Il danno erariale cagionato da un illegittimo in- cremento della spesa per il personale di un ente pub-blico deve essere quantificato nella ...
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N. 1-2/2017 PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE Il danno erariale cagionato da un illegittimo in- cremento della spesa per il personale di un ente pub- blico deve essere quantificato nella misura corrispon- dente al complessivo esborso sostenuto dall’ente, al lordo degli oneri fiscali sulle somme erogate. (2) *** Diritto – L’oggetto del presente giudizio concerne la responsabilità degli odierni appellanti, nella loro Sezione III centrale d’appello qualità di amministratori e funzionari del Comune di San Vittore Olona, per avere consentito l’illegittimo 40 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 30 gen- passaggio di sei dipendenti in una superiore posizio- naio 2017; Pres. Canale, Est. Maneggio, P.M. de ne giuridica in assenza dei relativi posti in organico e Gennaro; Bravin e altri c. Proc. reg. Lombardia. di una regolare procedura selettiva. (Omissis) Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 21 In ordine alla presunta legittimità dell’azione svolta aprile 2014, n. 9. dagli appellanti, occorre premettere che, come corretta- Responsabilità amministrativa e contabile – Am- mente rilevato dal primo giudice, la procedura disposta ministratori e dirigenti comunali – Progres- per attuare la progressione verticale è avvenuta in as- sioni di carriera dei dipendenti – Assenza di senza dei presupposti normativi, oltre che in violazione posti in organico – Omessa procedura seletti- dell’art. 4 del c.c.n.l. enti locali del 31 marzo 1999. Tale va – Danno erariale. accordo prevedeva, nel caso di posti vacanti all’interno L. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di della dotazione organica, una procedura selettiva che, giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; nel caso di specie, non è mai stata adottata. d.p.c.m. 15 febbraio 2006, fissazione dei criteri e dei Infatti, il passaggio, per di più con efficacia retro- limiti per le assunzioni di personale a tempo indeter- attiva, dei sei dipendenti interessati, già inquadrati minato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni nella posizione giuridica D1, alla posizione giuridica e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione D3, con l’acquisizione di due qualifiche superiori, è dell’art. 1, cc. 93 e 98, l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 5. avvenuto sulla base di una mera convalida da parte Responsabilità amministrativa e contabile – Ille- del nucleo di valutazione dei titoli posseduti dagli gittimo incremento della spesa per il persona- stessi. Inoltre, solo successivamente al riconosci- le – Danno erariale – Quantificazione – Am- mento della predetta qualifica superiore, la giunta co- montare corrispondente all’esborso sostenuto munale ha disposto la modifica della pianta organica dall’ente – Oneri fiscali – Inclusione. prevedendo i 6 nuovi posti di qualifica D3. L. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 1. Alla suddetta violazione occorre aggiungere il mancato rispetto dell’art. 5, c. 7, d.p.c.m. 15 febbraio Sussiste la responsabilità amministrativa degli 2006, che, con riguardo ai limiti concernenti la ride- amministratori e dei funzionari di un comune che terminazione della dotazione organica e le assunzio- abbiano consentito il passaggio di dipendenti a una ni a tempo indeterminato, prevedeva che i comuni posizione giuridica superiore in assenza dei relativi rientranti nella categoria di quello di cui si discute posti in organico e di una regolare procedura selet- potessero procedere a nuove assunzioni nel limite tiva, per il danno cagionato all’ente dall’aumento del 25 per cento delle cessazioni dal servizio verifi- della spesa per il personale. (1) (1) cate nel triennio 2004-2006. (1-2) I. - Con riferimento alla massima (1), sulla respon- sabilità amministrativa per violazione delle regole, normative erariale gli amministratori che, essendo cessati dalla carica, o contrattuali, in materia di inquadramento e conseguente trat- non abbiano potuto porre in essere, in relazione al momento tamento economico di lavoratori pubblici, v. Corte conti, Sez. in cui il danno si è verificato e – cioè – al momento in cui è giur. reg. Basilicata, 22 ottobre 2015, n. 63, in questa Rivista, avvenuto il pagamento al personale dei compensi non dovuti, 2015, fasc. 5-6, 278, con nota di richiami; Sez. giur. reg. Sicilia, i comportamenti necessari ad impedire che si procedesse a tali 13 marzo 2015, n. 244, ibidem, 267; Sez. giur. reg. Emilia-Ro- pagamenti, v. Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 24 settembre magna, 3 dicembre 2014, n. 165, ibidem, fasc. 1-2, 227, con 2014, n. 677, ibidem, fasc. 5-6, 298. nota di richiami; Sez. I giur. centr. app., 21 maggio 2014, n. II. - In senso contrario alla massima (2), v., da ultimo, Corte 701, ivi, 2014, fasc. 3-4, 263. conti, Sez. II centr. app., 6 febbraio 2017, n. 70, e Sez. giur. Nel senso, peraltro, che, nel caso di inquadramenti illegit- reg. Lombardia, 17 febbraio 2017, n. 14, entrambe in questo timi del personale di un ente locale, non rispondono di danno fascicolo, 325, 441, con note di richiami. 341
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE N. 1-2/2017 Conseguentemente, come esattamente rilevato Quanto al motivo di appello attinente all’an del dal primo giudice, per prevedere in pianta organica danno addebitato agli appellanti, la sua sussistenza è di- i posti di cui si discute, almeno 24 dipendenti avreb- mostrata proprio dall’indebita percezione, da parte dei bero dovuto cessare dal servizio (circostanza che non dipendenti in discorso, dei maggiori corrispettivi perce- risulta si sia verificata, nemmeno in parte). piti in conseguenza dell’illegittimo inquadramento. Relativamente, poi, al presunto sindacato che sa- E infatti, a seguito della progressione verticale, rebbe stato effettuato dal primo giudice nel merito di la spesa complessiva per il personale, costituita dalla una scelta discrezionale dell’amministrazione, risulta spesa per il trattamento fondamentale e dal tratta- evidente, da quanto detto, che trattandosi di una chia- mento accessorio (pagato attraverso il fondo di pro- ra violazione di norme giuridiche, non potrebbe ve- duttività), ha subito un incremento pari alle differen- nire in rilievo, sulla scorta della nota giurisprudenza ze stipendiali esistenti tra le posizioni D3 e D1. anche della Suprema corte (v., ad esempio, sent. n. Infatti, se è vero che il trattamento del singolo 6493/2015), alcun limite del giudice contabile riguar- dipendente non è variato, dall’altro va evidenziato do al sindacato sulle scelte dell’amministrazione. che è variata la sua composizione in quanto ha trova- Peraltro, va sottolineato che gli appellanti han- to il suo finanziamento esclusivo nel capitolo degli no citato un precedente favorevole (e cioè la sent. n. stipendi dell’ente (comune), capitolo che ha dovuto 467/2005 della Sez. giur. reg. Lombardia) che risul- essere rimpinguato con riespansione del fondo in mi- ta, tuttavia, essere stata cassata dalla Sezione I d’ap- sura corrispondente. pello (sent. n. 346/2008). Quanto all’ulteriore censura afferente la condanna In proposito, i giudici di appello, dopo avere ri- al lordo degli oneri riflessi, ritiene il collegio di do- chiamato la giurisprudenza