IL LAVORO AGILE (SMART WORKING) - Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo - LUMSA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
IL LAVORO AGILE (SMART WORKING) Intervento al Corso di Diritto del Lavoro Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza LMG01 a.a. 2020-2021 Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo - LUMSA Avv. Maria Rosalia Megna
Digitalizzazione dei processi produttivi ◦ Era della Rivoluzione «digitale» «Industry 4.0»; ◦ Evoluzione tecnologica e cambiamenti nei processi produttivi ed organizzazione del lavoro; ◦ Nuove sfide per la competitività delle imprese; ◦ Nuove sfide per il mercato e l’organizzazione del lavoro: Nuovi modelli di organizzazione del lavoro; Nuovi modelli di relazioni industriali/sindacali; Aumentare la flessibilità ( «flexicurity»); Aumentare produttività e rendimento; Migliorare la conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata (work-life balance); Nascita di «nuovi lavori» e scomparsa di lavori più tradizionali.
Lavorare in modalità «agile» o «smart» ◦ Una filosofia manageriale innovativa che si basa sulla maggiore flessibilità ed autonomia del lavoratore nello svolgimento del «Non ho un ufficio. Non lavoro quanto alla scelta di spazi, orari e strumenti da utilizzare, e ho una scrivania. Ho uno su una maggiore responsabilizzazione dei risultati; spazio nel mio iPad. Ho ◦ Una nuova modalità di lavoro «flessibile» che, oltre che uno spazio nella mia migliorare la produttività e il rendimento del lavoratore testa. Ho uno spazio a nell’organizzazione produttiva aziendale, consente di conciliare i casa. Questo è il luogo di tempi di lavoro con i tempi di vita privata e familiare; lavoro che più frequento…» ◦ Si sviluppa in tutto il mondo nel XXI secolo grazie alla diffusione (Jack Dorsey CEO, massiccia della nuova tecnologia alla portata di tutti; Twitter) ◦ In Italia il modello smart working non era ancora molto utilizzato, almeno fino alla vigilia della pandemia per Covid-19…
Osservatorio sullo smart working ◦ Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano: operativo dal 2012 con l’obiettivo di studiare e monitorare il fenomeno dello smart working in Italia nell’ambito della ricerca sulla evoluzione dell’organizzazione e dei modi di lavorare; ◦ Sito web: https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-working ◦ Mariano Corso (responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working): «Smart Working significa ripensare il telelavoro in un’ottica più intelligente, mettere in discussione i tradizionali vincoli legati a luogo e orario lasciando alle persone maggiore autonomia nel definire le modalità di lavoro a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Autonomia, ma anche flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione dei talenti e fiducia diventano i principi chiave di questo nuovo approccio».
I quattro «pilastri» del lavoro «smart» Smart working innovativo modo di collaborare in un’azienda, basato su 4 pilastri: 1. Revisione della cultura organizzativa: nuova impostazione organizzativa e manageriale (lavoro per obiettivi, non in base alle ore di lavoro) cambia la relazione tra datore/manager e lavoratore (si passa da un rapporto improntato al controllo dell’attività lavorativa ad uno che valorizza la fiducia e la responsabilità personale); 2. Flessibilità di orari e luogo di lavoro: datore e lavoratore smart pattuiscono le modalità di lavoro «agile» quanto ai tempi e al luogo di lavoro (maggiore flessibilità e autonomia); 3. Dotazione tecnologica: disponibilità di strumenti per rendere la prestazione di lavoro in modo virtuale, ovunque il lavoratore si trovi (cloud, pc, tablet, smartphone, app). 4. Riorganizzare gli spazi fisici in modo smart (smart office): anche l’ufficio e gli spazi di lavoro aziendali devono tenere conto delle diverse esigenze di lavoro lavorare in ambiente «smart» evoluzione degli spazi di lavoro abitabilità e benessere, installazione di tecnologie digitali, differenziazione degli spazi per ottimizzare l’efficacia del lavoro (collaborazione e socializzazione, concentrazione, creatività, relax e riposo).
La normativa italiana sullo smart working/lavoro agile ◦ L. 22 maggio 2017, n. 81 «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»; ◦ Il capo II della L. n. 81/2017 disciplina il «lavoro agile»: «Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva» (art. 18 co. 1 L 81/17). ◦ La disciplina si applica, per quanto compatibile, anche al lavoro alle dipendenze delle PP.AA.
