Il danno erariale cagionato da un illegittimo in- cremento della spesa per il personale di un ente pub-blico deve essere quantificato nella ...

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N. 1-2/2017                                                                                      PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

                                                                           Il danno erariale cagionato da un illegittimo in-
                                                                       cremento della spesa per il personale di un ente pub-
                                                                       blico deve essere quantificato nella misura corrispon-
                                                                       dente al complessivo esborso sostenuto dall’ente, al
                                                                       lordo degli oneri fiscali sulle somme erogate. (2)
                              ***
                                                                           Diritto – L’oggetto del presente giudizio concerne
                                                                       la responsabilità degli odierni appellanti, nella loro
              Sezione III centrale d’appello                           qualità di amministratori e funzionari del Comune di
                                                                       San Vittore Olona, per avere consentito l’illegittimo
40 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 30 gen-                  passaggio di sei dipendenti in una superiore posizio-
    naio 2017; Pres. Canale, Est. Maneggio, P.M. de                    ne giuridica in assenza dei relativi posti in organico e
    Gennaro; Bravin e altri c. Proc. reg. Lombardia.                   di una regolare procedura selettiva. (Omissis)
Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 21                         In ordine alla presunta legittimità dell’azione svolta
aprile 2014, n. 9.                                                     dagli appellanti, occorre premettere che, come corretta-
Responsabilità amministrativa e contabile – Am-                        mente rilevato dal primo giudice, la procedura disposta
    ministratori e dirigenti comunali – Progres-                       per attuare la progressione verticale è avvenuta in as-
    sioni di carriera dei dipendenti – Assenza di                      senza dei presupposti normativi, oltre che in violazione
    posti in organico – Omessa procedura seletti-                      dell’art. 4 del c.c.n.l. enti locali del 31 marzo 1999. Tale
    va – Danno erariale.                                               accordo prevedeva, nel caso di posti vacanti all’interno
L. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di                   della dotazione organica, una procedura selettiva che,
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1;               nel caso di specie, non è mai stata adottata.
d.p.c.m. 15 febbraio 2006, fissazione dei criteri e dei                    Infatti, il passaggio, per di più con efficacia retro-
limiti per le assunzioni di personale a tempo indeter-                 attiva, dei sei dipendenti interessati, già inquadrati
minato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni                 nella posizione giuridica D1, alla posizione giuridica
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione             D3, con l’acquisizione di due qualifiche superiori, è
dell’art. 1, cc. 93 e 98, l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 5.          avvenuto sulla base di una mera convalida da parte
Responsabilità amministrativa e contabile – Ille-                      del nucleo di valutazione dei titoli posseduti dagli
    gittimo incremento della spesa per il persona-                     stessi. Inoltre, solo successivamente al riconosci-
    le – Danno erariale – Quantificazione – Am-                        mento della predetta qualifica superiore, la giunta co-
    montare corrispondente all’esborso sostenuto                       munale ha disposto la modifica della pianta organica
    dall’ente – Oneri fiscali – Inclusione.                            prevedendo i 6 nuovi posti di qualifica D3.
L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 1.                                          Alla suddetta violazione occorre aggiungere il
                                                                       mancato rispetto dell’art. 5, c. 7, d.p.c.m. 15 febbraio
    Sussiste la responsabilità amministrativa degli                    2006, che, con riguardo ai limiti concernenti la ride-
amministratori e dei funzionari di un comune che                       terminazione della dotazione organica e le assunzio-
abbiano consentito il passaggio di dipendenti a una                    ni a tempo indeterminato, prevedeva che i comuni
posizione giuridica superiore in assenza dei relativi                  rientranti nella categoria di quello di cui si discute
posti in organico e di una regolare procedura selet-                   potessero procedere a nuove assunzioni nel limite
tiva, per il danno cagionato all’ente dall’aumento                     del 25 per cento delle cessazioni dal servizio verifi-
della spesa per il personale. (1)    (1)

                                                                       cate nel triennio 2004-2006.

    (1-2) I. - Con riferimento alla massima (1), sulla respon-
sabilità amministrativa per violazione delle regole, normative         erariale gli amministratori che, essendo cessati dalla carica,
o contrattuali, in materia di inquadramento e conseguente trat-        non abbiano potuto porre in essere, in relazione al momento
tamento economico di lavoratori pubblici, v. Corte conti, Sez.         in cui il danno si è verificato e – cioè – al momento in cui è
giur. reg. Basilicata, 22 ottobre 2015, n. 63, in questa Rivista,      avvenuto il pagamento al personale dei compensi non dovuti,
2015, fasc. 5-6, 278, con nota di richiami; Sez. giur. reg. Sicilia,   i comportamenti necessari ad impedire che si procedesse a tali
13 marzo 2015, n. 244, ibidem, 267; Sez. giur. reg. Emilia-Ro-         pagamenti, v. Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 24 settembre
magna, 3 dicembre 2014, n. 165, ibidem, fasc. 1-2, 227, con            2014, n. 677, ibidem, fasc. 5-6, 298.
nota di richiami; Sez. I giur. centr. app., 21 maggio 2014, n.             II. - In senso contrario alla massima (2), v., da ultimo, Corte
701, ivi, 2014, fasc. 3-4, 263.                                        conti, Sez. II centr. app., 6 febbraio 2017, n. 70, e Sez. giur.
    Nel senso, peraltro, che, nel caso di inquadramenti illegit-       reg. Lombardia, 17 febbraio 2017, n. 14, entrambe in questo
timi del personale di un ente locale, non rispondono di danno          fascicolo, 325, 441, con note di richiami.

                                                                                                                                     341
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE                                                                          N. 1-2/2017

