FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Pagina creata da Raffaele Carboni
 
CONTINUA A LEGGERE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
                          00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
                                         CASELLA POSTALE 245O

                              COMUNICATO UFFICIALE N. 220/A

                                          Il Consiglio Federale

• preso atto dell’emanazione da parte della FIFA del nuovo regolamento in materia di status e
  trasferimento dei calciatori;
• ritenuta la necessità di un adeguamento normativo alle Norme Organizzative Interne della
  F.I.G.C.;
•   visto l’art. 24 dello Statuto Federale;

                                                  delibera

di modificare gli artt. 28, 33, 93, 95, 95 bis, 100, 103 bis, 105, 113 e 114 delle NOIF secondo il
testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GIUGNO 2005

         IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE
         Francesco Ghirelli                                               Franco Carraro
ALLEGATO SUB A)

                              NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

               VECCHIO TESTO                                             NUOVO TESTO
                   Art. 28                                                  Art. 28

                I “professionisti”                                       I “professionisti”

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori        1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori
che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso      che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso
con carattere di continuità, tesserati per società       con carattere di continuità, tesserati per società
associate nella Lega Nazionale Professionisti o          associate nella Lega Nazionale Professionisti o
nella Lega Professionisti Serie C.                       nella Lega Professionisti Serie C.

2. II rapporto di prestazione da "professionista",       2. II rapporto di prestazione da “professionista”,
con il conseguente tesseramento, si costituisce          con il conseguente tesseramento, si costituisce
mediante assunzione diretta e con la stipulazione        mediante assunzione diretta e con la stipulazione
di un contratto tra il calciatore e la società, con le   di un contratto tra il calciatore e la società, di
forme e modalità previste dalle presenti norme e         durata non superiore alle cinque stagioni
dagli    accordi      collettivi    stipulati    dalle   sportive per i calciatori maggiorenni, e non
Associazioni di categoria, nel rispetto delle            superiore alle tre stagioni sportive per i
disposizioni legislative in materia.                     calciatori minorenni, con le forme e modalità
                                                         previste dalle presenti norme e dagli accordi
                                                         collettivi stipulati dalle Associazioni di
                                                         categoria, nel rispetto delle disposizioni
                                                         legislative in materia.
3. II primo contratto da "professionista" può
essere stipulato dai calciatori che abbiano              3. II primo contratto da “professionista” può
compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno             essere stipulato dai calciatori che abbiano
precedente a quello in cui ha inizio la stagione         compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno
sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3              precedente a quello in cui ha inizio la stagione
dell'art. 33.                                            sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3
                                                         dell’art. 33.