costante della Corte dei ver richiamare un precedente di questa stessa sezione conti nonché della Corte di cassazione, hanno riba- (cfr. sent. n. 514/2016) nella quale è stato affermato: dito “la piena possibilità, per questa Corte dei con- “Quanto all’ulteriore censura afferente la condanna ti, di valutare i fatti di gestione che conseguono alle al lordo del prelievo fiscale, ritiene il collegio che la decisioni discrezionali assunte dagli amministratori sentenza di primo grado vada confermata nei termi- nella materia, utilizzando, quale parametro di giudi- ni espressi dal giudice di primo grado. Detto prelievo zio, non soltanto il rispetto delle regole giuridiche, rappresenta l’adempimento di un obbligo gravante sul ma anche il principio di razionalità amministrativa e percettore. Di conseguenza, l’onere tributario sostenu- la congruità del mezzo rispetto ai fini da perseguire”. to dall’odierno convenuto, afferendo ad un rapporto Inoltre, proprio la chiarezza del quadro normati- diverso da quello rilevante in questa sede e, comun- vo applicabile alla fattispecie in discorso evidenzia il que, riguardante soggetti diversi (amministrazione fi- carattere gravemente colposo del comportamento de- nanziaria e contribuente), rappresenta un profilo inin- gli appellanti. Come giustamente rilevato dal primo fluente sulla quantificazione del danno. giudice, tale carattere emerge, altresì, dalla stessa se- In ogni caso, l’ipotetico ‘vantaggio’ derivante dal quenza degli atti adottati, diretti chiaramente a liberare versamento degli oneri fiscali deve ritenersi stretta- somme dal fondo di produttività ponendole a carico mente correlato all’adempimento di un’obbligazione del bilancio comunale, con conseguente maggior one- legale gravante l’ente quale di sostituto d’imposta; re complessivo per l’ente locale. Tale grave negligen- diversamente, il ‘danno’ arrecato all’amministrazio- za nella verifica circa la sussistenza dei presupposti ne di appartenenza trova la propria origine dall’a- per l’attribuzione delle nuove qualifiche è imputabile vere svolto un’attività professionale non consentita sia ai componenti della giunta comunale, che hanno incompatibile con l’insegnamento universitario. adottato le relative decisioni, sia al funzionario comu- Pertanto, non potendosi riferire il fatto produtti- nale che ha partecipato al relativo procedimento. vo del danno e quello determinativo della presunta Infatti, quest’ultimo, nella sua qualità di respon- utilitas ad un’unica causa, né venendo in evidenza sabile dell’area amministrativa, non solo ha espresso un effettivo vantaggio per l’amministrazione o la co- il parere di regolarità tecnica in ordine alla delibe- munità amministrata riconducibile all’azione illecita ra n. 56/2006 e dato esecuzione alla stessa, ma, in del convenuto, la quantificazione di tale pregiudizio precedenza, in quanto componente della delegazio- va effettuata in misura corrispondente al complessi- ne di parte pubblica, aveva, a più riprese, esaminato vo esborso sostenuto dall’ente, al lordo degli oneri la questione della trasformazione in inquadramento fiscali (cfr. Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, giuridico dell’inquadramento economico D3 del per- n. 89/2013; Sez. II centr. app., n. 400/2010; Sez. sonale comunale. giur. reg. Emilia-Romagna, n. 2032/2010; Sez. I 342
N. 1-2/2017 PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE centr. app., n. 187/2005; Sez. giur. reg. Calabria, n. contro la diffusione di germi patogeni – Ri- 273/2004; Sez. III centr. app., n. 183/2005; Sez. giur. sarcimento dei danni ai familiari dei pazienti reg. Lazio, n. 411/2005). deceduti – Danno erariale indiretto. Pertanto, le c.d. trattenute alla fonte devono esse- L. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di re computate nel quantum debeatur del pregiudizio giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. erariale”. 1; l. 8 marzo 2017 n. 24, disposizioni in materia di Conseguentemente, anche tale motivo va respinto. sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli eser- Parimenti, non si ritiene fondato il motivo di centi le professioni sanitarie, art. 9. appello relativo ai presunti vantaggi conseguiti dall’amministrazione comunale, in quanto risulta da- Rispondono di danno erariale indiretto il diretto- gli atti del giudizio che gli impiegati promossi hanno re sanitario e i responsabili tecnici di una struttura continuato a svolgere le stesse mansioni cui erano ospedaliera che, non avendo adottato misure di con- precedentemente addetti, senza aggravio di funzioni trasto all’insorgenza e alla diffusione di germi pato- e responsabilità e, perciò, in assenza di prestazioni geni, rivelatisi causa di decessi fra i pazienti ospitati qualitativamente diverse da quelle precedenti. nella struttura, abbiano cagionato a quest’ultima un Conclusivamente, l’appello deve essere accol- danno corrispondente alle somme di danaro pagate, to limitatamente alla eccepita prescrizione. Conse- in via transattiva, quale risarcimento ai familiari dei guentemente, devono ritenersi prescritti tutti i ratei pazienti deceduti. (1) (1) relativi all’intero anno 2006 e i mesi fino al giugno 2007 e, pertanto, la somma complessiva indicata dalla procura regionale a titolo di danno, pari a euro (1) I. - Sul danno erariale indiretto relativamente allo svol- 117.859,90, deve essere decurtata dell’importo cor- gimento della professione medica, v. Corte conti, Sez. I centr. rispondente di euro 39.971,26 (pari a euro 26.365,70 app., 8 maggio 2013, n. 312, in questa Rivista, 2013, fasc. 3-4, 315, con nota di richiami, secondo cui risponde di danno erariale per l’anno 2006 + euro 13.605,56 per i primi sei mesi il medico del Servizio sanitario nazionale che, nell’eseguire un del 2007) per un danno totale pari a euro 77.888,64, intervento chirurgico di routine, abbia cagionato al paziente, al quale va sottratto la somma di euro 9.000, relativa per negligenza o imperizia, lesioni di tessuti contigui all’organo alla condanna del Mandolesi, che non risulta abbia sottoposto a intervento. impugnato la sentenza di primo grado e, pertanto, la Nel senso che, per affermare la responsabilità amministrati- statuizione nei suoi confronti è passata in giudicato e va per danno sanitario, va dimostrata la colpa grave del conve- nuto nel caso specifico e, pertanto, vanno indicati gli elementi la sentenza deve essere confermata. di prova in base ai quali, nel caso concreto, l’accusa ritiene Considerato che il diverso e minore importo quan- che vi sia stata violazione delle buone pratiche mediche, onde tificato dal primo giudice non risulta essere stato og- non appare corretto ritenere che l’esistenza di particolari linee getto di appello da parte della procura territoriale, la guida che si pongono, in astratto, in contrasto con la condotta somma di euro 68.888,64 (77.888,64 - 9.000) deve del medico sia di per sé sufficiente a dimostrare che la condotta essere riquantificata – in applicazione del potere ridutti- del sanitario è stata sicuramente connotata da colpa grave, v. Corte conti, Sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 7 aprile 2016, vo – nell’importo complessivo pari a euro 42.000, com- n. 49, in Rep. Foro it., 2016, voce Responsabilità contabile e prensivo di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi amministrativa, n. 71. legali a partire dal deposito della sentenza al saldo. Secondo Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 