     Conseguentemente, come esattamente rilevato                  Quanto al motivo di appello attinente all’an del
dal primo giudice, per prevedere in pianta organica          danno addebitato agli appellanti, la sua sussistenza è di-
i posti di cui si discute, almeno 24 dipendenti avreb-       mostrata proprio dall’indebita percezione, da parte dei
bero dovuto cessare dal servizio (circostanza che non        dipendenti in discorso, dei maggiori corrispettivi perce-
risulta si sia verificata, nemmeno in parte).                piti in conseguenza dell’illegittimo inquadramento.
     Relativamente, poi, al presunto sindacato che sa-            E infatti, a seguito della progressione verticale,
rebbe stato effettuato dal primo giudice nel merito di       la spesa complessiva per il personale, costituita dalla
una scelta discrezionale dell’amministrazione, risulta       spesa per il trattamento fondamentale e dal tratta-
evidente, da quanto detto, che trattandosi di una chia-      mento accessorio (pagato attraverso il fondo di pro-
ra violazione di norme giuridiche, non potrebbe ve-          duttività), ha subito un incremento pari alle differen-
nire in rilievo, sulla scorta della nota giurisprudenza      ze stipendiali esistenti tra le posizioni D3 e D1.
anche della Suprema corte (v., ad esempio, sent. n.               Infatti, se è vero che il trattamento del singolo
6493/2015), alcun limite del giudice contabile riguar-       dipendente non è variato, dall’altro va evidenziato
do al sindacato sulle scelte dell’amministrazione.           che è variata la sua composizione in quanto ha trova-
     Peraltro, va sottolineato che gli appellanti han-       to il suo finanziamento esclusivo nel capitolo degli
no citato un precedente favorevole (e cioè la sent. n.       stipendi dell’ente (comune), capitolo che ha dovuto
467/2005 della Sez. giur. reg. Lombardia) che risul-         essere rimpinguato con riespansione del fondo in mi-
ta, tuttavia, essere stata cassata dalla Sezione I d’ap-     sura corrispondente.
pello (sent. n. 346/2008).                                        Quanto all’ulteriore censura afferente la condanna
     In proposito, i giudici di appello, dopo avere ri-      al lordo degli oneri riflessi, ritiene il collegio di do-
chiamato la giurisprudenza costante della Corte dei          ver richiamare un precedente di questa stessa sezione
conti nonché della Corte di cassazione, hanno riba-          (cfr. sent. n. 514/2016) nella quale è stato affermato:
dito “la piena possibilità, per questa Corte dei con-        “Quanto all’ulteriore censura afferente la condanna
ti, di valutare i fatti di gestione che conseguono alle      al lordo del prelievo fiscale, ritiene il collegio che la
decisioni discrezionali assunte dagli amministratori         sentenza di primo grado vada confermata nei termi-
nella materia, utilizzando, quale parametro di giudi-        ni espressi dal giudice di primo grado. Detto prelievo
zio, non soltanto il rispetto delle regole giuridiche,       rappresenta l’adempimento di un obbligo gravante sul
ma anche il principio di razionalità amministrativa e        percettore. Di conseguenza, l’onere tributario sostenu-
la congruità del mezzo rispetto ai fini da perseguire”.      to dall’odierno convenuto, afferendo ad un rapporto
     Inoltre, proprio la chiarezza del quadro normati-       diverso da quello rilevante in questa sede e, comun-
vo applicabile alla fattispecie in discorso evidenzia il     que, riguardante soggetti diversi (amministrazione fi-
carattere gravemente colposo del comportamento de-           nanziaria e contribuente), rappresenta un profilo inin-
gli appellanti. Come giustamente rilevato dal primo          fluente sulla quantificazione del danno.
giudice, tale carattere emerge, altresì, dalla stessa se-         In ogni caso, l’ipotetico ‘vantaggio’ derivante dal
quenza degli atti adottati, diretti chiaramente a liberare   versamento degli oneri fiscali deve ritenersi stretta-
somme dal fondo di produttività ponendole a carico           mente correlato all’adempimento di un’obbligazione
del bilancio comunale, con conseguente maggior one-          legale gravante l’ente quale di sostituto d’imposta;
re complessivo per l’ente locale. Tale grave negligen-       diversamente, il ‘danno’ arrecato all’amministrazio-
za nella verifica circa la sussistenza dei presupposti       ne di appartenenza trova la propria origine dall’a-
per l’attribuzione delle nuove qualifiche è imputabile       vere svolto un’attività professionale non consentita
sia ai componenti della giunta comunale, che hanno           incompatibile con l’insegnamento universitario.
adottato le relative decisioni, sia al funzionario comu-          Pertanto, non potendosi riferire il fatto produtti-
nale che ha partecipato al relativo procedimento.            vo del danno e quello determinativo della presunta
     Infatti, quest’ultimo, nella sua qualità di respon-     utilitas ad un’unica causa, né venendo in evidenza
sabile dell’area amministrativa, non solo ha espresso        un effettivo vantaggio per l’amministrazione o la co-
il parere di regolarità tecnica in ordine alla delibe-       munità amministrata riconducibile all’azione illecita
ra n. 56/2006 e dato esecuzione alla stessa, ma, in          del convenuto, la quantificazione di tale pregiudizio
precedenza, in quanto componente della delegazio-            va effettuata in misura corrispondente al complessi-
ne di parte pubblica, aveva, a più riprese, esaminato        vo esborso sostenuto dall’ente, al lordo degli oneri
la questione della trasformazione in inquadramento           fiscali (cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia,
giuridico dell’inquadramento economico D3 del per-           n. 89/2013; Sez. II centr. app., n. 400/2010; Sez.
sonale comunale.                                             giur. reg. Emilia-Romagna, n. 2032/2010; Sez. I

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centr. app., n. 187/2005; Sez. giur. reg. Calabria, n.            contro la diffusione di germi patogeni – Ri-
273/2004; Sez. III centr. app., n. 183/2005; Sez. giur.           sarcimento dei danni ai familiari dei pazienti
reg. Lazio, n. 411/2005).                                         deceduti – Danno erariale indiretto.
     Pertanto, le c.d. trattenute alla fonte devono esse-     L. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di
re computate nel quantum debeatur del pregiudizio             giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art.
erariale”.                                                    1; l. 8 marzo 2017 n. 24, disposizioni in materia di
     Conseguentemente, anche tale motivo va respinto.         sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché
                                                              in materia di responsabilità professionale degli eser-
     Parimenti, non si ritiene fondato il motivo di
                                                              centi le professioni sanitarie, art. 9.
appello relativo ai presunti vantaggi conseguiti
dall’amministrazione comunale, in quanto risulta da-              Rispondono di danno erariale indiretto il diretto-
gli atti del giudizio che gli impiegati promossi hanno        re sanitario e i responsabili tecnici di una struttura
continuato a svolgere le stesse mansioni cui erano            ospedaliera che, non avendo adottato misure di con-
precedentemente addetti, senza aggravio di funzioni           trasto all’insorgenza e alla diffusione di germi pato-
e responsabilità e, perciò, in assenza di prestazioni         geni, rivelatisi causa di decessi fra i pazienti ospitati
qualitativamente diverse da quelle precedenti.                nella struttura, abbiano cagionato a quest’ultima un
     Conclusivamente, l’appello deve essere accol-            danno corrispondente alle somme di danaro pagate,
to limitatamente alla eccepita prescrizione. Conse-           in via transattiva, quale risarcimento ai familiari dei
guentemente, devono ritenersi prescritti tutti i ratei        pazienti deceduti. (1) (1)

relativi all’intero anno 2006 e i mesi fino al giugno
2007 e, pertanto, la somma complessiva indicata
dalla procura regionale a titolo di danno, pari a euro             (1) I. - Sul danno erariale indiretto relativamente allo svol-
117.859,90, deve essere decurtata dell’importo cor-           gimento della professione medica, v. Corte conti, Sez. I centr.
rispondente di euro 39.971,26 (pari a euro 26.365,70          app., 8 maggio 2013, n. 312, in questa Rivista, 2013, fasc. 3-4,
                                                              315, con nota di richiami, secondo cui risponde di danno erariale
per l’anno 2006 + euro 13.605,56 per i primi sei mesi         il medico del Servizio sanitario nazionale che, nell’eseguire un
del 2007) per un danno totale pari a euro 77.888,64,          intervento chirurgico di routine, abbia cagionato al paziente,
al quale va sottratto la somma di euro 9.000, relativa        per negligenza o imperizia, lesioni di tessuti contigui all’organo
alla condanna del Mandolesi, che non risulta abbia            sottoposto a intervento.
impugnato la sentenza di primo grado e, pertanto, la               Nel senso che, per affermare la responsabilità amministrati-
statuizione nei suoi confronti è passata in giudicato e       va per danno sanitario, va dimostrata la colpa grave del conve-
                                                              nuto nel caso specifico e, pertanto, vanno indicati gli elementi
la sentenza deve essere confermata.
                                                              di prova in base ai quali, nel caso concreto, l’accusa ritiene
     Considerato che il diverso e minore importo quan-        che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche, onde
tificato dal primo giudice non risulta essere stato og-       non appare corretto ritenere che l’esistenza di particolari linee
getto di appello da parte della procura territoriale, la      guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la condotta
somma di euro 68.888,64 (77.888,64 - 9.000) deve              del medico sia di per sé sufficiente a dimostrare che la condotta
essere riquantificata – in applicazione del potere ridutti-   del sanitario è stata sicuramente connotata da colpa grave, v.
                                                              Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 7 aprile 2016,
vo – nell’importo complessivo pari a euro 42.000, com-        n. 49, in Rep. Foro it., 2016, voce Responsabilità contabile e
prensivo di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi      amministrativa, n. 71.
legali a partire dal deposito della sentenza al saldo.             Secondo Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 18 marzo
     Ogni altra questione e/o eccezione deve ritenersi        2015, n. 40, ivi, 2015, voce cit., n. 68, per configurare un’i-
assorbita. (Omissis)                                          potesi di responsabilità a carico di un medico, non basta che
                                                              il comportamento appaia riprovevole in quanto non rispon-
                                                              dente in tutto alle regole della scienza e dell’esperienza, ma
                                                              è necessario che il sanitario, usando la dovuta diligenza, sia
53 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 2 feb-          stato in condizione di prevedere e prevenire l’evento verifi-
    braio 2017; Pres. Di Grazia, Est. Galeota, P.M.           catosi; perché, quindi, possa parlarsi di colpa grave, occorre
                                                              accertare che si siano verificati errori non scusabili per la
    Rebecchi; Arione e altri c. Proc. gen. Corte dei
                                                              loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali
    conti e altro.                                            attinenti alla professione, ovvero abbia difettato quel minimo
Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 13             di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la
maggio 2014, n. 49.                                           professione medica, oppure vi sia stata ogni altra imprudenza
                                                              che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari
Responsabilità amministrativa e contabi-                      affidati alle cure di tali prestatori d’opera.
   le – Ospedale – Direttore sanitario e respon-                   Sulla responsabilità dei medici del Servizio sanitario nazio-
   sabili tecnici – Omessa adozione di misure                 nale per iperprescrizione di farmaci, v., da ultimo, Corte conti,