                      Art. 33
                                                                              Art. 33
               I “giovani di serie”
                                                                   I “giovani di serie”
1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età
assumono la qualifica di “giovani di serie” 1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età
quando sono tesserati per una società associata in assumono la qualifica di “giovani di serie”
una delle Leghe professionistiche.                  quando     sottoscrivono     la    richiesta   di
                                                    tesseramento per una società associata in una
                                                    delle Leghe professionistiche.
 2. I calciatori con la qualifica di “giovani di
serie” assumono un particolare vincolo, atto a 2. I calciatori con la qualifica di “giovani di
permettere alla società di addestrarli e prepararli serie” assumono un particolare vincolo, atto a
all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, permettere alla società di addestrarli e prepararli
fino al termine della stagione sportiva che ha all’impiego nei campionati disputati dalla stessa,
inizio nell'anno in cui il calciatore compie fino al termine della stagione sportiva che ha
anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima         inizio nell’anno in cui il calciatore compie
stagione sportiva del periodo di vincolo, il            anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima
calciatore “giovane di serie”, entro il termine         stagione sportiva del periodo di vincolo, il
stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha        calciatore “giovane di serie”, entro il termine
diritto, quale soggetto di un rapporto di               stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha
addestramento tecnico e senza che ciò comporti          diritto, quale soggetto di un rapporto di
l'acquisizione dello status di “professionista”, ad     addestramento tecnico e senza che ciò comporti
un’indennità determinata annualmente dalla              l’acquisizione dello status di “professionista”, ad
Lega cui appartiene la società. La società per la       un’indennità determinata annualmente dalla
quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto   Lega cui appartiene la società. La società per la
di stipulare con lo stesso il primo contratto di        quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto
calciatore “professionista” di durata massima           di stipulare con lo stesso il primo contratto di
triennale.    Tale      diritto   va     esercitato     calciatore “professionista” di durata massima
esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del         triennale.    Tale      diritto   va     esercitato
tesseramento quale “giovane di serie”, con le           esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del
modalità annualmente stabilite dal Consiglio            tesseramento quale “giovane di serie”, con le
Federale.                                               modalità annualmente stabilite dal Consiglio
                                                        Federale.
3. I calciatori con la qualifica di "giovani di
serie", al compimento anagrafico del 16° anno           3. I calciatori con la qualifica di “giovani di
d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo,       serie”, al compimento anagrafico del 16° anno
possono stipulare contratto professionistico. II        d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo,
calciatore"giovane di serie" ha comunque diritto        possono stipulare contratto professionistico. II
ad ottenere la qualifica di "professionista" e la       calciatore”giovane di serie” ha comunque diritto
stipulazione del relativo contratto da parte della      ad ottenere la qualifica di “professionista” e la
società per la quale è tesserato, quando:               stipulazione del relativo contratto da parte della
a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di            società per la quale è tesserato, quando:
campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;            a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di           campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;            b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di
c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di          campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;          c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di
d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di      campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;
campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.          d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di
                                                        campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.
4. Nei casi previsti dal comma precedente è
ammessa una durata del rapporto contrattuale            4. Nei casi previsti dal comma precedente, è
non superiore alle cinque stagioni sportive,            ammessa una durata del rapporto contrattuale
compresa quella in cui avviene la stipulazione          non superiore alle cinque stagioni sportive e alle
del contratto. Tale durata, in ogni caso, non può       tre stagioni sportive, compresa quella in cui
superare quella che sarebbe conseguita alla             avviene     la   stipulazione    del    contratto,
stipulazione effettuata a termini del comma 2.          rispettivamente per i calciatori maggiorenni e
                                                        per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni
                                                        caso, non può superare quella che sarebbe
                                                        conseguita alla stipulazione effettuata a termini
                                                        del comma 2.
5. Nel caso di calciatore "giovane di serie", il
diritto previsto nel precedente comma 3, anche in       5. Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il
presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è         diritto previsto nel precedente comma 3, anche in
fatto valere nei confronti della società che ne         presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è
utilizza le prestazioni temporanee, fermo               fatto valere nei confronti della società che ne
restando il diritto della società per la quale il      utilizza le prestazioni temporanee, fermo
calciatore è tesserato a titolo definitivo di          restando il diritto della società per la quale il
confermarlo      quale    "professionista"    con      calciatore è tesserato a titolo definitivo di
l'osservanza dei termini e delle modalità previste     confermarlo      quale    “professionista”    con
dal presente articolo. La mancata conferma da          l’osservanza dei termini e delle modalità previste
parte di quest'ultima società comporta la              dal presente articolo. La mancata conferma da
decadenza del tesseramento a favore della stessa,      parte di quest’ultima società comporta la
indipendentemente dall'età del calciatore. La          decadenza del tesseramento a favore della stessa,
conferma, ai fini del diritto alla indennità di        indipendentemente dall’età del calciatore.
preparazione e promozione, equivale alla stipula
del primo contratto da "professionista".

