Il progetto di riforma del reddito minimo in Austria: cosa è rimasto dello Stato sociale? - Filodiritto
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il progetto di riforma del reddito minimo in Austria: cosa è rimasto dello Stato sociale? La volontà del governo austriaco di modificare il minimo vitale tra esigenze di risparmio e rischio iniquità 14 Aprile 2019 Armin Kapeller Abstract Il “Sozialstaat” (Stato sociale) in Austria è destinato al tramonto? È legittimo, oltre che opportuno, ridurre l’indispensabile al sostentamento, soprattutto a chi non è cittadino, ma si trova legittimamente sul territorio austriaco quale rifugiato? Indice 1. Introduzione 2. Obiettivi della riforma 3. Determinazione del massimo della “Mindestsicherung”, indipendentemente dal luogo di soggiorno/residenza e in 863 euro mensili per persona 4. Nessun aumento per le famiglie con prole numerosa, anzi riduzioni 5. Pochi sono i “favoriti” dalla riforma 6. Voci critiche 7. Cosa pensano i cittadini secondo un sondaggio recente? 8. L’“allarme” dei magistrati 9. Solidarietà è una parola che appartiene al passato? 1. Introduzione Verso la fine del mese di novembre 2018, dopo lunghe trattative tra i partners della coalizione, il Consiglio dei Ministri del Governo austriaco ha presentato un disegno di legge di riforma della “Mindestsicherung”, del minimo vitale – o reddito minimo, che dir si voglia – assicurato a tutti quelli che vivono legittimamente sul territorio austriaco. Va ricordato che la materia della “Mindestsicherung” è di competenza dei “Länder” (equivalenti alle regioni), ma che, nell’esercizio di questa “Zuständigkeit”, i “Länder” dovranno rispettare limiti ben precisi. Attualmente, l’importo della “Mindestsicherung” (detta anche “Grundsicherung”, cioè sicurezza di base), varia a seconda del Bundesland, nel quale il percettore di questa “provvidenza” risiede. Per evitare disparità, anche vistose, verificatesi nel passato (e, in parte, tuttora esistenti), il Governo federale emanerà un “Grundsatzgesetz” (una specie di legge-quadro), introducendo un limite massimo per la “Mindestsicherung”, che i “Länder” dovranno rispettare.
L’ammontare mensile massimo di quanto sarà corrisposto – si prevede a decorrere dall’1.4.2019 – sarà fissato in euro 863, pari alla “Mindestpension” (trattamento di quiescenza minimo o pensione minima). Quest’importo verrà corrisposto 12 volte l’anno (mentre la corresponsione della pensione avviene in 14 rate). È fatta salva la facoltà dei “Länder” di integrare questa somma con un contributo nel canone di locazione agli indigenti (negli agglomerati urbani caratterizzati da canoni di locazione elevati) e/o con “Sachleistungen”, per esempio, con l’assegnazione di generi alimentari. 2. Obiettivi della riforma Tra gli obiettivi, che l’attuale Governo austriaco – in carica dal dicembre 2017 – si prefigge, è da annoverare anzitutto quello di impedire – o, almeno, di ridurre sensibilmente – la “Zuwanderung ins Sozialsystem”, vale a dire, l’immigrazione motivata principalmente da ampi “sostegni” di natura economica, offerti dal “Sozialstaat” della Repubblica federale d’Austria. Statistiche dimostrano che – attualmente – circa il 50% dei “Mindestsicherungsbezieher” (di coloro che percepiscono la “Mindestsicherung”), non sono in possesso della cittadinanza austriaca. La progettata riforma si prefigge, altresí, “Arbeitsanreiz zu schaffen”, vale a dire, di indurre i “beneficiari” della “Mindestsicherung” a iniziare un’attività lavorativa, in conseguenza della quale non dovrebbero più percepire quel minimo vitale o reddito minimo assicurato, costituito dalla “Mindestsicherung”, cioè non graverebbero più sul bilancio pubblico. È stato detto, che la “Mindestsicherung, darf nicht zu einer sozialen Hängematte verkommen”; ciò, non soltanto per gli stranieri, ma anche per i cittadini austriaci. Più viene corrisposto a titolo di “Mindestsicherung”, minore è la tendenza/la necessità a cercarsi un lavoro retribuito. Va osservato che, attualmente, in Austria, il mercato del lavoro è