                                                                                                                            343
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE                                                                                      N. 1-2/2017

     Fatto – Con la sentenza in epigrafe la Sezione giu-                Mario e Rosso Aldo per omicidio colposo per avere
risdizionale Piemonte di questa Corte ha condannato                     causato, mediante la diffusione del germe patogeno
i signori Arione Roberto, direttore sanitario, Rosso                    legionella pneumophila nel sistema idrico e negli
Aldo, tecnico responsabile, Borsotti Mario, direttore                   ambienti dell’Ospedale Molinette di Torino, la morte
sanitario, Odasso Luigi, direttore generale, a paga-                    per legionellosi di sei persone tra il 1998 e il 2001;
re in favore dell’Azienda ospedaliera San Giovanni                      ancora, la morte di altre nove persone tra il 1998 e il
Battista di Torino rispettivamente la somma di euro                     1999 era imputata agli stessi soggetti a causa della
985.857,04 il primo, di euro 189.168,56 oltre inte-                     diffusione del germe patogeno aspergillo negli am-
ressi legali dalla data di pubblicazione della sentenza                 bienti dello stesso ospedale. Ai soli Arione, Borsotti
sino all’effettivo saldo il secondo e il terzo, di euro                 e Rosso veniva imputata, a causa della legionella, la
254.609,04 il quarto, oltre interessi legali dalla data di              morte di altre due persone tra il 1999 e il 2000.
pubblicazione della sentenza sino all’effettivo saldo,                      L’azienda ospedaliera, citata in giudizio dagli
e al pagamento in solido, in favore dell’erario, delle                  eredi dei degenti deceduti quale responsabile civile,
spese di giudizio, liquidate in euro 3.579,11, a seguito                appurava in via stragiudiziale, con proprie indagini
di rituale atto di citazione del locale procuratore regio-              medico-legali, l’esistenza di un nesso causale tra le
nale che conveniva in giudizio Odasso Luigi, quale                      infezioni come sopra contratte e il decesso dei pa-
commissario straordinario (dall’1 gennaio 1998 al 31                    zienti e deliberava, al fine di evitare il contenzioso
marzo 2000) e direttore generale dell’Azienda ospe-                     civile, di versare agli eredi di dodici dei suddetti ri-
daliera San Giovanni Battista di Torino (dall’1 aprile                  coverati, costituiti parti civili nel processo penale,
2000 al 19 dicembre 2001), Arione Roberto e Borsot-                     la complessiva somma di euro 3.255.676,80, previ
ti Mario, quali, rispettivamente, direttore sanitario di                relativi atti di transazione.
presidio (dal 26 maggio 1997 al 31 agosto 2002) e
                                                                            Con sentenza del 25 ottobre 2011 il Tribunale di
direttore sanitario (dal 12 ottobre 1998 al 31 maggio
                                                                        Torino dichiarava nei confronti dei suddetti imputati,
2002), Rosso Aldo e Rabino Franco, quali responsabi-
                                                                        in ordine ai reati loro ascritti, non luogo a procedere
li tecnici (il primo dal 22 ottobre 1998 al 29 dicembre
                                                                        per intervenuta prescrizione del reato (salvo che per
2001 e il secondo dal 18 ottobre 1996 al 21 ottobre
1998), Lombardo Mario, quale commissario straordi-                      un solo decesso).
nario (dal 26 giugno 1996 al 20 aprile 1997), chie-                         Ciò posto, la procura contabile ravvisava, in re-
dendone la condanna al pagamento in favore dell’A-                      lazione all’esborso di denaro pubblico di cui sopra,
zienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino,                     una responsabilità per danno indiretto dei predetti,
di complessivi euro 3.635.821,58 oltre rivalutazione,                   penalmente imputati e prosciolti per prescrizione,
interessi e spese di giudizio, a titolo di risarcimento di              nonché di altri due soggetti, Lombardo Mario e Ra-
danno patrimoniale e da disservizio, in dipendenza dei                  bino Franco, poi assolti nel merito.
seguenti fatti.                                                             Richiamate le varie fonti normative in materia di
     In data 15 ottobre 2008 la Procura della Repub-                    infezioni ospedaliere (cfr., in particolare, le circolari
blica presso il Tribunale di Torino chiedeva il rinvio                  del Ministero della salute n. 52/1985 e n. 8/1988, il
a giudizio di Odasso Luigi, Arione Roberto, Borsotti                    d.m. 15 dicembre 1990, la circolare della Regione
                                                                        Piemonte n. 9723/48/1997) e di prevenzione e con-
                                                                        trollo della legionellosi (cfr., in particolare, il d.m. 7
Sez. giur. reg. Liguria, 18 ottobre 2016, n. 98, in questa Rivista,     febbraio 1983, la circolare del Ministero della sanità
2016, fasc. 5-6, 448, con nota di richiami.                             n. 400/1993, le linee guida della Conferenza perma-
     II. - Circa la responsabilità erariale dei medici, la l. 8 marzo   nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure            autonome di Trento e Bolzano del 4 aprile 2000), par-
e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità          te attrice riteneva provati, a carico dei convenuti, gli
professionale degli esercenti le professioni sanitarie) ha previsto
(art. 9, c. 5) che, in caso di accoglimento della domanda di risar-     addebiti già contestati in sede penale e descritti nella
cimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura          richiesta di rinvio a giudizio, concernenti una serie di
sanitaria pubblica o dell’esercente la professione sanitaria, l’a-      omissioni correlate alle infezioni ospedaliere da legio-
zione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave,         nella, quali l’omessa adeguata valutazione del rischio
nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata      legionella; l’omessa adozione delle misure di preven-
dal pubblico ministero presso la Corte dei conti e che, ai fini
                                                                        zione necessarie ad eliminare la carica batterica nel
della quantificazione del danno, si tiene conto delle situazioni
di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa,      sistema idrico contenendola entro livelli di sicurezza;
della struttura sanitaria pubblica in cui l’esercente la professione    l’omessa adozione, persino in presenza di decessi e di
sanitaria ha operato.                                                   numerose malattie, di altre misure per ridurre il rischio