18 marzo Ogni altra questione e/o eccezione deve ritenersi 2015, n. 40, ivi, 2015, voce cit., n. 68, per configurare un’i- assorbita. (Omissis) potesi di responsabilità a carico di un medico, non basta che il comportamento appaia riprovevole in quanto non rispon- dente in tutto alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario che il sanitario, usando la dovuta diligenza, sia 53 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 2 feb- stato in condizione di prevedere e prevenire l’evento verifi- braio 2017; Pres. Di Grazia, Est. Galeota, P.M. catosi; perché, quindi, possa parlarsi di colpa grave, occorre accertare che si siano verificati errori non scusabili per la Rebecchi; Arione e altri c. Proc. gen. Corte dei loro grossolanità o l’assenza delle cognizioni fondamentali conti e altro. attinenti alla professione, ovvero abbia difettato quel minimo Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 13 di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la maggio 2014, n. 49. professione medica, oppure vi sia stata ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari Responsabilità amministrativa e contabi- affidati alle cure di tali prestatori d’opera. le – Ospedale – Direttore sanitario e respon- Sulla responsabilità dei medici del Servizio sanitario nazio- sabili tecnici – Omessa adozione di misure nale per iperprescrizione di farmaci, v., da ultimo, Corte conti, 343
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE N. 1-2/2017 Fatto – Con la sentenza in epigrafe la Sezione giu- Mario e Rosso Aldo per omicidio colposo per avere risdizionale Piemonte di questa Corte ha condannato causato, mediante la diffusione del germe patogeno i signori Arione Roberto, direttore sanitario, Rosso legionella pneumophila nel sistema idrico e negli Aldo, tecnico responsabile, Borsotti Mario, direttore ambienti dell’Ospedale Molinette di Torino, la morte sanitario, Odasso Luigi, direttore generale, a paga- per legionellosi di sei persone tra il 1998 e il 2001; re in favore dell’Azienda ospedaliera San Giovanni ancora, la morte di altre nove persone tra il 1998 e il Battista di Torino rispettivamente la somma di euro 1999 era imputata agli stessi soggetti a causa della 985.857,04 il primo, di euro 189.168,56 oltre inte- diffusione del germe patogeno aspergillo negli am- ressi legali dalla data di pubblicazione della sentenza bienti dello stesso ospedale. Ai soli Arione, Borsotti sino all’effettivo saldo il secondo e il terzo, di euro e Rosso veniva imputata, a causa della legionella, la 254.609,04 il quarto, oltre interessi legali dalla data di morte di altre due persone tra il 1999 e il 2000. pubblicazione della sentenza sino all’effettivo saldo, L’azienda ospedaliera, citata in giudizio dagli e al pagamento in solido, in favore dell’erario, delle eredi dei degenti deceduti quale responsabile civile, spese di giudizio, liquidate in euro 3.579,11, a seguito appurava in via stragiudiziale, con proprie indagini di rituale atto di citazione del locale procuratore regio- medico-legali, l’esistenza di un nesso causale tra le nale che conveniva in giudizio Odasso Luigi, quale infezioni come sopra contratte e il decesso dei pa- commissario straordinario (dall’1 gennaio 1998 al 31 zienti e deliberava, al fine di evitare il contenzioso marzo 2000) e direttore generale dell’Azienda ospe- civile, di versare agli eredi di dodici dei suddetti ri- daliera San Giovanni Battista di Torino (dall’1 aprile coverati, costituiti parti civili nel processo penale, 2000 al 19 dicembre 2001), Arione Roberto e Borsot- la complessiva somma di euro 3.255.676,80, previ ti Mario, quali, rispettivamente, direttore sanitario di relativi atti di transazione. presidio (dal 26 maggio 1997 al 31 agosto 2002) e Con sentenza del 25 ottobre 2011 il Tribunale di direttore sanitario (dal 12 ottobre 1998 al 31 maggio Torino dichiarava nei confronti dei suddetti imputati, 2002), Rosso Aldo e Rabino Franco, quali responsabi- in ordine ai reati loro ascritti, non luogo a procedere li tecnici (il primo dal 22 ottobre 1998 al 29 dicembre per intervenuta prescrizione del reato (salvo che per 2001 e il secondo dal 18 ottobre 1996 al 21 ottobre 1998), Lombardo Mario, quale commissario straordi- un solo decesso). nario (dal 26 giugno 1996 al 20 aprile 1997), chie- Ciò posto, la procura contabile ravvisava, in re- dendone la condanna al pagamento in favore dell’A- lazione all’esborso di denaro pubblico di cui sopra, zienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, una responsabilità per danno indiretto dei predetti, di complessivi euro 3.635.821,58 oltre rivalutazione, penalmente imputati e prosciolti per prescrizione, interessi e spese di giudizio, a titolo di risarcimento di nonché di altri due soggetti, Lombardo Mario e Ra- danno patrimoniale e da disservizio, in dipendenza dei bino Franco, poi assolti nel merito. seguenti fatti. Richiamate le varie fonti normative in materia di In data 15 ottobre 2008 la Procura della Repub- infezioni ospedaliere (cfr., in particolare, le circolari blica presso il Tribunale di Torino chiedeva il rinvio del Ministero della salute n. 52/1985 e n. 8/1988, il a giudizio di Odasso Luigi, Arione Roberto, Borsotti d.m. 15 dicembre 1990, la circolare della Regione Piemonte n. 9723/48/1997) e di prevenzione e con- trollo della legionellosi (cfr., in particolare, il d.m. 7 Sez. giur. reg. Liguria, 18 ottobre 2016, n. 98, in questa Rivista, febbraio 1983, la circolare del Ministero della sanità 2016, fasc. 5-6, 448, con nota di richiami. n. 400/1993, le linee guida della Conferenza perma- II. - Circa la responsabilità erariale dei medici, la l. 8 marzo nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure autonome di Trento e Bolzano del 4 aprile 2000), par- e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità te attrice riteneva provati, a carico dei convenuti, gli professionale degli esercenti le professioni sanitarie) ha previsto (art. 9, c. 5) che, in caso di accoglimento della domanda di risar- addebiti già contestati in sede penale e descritti nella cimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura richiesta di rinvio a giudizio, concernenti una serie di sanitaria pubblica o dell’esercente la professione sanitaria, l’a- omissioni correlate alle infezioni ospedaliere da legio- zione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nella, quali l’omessa adeguata valutazione del rischio nei confronti dell’esercente la professione sanitaria è esercitata legionella; l’omessa adozione delle misure di preven- dal pubblico ministero presso la Corte dei conti e che, ai fini zione necessarie ad eliminare la carica batterica nel della quantificazione del danno, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, sistema idrico contenendola entro livelli di sicurezza; della struttura sanitaria pubblica in cui l’esercente la professione l’omessa adozione, persino in presenza di decessi e di sanitaria ha operato. numerose malattie, di altre misure per ridurre il rischio 344