caratterizzato dal fatto che non poche imprese non riescono a reperire l’occorrente manodopera. La riduzione delle “provvidenze” a coloro che hanno diritto all’asilo politico, prevista dalla riforma de qua , è tutt’altro che trascurabile, essendo progettata una decurtazione pari a euro 300 mensili . Costituzionalisti ed esperti in diritto comunitario hanno però, sin d’ora, manifestato i loro dubbi circa la conformità di una disciplina del genere alla normativa comunitaria e alla Costituzione federale austriaca (Bundesverfassungsgesetz). Ciò anche perché tentativi di ridurre le “provvidenze”, compiuti da due “Länder” (Ober- und Niederösterreich), sono naufragati a seguito di pronunzie rispettivamente della Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof) e della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Il Governo del Niederösterreich aveva determinato in euro 1.500 al mese la misura massima della “Mindestsicherung” per ogni famiglia, ma la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa disposizione normativa. Nel luglio 2016 il Governo dell’Oberösterreich aveva ridotto ai cosiddetti subsidiär Schutzberechtigten e a chi aveva soltanto una “befristete Asylberechtigung” (diritto all’asilo temporaneo), l’importo della “Mindestsicherung” da 921 euro al mese (come percepito anche da chi aveva una “dauerhafte Asylberechtigung”) a 365 euro mensili, anche se è stato previsto un “integration bonus” pari a 155 euro al mese. La Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha però poi sentenziato, che la riduzione di “Sozialleistungen” a chi aveva una “befristete Asylberechtigung” non era conforme a principi di diritto comunitario.
3. Determinazione della “Mindestsicherung”, indipendentemente dal luogo di soggiorno/residenza e in 863 euro mensili per persona Il progetto di riforma de quo prevede che l’intero “Mindestsicherungsbetrag”, vale a dire l’importo mensile massimo di euro 863 per persona, verrà corrisposto soltanto a chi potrà dimostrare una certa padronanza della lingua tedesca (pari al livello B-1, standard UE) oppure la conoscenza della lingua inglese valutabile sub C-1 (standard UE). In alternativa, verrà richiesto l’avvenuto conseguimento della licenza della scuola dell’obbligo in Austria. In mancanza di questi presupposti, la riduzione dell’intero “Mindestsicherungsbetrag” mensile (di euro 863) sarà di 300 euro. La “Mindestsicherung” per due persone conviventi sarà di euro 1.208 mensili, se sussistono i presupposti di cui ora si è parlato. Eventuali integrazioni da parte dei “Länder”, sotto forma di “Sachleistungen” (per esempio, di generi alimentari), non potranno essere di valore superiore al 30% degli importi suddetti. 4. Nessun aumento per famiglie con prole numerosa, anzi, riduzioni Per prevenire un’altra dichiarazione d’incostituzionalità, il Governo federale, con la succitata riforma, ha previsto, nel disegno di legge de quo, una “flexible Obergrenze”, un importo massimo flessibile, nel senso che a coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto di asilo, oltre all’importo di euro 863, verranno corrisposti, mensilmente, per il primo figlio, 215 euro, per il secondo, 129 euro e, per il terzo, nonché per i successivi figli, 43 euro. In tal modo, l’importo percepibile da una famiglia con genitori e quattro figli, si ridurrà, da circa 2.227 euro, come previsto dalla normativa attuale, a circa 1.640 euro al mese. Per quanto concerne invece gli stranieri provenienti da uno Stato dell’Unione Europea (dov’è l’”Unionsbürgerschaft”?) o da uno Stato extracomunitario, per gli stessi è prevista una “fünfjährige Wartefrist”, per cui potranno avere accesso alle “provvidenze” di cui sopra, soltanto una volta che avranno soggiornato – nel corso degli ultimi 6 anni – per almeno 5 anni, legittimamente – in Austria . Ma, questa norma, almeno ad avviso di autorevoli costituzionalisti ed esperti in diritto comunitario, potrebbe incorrere nei rigori della Corte di giustizia dell’Unione Europea, perché conterrebbe una disposizione discriminatoria nei confronti di cittadini di altri Stati dell’Unione Europea (cosiddetti Unionsbürger). 