IL PUNTO Rassegna Giurisprudenziale - Controlli e indagini nel rapporto di lavoro - Axerta

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IL PUNTO Rassegna Giurisprudenziale - Controlli e indagini nel rapporto di lavoro - Axerta
IL PUNTO
Rassegna Giurisprudenziale
Controlli e indagini nel rapporto di lavoro

Luglio-Agosto 2021

Nord-ovest Piazza Duomo 17 - 20121 Milano
Centro-sud Viale Giulio Cesare 71 - 00192 Roma
Nord-est Piazza Insurrezione 10 - 35137 Padova
IL PUNTO Rassegna Giurisprudenziale - Controlli e indagini nel rapporto di lavoro - Axerta
IL PUNTO - Luglio-Agosto 2021

L’editoriale del Presidente

                                                 Le incertezze del dopo
                                                 Covid: dal lavoro agile
                                                 al lavoro fragile
                                                 Gen. Michele Franzé - Presidente di Axerta S.p.a.

Un interessante articolo a firma di Linda        rispondano all’esigenza di certezze            che ci propone Ferruccio de Bortoli,
Laura Sabbadini, direttrice centrale             di cui hanno bisogno le imprese, oggi          che dalle pagine della rivista “il Carabi-
dell’Istat, apparso su “Repubblica” il 1’        ancora più che in passato.                     niere” evidenzia il suo disorientamento
Maggio scorso per la festa dei Lavora-           Analoga esigenza viene prospettata             nel contestare come, secondo quanto
tori, ci ricorda come la pandemia abbia          anche da Confcommercio, che non esita          emerge dalle rivelazioni di Unioncame-
causato livelli di disoccupazione altissi-       a ricordare quanto l’auspicata ripresa         re e Anpal, un terzo delle aziende non
mi negli ultimi dodici mesi, interessando        necessiti di certezze, non disgiunte da        riesce ad assumere un numero assai
sino al 60% i lavoratori e le lavoratrici        sostegni più robusti, alla luce di un crollo   rilevante di dipendenti: “sono impieghi
più giovani (soprattutto queste ultime)          dei consumi che nel 2020 ha supera-            per i quali non si richiede una partico-
tra i 25 e i 34 anni di età.                     to la cifra record di 120 miliardi di euro     lare preparazione - afferma de Bortoli
Altro grado di allarme è quello lancia-          (circa 5.000 euro a famiglia).                 – ma solo la disponibilità a seguire
to da “Il Sole 24 Ore” il 15 Maggio, che         E i sindacati, da parte loro, con Mauri-       corsi di riqualificazione professionale.
stima in più di 70.000 le imprese a              zio Landini fanno sentire forte la loro        Insomma, con un po’ di buona volontà,
rischio chiusura, ben il 15% del totale.         voce non solo per chiedere il blocco           un posto lo si può trovare. E a volte
Un quadro d’insieme indubbiamen-                 dei licenziamenti ma anche per conte-          l’esistenza di un ammortizzatore (ad
te preoccupante, che impone scelte               stare le modifiche apportate dal               esempio la cassa integrazione), che si
coraggiose a politica, imprenditori e            Governo per la liberalizzazione degli          tende a credere infinito, può indurre
parti sociali, ma che trova non pochi            appalti, provvedimento nel quale               una certa resistenza, per esempio ad
ostacoli nelle posizioni contrapposte            vedono una riduzione dei diritti per           accettare di lavorare lontano da casa”.
dei vari attori protagonisti.                    chi lavora, maggiore insicurezza nei           Un’osservazione, questa dell’ex diret-
Se da un lato Carlo Bonomi , presi-              cantieri e un aumentato rischio di illeci-     tore del “Corriere della Sera”, che
dente di Confindustria, sottolinea la            ti legati alla corruzione. Un contesto di      merita un’attenta e onesta riflessione,
necessità di poter licenziare per poter          accese contrapposizioni, quindi, per le        anche alla luce di quanto riferiscono
contestualmente assumere e far ripar-            quali forse non è superfluo ricordare          tanti imprenditori, ai quali molti giovani
tire l’economia (lo ricordavamo nel              quanto scrive la già citata Sabbadini nel      rispondono che ad un lavoro prefe-
precedente numero di questo editoria-            suo articolo quando dice che “stiamo           riscono i ben più comodi soldi dello
le), sul fronte opposto i sindacati insistono    affrontando la prova più dura della            Stato, primi fra tutti quelli previsti dal
nel chiedere il blocco generalizzato dei         nostra vita, la più dura dalla seconda         reddito di cittadinanza.
licenziamenti, almeno sino a fine ottobre,       guerra mondiale. Dobbiamo metterci la          E al riguardo ricordiamo anche come
mentre il Governo cerca di individuare           volontà, l’impegno, la forza, la creatività    la stessa Commissione U.E. abbia di
soluzioni di compromesso ipotizzando             dei nostri genitori e nonni per uscirne        recente citato l’Italia, insieme a Cipro
per le imprese in difficoltà la possibilità di   fuori. L’Unione Europea e il nostro            e Grecia, quale Paese con eccessi-
accedere alla C.I.G. ordinaria o straordi-       Governo stanno mettendo in campo               vi squilibri macroeconomici, con alto
naria senza pagare i contributi addizionali,     risorse straordinarie che permetteran-         debito e bassa produttività, raccoman-
con l’obbligo di non poter licenziare per        no la creazione di nuovo lavoro ed una         dando di utilizzare il Recovery Fund
questo lasso di tempo.                           nuova crescita. Ma attenzione, dovran-         per investimenti aggiuntivi a sostegno
Una soluzione, questa, che sembra                no vigilare…”.                                 della ripresa e politiche di bilancio più
scontentare un po’ tutti, con l’associa-         E se l’obiettivo prioritario per tutti è       prudenti.
zione degli industriali che non manca            quello di creare occupazione, senza
di fare osservare come questi conti-             la quale non potrà mai esserci ripresa,        Gen. Michele Franzé
nui cambi di indirizzo e di regole non           assolutamente interessante è l’analisi         Presidente di Axerta S.p.A.