6. II calciatore "giovane di serie" in rapporto di
addestramento tecnico può stipulare contratto          6. II calciatore "giovane di serie" in rapporto di
professionistico con la società che ne utilizza le     addestramento tecnico può stipulare contratto
prestazioni temporanee. In tale ipotesi si             professionistico con la società che ne utilizza le
applicano le disposizioni del precedente comma         prestazioni temporanee. In tale ipotesi si
per quanto attiene al diritto della società per la     applicano le disposizioni del precedente comma
quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.   per quanto attiene al diritto della società per la
                                                       quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.
                      Art. 93
                                                                             Art. 93
        Contratti tra società e tesserati
                                                               Contratti tra società e tesserati
1. I contratti che regolano i rapporti economici e
normativi tra le società ed i calciatori               1. I contratti che regolano i rapporti economici e
“professionisti” o gli allenatori devono essere        normativi tra le società ed i calciatori
conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi        “professionisti” o gli allenatori devono essere
collettivi con le Associazioni di categoria e          conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi
redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di       collettivi con le Associazioni di categoria e
competenza. Sono consentiti, purché risultanti da      redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di
accordi da depositare presso la Lega competente        competenza. Il contratto deve riportare il nome
entro il termine perentorio del 31 dicembre, per       dell’agente che ha partecipato alla conclusione
le società appartenenti alla Lega Nazionale            del contratto. Sono consentiti, purché risultanti
Professionisti, e del 30 settembre, per le società     da accordi da depositare presso la Lega
appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di      competente entro il termine perentorio del 31
ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per       dicembre per le società appartenenti alla Lega
obiettivi specifici in numero non superiore a due      Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per
per società e per ciascuna competizione                le società appartenenti alla Lega Professionisti
agonistica,     riferiti  a     qualificazioni   o     Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi
classificazioni finali. I premi nell’ambito di         collettivi per obiettivi specifici in numero non
ciascuna competizione agonistica non sono              superiore a due per società e per ciascuna
cumulabili. Sono altresì consentiti premi              competizione agonistica, riferiti a qualificazioni
individuali ad esclusione dei premi partita,           o classificazioni finali. I premi nell’ambito di
purchè risultanti da accordi stipulati con             ciascuna competizione agonistica non sono
calciatori ed allenatori contestualmente alla          cumulabili. Sono altresì consentiti premi
stipula del contratto economico ovvero da              individuali ad esclusione dei premi partita,
accordi integrativi depositati perentoriamente         purchè risultanti da accordi stipulati con
entro il 31 dicembre di ciascuna stagione              calciatori ed allenatori contestualmente alla
sportiva.                                              stipula del contratto economico ovvero da
                                                       accordi integrativi depositati perentoriamente
entro il 31 dicembre di ciascuna stagione
                                                        sportiva.
2. Gli accordi economici tra società e
massaggiatori devono essere portati a                   2. Gli accordi economici tra società e operatori
conoscenza della Lega mediante compilazione             sanitari ausiliari devono essere portati a
ed invio di appositi moduli, annualmente                conoscenza della Lega mediante compilazione
distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è       ed invio di appositi moduli, annualmente
condizione       per     il    tesseramento   del       distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è
massaggiatore.                                          condizione per il tesseramento dell’operatore
                                                        sanitario ausiliario.
3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non
sia stato depositato presso la Lega non possono 3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non
partecipare a gare di Coppa Italia e di sia stato depositato presso la Lega non possono
Campionato.                                           partecipare a gare di Coppa Italia e di
                                                      Campionato.

                                                        4. La validità di un contratto tra società e
                                                        calciatore non può essere condizionata all’esito
                                                        di esami medici e/o al rilascio di un permesso di
                                                        lavoro.
                      Art. 95
                                                                              Art. 95
   Norme generali sul trasferimento e sulle
           cessioni di contratto                           Norme generali sul trasferimento e sulle
                                                                   cessioni di contratto
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o
la cessione del contratto di un calciatore              1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o
“professionista” devono essere redatti per              la cessione del contratto di un calciatore
iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione     “professionista” devono essere redatti per
di moduli speciali all’uopo predisposti dalle           iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione
Leghe.                                                  di moduli speciali all’uopo predisposti dalle
                                                        Leghe.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore
professionista può tesserarsi, sia a titolo             2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore
definitivo che a titolo temporaneo, per un              professionista può tesserarsi, sia a titolo
massimo di tre diverse società appartenenti alle        definitivo che a titolo temporaneo, per un
Leghe. Vengono computati a tal fine solo i              massimo di tre diverse società appartenenti alle
rapporti di tesseramento nel corso dei quali il         Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di
calciatore prende parte a gare ufficiali di prima       prima squadra solo per due delle suddette
squadra.                                                società.

