutività. A pena di nullità, devono essere successivo. Essi sono soggetti al visto di depositati entro 20 giorni dalla stipula del esecutività. contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva. Art. 113 Art. 113 Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista” Svincolo per la stipulazione di contratto da
“professionista” 1. II calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, 1. II calciatore “non professionista” che, avendo stipuli un contratto con società aderente alle raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla stipuli un contratto con società aderente alle Lega competente, ottiene nuovo tesseramento Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla con la qualifica di “professionista”: Lega competente, ottiene automaticamente a) automaticamente se il contratto è nuovo tesseramento con la qualifica di “ stipulato e depositato entro il 31 luglio; professionista” se il contratto è stipulato e b) con il consenso scritto della società depositato entro il 31 Luglio ovvero, previo dilettante se il contratto è stipulato e consenso scritto della società titolare del depositato negli ulteriori periodi fissati dal tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo Consiglio Federale. di cui all’art. 104, comma 1, delle presenti Per i contratti stipulati e depositati in periodi norme. Per i contratti stipulati e depositati in diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo decorrono dal 1° luglio successivo. tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo. Art. 114 Art. 114 Stipulazione di un contratto professionistico 1. II calciatore “non professionista” può stipulare Stipulazione di un contratto professionistico un contratto da “professionista” nella stagione 1. II calciatore “non professionista” può stipulare sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, un contratto da “professionista” nella stagione abbia aderito ad una richiesta di variazione di sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, tesseramento a favore di altra società della Lega abbia aderito ad una richiesta di variazione di Nazionale Dilettanti, previo assenso di tesseramento a favore di altra società della Lega quest’ultima. Un calciatore tesserato come Nazionale Dilettanti, previo assenso di professionista non può essere tesserato come quest’ultima. dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. 2. ABROGATO 2. La società per la quale è tesserato il calciatore “non professionista” ha solo diritto a percepire 3. II calciatore “giovane di serie” che, non l’indennità di preparazione e promozione. avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art.28, stipuli un contratto da professionista 3. II calciatore “giovane di serie” che, non con la società per la quale è già tesserato oppure avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 riceva dalla stessa nei termini prescritti l'offerta dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. con la società per la quale è già tesserato oppure 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica riceva dalla stessa nei termini prescritti l’offerta di “professionista”. di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”. 4. II calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un 4. II calciatore “giovane di serie” che non abbia contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un può ottenere il tesseramento da “professionista”
contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, stipulando il primo contratto con qualsiasi può ottenere il tesseramento da “professionista” società delle Leghe Professionistiche. stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.
Puoi anche leggere