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N. 1-2/2017                                                                         PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

di esposizione alle fonti contaminate da legionella;          dimensione organizzativa e gestionale. Era infatti
l’omessa adeguata valutazione del rischio aspergillo;         incontestabilmente emersa una situazione di vetustà
l’omessa vigilanza sull’adozione delle misure neces-          dell’impianto idrico dell’ospedale e di necessità di
sarie ai fini della prevenzione delle infezioni; l’omessa     una sua ristrutturazione radicale, concorrente nella
adozione delle misure necessarie a prevenire ed eli-          produzione del danno de quo, che, a parere del colle-
minare il rischio di aspergillosi in presenza di attività     gio, giustificava un ulteriore abbattimento del quan-
edili e di cantieri sia all’esterno che all’interno dei re-   tum risarcitorio nella misura del cinquanta per cento.
parti, persino in presenza di ripetuti casi di infezione;         Infine il collegio, considerata l’oggettiva situa-
l’omessa fornitura di adeguata formazione al perso-           zione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni di
nale circa le misure da adottare nella pulizia e con-         cui erano investiti i convenuti in una struttura ospe-
servazione dei materiali sanitari all’interno delle sale      daliera complessa e articolata, quale il San Giovanni
operatorie; l’aver permesso che l’attività di trapianto       Battista di Torino, in applicazione del potere ridutti-
di organi nel reparto di chirurgia generale – centro tra-     vo dell’addebito, riduceva ulteriormente l’entità del
pianti di fegato – si svolgesse in condizioni diverse da      danno, nelle misure ripartite sopra evidenziate.
quelle verificate dall’Istituto superiore di sanità in data       Impugnava la sentenza il sig. Borsotti Mario che,
4 aprile 1990 e autorizzate con d.m. 11 giugno 1990 e         peraltro, accedeva a un giudizio di definizione age-
in assenza dei requisiti minimi richiesti a tutela della      volata a seguito della quale, con sent. n. 698/2015
salute dei ricoverati, richiamandosi a quanto sul pun-        di questa Sezione III di appello, il giudizio nei suoi
to evidenziato dalla c.t.u. (a cura del prof. Privitera)      confronti veniva dichiarato estinto. (Omissis)
disposta dal Gip, nonché alle deposizioni testimoniali
                                                                  Diritto – Gli appelli vanno riuniti in rito, ex art.
rese in sede penale e alle relazioni dell’Asl del 13 di-
                                                              335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima
cembre 1999 e del 29 luglio 2005.                             sentenza, e vanno parzialmente accolti nel senso e
    Il danno conseguente ai decessi per legionellosi          nei limiti che seguono.
veniva ripartito dal procuratore regionale tra i conve-           Ai fini di una matura decisione, ritiene in primo
nuti in relazione ai periodi di competenza e in misura        luogo il collegio di doversi adeguatamente dilungare
uguale, mentre il danno conseguente ai decessi da             in ordine al contestato nesso causale tra le patologie
aspergillosi veniva loro addebitato in solido ricorren-       da aspergillosi e legionella e i decessi dei pazienti
do il dolo.                                                   ricoverati presso l’Ospedale delle Molinette nel pe-
    La procura contestava, poi, un danno da disservi-         riodo considerato.
zio in relazione alle morti per aspergillosi di pazienti          Fondamentale, pur se non esaustiva, si appalesa
sottoposti a trapianto, derivante dalla vanificazione         anche per questa sezione di appello la c.t.u. rassegnata
di ogni utilità dell’intervento stesso e dal connesso         dal prof. Gaetano Privitera nel pregresso giudizio pe-
spreco di risorse economiche e di energie lavorative.         nale, conclusosi con la sentenza (emessa ex art. 425
Il danno, corrispondente al costo stimato di nove in-         c.p.p.) dal Tribunale di Torino il 26 settembre 2011 e
terventi di trapianto, veniva quantificato in comples-        depositata il 25 ottobre 2011, con la quale si è dichiara-
sivi euro 380.144,78 e posto a carico degli asseriti          to il non luogo a procedere nei confronti degli odierni
responsabili in solido.                                       appellanti in relazione ai reati loro contestati per pre-
    La sezione, dopo aver respinto alcune questioni           scrizione (e, si noti, non già in base alla formula più
pregiudiziali eccepite dai convenuti e aver consi-            ampia di cui all’art. 129 c.p.p., meno che per la per-
derato tardiva e comunque infondata l’eccezione di            sona offesa E.S., per la quale si è stabilito il non luogo
prescrizione interposta dall’appellante Rosso relati-         a procedere “perché il fatto non sussiste”). Sul punto,
va al risarcimento del danno da disservizio, dal mo-          si ritiene di non poter accedere alle eccezioni, avan-
mento che i costi per i trapianti erano stati sostenuti       zate anche nel corso dell’udienza pubblica da parte di
dall’ospedale nel 2001 (la citazione essendo stata            alcuni degli appellanti, volte a contestarne la genuina
depositata nel 2013, gli inviti essendo stati notificati      obiettività argomentativa e la intrinseca valenza proba-
nel 2012), la riteneva invece fondata nei confronti           toria nella presente sede processuale, per una asserita
degli altri convenuti; peraltro, affrontando nel me-          impossibilità degli appellanti a controdedurre in ordine
rito la sussistenza di tale tipologia di danno in capo        alle asserzioni ivi contenute, appena si consideri che
all’appellante Rosso, la denegava. Affermava poi la           la perizia stessa è stata discussa, nel giudizio penale,
sentenza che il danno non poteva essere interamente           in sede di incidente probatorio, è stata quindi formata
accollato, a titolo di colpa grave, in capo ai convenu-       in contraddittorio tra le parti con la partecipazione alle
ti ma anche alla pubblica amministrazione nella sua           operazioni peritali dei consulenti di parte e ha avuto ad

                                                                                                                   345
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE                                                                              N. 1-2/2017