3. Per i trasferimenti tra società della Lega
Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito      3. Per i trasferimenti tra società della Lega
modulo denominato “lista di trasferimento”. Per         Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito
i trasferimenti in cui la cedente è una società di      modulo denominato “lista di trasferimento”. Per
Lega professionistica e cessionaria una società         i trasferimenti in cui la cedente è una società di
della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari          Lega professionistica e cessionaria una società
utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il   della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari
relativo accordo preveda clausole particolari. In       utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il
tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto         relativo accordo preveda clausole particolari. In
dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni         tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto
economiche debbono essere comunque regolate dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni
direttamente dalle parti.                          economiche debbono essere comunque regolate
                                                   direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di
cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli 4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di
adottati dalle Leghe professionistiche.            cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli
                                                   adottati dalle Leghe professionistiche.
5. L’accordo di trasferimento, in ambito
dilettantistico o di Settore per l’Attività 5. L’accordo di trasferimento, in ambito
Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico dilettantistico o di Settore per l’Attività
raccomandato o depositato presso la Lega, la Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico
Divisione o il Comitato della società cessionaria, raccomandato o depositato presso la Lega, la
entro cinque giorni dalla stipulazione e, Divisione o il Comitato della società cessionaria,
comunque, non oltre il termine previsto per i entro cinque giorni dalla stipulazione e,
trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di comunque, non oltre il termine previsto per i
cessione di contratto, in ambito professionistico, trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di
dovrà pervenire o essere depositato entro cinque cessione di contratto, in ambito professionistico,
giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il dovrà pervenire o essere depositato entro cinque
termine previsto per i trasferimenti o le cessioni giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il
di contratto. La registrazione nel protocollo termine previsto per i trasferimenti o le cessioni
dell’Ente costituisce unica prova della data di di contratto. La registrazione nel protocollo
deposito.                                          dell’Ente costituisce unica prova della data di
                                                   deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le
precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla
variazione di tesseramento del calciatore per 6. Il documento, redatto e depositato secondo le
trasferimento o cessione di contratto. Le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla
pattuizioni non risultanti dal documento sono variazione di tesseramento del calciatore per
nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei trasferimento o cessione di contratto. Le
contravventori,     sanzioni    disciplinari    ed pattuizioni non risultanti dal documento sono
economiche.                                        nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei
                                                   contravventori,     sanzioni    disciplinari   ed
7. Ove siano pattuite, nel documento devono economiche.
essere contenute le condizioni risolutive
dell’accordo dipendenti dalla posizione del 7.La validità del trasferimento o dell’accordo di
calciatore agli effetti del servizio militare o cessione del contratto non può essere
dall’esito della visita medica. La sottoscrizione condizionata all’esito di esami medici e/o al
incondizionata dell’accordo costituisce prova rilascio di un permesso di lavoro.
legale della piena conoscenza da parte della
società cessionaria delle condizioni fisiche e
della posizione del calciatore agli effetti del
servizio militare.

8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di
contratto deve essere sottoscritto, a pena di
nullità, da coloro che possono impegnare             8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di
validamente le società contraenti agli effetti       contratto deve essere sottoscritto, a pena di
sportivi e nei rapporti federali, nonché dal         nullità, da coloro che possono impegnare
calciatore e, se questi è minore di età, anche da    validamente le società contraenti agli effetti
chi esercita la potestà genitoriale.                 sportivi e nei rapporti federali, nonché dal
                                                     calciatore e, se questi è minore di età, anche da
9. Abrogato                                           chi esercita la potestà genitoriale.

                                                      9. Abrogato
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali
pattuizioni     riguardanti   stagioni     sportive   10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali
successive a quella di stipulazione debbono           pattuizioni     riguardanti   stagioni     sportive
risultare espressamente dall’accordo come             successive a quella di stipulazione debbono
clausole particolari. Le relative obbligazioni        risultare espressamente dall’accordo come
economiche sono oggetto di esame, ai fini del         clausole particolari. Le relative obbligazioni
visto di esecutività, all’inizio della stagione       economiche sono oggetto di esame, ai fini del
sportiva cui si riferiscono.                          visto di esecutività, all’inizio della stagione
                                                      sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole
comunque in contrasto con le norme federali 11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole
relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle comunque in contrasto con le norme federali
cessioni di contratto.                               relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle
                                                     cessioni di contratto.
12. Se nell’accordo di trasferimento o di cessione
del contratto è convenuta la condizione risolutiva 12. ABROGATO
dipendente dall’esito della visita medica, la
Società cessionaria è obbligata a sottoporre il
calciatore alla visita medica presso le strutture od
i professionisti indicati dalla legge entro 10
giorni dalla stipulazione dell’accordo o entro
l’eventuale termine pattuito. Qualora il referto
attesti un’inabilità temporanea del calciatore
superiore a trenta giorni, tale da non consentirgli
la pratica dell’attività agonistica, la Società
cessionaria       ne      dà       immediatamente
comunicazione telegrafica alla Società cedente
ed alla Lega od al Comitato per la conseguente
risoluzione dell’accordo.