5. Pochi sono i “favoriti” dalla riforma La riforma, che, com’è evidente, tende a ridurre gli oneri di spesa che l’Austria deve attualmente affrontare in favore degli “Zuwanderer ins Sozialsystem” austriaco, prevede però anche qualche “miglioramento”. I portatori di handicap avranno un aumento mensile pari a euro 155, mentre ad “Alleinerziehende” (“singles” con a carico figli) verranno riconosciuti 103 euro in più per il primo figlio, 233 euro fino al terzo figlio, 24 euro per il quarto e per i successivi figli (a carico). È, quindi, prevista una “degressive Staffelung” (un contingentamento decrescente con l’aumento del numero dei figli “zu Lasten”). Per avere diritto alla “Mindestsicherung” (questa disposizione riguarderà soprattutto i cittadini austriaci), il richiedente non potrà avere un patrimonio superiore a 5.200 euro.
A tal fine è previsto lo “Zugriff auf Sparbücher” (libretti a risparmio) und “Eigenheim” (casa di proprietà). Per quanto concerne l’“Eigenheim”, il “Land” potrà costituire pegno o iscrivere ipoteca , ma non, come previsto attualmente, dopo soli 6 mesi a decorrere dal primo “Mindestsicherungsbezug”, ma dopo 3 anni (si parla in proposito di “Schonfrist”) e la ratio della norma è che lo “Zugriff” avviene soltanto se il “Mindestsicherungsbezieher” non si è attivato, per un considerevole periodo di tempo, a reperire un’attività lavorativa tale da consentirgli il sostentamento “aus eigenen Kräften”, per cui non avrà più bisogno (né diritto) della Mindestsicherung” a carico del “Land”, in cui risiede. Per effetto della progettata riforma, dovrebbero essere abrogate anche le norme vigenti in materia di disoccupazione involontaria, per cui l’unica risorsa economica per chi rimarrà disoccupato per un considerevole periodo di tempo (o si troverà, comunque, in una “finanziellen Notlage”), sarà soltanto quanto di spettanza a titolo di “Mindestsicherung”. 6. Voci critiche Immediate sono state le proteste. Un portavoce del Governo federale si è poi affrettato a “chiarire” che, per un certo periodo (transitorio), la normativa in punto disoccupazione rimarrà in vigore , anche se l’obiettivo della “Bundesregierung” è quello di “fondere” le provvidenze, erogabili a chi è “in Not”, nella futura, omnicomprensiva, “Mindestsicherung”. In tal modo saranno pure facilitati i controlli per reprimere abusi, che non sono mancati nel passato. Come già accennato, uno degli obiettivi principali della riforma, è di ridurre il numero dei percettori della “Mindestsicherung” , nonché l’importo della stessa, e di indurre la maggior parte di essi ad apprendere la lingua ufficiale dello Stato. In tal modo s’intende favorire l’integrazione degli stranieri nel Paese ospitante nonché le possibilità, per gli stessi, di ottenere un lavoro stabile. Si può dire, che il “Druck” (la “pressione”) sugli stranieri non è indifferente, come dimostra un esempio. A una coppia di “Asylberechtigten” (aventi diritto di asilo), con tre figli a carico, senza conoscenza della “Staatssprache”, l’importo della “Mindestsicherung” potrà essere ridotto dagli attuali 2.748 euro a 1.526 euro. Invece, una coppia di “Asylberechtigten”, con tre figli a carico, avente conoscenza della lingua tedesca a livello di B-1(standard UE) o di quella inglese a livello di C-1(standard UE), avrà la “Mindestsicherung” pari a euro 2.748 al mese. Un membro del Governo federale austriaco, a giustificazione della notevole riduzione della “Mindestsicherung” (riduzione, ripetiamolo, che “colpirà” anche i cittadini austriaci, che non svolgeranno attività lavorativa), ha detto, che il 50% di coloro che vivono (e lavorano stabilmente) in Austria, avrebbero un reddito mensile medio non superiore a euro 1.800 circa, per cui, se la “Mindestsicherung” rimanesse quale è attualmente, l’“Anreiz” a svolgere un lavoro, anziché percepire la “Mindestsicherung” (per coloro che hanno tre o più figli a carico), sarebbe davvero scarso. Altrimenti, chi lavora sarebbe lo stupido.