oggetto gli stessi fatti per cui è causa davanti a questa        stato fattualmente dagli appellanti), che non sia stata
Corte. Né può affermarsi che la sentenza di prime cure           mai adottata alcuna adeguata misura di contenimento
si sia “appiattita” su di essa, essendosi, viceversa, la se-     della dispersione di polveri e conidi fungini (fino alla
zione territoriale ampiamente espressa anche in ordine           descrizione icastica, contenuta sempre nella docu-
alla copiosa documentazione (peritale e non) prodotta            mentazione in atti, di un semplice telo di plastica,
dagli appellanti che, però, non è apparsa persuasiva per         non esteso dal pavimento al soffitto, non sigillato su
le motivazioni ivi esposte.                                      tutti i lati e continuamente distaccato per consentire
     Ciò premesso, con riferimento ai casi di decesso            il passaggio degli operai che separava il cantiere di
per aspergillosi, il c.t.u. ha accertato che detta infezione     lavoro dal corridoio dove sostavano i malati).
è stata, senza dubbio, la causa del decesso dei signori              Quanto alla legionella, il collegio non ritiene di
(Omissis) e che le forme morbose invasive causate da             poter aderire ad una lettura interpretativa della c.t.u.
aspergillo all’interno della struttura sanitaria erano da        se non esimente di responsabilità, perlomeno non
ritenersi connesse alle attività di costruzione o ristruttu-     direttamente accusatoria nei confronti degli odierni
razione edilizia interna ed esterna, essendo l’infezione         appellanti (le difese hanno, in particolare, valorizza-
stata causata da inalazione di spore (c.d. conidi) disse-        to quanto affermato a p. 66 della perizia, nella parte
minate nell’aria insieme alla dispersione delle polveri          in cui si afferma che “gli interventi di controllo del
precedentemente depositatesi e alle polveri generate             rischio idrico allora messi in opera, ancorché scarsa-
dalle attività di demolizione (cfr. c.t.u., p. 74).              mente efficaci, sono stati globalmente coerenti con
     Tra il 1998 e i primi mesi del 1999 (periodo nel qua-       le pratiche a quel tempo attuate nella maggior parte
le si sono verificati i ricoveri e i decessi per aspergillosi)   degli ospedali italiani”).
l’ospedale era infatti interessato da diversi cantieri (cfr.         Invero, ai fini di una esatta e più esaustiva com-
c.t.u., p. 82) e proprio in tale periodo si era registrato un    prensione delle effettive argomentazioni addotte dal
picco nel numero di casi di aspergillosi.                        consulente di ufficio, appare opportuno integrare
     Orbene, non può revocarsi in dubbio che nel pe-             quanto risultante dalla perizia con quanto affermato
riodo considerato sono mancate del tutto adeguate                dal medesimo prof. Privitera in occasione dell’udien-
misure preventive igienico-ambientali, quali quelle              za del 20 maggio 2011 (fonoregistrazione), laddove
esemplificate (ma non in maniera esaustiva) alle pp.             si evidenzia che quello che è stato fatto all’interno
84 ss. della “perizia Privitera”.                                dell’Ospedale delle Molinette era “tutt’altro che per-
     Ci si riferisce, in particolare, all’assenza di un          fetto, non finalizzato all’ottenimento del risultato”
idoneo impianto di climatizzazione e condiziona-                 (p. 115), “non ha brillato la direzione dell’ospedale
mento nella sala degenza semi-intensiva per cui, si              in tempestività nel verificare l’inefficacia e nell’ap-
afferma nella perizia, “viene fortemente pregiudica-             plicare immediatamente una nuova metodica di trat-
to qualsiasi tentativo di mettere in atto una strategia          tamento” (p. 116), il risultato finale è stato che il con-
preventiva nei riguardi delle infezioni nosocomiali              trollo della rete idrica è (stato) fatto essenzialmente
a trasmissione aerea. Basti pensare che il ricambio              mettendo in sicurezza i punti terminali […] con una
dell’aria può avvenire solamente attraverso l’aper-              soluzione diciamo tampone”. Conclude questo rile-
tura delle finestre, consentendo così l’ingresso di              vante passaggio argomentativo il consulente rilevan-
agenti infettivi di origine esogena-ambientale”; basti           do che “gli interventi non sono stati fatti bene, sono
pensare, può anche dirsi, alla inidoneità accertata dei          stati fatti in ritardo con un approccio di tipo reatti-
filtri dei ventiloconvettori ad intercettare eventuali           vo, succedevano le cose e io cercavo di metterci una
agenti infettivi e anzi a rischio di diventare essi stessi       pezza […]. Quindi dal punto di vista tecnico nessun
ricettacolo di germi.                                            intervento è stato risolutivo”.
     Pur in presenza di una tale, assai precaria situa-              In sintesi, per concludere sul punto, sussiste un di-
zione sanitaria, nel frattempo, venne autorizzata la             mostrato nesso causale tra le patologie da aspergillosi
apertura di un terzo e poi di un quarto cantiere edi-            e legionella e i decessi dei pazienti ricoverati presso
le che comportava “la ristrutturazione di un locale              l’Ospedale delle Molinette nel periodo considerato.
all’interno del blocco operatorio, cioè di un locale                 Anche nella odierna pubblica udienza, le difese
classificabile, senza alcun dubbio, ad elevato rischio           hanno, tuttavia, argomentato in ordine alla interru-
di contaminazione […]. Per tali lavori si può parla-             zione della seriazione causale tra condotta omissiva
re di rischio di contaminazione molto elevato, il che            (da ciascun appellante posta in essere nella rispet-
avrebbe richiesto la adozione di misure precauzionali            tiva qualità) e morte dei pazienti, posto che furono
massimali”. Di contro, risulta dagli atti (e non conte-          effettuati trapianti su pazienti immunodepressi (al

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fine, si aggiunge, di realizzare un numero record di          rispetto a quello indicato da dette linee guida, pur se
trapianti), per cui, in estrema sintesi, i pazienti non       (di poco) sopravvenute rispetto ai fatti di causa.
sarebbero deceduti per le condizioni esogene e am-                L’argomentazione addotta si appalesa, altresì,
bientali precarie che hanno dato luogo alla aspergil-         di scarsa consistenza, in quanto tali linee guida (so-
losi e alla legionellosi, ma, in ogni caso, per le mol-       pravvenute successivamente ai fatti di causa) hanno
teplici, pregresse insufficienze immunitarie e per la         affiancato e integrato, meglio puntualizzandole, altre
conseguente irreversibilità della (autonoma) dinami-          indicazioni già contenute in atti regolamentari e in
ca demolitoria delle rispettive condizioni di salute. A       circolari risalenti nel tempo.
tutto concedere, pur ammettendo la concausalità del-              In particolare, sullo specifico tema il Ministero
le affezioni da aspergillo e legionella, le prevalenti        della sanità ebbe ad emanare due circolari ministe-
concause endogene sarebbero state, di per sé, idonee          riali (n. 52/1985 e n. 8/1988).
a portare a morte i soggetti deceduti.                            Nella n. 52/1985, “Lotta contro le infezioni ospe-
     Tale assunto, che va a impingere (come appresso          daliere” si afferma che in ogni presidio ospedaliero
si noterà) sulla sussistenza della denegata colpa gra-        deve essere istituita una commissione tecnica re-
ve in capo agli appellanti, non può essere condiviso.         sponsabile della lotta contro le infezioni (Cio), sia in
     Infatti, la analitica (e impressionante) descrizione     situazione ordinaria, sia in caso di eventi epidemici,
delle precarie condizioni igienico-sanitarie presenti         i cui compiti sono:
all’interno della struttura sanitaria avrebbe imposto agli        - definire la strategia di lotta contro le i.o. (in-
appellanti non già (e non solo) l’adozione delle ordina-      fezioni ospedaliere) con particolare riguardo ai se-
rie misura di contenimento del rischio (valide indiffe-       guenti aspetti:
rentemente all’interno di contesti sanitari ottimali e pes-       - organizzazione del sistema di sorveglianza;
simi), ma, viceversa, l’adozione di misure preventive
più incisive e necessarie ad evitare gli eventi luttuosi in       - istituzione di misure di prevenzione;
un contesto di oggettiva, più elevata pericolosità.               - coinvolgimento appropriato dei servizi labora-
     Ma anche a voler accedere alla prospettazione            toristici;
difensiva, per la quale, le misura approntate sarebbe-            - informazione al personale ospedaliero sull’an-
ro state “globalmente coerenti con le pratiche a quel         damento delle infezioni;
tempo attuate nella maggior parte degli ospedali ita-             - verifica dell’effettiva applicazione dei program-
liani”, il collegio non può che, circolarmente, riba-         mi di sorveglianza e controllo e la loro efficacia;
dire quanto sopra argomentato, e cioè che la stessa               - cura della formazione culturale e tecnica del
attuazione delle menzionate misure è avvenuta in              personale su tale argomento.
maniera inescusabilmente negligente, approssima-                  La n. 8/1988, “Lotta contro le infezioni ospeda-
tiva, episodica e del tutto inadeguata a scongiurare          liere: la sorveglianza”, riporta la definizione di infe-
il grave pericolo per la salute dei degenti, ancorché         zione ospedaliera, i criteri di selezione dei pazienti
immunodepressi.                                               da arruolare negli studi epidemiologici e la metodo-
     In sintesi, nessun intervento altamente specifico        logia per la definizione e la diagnosi delle infezioni
risulta sia stato effettuato (salvo gli interventi di rou-    di più comune riscontro.
tine ai quali non è conseguita alcuna organica misura             Ivi sono delineati inoltre alcuni sistemi di sorve-
di tipo strutturale, pur necessaria e imprescindibile).       glianza da adottare in base agli obiettivi prefissati dal
     Le suesposte considerazioni “assorbono” il moti-         comitato e alle risorse disponibili.
vo di appello secondo il quale all’epoca dei fatti non            Successivamente, con il decreto del 13 settembre
vi era una disciplina regolamentare chiara (c.d. linee        1998, “al fine di accertare la qualità dell’assisten-
guida, perlomeno per quanto attiene alla legionello-          za sanitaria per conferire maggiore professionalità
si) cui ispirarsi al fine di prevenire, evitare e contra-     agli atti tecnici essenziali” il Ministero della sanità
stare efficacemente le malattie de quibus.                    ha confermato la necessità della istituzione della
     Infatti, il rispetto di (eventuali) linee guida accre-   commissione di controllo all’interno di ogni azien-
ditate presso la comunità scientifica non avrebbe potu-       da ospedaliera. In tale ambito di operatività medica
to, comunque, determinare l’esonero dalla responsa-           sono stati definiti, tra l’altro, i compiti gravanti sul
bilità degli odierni convenuti, dovendo questo giudice        direttore sanitario che, tra le sue competenze, vede
accertare, in tale ipotesi, se la specificità del quadro      quella di responsabile del governo clinico aziendale,
clinico dei pazienti imponesse, a ciascuno dei conve-         in cui sono evidenziate le pratiche da adottare e i per-
nuti per la propria parte, un percorso di cautela diverso     corsi diagnostico-terapeutici.