Caratteri e requisiti del lavoro agile ◦ È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato; ◦ È attivato previa conclusione di un accordo scritto tra le parti; ◦ Possibile organizzazione del lavoro agile per fasi, cicli e obiettivi; ◦ Svolgimento senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro; ◦ Possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; ◦ Smart working in parte all'interno dei locali aziendali, in parte all'esterno senza postazione fissa; ◦ Rispetto dei soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale; ◦ Scopo: aumentare competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; ◦ Il datore deve in ogni caso dare priorità alle richieste di smart working formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del congedo di maternità o dai lavoratori con figli disabili a carico.
L’accordo di lavoro agile ◦ L’accordo di lavoro agile è stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova (art. 19 co. 1 L. 81/17); ◦ L’accordo va comunicato agli enti previdenziali (INAIL, INPS) per le comunicazioni obbligatorie (art. 23 co. 1); ◦ L’accordo disciplina le modalità di svolgimento del lavoro agile all’esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore; ◦ Nell’accordo devono essere indicati i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
(segue): l’accordo di lavoro agile ◦ L'accordo di smart working può essere a termine o a tempo indeterminato (art. 19 co. 2 L. 81/17); ◦ Se l’accordo è a tempo indeterminato, il recesso può avvenire con preavviso non inferiore a 30 giorni (preavviso non inferiore a 90 gg in caso di recesso del datore se si tratta di lavoratori disabili, per consentire la riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura dei disabili); ◦ In presenza di un giustificato motivo, ciascuna parte può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Diritti e trattamento del lavoratore in smart working ◦ Il lavoratore in smart working ha diritto al trattamento economico e normativo, previsto dai contratti collettivi, non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda (principio di parità di trattamento – art. 20 co. 1 L. 81/17); ◦ L’accordo di smart working può prevedere in favore del lavoratore agile il riconoscimento del diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze (art. 20 co. 2 L. 81/17); ◦ Diritto del lavoratore agile alla disconnessione dagli strumenti di lavoro (art.19 c.1 L. 81/17); ◦ Diritto del lavoratore in smart working alla tutela previdenziale per malattie professionali e infortuni sul lavoro (anche «per infortunio in itinere» quando la scelta del luogo di lavoro fuori dall’azienda è dettata da esigenze di lavoro o dalla necessità di conciliare esigenze di vita e di lavoro ed è ragionevole) per il lavoro reso fuori dai locali aziendali (art. 23 co. 2-3 L. 81/17).
Poteri del datore di lavoro nello smart working ◦ I tre grandi poteri del datore di lavoro (direttivo, di controllo e disciplinare), in cui si sostanzia la sua posizione di supremazia nell’organizzazione gerarchica dell’impresa, sono regolati dall’accordo di smart working tenendo conto delle modalità flessibili; ◦ Il potere di controllo sull’attività lavorativa svolta fuori dai locali aziendali è disciplinata dall’accordo di smart working, nel rispetto dell’art. 4 L. 300/70 (norma sui «controlli a distanza» del datore di lavoro) (art. 21 c. 1 L. 81/17); ◦ L’accordo di smart working individua quali condotte del lavoratore, connesse all'esecuzione del lavoro agile all’esterno dei locali aziendali, possono essere sanzionate dal datore di lavoro con l’applicazione di sanzioni disciplinari (art. 21 co. 2 L. 81/17).
Sicurezza sul lavoro e smart working ◦ Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 18 co. 2 L. 81/17); ◦ Il datore garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in smart working e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22 co. 1 L. 81/17); ◦ Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (art. 22 co. 2 L. 81/17).
