IL DECRETO AIUTI CONVERTITO IN LEGGE. TUTTE LE MISURE PER IMPRESE E FAMIGLIE

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IL DECRETO AIUTI CONVERTITO IN LEGGE. TUTTE LE MISURE PER IMPRESE E FAMIGLIE
Il Decreto Aiuti convertito in legge. Tutte le misure per imprese e famiglie
Confartigianato Imprese Arezzo
                                     https://www.artigianiarezzo.it/news/il-decreto-aiuti-convertito-in-legge-tutte-le-misure-per-imprese-e-famiglie/

      IL DECRETO AIUTI CONVERTITO IN LEGGE. TUTTE LE MISURE
                     PER IMPRESE E FAMIGLIE
                                  Posted on 15 Luglio 2022 by Marco Bacci

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Il Decreto Aiuti convertito in legge. Tutte le misure per imprese e famiglie
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Il 15 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 164 la Conversione in legge n. 91 con
modificazioni del Decreto Legge 50 del 17/5/2022 del cosiddetto "Decreto Aiuti" in cui vengono
confermate le disposizioni contenute nel decreto originario e introdotte alcune novità.

Ecco una sintesi elaborata dai nostri uffici.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas

Viene confermata l’IVA ridotta al 5% per il gas metano impiegato per usi industriali per i mesi di
luglio, agosto e settembre 2022. Per le somministrazioni contabilizzate sulla base dei consumi
stimati, l’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile alla differenza tra gli importi ricalcolati sulla base
dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai tre mesi.

I crediti di imposta per le imprese “non gasivore”

Viene confermato l’aumento dal 20% al 25% dell’aliquota del credito di imposta previsto dall’art. 4
del DL n. 21/2022 a favore delle imprese non gasivore. Il bonus è riconosciuto sulla spesa per
l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli
termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al primo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore
del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente
prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell’anno 2019.

I crediti di imposta per le imprese “gasivore”

Anche l’aliquota del credito di imposta previsto dall’art.5 del DL n. 17/2022 a favore di imprese
gasivore aumenta dal 20% al 25%. Anche in questo caso il bonus è riconosciuto sulla spesa
sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da
quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al
primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal GME, abbia subìto un incremento
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Per questa tipologia di imprese viene confermato anche il riconoscimento di un bonus, sotto forma
di credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas consumato anche nel
primo trimestre 2022. Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale,

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calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subìto un incremento superiore al 30% del
corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.

I crediti di imposta per le imprese “non energivore”

Aumenta invece dal 12% al 15% l’aliquota del credito d’imposta previsto dall’art.3, comma 1, DL n.
21/2022 in favore delle imprese “non energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Il bonus è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto
della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in
caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di
imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre
2019.
Viene inoltre disposto che – qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi 2 trimestri del
2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel
primo trimestre dell’anno 2019 – il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale
spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente
energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022. Sarà
l’ARERA a definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza
da parte del venditore. La legge di conversione sancisce infine che i questi crediti d’imposta devono
sottostare al regime “de minimis” previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori

La legge di conversione conferma anche i crediti d’imposta previsti per le imprese
dell’autotrasporto (quelle con veicoli di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate). In particolare viene
confermato il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella
misura del 28% della spesa (al netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 sull’acquisto di gasolio.
L’agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o
superiore utilizzati per l’esercizio dell’attività.

Proroga superbonus 110% per le unifamiliari

Solo per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari (a condizione che siano funzionalmente indipendenti e

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dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno), il superbonus 110% spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 (anziché 30
giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno
il 30% dell’intervento complessivo. Nel computo della suddetta percentuale del 30% possono
essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

Cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi

La legge di conversione del DL Aiuti modifica nuovamente l’art. 121 del DL n. 34/2020, relativo
all’individuazione dei soggetti a cui è possibile cedere il credito derivante dalle detrazioni edilizie di
cui al comma 2 dello stesso art. 121.

In particolare, ferma restando la prima cessione “libera” ad un qualsiasi soggetto terzo e le
successive due cessioni nell’ambito del sistema bancario, finanziario e assicurativo, con riferimento
all’ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche ad un “correntista qualificato” è ora disposto
che banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il
credito acquisito “a soggetti diversi dai consumatori o utenti (come definiti dall’articolo 3, comma 1,
lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che
abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca
capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Nozione degli interventi di ristrutturazione edilizia

Viene estesa la necessità del permesso di costruire anche agli interventi di ristrutturazione edilizia
che hanno ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi dell’art. 136, c. 1, lett. c) e d), D.Lgs. n.
42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico) qualora gli interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della
sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.

Rateizzazione degli importi iscritti a ruoli

Le legge di conversione del DL Aiuti modifica la disciplina relativa alla rateizzazione delle cartelle
esattoriali (vedi art.19 del DPR n. 602/1973). In particolare:

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          Innalza a 120.000 euro (era a 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con
          modalità semplificata, ossia senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà. Tale soglia
          si riferisce a ciascuna richiesta;
          Aumenta da 5 a 8 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento
          determina il venir meno della dilazione accordata dall’agente della riscossione;
          Stabilisce che se si concretizza la decadenza, il carico non può essere rinnovato.
          Chiarisce che l’applicazione delle nuove disposizioni trova applicazione esclusivamente per i
          provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate
          a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 16 luglio 2022.
          Precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al
          debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i
          quali è intervenuta la decadenza.