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    In sostanza, vuol conclusivamente dirsi che le         to interpello dei soggetti poi convenuti nel presente
linee-guida rappresentano mere raccomandazioni di          giudizio per responsabilità amministrativa.
comportamento clinico, prodotte attraverso un pro-             Gli appellanti ripropongono anche nella presente
cesso sistematico, allo scopo di assistere medici e pa-    sede di gravame lagnanze sulle quali si è assai per-
zienti nel decidere quali siano le modalità di assisten-   spicacemente espressa già la sezione territoriale.
za più appropriate in specifiche circostanze cliniche;         Occorre, primariamente, prendere le mosse da un
siffatti strumenti operativi non hanno altro compito       dato ovvio ma che sembra sfuggire agli odierni ap-
che quello di razionalizzare la quantità di nozioni        pellanti: è la loro condotta antigiuridica, e non l’in-
già esistenti in ogni ambito specialistico, perseguen-     tervenuta transazione, ad aver causato il danno, e il
do come fine non già la innovativa applicazione di         nesso causale tra tale condotta e il danno non subisce
metodiche prima non conosciute e applicate, ma la          interruzione per l’intervenuta transazione.
mera ottimizzazione applicativa delle molteplici co-           La transazione, in termini generali, è idonea ad
noscenze già ampiamente condivise dalla comunità           interrompere il nesso di causalità tra il comporta-
scientifica e dagli altri “addetti ai lavori”.             mento illecito che ha determinato il danno al terzo
    Ma si tratta, per l’appunto, di strumenti mera-        e il pregiudizio patrimoniale, assumendo un’auto-
mente indicativi, dovendosi tenere, comunque, sem-         noma valenza causativa del danno, solo quando sia
pre conto degli intrinseci caratteri del singolo caso      eccezionale, irragionevole, ovvero conseguenza di
clinico.                                                   scelte illogiche, contra legem o abnormi, che abbia-
    Ne deriva che la eventuale assenza di tali linee       no comportato liquidazione di poste di danno non
guida, come sopra descritte, non incide in alcun           dovute (cfr., ad esempio, Sez. giur. reg. Sicilia, n.
modo sulla valutazione di eventuali condotte di            2719/2013).
tipo omissivo in ambito preventivo, ovvero se il fat-          Nella specie, la scelta di addivenire ad una transa-
to dannoso si sarebbe ugualmente verificato, pur a         zione non solo si è palesata del tutto logica nell’ottica
fronte di un comportamento diverso, invece omesso          di prevenire una lite o porvi fine (cfr. art. 1965 c.c.),
per negligenza, imprudenza e imperizia (in base al         ma ha ragionevolmente evitato che a carico della strut-
generale principio di cui all’art. 40 c.p.).               tura sanitaria fossero accollati (in caso di contenzioso
    Ulteriori motivi di appello si sono incentrati sul-    innanzi alla competente autorità giudiziaria) oneri ben
la transazione [rectius: le transazioni con i rispettivi   più consistenti di quelli poi risultanti dalle transazioni
eredi] sotto molteplici aspetti:                           eseguite, posto che l’azienda era stata citata nel giudi-
    - sia con riferimento alla mancanza di nesso cau-      zio penale quale responsabile civile, e le probabilità
sale tra la medesima e la responsabilità risarcitoria      di soccombenza della stessa, alla luce della documen-
degli appellanti per danno indiretto, posto che sa-        tazione in atti, rese del resto esplicite dai consulenti
rebbero mancati, nel caso di specie, sia una senten-       dell’azienda, erano assai elevate.
za penale di condanna, sia una accertata situazione            Né può accedersi al motivo di gravame che ri-
debitoria, sia ogni coinvolgimento dei soggetti rite-      propone, sostanzialmente, la interruzione del nesso
nuti responsabili, non essendovi alcun obbligo per         causale per non essere state adeguatamente colti-
l’azienda ospedaliera di accedere ad essa;                 vate le pretese derivanti dalla polizza assicurativa
    - sia nel senso, desumibile dai precedenti motivi      stipulata dall’azienda. Sul punto, nulla di più sem-
di gravame, della natura irragionevole delle transa-       bra potersi osservare rispetto a quanto già espresso
zioni effettuate, asseritamente confermata dalla alle-     nella sentenza gravata, laddove si fa presente che
gata assenza del nesso di causalità tra la intervenuta     “non sussisteva in capo all’azienda alcun obbligo di
morte dei pazienti e la contestata, omessa adozione        copertura assicurativa in relazione ai fatti di causa e
di misure idonee a scongiurare o ridurre il rischio        che […] l’esistenza di una polizza assicurativa non
di infezioni, considerato anche che la compagnia           incide sulla configurabilità e l’attualità del danno,
assicuratrice Assitalia avrebbe versato all’azienda        ferma restando la sua necessaria considerazione in
ospedaliera, a seguito di transazione, 1.000.000 di        sede esecutiva”.
euro con conseguente riduzione del danno ma con                Per tutto quanto sopra espresso, va riconosciuta e
indeterminatezza circa le voci di danno per le quali       ribadita la sussistenza di una responsabilità ammini-
sarebbe intervenuto il pagamento;                          strativa in capo a ciascuno degli appellanti che, per
    - sia ancora, nel senso che se ne contesta tanto la    quanto di rispettiva competenza, non ha approntato,
necessità quanto l’opportunità, maggiormente cen-          con inescusabile negligenza, le misure necessarie ad
surabile ove si lamenta (appello Arione) il manca-         evitare il danno poi realizzatosi.