Come si vede, la riduzione della “Mindestsicherung” sarà notevole. Il “vento” è davvero cambiato in Austria. Ciò si può dedurre anche da una dichiarazione, che, recentemente, un ministro del Governo federale, avrebbe rilasciato, asserendo che dovrebbe valere il principio secondo il quale “das Recht hat der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht” (in buona sostanza, si sarebbe espresso, questo ministro, per il primato della politica sul diritto). Un’affermazione del genere non può non lasciare perplessi, anzi, è fonte di preoccupazione. C’è chi mette in rilievo che le progettate “Kürzungen” andranno, prevalentemente, a scapito delle persone di minore età. Infatti, su un totale di circa 231.000 “Mindestsicherungsbezieher”, circa 81.330 sono minori. Questo lo dicono recenti dati statistici ufficiali. Da quanto ora esposto, emerge che i “Mindestsicherungsbezieher”, a decorrere – si prevede – dall’1.4.2019, non avranno vita facile. Il fatto che già nell’anno appena passato vi siano stati risparmi (consistenti) in vari settori è dimostrato da un dato: il bilancio dello Stato evidenzia, per il 2018, un disavanzo pari a 1,1 miliardi di Euro (anziché di 2 miliardi di Euro, come preventivato). 7. Cosa pensano i cittadini secondo un sondaggio recente? Ma, come hanno reagito i cittadini austriaci all’annuncio di questa Reform? Pare opportuno, a questo punto, riportare le risultanze di un sondaggio, fatto pochi giorni dopo che la riforma è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri e resa pubblica. L´85% degli “intervistati” si è dichiarato favorevole a che la “Mindestsicherung” venga disciplinata in modo “unitario” (“einheitlich”) nei vari “Bundesländer”, cioè determinando l’importo massimo della stessa in euro 863 al mese per una persona, indipendentemente dal Bundesland di soggiorno/di residenza. Il 10% è stato contrario e il 5 % non ha manifestato alcuna opinione in proposito. Alla domanda, se il diritto alla “Mindestsicherung” dovesse essere riconosciuto soltanto dopo almeno 5 anni di soggiorno legittimo in Austria, i “Befürworter” sono stati il 75%, i contrari il 16% e il resto non si è espresso. Il 59% degli “intervistati” si è dichiarato d’accordo con la riforma, nel punto in cui la stessa prevede che “Alleinerziehende” (singles con figli a carico) possano guadagnare il 30% in più, senza perdere il diritto alla “Mindestsicherung”. Contrari il 21%. Nessuna opinione ha espresso il resto. Ulteriori contributi in favore di “singles” con figli a carico, di “portatori di handicap” e di persona affette da malattie croniche, sono giustificati, ad avviso del 75% dei “Befragten”. Soltanto il 9% si è dichiarato contrario; il resto si è astenuto dal manifestare la propria opinione. È da osservare che questo sondaggio ha interessato ben 803 persone ed è stato condotto dal 15 al 17 gennaio 2019. Sondaggi effettuati qualche settimana prima della metà di gennaio di quest’anno hanno rivelato che l’attuale Governo federale può contare sull’“allgemeinen Unterstützung” della popolazione nella misura del 66% circa. 8. L’“allarme” dei magistrati
