IL "DECRETO DIGNITA'" COSA CAMBIA PER LE IMPRESE
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Finalità del provvedimento Requisiti d’urgenza «Straordinaria straordinaria necessità e urgenza di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese» Finalità Riduzione della durata massima dei contratti a termine e di somministrazione Riduzione del numero di proroghe Reintroduzione della c.d. causale Rafforzamento del risarcimento in caso di invalidità del licenziamento Contrasto alle delocalizzazioni www.dlapiper.com 1
Entrata in vigore Decorrenza Il Decreto Legge 12.07.18, n. 87 è entrato in vigore il 14.07.18 La Legge di conversione 9.08.18, n. 96 è entrata in vigore il 12.08.18 Ambito di applicazione Contratti stipulati dal 14.07.18, e loro proroghe e rinnovi Per i contratti in corso al 14.07,18,e loro proroghe e rinnovi, è previsto un regime transitorio sino al 31.10.18 Esclusioni Pubblica Amministrazione www.dlapiper.com 2
Limiti di utilizzo Novità La durata massima del rapporto non può superare 12 mesi Il superamento della durata massima è consentito solo se esiste una causale Anche in presenza della causale, non può essere superato il termine di durata massima di 24 mesi Limite quantitativo dei contratti a termine (diretti più somministrati) del 30%, che si aggiunge alla soglia del 20% già esistente Conferme I contratti collettivi possono innalzare il tetto dei 24 mesi (art. 19 co. 2 d.lgs. 81/2015) Resta ferma la possibilità di siglare un ulteriore contratto presso ITL (art. 19 co. 3 d.lgs. 81/2015) www.dlapiper.com 4
Causali Quando sono obbligatorie Durata iniziale superiore a 12 mesi Proroghe che determinano il superamento dei 12 mesi Qualsiasi rinnovo a prescindere dalla durata Casistica Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività Esigenze di sostituzione di altri lavoratori Incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria Esclusioni Lavoratori stagionali www.dlapiper.com 5
Proroghe e rinnovi Numero massimo di proroghe Non sono ammesse più di 4 proroghe Quando è obbligatoria la causale nella proroga e nei rinnovi? Se la proroga determina il superamento della soglia di 12 mesi Ogni volta che il contratto viene rinnovato (anche prima di 12 mesi) Quando non è necessaria la causale nella proroga? Se la proroga non determina il superamento della soglia di 12 mesi www.dlapiper.com 6
Regime transitorio Contratti sottoscritti entro il 13.07.18 Contratti sottoscritti dal 14.07.18 fino al 31.10.18 dal 1.11.18 Durata massima 36 mesi (salvo diversa previsione CCL) 12 mesi (24, in presenza di causali) Numero proroghe 5 totali, senza causale 4 totali, con causale 4 totali, con causale dopo i 12 mesi dopo i 12 mesi Rinnovi No causale Causale obbligatoria Causale obbligatoria Rinnovo ITL 12 mesi, senza causale 12 mesi, con causale 12 mesi, con causale Magg. 0,5% Sì Sì Limite 30% No - ma si applica in caso di proroghe o rinnovi Sì Limite 20% Sì Sì www.dlapiper.com 7
Questioni aperte Rapporto con i CCNL esistenti Contratto di prossimità Regime transitorio www.dlapiper.com 8
Il nuovo contratto a termine Proroghe Limiti Max 4 30% STD+TD No causale 20% TD Rinnovo Causale+ 0,5% Proroghe Max 4 Causale Rinnovo Causale+ 0,5% Vietato Eccezioni: CCL - ITL www.dlapiper.com 9
Somministrazione: le novità www.dlapiper.com 10
Rapporto di lavoro del somministrato Regola generale In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina ordinaria del lavoro a termine Nuovi obblighi Causale per il primo contratto (se supera i 12 mesi), le proroghe (se determinano il superamento dei 12 mesi) e i rinnovi (sempre) Tetto al numero massimo di proroghe (salvo CCNL di settore) Limiti di durata massima (12 mesi, estensibili a 24 con causale, salvo CCNL di settore) Limite quantitativo del 30% Esclusioni Non si applicano: limite del 20% di lavoratori a termine Diritto di precedenza Stop and go www.dlapiper.com 11