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     In particolare, il dott. Odasso Luigi, nella qualità    ma, a seguirne rigorosamente il ragionamento, do-
di commissario straordinario dall’1 ottobre 1998 al 31       vrebbe ritenersi che, dal 17 novembre 1998, per circa
marzo 2000 e direttore generale dall’1 aprile 2000 al        sei mesi, la struttura a cui pure l’ing. Rosso venne
19 dicembre 2001, non ha ottemperato adeguatamente           nominato, rimase sostanzialmente “adespota”, nella
alla sue funzioni, consistenti nella gestione comples-       situazione di grave e intollerabile confusione gestio-
siva dell’azienda (cfr. art. 3 d.lgs. n. 502/1992) e nel     nale che è emersa plasticamente dagli atti di causa.
garantire l’uniforme ed efficace tutela della salute (cfr.       Per concludere sul punto, va confermata la re-
art. 17 l. reg. n. 10/1995), dunque rispondendo per la       sponsabilità amministrativa degli odierni appellanti.
carente organizzazione dell’unità sanitaria, nonché              Ritiene, tuttavia, il collegio di poter fare ulteriore
per la mancata denuncia di deficienze ad essa relativa       uso del potere riduttivo dell’addebito, come in via su-
e per la inadeguata vigilanza sull’attività interna.         bordinata chiesto dagli appellanti, in ragione della con-
     Il dott. Arione Roberto, nella qualità di direttore     clamata e ampiamente provata vetustà delle strutture
sanitario di presidio dal 26 maggio 1997 al 31 ago-          che, già considerata in prime cure, si giudica in questa
sto 2002, non ha ottemperato adeguatamente alle sue          sede di appello che abbia ancor più intensamente inci-
funzioni, consistenti nella partecipazione alla dire-        so sulla causazione del danno, non senza evidenziare
zione dell’azienda unitamente al direttore generale          che (constatatane per tabulas la sedimentata ampiezza)
e nella diretta responsabilità delle funzioni attribuite     gli eventuali interventi strutturali e risolutori avrebbero
alla sua competenza (cfr. art. 3 d.lgs. n. 502/1992),        ragionevolmente dato luogo (secondo un ragionamen-
assumendo, nelle aziende ospedaliere, la responsabi-         to di c.d. “prognosi postuma”) ad un esborso di denaro
lità diretta delle funzioni organizzative e igienico-sa-     particolarmente significativo e diluito nel tempo che
nitarie del presidio ospedaliero (cfr. art. 18 l. reg. n.    avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere attribu-
10/1995), rispondendo quindi della inadeguatezza             zioni funzionali esercitate – pro tempore – anche in
dei locali dove l’attività sanitaria è stata svolta e del-   tempi antecedenti a quello considerato.
la carente vigilanza igienico-sanitaria.                         In ragione di quanto sopra, il collegio si determi-
     L’ing. Aldo Rosso, nella sua qualità di respon-         na ad abbattere di un ulteriore 50 per cento il danno
sabile Uoa tecnico dell’azienda ospedaliera, per             complessivamente stabilito in prime cure a carico
come desumibile dagli atti, dal 15 ottobre 1998 al           di ciascuno degli appellanti, che, quindi, va rideter-
29 dicembre 2001, risponde, per quanto di propria            minato nelle seguenti misure: Arione Roberto, euro
competenza, in base agli atti organizzativi aziendali        492.928,52; Rosso Aldo, euro 94.584,28; Odasso
adottati dal direttore generale, del malfunzionamen-         Luigi, euro 127.304,52.
to delle strutture edilizie, della inadeguata adozione           Ogni ulteriore eccezione o motivo di gravame
di misure tecniche che hanno compromesso la salute           non espressamente affrontato deve ritenersi assorbito
dei degenti, della cattiva manutenzione generale de-         dalle suesposte motivazioni e, in ogni caso, respinto.
gli impianti e delle strutture.                                  Le spese seguono la soccombenza reale e vengo-
     Quanto all’appellante Rosso, egli ha ribadito an-       no determinate come da dispositivo.
che in questa sede di gravame, come già fatto in prime           P.q.m., la Corte dei conti, Sezione III giurisdizio-
cure, che, contrariamente alle risultanze (meramente         nale centrale di appello, definitivamente pronunciando,
formali) presenti agli atti di causa, da cui emerge il       ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie
suo trasferimento presso il servizio tecnico delle Mo-       parzialmente, previa loro riunione in rito, gli appelli in
linette dal 15 ottobre 1998, in realtà egli non avrebbe      epigrafe avverso la sent. n. 49/2014 della Sez. giur. reg.
effettivamente svolto le succitate funzioni da tale data,    Piemonte di questa Corte e, per l’effetto, ridetermina il
ma (concretamente) solo a far data dal febbraio 1999,        quantum risarcitorio a carico degli appellanti (omissis).
il che escluderebbe la sua responsabilità per il periodo
anteriore in cui si sono verificati i decessi.
     Tale indimostrato assunto, al di là delle generi-
                                                             105 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 1 mar-
che affermazioni dell’interessato (peraltro ribadite,
                                                                zo 2017; Pres. Di Grazia, Est. Maneggio, P.M.
da ultimo, anche a mezzo del proprio patrono nella
                                                                Impeciati; Sacco e altri c. Proc. reg. Liguria.
odierna pubblica udienza), appare, tuttavia, sfornito
                                                             Annulla Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 11 no-
di adeguati supporti probatori, atteso che lo stesso
                                                             vembre 2013, n. 196.
appellante riconosce una coesistenza, per così dire
“formale”, con l’ing. Rubino per il solo mese di no-         Responsabilità amministrativa e contabi-
vembre 1998 (precisamente dal 16 novembre 1998),                le – Azienda sanitaria locale – Dirigenti – Ap-

                                                                                                                   349
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE                                                                                 N. 1-2/2017

   palti pubblici – Regole di evidenza pubbli-                      complessiva di euro 1.831.788,26 variamente sud-
   ca – Violazione – Danno da perdita di chance                     divisa tra i convenuti, odierni appellanti, in ragione
   per l’azienda – Esclusione.                                      dell’apporto causale di ciascuno di essi.
Cost., art. 103; c.c., art. 2697; c.p.c., art. 115; r.d.                Ritiene, tuttavia, il collegio di non poter aderire
12 luglio 1934 n. 1214, approvazione del t.u. delle                 a questa prospettazione di danno così come opera-
leggi sulla Corte dei conti, art. 52; d.lgs. 12 aprile              ta dalla procura regionale. La “perdita di chance”
2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a               nella giurisprudenza di questa Corte è una figura
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive           di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che
2004/17/Ce e 2004/18/Ce.                                            considera il venir meno della possibilità, da parte
    Non sussiste la responsabilità amministrativa dei               dell’amministrazione, secondo l’id quod plerum-
dirigenti di un’azienda sanitaria locale per il danno               que accidit, sia di ottenere un risultato economico
patrimoniale da asserita perdita di chance, subìto                  più favorevole (ossia un’entrata, come probabilità
dall’azienda per effetto di un contratto di fornitura               effettiva e congrua), sia di effettuare un minore
stipulato in assenza di previa gara pubblica, ove il                esborso (mediante la riduzione dei prezzi negoziati,
pubblico ministero contabile abbia quantificato il                  in un mercato notoriamente caratterizzato da alto li-
danno sulla base del maggior costo della fornitura                  vello concorrenziale); il venir meno di una concreta
sostenuto dall’azienda rispetto a quello ottenuto, a                ed effettiva occasione favorevole di conseguire un
seguito di gara, da un’altra Asl, ma senza provare,                 determinato bene – peraltro, non assimilabile ad
anche in via presuntiva, il nesso causale tra la con-               un mera aspettativa di fatto – assume i caratteri di
dotta illecita e il preteso danno. (1)                              pregiudizio certo (anche se non nel suo ammonta-
                                                                    re), che consiste non in un lucro cessante bensì nel
                                        (1)

