IL "DECRETO DIGNITA'" COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

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IL "DECRETO DIGNITA'" COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
IL "DECRETO DIGNITA’"

                   COSA CAMBIA PER LE IMPRESE

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IL "DECRETO DIGNITA'" COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
Finalità del provvedimento

     Requisiti d’urgenza

  «Straordinaria straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure
   a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per
   contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante
   interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia
   dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese»

     Finalità

  Riduzione della durata massima dei contratti a termine e di somministrazione

  Riduzione del numero di proroghe

  Reintroduzione della c.d. causale

  Rafforzamento del risarcimento in caso di invalidità del licenziamento

  Contrasto alle delocalizzazioni

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IL "DECRETO DIGNITA'" COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
Entrata in vigore
     Decorrenza
 Il Decreto Legge 12.07.18, n. 87 è entrato in vigore il 14.07.18
 La Legge di conversione 9.08.18, n. 96 è entrata in vigore il 12.08.18

     Ambito di applicazione
 Contratti stipulati dal 14.07.18, e loro
  proroghe e rinnovi
 Per i contratti in corso al 14.07,18,e
  loro proroghe e rinnovi, è previsto un
  regime transitorio sino al 31.10.18

     Esclusioni
 Pubblica Amministrazione

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IL "DECRETO DIGNITA'" COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
Contratto a termine: le novità

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Limiti di utilizzo

    Novità
La durata massima del rapporto non può superare 12 mesi
Il superamento della durata massima è consentito solo se esiste una causale
Anche in presenza della causale, non può essere superato il termine di durata massima di
24 mesi
Limite quantitativo dei contratti a termine (diretti più somministrati) del 30%, che si
aggiunge alla soglia del 20% già esistente

    Conferme
I contratti collettivi possono innalzare il tetto dei 24 mesi (art. 19 co. 2 d.lgs. 81/2015)
Resta ferma la possibilità di siglare un ulteriore contratto presso ITL (art. 19 co. 3 d.lgs.
81/2015)

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Causali

   Quando sono obbligatorie
Durata iniziale superiore a 12 mesi
Proroghe che determinano il superamento dei 12 mesi
Qualsiasi rinnovo a prescindere dalla durata

   Casistica
Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
Esigenze di sostituzione di altri lavoratori
Incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

   Esclusioni
Lavoratori stagionali

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Proroghe e rinnovi

    Numero massimo di proroghe
Non sono ammesse più di 4 proroghe

    Quando è obbligatoria la causale nella proroga e nei rinnovi?
Se la proroga determina il superamento della soglia di 12 mesi
Ogni volta che il contratto viene rinnovato (anche prima di 12 mesi)

    Quando non è necessaria la causale nella proroga?
Se la proroga non determina il superamento della soglia di 12 mesi

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Regime transitorio

                         Contratti sottoscritti entro il 13.07.18         Contratti sottoscritti dal 14.07.18
                         fino al 31.10.18               dal 1.11.18

Durata massima           36 mesi (salvo diversa previsione CCL)           12 mesi
                                                                          (24, in presenza di causali)

Numero proroghe 5 totali, senza causale           4 totali, con causale   4 totali, con causale dopo i 12 mesi
                                                  dopo i 12 mesi

Rinnovi             No causale                    Causale obbligatoria    Causale obbligatoria

Rinnovo ITL         12 mesi, senza causale         12 mesi, con causale 12 mesi, con causale

Magg. 0,5%                                   Sì                           Sì

Limite 30%           No - ma si applica in caso di proroghe o rinnovi Sì

Limite 20%                                   Sì                           Sì

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Questioni aperte

  Rapporto con i CCNL esistenti
  Contratto di prossimità
  Regime transitorio

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Il nuovo contratto a termine
                                                           Proroghe
         Limiti                                             Max 4
      30% STD+TD                                          No causale
        20% TD

                                                           Rinnovo
                                                         Causale+ 0,5%

        Proroghe
         Max 4
        Causale

       Rinnovo
     Causale+ 0,5%

                         Vietato
                   Eccezioni: CCL - ITL

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Somministrazione: le novità

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Rapporto di lavoro del somministrato
Regola generale
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e
lavoratore è soggetto alla disciplina ordinaria del lavoro a termine

Nuovi obblighi
Causale per il primo contratto (se supera i 12 mesi), le proroghe (se determinano il
superamento dei 12 mesi) e i rinnovi (sempre)
Tetto al numero massimo di proroghe (salvo CCNL di settore)
Limiti di durata massima (12 mesi, estensibili a 24 con causale, salvo CCNL di settore)
Limite quantitativo del 30%