N. 1-2/2017 PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE di esposizione alle fonti contaminate da legionella; dimensione organizzativa e gestionale. Era infatti l’omessa adeguata valutazione del rischio aspergillo; incontestabilmente emersa una situazione di vetustà l’omessa vigilanza sull’adozione delle misure neces- dell’impianto idrico dell’ospedale e di necessità di sarie ai fini della prevenzione delle infezioni; l’omessa una sua ristrutturazione radicale, concorrente nella adozione delle misure necessarie a prevenire ed eli- produzione del danno de quo, che, a parere del colle- minare il rischio di aspergillosi in presenza di attività gio, giustificava un ulteriore abbattimento del quan- edili e di cantieri sia all’esterno che all’interno dei re- tum risarcitorio nella misura del cinquanta per cento. parti, persino in presenza di ripetuti casi di infezione; Infine il collegio, considerata l’oggettiva situa- l’omessa fornitura di adeguata formazione al perso- zione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni di nale circa le misure da adottare nella pulizia e con- cui erano investiti i convenuti in una struttura ospe- servazione dei materiali sanitari all’interno delle sale daliera complessa e articolata, quale il San Giovanni operatorie; l’aver permesso che l’attività di trapianto Battista di Torino, in applicazione del potere ridutti- di organi nel reparto di chirurgia generale – centro tra- vo dell’addebito, riduceva ulteriormente l’entità del pianti di fegato – si svolgesse in condizioni diverse da danno, nelle misure ripartite sopra evidenziate. quelle verificate dall’Istituto superiore di sanità in data Impugnava la sentenza il sig. Borsotti Mario che, 4 aprile 1990 e autorizzate con d.m. 11 giugno 1990 e peraltro, accedeva a un giudizio di definizione age- in assenza dei requisiti minimi richiesti a tutela della volata a seguito della quale, con sent. n. 698/2015 salute dei ricoverati, richiamandosi a quanto sul pun- di questa Sezione III di appello, il giudizio nei suoi to evidenziato dalla c.t.u. (a cura del prof. Privitera) confronti veniva dichiarato estinto. (Omissis) disposta dal Gip, nonché alle deposizioni testimoniali Diritto – Gli appelli vanno riuniti in rito, ex art. rese in sede penale e alle relazioni dell’Asl del 13 di- 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima cembre 1999 e del 29 luglio 2005. sentenza, e vanno parzialmente accolti nel senso e Il danno conseguente ai decessi per legionellosi nei limiti che seguono. veniva ripartito dal procuratore regionale tra i conve- Ai fini di una matura decisione, ritiene in primo nuti in relazione ai periodi di competenza e in misura luogo il collegio di doversi adeguatamente dilungare uguale, mentre il danno conseguente ai decessi da in ordine al contestato nesso causale tra le patologie aspergillosi veniva loro addebitato in solido ricorren- da aspergillosi e legionella e i decessi dei pazienti do il dolo. ricoverati presso l’Ospedale delle Molinette nel pe- La procura contestava, poi, un danno da disservi- riodo considerato. zio in relazione alle morti per aspergillosi di pazienti Fondamentale, pur se non esaustiva, si appalesa sottoposti a trapianto, derivante dalla vanificazione anche per questa sezione di appello la c.t.u. rassegnata di ogni utilità dell’intervento stesso e dal connesso dal prof. Gaetano Privitera nel pregresso giudizio pe- spreco di risorse economiche e di energie lavorative. nale, conclusosi con la sentenza (emessa ex art. 425 Il danno, corrispondente al costo stimato di nove in- c.p.p.) dal Tribunale di Torino il 26 settembre 2011 e terventi di trapianto, veniva quantificato in comples- depositata il 25 ottobre 2011, con la quale si è dichiara- sivi euro 380.144,78 e posto a carico degli asseriti to il non luogo a procedere nei confronti degli odierni responsabili in solido. appellanti in relazione ai reati loro contestati per pre- La sezione, dopo aver respinto alcune questioni scrizione (e, si noti, non già in base alla formula più pregiudiziali eccepite dai convenuti e aver consi- ampia di cui all’art. 129 c.p.p., meno che per la per- derato tardiva e comunque infondata l’eccezione di sona offesa E.S., per la quale si è stabilito il non luogo prescrizione interposta dall’appellante Rosso relati- a procedere “perché il fatto non sussiste”). Sul punto, va al risarcimento del danno da disservizio, dal mo- si ritiene di non poter accedere alle eccezioni, avan- mento che i costi per i trapianti erano stati sostenuti zate anche nel corso dell’udienza pubblica da parte di dall’ospedale nel 2001 (la citazione essendo stata alcuni degli appellanti, volte a contestarne la genuina depositata nel 2013, gli inviti essendo stati notificati obiettività argomentativa e la intrinseca valenza proba- nel 2012), la riteneva invece fondata nei confronti toria nella presente sede processuale, per una asserita degli altri convenuti; peraltro, affrontando nel me- impossibilità degli appellanti a controdedurre in ordine rito la sussistenza di tale tipologia di danno in capo alle asserzioni ivi contenute, appena si consideri che all’appellante Rosso, la denegava. Affermava poi la la perizia stessa è stata discussa, nel giudizio penale, sentenza che il danno non poteva essere interamente in sede di incidente probatorio, è stata quindi formata accollato, a titolo di colpa grave, in capo ai convenu- in contraddittorio tra le parti con la partecipazione alle ti ma anche alla pubblica amministrazione nella sua operazioni peritali dei consulenti di parte e ha avuto ad 345
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE N. 1-2/2017 oggetto gli stessi fatti per cui è causa davanti a questa stato fattualmente dagli appellanti), che non sia stata Corte. Né può affermarsi che la sentenza di prime cure mai adottata alcuna adeguata misura di contenimento si sia “appiattita” su di essa, essendosi, viceversa, la se- della dispersione di polveri e conidi fungini (fino alla zione territoriale ampiamente espressa anche in ordine descrizione icastica, contenuta sempre nella docu- alla copiosa documentazione (peritale e non) prodotta mentazione in atti, di un semplice telo di plastica, dagli appellanti che, però, non è apparsa persuasiva per non esteso dal pavimento al soffitto, non sigillato su le motivazioni ivi esposte. tutti i lati e continuamente distaccato per consentire Ciò premesso, con riferimento ai casi di decesso il passaggio degli operai che separava il cantiere di per aspergillosi, il c.t.u. ha accertato che detta infezione lavoro dal corridoio dove sostavano i malati). è stata, senza dubbio, la causa del decesso dei signori Quanto alla legionella, il collegio non ritiene di (Omissis) e che le forme morbose invasive causate da poter aderire ad una lettura interpretativa della c.t.u. aspergillo all’interno della struttura sanitaria erano da se non esimente di responsabilità, perlomeno non ritenersi connesse alle attività di costruzione o ristruttu- direttamente accusatoria nei confronti degli odierni razione edilizia interna ed esterna, essendo l’infezione appellanti (le difese hanno, in particolare, valorizza- stata causata da inalazione di spore (c.d. conidi) disse- to quanto affermato a p. 66 della perizia, nella parte minate nell’aria insieme alla dispersione delle polveri in cui si afferma che “gli interventi di controllo del precedentemente depositatesi e alle polveri generate rischio idrico allora messi in opera, ancorché scarsa- dalle attività di demolizione (cfr. c.t.u., p. 74). mente efficaci, sono stati globalmente coerenti con Tra il 1998 e i primi mesi del 1999 (periodo nel qua- le pratiche a quel tempo attuate nella maggior parte le si sono verificati i ricoveri e i decessi per aspergillosi) degli ospedali italiani”). l’ospedale era infatti interessato da diversi cantieri (cfr. Invero, ai fini di