    Diritto – Preliminarmente, i giudizi devono esse-               danno emergente sulla base di elementi, frutto di
re riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso           giudizio di tipo prognostico, desumibili dal calcolo
la medesima sentenza. Il collegio è chiamato a pro-                 delle probabilità, e dà luogo a un danno ingiusto cui
nunciarsi sulla responsabilità contabile degli odierni              l’ordinamento positivo collega un’obbligazione di
appellanti, all’epoca dei fatti dirigenti dell’Azienda              risarcimento.
sanitaria locale n. 3 “Genovese”, per aver causato,                     Tale danno – ove ne ricorrano i presupposti – vie-
secondo la prospettazione attorea e accolta dal giudi-              ne determinato in via equitativa, ai sensi dell’art.
ce di primo grado, un danno patrimoniale alle casse                 1226 c.c., in una misura variabile tra il 5 e il 10 per
dell’amministrazione di appartenenza per aver stipu-                cento del valore del contratto, che costituisce – di re-
lato un contratto di fornitura di strisce reattive per              gola – l’utile che l’impresa avrebbe potuto consegui-
diabetici senza la previa selezione pubblica del con-               re dall’esecuzione del contratto stesso.
traente privato, in violazione della disciplina di cui                  Va ancora precisato che tale forma di danno rien-
al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Detto danno è stato               tra, senza dubbio, nella categoria del vero e proprio
individuato nella “perdita di chance” conseguente al                danno patrimoniale, non essendo altro che la tradu-
mancato esperimento della gara ad evidenza pubbli-                  zione in termini economici del nocumento subito
ca e quantificato sulla base dei minori costi che le Asl            dall’amministrazione per non aver conseguito il ri-
avrebbero dovuto sostenere nel periodo 2007-2010                    sparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere
se in esito ad una gara pubblica avessero ottenuto i                mediante il confronto in gara tra più offerte.
prezzi unitari conseguiti dalla Asl di Cesena per una                   Tanto chiarito, osserva il collegio che il danno da
somma complessiva di euro 4.540.784,42.                             perdita di chance – non diversamente da qualunque
    Nella sentenza impugnata, il quantum del danno                  altra tipologia di danno patrimoniale – non può rite-
è stato stabilito con criterio equitativo nella misura              nersi sussistente in re ipsa, per il solo fatto, cioè, che
                                                                    sia stato illegittimamente pretermesso il confronto
    (1) Sul danno erariale da c.d. “perdita di chance” della        tra più offerte (cfr. Sez. I centr. app., n. 105/2015).
pubblica amministrazione, v. sotto vari profili, Cass., 12 aprile       Tale danno necessita, infatti, di specifico onere
2017, n. 9392, in questo fascicolo, 623, con nota di richiami;      di prova a carico di chi sostiene esservi stata la le-
Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 21 marzo 2016, n. 102, in       sione dell’integrità patrimoniale quale entità a sé,
questa Rivista, 2016, fasc. 1-2, 300, con nota di richiami; Sez.
                                                                    giuridicamente ed economicamente suscettibile di
giur. reg. Sardegna, 7 maggio 2013, n. 142, ivi, 2013, fasc.
3-4, 394; Sez. giur. reg. Liguria, 20 dicembre 2010, n. 332, ivi,   autonoma valutazione, tenendo conto di positive re-
2010, fasc. 6, 145, e 7 maggio 2010, n. 152, in Rep. Foro it.,      gole di esperienza nonché di precise circostanze di
2011, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. 277.       fatto obiettivamente e specificamente provate non

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N. 1-2/2017                                                                       PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

col semplice richiamo a fatti notori ma dimostran-           chance – che, come concreta ed effettiva occasione
do, anche in via presuntiva (accertamenti tecnici,           favorevole di conseguire un determinato bene, non
comparazione con i listini forniti da pubblicazioni          costituisce una mera aspettativa di fatto ma un’entità
ufficiali, confronto con i prezzi dello stesso genere        patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economi-
posti in essere in ambiti geografici simili o in perio-      camente suscettibile di autonoma valutazione – ha
di prossimi a quelli esaminati, ecc.), la sussistenza        l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
di valido nesso causale tra il danno e la ragionevole        secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in
probabilità di verificazione della “perdita”, nell’ot-       concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungi-
tica del raggiungimento del risultato sperato ma im-         mento del risultato sperato e impedito dalla condotta
pedito dalla condotta illecita della quale il pregiudi-      illecita della quale il danno risarcibile deve essere
zio risarcibile deve essere conseguenza immediata            conseguenza immediata e diretta” (Cass., Sez. lav.,
e diretta.                                                   12 agosto 2008, n. 2154).
     Dimostrazione che potrà essere raggiunta con                Venendo al caso di specie, la procura non ha di-
il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale può           mostrato il danno asseritamente cagionato dalla con-
essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi          dotta contestata agli odierni appellanti.
conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello          Infatti, la procedura esperita dalla Asl di Cesena
stesso genere di quello in contestazione (in tal senso,      non è sufficiente a provare il danno, visto che, nel
v. Sez. III centr. app., n. 228/2016; Sez. II centr. app.,   caso, si è trattato di un caso unico, in quanto tale in-
n. 1081/2015).                                               suscettibile di dimostrare la presunta perdita di chan-
     È, infatti, generalissimo e indefettibile principio     ce, che non rileva, alla luce del confronto con i prez-
del nostro ordinamento giuridico (art. 2697 c.c.; art.       zi praticati in tutte le altre regioni. In ogni caso, la
115 c.p.c.), di risalente derivazione romanistica, che       procura avrebbe dovuto fornire, quanto meno, la di-
l’onere della prova spetta all’attore (incumbit ei qui       mostrazione che con l’affidamento diretto dei lavori
dicit) sicché – tranne gli sporadici casi in cui ecce-       l’amministrazione ha sostenuto una spesa maggiore
zionalmente è ammessa la c.d. “inversione” – il me-          di quella che avrebbe spuntato per affidare i mede-
desimo è tenuto a fornire al giudice tutti gli elementi      simi lavori mediante una procedura concorsuale (da
(legali, documentali, testimoniali, logici, fattuali,        ultimo, in senso conforme, Corte conti, Sez. I centr.
storici dell’esperienza, ecc.) su cui fonda la propria       app., n. 105/2015).
pretesa; tanto più questo principio assume rilevante             Se ne deve concludere che manca la prova di uno
validità nell’ambito processuale se, come nella spe-         degli elementi costitutivi della fattispecie di respon-
cie, si tratta di peculiari e innovative figure di danno     sabilità amministrativo-contabile, vale a dire dell’in-
(ad esempio: all’immagine, da perdita di chance, da          debito esborso che l’ente avrebbe subito a seguito
disservizio, ecc.) che si discostano dai tradizionali        delle azioni o omissioni imputabili agli odierni ap-
parametri civilistici.                                       pellanti, nelle rispettive qualità. Per tutte le ragioni
     Questa tesi è sorretta da pronunce della Corte          espresse, l’appello è accolto e, per l’effetto, la sen-
di cassazione secondo cui “la perdita di una chance          tenza impugnata deve essere annullata.
favorevole non costituisce un danno di per sé, ma                Ogni altra domanda o eccezione deve ritenersi
soltanto – al pari del danno da lucro cessante – se la       assorbita.
chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabi-            Agli appellanti spetta il rimborso delle spese di
lità di avveramento, da desumersi in base ad elemen-         difesa che si liquidano in dispositivo per entrambi i
ti certi e obiettivi da condividere” (Cass., Sez. III,       gradi di giudizio.
10 dicembre 2012, n. 22376); “l’accoglimento della
domanda di risarcimento del danno da lucro cessante              P.q.m., la Corte dei conti, Sezione III giurisdi-
o da perdita di chance esige la prova, anche presun-         zionale centrale d’appello, definitivamente pronun-
tiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai       ciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione
quali desumere, in termini di certezza o di elevata          respinta, accoglie gli appelli proposti da Sacco Gior-
probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di       gio, Fisci Mario Giovanni Battista, Quaglia France-
un pregiudizio economicamente valutabile” (Cass.,            sco, Parodi Alessio avverso la sent. n. 196/2013 della
Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353; 19 febbraio 2009,        Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
n. 4052); “in tema di risarcimento del danno, il credi-      Liguria che, per l’effetto, è annullata.
tore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spe-
se sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di                                ***

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