Cambio di utilizzatore Le «condizioni» di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015 si applicano con riferimento all'utilizzatore Da questa regola si ricavano, in via interpretativa, i seguenti criteri: In caso di cambio utilizzatore, il nuovo contratto non si considera rinnovo e quindi non richiede causale Il calcolo dei 12 mesi ai fini della durata massima e della causale delle proroghe tiene conto solo dei periodi presso lo stesso utilizzatore www.dlapiper.com 12
Questioni aperte Clausole del CCNL di settore: restano in via o devono essere aggiornate? Disciplina applicabile in caso di cambio utilizzatore Regime transitorio www.dlapiper.com 13
Il nuovo contratto di somministrazione a termine Rapporto di lavoro ApL\Dipendente Contratto commerciale (con medesimo utilizzatore) Proroghe Max 4 No causale Rinnovo Causale + Proroghe 0,5% Max 4 Causale Invariato Rinnovo Causale + 0,5% Limiti 30% STD+TD Vietato Eccezioni: CCL - ITL www.dlapiper.com 14
Altre misure Incremento del contributo aggiuntivo Il contributo aggiuntivo (0,5%) previsto dalla legge Fornero (1,4%) cresce dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine o di somministrazione Il contributo non è dovuto in caso di proroga Il contributo ha natura incrementale Si applica anche in caso di cambio utilizzatore, nella somministrazione Termini di impugnazione Il termine per impugnare il contratto a termine in via stragiudiziale passa a 180 giorni www.dlapiper.com 15
Incentivi per le assunzioni Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, per i datori di lavoro che assumono negli anni 2019 e 2020 lavoratori con meno di 35 anni. www.dlapiper.com 16
Revoca degli incentivi per l'occupazione Quando si applica la revoca Riduzione, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, dei livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio in misura superiore al 10 per cento, da parte di imprese operanti nel territorio nazionale, che beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale Periodo di riferimento Cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento Sanzione Decadenza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale (è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%) www.dlapiper.com 17
Delocalizzazioni Nozione di delocalizzazione Trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Fattispecie Imprese operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede investimenti produttivi e che delocalizzano, nei 5 anni successivi dalla fine dell’iniziativa agevolata, l’attività economica interessata dall’aiuto, o un’attività analoga o una loro parte, in Stati non appartenenti all’Unione europea Sanzione Decadenza dal beneficio Sanzione amministrativa pecuniaria somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito Entrata in vigore I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo nonché per la restituzione dei benefici sono definiti da ciascuna amministrazione www.dlapiper.com 18
Licenziamenti Novità Incremento dei limiti minimi e massimi di indennizzo nel caso di licenziamento illegittimo Incremento delle somme minime e massime da corrispondere al lavoratore in caso di conciliazione volontaria Fattispecie interessate Licenziamenti relativi a dipendenti assunti dal 7 marzo 2015 www.dlapiper.com 19
Misura dell'indennizzo Grandi imprese (sopra 15 dipendenti) 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio con un minimo di 6 (invece di 4) e un massimo di 36 (invece di 24) mensilità In caso di conciliazione volontaria, il datore di lavoro deve offrire al lavoratore una somma compresa tra le 3 (invece di 2) e le 27 (invece di 18) mensilità Piccole imprese (fino a 15 dipendenti) 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio con un minimo di 3 (invece di 2) e un massimo di 6 (invariato) mensilità In caso di conciliazione volontaria, il datore di lavoro deve offrire al lavoratore una somma compresa tra le 1,5 (invece di 3) e le 6 (invariato) mensilità www.dlapiper.com 20
Grazie per l'attenzione giampiero.falasca@dlapiper.com federico.strada@dlapiper.com www.lavoroeimpresa.eu www.dlapiper.com 21
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