Contrari alle decurtazioni della “Mindestsicherung” si sono espressi i magistrati austriaci in un comunicato della loro Associazione (RV) nonché l´Associazione degli assistenti sociali. La prospettata “Regelung”, hanno sostenuto i magistrati, avrà per effetto un aumento della criminalità. La riforma de quaprevede, infatti, che anche a persone condannate a pena superiore a sei mesi di reclusione (pure con il beneficio della sospensione condizionale della pena), per tutta la durata della pena, non potrà essere corrisposta “Mindestsicherung”. In tal modo, il reinserimento nella vita sociale viene reso più difficile e la recidiva è quasi “vorprogrammiert”. Dati statistici rivelano che circa il 20% delle persone attualmente detenute nelle “Justizvollzugsanstalten” (carceri) hanno percepito, prima della loro carcerazione, “provvidenze” quali “Mindestsicherung oder Notstandshilfe”, perché non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Ben il 50% circa dei detenuti, dopo l’espiazione della pena, non ha, non soltanto un “gesichertes Einkommen” (un reddito certo), ma il 35% circa di essi ha debiti in misura tale da poter essere definita “existenzbedrohend” (da minacciare la loro stessa esistenza dal punto di vista economico). La “Fachgruppe Strafrecht und Jugendstrafrecht” dell’Associazione Nazionale Magistrati ha manifestato, in particolare, la propria recisa contrarietà alla riforma, come prospettata dal Governo federale in carica. Il venir meno, anche della “Mindestsicherung”, comporterà, per molti detenuti, una volta terminata l’espiazione della pena, che essi andranno ad aumentare il numero dei senzatetto, dei poveri e delle persone non aventi più alcuna prospettiva (valida) di vita; circostanza, questa, che, com’è noto, “genera” (ulteriore) criminalità. Se queste persone, una volta rimesse in libertà, commetteranno, magari a breve distanza di tempo dalla loro “Entlassung”, nuovamente reati, con conseguenti ulteriori condanne a pena detentiva, ciò implica – cosí hanno concluso i magistrati nel loro comunicato – un indubbio aggravio di spesa per lo Stato, poiché è noto a tutti che un “posto” in carcere, equivale – dal punto di vista “economico” – a un soggiorno in un hotel a tre stelle (circa 130 Euro al dí). Quello che si reputa, si spera, di “risparmiare” da un lato (con la mancata corresponsione della Mindestsicherung”), viene, perlomeno “annullato” dalle spese poi necessarie per il mantenimento in carcere dei recidivi. In altre parole, le “Maßnahmen” si dimostreranno, anche a breve/medio termine, “kurzsichtig” e gli effetti delle stesse si vedranno negli anni venturi (con la necessità di un consistente aumento degli stanziamenti per il settore “giustizia”). A finire in carcere sono, spesso, soltanto i poveracci, quelli che, magari, vengono “beccati” in qualche supermercato a mettere in tasca un pezzo di formaggio o di salame, senza provvedere poi al pagamento alla cassa. I ladri più grandi sono però coloro che, meno “hätten es nötig (gehabt) zu stehlen”, cosí come i corrotti più grandi, si nascondono laddove nessuno lo sospetterebbe. I “protettori” di questi “signori”, sempre pronti a intascare da chi “offre di più”, sono tanti, influenti e oltremodo potenti. Ma queste cose non si dovrebbero dire, si devono “für sich behalten”, per non offrire pretesti a certi centri di potere che sono soliti agire “im Verborgenen”.