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IL PUNTO - Luglio-Agosto 2021

                                          Cyber Investigation
                                          Le questioni probatorie in presenza
                                          di frodi informatiche

Gli screenshot sono prova documentale?                                       se, a seguito dell’acquisizione del supporto telematico o
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 12062/21, depositata il 30   figurativo contenente la relativa registrazione, sia possibi-
marzo                                                                        le verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del
                                                                             contenuto delle conversazioni. Insomma, l’acquisizione
Legittima l’acquisizione come documento di sms, chat o                       della riproduzione fotografica (lo screenshot) dei messaggi
di una pagina di social network mediante la realizzazio-                     WhatsApp conservati nel telefonino è sufficiente a valere
ne di una fotografia dello schermo del cellulare.                            come prova. È dunque lecito acquisire lo screenshot dello
                                                                             schermo di un cellulare sul quale compaiano messaggi sms
Il processo civile è caratterizzato dal principio di «tipicità               o di chat.
della prova»: ciò significa che le prove sono solo quelle indi-
cate dalla legge, ossia – nel caso di prove documentali – le                 L’orientamento della Cassazione circa la validità di
scritture private e gli atti pubblici. Poi, ovviamente, ci sono le           prova documentale degli screenshot nel processo
prove orali (testimonianza, confessione, giuramento) che in                  penale è ormai consolidata. Nel 2021, la Corte ha detto
questa sede non ci interessano.                                              che è legittima l’acquisizione come documento di una
Tutte le restanti prove sono atipiche e possono essere valu-                 pagina di un social network mediante la realizzazione
tate liberamente dal giudice. Con riferimento a fotografie                   di una fotografia istantanea dello schermo (“screen-
ed email semplici (che non siano cioè Pec), queste rientra-                  shot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa
no nelle cosiddette riproduzioni meccaniche che diventano                    è visibile. Nel 2018, la stessa Cassazione aveva detto
prova documentale nel processo solo se non contestate in                     che le conversazioni intrattenute attraverso l’utilizzo di
processo dalla controparte contro le quali sono prodotte. La                 strumenti informatici costituiscono una forma di memo-
contestazione non può essere generica ma deve fondarsi                       rizzazione di un fatto storico comparabile ad una prova
su circostanze concrete: deve cioè suggerire al giudice le                   documentale e, pertanto, utilizzabile ai fini probatori.
ragioni per cui la riproduzione meccanica non possa essere                   Importante quindi ribadire come l’accertamento e l’ana-
considerata genuina.                                                         lisi forense di questi documenti attraverso la moderna
Proprio per questa ragione, i giudici stanno iniziando ad                    cyberinvestigation debba diventare una consuetudine
aprire le porte agli screenshot, la cui acquisizione – proprio               anche culturale per la produzione di evidenze utili ed
perché non sempre facilmente contestabile dalla contropar-                   utilizzabili in sede probatoria.
te – finisce per diventare prova.
Per contestare uno screenshot, l’avversario dovrebbe
suggerire le ragioni per cui lo stesso non possa ritenersi                   Efficacia probatoria della casella di
conforme all’originale schermata del dispositivo (smartpho-                  posta email
ne o computer) e, quindi, spiegare se c’è stato un software                  Cassazione Civile, ordinanza n.19155 del 17 luglio 2019
di foto ritocco che ne abbia alterato il contenuto. Oppure
dovrebbe contestare la data di realizzazione dell’immagine                   L’email forma piena prova dei fatti e delle cose rappresenta-
a video, sollevando così incertezza in merito alla sua collo-                te se colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la
cazione temporale.                                                           conformità (ordinanza n. 19155/2019)
Nel processo penale non vige il principio di tipicità della                  Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo “short
prova. Pertanto, essendo più libero il giudice di valutare                   message service” (“SMS”) costituiscono documenti elet-
le documentazioni acquisite al processo, può ammettere                       tronici che contengono la rappresentazione informatica di
anche gli screenshot.                                                        atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di
Tale circostanza è stata confermata anche dalla giurispru-                   firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappre-
denza. La Cassazione ha più volte detto che i messaggi                       sentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto,
WhatsApp possono trovare ingresso nel processo soltanto                      formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se