Smart working in tempo di Covid-19 ◦ Smart working «dell’emergenza» (disposizioni in deroga alla disciplina della Legge n. 81/17); ◦ Smart working come strumento per prevenire il contagio nei luoghi di lavoro e proseguire il lavoro a distanza (da remoto) senza perdita di retribuzione: modalità prioritaria e ordinaria di lavoro durante l’epidemia di Covid-19; ◦ Obbligo di smart working nel pubblico impiego durante il lockdown (art. 87 DL 18/2020 Cura Italia) e incentivato come modalità privilegiata fino alla fine dell’emergenza (art. 263 D.L. Rilancio); ◦ Unica modalità di smart working possibile Lavorare da casa da remoto (non è ammesso il lavoro in spazi co-working o in altri luoghi) secondo il normale orario di lavoro standard – (smart working dell’emergenza poco «agile» quanto al luogo e all’orario di lavoro); ◦ «Smart home»: casa come «luogo di lavoro» e altro ancora…: ricerca di equilibri e identità a fronte della limitazione di libertà durante il lockdown; ◦ Cambia la «finalità» dello smart working in tempo di Covid-19: protezione della salute individuale e collettiva (fine originario: conciliazione tempi vita-lavoro).
Smart working nel pubblico impiego ◦ Art. 14 L. 7.8.2015 n. 124: adozione di misure per consentire, entro 3 anni, di avvalersi del lavoro agile almeno per il 10% di lavoratrici/lavoratori pubblici che lo richiedano, mantenendo inalterate le opportunità di carriera e di crescita professionale. L’adozione di tali misure organizzative e il raggiungimento di tali obiettivi sono oggetto di valutazione nella misurazione della performance organizzativa e individuale in ogni PA. ◦ Art. 18 L. 81/2017 e applicabilità norme al pubblico impiego; ◦ Direttiva n. 3 del 2017 del Presidente CdM e del Ministro P.A. in attuazione dell’art. 14 co.1-2 L. 7.8.2015 n. 124 (delega al Governo per riorganizzazione P.A. con l’introduzione di nuove misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) linee guida per la nuova organizzazione del lavoro in modalità agile (flessibilità, valutazione per obiettivi, rilevazione dei bisogni, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro). ◦ Impulso alla trasformazione digitale della P.A. durante questo periodo di pandemia da Covid-19: D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (D.L. Cura Italia): art. 87 – «misure straordinarie per il lavoro agile» nelle PA («il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni»). D.L. 19 maggio 2020 n. 34, (D.L. Rilancio), art. 263, conv. in L. 17.7.2020 n. 77: smart working fino al 31.12.2020 (poi prorogato fino al 31.01.2021 e fino al periodo del periodo emergenziale) per il 50% dei dipendenti della PA, con mansioni che possono essere svolte da casa. Inoltre, entro il 31 gennaio 2021 (e successivamente entro il gennaio di ogni anno), ogni PA deve elaborare il «piano organizzativo per il lavoro agile» (POLA).
Smart working nella Legge n. 124 del 2015
Il POLA Piano organizzativo del lavoro agile ◦ Entro il 31 gennaio di ogni anno (dal gennaio 2021) le PA devono redigere il POLA, sentite le OO.SS.; ◦ Nel POLA sono individuate le modalità attuative del lavoro agile: definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. possibilità di avvalersi dello smart working per almeno il 60% dei dipendenti, per quelle attività che possono essere svolte in modalità agile, senza pregiudizio per la professionalità e le opportunità di progressione di carriera (in mancanza di POLA, è possibile adibire al lavoro agile fino al 30% dei pubblici dipendenti); ◦ Il POLA è soggetto al monitoraggio del Ministero per la PA, attraverso una commissione in seno al Dipartimento Funzione Pubblica, con il contributo di vari soggetti (sindacati, CUG, OIV). ◦ Decreto ministeriale 9 dicembre 2020 «Linee guida sul POLA e Indicatori di Performance» individua: i contenuti del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA); la salute dell’Amministrazione e le condizioni per attivare il lavoro agile; lo stato di implementazione del lavoro agile; l’impatto del lavoro agile sulla performance organizzativa; l’analisi e gli indicatori sulle performance individuali; l’impatto del lavoro agile sulla società; il programma di sviluppo del lavoro agile.