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme
in materia di controlli sulla gestione in materia     13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme
economica-finanziaria          delle       società    in materia di controlli sulla gestione in materia
professionistiche e dopo gli accertamenti di          economica-finanziaria          delle       società
competenza, ed i Comitati, concedono o meno           professionistiche e dopo gli accertamenti di
esecutività all’accordo di trasferimento o di         competenza, ed i Comitati, concedono o meno
cessione di contratto; trattengono gli originali di   esecutività all’accordo di trasferimento o di
propria pertinenza; ne rimettono le copie alle        cessione di contratto; trattengono gli originali di
società contraenti e curano le variazioni di          propria pertinenza; ne rimettono le copie alle
tesseramento. Avverso il procedimento delle           società contraenti e curano le variazioni di
Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla           tesseramento. Avverso il procedimento delle
Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal          Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla
ricevimento della comunicazione relativa.             Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal
                                                      ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o
sulla cessione di contratto per tutta la durata 14. Nel caso di controversia sul trasferimento o
della stessa e fino a decisione non più soggetta sulla cessione di contratto per tutta la durata
ad impugnazione, la società cedente è tenuta della stessa e fino a decisione non più soggetta
all’adempimento delle obbligazioni economiche ad impugnazione, la società cedente è tenuta
nei confronti del calciatore, con eventuale diritto all’adempimento delle obbligazioni economiche
di rivalsa nei confronti della società cessionaria. nei confronti del calciatore, con eventuale diritto
                                                    di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il
cui contratto, a seguito di cessione o di nuova 15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il
stipulazione, non ottenga il visto di esecutività cui contratto, a seguito di cessione o di nuova
per incapacità economica della società con la stipulazione, non ottenga il visto di esecutività
quale il contratto è stato sottoscritto.            per incapacità economica della società con la
                                                    quale il contratto è stato sottoscritto.
                     Art. 95 bis
                                                                               Art. 95 bis
          Disciplina della concorrenza
                                                                    Disciplina della concorrenza
1. Calciatori con contratto pluriennale non in
scadenza a fine stagione:                                 1. Calciatori con contratto pluriennale non in
a) soltanto la società titolare del contratto può         scadenza a fine stagione:
decidere se cedere, con il consenso del                   a) soltanto la società titolare del contratto può
calciatore, il relativo contratto di prestazione          decidere se cedere, con il consenso del calciatore,
sportiva;                                                 il relativo contratto di prestazione sportiva;
b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o    b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette
tramite terzi, tesserati o non, tra società e             o tramite terzi, tesserati o non, tra società e
calciatori senza preventiva autorizzazione scritta        calciatori senza preventiva autorizzazione scritta
della società titolare del contratto.                     della società titolare del contratto.

2. Calciatori con contratto in scadenza a fine            2. Calciatori con contratto in scadenza a fine
stagione sportiva:                                        stagione sportiva:
a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le        a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le
trattative dirette o tramite terzi con calciatori         trattative dirette o tramite terzi con calciatori
tesserati per altre società;                              tesserati per altre società;
b) a partire dal 1 febbraio sono consentiti i             b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i
contatti e le trattative tra calciatori e società;        contatti e le trattative tra calciatori e società,
c) gli accordi preliminari sono consentiti                nonché la stipula di accordi preliminari. La
esclusivamente nei periodi annualmente fissati            società che intenda concludere un contratto con
dal Consiglio Federale.                                   un calciatore deve informare per iscritto la
                                                          società di quest’ultimo, prima di avviare la
                                                          trattativa con lo stesso.

 3 L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni        3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni
di cui ai commi che precedono comportano, su              di cui ai commi che precedono comportano, su
deferimento della Procura Federale, le seguenti           deferimento della Procura Federale, le seguenti
sanzioni:                                                 sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista          a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista
dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un       dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per
periodo non inferiore ad un anno;                         un periodo non inferiore ad un anno;
b) a carico dei calciatori anche se l’attività è          b) a carico dei calciatori anche se l’attività è
svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica         svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica
prevista dall’art. 9 del Codice di Giustizia              prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia
Sportiva in misura non inferiore a due mesi;              Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
c) a carico delle società, l’ammenda in misura            c) a carico delle società, l’ammenda in misura
non inferiore a £. 100.000.000, da destinarsi alla        non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla
F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in
caso di recidiva, sanzioni più gravi previste caso di recidiva, sanzioni più gravi previste
dall’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.    dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

                      Art. 98
                                                                             Art. 98
  Indennità di preparazione e promozione a
  favore della societàtitolare del precedente          ABROGATO
          contratto professionistico