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IL PUNTO - Luglio-Agosto 2021

colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tale impostazione di principio è stata confermata anche da
giurisprudenza meno recente (Cassazione civile, sezione
lavoro, sentenza 08/03/2018 n° 5523).

Secondo la stessa Corte (v. Cass. 11606/2018), in tema di
efficacia probatoria dei documenti informatici, “il messaggio
di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento
elettronico che contiene la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di
firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresen-
tazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui
contro il quale viene prodotto non ne disconosca la confor-
mità ai fatti o alle cose medesime”.

Continua la Corte che sempre in tema di efficacia probato-
ria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., “il
disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la quali-
tà di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui
all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanzia-
to ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di
elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattua-
le e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del
disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2,
perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica-
zione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione
della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa
accertare la conformità all’originale anche attraverso altri
mezzi di prova, comprese le presunzioni”.

Un tema rilevante sotto svariati punti di vista in parti-
colare per i licenziamenti per giusta causa ove le
evidenze rappresentano spesso l’ago della bilancia
per le parti in causa. L’email forma piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate se colui contro il quale è
prodotta non ne disconosca la conformità.
Ma al fine di poter utilizzare quanto eventualmen-
te accertato occorre a monte la sottoscrizione di un
regolamento informatico da parte del dipendente che
sia a conoscenze delle policies aziendali in materia di
impiego dei devices e le conseguenza delle eventuali
violazioni delle medesime.

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IL PUNTO - Luglio-Agosto 2021

                                           Diritto del Lavoro
                                           e Forensic Accounting