una esatta e più esaustiva com- c.t.u., p. 82) e proprio in tale periodo si era registrato un prensione delle effettive argomentazioni addotte dal picco nel numero di casi di aspergillosi. consulente di ufficio, appare opportuno integrare Orbene, non può revocarsi in dubbio che nel pe- quanto risultante dalla perizia con quanto affermato riodo considerato sono mancate del tutto adeguate dal medesimo prof. Privitera in occasione dell’udien- misure preventive igienico-ambientali, quali quelle za del 20 maggio 2011 (fonoregistrazione), laddove esemplificate (ma non in maniera esaustiva) alle pp. si evidenzia che quello che è stato fatto all’interno 84 ss. della “perizia Privitera”. dell’Ospedale delle Molinette era “tutt’altro che per- Ci si riferisce, in particolare, all’assenza di un fetto, non finalizzato all’ottenimento del risultato” idoneo impianto di climatizzazione e condiziona- (p. 115), “non ha brillato la direzione dell’ospedale mento nella sala degenza semi-intensiva per cui, si in tempestività nel verificare l’inefficacia e nell’ap- afferma nella perizia, “viene fortemente pregiudica- plicare immediatamente una nuova metodica di trat- to qualsiasi tentativo di mettere in atto una strategia tamento” (p. 116), il risultato finale è stato che il con- preventiva nei riguardi delle infezioni nosocomiali trollo della rete idrica è (stato) fatto essenzialmente a trasmissione aerea. Basti pensare che il ricambio mettendo in sicurezza i punti terminali […] con una dell’aria può avvenire solamente attraverso l’aper- soluzione diciamo tampone”. Conclude questo rile- tura delle finestre, consentendo così l’ingresso di vante passaggio argomentativo il consulente rilevan- agenti infettivi di origine esogena-ambientale”; basti do che “gli interventi non sono stati fatti bene, sono pensare, può anche dirsi, alla inidoneità accertata dei stati fatti in ritardo con un approccio di tipo reatti- filtri dei ventiloconvettori ad intercettare eventuali vo, succedevano le cose e io cercavo di metterci una agenti infettivi e anzi a rischio di diventare essi stessi pezza […]. Quindi dal punto di vista tecnico nessun ricettacolo di germi. intervento è stato risolutivo”. Pur in presenza di una tale, assai precaria situa- In sintesi, per concludere sul punto, sussiste un di- zione sanitaria, nel frattempo, venne autorizzata la mostrato nesso causale tra le patologie da aspergillosi apertura di un terzo e poi di un quarto cantiere edi- e legionella e i decessi dei pazienti ricoverati presso le che comportava “la ristrutturazione di un locale l’Ospedale delle Molinette nel periodo considerato. all’interno del blocco operatorio, cioè di un locale Anche nella odierna pubblica udienza, le difese classificabile, senza alcun dubbio, ad elevato rischio hanno, tuttavia, argomentato in ordine alla interru- di contaminazione […]. Per tali lavori si può parla- zione della seriazione causale tra condotta omissiva re di rischio di contaminazione molto elevato, il che (da ciascun appellante posta in essere nella rispet- avrebbe richiesto la adozione di misure precauzionali tiva qualità) e morte dei pazienti, posto che furono massimali”. Di contro, risulta dagli atti (e non conte- effettuati trapianti su pazienti immunodepressi (al 346
N. 1-2/2017 PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE fine, si aggiunge, di realizzare un numero record di rispetto a quello indicato da dette linee guida, pur se trapianti), per cui, in estrema sintesi, i pazienti non (di poco) sopravvenute rispetto ai fatti di causa. sarebbero deceduti per le condizioni esogene e am- L’argomentazione addotta si appalesa, altresì, bientali precarie che hanno dato luogo alla aspergil- di scarsa consistenza, in quanto tali linee guida (so- losi e alla legionellosi, ma, in ogni caso, per le mol- pravvenute successivamente ai fatti di causa) hanno teplici, pregresse insufficienze immunitarie e per la affiancato e integrato, meglio puntualizzandole, altre conseguente irreversibilità della (autonoma) dinami- indicazioni già contenute in atti regolamentari e in ca demolitoria delle rispettive condizioni di salute. A circolari risalenti nel tempo. tutto concedere, pur ammettendo la concausalità del- In particolare, sullo specifico tema il Ministero le affezioni da aspergillo e legionella, le prevalenti della sanità ebbe ad emanare due circolari ministe- concause endogene sarebbero state, di per sé, idonee riali (n. 52/1985 e n. 8/1988). a portare a morte i soggetti deceduti. Nella n. 52/1985, “Lotta contro le infezioni ospe- Tale assunto, che va a impingere (come appresso daliere” si afferma che in ogni presidio ospedaliero si noterà) sulla sussistenza della denegata colpa gra- deve essere istituita una commissione tecnica re- ve in capo agli appellanti, non può essere condiviso. sponsabile della lotta contro le infezioni (Cio), sia in Infatti, la analitica (e impressionante) descrizione situazione ordinaria, sia in caso di eventi epidemici, delle precarie condizioni igienico-sanitarie presenti i cui compiti sono: all’interno della struttura sanitaria avrebbe imposto agli - definire la strategia di lotta contro le i.o. (in- appellanti non già (e non solo) l’adozione delle ordina- fezioni ospedaliere) con particolare riguardo ai se- rie misura di contenimento del rischio (valide indiffe- guenti aspetti: rentemente all’interno di contesti sanitari ottimali e pes- - organizzazione del sistema di sorveglianza; simi), ma, viceversa, l’adozione di misure preventive più incisive e necessarie ad evitare gli eventi luttuosi in - istituzione di misure di prevenzione; un contesto di oggettiva, più elevata pericolosità. - coinvolgimento appropriato dei servizi labora- Ma anche a voler accedere alla prospettazione toristici; difensiva, per la quale, le misura approntate sarebbe- - informazione al personale ospedaliero sull’an- ro state “globalmente coerenti con le pratiche a quel damento delle infezioni; tempo attuate nella maggior parte degli ospedali ita- - verifica dell’effettiva applicazione dei program- liani”, il collegio non può che, circolarmente, riba- mi di sorveglianza e controllo e la loro efficacia; dire quanto sopra argomentato, e cioè che la stessa - cura della formazione culturale e tecnica del attuazione delle menzionate misure è avvenuta in personale su tale argomento. maniera inescusabilmente negligente, approssima- La n. 8/1988, “Lotta contro le infezioni ospeda- tiva, episodica e del tutto inadeguata a scongiurare liere: la sorveglianza”, riporta la definizione di infe- il grave pericolo per la salute dei degenti, ancorché zione ospedaliera, i criteri di selezione dei pazienti immunodepressi. da arruolare negli studi epidemiologici e la metodo- In sintesi, nessun intervento altamente specifico logia per la definizione e la diagnosi delle infezioni risulta sia stato effettuato (salvo gli interventi di rou- di più comune riscontro. tine ai quali non è conseguita alcuna organica misura Ivi sono delineati inoltre alcuni sistemi di sorve- di tipo strutturale, pur necessaria e imprescindibile). glianza da adottare in base agli obiettivi prefissati dal Le suesposte considerazioni “assorbono” il moti- comitato e alle risorse disponibili. vo di appello secondo il quale all’epoca dei fatti non Successivamente, con il decreto del 13 settembre vi era una disciplina regolamentare chiara (c.d. linee 1998, “al fine di accertare la qualità dell’assisten- guida, perlomeno per quanto attiene alla legionello- za sanitaria per conferire maggiore professionalità si) cui ispirarsi al fine di prevenire, evitare e contra- agli atti tecnici essenziali” il Ministero della sanità stare efficacemente le malattie de quibus. ha confermato la necessità della istituzione della Infatti, il rispetto di (eventuali) linee guida accre- commissione di controllo all’interno di ogni azien- ditate presso la comunità scientifica non avrebbe potu- da ospedaliera. In tale ambito di operatività medica to, comunque, determinare l’esonero dalla responsa- sono stati definiti, tra l’altro, i compiti gravanti sul bilità degli odierni convenuti, dovendo questo giudice direttore sanitario che, tra le sue competenze, vede accertare, in tale ipotesi, se la specificità del quadro quella di responsabile del governo clinico aziendale, clinico dei pazienti imponesse, a ciascuno dei conve- in cui sono evidenziate le pratiche da adottare e i per- nuti per la propria parte, un percorso di cautela diverso corsi diagnostico-terapeutici. 347