                     Art. 100
                                                                            Art. 100
     Il trasferimento dei calciatori “non
professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani            Il trasferimento dei calciatori “non
                    di serie”                          professionisti”,“giovani dilettanti” e “giovani
                                                                          di serie”
1. I calciatori che non abbiano compiuto il
diciannovesimo anno di età nell’anno precedente        1. I calciatori che non abbiano compiuto il
a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che   diciannovesimo anno di età nell’anno precedente
non siano “professionisti”, possono essere             a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che
trasferiti tra società della stessa o di diversa       non siano “professionisti”, possono essere
Lega. I calciatori di età superiore “non               trasferiti tra società della stessa o di diversa
professionisti” possono essere trasferiti soltanto     Lega. I calciatori di età superiore “non
tra società della Lega Nazionale Dilettanti.           professionisti” possono essere trasferiti soltanto
                                                       tra società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o
temporaneo dei calciatori “non professionisti”,        2. Il trasferimento a titolo definitivo o
"giovani dilettanti" e “giovani di serie” tesserati    temporaneo dei calciatori “non professionisti”,
in favore di società appartenenti alla Lega            "giovani dilettanti" e “giovani di serie” può
Nazionale Professionisti Serie C, può avvenire         avvenire    soltanto    nei     periodi     fissati
soltanto nei periodi fissati annualmente dal           annualmente dal Consiglio Federale ed una sola
Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun       volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un
periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a        calciatore acquisito a titolo definitivo da una
titolo definitivo da una società può essere dalla      società può essere dalla stessa trasferito a titolo
stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra         temporaneo ad altra società.
società.

2.bis. Il trasferimento a titolo definitivo o
temporaneo dei calciatori “giovani di serie” 2.bis.ABROGATO.
tesserati in favore di società appartenenti alla
Lega Nazionale Professionisti può avvenire
soltanto nei periodi fissati annualmente dal
Consiglio Federale.

3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato
esclusivamente dai dirigenti in carica o dai           3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato
collaboratori specificamente autorizzati dalla         esclusivamente dai dirigenti in carica o dai
società interessata. La formalizzazione degli          collaboratori specificamente autorizzati dalla
accordi di trasferimento di ogni genere deve           società interessata. La formalizzazione degli
avvenire presso le sedi delle società o presso le      accordi di trasferimento di ogni genere deve
sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..            avvenire presso le sedi delle società o presso le
sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..

4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da      4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da
coloro che possono impegnare validamente le            coloro che possono impegnare validamente le
società contraenti agli effetti sportivi e nei         società contraenti agli effetti sportivi e nei
rapporti federali, nonché del calciatore, debbono      rapporti federali, nonché del calciatore, debbono
essere presentate alle Leghe od ai Comitati di         essere presentate alle Leghe od ai Comitati di
competenza, con la trasmissione del relativo           competenza, con la trasmissione del relativo
accordo di trasferimento. Qualora il calciatore        accordo di trasferimento. Qualora il calciatore
non abbia compiuto il 18° anno di età, la              non abbia compiuto il 18° anno di età, la
richiesta deve essere sottoscritta anche da chi        richiesta deve essere sottoscritta anche da chi
esercita la potestà genitoriale.                       esercita la potestà genitoriale.

5. Contro l’accoglimento o il mancato                  5. Contro l’accoglimento o il mancato
accoglimento della richiesta di trasferimento,         accoglimento della richiesta di trasferimento,
nonché contro la mancata esecuzione degli              nonché contro la mancata esecuzione degli
accordi di trasferimento, le parti interessate         accordi di trasferimento, le parti interessate
possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla    possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla
Commissione Tesseramenti, con l’osservanza             Commissione Tesseramenti, con l’osservanza
delle norme dettate dal Codice di Giustizia            delle norme dettate dal Codice di Giustizia
Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età      Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età
deve essere sottoscritto anche dall’esercente la       deve essere sottoscritto anche dall’esercente la
potestà genitoriale.                                   potestà genitoriale.

                   Art. 103 bis                                           Art. 103 bis

 Risoluzione consensuale dei trasferimenti e            Risoluzione consensuale dei trasferimenti e
      delle cessioni a titolo temporaneo                     delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo               1. Gli accordi di trasferimento a titolo
temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di      temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di
cessione di contratto a titolo temporaneo di           cessione di contratto a titolo temporaneo di
calciatori professionisti possono essere risolti       calciatori professionisti possono essere risolti
con il consenso delle due società e del calciatore,    con il consenso delle due società e del calciatore,
mediante la compilazione dell’apposito modulo          mediante la compilazione dell’apposito modulo
da depositare nel periodo fissato annualmente dal      da depositare presso la Lega od il Comitato di
Consiglio Federale presso la Lega od il Comitato       appartenenza della Società nella quale il
di appartenenza della Società cessionaria entro        calciatore rientra entro cinque giorni dalla data
cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal       di stipulazione. In tal caso si ripristinano i
caso si ripristinano i rapporti con l’originaria       rapporti con l'originaria Società cedente.
Società cedente.