Indebita percezione dell’indennità                                             a favore di un terzo: - La designazione generica degli “eredi”
economica correlata ai permessi retribuiti                                     come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita,
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 19-04-2021, n. 10274 (CED          in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’ac-
Cassazione 2021)                                                               quisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da
                                                                               parte di coloro che, al momento della morte dello stipu-
In caso di indebita percezione dell’indennità economica                        lante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta
correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del                delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori
1992, non può trovare applicazione l’art. 52 della l. n. 88 del                della prestazione. - La designazione generica degli “eredi”
1989 – secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme                     come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla
corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a                      vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in
dolo dell’interessato -, in quanto tale disposizione riguarda                  senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo
esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualun-                    tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della succes-
que prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma                       sione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza
eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica..                    della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’inden-
                                                                               nizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere
L’Inps è quindi tenuta a rimborsare gli importi rifusi al                      dall’assicuratore nella rispettiva misura. - Allorché uno dei
datore dal lavoratore portatore di handicap grave per                          beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita pre-
i permessi retribuiti non dovuti? Con la sentenza n.                           muore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia
10274/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricor-                           stato revocato o il contraente non abbia disposto diver-
so dell’Inps contro la decisione dei Giudice del merito                        samente, deve essere eseguita a favore degli eredi del
di condannare l’Istituto a restituire a un cittadino l’im-                     premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata
porto dei permessi retribuiti in quanto portatore di                           a quest’ultimo. Nel caso in esame, quando il soggetto che
handicap grave di cui aveva goduto nel periodo agosto                          aveva stipulato le 4 polizze sulla vita, la sorella era già morta.
2009-agosto 2011, a seguito di autorizzazione dell’I-                          Pertanto, indicando quali beneficiari gli eredi legittimi, egli
stituto stesso, poi revocata per accertato difetto della                       aveva fatto riferimento al fratello (ancora vivente) e ai nipoti
condizione di gravità, e il cui importo l’assicurato                           (figli della sorella defunta), i quali non subentrano alla madre
aveva rifuso al proprio datore di lavoro, che ne aveva                         per rappresentazione (e iure successionis) ma vantano un
fatto anticipazione. Interessante notare quindi come                           diritto iure proprio, scaturente dal contratto. Per questa ra-
la prestazione previdenziale in questione non abbia                            gione, non è corretta la ripartizione dell’indennizzo nella
natura pensionistica: essa infatti è corrisposta in                            misura di ½ al fratello vivente e ½ ai 4 nipoti (subentrati per
dipendenza di una speciale situazione di bisogno che                           rappresentazione secondo la Corte d’Appello), atteso che
concerne il portatore di handicap grave nello svolgi-                          il loro diritto discende direttamente dal contratto. La riparti-
mento della sua attività lavorativa.                                           zione dell’indennizzo, quindi, deve avvenire in parti uguali di
                                                                               1/5 ciascuno.

Assicurazione sulla vita: come è ripartito                                     Interessante pronuncia in materia di eredità. Allorché
l’indennizzo fra gli eredi?                                                    uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla
Sezioni Unite - Giurisprudenza Civile - Sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021   vita premuore al contraente, la prestazione, se il bene-
                                                                               ficio non sia stato revocato o il contraente non abbia
I beneficiari vantano un diritto proprio, che non rientra nella                disposto diversamente, deve essere eseguita a favore
successione. No alle quote ereditarie, l’indennizzo va diviso                  degli eredi del premorto in proporzione della quota che
in parti uguali (Cass. S.U. 11421/2021). Le Sezioni Unite civili,              sarebbe spettata a quest’ultimo. Nei casi complessi di
a risoluzione di contrasto, hanno affermato i seguenti prin-                   impugnazioni testamentarie può essere utile anche il
cipi in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo.                 ricorso al dipartimento di forensic accounting median-
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, hanno af-                 te l’expertise di professionisti che possano individuare
fermato i seguenti principi in tema di assicurazione sulla vita                l’esatto patrimonio e i relativi conteggi.

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IL PUNTO - Luglio-Agosto 2021