Smart working v/s Telelavoro ◦ Telelavoro forma di lavoro a distanza introdotto dalla L. 191/1998: «Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa…» (art. 1 L. 191/98). ◦ Modalità attuative del Telelavoro (DPR 70/1999): definito come forma di lavoro svolto fuori dall’azienda ma funzionalmente e strutturalmente collegato ad essa grazie all’uso di strumenti di comunicazione informatici e telematici; sono individuate linee guida su uso della postazione, modalità di connessione e di autenticazione ai sistemi, comunicazioni tra uffici e utilizzo della firma digitale. ◦ Principali differenze con lo smart working: ◦ assenza di flessibilità organizzativa spazio-temporale: il tele-lavoratore ha una postazione lavorativa, anche se fuori dalla sede di lavoro aziendale e la prestazione è resa tramite il supporto di tecnologie informatiche. E’ affine al lavoro a domicilio a casa tramite pc.; ◦ obiettivo «razionalizzare l’organizzazione del lavoro» e «realizzare economie di gestione» (L. 191/1998)
Vantaggi e svantaggi dello smart working Aspetti problematici Pregi e vantaggi ◦ Genera senso di isolamento; ◦ Risparmio tempi di spostamento ◦ Lavorare da remoto… stanca casa-lavoro; (prolungamento del tempo dedicato al ◦ Risparmio costi di trasporto dei lavoro, iper-lavoro); lavoratori; ◦ Misure insufficienti per garantire il «diritto alla disconnessione» del lavoratore; ◦ Riduzione inquinamento; ◦ Reperibilità costante e rischi controlli ◦ Riduzione costi di gestione (es. occulti; postazioni, riscaldamento) e del ◦ Aumento dello stress da lavoro correlato; personale (es. buoni pasto) per i datori di lavoro; ◦ Difficoltà di distinguere tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro; ◦ Riduzione tasso di assenteismo dal ◦ Difficoltà di conciliare da casa tempi di lavoro; lavoro ed esigenze di cura familiare; ◦ Aumento della produttività e della ◦ Rischio di «data breaching». soddisfazione dei lavoratori.
I vantaggi dello smart working nel pubblico impiego ◦ Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; ◦ Riduzione dei costi degli spostamenti; ◦ Favorisce la sostenibilità ambientale (riduce inquinamento CO2, i consumi elettrici in azienda); ◦ Maggiore benessere dei lavoratori e maggiore produttività (smart working come misura di welfare aziendale); ◦ Valorizzazione delle risorse umane e responsabilizzazione (attenzione ai risultati del lavoro); ◦ Valorizzazione della fiducia tra lavoratori e PA; ◦ Uso razionale delle risorse e aumento della produttività risparmio di costi e miglioramento dei servizi; ◦ Promozione dell’uso delle tecnologie digitali e trasformazione digitale della PA; ◦ Rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance basate sui risultati e livelli di servizio; ◦ Eliminazione e riduzione delle differenze di genere; ◦ Riduzione dell’assenteismo; ◦ Riorganizzazione degli spazi di coworking e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle PA; ◦ Favorisce la collaborazione, la programmazione, la gestione e i risultati.
Osservatorio nazionale del lavoro agile nella PA ◦ Istituito con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 4 novembre 2020, come previsto dal decreto Rilancio. ◦ È composto da 27 rappresentanti di Governo, Regioni, enti locali, Inps, Istat e altre istituzioni, tra cui un membro dell’Enea per approfondire anche gli aspetti connessi allo sviluppo sostenibile. È supportato da una Commissione tecnica formata da 14 esperti del settore pubblico e privato o delle università. Compiti e ruoli: ◦ monitora ed elabora proposte a carattere normativo, organizzativo o tecnologico per lo sviluppo dello smart working nelle PA, attraverso le competenze dei dipendenti pubblici, le capacità manageriali dei dirigenti, la misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali. ◦ monitora gli effetti dello smart working sull’organizzazione e i benefici per i servizi ai cittadini; ◦ promuove la diffusione dello smart working in campo sociale e culturale; ◦ verifica che i POLA delle PA raggiungano gli obiettivi quantitativi e qualitativi fissati. È previsto anche il monitoraggio sullo s.w. dal Dipartimento della Funzione Pubblica: http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/monitoraggio-lavoro-agile
Sicurezza in Smart Working Il vademecum dell’AgID Ai fini della sicurezza informatica, in data 17.03.20 il Cert-PA di AgID ha predisposto un vademecum con 11 consigli per lavorare in sicurezza in smart working da casa: ◦ Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione ◦ Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto ◦ Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo ◦ Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati ◦ Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione ◦ Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali ◦ Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro ◦ Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette ◦ Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette ◦ Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione) ◦ Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa.
Puoi anche leggere