Contributi a fondo perduto crisi Ucraina

Per il 2022 viene istituito un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro, per l’erogazione
di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole,
che negli ultimi 2 anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi con l’Ucraina,
la Federazione russa e la Bielorussia in misura pari almeno al 20% del fatturato totale e che:

          nell’ultimo trimestre precedente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto Aiuti), hanno
          subito un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il
          30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (o, per le imprese costituite dal 1° gennaio
          2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
          nel corso dell’ultimo trimestre precedente al 18 maggio 2022, hanno subito un calo di fatturato
          di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’importo del contributo – che non può essere superiore a 400.000 euro per beneficiario – è
concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Temporary Framework crisi Ucraina-
Russia ed è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo
trimestre precedente e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. I
contributi hanno le seguenti percentuali:

          60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
          40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e
          fino a 50 milioni di euro.

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Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo
all’anno 2021. Se la dotazione finanziaria non sarà sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili,
il contributo sarà ridotto in modo proporzionale.

Sarà un decreto del Ministero dello Sviluppo economico a definire le modalità attuative di
erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le
modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di
controllo delle autodichiarazioni delle imprese.

Compensazione crediti PA

In sede di conversione, con la modifica dell’art. 28-quater, DPR n. 602/73, è stata
prevista l’inclusione dei crediti derivanti da prestazioni professionali, erogate alla Pubblica
Amministrazione, tra quelli compensabili con le somme iscritte in ruoli. Tale disposizione è
applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione
successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno
antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

È inoltre abrogata la disposizione di cui al comma 7-bis dell’art. 12, DL n. 145/2013 che rimandava a
un Decreto MEF/MISE, l’individuazione delle modalità per la compensazione delle cartelle
esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per le attività di
somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.

Credito di imposta beni immateriali 4.0

Con l’articolo 20 si eleva dal 20 al 50% la misura del credito di imposta per gli investimenti in beni
in beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), effettuati a
decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Credito d’imposta formazione 4.0

L’aliquota del credito d’imposta viene elevata dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50%
per le medie imprese, se le attività formative sono erogate dai soggetti individuati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle

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competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.

Al riguardo si segnala che le disposizioni per l’applicazione della maggiorazione della misura del
credito d’imposta sono state definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° luglio
2022.

Per i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, per i quali non sussistano i
requisiti richiesti per maggiorare le aliquote, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40%
per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese. Si sottolinea che per le grandi imprese
l’aliquota agevolativa resta pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di
250.000 euro.

Bonus sale cinematografiche e settore musicale

Viene disposto che, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta per il potenziamento dell’offerta
cinematografica di cui all’art. 18 legge n. 220/2016 è riconosciuto nella misura massima del 40% dei
costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60% dei
medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese.

Inoltre, per il 2022 e 2023, il credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico di cui
all’art. 17, c. 1, legge n. 220/2016 è riconosciuto in favore delle piccole e medie imprese, in
misura non superiore al 60% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di
nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti,
apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Infine si eleva (previa autorizzazione della Commissione europea) da 800.000 a 1.200.000 euro nei 3
anni d’imposta l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all’art. 78, legge n. 633/1941) e alle imprese
organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo di cui all’art. 7 c. 1, D.L. n. 91/2013.

Bonus fiere

Viene introdotto un buono del valore massimo di 10.000 euro a favore delle imprese aventi sede
operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di
settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e

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delle Provincie autonome, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione fino al 31
dicembre 2022.

Il voucher, concesso in “de minimis”, avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto
una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti
per la partecipazione alle manifestazioni. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli
investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il
limite massimo del valore del buono assegnato.

È demandato ad un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico la definizione delle
disposizioni attuative. Le risorse stanziate per la misura ammontano a 34 milioni di euro per l’anno
2022.

Misure a favore di imprese esportatrici

Si prevede, fino al 31 dicembre 2022 e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione
europea, che le disponibilità del Fondo Simest 394/1981 per l’internazionalizzazione possano
essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai
comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli
approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un
importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo
perduto. Le condizioni e modalità saranno stabilite con una o più deliberazioni del Comitato
agevolazioni di Simest, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle
domande presentate.

Di seguito le successive news di approfondimento realizzate dai nostri uffici:

BONUS FIERE. DAL 9 SETTEMBRE LE IMPRESE POTRANNO RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DEL MISE

FONDO DI GARANZIA. DAL 30/8/2022 LE DOMANDE SUL TEMPORARY CRISIS FRAMEWORK

AUTOTRASPORTO, BONUS GASOLIO. AL VIA LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL
CREDITO D’IMPOSTA DEL 28%

CARO MATERIALI: LE MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO ADEGUAMENTO PREZZI PREVISTO DAL

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DL AIUTI

DECRETO AIUTI E SUPERBONUS. LE NOVITÀ SU SCADENZA E NUMERO DI CESSIONE DEI CREDITI

BONUS FIERE: PRESTO POSSIBILE RICHIEDERE UN CONTRIBUTO DEL 50% SULLE SPESE PER
FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA

ENERGIA. CREDITO D’IMPOSTA PER AIUTARE LE PMI A RECUPERARE I COSTI 2019-2022:
CONFARTIGIANATO ATTIVA UN SERVIZIO

CON IL “DL AIUTI” IN ARRIVO 500 MILIONI DI RISTORI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

DL AIUTI. BONUS 200 EURO: LE CATEGORIE CHE NE HANNO DIRITTO

DL AIUTI. CREDITO D’IMPOSTA PER L’AUTOTRASPORTO CONTRO IL CARO GASOLIO

DL AIUTI. INNALZATE IN MODO SENSIBILE ALCUNE ALIQUOTE DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0

DL AIUTI. LE ANTICIPAZIONI SULLE NUOVE MISURE VARATE DAL GOVERNO

Info: 05753141 - info@artigianiarezzo.it

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