Esclusioni
Non si applicano:
limite del 20% di lavoratori a termine
Diritto di precedenza
Stop and go

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Cambio di utilizzatore
 Le «condizioni» di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015 si applicano con
  riferimento all'utilizzatore

 Da questa regola si ricavano, in via interpretativa, i seguenti criteri:

 In caso di cambio utilizzatore, il nuovo contratto non si considera rinnovo e
  quindi non richiede causale
 Il calcolo dei 12 mesi ai fini della durata massima e della causale delle
  proroghe tiene conto solo dei periodi presso lo stesso utilizzatore

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Questioni aperte

  Clausole del CCNL di settore: restano in via o
   devono essere aggiornate?
  Disciplina applicabile in caso di cambio
   utilizzatore
  Regime transitorio

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Il nuovo contratto di somministrazione a termine
              Rapporto di lavoro ApL\Dipendente
                                                               Contratto commerciale
                 (con medesimo utilizzatore)

                                                   Proroghe
                                                     Max 4
                                                  No causale

                                                   Rinnovo
                                                  Causale +
Proroghe                                            0,5%
 Max 4
Causale
                                                                       Invariato

 Rinnovo
Causale +
  0,5%

                                                                        Limiti
                                                                     30% STD+TD
             Vietato
       Eccezioni: CCL - ITL

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Altre misure

    Incremento del contributo aggiuntivo
 Il contributo aggiuntivo (0,5%) previsto dalla legge Fornero (1,4%) cresce dello
  0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine o di
  somministrazione
 Il contributo non è dovuto in caso di proroga
 Il contributo ha natura incrementale
 Si applica anche in caso di cambio utilizzatore, nella somministrazione

    Termini di impugnazione
 Il termine per impugnare il contratto a termine in via stragiudiziale passa a 180
  giorni

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Incentivi per le assunzioni

 Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite
  massimo di 3.000 euro su base annua, per i datori di lavoro che assumono
  negli anni 2019 e 2020 lavoratori con meno di 35 anni.

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Revoca degli incentivi per l'occupazione

   Quando si applica la revoca
Riduzione, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, dei livelli occupazionali
degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio in misura superiore al 10
per cento, da parte di imprese operanti nel territorio nazionale, che beneficiano di misure di
aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale

   Periodo di riferimento
Cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento

   Sanzione
Decadenza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale (è
comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%)

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Delocalizzazioni
   Nozione di delocalizzazione
Trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro
sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale
vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
   Fattispecie
Imprese operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che
prevede investimenti produttivi e che delocalizzano, nei 5 anni successivi dalla fine
dell’iniziativa agevolata, l’attività economica interessata dall’aiuto, o un’attività analoga o
una loro parte, in Stati non appartenenti all’Unione europea
   Sanzione
Decadenza dal beneficio
Sanzione amministrativa pecuniaria somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'aiuto fruito
   Entrata in vigore
I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo nonché per la restituzione dei
benefici sono definiti da ciascuna amministrazione

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Licenziamenti

    Novità
Incremento dei limiti minimi e massimi di indennizzo nel caso di licenziamento
illegittimo
Incremento delle somme minime e massime da corrispondere al lavoratore in
caso di conciliazione volontaria

    Fattispecie interessate
Licenziamenti relativi a dipendenti assunti dal 7 marzo 2015

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Misura dell'indennizzo
       Grandi imprese (sopra 15 dipendenti)

   2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per
  ogni anno di servizio con un minimo di 6 (invece di 4) e un massimo di 36
  (invece di 24) mensilità

  In caso di conciliazione volontaria, il datore di lavoro deve offrire al
  lavoratore una somma compresa tra le 3 (invece di 2) e le 27 (invece di 18)
  mensilità

       Piccole imprese (fino a 15 dipendenti)

  1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per
  ogni anno di servizio con un minimo di 3 (invece di 2) e un massimo di 6
  (invariato) mensilità

  In caso di conciliazione volontaria, il datore di lavoro deve offrire al
  lavoratore una somma compresa tra le 1,5 (invece di 3) e le 6 (invariato)
  mensilità
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Grazie per l'attenzione

                    giampiero.falasca@dlapiper.com

                     federico.strada@dlapiper.com

                        www.lavoroeimpresa.eu

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