C´è poi chi sostiene “vollen Ernstes”, che la corruzione non esiste oppure che esiste soltanto altrove, “in sehr entfernten Gefilden” (lontano, molto lontano da qui). Beata questa gente! È anche noto che chi è contro la corruzione “zieht fast immer den Kürzeren”. A proposito della corruzione, va detto pure che – pare – ormai siamo assuefatti alla stessa e sembra anche che sia più “conveniente” mettersi dalla parte dei corrotti (e dei “grandi” ladri) che dalla parte opposta. La disponibilità di una sistemazione abitativa (sia essa anche soltanto di una piccola stanza in un rione lontano dal centro), dopo il rilascio dal carcere, è essenziale per il reinserimento dell’ex detenuto. Se, durante il periodo di detenzione, non viene corrisposta la “Mindestsicherung”, “l’Häftling, spesso, non sarà più in grado di versare il canone di locazione per la sistemazione abitativa, che aveva prima dell’avvenuta carcerazione e di cui dovrà poter disporre dopo l’“Haftentlassung”, a meno di non essere destinato a finire “in mezzo alla strada”. È ben vero, che i detenuti, nelle “Justizvollzugsanstalten”, durante l’espiazione della pena, lavorano, anzi hanno l’obbligo di lavorare e che a essi viene corrisposta una specie di salario, dal quale, però, vengono detratti notevoli importi dovuti a titolo di mantenimento in carcere (come ho esposto dettagliatamente in un mio precedente articolo pubblicato da FILODIRITTO). Forti critiche al disegno di legge de quo sono state mosse anche da parte sindacale; in particolare, perché la riforma penalizzerebbe – di fatto – le famiglie (povere) con prole numerosa. Il requisito della conoscenza linguistica, come sopra esposto o la conseguita licenza di scuola media (obbligatoria) in Austria, ai fini della concessione della “Mindestsicherung” comporterebbe una discriminazione nei confronti degli “Schwächsten” (dei più deboli). 9. Solidarietà è una parola che appartiene al passato? La riforma sarebbe indice di un’“Entsozialisierung der Gesellschaft”. C´è chi ha parlato di inizio del tramonto del “Sozialstaat” (Stato sociale), di cui l’Austria è stata, in passato, particolarmente fiera. L’ammontare della “Mindestsicherung”, già adesso, è tale da essere, per un terzo dei percettori di questa “provvidenza”, “unter der Armutsgefährdungsschwelle”. Il disegno di legge de quo non rispetterebbe obblighi assunti dall’Austria con la firma e la ratifica di non poche convenzioni internazionali in punto di diritti fondamentali e neppure obblighi comunitari; ”colpisce” gli stranieri in modo “disproportional”(sproporzionato), specie quando determina una “Schlechterstellung der Ausländer”, che non “soddisfano” il prescritto grado di padronanza della lingua tedesca o inglese (come sopra abbiamo visto) oppure che non hanno assolto l’obbligo scolastico in Austria. È da rilevare che il 10.1.19 è terminata la cosiddetta Begutachtungsphase (durante la quale, organizzazioni professionali e non, hanno potuto presentare/depositare le loro osservazioni in merito al citato “Gesetzentwurf”) e che tra non molto, il disegno di legge verrà discusso dal “Nationalrat”. Sono, pertanto, possibili modifiche (speriamo non in peius), anche se, considerato che la coalizione che sorregge il Governo federale dispone di una solida maggioranza, “Änderungen” appaiono piuttosto improbabili. Inoltre, è da rimarcare che, come già accennato, secondo sondaggi recenti, il 66% circa della popolazione condividerebbe l’indirizzo politico “generale” e l’attività del Governo federale attualmente in carica. Il disegno di legge di riforma è stato approvato in via definitivain data odierna 25 aprile 2019.
TAG: diritto austriaco, Stato sociale, redditi Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
Puoi anche leggere