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE N. 1-2/2017 In sostanza, vuol conclusivamente dirsi che le to interpello dei soggetti poi convenuti nel presente linee-guida rappresentano mere raccomandazioni di giudizio per responsabilità amministrativa. comportamento clinico, prodotte attraverso un pro- Gli appellanti ripropongono anche nella presente cesso sistematico, allo scopo di assistere medici e pa- sede di gravame lagnanze sulle quali si è assai per- zienti nel decidere quali siano le modalità di assisten- spicacemente espressa già la sezione territoriale. za più appropriate in specifiche circostanze cliniche; Occorre, primariamente, prendere le mosse da un siffatti strumenti operativi non hanno altro compito dato ovvio ma che sembra sfuggire agli odierni ap- che quello di razionalizzare la quantità di nozioni pellanti: è la loro condotta antigiuridica, e non l’in- già esistenti in ogni ambito specialistico, perseguen- tervenuta transazione, ad aver causato il danno, e il do come fine non già la innovativa applicazione di nesso causale tra tale condotta e il danno non subisce metodiche prima non conosciute e applicate, ma la interruzione per l’intervenuta transazione. mera ottimizzazione applicativa delle molteplici co- La transazione, in termini generali, è idonea ad noscenze già ampiamente condivise dalla comunità interrompere il nesso di causalità tra il comporta- scientifica e dagli altri “addetti ai lavori”. mento illecito che ha determinato il danno al terzo Ma si tratta, per l’appunto, di strumenti mera- e il pregiudizio patrimoniale, assumendo un’auto- mente indicativi, dovendosi tenere, comunque, sem- noma valenza causativa del danno, solo quando sia pre conto degli intrinseci caratteri del singolo caso eccezionale, irragionevole, ovvero conseguenza di clinico. scelte illogiche, contra legem o abnormi, che abbia- Ne deriva che la eventuale assenza di tali linee no comportato liquidazione di poste di danno non guida, come sopra descritte, non incide in alcun dovute (cfr., ad esempio, Sez. giur. reg. Sicilia, n. modo sulla valutazione di eventuali condotte di 2719/2013). tipo omissivo in ambito preventivo, ovvero se il fat- Nella specie, la scelta di addivenire ad una transa- to dannoso si sarebbe ugualmente verificato, pur a zione non solo si è palesata del tutto logica nell’ottica fronte di un comportamento diverso, invece omesso di prevenire una lite o porvi fine (cfr. art. 1965 c.c.), per negligenza, imprudenza e imperizia (in base al ma ha ragionevolmente evitato che a carico della strut- generale principio di cui all’art. 40 c.p.). tura sanitaria fossero accollati (in caso di contenzioso Ulteriori motivi di appello si sono incentrati sul- innanzi alla competente autorità giudiziaria) oneri ben la transazione [rectius: le transazioni con i rispettivi più consistenti di quelli poi risultanti dalle transazioni eredi] sotto molteplici aspetti: eseguite, posto che l’azienda era stata citata nel giudi- - sia con riferimento alla mancanza di nesso cau- zio penale quale responsabile civile, e le probabilità sale tra la medesima e la responsabilità risarcitoria di soccombenza della stessa, alla luce della documen- degli appellanti per danno indiretto, posto che sa- tazione in atti, rese del resto esplicite dai consulenti rebbero mancati, nel caso di specie, sia una senten- dell’azienda, erano assai elevate. za penale di condanna, sia una accertata situazione Né può accedersi al motivo di gravame che ri- debitoria, sia ogni coinvolgimento dei soggetti rite- propone, sostanzialmente, la interruzione del nesso nuti responsabili, non essendovi alcun obbligo per causale per non essere state adeguatamente colti- l’azienda ospedaliera di accedere ad essa; vate le pretese derivanti dalla polizza assicurativa - sia nel senso, desumibile dai precedenti motivi stipulata dall’azienda. Sul punto, nulla di più sem- di gravame, della natura irragionevole delle transa- bra potersi osservare rispetto a quanto già espresso zioni effettuate, asseritamente confermata dalla alle- nella sentenza gravata, laddove si fa presente che gata assenza del nesso di causalità tra la intervenuta “non sussisteva in capo all’azienda alcun obbligo di morte dei pazienti e la contestata, omessa adozione copertura assicurativa in relazione ai fatti di causa e di misure idonee a scongiurare o ridurre il rischio che […] l’esistenza di una polizza assicurativa non di infezioni, considerato anche che la compagnia incide sulla configurabilità e l’attualità del danno, assicuratrice Assitalia avrebbe versato all’azienda ferma restando la sua necessaria considerazione in ospedaliera, a seguito di transazione, 1.000.000 di sede esecutiva”. euro con conseguente riduzione del danno ma con Per tutto quanto sopra espresso, va riconosciuta e indeterminatezza circa le voci di danno per le quali ribadita la sussistenza di una responsabilità ammini- sarebbe intervenuto il pagamento; strativa in capo a ciascuno degli appellanti che, per - sia ancora, nel senso che se ne contesta tanto la quanto di rispettiva competenza, non ha approntato, necessità quanto l’opportunità, maggiormente cen- con inescusabile negligenza, le misure necessarie ad surabile ove si lamenta (appello Arione) il manca- evitare il danno poi realizzatosi. 348
N. 1-2/2017 PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE In particolare, il dott. Odasso Luigi, nella qualità ma, a seguirne rigorosamente il ragionamento, do- di commissario straordinario dall’1 ottobre 1998 al 31 vrebbe ritenersi che, dal 17 novembre 1998, per circa marzo 2000 e direttore generale dall’1 aprile 2000 al sei mesi, la struttura a cui pure l’ing. Rosso venne 19 dicembre 2001, non ha ottemperato adeguatamente nominato, rimase sostanzialmente “adespota”, nella alla sue funzioni, consistenti nella gestione comples- situazione di grave e intollerabile confusione gestio- siva dell’azienda (cfr. art. 3 d.lgs. n. 502/1992) e nel nale che è emersa plasticamente dagli atti di causa. garantire l’uniforme ed efficace tutela della salute (cfr. Per concludere sul punto, va confermata la re- art. 17 l. reg. n. 10/1995), dunque rispondendo per la sponsabilità amministrativa degli odierni appellanti. carente organizzazione dell’unità sanitaria, nonché Ritiene, tuttavia, il collegio di poter fare ulteriore per la mancata denuncia di deficienze ad essa relativa uso del potere riduttivo dell’addebito, come in via