    IL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI

Violazione del cassetto fiscale dell’Agenzia delle
Entrate: configura il delitto ex art. 615-ter C.P.
l’accesso anche con pregressa autorizzazione
                                                       Questo il principio di diritto statuito         Tale “servizio informatico fiscale”,
                                                       dalla Corte Suprema di Cassazione               – hanno asserito i giudici di legittimi-
                                                       nella sentenza in oggetto.                      tà –, definito cassetto fiscale, rientra
                                                                                                       nell’alveo della nozione di domici-
                                                       Anzitutto, il caso. Una donna, al fine          lio informatico, alla cui inviolabilità è
                                                       di gestire l’importante patrimonio              diretta la tutela penale del precetto
                                                       familiare, aveva ottenuto dalla sorella         previsto dall’art. 615-ter c.p.
                                                       delega per l’accesso al cassetto
                                                       fiscale presso il sito dell’Agenzia delle       Nel caso di specie, la consegna delle
                                                       Entrate. Alla cessazione della delega,          password, da parte della titolare, era
                                                       la stessa aveva continuato ad accede-           avvenuta in epoca risalente ad anni
                                                       re indebitamente al cassetto fiscale, al        prima della data della commissione
                                                       fine di continuare a gestire il suddet-         del reato contestato, mentre l’autoriz-
DOTT. ANTONIO FABIO VIGNERI                            to patrimonio, e, in seguito, ne aveva          zazione era stata revocata quando le
Responsabile del Dipartimen-                           anche modificato la password senza il           suddette password vennero modificate
to “Crimini informatici” presso lo                     consenso della sorella.                         a seguito di forti dissapori avvenuti tra
studio legale Fiore-Di Franco &                                                                        le parti, per via della gestione del conto
Partners.                                              Il Supremo Collegio ha ricostruito, in          corrente comune dal quale l’imputa-
                                                       estrema sintesi, la struttura del reato         ta aveva riferito che fossero risultati
                                                       contestato di cui all’art. 615-ter c.p.,        prelievi anomali da parte della persona
                                                       che punisce chiunque abusivamente               offesa, con conseguenti reciproche
                                                       si introduce in un sistema informati-           azioni giudiziarie intraprese sia in sede
                                                       co o telematico protetto da misure di           civile che penale.
                                                       sicurezza ovvero vi si mantiene contro
                                                       la volontà espressa o tacita di chi             La consapevolezza della mancanza
                                                       ha il diritto di escluderlo. Ha, inoltre,       di consenso all’accesso – unitamen-
                                                       richiamato la nozione di “sistema infor-        te al dolo generico utile a integrare il
                                                       matico”, così come derivante dalla              coefficiente soggettivo del reato – è
                                                       Convenzione di Budapest del 2001                stata tratta da elementi concreti di
                                                       sul cybercrime, ratificata nel tessuto          indiscutibile valenza quali, tra gli altri,
                                                       normativo interno con la L. n. 48/2008.         l’interruzione dell’affectio familia-
                                                       Una volta effettuate tali considerazioni,       re avvenuta diversi anni addietro e i
                                                       ha ritenuto la fattispecie incriminatrice       dissidi manifesti tra le due sorelle.
                                                       prevista all’art. 615-ter c.p. citato perfet-
                                                       tamente aderente al caso di specie.             La Corte, ancora, ha specificato,
                                                                                                       confermando l’orientamento della giuri-
                                                       L’imputata aveva, difatti, realizzato           sprudenza di legittimità, che, in ambito
                                                       un accesso abusivo al sistema infor-            di relazioni private ed endofamiliari, ai
                                                       matico dell’Agenzia delle Entrate e ai          fini della configurabilità del reato ex art.
                                                       luoghi virtuali di esclusiva riferibili-        615-ter c.p., non rileva la circostan-
Cass. pen., sez. V, sent. 15 febbraio 2021, n. 15899   tà del contribuente/soggetto privato            za che le chiavi di accesso al sistema
                                                       titolare, protetti da password e costi-         informatico protetto siano state comuni-
Configura il reato previsto dall’art.                  tuiti dal c.d. “cassetto fiscale”, ossia        cate dal titolare all’autore del reato in
615-ter c.p. la condotta di chi si                     un servizio informatico che consente            epoca antecedente rispetto all’accesso
introduca nel cassetto fiscale altrui,                 la consultazione delle proprie infor-           abusivo, qualora la condotta incri-
contenuto nel sistema informatico                      mazioni fiscali, quali i dati anagrafici        minata abbia portato ad un risultato
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzan-                 e le dichiarazioni, i dati dei rimborsi         certamente in contrasto con la volontà
do password modificate e contro la                     e dei versamenti effettuati, gli atti del       della persona offesa ed esorbitante
volontà del titolare.                                  registro e i propri patrimoni.                  l’eventuale ambito autorizzatorio.

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IL PUNTO - Luglio-Agosto 2021

                 Axerta S.p.A.
     Nord-Ovest: Milano - Piazza Duomo 17
        Milano - Piazza Duca D’Aosta 14
    Nord-Est: Padova - Piazza Insurrezione 10
    Centro-Sud: Roma - Via Giulio Cesare 71

             www.axerta.it

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