2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a      2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a
titolo temporaneo è altresì consentita per i           titolo temporaneo è altresì consentita per i
calciatori “non professionisti” e “giovani             calciatori "non professionisti" e "giovani
dilettanti”. Detta facoltà può essere esercitata nel   dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel
periodo compreso fra il 1° settembre e il termine      periodo compreso fra il 1° settembre e il termine
ultimo del periodo stabilito dal Consiglio             ultimo del periodo stabilito dal Consiglio
Federale per i trasferimenti e le cessioni             Federale per i trasferimenti e le cessioni
suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre        suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre
parti interessate, possono essere depositati presso    parti interessate, possono essere depositati presso
le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e         le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e
Provinciali competenti o spediti a mezzo plico          Provinciali competenti o spediti a mezzo plico
raccomandata così come previsto dall’art. 39,           raccomandata così come previsto dall'art. 39,
punto 5, delle presenti norme.                          punto 5, delle presenti norme.
Ripristinati così i rapporti con l’originaria società   Ripristinati così i rapporti con l'originaria società
cedente, il calciatore può essere dalla stessa          cedente, il calciatore può essere dalla stessa
utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale           utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale
immediatamente successive.                              immediatamente successive.
Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto       Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto
di ulteriore e successivo trasferimento, sia a          di ulteriore e successivo trasferimento, sia a
titolo temporaneo che definitivo, nel periodo           titolo temporaneo che definitivo, nel periodo
previsto per i trasferimenti e le cessioni              previsto per i trasferimenti e le cessioni
suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia       suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia
stato formalizzato e depositato (o spedito a            stato formalizzato e depositato (o spedito a
mezzo plico raccomandata) entro il giorno che           mezzo plico raccomandata) entro il giorno che
precede l’inizio del secondo periodo stabilito per      precede l'inizio del secondo periodo stabilito per
le cessioni e i trasferimenti medesimi.                 le cessioni e i trasferimenti medesimi.

                     Art. 105                                                Art. 105

             Gli accordi preliminari                                 Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi                 1. Le società possono stipulare accordi
preliminari, con natura di contratti ad efficacia       preliminari, con natura di contratti ad efficacia
differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni    differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni
di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti    di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti
relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.      relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto            2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto
cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori,    cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori,
possono essere stipulati nei periodi annualmente        possono essere stipulati nei periodi annualmente
fissati dal Consiglio Federale su moduli                fissati dal Consiglio Federale su moduli
predisposti dalla Lega a pena di nullità. Le            predisposti dalla Lega a pena di nullità purchè
società della Lega Professionisti Serie “C” non         tali accordi non interessino società e calciatori
possono stipulare e depositare accordi                  dello stesso campionato e/o dello stesso girone
preliminari con società dello stesso girone in          in costanza di svolgimento dei campionati
costanza di svolgimento di campionato. Tali             stessi. Tali termini hanno valore anche per i
termini hanno valore anche per i calciatori             calciatori provenienti da Federazione estera. A
provenienti da Federazione estera. A pena di            pena di nullità, il deposito degli accordi
nullità, il deposito degli accordi preliminari deve     preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla
avvenire nei venti giorni dalla stipulazione            stipulazione presso la Lega o il Comitato di
presso la Lega o il Comitato di competenza.             competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi      3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi
preliminari scritti tra società e calciatori            preliminari scritti tra società e calciatori
“professionisti” per essa tesserati per la stipula di   “professionisti” per essa tesserati per la stipula di
un successivo contratto. Tali accordi devono            un successivo contratto. Tali accordi devono
essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe,       essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe,
che contengono comunque tutti gli elementi              che contengono comunque tutti gli elementi
essenziali del contratto. Essi devono essere            essenziali del contratto. Essi devono essere
                                                        depositati presso la Lega competente entro la
depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed
stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data
acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.
del deposito.
                                                     3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a
3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di
titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 16anni anagraficamente compiuti, con la società
anni anagraficamente compiuti, con la società di di appartenenza, accordi preliminari di contratto
appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione
che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso
successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista”
acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali
dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli
accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere
predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la
depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
stessa stagione nella quale sono posti in essere.
                                                     4. Una società può stipulare, utilizzando a pena
4. Una società può stipulare, nei termini e nei di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col
modi previsti nel comma 2, col calciatore calciatore “professionista” tesserato per altra
“professionista” tesserato per altra società, un società, un accordo preliminare soltanto nella
accordo preliminare soltanto nella stagione stagione sportiva al cui termine scade il contratto
sportiva al cui termine scade il contratto che che regola il rapporto del calciatore con l’altra
regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei
società. Per i calciatori professionisti provenienti sei mesi precedenti la scadenza del contratto in
da Federazione estera, tali accordi possono corso tra il calciatore e la società. I contratti
essere stipulati nei sei mesi precedenti la stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31
scadenza del contratto in corso tra il calciatore e luglio, privi di consenso della società
la società estera. I contratti stipulati con dilettantistica, hanno valore di accordo
calciatori dilettanti dopo il 10 agosto, privi di preliminare con efficacia differita al 1° luglio
consenso della società dilettantistica, hanno successivo.
valore di accordo preliminare con efficacia
differita al 1° luglio successivo.                   5. Gli accordi preliminari tra società
                                                     professionistiche e tra società e calciatori
5. Gli accordi preliminari tra società professionisti prevalgono, in relazione agli
professionistiche e tra società e calciatori adempimenti previsti dalla normativa di
professionisti prevalgono, in relazione agli controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo
adempimenti previsti dalla normativa di ordinario di contrattazione immediatamente
controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo successivo. Essi sono soggetti al visto di
ordinario di contrattazione immediatamente esecutività. A pena di nullità, devono essere
successivo. Essi sono soggetti al visto di depositati entro 20 giorni dalla stipula del
esecutività.                                         contratto e, comunque, entro e non oltre il 30
                                                     giugno di ogni stagione sportiva.