su- e per la inadeguata vigilanza sull’attività interna. bordinata chiesto dagli appellanti, in ragione della con- Il dott. Arione Roberto, nella qualità di direttore clamata e ampiamente provata vetustà delle strutture sanitario di presidio dal 26 maggio 1997 al 31 ago- che, già considerata in prime cure, si giudica in questa sto 2002, non ha ottemperato adeguatamente alle sue sede di appello che abbia ancor più intensamente inci- funzioni, consistenti nella partecipazione alla dire- so sulla causazione del danno, non senza evidenziare zione dell’azienda unitamente al direttore generale che (constatatane per tabulas la sedimentata ampiezza) e nella diretta responsabilità delle funzioni attribuite gli eventuali interventi strutturali e risolutori avrebbero alla sua competenza (cfr. art. 3 d.lgs. n. 502/1992), ragionevolmente dato luogo (secondo un ragionamen- assumendo, nelle aziende ospedaliere, la responsabi- to di c.d. “prognosi postuma”) ad un esborso di denaro lità diretta delle funzioni organizzative e igienico-sa- particolarmente significativo e diluito nel tempo che nitarie del presidio ospedaliero (cfr. art. 18 l. reg. n. avrebbe dovuto necessariamente coinvolgere attribu- 10/1995), rispondendo quindi della inadeguatezza zioni funzionali esercitate – pro tempore – anche in dei locali dove l’attività sanitaria è stata svolta e del- tempi antecedenti a quello considerato. la carente vigilanza igienico-sanitaria. In ragione di quanto sopra, il collegio si determi- L’ing. Aldo Rosso, nella sua qualità di respon- na ad abbattere di un ulteriore 50 per cento il danno sabile Uoa tecnico dell’azienda ospedaliera, per complessivamente stabilito in prime cure a carico come desumibile dagli atti, dal 15 ottobre 1998 al di ciascuno degli appellanti, che, quindi, va rideter- 29 dicembre 2001, risponde, per quanto di propria minato nelle seguenti misure: Arione Roberto, euro competenza, in base agli atti organizzativi aziendali 492.928,52; Rosso Aldo, euro 94.584,28; Odasso adottati dal direttore generale, del malfunzionamen- Luigi, euro 127.304,52. to delle strutture edilizie, della inadeguata adozione Ogni ulteriore eccezione o motivo di gravame di misure tecniche che hanno compromesso la salute non espressamente affrontato deve ritenersi assorbito dei degenti, della cattiva manutenzione generale de- dalle suesposte motivazioni e, in ogni caso, respinto. gli impianti e delle strutture. Le spese seguono la soccombenza reale e vengo- Quanto all’appellante Rosso, egli ha ribadito an- no determinate come da dispositivo. che in questa sede di gravame, come già fatto in prime P.q.m., la Corte dei conti, Sezione III giurisdizio- cure, che, contrariamente alle risultanze (meramente nale centrale di appello, definitivamente pronunciando, formali) presenti agli atti di causa, da cui emerge il ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie suo trasferimento presso il servizio tecnico delle Mo- parzialmente, previa loro riunione in rito, gli appelli in linette dal 15 ottobre 1998, in realtà egli non avrebbe epigrafe avverso la sent. n. 49/2014 della Sez. giur. reg. effettivamente svolto le succitate funzioni da tale data, Piemonte di questa Corte e, per l’effetto, ridetermina il ma (concretamente) solo a far data dal febbraio 1999, quantum risarcitorio a carico degli appellanti (omissis). il che escluderebbe la sua responsabilità per il periodo anteriore in cui si sono verificati i decessi. Tale indimostrato assunto, al di là delle generi- 105 – Sezione III centrale d’appello; sentenza 1 mar- che affermazioni dell’interessato (peraltro ribadite, zo 2017; Pres. Di Grazia, Est. Maneggio, P.M. da ultimo, anche a mezzo del proprio patrono nella Impeciati; Sacco e altri c. Proc. reg. Liguria. odierna pubblica udienza), appare, tuttavia, sfornito Annulla Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 11 no- di adeguati supporti probatori, atteso che lo stesso vembre 2013, n. 196. appellante riconosce una coesistenza, per così dire “formale”, con l’ing. Rubino per il solo mese di no- Responsabilità amministrativa e contabi- vembre 1998 (precisamente dal 16 novembre 1998), le – Azienda sanitaria locale – Dirigenti – Ap- 349
PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE N. 1-2/2017 palti pubblici – Regole di evidenza pubbli- complessiva di euro 1.831.788,26 variamente sud- ca – Violazione – Danno da perdita di chance divisa tra i convenuti, odierni appellanti, in ragione per l’azienda – Esclusione. dell’apporto causale di ciascuno di essi. Cost., art. 103; c.c., art. 2697; c.p.c., art. 115; r.d. Ritiene, tuttavia, il collegio di non poter aderire 12 luglio 1934 n. 1214, approvazione del t.u. delle a questa prospettazione di danno così come opera- leggi sulla Corte dei conti, art. 52; d.lgs. 12 aprile ta dalla procura regionale. La “perdita di chance” 2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a nella giurisprudenza di questa Corte è una figura lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che 2004/17/Ce e 2004/18/Ce. considera il venir meno della possibilità, da parte Non sussiste la responsabilità amministrativa dei dell’amministrazione, secondo l’id quod plerum- dirigenti di un’azienda sanitaria locale per il danno que accidit, sia di ottenere un risultato economico patrimoniale da asserita perdita di chance, subìto più favorevole (ossia un’entrata, come probabilità dall’azienda per effetto di un contratto di fornitura effettiva e congrua), sia di effettuare un minore stipulato in assenza di previa gara pubblica, ove il esborso (mediante la riduzione dei prezzi negoziati, pubblico ministero contabile abbia quantificato il in un mercato notoriamente caratterizzato da alto li- danno sulla base del maggior costo della fornitura vello concorrenziale); il venir meno di una concreta sostenuto dall’azienda rispetto a quello ottenuto, a ed effettiva occasione favorevole di conseguire un seguito di gara, da un’altra Asl, ma senza provare, determinato bene – peraltro, non assimilabile ad anche in via presuntiva, il nesso causale tra la con- un mera aspettativa di fatto – assume i caratteri di dotta illecita e il preteso danno. (1) pregiudizio certo (anche se non nel suo ammonta- re), che consiste non in un lucro cessante bensì nel (1) Diritto – Preliminarmente, i giudizi devono esse- danno emergente sulla base di elementi, frutto di re riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso giudizio di tipo prognostico, desumibili dal calcolo la medesima sentenza. Il collegio è chiamato a pro- delle probabilità, e dà luogo a un danno ingiusto cui nunciarsi sulla responsabilità contabile degli odierni l’ordinamento positivo collega un’obbligazione di appellanti, all’epoca dei fatti dirigenti dell’Azienda risarcimento. sanitaria locale n. 3 “Genovese”, per aver causato, Tale danno – ove ne ricorrano i presupposti – vie- secondo la prospettazione attorea e accolta dal giudi- ne determinato in via equitativa, ai sensi dell’art. ce di primo grado, un danno patrimoniale alle casse 1226 c.c., in una misura variabile tra il 5 e il 10 per dell’amministrazione di appartenenza per aver stipu- cento del valore del contratto, che costituisce – di re- lato un contratto di fornitura di strisce reattive per gola – l’utile che l’impresa avrebbe potuto consegui- diabetici senza la previa selezione pubblica del con- re dall’esecuzione del contratto stesso. traente privato, in violazione della disciplina di cui Va ancora precisato che tale forma di danno rien- al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Detto danno è stato tra, senza dubbio, nella categoria del vero e proprio individuato nella “perdita di chance” conseguente al danno patrimoniale, non essendo altro che la tradu- mancato esperimento della gara ad evidenza pubbli- zione in termini economici del nocumento subito ca e quantificato sulla base dei minori costi che le Asl dall’amministrazione per non aver conseguito il ri- avrebbero dovuto sostenere nel periodo 2007-2010 sparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere se in esito ad una gara pubblica avessero ottenuto i mediante il confronto in gara tra più offerte. prezzi unitari conseguiti dalla Asl di Cesena per una Tanto chiarito, osserva il collegio che il danno da somma complessiva di euro 4.540.784,42. perdita di chance – non diversamente da qualunque Nella sentenza impugnata, il quantum del danno altra tipologia di danno patrimoniale – non può rite- è stato stabilito con criterio equitativo nella misura nersi sussistente in re ipsa, per il solo fatto, cioè, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto (1) Sul danno erariale da c.d. “perdita di chance” della tra più offerte (cfr. Sez. I centr. app., n. 105/2015). pubblica amministrazione, v. sotto vari profili, Cass., 12 aprile Tale danno necessita, infatti, di specifico onere 2017, n. 9392, in questo fascicolo, 623, con nota di richiami; di prova a carico di chi sostiene esservi stata la le- Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 21 marzo 2016, n. 102, in sione dell’integrità patrimoniale quale entità a sé, questa Rivista, 2016, fasc. 1-2, 300, con nota di richiami; Sez. giuridicamente ed economicamente suscettibile di giur. reg. Sardegna, 7 maggio 2013, n. 142, ivi, 2013, fasc. 3-4, 394; Sez. giur. reg. Liguria, 20 dicembre 2010, n. 332, ivi, autonoma valutazione, tenendo conto di positive re- 2010, fasc. 6, 145, e 7 maggio 2010, n. 152, in Rep. Foro it., gole di esperienza nonché di precise circostanze di 2011, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. 277. fatto obiettivamente e specificamente provate non 350
N. 1-2/2017 PARTE II - ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE col semplice richiamo a fatti notori ma dimostran- chance – che, come concreta ed effettiva occasione do, anche in via presuntiva (accertamenti tecnici, favorevole di conseguire un determinato bene, non comparazione con i listini forniti da pubblicazioni costituisce una mera aspettativa di fatto ma un’entità ufficiali, confronto con i prezzi dello stesso genere patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economi- posti in essere in ambiti geografici simili o in perio- camente suscettibile di autonoma valutazione – ha di prossimi a quelli esaminati, ecc.), la sussistenza l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o di valido nesso causale tra il danno e la ragionevole secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in probabilità di verificazione della “perdita”, nell’ot- concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungi- tica del raggiungimento del risultato sperato ma im- mento del risultato sperato e impedito dalla condotta pedito dalla condotta illecita della quale il pregiudi- illecita della quale il danno risarcibile deve essere zio risarcibile deve essere conseguenza immediata conseguenza immediata e diretta” (Cass., Sez. lav., e diretta. 12 agosto 2008, n. 2154). Dimostrazione che potrà essere raggiunta con Venendo al caso di specie, la procura non ha di- il ricorso a ogni idoneo mezzo di prova, quale può mostrato il danno asseritamente cagionato dalla con- essere la comparazione con i prezzi o con i ribassi dotta contestata agli odierni appellanti. conseguiti a seguito di gara per lavori o servizi dello Infatti, la procedura esperita dalla Asl di Cesena stesso genere di quello in contestazione (in tal senso, non è sufficiente a provare il danno, visto che, nel v. Sez. III centr. app., n. 228/2016; Sez. II centr. app., caso, si è trattato di un caso unico, in quanto tale in- n. 1081/2015). suscettibile di dimostrare la presunta perdita di chan- È, infatti, generalissimo e indefettibile principio ce, che non rileva, alla luce del confronto con i prez- del nostro ordinamento giuridico (art. 2697 c.c.; art. zi praticati in tutte le altre regioni. In ogni caso, la 115 c.p.c.), di risalente derivazione romanistica, che procura avrebbe dovuto fornire, quanto meno, la di- l’onere della prova spetta all’attore (incumbit ei qui mostrazione che con l’affidamento diretto dei lavori dicit) sicché – tranne gli sporadici casi in cui ecce- l’amministrazione ha sostenuto una spesa maggiore zionalmente è ammessa la c.d. “inversione” – il me- di quella che avrebbe spuntato per affidare i mede- desimo è tenuto a fornire al giudice tutti gli elementi simi lavori mediante una procedura concorsuale (da (legali, documentali, testimoniali, logici, fattuali, ultimo, in senso conforme, Corte conti, Sez. I centr. storici dell’esperienza, ecc.) su cui fonda la propria app., n. 105/2015). pretesa; tanto più questo principio assume rilevante Se ne deve concludere che manca la prova di uno validità nell’ambito processuale se, come nella spe- degli elementi costitutivi della fattispecie di respon- cie, si tratta di peculiari e innovative figure di danno sabilità amministrativo-contabile, vale a dire dell’in- (ad esempio: all’immagine, da perdita di chance, da debito esborso che l’ente avrebbe subito a seguito disservizio, ecc.) che si discostano dai tradizionali delle azioni o omissioni imputabili agli odierni ap- parametri civilistici. pellanti, nelle rispettive qualità. Per tutte le ragioni Questa tesi è sorretta da pronunce della Corte espresse, l’appello è accolto e, per l’effetto, la sen- di cassazione secondo cui “la perdita di una chance tenza impugnata deve essere annullata. favorevole non costituisce un danno di per sé, ma Ogni altra domanda o eccezione deve ritenersi soltanto – al pari del danno da lucro cessante – se la assorbita. chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabi- Agli appellanti spetta il rimborso delle spese di lità di avveramento, da desumersi in base ad elemen- difesa che si liquidano in dispositivo per entrambi i ti certi e obiettivi da condividere” (Cass., Sez. III, gradi di giudizio. 10 dicembre 2012, n. 22376); “l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante P.q.m., la Corte dei conti, Sezione III giurisdi- o da perdita di chance esige la prova, anche presun- zionale centrale d’appello, definitivamente pronun- tiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai ciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione quali desumere, in termini di certezza o di elevata respinta, accoglie gli appelli proposti da Sacco Gior- probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di gio, Fisci Mario Giovanni Battista, Quaglia France- un pregiudizio economicamente valutabile” (Cass., sco, Parodi Alessio avverso la sent. n. 196/2013 della Sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353; 19 febbraio 2009, Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la n. 4052); “in tema di risarcimento del danno, il credi- Liguria che, per l’effetto, è annullata. tore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spe- se sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di *** 351
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