                                                                        Art. 113

                    Art. 113                         Svincolo per la stipulazione di contratto da
                                                                   “professionista”
 Svincolo per la stipulazione di contratto da
“professionista”                        1. II calciatore “non professionista” che, avendo
                                                         raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28,
1. II calciatore “non professionista” che, avendo        stipuli un contratto con società aderente alle
raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28,       Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla
stipuli un contratto con società aderente alle           Lega competente, ottiene nuovo tesseramento
Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla            con la qualifica di “professionista”:
Lega competente, ottiene automaticamente                  a)      automaticamente se il contratto è
nuovo tesseramento con la qualifica di “                      stipulato e depositato entro il 31 luglio;
professionista” se il contratto è stipulato e             b)      con il consenso scritto della società
depositato entro il 31 Luglio ovvero, previo                  dilettante se il contratto è stipulato e
consenso scritto della società titolare del                   depositato negli ulteriori periodi fissati dal
tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo            Consiglio Federale.
di cui all’art. 104, comma 1, delle presenti              Per i contratti stipulati e depositati in periodi
norme. Per i contratti stipulati e depositati in          diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento
periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo            decorrono dal 1° luglio successivo.
tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

                                                                               Art. 114

                      Art. 114                            Stipulazione di un contratto professionistico

                                                         1. II calciatore “non professionista” può stipulare
 Stipulazione di un contratto professionistico
                                                         un contratto da “professionista” nella stagione
1. II calciatore “non professionista” può stipulare      sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato,
un contratto da “professionista” nella stagione          abbia aderito ad una richiesta di variazione di
sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato,   tesseramento a favore di altra società della Lega
abbia aderito ad una richiesta di variazione di          Nazionale Dilettanti, previo assenso di
tesseramento a favore di altra società della Lega        quest’ultima. Un calciatore tesserato come
Nazionale Dilettanti, previo assenso di                  professionista non può essere tesserato come
quest’ultima.                                            dilettante prima che siano trascorsi almeno 30
                                                         giorni da quando abbia disputato la sua ultima
                                                         partita come professionista.

                                                         2. ABROGATO

2. La società per la quale è tesserato il calciatore
“non professionista” ha solo diritto a percepire 3. II calciatore “giovane di serie” che, non
l’indennità di preparazione e promozione.             avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3
                                                      dell'art.28, stipuli un contratto da professionista
3. II calciatore “giovane di serie” che, non con la società per la quale è già tesserato oppure
avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 riceva dalla stessa nei termini prescritti l'offerta
dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista di un contratto da professionista, ai sensi dell'art.
con la società per la quale è già tesserato oppure 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica
riceva dalla stessa nei termini prescritti l’offerta di “professionista”.
di un contratto da professionista, ai sensi dell’art.
33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica
di “professionista”.                                  4. II calciatore “giovane di serie” che non abbia
                                                  ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un
4. II calciatore “giovane di serie” che non abbia contratto da professionista ai sensi dell'art. 33,
ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un può ottenere il tesseramento da “professionista”
contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, stipulando il primo contratto con qualsiasi
può ottenere il tesseramento da “professionista” società delle Leghe Professionistiche.
stipulando il primo contratto con qualsiasi
società delle Leghe Professionistiche.
Puoi anche leggere